Sistema di regolamento lordo BI-REL/TARGET Guida per gli aderenti

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1 Sistema di regolamento lordo BI-REL/TARGET Guida per gli aderenti Sezione II Caratteristiche del sistema Target 3 aggiornamento - ristampa integrale Roma - Novembre 2000

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3 1 INTRODUZIONE TARGET Definizione La struttura legale Princìpi Criteri di accesso Struttura del TARGET TARGET Interlinking/RTGS nazionale Istituzioni Creditizie S.W.I.F.T PAGAMENTI TARGET Divisa Pagamenti in TARGET Pagamenti alla clientela Pagamenti Interbancari Convalida dei pagamenti alla clientela e interbancari Banche con accesso remoto Return payments La parte mittente La Return key La parte ricevente Raccomandazioni La giornata TARGET Saldi di apertura in TARGET Messaggi scambiati tra BCN/BCE Regolamento nei sistemi sussidiari Procedure di fine giornata Cut-off per i pagamenti cross border TARGET a favore di clientela Cut-off per Pagamenti Interbancari Definitività dei saldi dei conti per i partecipanti al RTGS Circostanze straordinarie : chiusura ritardata Situazioni di contingency Back-up e procedure di contingency in TARGET Processo decisionale in caso di incidenti in TARGET Schema di rimborso per il TARGET Chi contattare per un problema o per una ricerca? LE PIU COMUNI DOMANDE SU TARGET Orari operativi

4 5.1.1 Giornate lavorative e non Orari di apertura Le IC sono obbligate a rimanere aperte quando TARGET è aperto? Invio e ricezione dei pagamenti TARGET C è un limite giornaliero di volume in TARGET? Esiste un importo minimo per i pagamenti in TARGET? E necessario lo scambio di chiavi SWIFT con le banche con le quali si intende operare? E necessario utilizzare il codice //RT? Quando vengono ricevuti i pagamenti dai partecipanti indiretti? Meccanismi di gestione delle code Liquidità Le Tariffe TARGET Usi commerciali EBF (European Banking Federation) Guidelines sulla gestione della liquidità Applicazione della valuta Spese interbancarie per pagamenti alla clientela Documentazione Documenti pubblicati dalla BCE Altri siti web che forniscono informazioni sui sistemi di pagamento EBF web-site BIS web-site: documents from the Committee on Payment and Settlement Systems Allegati Reazioni se il BIC delle BCN e della BCE appare nel primo campo a credito Convalida delle informazioni ERI (EuroRelated ) Informazioni ERI Pagamenti a una BCN Routing a banche con accesso remoto Pagamenti alla clientela Formato tipo dei messaggi Interlinking MT Formato tipo del messaggio MT Esempio di un pagamento alla clientela Pagamenti interbancari Formato tipo di messaggio MT202 Interlinking Esempio di pagamento interbancario Return Payments Meccanismi di gestione delle code Mapping of domestic messages to Interlinking format...61 NATIONAL BANK OF BELGIUM...62 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT

5 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT...65 DANMARK NATIONALBANK...68 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT...68 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT...69 ROUTING RULES...71 DEUTSCHE BUNDESBANK...72 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT...72 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT...74 ROUTING RULES...76 BANK OF GREECE...77 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT...77 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT...79 ROUTING RULES...81 BANCO DE ESPAÑA...82 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT...82 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT...85 ROUTING RULES...87 BANQUE DE FRANCE...88 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT...88 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT...91 ROUTING RULES...94 CENTRAL BANK OF IRELAND...95 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT...95 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT...96 ROUTING RULES...98 BANCA D ITALIA...99 Incoming message MT 103IL message Message 805 outgoing message MT103IL ROUTING RULES DE NEDERLANDSCHE BANK RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING TO THE NATIONAL RTGS FORMAT ROUTING RULES OESTERREISCHISCHE NATIONALBANK

6 RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT ROUTING RULES BANCO DE PORTUGAL RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT ROUTING RULES SVERIGES RIKSBANK RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT ROUTING RULES BANK OF ENGLAND RULES FOR THE CONVERSION FROM THE NATIONAL RTGS FORMAT TO THE INTERLINKING FORMAT RULES FOR THE CONVERSION FROM THE INTERLINKING FORMAT TO THE NATIONAL RTGS FORMAT ROUTING RULES Glossary of terms

7 1 INTRODUZIONE La Guida operativa fornisce alle Istituzioni Creditizie (in seguito IC) che utilizzano il TARGET un set standard di informazioni che consente loro di comprendere appieno il funzionamento globale del sistema e di utilizzarlo, quindi, nella maniera più efficiente possibile. La Guida risponde ai quesiti più ricorrenti sul TARGET e, in particolare, cerca di dare agli utenti una visione chiara degli aspetti comuni e di quelli specifici di ciascun paese. 1 La Guida Informativa per le IC è stata concepita, fin dall inizio, come un documento in evoluzione alla cui elaborazione possono contribuire le Banche Centrali Nazionali (BCN), la Banca Centrale Europea (BCE) e gli utenti TARGET. Deve essere uno strumento dinamico che riflette le tendenze del mercato e i suggerimenti sulle migliori prassi da seguire che possono emergere dai TUG (TARGET Users Groups) 2 nazionali o da incontri organizzati per gli utenti TARGET a livello euro dall ESCB (European System Central Banks). Un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle banche - scelte dalle associazioni bancarie delle BCN e della BCE, ha raccolto commenti sul documento e ha elaborato la terza versione della Guida. N.B. Tutti gli orari citati in questo documento si riferiscono al Central Europe Time (CET), vale a dire all orario della Banca Centrale Europea in Francoforte. Le specificità della componente italiana saranno riportate, ove applicabili, in fondo a ciascun paragrafo di questo documento. 1 Ove possibile, le differenze in ciascun paese sono descritte in modo che gli utenti sappiano cosa aspettarsi nel trattare con i mittenti e i beneficiari di quei paesi. Altrimenti, la versione elettronica della Guida nel website della BCE, fornisce i collegamenti con i website delle BCN 2 Organizzati dalle BCN in ogni paese partecipante per scambiare informazioni e pareri su argomenti riguardanti il TARGET 7

