SCHEMA DI CONVENZIONE

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE Tra i sottoscritti: Signor., nato a.. il.., residente in..via., il quale interviene nel presente atto per conto del Comune di Fonzaso; e FURLIN FRANCESCO, nato a Fonzaso (BL) il , ivi residente via A. Zucco, 34, Codice Fiscale: FRLFNC45L16D686G; FURLIN GIANLUIGI, nato a Fonzaso (BL) il , ivi residente via Lucco Zadra, 9, Codice Fiscale: FRL GLG49H01D686W; FURLIN GIUSEPPE, nato a Fonzaso (BL) il , ivi residente via G. Matteotti, 2, Codice Fiscale: FRLGPP52L27D686H; FURLIN NADIA, nata a Fonzaso (BL) il , ivi residente via Madonna Prima, 28, Codice Fiscale: FRLNDA54P43D686W; di seguito indicati come Ditta Lottizzante ; PREMESSO che la Ditta Lottizzante dichiara di aver titolo per ottenere la concessione a lottizzare le aree edificabili facenti parte, secondo quanto descritto all'u.t.e. di Belluno, dei mappali n del Foglio n 16 del Comune di Fonzaso; che la Ditta Lottizzante ha presentato domanda e progetto di Piano di Lottizzazione, per la urbanizzazione a fini edificatori delle aree soprascritte, aventi le seguenti caratteristiche: Superficie complessiva SC comparto ZTO "C2/7" mq Viabilità carraia mq 712 Viabilità pedonale (marciapiedi) mq 86 Parcheggi mq 181 Superficie fondiaria SF mq Superficie riservata a piazzale privato mq 681 Superficie minima riservata a verde privato mq 827 che il predetto Piano è stato definitivamente approvato dai competenti organi amministrativi: delibera di Giunta Comunale n... del..; ARTICOLO 1 - ATTUAZIONE DEL PIANO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: La Ditta Lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna a realizzare il Piano di Lottizzazione relativo alle aree in premessa descritte, costituito dai seguenti documenti, e nel rispetto degli stessi, anche se non allegati, che si intendono parte integrante della presente convenzione: domanda di Piano di Lottizzazione n 12 elaborati di progetto quali: Tavola 1 INQUADRAMENTO GENERALE Tavola 2 PLANIMETRIA GENERALE CON P.Q. - PROFILI - STATO DI FATTO Tavola 3 PLANIMETRIA GENERALE - PROGETTO Tavola 4 PLANIMETRIA GENERALE CON RETI TECNOLOGICHE - PROGETTO Fognature - Acque - Metano Enel Telecom Illuminazione Pubblica Tavola 5 PROFILI PARTICOLARI COSTRUTTIVI - PROGETTO Tavola 6 TAVOLA FRAZIONAMENTI E AREE DA CEDERE AL COMUNE - PROGETTO Tavola A DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1

2 Tavola B Tavola C Tavola D Tavola E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE RELAZIONE GEOLOGICA Deliberazione di Giunta Comunale n. in data di approvazione del presente Piano di Lottizzazione: ARTICOLO 2 - OBBLIGHI GENERALI La Ditta Lottizzante, come sopra rappresentata per lei stessa e suoi aventi causa, assume, nei confronti ed in favore del Comune di Fonzaso, l obbligo di dare attuazione al presente Piano di Lottizzazione consistente: a) nella edificazione, previo rilascio di permesso di costruire, dei fabbricati previsti nel perimetro del Piano di Lottizzazione, secondo le disposizioni normative vigenti in materia edilizia; b) nell assunzione dell onere per la realizzazione, previo rilascio di permesso di costruire, a propria cura e spese e comunque nei limiti di quanto consentito dalle vigenti normative in materia, delle opere di urbanizzazione primaria previste all interno del medesimo Piano di Lottizzazione come descritte nelle relative tavole di progetto, fermo restando i pareri e le indicazioni dei settori comunali interessati oltre che degli enti pubblici o di altri soggetti titolari di specifiche competenze. La Ditta Lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Fonzaso l intera e piena proprietà di tutte le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria interne al perimetro della lottizzazione, così come individuate dalla tav. 6 del Piano di Lottizzazione, così specificate: parcheggio per complessivi mq. 181 strada di penetrazione per complessivi mq. 712 marciapiedi per complessivi mq. 86 Per un totale di aree da cedere al Comune di mq Si precisa che la somma delle superfici destinate a verde pubblico è inferiore alla dotazione minima prevista dal PRG, per cui l importo totale della