III COLLEGIO. Nell'adunanza del 7 aprile 2004 composta dai seguenti magistrati:
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1 I MODULARIO I I C.C. 2 I La N.I0/CONTR/CL/O4 a SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO Nell'adunanza del 7 aprile 2004 composta dai seguenti magistrati: PRESIDENTE di SEZIONE: CONSIGLIERI prof. Massimo VARI dotto Maurizio MELONI, dotto Antonio DE TROIA, dotto Giuseppe COGLIANDRO, dotto Gaetano D' AURIA, dotto Carlo CHIAPPINELLI, dotto Simonetta ROSA, dotto Ermanno GRANELLI, dotto Gabriele AURISICCHIO (relatore), dotto Maurizio PALA, dotto Fabio VIOLA, dotto Mario NISPI LANDI, dotto Giovanni MARROCCO; dotto Vincenzo P ALOMBA; REFERENDARI: dotto Quirino LORELLI, dotto Luisa D'EVOLI, dotto Rosa FRANCA VIGLIA; VISTO l'art. 47 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi dei contratti collettivi di lavoro e! l',- o I i la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; VISTE le ipotesi di contrattazione di raccordo (ex art. 48 bis del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e s.m.i.) per le particolarità relative all'articolo 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige Sudtirol e delle relative norme di attuazione in merito alle procedure di riqualificazione di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il quadriennio del comparto Ministeri; ESAMINA T A la documentazione inviata dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, pervenuta alla Corte il 31 marzo 2004;
2 #-i:.,, Sf, '!I!:i Q "";" Y",I,o., _l' )\'( ;;'ir':",.c di lavoro: j!f:ft!, VISTO il rapporto del Nucleo tecnico per la certificazione dei contratti colle:(':: UDITO il relatore Cons. Gabriele Aurisicchio;,\.;'"" '1i:'" -"" O"' I -'"', _. c J IO) r -,/-.t: J DETERMINA di non dar luogo a deliberare per le motivazioni esposte nel rapporto, che costituisce parte integrante della presente determinazione, concernente le ipotesi di contrattazione di raccordo indicate nelle: premesse. ORDINA la trasmissione della presente determinazione al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano -Ufficio del personale delle Amministrazioni statali; Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica; Ministero per l'economia e le Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Preso Il PresidenteI\ Massimo V J Il Relatore Cons. Gabriele Aurisicchio A -AÀ...u, i '1...1\- L 2
3 RAPPORTO Comparto del personale dipendente dai ministeri. Ipotesi di accordo concernenti norme di raccordo previste dall'art. 1, com ma 4, del CCNL per il personale operante nella provincia di Bolzano. Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha trasmesso con nota n del 23 marzo 2004, pervenuta alla Corte dei conti il 31 successivo, le ipotesi di accordo riguardanti la contrattazione di raccordo ex art. 48 bis del D.P.R. n. 752 del 1976 e s.m.i. per le particolarità relative all'art. 89 dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige Sudtirol e delle relative norme di attuazione in merito alle procedure di riqual(jìcazione di cui all'art. 15 del CCNL per il quadriennio del comparto Ministeri. L'invio alla Corte è disposto ai fini della certificazione di compatibilità di cui all'art. 47, comma 4, del d. 19s. n. 165 del La documentazione trasmessa consta: -della relazione alle ipotesi di accordo concernente il personale operante nella provincia dei seguenti rami dell' amministrazione statale: Commissariato del Governo; Segreterie delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado; Ragioneria Provinciale dello. Stato; Direzione Provinciale dei servizi vari del Tesoro; Ministero delle Comunicazioni -Ispettorato territoriale; Genio Civile; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Centro prova autoveicoli; Ministero della Salute -Ufficio veterinario di Vipiteno; -delle -di suddette ipotesi di accordo; copia dell'estratto conforme al processo verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio Da quest'ultimo documento si rileva che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la Funzione Pubblica ad esprimere parere favorevole ai sensi dell' art. 47, comma 3, del d. 19s. n. 165 del 2001 con la seguente precisazione in ordine al contratto collettivo di raccordo relativo al personale in servizio presso il Centro prova autoveicoli di Bolzano : "che l'amministrazione contenga l'onere derivante dal contratto in esame nell'importo fissato dall'art. 5 dell'accordo 26 giugno 2002, cioè in euro 4.474,93, in ragione d'anno". L'accordo 26 giugno 2002 è l'accordo integrativo al CCNI, in data 27 luglio 2000, dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del CCNI, in data Il maggio 200 l, dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici. La relazione, con riferimento a ciascuna ipotesi di accordo, si sofferma sulla copertura finanziaria, sulla normativa, sull'integrazione dei punteggi determinati in sede di contratto integrativo, sulla quantificazione dei posti da assegnare alle procedure di riqualificazione. In ordine agli oneri finanziari diretti ed indiretti si fa rinvio alla citata delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004; la quantificazione dei posti è stata stabilita dall' Amministrazione Centrale. 1