8 2 TARGET 2.1 Definizione TARGET, acronimo di Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer, è il sistema di trasferimento di fondi interbancari del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) ideato per sostenerne gli obiettivi di integrazione dei mercati monetari dell area euro, di attuazione della politica monetaria e di stabilità dei mercati attraverso l utilizzo di un sistema sicuro e stabile. Il sistema è stato progettato per elaborare pagamenti cross-border in euro con la stessa facilità con cui sono trattati i pagamenti nazionali. TARGET processa esclusivamente credit transfers denominati in euro. Lo scopo è di consentire che i pagamenti, specialmente quelli d importo rilevante legati al mercato dei cambi e a quello monetario, possano essere fatti nell ambito dell area euro, a costi bassi, con un elevato grado di sicurezza e con ridotti tempi di elaborazione. Essendo il TARGET un sistema RTGS, i pagamenti sono gestiti e processati individualmente su base continua. Pertanto il TARGET provvede al regolamento immediato e definitivo di tutti i pagamenti purché, nei conti di riserva o di anticipazione infragiornaliera in conto corrente che l IC mittente ha in essere con la propria Banca Centrale, ci sia sufficiente copertura. Non c è un importo minimo stabilito per un pagamento fatto attraverso il TARGET La struttura legale La struttura legale del sistema TARGET si fonda su: The TARGET Guidelines - Linee guida della BCE, indirizzate alle BCN degli Stati membri che hanno adottato l euro The TARGET Agreement - Accordo tra la BCE e le BCN, che fornisce un meccanismo col quale le Banche Centrali degli Stati che non hanno adottato l euro possono connettersi a TARGET e aderire alle norme e alle procedure del sistema The national RTGS rules - L insieme delle norme e delle procedure per i regolamenti nazionali e/o le condizioni contrattuali applicabili a ciascuno dei sistemi nazionali che partecipano al TARGET. Per i partecipanti a un sistema RTGS nazionale che aderisce o è connesso al TARGET, le norme applicabili continueranno ad essere quelle del RTGS nazionale, poiché esse sono state modificate per recepire le TARGET Guidelines e il TARGET Agreement. 2.3 Princìpi Nello stabilire la definizione del TARGET, sono stati identificati diversi princìpi guida che, avendo importanti conseguenze pratiche, sono riportati qui di seguito: a) Principio di mercato: in linea con il principale obiettivo del sistema (facilitare la realizzazione della politica monetaria nella Terza Fase della Unione Monetaria Europea) l utilizzo del TARGET è obbligatorio solo per pagamenti 3 In circostanze eccezionali un limite più basso può essere adottato temporaneamente per ridurre il numero dei pagamenti gestiti dal sistema così come indicato del Minimum Common Performance Features dei sistemi RTGS nell ambito del TARGET 8

9 direttamente correlati alle operazioni di politica monetaria (in cui il SEBC è coinvolto sia come parte mittente che ricevente). Non è invece obbligatorio per pagamenti interbancari o commerciali. Tuttavia, per contenere il rischio sistemico insito nei sistemi di regolamento netti di grande importo, viene richiesto a tutti questi sistemi di regolare attraverso il TARGET. b) Irrevocabilità Le norme nazionali di ogni sistema RTGS partecipante al TARGET stabiliscono che gli ordini di pagamento divengono irrevocabili al più tardi 4 dal momento in cui il conto RTGS del partecipante che invia l ordine è addebitato dalla propria BCN o BCE dell importo del pagamento stesso 5. c) Definitività TARGET fornisce una solida base per la gestione dei rischi del sistema dei pagamenti, offrendo ai partecipanti la possibilità di regolare pagamenti nella moneta della banca centrale con definitività immediata, eliminando così il rischio di regolamento tra i partecipanti insito in altri meccanismi di pagamento. I pagamenti TARGET diventano definitivi per i partecipanti riceventi nel momento in cui viene accreditato il conto che essi detengono presso la propria BCN/BCE. Ciò significa che i partecipanti stessi sono in grado di trasferire i fondi al beneficiario finale immediatamente e senza rischio di credito. Nella realtà italiana i pagamenti domestici e cross-border sono irrevocabili e definitivi al momento della scritturazione sul conto. 2.4 Criteri di accesso I criteri di accesso continuano a fare riferimento alle norme nazionali (per motivi legali, tecnici e di controllo) nella misura in cui esse sono conformi alle linee generali adottate dalle BCN dell UE, che sono state ulteriormente definite nelle TARGET Guidelines. I criteri per l accesso prevedono che: - Solo le IC soggette a vigilanza come indicato nel primo paragrafo dell Articolo 1 de The First Banking Co-ordination Directive (First Council Directive 77/780/EEC del 12 dicembre 1997) e insediate nell Area Economica Europea (EEA), possono partecipare ai sistemi RTGS nazionali. Tuttavia, in deroga a tale principio e previa approvazione delle pertinenti BCN, anche le seguenti entità possono essere ammesse a partecipare negli RTGS nazionali: - Dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali di Stati Membri attivi sui mercati monetari - Enti pubblici 6 di Stati Membri autorizzati a detenere conti per la clientela - Società d'investimenti 7, definite nell EEA, autorizzate e sottoposte a vigilanza da un organo competente riconosciuto (con l esclusione delle istituzioni definite sotto l articolo 2.2 della citata Direttiva), purché la società d'investimenti in questione abbia titolo ad eseguire le attività 4 Al più tardi significa che le norme interne ai singoli sistemi RTGS possono prevedere un orario più anticipato per stabilire l irrevocabilità 5 Ovvero dal momento in cui il blocco dei fondi viene attuato dal sistema RTGS nazionale che richiede questa procedura 6 Così come definiti nell art. 3 del Council Regulation 3603/93 del Così come definite nell art. 1.2 del Council Directive 93/22/EEC del