monetizzazione verrà versato dalla Ditta Lottizzante alla Tesoreria del Comune preliminarmente al ritiro del Permesso di Costruire. ARTICOLO 3 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria, risultanti dagli elaborati del Piano di Lottizzazione, o da loro varianti debitamente approvate dagli Uffici competenti, e cioè: strade residenziali di penetrazione e relativi marciapiedi; realizzazione aree a parcheggio; impianto di illuminazione pubblica e canalizzazioni per rete distribuzione energia elettrica e telefonica; impianto acque meteoriche; rete fognaria; rete acquedotto; rete di distribuzione gas metano a cura dell ente gestore e a spese della Ditta Lottizzante. Le parti danno atto che le opere di urbanizzazione primaria saranno a totale carico della Ditta Lottizzante con conseguente scomputo dl versamento degli oneri di urbanizzazione primaria. L onere finanziario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune di Fonzaso viene definito ed accettato in complessivi ,42 (diconsi Euro settantacinquemilaquarantatre/42) di importo imponibile come desumibile dal computo metrico allegato alla pratica edilizia, al netto di Iva e di spese di progettazione. 2

3 Qualora le opere di urbanizzazione da realizzare comportino una spesa maggiore rispetto a quella del computo metrico approvato, esse saranno ad esclusivo carico della Ditta Lottizzante in quanto quest ultima deve provvedere alla completa urbanizzazione primaria dell area oggetto del PUA. Sarà solo possibile un aggiornamento di tale importo per eventuali variazioni delle quantità e delle opere descritte nel computo metrico, quando tali variazioni siano richieste in tempi successivi alla firma del presente atto da parte della Amministrazione Comunale. ARTICOLO 4 - CONGUAGLIO DEGLI ONERI Al momento del rilascio delle singole concessioni ad edificare, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Fonzaso il conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria, determinato per differenza tra gli importi tabellari, vigenti al momento della corresponsione, dovuti in relazione alla costruzione da autorizzare e gli oneri sostenuti dalla ditta lottizzante rapportati al volume urbanistico ammissibile sul singolo lotto. Le spese sostenute dalla Ditta Lottizzante, equiparate al valore delle opere come da computo metrico estimativo, saranno oggetto di rivalutazione unicamente in sede di collaudo stesso solo nel caso si siano verificati aumenti degli oneri tabellari; in tal caso la rivalutazione dei prezzi unitari di progetto sarà pari alla variazione dell indice ISTAT dalla data di rilascio della concessione a lottizzare alla data di richiesta di collaudo. Qualora la variazione percentuale dell indice ISTAT, come detto, sia maggiore dell aumento percentuale degli importi tabellari, la rivalutazione dei prezzi unitari di progetto sarà effettuata nella stessa misura percentuale dell aumento degli importi tabellari. ARTICOLO 5 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA Non è prevista dal Piano di Lottizzazione l esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria. In sede di rilascio dei Permessi di Costruire per i fabbricati, è quindi dovuta la corresponsione al Comune di Fonzaso del corrispondente importo del contributo sul costo di costruzione nonché degli oneri di urbanizzazione secondaria previsti dai regolamenti in materia. ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA LOTTIZZANTE Il soggetto privato titolare del permesso di costruire assume il ruolo di stazione appaltante dei lavori di urbanizzazione di cui alla presente convenzione. Trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Ditta Lottizzante dovrà procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata con imprese qualificate. Tutti gli oneri tecnici, procedurali, amministrativi ed economici conseguenti all osservanza della vigente disciplina in materia di ll.pp. relativamente alla redazione del progetto esecutivo, all assegnazione delle opere, alla loro esecuzione, al collaudo dei lavori, sono a carico esclusivo della Ditta Lottizzante e all amministrazione comunale non sarà imputabile alcun onere diretto o indiretto derivante da