Regione del Veneto Segreteria regionale Cultura Direzione Beni Culturali
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- Fulvio Baldi
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1 Regione del Veneto Segreteria regionale Cultura Direzione Beni Culturali In collaborazione con Soprintendenza Archivistica per il Veneto Azienda ULSS n.20 di Verona La cartella clinica San Bonifacio (VR) Azienda unità locale socio sanitaria n.20 di Verona Centro Servizi Formativi - Associazione San Gaetano - Via Zampieri n.9 16 aprile - 15 maggio 2008 Organizzazione a cura di Associazione Nazionale Archivistica Italiana Sezione Veneto mpe 2003
2 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA a cura di Marco Perelli Ercolini mpe 2008 mpe 2003
3 CHE COSA E E IL CONSENSO INFORMATO Il consenso informato è l accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l esistenza di valide alternative terapeutiche e della concreta situazione delle strutture
4 .. nessuno può essere sottoposto a trattamento medico-chirurgico chirurgico contro la propria volontà.. * articoli 2, 13 e 32 della Costituzione diritti della persona libertà personale diritto alla salute * articolo 33 della Legge 833/1978 esclusione degli accertamenti e trattamenti ti sanitari contro la volontà del paziente
5 CONVENZIONE DI OVIEDO sui diritti dell uomo e della biomedicina 1997 ratificata dall Italia con la legge numero 145 del 28 marzo 2001 Art. 5 - Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. mpe 2006
6 nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana mpe 2007
7 La giurisprudenza ha risentito dell influsso di una rinnovata cultura sociale sul modo di intendere il rapporto medico-paziente recependo il principio della obbligatorietà del CONSENSO INFORMATO
8 DAL PATERNALISMO BENEVOLO Medico ALLA Paziente CONDOTTA CONDIVISA (alleanza( terapeutica) Medico Paziente DOVERE DI CURARE LIBERA SCELTA
9 Il processo prima diagnostico e curativo poi non deve essere limitato alla mera esecuzione tecnica dell atto chirurgico o di qualsiasi altra procedura medico-chirurgica chirurgica di diagnosi e cura, per quanto condotta in maniera professionale ineccepibile e scrupolosa, ma deve considerare tutti gli aspetti relazionali e contrattuali del rapporto medico/paziente, incluso lo stato emotivo del paziente mpe 2006
10 Il primo - informed consent - risale nel 1914 negli Stati Uniti (caso Schloendorf), giudice Cardozo: un chirurgo avendo eseguito una operazione senza il consenso del paziente è stato ritenuto colpevole nel suo comportamento dalla giustizia USA per aver commesso una violenza personale in base al principio che ogni essere umano adulto e capace ha il diritto di determinare cosa debba essere fatto con il suo corpo e un chirurgo che effettua un intervento, senza il consenso del suo paziente, commette una aggressione per la quale egli è perseguibile per danni.
11 In Italia la prima pronuncia in merito avvenne alla fine degli anni Trenta, quando il diritto alla salute veniva preso in considerazione come strumento di tutela della salute pubblica e non come diritto individuale della persona (Corte d Appello d di Milano, 18 aprile 1939): il medico deve ottenere il consenso del paziente prima di iniziare ogni cura ed operazione In seguito nel 1957 (caso Salvo - paziente rimasto paralizzato dopo un aortografia) fu ripreso il principio del dovere del medico di comunicare al paziente ogni fatto necessario a formare la base di un consenso al trattamento.
12 ..fuori dei casi di intervento necessario e urgente, il medico nell esercizio della professione non può, senza valido consenso del paziente, sottoporre costui ad alcun trattamento medico-chirurgico chirurgico suscettibile di porre in grave pericolo la vita o l incolumità fisica.. Cassazione Sez.3-25 luglio 1967
13 ..il chirurgo che, assenza di urgenza e necessità terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento o di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, essendo irrilevante le finalità pur sempre curativa della sua condotta.. Corte di Assise d d Appello di Firenze, 1991
14 L unica condizione nella quale il sanitario è esonerato dall obbligo di acquisizione del consenso è quella contemplata nell art. 54 del codice penale ( stato di necessità ) non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessita di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo
15 Il medico valutata la necessità e l urgenza dell intervento diretto a prevenire un danno grave alla persona può procedere al trattamento terapeutico. Se così non fosse sarebbero violati gli articoli 328 c.p. (omissione e rifiuto atti d ufficio) e 593 c.p. (omissione di soccorso). mpe 2006
16 .. il bisturi usato senza il consenso può essere equiparato a un coltello..