10 accennate negli articoli 1 (b), 2 o 4 della Sezione A dell Annex alla Direttiva del Consiglio 93/22/EEC - organizzazioni che forniscono servizi di regolamento o clearing, soggette alla supervisione di una competente autorità. Gli altri criteri sono: Nessuna discriminazione può essere fatta fra le IC registrate nel proprio paese e quelle degli altri paesi dell UE, sempre che rispettino le norme legali e tecniche del paese ospitante. In relazione alla struttura e all organizzazione legale di ciascun RTGS, ad una IC potrebbero essere richiesti ulteriori requisiti quali: un adeguata forza finanziaria; un numero minimo di transazioni; il pagamento di una commissione d'ingresso. In ogni caso i criteri devono essere resi pubblici. I partecipanti ai sistemi RTGS nazionali hanno diritto ad inviare e sono obbligati a ricevere pagamenti processati attraverso TARGET. TARGET facilita la restituzione dei fondi se il partecipante ricevente non è in grado di applicarli (vedi punto 2.7). Nella realtà italiana è previsto che gli operatori, per effettuare pagamenti cross-border, devono: essere titolari presso la Banca d Italia di un deposito in conto corrente a gestione accentrata (di seguito conto di riserva); essere presenti nell International Bank Identifier Code (BIC) Directory edito dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT); aver sottoscritto l apposita convenzione con il gestore (SIA) delle procedure interbancarie Bonifici Esteri (BOE) e Girofondi in Lire di Conto Estero e Regolamento Operazioni in Cambi fra Banche Residenti (GEC) ovvero aver richiesto, alla Banca d Italia, l abilitazione ad operare sul sistema BIREL tramite l utilizzo della messaggistica SWIFT. 2.5 Struttura del TARGET TARGET è un sistema decentrato costituito dai sistemi RTGS nazionali e dall European Central Bank Payment Mechanism (EPM) collegati tra loro attraverso il sistema Interlinking. Il sistema TARGET fa uso delle infrastrutture in essere presso gli Stati Membri dell Unione Europea. I conti di regolamento dei partecipanti ai sistemi di regolamento lordo sono tenuti presso le varie BCN. Messaggi di pagamento individuali sono scambiati bilateralmente tra le due BCN interessate da ciascun pagamento, utilizzando reciproci conti per l addebito e l accredito degli importi. Solo alcune funzioni centralizzate (coordinamento TARGET, procedure di fine giornata), vengono gestite presso la BCE. I sistemi nazionali RTGS hanno mantenuto le loro specifiche caratteristiche nella misura in cui esse sono compatibili con l'unicità della politica monetaria del SEBC e il livello in cui operano le IC. Inoltre esse devono essere conformi alle Minimum Common Performance Features of RTGS Systems within TARGET alle Interlinking Specifications e ai TARGET Security Requirements. Per consentire ai vari sistemi RTGS di processare e regolare i pagamenti cross-border in euro, sono stati individuati gli aspetti comuni, e realizzati nella componente Interlinking. L armonizzazione si è inoltre concentrata su tre punti chiave: la provvista della liquidità infragiornaliera tra i sistemi RTGS partecipanti all EMU gli orari operativi la politica tariffaria. 10

11 Il sistema RTGS in ogni paese è rappresentato dalla BCN responsabile per esso stesso. TARGET Cross-border RTGS processing... Essential features National RTGS TARGET Interlinking system National RTGS Credit institutions Queuing + cash management facilities RTGS Interlinking S.W.I.F.T. FIN Interlinking RTGS Credit institutions TARGET Interlinking/RTGS nazionale Il sistema TARGET è composto da: un sistema RTGS nazionale in ciascuno dei paesi EU che hanno adottato l euro. I sistemi RTGS di quegli Stati dell UE che erano membri all inizio della Fase Tre, ma che non hanno adottato la moneta unica, possono connettersi al TARGET, purché siano in grado di processare la divisa euro accanto a quella nazionale l ECB Payment Mechanism (EPM) Un sistema Interlinking, che connette i sistemi RTGS e l EPM. Esso si compone di un sistema elaborativo, che prevede conti tra BCN per registrare reciproci indennizzi e passività derivanti da pagamenti, e una rete di telecomunicazione per la trasmissione in tempo reale dei dati Interlinking. I RTGS nazionali e l EPM si compongono di: - un sistema elaborativo che assicura le funzioni di addebito e accredito oltre che altre funzioni non obbligatorie quali la gestione delle code, la risoluzione di un gridlock, gli avvisi di addebito e di accredito - strutture di telecomunicazione per la trasmissione in tempo reale degli ordini di pagamento e delle informazioni supplementari tra le banche, le BCN/BCE. Solo le BCN e la BCE per l EPM possono essere membri del TARGET Interlinking. 11

12 Sistemi RTGS in (o connessi a) TARGET I paesi di seguito indicati hanno realizzato i propri sistemi RTGS per regolare pagamenti in euro domestici e cross-border. Paese Austria Belgio Danimarca ECB Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Olanda Portogallo Spagna Svezia Componente TARGET ARTIS ELLIPS DEBES EPM BoF-RTGS TBF ELS CHAPS Euro HERMES Euro IRIS BI-REL LIPS Gross TOP SPGT SLBE Euro-RIX Istituzioni Creditizie Le norme nazionali continuano a regolare le relazioni e le operazioni tra le BCN e i partecipanti ai loro RTGS. Le IC accedono al TARGET attraverso i sistemi RTGS che partecipano al TARGET stesso. L interfaccia con le IC è assicurata dalla BCN interessata. Per inviare e ricevere pagamenti crossborder in euro, le IC devono essere dirette partecipanti in un sistema RTGS, ovvero rappresentate da un partecipante diretto 8 (in tale caso si parla di partecipante indiretto ), o clienti di un partecipante o di una BCN aderente al TARGET. Le IC, che sono partecipanti dirette in un sistema RTGS, mantengono conti di regolamento presso la BCN responsabile per questo sistema. Altri partecipanti sono quelle IC che, per motivi legali o tecnici, non sono partecipanti dirette ma che possono avere un conto presso la BCN (sebbene non un conto di regolamento RTGS), e possono ciononostante inviare e ricevere fondi da TARGET. Esse possono scegliere di partecipare al sistema RTGS nazionale e/o, come partecipante con accesso remoto, a un altro sistema RTGS. Tutti i partecipanti al RTGS TARGET devono essere identificati da un unico BIC pubblicato. 8 Se ottemperano ai criteri della BCN 12