inadempienze o ritardi da parte della stazione appaltante nell applicazione e nel rispetto delle normative in materia. ARTICOLO 7 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE Tutte le opere di urbanizzazione di cui alla pratica edilizia sopra citata, dell importo complessivo di ,42 (diconsi Euro settantacinquemilaquarantatre/42) al netto di Iva e delle spese tecniche, dovranno essere eseguite soltanto dopo il rilascio del relativo permesso di costruire e dell affidamento alla ditta aggiudicataria. Per l esecuzione dei lavori verranno seguite le disposizioni che seguono: - la direzione dei lavori, il coordinatore della sicurezza, l assistenza e il collaudo delle opere di cui sopra saranno di competenza e a carico della Ditta Lottizzante o aventi causa, riservandosi l amministrazione comunale la generale vigilanza sull esecuzione dei lavori e la nomina del collaudatore in c.d.o. a spese della parte lottizzante o aventi causa; 3

4 - dell inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione agli uffici comunali competenti nei tempi e nei modi previsti, ai fini della esecuzione dei controlli di rito e degli adempimenti di competenza necessari a prendere gli opportuni provvedimenti durante il corso dei lavori, indipendentemente dal collaudo finale e a spese della parte richiedente; la predetta comunicazione dovrà essere trasmessa al comune precedentemente a quelle di inizio lavori dei fabbricati ricadenti nel piano di lottizzazione; - in caso di non rispondenza delle opere ai disegni di progetto o differenza nella qualità o quantità dei materiali, il Comune di Fonzaso a mezzo dei suoi uffici preposti, d intesa con il collaudatore, potrà ordinare l immediata sospensione dei lavori, nonché la demolizione e ricostruzione delle opere non eseguite a perfetta regola d arte e l allontanamento dal cantiere dei materiali non ritenuti idonei, così come potrà ordinare una diversa esecuzione delle opere in dipendenza del loro inserimento nell insieme dei servizi di tutto il comprensorio; - le opere di urbanizzazione sopra indicate, nessuna esclusa, dovranno essere iniziate entro il termine di un anno dalla data del rilascio del permesso a costruire e dovranno essere ultimate entro il termine di mesi 36 dall inizio dei lavori e comunque contestualmente alla costruzione dei singoli edifici, in modo che non si possano avere edifici privi delle opere e servizi necessari alla loro abitabilità e accessibilità; - potrà essere concessa una proroga qualora ne ricorrano le condizioni di legge; - per ogni giorno di ritardo oltre il termine di fine lavori stabilito dalla convenzione, la Ditta Lottizzante sarà assoggettata ad una penale pecuniaria dell uno per mille dell ammontare netto convenzionale, da corrispondere mediante escussione della garanzia fidejussoria di cui all art. 13 per l importo corrispondente. Qualora il ritardo nell adempimento comporti un importo della penale superiore al 10% dell importo convenzionale, saranno intraprese le procedure di rito per l escussione della garanzia fidejussoria e l esecuzione d ufficio in danno alla Dita Lottizzante inadempiente, oltre alla contestuale sospensione dei permessi a costruire degli edifici ricadenti nella lottizzazione. Tali permessi riassumeranno efficacia con la ripresa dei lavori delle oo.uu.; - l'ufficio competente rilascerà i singoli permessi di costruire nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche e di quanto previsto dal presente Piano di Lottizzazione, dopo la stipula della convenzione di lottizzazione. Il certificato di abitabilità e d uso delle previste costruzioni non potrà essere rilasciato fino a quando le opere di urbanizzazione non saranno state collaudate, ovvero prese in consegna anticipata per gli stralci funzionali al servizio degli edifici; - fino ad avvenuto collaudo finale, gli oneri per la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, impianti, manufatti ed aree è a carico della ditta lottizzante, anche se l opera o parte dell opera è in esercizio a seguito di presa in consegna anticipata da parte dell amministrazione. Le stesse opere di urbanizzazione, fatta esclusione per i servizi per uso privato che rimarranno