17 l - aggressione - nell atto medico viene legittimata col consenso del paziente Art. 50 c.p. - Consenso dell avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne mpe 2006
18 ogni atto medico presuppone il pieno consenso dell interessato e solo nel caso in cui quest ultimo non sia in grado di manifestare la propria volontà perché in stato di incapacità o di incoscienza e non risulti una volontà contraria precedentemente manifestata, può essere sottoposto in casi di necessità cogente, ossia nei casi necessari per ovviare al pericolo di un danno grave alla vita della persona, ad un trattamento sanitario indispensabile e improcrastinabile per la sua salute
19 in particolare, l art. 9 del Capitolo II sul -Consenso- della Convenzione di Oviedo recita: Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. Testamento di volontà - Dichiarazioni di volontà del paziente
20 TESTAMENTO BIOLOGICO Il testamento biologico si presenta come la naturale applicazione del consenso informato, costituendo uno strumento efficace per la tutela non solo della salute dei pazienti, ma anche della responsabilità dei medici. Con le direttive anticipate di trattamento, una persona dotata dl piena capacità esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia attia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato. Il medico ha il dovere di tener conto di queste disposizioni i nel momento in cui si accinge ad assistere un malato che non ha più una ragionevole speranza di miglioramento ed è sollevato dal dover prendere delle decisioni in maniera autonoma, senza conoscere quali siano le intenzioni e le volontà del paziente. L esistenza di direttive anticipate scritte dal paziente stesso costituiscono per l appunto l un supporto straordinario nei momenti decisivi come quelli relativi a un eventuale interruzione delle terapie. mpe 2007
21 il dissenso validamente manifestato dal paziente cosciente e capace è idoneo ad impedire qualsiasi trattamento medico
22 La mancanza di informazione da parte del medico e, quindi, di consenso da parte del paziente, costituisce reato? delitto di lesioni personali volontarie (art.584 c.p.)? Senza il consenso informato l intervento del medico è sicuramente illecito La Cassazione, ultimamente, ha assunto un orientamento meno rigido rispetto al precedente, in tema di consenso, da punto di vista penale Attenzione, però : in base al consenso informato, si deve riconoscere al paziente, se cosciente e non in pericolo di vita, il diritto all autodeterminazione
23 Infatti negli attuali orientamenti, il medico non sarebbe legittimato ad agire in caso di volontà inequivocabile negativa cioè in presenza di rifiuto del trattamento prospettatogli
24 In particolare: se durante un intervento programmato e per il quale era stato acquisito il con- senso per quel tipo di intervento, viene accertata la pre- senza di una concomitante altra patologia non prevedi- bile, il chirurgo è autorizzato a eseguire anche l inter- vento per questa ulteriore imprevista patologia seppur in mancanza dell esplicito esplicito consenso, rispondendo in caso di insuccesso solo per lesioni (o omicidio) colpo- se, qualora venga accertata una colpa del medico Cassazione sez. IV penale, 2001
25 e più precisamente: quando il medico effettua la prestazione sanitaria senza previa informazione, ma nell interesse del paziente e per tutelarne la salute, non viola alcu- na norma penale
26 Secondo l attuale l quadro normativo (Cassazione 11 luglio 2002). il medico è legittimato a sottoporre il paziente al trattamento terapeutico che giudica necessario a salvaguardia della salute anche in assenza di un esplicito consenso. E solo il rifiuto al trattamento terapeutico prospettatogli, che vincola il medico a non effettuarlo.