13 2.5.3 S.W.I.F.T. La piattaforma logica tecnica e fisica per il TARGET Interlinking si basa sulla rete S.W.I.F.T. FIN. La S.W.I.F.T. è stata scelta come rete preliminare fornitrice del TARGET Interlinking. Anche l interfaccia domestica può essere basata sulla SWIFT o utilizzare un altro sistema. Le banche partecipanti inviano istruzioni di pagamento al proprio sistema RTGS utilizzando i previsti formati. Le BCN si scambiano messaggi attraverso Interlinking utilizzando i formati Common Interlinking Message. I messaggi di pagamento sono strutturati come MT100/103 (standard o STP: Straight Through Processing) o MT202 e, poiché il formato utilizzato non è standard 9, i messaggi sono imbustati dalla BCN mittente in un messaggio formato MT198 e spediti attraverso Interlinking. La BCN ricevente li toglie dalla busta e li invia al beneficiario finale. BICs (Bank Identifier Codes) TARGET promuove lo Straight Through Processing (STP). Per assicurare una convalida rapida ed efficiente nel processo dei pagamenti, è stato necessario definire un riferimento comune utilizzabile da tutti i sistemi RTGS TARGET e anche dalle banche utenti TARGET. Per questa ragione è stato deciso di utilizzare gli indirizzi BIC pubblicati dalla SWIFT per identificare la banca mittente, la banca ricevente e l eventuale banca intermediaria. Ciò significa che il BIC è utilizzato per identificare una banca, ma non implica che la banca debba utilizzare lo SWIFT come vettore del suo messaggio. Queste banche sono elencate nella diffusissima BIC Directory SWIFT, disponibile sia su supporto cartaceo che elettronico. Le BCN/BCE aggiornano immediatamente tale elenco sulla base di messaggi SWIFT ricevuti. Va quindi consultata l ultima versione pubblicata. Esistono BIC per utilizzi bilaterali e/o confidenziali, ma non sono compresi nella BIC Directory; pertanto non possono essere utilizzati in TARGET. TARGET Directory La BCE, in collaborazione con la S.W.I.F.T. ha pubblicato il TARGET Directory 10 che contiene l indicazione di tutte le IC che sono raggiungibili via TARGET. Le IC sono indicate in ordine alfabetico per nome di banca e per codice BIC. Tra parentesi quadre è indicato il sistema RTGS TARGET al quale esse partecipano 11 direttamente, ed eventualmente il sistema presso il quale preferiscono ricevere fondi in assenza di istruzioni diverse. Esempio: BANCA A XXXXXXXXXXX Città [ABC, DE+, XYZ] dove: BANCA A è il nome della IC comunicato dalla stessa alla SWIFT per l inserimento nel BIC Directory 9 Sono state aggiunte un time stamp e un I.I.R.: Internal interlinking Reference che sono obbligatori nel TARGET 10 Si può richiedere alla S.W.I.F.T. Customer Order Services, Avenue Adèle 1 B1310 La Hulpe - Belgio 11 I sistemi RTGS TARGET sono indicati con tre caratteri: BEL (ELLIPPS); DKC (DEBES); ELS (ELS); SLB (SLBE); TBF (TBF); CBL (IRIS); BRL (BIREL); LGS (LIPS GROSS); TOP (TOP); ART (ARTIS); SPG (SPGT); BOF (BOF); SEC (RIX); CHP (CHAPS EURO). 13

14 XXXXXXXXXXX è l indirizzo BIC, composto di 8 o 11 caratteri, riconosciuto dal sistema RTGS TARGET al quale l IC partecipa Città è la località sede della IC ABC è il codice che identifica il sistema RTGS TARGET in cui l IC è partecipante diretta DE+ è il codice che identifica un altro sistema RTGS TARGET in cui l IC è partecipante indiretta XYZ è il codice 12 che identifica, in assenza di diverse istruzioni di regolamento, il sistema RTGS TARGET presso il quale l IC preferisce ricevere i fondi Ulteriori particolari sono riportati nella prefazione del TARGET Directory. Ogni IC raggiungibile via TARGET (TARGET Addressable - TAI) può essere menzionata nel TARGET Directory. L inserimento, tuttavia, è facoltativo ed è effettuato solo su richiesta delle IC interessate. Pertanto, alcune, pur raggiungibili via TARGET, potrebbero non comparire nel TARGET Directory. Una TAI può essere o partecipante diretto o indiretto (ma non deve essere un cliente) ad un sistema RTGS TARGET: essa sarà comunque accessibile attraverso la routing table del sistema RTGS ricevente senza che siano fornite ulteriori informazioni da parte della istituzione ordinante. Per esempio, se la Banca A indicata nel TARGET Directory è un partecipante indiretto in un sistema RTGS, non è necessario conoscere, e quindi indicare, da chi essa sia rappresentata. Le TAI che desiderino dichiarare di essere raggiungibili via TARGET, possono essere indicate nel TARGET Directory soggetto ad approvazione della BCN interessata. La scheda di adesione è inclusa nel TARGET Directory o può essere richiesta alla SWIFT. Il TARGET Directory è pubblicato trimestralmente. Le IC possono richiedere di aderire o recedere dal sistema RTGS comunicandolo alla BCN interessata, che, a sua volta, informerà i partecipanti al RTGS nazionale. Se una banca beneficiaria di un pagamento non compare nel TARGET Directory, occorrerà contattarla per conoscere il codice BIC della istituzione che la rappresenta. Il BIC della BCN ricevente non deve essere utilizzato in questo caso. 12 Questa informazione non è obbligatoria 14