4 CD" 'O'""-"--'.' '--'"...\,,"Q' I::;"" 'o 41 J..I,"}',: -: ""'-'-j;'::'.;'..;:,\": 1 1- f... ::' '. -.-.\, ci 'tj /..'..cl, -1 ;i;j,' (. \,: " \-.,".11 Z il! " 1 "r"'" li) --ti: \;,,1"'.JI'':.". O "':\' ","'!r.,r-.j"""' '-.o....' 1,..,."v.. 1 I t", '-"".. Le ipotesi di accordo sono state definite tra il Consiglio di Amministrazione.,It:'llo locali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sulla base della prev.'/;;/' legislativa recata dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 752 del 1976 e s.m.i. (norme di attuazio 3S,; dello statuto speciale). Questa disposizione stabilisce, per ciò che interessa in questa sede, che i contratti collettivi di lavoro di cui al titolo terzo del d. 19s. n. 29 del 1993 sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative all'art. 89 dello statuto speciale e delle norme di attuazione. I contratti collettivi di lavoro di cui al titolo terzo del d. 19s. n. 29 del 1993 sono i contratti collettivi nazionali di comparto e i contratti collettivi integrativi: cfr. art. 45; ora questo articolo è sostituito dall' art. 40 del d. 19s. n. 165 del 2001, che sul punto non reca modifiche. L'assunto dell' Amministrazione che il procedimento della contrattazione di raccordo è analogo a quello dei CCNL, atteso il richiamo effettuato dall' art. 48 bis all'art. 51 del d. 19so n. 29 del 1993 ( ora art. 47 do 19s. n. 165 del 2001) non trova rispondenza nella lettera dell'arto 48 bis, che in effetti fa riferimento a tutte le tipologie dei contratti collettivi di lavoro e quindi anche ai contratti integrativi ("I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3febbraio 1993, n..29, 0.0.' ".. cfr. arti. 45 e 51). La presentazione delle suddette ipotesi di accordo alla Corte è avvenuta sul presupposto che la procedura per i contratti di raccordo non sarebbe assimilabile a quella dei contratti integrativi: si tratta in realtà di una formulazione assertiva non sorretta da salde argomentazioni. Al contrario, elementi testuali, di ordine normativo e di contenuto, tratti dagli stessi testi portati all'esame della Corte, concorrono alla individuazione dell' effettiva natura dei contratti in questione. Il supporto che si crede di rinvenire nella delibera delle Sezioni riunite della Corte n. 25 del 2 luglio 1999 non sussiste, poiché in quella occasione la Corte ha certificato positivamente il contratto di raccordo, previsto dall' art. 1, comma 2, del CCNL per il comparto Ministeri (tornata ) per il personale statale operante nella provincia di Bolzano. Si veda il contratto citato pubblicato nella G. U. n. 27 del 3 febbraio 2000, in particolare l'art. 1. Altrettanto deve dirsi per la delibera delle Sezioni riunite -III collegio -n. 1 del 19 dicembre 2002 concernente il contratto di raccordo con il CCNL per il quadriennio del personale dirigente dell' area 1 -biennio economico 1998/ 1999 e 2000/2001 (indennità di bilinguismo) e per la delibera delle Sezioni riunite n. 47 del 12 novembre 1998 relativa al raccordo con il CCNL per il comparto Ministeri L'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di raccordo è rilasciata al Commissario del Governo con le modalità di cui all'art. 51 del d. 19s. n.29 del 1993 : i commi le 2 stabiliscono le modalità per i contratti collettivi nazionali, il comma 3 per i contratti decentrati (integrativi). Queste disposizioni sono ora sostituite, rispettivamente, dall'art. 47 del d. 19s. n. 165 del 2001 e dall'art. 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n Si vedano, per i contratti collettivi integrativi, anhe gli arti. 40, comma 3, e 48, comma 6, del d. 19s. n "
5 :-} r'.,,:. J':." -. Z_ I - \'!- fp. - IL i!;vi Le disposizioni del CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1998 "'\.-. risultano coerenti con il quadro legislativo ora ricostruito. In particolare, l'art. 1, c A.' 4, prevede che nella provincia autonoma il CCNL possa essere integrato per le mater" 3 S'. indicate nel d. 19s. 9 settembre 1997, n Gli arti. 4 e 5 dettano la disciplina generale della contrattazione integrativa in ordine alla provvista finanziaria, alle materie, ai tempi e procedure per la stipula. In particolare, l'art. 5, comma 3, si riferisce al controllo interno. Gli arti. 15 e 20 riservano alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure da seguire per i passaggi interni del personale tra le aree e all'interno di ciascuna di esse ( procedure di riqualificazione ). Dalle norme legislative, dunque, si deduce con tutta evidenza che entrambe le tipologie di contratti collettivi di lavoro ( nazionali di comparto -integrativi) possono per la provincia