ai rispettivi enti, passeranno, dopo il collaudo finale, in proprietà del comune che ne assumerà la manutenzione e la gestione. Fino a tale momento è a carico della ditta lottizzante la responsabilità civile per eventuali danni a cose e persone. ARTICOLO 8 - DIREZIONE DEI LAVORI Il direttore dei lavori dovrà essere nominato dal privato titolare del permesso di costruire, al quale competono gli oneri per il pagamento dei relativi compensi professionali. È fatto obbligo per il direttore dei lavori di redigere la puntuale contabilità dei lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stati di avanzamento, stato finale), nonché gli elaborati grafici di definitiva consistenza, in scala adeguata, di tutte le opere eseguite. Il direttore dei lavori dovrà relazionarsi con il collaudatore al fine di garantire la qualità delle opere realizzate e la puntuale contabilità e misura dei lavori. Qualora dovessero insorgere problematiche attinenti la regolare esecuzione delle opere, la direzione dei lavori ed il collaudatore dovranno formalmente avvisare il preposto ufficio comunale al fine della corretta ed efficace attività di sorveglianza. 4

5 ARTICOLO 9 - COLLAUDO Ultimati tutti i lavori, il Comune di Fonzaso e gli altri enti erogatori di servizi, su richiesta della Ditta Lottizzante, sottopongono a collaudo tutte le opere, procedendo alla valutazione delle opere eseguite. Il collaudo verrà eseguito non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della comunicazione di ultimazione dei lavori e comunque entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura dell Ufficio Tecnico Comunale o di altro tecnico nominato dall Amministrazione. La Ditta Lottizzante potrà nominare un proprio tecnico per assistere e collaborare alle operazioni; le determinazioni del collaudatore saranno comunque definitive e vincolanti. La Ditta Lottizzante si impegna ad ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite dal Collaudatore entro il termine che sarà a tale scopo stabilito dal Responsabile comunale designato. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, vi provvederà d ufficio il Comune di Fonzaso, con spese a carico della medesima. ARTICOLO 10 - CONSEGNA DELLE OPERE - TRASFERIMENTO DELLE AREE La Ditta Lottizzante si impegna a consegnare al Comune di Fonzaso e agli altri enti erogatori di servizi le opere previste nella presente convenzione, entro 90 (novanta) giorni dal loro favorevole collaudo. Nello stesso termine saranno stipulati gli atti per il trasferimento delle aree e la costituzione delle eventuali servitù. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da ulteriori servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. Il Comune di Fonzaso potrà richiedere che il trasferimento delle aree, o di loro parte, sia effettuato in qualsiasi momento successivo al rilascio della concessione a lottizzare previo preavviso scritto di almeno 90 giorni per dar tempo alla Ditta Lottizzante di preparare gli aggiornamenti cartografici per il trasferimento della proprietà. La Ditta Lottizzante, su richiesta del Comune di Fonzaso, è obbligata a costituire servitù di uso pubblico sulle aree destinate a strade, parcheggi o verde, che non dovessero essere trasferite al Comune di Fonzaso, senza limitazione alcuna anche per quanto concerne l utilizzazione dello spazio aereo e del sottosuolo per l installazione di pubblici servizi. Sino al collaudo, la rete stradale sarà soggetta a regime delle strade private gravate da diritto di pubblico transito e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico della ditta lottizzante. Poiché è necessario per la cessione delle aree descritte procedere con l'aggiornamento cartografico catastale, si precisa che i dati geometrici che le contraddistinguono potranno variare nel limite delle tolleranze catastali, anche in considerazione del fatto che esistono, già nell attuale cartografia catastale, alcune lievi discrepanze con lo stato di fatto. ARTICOLO 11 - ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI La Ditta Lottizzante dovrà provvedere a sua cura e spese, e seguendo le direttive impartite dal Comune di Fonzaso e dagli altri Enti erogatori, ad