15 3 PAGAMENTI TARGET 3.1 Divisa Sebbene il TARGET processi esclusivamente pagamenti in euro, la disposizione originaria può essere espressa in euro o anche nella denominazione nazionale dell euro stesso. In tal caso, il Sistema RTGS nazionale o la banca che immette la disposizione (a seconda degli accordi in essere nei vari paesi) convertirà se necessario e fino al 1 gennaio l importo della disposizione in euro prima che il pagamento sia trasmesso attraverso il sistema Interlinking. Secondo le guidelines SWIFT, le informazioni sull importo originario dell operazione e della sua divisa possono essere comunicate utilizzando la funzione ERI: Euro Related del messaggio di pagamento. 13 Come accade per tutti gli altri pagamenti, esso sarà comunicato integralmente dalla parte mittente a quella ricevente. Gli aderenti possono utilizzare nei messaggi SWIFT e RNI indifferentemente sia euro sia lire. La conversione è effettuata nell ambito di BI-REL, in ogni caso l importo originario non sarà veicolato automaticamente all estero, ma andrà indicato, a cura del mittente, utilizzando il formalismo ERI. Poiché la SIA non effettua alcun controllo formale sulle informazioni ERI, per gli aderenti che utilizzano la RNI i raccomanda la massima cura nella compilazione delle stesse, onde evitare che il pagamento sia rifiutato all estero da quei paesi che utilizzano la rete SWIFT a livello domestico. Di seguito è riportato un esempio di corretta valorizzazione dell IDC 99 con le informazioni ERI: INFORMAZIONI BANCA/BANCA 099:/VARIE/*OCMT*ITL500000,* 99A:*CHGS*EUR20,* 99B:*BNF*THIS IS A TARGET MESSAGE 3.2 Pagamenti in TARGET TARGET processa pagamenti cross-border in euro sia interbancari che a favore di clientela. I dati inseriti nei pagamenti TARGET sono trasportati senza alterarne il contenuto dall inizio alla fine, anche se può essere necessaria una riorganizzazione dell ordine in cui essi compaiono, poiché i messaggi di pagamento sono convertiti dal formato domestico in quello Interlinking TARGET e viceversa. Le informazioni su tali conversioni sono incluse nell ANNEX 8. Se per un motivo qualsiasi, un beneficiario non è in grado di applicare i fondi di un ordine di pagamento ricevuto via TARGET, esiste un meccanismo che fornisce le informazioni affinché il pagamento possa essere restituito dal partecipante del RTGS ricevente a quello che lo ha inserito in TARGET così come meglio specificato nella sezione 2.7. Come descritto nelle regole di formattazione appresso specificate (vedi annex 7.5, 7.6), TARGET è stato disegnato per promuovere al meglio lo Straight Through Processing. Pertanto, i partecipanti TARGET devono indirizzare i pagamenti cross-border direttamente alla banca ricevente nel suo RTGS. Se questo partecipante è indicato nel TARGET Directory, non occorre aggiungere altre informazioni, quali la partecipazione diretta o indiretta. Tuttavia, è particolarmente importante ricordare che la BCN 13 Una breve sintesi delle regole di convalida SWIFT ERI sono incluse nell annex 7.2 ma per dettagli più ampi, si suggerisce la consultazione dello Swift User Handbook 15

16 che gestisce il RTGS ricevente non agisce come banca intermediaria o banca della banca beneficiaria, e che i pagamenti da inviare a partecipanti TARGET devono contenere il codice BIC di tale IC nel primo campo a credito del messaggio di pagamento SWIFT e non quello della BCN attraverso il cui sistema RTGS il partecipante accede a TARGET. Se, invece, il codice BIC della BCN ricevente è posizionato nel primo campo di credito, ciò potrebbe determinare lo storno del pagamento ovvero un ritardo nell accreditamento del beneficiario finale Comunque, una IC che intenda inviare un pagamento direttamente a una BCN o a un cliente di una BCN, deve sempre utilizzare i BIC ISO nel primo campo a credito (vedi annex 7.3). Pertanto, fatta eccezione per i casi in cui sono state impartite speciali istruzioni dal cliente o dalla banca ordinante, la BCN che gestisce il sistema RTGS ricevente non deve essere menzionata nel pagamento TARGET, né come intermediaria né come banca del beneficiario (cioè in un sistema RTGS che utilizza SWIFT, un BIC di una BCN non deve essere presente nei campi 56 o 57) 3.3 Pagamenti alla clientela I bonifici alla clientela sono definiti come pagamenti nel formato SWIFT MT100 o nell equivalente formato domestico. Dal 20 novembre in poi TARGET proporrà anche il messaggio SWIFT MT103 o il suo equivalente formato domestico 14. Ecco un tipico esempio Sending RTGS Receiving RTGS SENDING BANK PARTICIPANT IN DOMESTIC RTGS TARGET INTERLINKING RECEIVING BANK PARTICIPANT IN DOMESTIC RTGS BENEFICIARY ORDERING PARTY BENEFICIARY CROSS BORDER EURO CUSTOMER PAYMENT THROUGH TARGET I pagamenti alla clientela possono essere trasmessi via TARGET dalle ore 7:00 fino alle ore 17:00 orario CTE. Il cut-off time riguarda sia i pagamenti domestici che i cross-border (vedi sezione 3.4.1) 14 L MT103 è un raffinamento dell MT 100, ridefinisce e restringe l utilizzo di alcuni campi allo scopo di recepire e convogliare le prassi di mercato sui pagamenti in euro e di massimizzare lo Straight Through Processing (automazione diretta nella esecuzione dei pagamenti) rendendo l automatismo più veloce per la parte ricevente. Il beneficio immediato previsto è una diminuzione dei costi di processing 16

17 I partecipanti inviano i loro ordini di pagamento al sistema RTGS al quale partecipano usando il formato MT100, MT103 o l equivalente formato nazionale di messaggio per pagamenti TARGET, il quale è convertito dal sistema RTGS nel formato comune del messaggio Interlinking. Interlinking utilizza il messaggio SWIFT MT198 come struttura base. I messaggi MT198 sono messaggi busta che contengono spazi che possono essere formattati dagli utenti secondo regole concordate bilateralmente. La SWIFT non effettua alcun controllo sul contenuto della busta se non per i caratteri utilizzati, che devono essere caratteri SWIFT; inoltre la lunghezza di ciascuna linea non può essere superiore a 78 caratteri, e il numero totale dei caratteri in ciascun messaggio, a Tale struttura consente un alta flessibilità nell utilizzo del formato dei dati correnti, nonché il loro sviluppo, garantendone altresì la riservatezza. Il formato del messaggio Interlinking MT198 sub 100 e Bonifici alla Clientela (cfr. Annex 7.5) è utilizzato per trasmettere un pagamento attraverso il sistema Interlinking. La presentazione dei dati può differire da quella del messaggio domestico, che segue invece i requisiti della rete nazionale. In ogni caso, tutti i dati saranno comunicati al ricevente nella loro interezza, dal partecipante che spedisce l ordine. Bonifici per la clientela I bonifici per la clientela sono gestiti nella componente italiana di TARGET o tramite SWIFT (MT100, MT103 e MT103+) o tramite la procedura BOE (msgg. 802, 804 e 805). Di seguito sono riportati dei diagrammi che illustrano i flussi logico/temporali dei bonifici per la clientela. Pagamenti immessi/ricevuti tramite la procedura Bonifici esteri. Flusso logico/temporale di pagamenti BOE TARGET dall Italia ad un paese estero aderente S.I.A. Banca d Italia Banca centrale estera msg 802 (1) msg 804 (2) msg 805 (2) msg SIAREL (3) msg 64D/64F (4) disposizione di pagamento (5) msg 314 (8) msg SIAREL (7) esito disposizione di pagamento (6) 17