27 MANCANZA DI CONSENSO mera omissione ovvero condotta negligente DISSENSO ESPRESSO attiva coartazione dell altrui volere che integra il reato di violenza privata (anche nell esito esito fausto), impregiudicati i reati contro la vita e l incolumità individuale in caso di esito infausto mpe 2007
28 Illiceità di ogni trattamento, anche se salvifico, eseguito contro la volontà del paziente, a prescindere dal diverso e più complesso profilo dello stato di necessità. Quindi la non punibilità del medico che si astenga dall intervenire rispettando la volontà del paziente. Per contro la punibilità del medico quando violi il diverso volere del paziente anche se per salvargli la vita. mpe 2007
29 Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. mpe 2007
30 NON LEGITTIMATA L IPOTESI DI EUTANASIA!!! Differenza tra: diritto di morire la vita è un bene supremo irrinunciabile ed indisponibile e diritto di lasciarsi morire come atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale mpe 2007
31 NON LEGITTIMATA L IPOTESI DI EUTANASIA!!! Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte mpe 2007
32 Analizzata se c èc differenza tra diritto di morire e diritto di lasciarsi morire le due fattispecie di astensione da attività terapeutica e cessazione di terapia sono equivalenti mpe 2007
33 IL DIRITTO ALLA VITA e IL NO DEL PAZIENTE ALLE CURE Dall attuale attuale dottrina della nostra giurisprudenza si evince, poiché la vita è un bene supremo e proprio perché il diritto alla vita è irrinunciabile ed indisponibile, che non può essere configurata l esistenza l di un diritto a morire. Al contrario poiché il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, esiste un diritto a lasciarsi morire. Infatti il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento attivo che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. mpe 2007
34 Il rapporto medico-paziente sfugge ora dal paternalismo benevolo per configurarsi come contratto d d opera
35 Sempre di più il paziente pretende dal medico la garanzia della guarigione, in tempi rapidi, senza dolore, senza sequele e danni estetici il medico non può garantire l immortalità,, può garantire solo un operato secondo scienza e coscienza come un buon padre di famiglia! mpe 2006
36 L ATTO MEDICO L atto medico presuppone -una prestazione di mezzi- secondo le regole del buon padre di famiglia e -non una garanzia di risultato- pertanto molta attenzione alla corretta e precisa informativa al paziente
37 Un esauriente informazione può ridurre l aggressione nei confronti del sanitario: L aggressione giudiziaria nei confronti del medico riconosce la sua motivazione psicologica nella drammatica e angosciosa reazione al risultato infausto ed inatteso, anche se dovuto a cause del tutto estranee al comportamento dei sanitari Franchini, 1983
38 Il consenso informato presuppone qualcosa di più del semplice consenso alle cure, il consenso informato presuppone una corretta e dettagliata informazione
39 Il consenso del paziente deve essere: reale informato pacifico o presunto solo nei casi in cui ricorrano le condizioni per essere tale Cassazione sez. IV 5 novembre 2002 numero 1240
40 Nell ipotesi in cui, per negligenza o per imprudenza, il chirurgo ometta di informare adeguatamente il paziente, il consenso è viziato (cioè non è valido in quanto il paziente non è stato adeguatamente informato) Cassazione sez. IV 5 novembre 2002 numero 1240
41 IL CONSENSO INFORMATO NELLE COPERTURE ASSICURATIVE Oggi tutte le compagnie di assicurazione hanno elevato le tariffe della copertura assicurativa per la malpractice, ma alcune hanno anche introdotto normative precise in merito al consenso informato a con introduzione di una franchigia a carico del sanitario e/o una limitazione delle garanzie
42 IL CONSENSO INFORMATO NELLE POLIZZE RC MEDICI 1 COMPAGNIA A CONSENSO INFORMATO Per le prestazioni sanitarie per le quali è obbligatorio richiedere il consenso informato giuridicamente valido si precisa che la garanzia è operante a patto che la prestazione medica sia stata preceduta dall acquisizione acquisizione di tale consenso. In mancanza di detto consenso la copertura assicurativa si intende prestata con l applicazione l di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di ed un massimo di scoperto di COMPAGNIA B L Assicurazione non vale:.. per la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato..