allacciare ai pubblici servizi comunali e/o di altri enti tutte le reti di servizio e le opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione. ARTICOLO 12 - CESSIONI A TERZI In caso di trasferimento anche parziale delle aree oggetto di lottizzazione, la Ditta Lottizzante, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente convenzione che dovrà essere allegata in copia all atto di trasferimento delle aree ed espressamente accettata dai cessionari stessi. La Ditta Lottizzante resta comunque responsabile in via principale e solidale verso il Comune di Fonzaso per tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. 5

6 ARTICOLO 13 - GARANZIE La Ditta Lottizzante in sede di stipula della presente convenzione, costituisce una garanzia finanziaria per l adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria fino all ammontare di ,42 (diconsi Euro settantacinquemilaquarantatre/42) pari al 100% del valore delle opere di urbanizzazione da eseguire, al netto di oneri fiscali e spese di progettazione. Tale importo dovrà essere maggiorato del 20%, con scadenza annuale, rinnovabile per la parte non realizzata Tale garanzia sarà svincolata solo ad avvenuto totale adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione. L Ente garante è fin d ora autorizzato e obbligato a versare l intero importo garantito su semplice richiesta del Comune di Fonzaso che dichiari inadempiente la Ditta Lottizzante od i suoi aventi causa. Il Comune di Fonzaso presenterà poi alla Ditta Lottizzante il dovuto rendiconto finale, chiedendo od effettuando i relativi conguagli. ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTI Nel caso i lavori non dovessero essere iniziati o ultimati nei termini previsti o non dovessero procedere con la continuità e l impegno necessari o venissero eseguiti in difformità dai progetti approvati, il Comune di Fonzaso potrà sostituirsi alla Ditta Lottizzante per la esecuzione delle opere necessarie con addebito di ogni conseguente spesa ed onere alla ditta stessa. Potrà altresì dichiarare decaduta la concessione a lottizzare. È fatta salva ogni altra sanzione di legge. L intervento del Comune di Fonzaso dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere nel termine di almeno trenta giorni, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Ditta Lottizzante, della diffida medesima. ARTICOLO 15 - ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI Il lottizzante non può, di sua iniziativa, impiegare materiali o componenti di caratteristiche diverse a quelle prescritte nei documenti contrattuali. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori (sentito il Responsabile designato dall Amministrazione Comunale) l impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, e sempre che l opera sia accettabile senza pregiudizio, le economie conseguenti alla riduzione del prezzo dovranno essere quantificate in sede contabile. ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno definite con arbitrato libero irrituale da un Collegio Arbitrale costituito da un arbitro nominato da ciascuna parte (Comune di Fonzaso e Ditta Lottizzante) entro 30 giorni dalla relativa richiesta, e da un terzo arbitro che fungerà da Presidente, nominato dagli arbitri di parte, sempre nel termine di 30 giorni dalla loro nomina, o in subordine dal Presidente del Tribunale di Belluno. Il collegio dovrà decidere, entro 90 giorni dalla sua costituzione, e la decisione sarà definitiva. ARTICOLO 17 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEGLI ATTI La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese della Ditta Lottizzante. Il diritto all ipoteca legale viene rinunciato, con esonero del Conservatore dei registri immobiliari da ogni relativa responsabilità. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta Lottizzante che chiede l applicazione di ogni beneficio di legge ed agevolazione fiscale in materia. 6

7 ARTICOLO 18 - NORME INTEGRATIVE Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed alla normativa comunale vigente. Letto, confermato, sottoscritto ed espressamente accettato, nel Comune di Fonzaso il giorno 7

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