COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore CONTE GIUSEPPE Nella seduta del 02/12/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato il 9 giugno 2014, il ricorrente ha esposto di avere sottoscritto con l intermediario A, in data 16 ottobre 2012, un contratto di finanziamento per l importo lordo complessivo di euro ,00, da restituire mediante cessione pro-solvendo di centoventi quote mensili della sua pensione di euro 353,00 cadauna, con decorrenza dal 30 novembre Nel contratto di finanziamento erano previste le seguenti condizioni: TAN 4,70%; TAEG 17,50%; TEG 17,47%; euro 350,00 a titolo di spese di istruttoria; euro 1.482,60 a titolo di commissioni di attivazione; euro 5.902,68 a titolo di commissioni di gestione; euro 92,47 a titolo di rivalsa degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali; euro 5.083,20 a titolo di commissioni di intermediazione. Al cliente erano addebitati euro 8.614,07 di interessi e ulteriori costi e spese per euro ,95; venivano, altresì, riconosciuti a favore del finanziatore euro 150,00 a titolo di interessi di preammortamento; il capitale netto erogato all istante risultava pari a euro ,74. Il ricorrente ha lamentato di avere dovuto promettere in pagamento la somma spropositata di euro ,26, comprensiva di interessi corrispettivi e di preammortamento, delle spese di istruttoria e di attivazione e delle commissioni. Il ricorrente ha denunciato la violazione degli obblighi informativi da parte dell intermediario e Pag. 2/7
2 la genericità e approssimazione delle condizioni economiche indicate nel prospetto contrattuale. Ha lamentato, altresì, la completa assenza di trasparenza sulla rete distributiva del credito; in particolare, ha denunciato come la somma di euro 5.083,20, versata a favore dell intermediario del credito, sia spropositata poiché non vi è alcuna traccia dello svolgimento dell invocata attività di consulenza in favore del ricorrente né di attività di mediazione creditizia pura ; non vi sarebbe, inoltre, traccia alcuna di una preventiva intervenuta negoziazione e/o pattuizione fra il ricorrente e l intermediario del credito di un compenso di mediazione, in favore di quest ultima, pari ad 5.083,20. Il ricorrente ha lamentato anche la violazione della normativa antiusura, ritenendo non corretto il calcolo del TEG contrattuale, così come ricostruito secondo le istruzioni della Banca d Italia (pari al 17,47%), poiché non include le maggiorazioni contrattualmente previste in caso di mora (nella misura di cinque punti percentuali oltre il TAN); includendo, invece, anche tale ulteriore costo nel TEG il tasso soglia usura (pari al momento della sottoscrizione del contratto al 18,36%) sarebbe abbondantemente superato. Ha ritenuto, altresì, che il compenso ottenuto dall intermediario del credito possa considerarsi usurario ai sensi dell art. 644 c.p. Dopo avere premesso quanto sopra, il ricorrente ha chiesto all Arbitro: di accertare e dichiarare l usurarietà delle condizioni economiche del contratto di mutuo; di accertare e dichiarare la nullità delle denunciate clausole contrattuali e condizioni economiche e comunque la loro inefficacia; di accogliere la domanda di riduzione, a norma dell art c.c., in combinato con la legge n. 108/1996, delle somme complessivamente da restituire all istituto mutuante a quella minore di euro ,74, presa effettivamente a mutuo, o a quell altra, comunque inferiore al lordo mutuato, ritenuta secondo diritto o equità, mantenendo le scadenze mensili pattuite, e computate le somme già pagate dal ricorrente; di accogliere, comunque, la domanda di riduzione della somma da restituire in misura corrispondente agli importi relativi alle clausole e alle condizioni economiche accertate e dichiarate nulle e/o inefficaci, e in ogni caso prive di causa giustificativa; di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi secondo il criterio del maggior aggravio subito o del minor vantaggio conseguito e/o in via equitativa, oltre a tutte le spese sostenute per la proposizione del ricorso, ivi compresi i compensi per l attività professionale svolta dai consulenti contabile e giuridico. Uno dei due intermediari convenuti si è costituito, evidenziando che, nel caso di specie, non è stata commessa nessuna violazione delle norme sulla trasparenza e sugli obblighi di corretta informativa contrattuale e precontrattuale, dal momento