43 IL CONSENSO INFORMATO NELLE POLIZZE RC MEDICI 2 COMPAGNIA C Mancata acquisizione del consenso informato Qualora venga accertata in sede di giudizio la responsabilità civile dell Assicurato derivante da vizio di acquisizione del consenso informato o da non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle le cliniche, a condizione che tale condotta non conforme abbia comportato un danno materiale al paziente risarcibile a a sensi di polizza, l assicurazione l è prestata, a parziale deroga dell art. 20 lettera m), con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.550,00. COMPAGNIA D L Assicurazione non vale per:.. Danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato....
44 CHE COSA E E IL CONSENSO INFORMATO Il consenso informato è l accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l esistenza di valide alternative terapeutiche e della concreta situazione delle strutture
45 IL CONSENSO INFORMATO ALL ATTO ATTO MEDICO il consenso deve essere: l l informazione deve essere: - personale - veritiera - esplicito - completa - specifico - compresa - consapevole - libero - preventivo può essere sempre revocato deve essere espresso da individuo capace di intendere e volere non è valido se diretto a richiedere o ad assecondare la elisione di beni indispensabili quali la vita o l ll integrità fisica incombe su tutti i medici in base alla loro specifica attività il il consenso informato anche se presunto non è mai implicito si può prescindere in caso di necessità (urgenza inderogabile ai fini della vita) la legge prevede l ll acquisizione scritta solo per le trasfusioni di sangue o emoderivati, nei trapianti, nella sperimentazione, nella privacy, negli accertamenti da Hiv,, nei trattamenti radianti; tuttavia l ll acquisizione scritta può valere come prova dell avvenuto consenso mpe
46 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA 1. deve essere espresso da individuo capace di intendere e volere 2. deve essere: personale esplicito specifico consapevole libero preventivo 3. può essere sempre revocato
47 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA L informazione deve essere: veritiera completa compresa
48 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA 1. non è valido se diretto a richiedere e ad assecondare la elisione di beni indispensabili quali la vita e la integrità fisica 2. incombe su tutti i medici in base alla loro specifica attività 3. si può prescindere in caso di necessità (urgenza inderogabile ai fini della vita) 4. si può prescindere nei casi in cui il paziente ha chiesto in modo espresso di non essere informato
49 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione L obbligo del consenso informato è a carico del sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da una prescrizione di altro sanitario Cassazione sez. III - 14 marzo 2006 numero 5444 mpe 2006
50 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione La correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente al fine della configurazione della condotta omissiva dannosa e della ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit della informazione, non è stato messo in condizioni di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso mpe 2006 Cassazione sez. III - 14 marzo 2006 numero 5444
51 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione ogni medico anche se attua una terapia prescritta dallo specialista deve sempre informare e acquisire il consenso dal paziente nel caso di mancato consenso, se il medico è un dipendente, ne risponde la struttura (*) con diritto di rivalsa, indipendentemente dallo svolgimento corretto del trattamento il medico dipendente non è vincolato alla terapia dello specialista nessuna responsabilità per lo specialista che prescrive in corso di terapia nessuna responsabilità per i sanitari successivi (*) responsabilità contrattuale: la p. si era rivolta per ottenere la prestazione specialistica, l ll ASL aveva soddisfatto la richiesta mettendo a disposizione la struttura e la relativa organizzazione di personale e di mezzi, essendosi concluso un contratto di prestazione professionale nel momento mento in cui la p.era stata accettata in ospedale mpe 2006
52 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA 1. il consenso informato anche se -presunto- non è mai -implicito- 2. la legge prevede l l acquisizione scritta solo: in caso di trasfusione di sangue e emoderivati nella sperimentazione per la privacy per i trapianti negli accertamenti per l individuazione l della infezione da Hiv nei trattamenti radianti tuttavia l l acquisizione scritta può valere come prova dell avvenuto consenso