18 Flusso logico/temporale di pagamenti BOE TARGET dall Italia ad un paese estero in presenza di partecipanti indiretti con tecnologia banca aderente indiretta con tecnologia tramite contabile S.I.A. Banca d Italia Banca centrale estera msg 802 (1) msg 804 (2) msg 805 (2) msg 312 (2) msg SIAREL (3) msg 64D/64F (4) disposizione di pagamento (5) esito disposizione di pagamento (6) msg 314 (8) msg SIAREL (7) msg 314 (8) Flusso logico/temporale di pagamenti BOE TARGET dall estero all Italia banca aderente S.I.A. Banca d Italia Banca centrale estera msg 64D/64F (2) disposizione di pagamento (1) notifica di pagamento (2) msg 805 (3) msg 802 (2) 18

19 Per quel che riguarda gli storni di operazioni in uscita dall Italia (identificativo disposizione IT e causale 68 ) saranno prodotti i messaggi di conferma applicativa (804) e i messaggi per richiedere a Banca d Italia il regolamento della disposizione di pagamento Flusso logico/temporale di pagamenti BOE TARGET dall estero all Italia in presenza di indiretti con tecnologia banca aderente indiretta con tecnologia tramite contabile S.I.A. Banca d Italia disposizione di pagamento (1) Banca centrale estera msg 64D/64F (2) notificadi pagamento (2) msg 805 (3) msg 802 (2) msg 312 (3) msg 314 (3) Per quel che riguarda gli storni di operazioni in uscita dall Italia (identificativo disposizione IT e causale 68 ) saranno prodotti i messaggi di conferma applicativa (804) e i messaggi per richiedere a Banca d Italia il regolamento della disposizione di pagamento 19

20 Pagamenti immessi/ricevuti tramite accesso diretto via SWIFT Flusso logico/temporale di pagamenti SWIFT dall Italia ad un paese estero. Banca aderente SWIFT Banca d Italia Banca Centrale Estera MT100/103/103+(1) MT900(2) Disposizione di pagamento (3) Notifica di pagamento (4) MT198/155 (5) Flusso logico/temporale di pagamenti SWIFT dall estero all Italia Banca aderente SWIFT Banca d Italia Banca Centrale Estera Disposizione di pagamento (1) MT910(2) Notifica di pagamento (3) MT100/103/103+(4) 3.4 Pagamenti Interbancari I pagamenti interbancari sono definiti come messaggi di pagamento nel formato SWIFT MT202 o formato nazionale equivalente per i pagamenti TARGET. Questo tipo di messaggio è spedito 20

21 direttamente da o per conto della banca ordinante, o attraverso corrispondenti, all istituzione finanziaria della istituzione beneficiaria. I pagamenti interbancari sono pagamenti legati a operazioni di mercato, operazioni in cambi o transazioni derivate, che avvengono tra IC o tra BCN/BCE e le IC. La differenza è che nell ultimo caso è movimentato o il conto del mittente o quello del ricevente, ma non entrambi. I pagamenti interbancari possono essere trasmessi via TARGET dalle ore 7:00 alle ore 18:00 (CET) L MT 198 sub 202 (General Financial Transfer ) è utilizzato per trasmettere un messaggio di pagamento interbancario attraverso il sistema Interlinking. Il formato di questo messaggio è descritto nell'annex 7.6 I sistemi RTGS mittente e ricevente processano i pagamenti interbancari con le stesse modalità indicate per i pagamenti alla clientela. I pagamenti interbancari sono gestiti nella componente italiana di TARGET o tramite SWIFT (MT202) o tramite la procedura GEC (msgg. 332, 334 e 335). I flussi dei messaggi sono del tutto analoghi a quelli per i bonifici ai quali si rimanda. 3.5 Convalida dei pagamenti alla clientela e interbancari Il sistema RTGS mittente controlla la sintassi dei dati secondo appropriati standard, la data valuta del pagamento (l unica data valuta ammessa dal sistema TARGET è oggi ) e la disponibilità della BCN/BCE ricevente. Se si rilevano errori di sintassi o altri motivi per la restituzione, la BCN/BCE mittente tratta i dati secondo le norme interne e comunica l informazione dell errore nel previsto formato domestico. Il sistema RTGS ricevente controlla che tutte le parti del messaggio necessarie affinché il conto della banca del beneficiario sia accreditato, siano in linea con le proprie norme interne. Se l accredito della istituzione beneficiaria è effettuato con successo, la BCN/BCE ricevente spedisce una conferma positiva alla BCN/BCE mittente. Nel caso in cui si verifichi un errore durante l elaborazione e non sia quindi possibile completare il messaggio, una conferma negativa è inviata alla BCN/BCE mittente fornendo i motivi dello storno che possono essere: impossibilità nell identificare l istituzione ricevente; formato non valido. La BCN/BCE mittente gestisce quindi i dati secondo le norme interne. Per il formato dei messaggi e le regole di convalida della componente italiana di TARGET si rimanda ai documenti 15 : SIA BONIFICI ESTERI (CROSS-BORDER CREDIT TRANSFER) Versione : TARGET Standards fra Banche e S.I.A SIA BONIFICI ESTERI (CROSS-BORDER CREDIT TRANSFER) Versione : TARGET Controlli Applicativi BANCA D ITALIA - BIREL TARGET - SWIFT Message Specification. 15 Le versioni più aggiornate dei documenti possono essere scaricate dai siti web della Banca d Italia e della SIA, i cui URL sono rispettivamente: e 21