di Bolzano dar luogo a contratti di raccordo. Nella presente circostanza occorre quindi stabilire se le ipotesi di accordo presentate alla Corte si configurino come raccordi rispetto al contratto nazionale di comparto piuttosto che ai contratti integrativi dei singoli rami di amministrazione statale. Il procedimento di controllo sui costi dei CCNL delineato dall'art. 47 del d. 19s. n. 165 del 2001 non risulta seguito correttamente nella presente circostanza. La documentazione presentata è infatti priva delle relazioni tecniche, dell'indicazione degli oneri espressi dalle disposizioni contmttuali, delle risorse finanziarie utilizzate a carico degli accantonamenti predisposti dai singoli CCI: non sono osservate le disposizioni dettate dagliartt. 47, comma 4, e 48, comma 3, del d. 19s. n. 165 del Sotto il profilo norrnativo, si è visto come le disposizioni prevedano che per il personale statale operante nella provincia di Bolzano possano essere stipulati contratti di raccordo sia rispetto ai CCNL del comparto Ministeri che ai CC! delle singole Amministrazioni statali. Occorre di conseguenza ricorrere ai dati testuali di contenuto. Da essi si ricava, infatti, che si è di fronte a distinti accordi -uno per ramo di amministrazione -che si ricollegano ai pertinenti CCI ai fini della quantificazione delle posizioni da attribuire al personale, uniformandosi ai parametri utilizzati a livello nazionale e non generando quindi ulteriori oneri finanziari. Prima constatazione è che la presente contrattazione di raccordo, consequenziale ai vari CCI a livello centrale, si connette per la relativa copertura finanziaria agli accantonamenti previsti dalla singola Amministrazione in sede di stipula degli stessi CCI. Tra i dati testuali desumibili dalle singole ipotesi di accordo si segnalano, in particolare: il richiamo dell' art. 15 del CCNL -comparto Ministeri che demanda alla contrattazione collettiva integrativa (art. 20, comma 1,) la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15, comma 1, letto B: passaggi all'interno delle aree; 5
6 {-o: : ;'--<J!::'I, -"O""." -:', i:'"..oz.., \ ""'\J) Ci' '.. ot oc,f.' ;;., i- p ';: ';:V;":1;;,..::! ),- " o ({, " o' " ;':;,:"", ';i,lo/ l' "c,,v I il richiamo espresso ai pertinenti CCI delle singole Amministrazioni, rispetto ai ] introducono norme di specificazione; -i posti disponibili risultano già quantificati a livello centrale, atte salve eventuali modifiche (si vedano le ipotesi di raccordo relative al personale del Commissariato del Governo e dell'ispettorato territoriale -Ministero delle Comunicazioni (art. 3); le procedure si concluderanno con graduatorie elaborate sulla base dei punteggi definiti a livello nazionale (art. 4); le procedure saranno attuate secondo le modalità e criteri di cui all'art. 7 del CCI (art. 7 Commissariato del Governo); la suddivisione dei posti disponibili risulta modificata sulla base degli accordi intercorsi con le varie Amministrazioni a livello centrale (modifica ipotesi di contratto di raccordo -Direzione Provinciale Servizi Vari del Tesoro). A ciò deve da ultimo aggiungersi che la precisazione contenuta nella delibera del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, relativa all'ipotesi di accordo per il personale del Centro prova autoveicoli di Bolzano, ha ad oggetto una clausola finanziaria di un accordo integrativo dei CCNI degli ex Ministeri dei Trasporti e della Navigazione e dei Lavori Pubblici. Le procedure di riqualificazione sono infatti previste dal CCNL e disciplinate dai singoli CCI, nei quali trovano la relativa copertura finanziaria: essi sono stati stipulati e regolarmente certificati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'economia e delle Finanze -Ragioneria Generale dello Stato a seguito dell'accertamento congiunto di conformità economica e finanziaria rispetto ai vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 39, comma 3 ter, della legge n.449 del Nella fatti specie i contenuti delle ipotesi di accordo sono inerenti e consequenziali ai contratti integrativi delle singole amministrazioni. La verifica finanziaria ed economica degli oneri delle dette ipotesi di raccordo trova il suo punto focale nel controllo del rispetto della quantificazione delle posizioni rientranti nei CCI stipulati a livello centrale, eseguita con esito positivo secondo l'attestazione della delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio Così ricostruita la fatti specie portata all'esame della Corte, si evince che i relativi documenti contrattuali costituiscono ipotesi di contratti integrativi di raccordo, per i quali deve essere applicata la procedura di controllo prevista per i CCI, nella quale, ai sensi della normativa vigente, la Corte non ha titolo ad intervenire (art. 39, comma 3 ter, della legge n.449 del 1997 e art. 48, comma 6, del d. 19s. n. 165 del 2001). 6
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