53 inoltre, nel Codice di deontologia medica, all art. art. 13 -prescrizione e trattamento terapeutico- in caso di prescrizioni di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnico o non ancora autorizzati al commercio è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata, ma va acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato
54 L INFORMAZIONE deve prevedere una descrizione della metodica e delle alternative terapeutiche, le possibilità di successo, i rischi, gli effetti collaterali
55 IL CONSENSO INFORMATO NON DEVE RIGUARDARE SOLO I RISCHI LEGATI ALLA SITUAZIONE SOGGETTIVA E ALLO STATO DELL ARTE DELLA DISCIPLINA, MA ANCHE LA CONCRETA SITUA- ZIONE OSPEDALIERA, IN MODO CHE IL PAZIENTE POSSA DECIDERE SE SOTTOPORSI ALLE CURE IN QUELLA STRUTTURA O SE SCEGLIERNE UN ALTRA Cassazione sez. III,, 30 luglio 2004 n.14638
56 LA COMPRENSIONE DELL INFORMAZIONE L informazione deve essere comprensibile, ponendo il paziente nella condizione di capire la situazione che si trova ad affrontare e le alternative in modo che possa effettivamente scegliere
57 il medico tempo setting favorevole disponibilità all ascolto partecipazione capacità comunicative conoscenze cliniche linguaggio adeguato verifica della comprensione
58 e il paziente? stress stato di salute fragilità emotiva tempo ristretto ambiente sfavorevole Fattori condizionanti una cattiva ricezione del messaggio
59 Conseguenze dell informazione Positive Negative miglioramento della qualità di vita miglior approccio alla malattia maggior compliance alla terapia miglior relazione con la famiglia pianificazione del futuro peggioramento della qualità di vita maggiore stress emozionale ansia, depressione, aggressività Spesso tuttavia tali conseguenze negative sono del tutto transitorie
60 LA LIBERTA DECISIONALE Perché il consenso informato sia valido deve essere espresso con volontà libera e prima dell inizio dell atto medico. La capacità decisionale va verificata di volta in volta, accertando se il paziente sia in grado di comunicare col/coi curante/i e se dia segno di aver compreso l informazione, se intenda le alternative e persista nelle conclusioni espresse
61 ? IL RIFIUTO ALLE CURE il limite invalicabile del dissenso del paziente in caso di interventi urgenti: incertezze sui principi e conflitti etici? incoercibilità del paziente che dissente alla terapia? oppure configurando l attività medica come attività doverosa considerare il consenso come invalido se incide sui beni indisponibili della vita e dell integrità fisica? mpe 2006
62 LE MODALITA DI ESPRESSIONE La legge prevede l l acquisizione scritta solo in caso di trasfusione di sangue o emoderivati nella sperimentazione nei trapianti per la privacy negli accertamenti per l individuazione della infezione da Hiv nei trattamenti radianti Tuttavia l l acquisizione scritta può essere una manifestazione inequivoca e documentata della volontà del paziente
63 LA TITOLARITA AL CONSENSO Il consenso e e personale e non delegabile a famigliari o ad altri Aspetti particolari può presentare il consenso informato in pediatria
64 LA TITOLARITA AL CONSENSO DEI MINORI Dalla nascita alla maggiore età,, tranne i casi di emancipazione, gli atti relativi al minore per i quali è necessaria la capacità di agire vengono compiuti dai genitori in quanto titolari della potestà genitoriale (art. 316 c.c.),, in comune accordo o dal tutore. Se uno dei genitori non può esercitare la potestà a causa di lontananza, di incapacità,, o di altro impedimento, la potestà è esercitata in modo esclusivo dall altro altro genitore (art. 317 c.c.). mpe 2006
65 IL CONSENSO INFORMATO NEI MINORI In particolare nel nostro ordinamento : il ragazzo che ha compiuto i 12 anni deve essere preventivamente sentito dai servizi sociali ogni volta che si decide sul suo affidamento temporaneo ad altra famiglia al compimento dei 14 anni viene sentito dal Giudice che dovrà decidere sui contrasti tra la volontà del minore e di chi su di lui esercita la potestà
66 IL CONSENSO INFORMATO IN PEDIATRIA Secondo attuali orientamenti : prima dei anni un bambino non può esprimere un consenso autonomo tra i 7 e i 13 anni un bambino in qualche misura può essere coinvolto nel consenso, anche se è necessario e prevale quello dei genitori dopo i 14 anni il bambino dovrebbe essere prioritariamente coinvolto anche se il consenso compete legalmente ai genitori (art.2 CC con la maggiore età si acquisisce la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa)
67 IL CONSENSO INFORMATO IN SITUAZIONE DI INCAPACITA TRANSITORIA Una parte della dottrina richiama il -consenso presunto- che si concretizza mediante l intervento l dei congiunti che si esprimono al posto del soggetto interessato, presumendone la volontà.
