SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO. Nell'adunanza del 9 dicembre 2003 composta dai seguenti magistrati:

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1 IMOOULARIO I c. c ;6p':, /?-- SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO N.49/CONTR/CL/O3 III COLLEGIO Nell'adunanza del 9 dicembre 2003 composta dai seguenti magistrati: PRESIDENTI CONSIGLIERI: dotto Rosario Elio B.AJ.-D.ZA prof. Massimo VARI dotto Antonio DE TROL dotto Giuseppe BELLISARIO, dotto Paolo NERI, don. Mario F ALCUCCI, dotto Angelo BUSCEMA, dott. Gaetano D'AURlA, dotto Carlo CHIAPPINELLI, don. Simonetta ROSA, dotto Ennanno GRANELLI, dotto Francesco PETRONIO, dotto Maria Luisa DE CARLI, don. Giovanni COPPOLA, dotto Mario NISPI LANDI, dotto Giovanni MARROCCO, dotto Vincenzo P ALOMB relatore; REFERENDARl: dotto Luisa D'EVOU relatorc; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, Do 165; VISTE l'ipotesi di accordo relativa al CCNL integrativo del CCNL dell'area della dirigenza :;,- >o 8 rj "' u w dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e l'ipotesi di accordo integrativo del CCNL dell"area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000, sottoscritte entrambe in data 7 maggio 2003 e pervenute alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.lgs. ll. 165 del 2001, in data 26 novembre 2003; VISTA la comunicazione, in data 4 dicembre 2003, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 9 dicembre 2003; UDITI, in data 9 dicembre 2003, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001; VISTO il rapporto del Nucleo tecnico "Costo del lavoro pubblico'

2 2000.,II:: RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE Ipotesi di accordo relativa al CCNL integrativo del CCNL dell 'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e ipotesi di accordo integrativo del CCNL dell 'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale dell' 8 giugno 2000, sottoscritte entrambe in data 7 maggio 2003 e pervenute alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell 'art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, in data 26 novembre Vengono all'esame di queste Sezioni riunite, per la certificazione prevista dall'art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, le seguenti ipotesi di accordo: -CCNL integrativo del CCNL dell' area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico e amministrativo dell' 8 giugno 2000; -CCNL integrativo del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale de11'8 giugno Le ipotesi di accordo indicate in epigrafe chiudono una lunga vicenda negoziate che ha dato luogo ad una serie di atti di indirizzo sia in attuazione dell' art. 63 dei contratti sottoscritti in data 8 giugno 2000 sia a seguito della sopravvenuta legge n. 388 del 2000, che, per gli enti ricompresi nel settore statale, aveva stanziato ulteriori risorse, pari allo 0,6% del monte salari 1999, in relazione all'adeguamento nel DPEF del tasso di inflazione programmato 2001, e ulteriori risorse pari allo 0,32% a titolo di recupero del differenziale tra inflazione programmata e reale registrata nel In particolare, con l'atto di indirizzo dell' 8 novembre 2001, il Comitato di settore si limitava, per il finanziamento degli ulteriori incrementi contrattuali, a richiamare quanto previsto nella legge n. 388 del 2000, rendendo disponibili le risorse pari allo 0,92% del monte salari a far data dal 31 dicembre Successivamente, tale atto di indirizzo, in data 20 dicembre 2001, vèniva reuificato anticipando la decorrenza dei benefici al Io settembre Su entrambi gli atti di indirizzo il Consiglio dei ministri esprimeva, in data 19 aprile 2002, valutazione favorevole, con la precisazione tuttavia che, fermo restando il relativo onere a carico sui bilanci regionali ai sensi dell' accordo dell' 8 agosto 2001, le Regioni avrebbero do\rtno indicare i mezzi di copertura della 1

3 maggiore spesa "atteso che la stessa avrebbe aggravato ulteriormente i dati"4...,j'._:...';;::i._.,;" consuntivo 2001, che già avevano superato i livelli di spesa programmati"...,..:.::..,..,. Solo un anno dopo, in data 15 novembre 2002, il Comitato di settore approvava il defmitivo atto di indirizzo fissando alla data dello gennaio 2001 la decorrenza dei benefici connessi con lo 0,92% del monte salari 1999, senza tuttavia indicare, come a suo tempo precisato dal Governo, i relativi mezzi di copertura. Anche tale atto di indirizzo veniva,'alutato positivamente dal Consiglio dei ministri, che tuttavia ribadiva la necessità che "l'onere derivante dall'iniziativa/asse a totale carico delle Regioni ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 ". 3. Sulla base di tali atti di indirizzo, veni,'ano sottoscritte in data 7 maggio 2003 le ipotesi di accordo indicate in epigrafe, le quali venivano approvate dal Comitato di settore in data 9 giugno 2003 e 22 ottobre e valutate positivamente dal Governo il, successivo 20 novembre In tale sede il Governo ribadiva che "l'onere dell'iniziativa sarebbe stato a totale carico delle Regioni, ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001", escludendo pertanto, come confermato dagli esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, qualunque ulteriore concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle ipotesi di accordo in esame. j!.!y\ 4. Ai fini delle valutazioni di compatibilità economica e finanziaria degli oneri derivanti dalle ipotesi di accordo in oggetto, la Corte ribadisce che il giudizio di compatibilità postula innanzitutto una valutazione sulla attendibìle quantificazione degli oneri. Sotto questo profilo, le relazioni tecniche dell' ARAN espongono con sufficiente chiarezza ed attendibilità i costi relativi ai benefici riconosciuti dai contratti in epigrafe. 5. Sotto il profilo della compatibilità economica, le presenti ipotesi di accordo prevedono tranches di aumento dello stipendio tabellare e aumenti dei fondi per il trattamento accessorio in linea con i tassi di inflazione programmati e dunque compatibili con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria degli anni considerati. 2