22 3.6 Banche con accesso remoto Il TARGET fornisce soluzioni adeguate per raggiungere banche UE e non UE con accesso remoto. Ogni BCN è in grado di accettare dati identificativi della BCN ricevente se diversi dal codice del paese del partecipante al RTGS ricevente. Ciò consente di inoltrare pagamenti ai partecipanti con accesso remoto. I meccanismi seguiti dalle varie BCN sono illustrati nell annex Return payments TARGET segue gli standard SWIFT per quanto riguarda il numero di riferimento dell operazione (TRN) per cui il contenuto del campo 20 è l univoco riferimento del mittente; così, ogni volta che un messaggio di pagamento si sposta da un mittente SWIFT a un altro, per esempio dalla banca ordinante alla propria banca corrispondente, la banca mittente deve assicurare l univocità del TRN. In alcuni casi, il mittente può sostituire il contenuto originario del campo 20 con un nuovo riferimento. Per aiutare le banche nei processi di riconciliazione automatica e in questioni connesse con ricerche sui pagamenti, TARGET garantisce che il TRN contenuto nel messaggio di pagamento spedito dal partecipante al sistema RTGS TARGET giunge fino al partecipante ricevente. Per quanto riguarda la realizzazione italiana, per i messaggi RNI è assunto come TRN il CRO dei messaggi 802 o 332, la cui univocità è assicurata dalle regole sul CRO utilizzate dalle procedure BOE e GEC (univocità per banca, famiglia applicativa in una finestra temporale di 15 gg.). Per i messaggi SWIFT il campo 20 del messaggio ricevuto è riportato nel corrispondente campo del messaggio Interlinking. Gli 11 caratteri più a destra del TRN devono essere univoci nel corso di una giornata operativa. Se, per un motivo qualunque, una banca beneficiaria di un pagamento non è in grado di applicare l importo ricevuto via TARGET è possibile restituirlo all ordinante attraverso la stessa via. Il sistema TARGET facilita tale processo e raccomanda che i return payments siano trattati secondo le indicazioni appresso specificate, anche se le BCN non possono assumersi alcuna responsabilità se una delle due parti non le segue. Nel messaggio di pagamento Interlinking del mittente sono contenuti tutti i dettagli per consentire alla IC beneficiaria di comprendere chiaramente le modalità da seguire per la restituzione dei fondi. 22

23 3.7.1 La parte mittente TARGET and Return Payments On the sending side, the following messages are sent: Sender BnkA BnkB NCB1 DE Receiver BnkB NCB1 DE NCB2 FR :20: RefBankA RefBankB RefNCB1 :21: RelRef RelRef RelRef :52A: BNKAXXYY //TADEBNKBXXYYXXXRefBankB BNKAXXYY :57A: BNKCXXYY BNKCXXYY BNKCXXYY :58A: BNKDXXYY BNKDXXYY BNKDXXYY Il mittente iniziale del pagamento può non essere un partecipante al RTGS. In questo caso, il partecipante al RTGS può sostituire il TRN originale del campo 20 e inserire il BIC della istituzione mittente nel campo 52A dell ordine di pagamento seguendo i normali standard SWIFT. L ordine di pagamento è spedito dalla banca mittente al sistema RTGS TARGET, dove il TRN precedente del Campo 20 può essere sostituito. Tuttavia, il TRN del campo 20 così come fornito dal partecipante al RTGS non si perde, come negli altri casi questo TRN è incluso nella return key del messaggio TARGET Interlinking. La return key (vedi paragrafo 2.7.2) è una codifica che contiene tutte le informazioni di cui un partecipante al RTGS TARGET ricevente ha bisogno per essere in grado di restituire i fondi al partecipante del RTGS TARGET mittente. Nel messaggio Interlinking, questa informazione è contenuta nella linea del numero di conto del campo 52A. Una operazione di trasferimento fondi cross-border immessa in TARGET da una IC italiana può evolvere secondo le seguenti casistiche: 1. viene rifiutata da SIA o da B.I. per errori nella composizione del messaggio; in questo caso l IC riceve indietro il messaggio in categoria di errore se RNI, o con l opportuna codeword SWIFT (REJT) nel campo 72; 2. viene rifiutata da Banca d Italia per problemi connessi al regolamento BI-REL (es. per mancanza di disponibilità sui conti dell IC e superamento dei cut-off previsti); in questo caso l IC riceve un 64F o un messaggio SWIFT 198/157 con lo stesso contenuto informativo; 3. viene rifiutata dalla BCN/BCE destinataria che invia a Banca d Italia una notifica negativa; come nel caso 2, Banca d Italia eseguirà lo storno dell operazione iniziale e l IC riceverà oltre 23

24 all iniziale 64D di addebito dei fondi (MT900 per gli aderenti SWIFT), un 314 negativo (MT198/155), un 335/805 IT68 (per gli aderenti SWIFT viene ritornato il messaggio originale con la codeword RETN nel campo 72) e un 64D (MT910) di riaccredito dei fondi; 4. viene accettata dalla BCN/BCE destinataria che invia a Banca d Italia una notifica positiva; l IC riceve un 64D di addebito dei fondi (MT900) e un 314 positivo (MT198/155); a questo punto l operazione dal punto di vista TARGET è conclusa positivamente. Tuttavia anche nel caso 5, non è detto che l operazione possa sempre essere finalizzata dalle IC estere destinatarie 16 (es. il cliente beneficiario potrebbe non disporre di un conto presso di esse); in tal caso è necessario che i fondi accreditati vengano restituiti all ordinante attraverso un Return Payment (nel seguito verrà indicato brevemente RP). In figura è riportato lo schema generale del flusso di un Financial Transfer TARGET (MT202) 17 e del suo RP (frecce tratteggiate); il Customer Transfer (MT100) è un sottocaso più semplice nel quale è assente la BANCA E 18. BCN M BCN R BANCA B BANCA C BANCA A BANCA D BANCA E Lato mittente Lato ricevente Indipendentemente dal fatto che il RP venga veicolato via TARGET o non, per la sua composizione è necessario conoscere (oltre all importo): 1. l IC ordinante dell operazione di partenza, al quale restituire i fondi (BANCA A); 2. il paese (BCN M) e l IC sui conti della quale il movimento è stato regolato in partenza (BANCA B) 16 Per come è strutturato il messaggio TARGET, ci possono essere 2 IC sul lato Mittente e 3 IC sul lato Ricevente (Intermediario, Destinatario, Beneficiario), così come illustrato in figura. 17 MT202 significa Messaggio TARGET , cioè Financial Transfer imbustato in un 198 Swift: esso è il corrispondente del messaggio 332/335 della RNI. MT100 significa Messaggio TARGET , cioè Customer Transfer imbustato in un 198 Swift: esso è il corrispondente del messaggio 802/805 della RNI. 18 Per la precisione al posto della BANCA E è presente il cliente beneficiario. 24