68 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 35 Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza il consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostico o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivocabile della volontà del paziente, è integrativo e non sostitutivo delle informazioni eventualmente già date. Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possano sano compor- tare grave rischio per la incolumità del paziente, devono essere intrapresi, co- munque,, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possi- bili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione one del consenso. In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace ce di intendere e volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti i del paziente incapace, nel rispetto della dignità della personae della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. mpe 2007
69 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 33 Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione,, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del citta- dino in tema di prevenzione.. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l informazione deve essere rispettata. mpe 2007
70 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 34 L informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente. Il medico potrà valutare, segnatamente in rapporto colla reattività del paziente, la opportunità di non rivelare al malato o di attenuare una prognosi grave e infausta nel qual caso essa potrà essere comunicata ai congiunti -unicamente- colla autorizzazione dell interessato. mpe 2007
71 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 34 In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili. mpe 2007
72 il medico è responsabile tanto se omette di informare il paziente sui rischi che corre e sulle carenze della struttura ospedaliera presso la quale si ricovera quanto se non le presta ogni attenzione e cure la ASL è responsabile per non aver diligentemente adempiuto l obbligazione nei confronti del paziente, se l evento l dannoso si produce per disfunzioni della struttura ospedaliera la responsabilità ed i doveri del medico non riguardano solo ll attività propria e dell eventuale eventuale équipe che a lui risponda, ma si estende allo stato di efficienza sia del personale che della struttura,, nonché delle specifiche dotazioni strumentali, poiché trattasi di attività che, tipicamente, si caratterizzano per essere interventi programmati, cioè di elezione Cas.. Civ. 16 maggio 2000, n 6318 n in Responsabilità civile e previdenza, LXV, 940 ss.
73 MANCANZA DEL CONSENSO CON ESITO FAUSTO - va esclusa una configurabilità di una offesa alla integrità fisica, l esito l finale si è tradotto in un miglioramento delle condizioni psico-fisiche. Poiché il consenso costituisce una condizione di liceità al trattamento medico-chirurgico, chirurgico, rimane da valutare solo una eventuale offesa alla libertà di autodeterminazione. - violenza privata? CON ESITO INFAUSTO - anche se non imputabile a condotta colposa del sanitario, l arbitrarietà del trattamento non solo offende la libertà del paziente, ma ha leso la sua integrità fisica. - lesioni personali e omicidio! mpe 2006
74 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA Efficace modalità per rendere cosciente il paziente del proprio stato di salute oppure prassi medico-legale cautelativa per il medico?
75 Il consenso informato dovrà essere sempre più considerato dal medico uno strumento importante non solo per il paziente ma anche per la tutela della sua professione che è sempre più una professione a rischio
76 Il Consenso Informato è uno strumento etico-giuridico che permette al sanitario di condividere la responsabilità della scelta con il proprio assistito
77 L assenza di una disciplina penale espressa e gli orientamenti contradditori della giurisprudenza in tema di intervento medico in assenza di consenso rendono estremamente incerta la ricostruzione dei limiti della responsabilità penale del medico mpe 2006
78 Regione del Veneto Segreteria regionale Cultura Direzione Beni Culturali In collaborazione con Soprintendenza Archivistica per il il Veneto Azienda ULSS n.20 di Verona IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA La cartella clinica San Bonifacio (VR) AULSS n.20 di Verona Centro Servizi Formativi Associazione San Gaetano Via Zampieri n.9 16 aprile - 15 maggio 2008 mpe 2003
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