4 6.1. Ai fini della valutazione della compatibilità finanziaria delle presenti iptsi',,::,;;';::yl,..,:..,::,.-"...",. di accordo, occorre premettere che, sulla base della giurisprudenza consolidata di queste Sezioni riunite (v., di recente, Sez. riun. n. lo del 2002), la valutazione di "compatibilità finanziaria" dei contratti collettivi consiste nella "verifica della compatibilità dei costi (rectius degli oneri) della contrattazione (collettiva) con i vincoli di bilancio", sostanziandosi in un riscontro della copertura e della sostenibilità degli oneri derivanti dal contratto, con riguardo alle allocazioni delle correlative disponibilità finanziarie nel bilancio dello Stato per gli enti ricompresi nel settore statale (cui si provvede con apposita norma da inserire nella legge frnanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001) ovvero nei bilanci dei rispettivi enti per le altre amministrazioni pubbliche (art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 dei2001). Trattandosi nella specie di un compano che comprende enti diversi dal settore statale, la Corte ribadisce che una corretta applicazione dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 richiede che gli oneri derivanti dalla contrattazione trovino sì copertura in risorse economiche predeterminate, e necessariamente quantificate, come ora esplicitato dall' art. 16, comma 7, della legge n. 448 del 2001 ; tuttavia, detto adempimento '- che costituisce, peraltro, un presupposto necessario, ma non sufficiente, r' ai fini delle valutazioni di compatibilità, rimesse a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di contrattazione -non esime la parte pubblica (e cioè, il Comitato di settore, il Governo e l'aran, ciascuno per la propria competenza) dall'essenziale onere di fornire attendibili e documentate assicurazioni circa la sostenibilità dei costi contrattuali, mediante l'indivi<duazione delle fonti di copertura all'interno dei bilanci degli enti, sia pure facendo ricorso ad analisi, dati statistici, elaborazioni e proiezioni dei dati desumibili dai documenti contabili. Tale assunto trova conferma proprio nell'assetto procedimentale complessivo della contrattazione collettiva nazionale e integrativa come razionalizzato dagli art. 16 e 17 della legge finanziaria 2002, la cui ratio si riconduce alla necessità di tenere sotto controllo la relativa spesa assicurando, sia in sede di indirizzo sia nella fase successiva, che le disposizioni contrattuali non eccedano i limiti generali di finanza pubblica. In tale logica, spetta pertanto in primo luogo al Comitato di settore il compito di individuare nell'ambito delle disponibilità dei bilanci degli enti di cui all'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali ed indicarne 3

5 "..-..,.-::--:: \,.' " I,-.,,- le relative forme di copertura, mentre spetta al Governo, nella veste di garante di-,-:...=:._.-:;._" ".'...c-".:,,'.' equilibri di finanza pubblica, la valutazione sia della coerenza delle indicazioll1'--';-'::;'-"'- contenute nell' atto di indirizzo con i parametri di compatibilità economica previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, sia della compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo in relazione all'eventuale concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti da disposizioni contrattuali oggetto di osservazioni (art. 47, comma 3, come modificato dall'art. 17 della legge n. 448 del 2001). Spetta, infine, all' ARAN il compito di condurre le trattative nei limiti delle compatibilità economiche e finanziarie così indi,iduate e di quantificare i relativi oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'applicazione del contratto. A questo riguardo, né il Comitato di settore né l' ARAN forniscono alcuna indicazione sulla individuazione dei mezzi di copertura dei contratti e sulla reale tenuta dei bilanci regionali su cui gravano gli oneri conttattuali. Il Comitato di settore, nell' atto di indirizzo dell' 8 novembre 2001, si limita soltanto ad indicare la fonte di legittimazione del riconoscimento dei benefici contrattuali, previsti per il settore statale nella legge n. 388 del 2000, senza dare indicazione dei mezzi di copertura e dei parametri su cui avrebbe dovuto fondare, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge n. 448 del 2001, la "quantificazione delle risorse necessarie" per la coda contrattuale. Ugualmente, l'aran, n@lle relazioni tecniche, si limita soltanto a quantificare il fabbisogno finanziario per la corresponsione degli emolumenti, senza esplicitare la fonte delle risorse. Il.Governo, poi, sia ai fini delle valutazioni sugli atti di indirizzo sia ai fmi del parere sulle ipotesi di accordo, ribadisce la responsabilità finanziaria delle Regioni per la copertura degli oneri derivanti dalle ipotesi di accordo in epigrafe ai sensi {ì dell'accordo dell'8 agosto Come più volte ricordato, una lettura coerente dell' art. 16, comma 7, della legge n. 448 del 2001 con il principio posto dall'art. 48,. comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui gli oneri contrattuali per le amministrazioni non ricomprese nel settore statale sono a carico delle amministrazioni stesse nell' ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, richiede pertanto che la quantificazione delle risorse operata dal Comitato di settore poggi su di una ragionevole ricognizione delle risorse disponibili 4