25 3. il TRN (Transaction Reference Number) dell operazione, inviato da BANCA B a BCN M, da indicare nel RP allo scopo di dare modo alla BANCA B di effettuare l accoppiamento. Nel caso in cui il RP venga veicolato tramite TARGET, esso deve obbligatoriamente essere un pagamento di tipo Financial Transfer contenente nel TAG21 il TRN dell operazione originaria, anche quando il pagamento originario sia di tipo Customer Transfer. E bene sottolineare il fatto che un RP TARGET non si distingue da un normale MT202 TARGET per sue caratteristiche intrinseche codificate (ad esempio keyword contenute in specifici campi). Per essi la BCE raccomanda l utilizzo degli standard SWIF; tuttavia tale raccomandazione non è obbligatoria: ogni IC è libero di assumere le iniziative che ritiene più appropriate (ad esempio prendendo contatti con la controparte e immettendo un testo libero nel TAG 72 del messaggio TARGET o suo equivalente domestico). In sostanza in TARGET le BCN operano in maniera da facilitare la restituzione dei fondi veicolando, verso l IC che detiene il conto di gestione sul quale viene regolato il pagamento sul lato ricevente, tutte le informazioni necessarie a comporre il RP. Pagamento in uscita dall Italia: ricezione di un Return Payment Il grafico che segue illustra la situazione di un pagamento di tipo 332 in uscita dall Italia (frecce continue) del suo RP (frecce punteggiate); accanto a ciascuno degli attori interessati, sono riportati gli IDC corrispondenti nei messaggi RNI. Banca d'italia BCN M BCN R 335 idc 040 BANCA B idc 050 BANCA C idc E50 idc 044 o idc E44 BANCA A idc 355 BANCA D idc E54 BANCA E idc 355 LATO MITTENTE LATO RICEVENTE La Return key Ogni pagamento Interlinking conterrà, oltre al BIC della istituzione ordinante, una return key, trasmessa nel numero di conto del campo 52A del messaggio Interlinking. La return key comprenderà: Il codice del paese della BCN mittente 25

26 Il BIC (11 caratteri compreso il codice della filiale ovvero XXX ) della banca che ha inviato il messaggio di pagamento alla BCN mittente. Se occorre, quest ultima riempirà il campo con il BIC della IC mittente; Il TRN fornito dalla istituzione IC mittente. La return key viene spedita alla IC ricevente secondo le norme e gli standard locali. 26

27 3.7.3 La parte ricevente TARGET and Return Payments On the Receiving side, the following messages are sent: Sender NCB2 FR BnkC Receiver BnkC??? :20: :21: RefNCB2 RelRef :52A: //TADEBNKBXXYYXXXRefBankB BNKAXXYY :57A: :58A: BNKDXXYY :20: :21: Return payment BnkC NCB2 FR RefBankC RefBankB Sender Receiver :52A: :57A: BNKBXXYY :58A: BNKAXXYY :72: /RETN/58A /BE03/ /MREF/RefBankB La BCN ricevente invia il messaggio di pagamento al partecipante ricevente secondo gli standards domestici. Pertanto, se la BCN ricevente utilizza lo SWIFT in ambito domestico, il TRN del Campo 20, così come ricevuto dalla BCN mittente, può essere cambiato. Tuttavia, il TRN del partecipante mittente viene mantenuto nella return key e tale informazione sarà inviata al partecipante ricevente secondo gli standards domestici. Ciò significa che la informazione non viene necessariamente spedita nel formato e nel campo utilizzati per il messaggio Interlinking. Tuttavia, l intero contenuto è reso disponibile al partecipante ricevente. Se il partecipante ricevente ha bisogno di fornire informazioni a una terza parte, il TRN del Campo 20 può essere alterato. Inoltre, TARGET non effettua alcun controllo per verificare che la informazione relativa alla return key sia passata. Pagamento in entrata in Italia: composizione del Return Payment Per ogni messaggio TARGET proveniente dall estero e diretto ad aderenti RNI, la Banca d Italia compone un messaggio di scambio 332/802 (di tipo ET89) prendendo in esame i campi del messaggio nel seguente ordine: Beneficiario (TAG58), Destinatario (TAG57), Intermediario (TAG56). Nella seguente tabella viene riportata la logica di impostazione dei campi di indirizzamento, a partire dalla struttura del messaggio TARGET ricevuto. A seconda che il TAG58, il TAG57 o il TAG56 sia il primo a contenere un partecipante alle procedure di scambio vale rispettivamente la prima, seconda o terza colonna. 27

28 PRIMO BIC PARTECIPANTE A BIREL TAG 58 TAG 57 TAG 56 DIRETTA o 050 <- TAG <- TAG <- TAG56 INDIRETTA CON E54 <- TAG57 TECNOLOGIA 355 <- TAG <- TAG <- TAG58 INDIRETTA 050 <- R(TAG58) 050 <- R(TAG57) 050 <- R(TAG56) SENZA 054 <- TAG <- TAG <- TAG56 TECNOLOGIA E54<-TAG <- TAG <- TAG <- TAG58 R(TAG5x) indica la banca Regolante della banca indicata nel TAG5x così come riportato nell'anagrafe Procedurale In figura viene riportato lo schema di riferimento, con l indicazione degli IDC di indirizzamento sopra riportati. BCN M BCN R Banca d'italia idc E40 BANCA B BANCA C idc 050 idc E44 BANCA A BANCA D idc 054 o idc E54 BANCA E idc 355 LATO MITTENTE LATO RICEVENTE Per BOE e GEC TARGET non è prevista l opzione di storno automatico (movimenti di tipo ET68) e pertanto l IC che intende restituire i fondi utilizzando un RP deve procedere come indicato di seguito. Si osservi che l IC indicata nell IDC 050 riceve nel messaggio di scambio (335/805) tutte le informazioni necessarie a comporre un RP. Qualora il RP venga veicolato via TARGET, l IC dovrà comporre un 332 sulla base delle seguenti indicazioni: 1. IDCE40 (Banca d Ordine Estera): è presente solo se esso è diverso dall IDC E44 (Banca Ordinante Estera) e in questo caso contiene il BIC code dell IC più vicina alla BCN controparte (cioè BANCA B), da utilizzare come IDCE54 (destinatario estero) del RP; 2. IDCE44 deve essere utilizzato come IDC355 (beneficiario estero codifica Swift) del RP 3. IDC297 contiene il codice ISO del paese della BCN controparte della Banca d Italia (BCN ), presso il cui RTGS il pagamento è stato regolato); se il codice paese che è possibile desumere dal codice Swift dall IDCE40 o, in assenza di quest ultimo, dall IDCE44 è diverso da quello contenuto nell IDC297, è necessario impostare l IDCE50 con il codice Swift della BCN del paese indicato nell IDC297 28

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