6 all'interno dei bilanci degli enti, sia pure attraverso indicatori di salute modo da dare una attendibile proiezione della sostenibilità degli oneri nel medio. ;..."" periodo. Va, dunque, ancora una volta ribadito che, per una ponderata valutazione di compatibilità finanziaria, non è sufficiente fare riferimento alla sola quantificazione delle risorse, intesa come mera determinazione del costo del contratto, ai fini di una corretta applicazione dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ma occorre dare indicazione dei mezzi di copertura reali, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, e della dimostrazione dlla sostenibilità nel tempo degli oneri, sia pure attraverso dati di stima, secondo criteri di sana e prudente gestione Pur in assenza di tali essenzialinformazioni, la Corte, comunque, dispone di dati che possono costituire indici rilevatori rilevanti ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria degli oneri derivanti dalle presenti ipotesi di accordo. Viene, in primo luogo, in consideràzione il connotato di rigidità che caratterizza i bilanci delle Regioni, sebbene occorra rilevare che l'accordo dell' 8 agosto 200 l, che ha rideterminato in miliardi di lire il fondo sanitario nazionale 2001 con risorse \ fresche pari a miliardi di lire, nel ridisegnare il nuovo quadro economicofinanziario nel quale vengono a collocarsi le stesse risorse statali per il fabbisogno della spesa sanitaria, ha posto il principio secondo cui la contrattazione collettiva nazionale a regime debba svolgersi nei limiti e nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria. Proprio sulla base di questo principio la Corte, già in sede di certificazione del contratto collettivo del compatto sanità per il biennio economico , aveva richiamato le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di contrattazione, primo fra tutti il Comitato di senore, affinché gli effetti prognostici del nuovo sistema di finanziamento della spesa sanitaria sui bilanci regionali venissero attentamente valutati ai fini di un'attendibile individuazione della cornice economicofinanziaria nella quale si sarebbe dovuta muo'-ere la successiva contrattazione. Allo scopo la Corte richiamava le Regioni all' OSseI"'-anza di quanto previsto dal decretolegge n. 347 del 2001 in materia di monitoraggio della spesa sanitaria. 5

7 Le verifiche definitive a febbraio 2003 del tavolo tecnico di monitoraggio\gella spesa sanitaria, come la Corte ha già sonoiineato nella Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni (anni ), hanno consentito l'erogazione dell'integrazione dei finanziamenti per il 2001 non a tutte le Regioni. Peraltro, molte delle stesse Regioni, dichiarate adempienti ai patto dell' 8 agosto 2001, sono state ammesse all'integrazione dei finanziamenti dietro dimostrazione della copertura dei disavanzi sanitari 2001 con ris<l>rse di competenza dell' esercizio successivo. In tale situazione di criticità, confennara dalla forte crescita della spesa sanitaria corrente nel 2001 rispetto al 2000, e in mancanza di indicazioni, in particolare da parte del Comitato di settore, circa j mezzi di copernn-a finanziaria, non sembrano, pertanto, allo stato, sussistere i presupposti per una compiuta valutazione di compatibilità finanziaria degli oneri contrattuali delle ipotesi di accordo all'esame. 6

8 UDITI i relatori, cons. Vincenzo Palomba e ref. Luisa D'Evoli; i.( ;, DELffiERA con le motivazioni di cui 811' allegato rappono, certificazione non positiva, allo stato degli atti, sulle ipotesi di accordo in esame; ORDINA ministri-dipartimento della funzione pubblica. Il Presidente I Relatori: Cons. &il:omba Preso Sez. Rosario Elio Baldanza k1lua It Ref. Luisa D'Evoli?'j.-e." PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO ROMA. 2 2 DIC. 2003,- )!' \ { : I; "11 Dirigente r. l'--f-) 1If.'. ' Vi \ vt.", L,v\x',,-

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