che, in occasione della stipulazione del contratto, il ricorrente, in conformità al t.u.b. e alle istruzioni di vigilanza della Banca d Italia, avrebbe ricevuto tutte le informazioni necessarie a comprendere gli oneri applicati all operazione nonché copia di tutta la correlata documentazione. L intermediario ha fatto presente, inoltre, che l operazione di finanziamento si è realizzata mediante una società di mediazione creditizia, in virtù del mandato regolarmente conferito dal ricorrente; sulla base di quanto previsto nelle condizioni di conferimento dell incarico, è dovuta dal richiedente all intermediario del credito una provvigione pari al 12% del capitale lordo mutuato. Tale importo, pari a euro 5.083,20, è stato trattenuto dalla banca al momento dell erogazione del finanziamento e successivamente corrisposto all intermediario del credito, mediante bonifico bancario eseguito in data 22 novembre Per quanto concerne l asserita violazione della normativa anti-usura, l intermediario resistente ha precisato che sono stati conteggiati, ai fini del calcolo del TEG, gli interessi e gli importi di cui alle lettere A (spese di istruttoria), B (commissioni di attivazione), C (commissioni di gestione), E (limitatamente alle spese di notifica) e F (oneri di intermediazione) del prospetto economico del contratto di mutuo. Pag. 3/7
3 L intermediario ha aggiunto che, nel trimestre di riferimento (1 ottobre - 31 dicembre 2012, risalendo la stipulazione del contratto di mutuo al 16 ottobre 2012), il TEGM rilevato trimestralmente dalla Banca d Italia con riguardo a prestiti contro cessione del quinto di importo superiore ad euro 5.000,00 era dell 11,49%: considerato che, ai sensi del d.l. n. 70/2011, i tassi soglia sono calcolati aumentando di un quarto i tassi medi rilevati, cui va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali, col limite che la differenza tra il valore soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali, ne segue che l entità oltre la quale gli interessi erano da ritenersi usurari nell ottobre 2012 era il 18,3625%, ossia ben superiore al TEG contrattuale del 17,47%, cosicché non emergerebbe alcuna violazione della normativa primaria e secondaria in tema di usura. L intermediario ha inoltre argomentato le ragioni per cui non appare corretto, ai fini del calcolo degli interessi usurari, sommare gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. In particolare, ha richiamato i Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura forniti dalla Banca d Italia in data 3 luglio 2013, che escludono gli interessi di mora dal calcolo del TEG. Con riguardo alla presunta usurarietà del compenso riconosciuto a favore dell intermediario del credito, l intermediario ha precisato che tali costi sono stati inclusi nel TEG, che risulta pari al 17,47% (inferiore al tasso soglia per il trimestre di riferimento pari al 18,36%). Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l intermediario ha obiettato che il ricorrente non ha prodotto alcun riscontro del danno lamentato, per cui si impone il rigetto della domanda per mancanza di elementi di prova. L intermediario ha infine chiesto che sia respinta la domanda relativa alle spese legali, in ragione della natura facoltativa dell assistenza difensiva nel procedimento innanzi all ABF. L intermediario si è reso comunque disponibile a restituire la somma di euro 20,00, spesa dal ricorrente per la presentazione del ricorso. Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l intermediario resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. L altro intermediario pure convenuto nel procedimento, invece, non ha fatto pervenire controdeduzioni. DIRITTO Il ricorrente si duole della violazione, da parte degli intermediari resistenti, degli obblighi informativi posti dalla legge a loro carico in vista del perfezionamento delle operazioni di finanziamento. Il ricorrente ha inoltre contestato agli intermediari la mancanza di trasparenza nella rete distributiva del credito e i costi del finanziamento con particolare riguardo alle somme versate a favore dell intermediario del credito, a tal punto elevati da indurlo a denunciare la violazione della normativa anti-usura. Conviene muovere da quest ultima contestazione, riguardante il denunciato superamento della soglia anti-usura del tasso di interessi convenzionalmente pattuito. La doglianza del ricorrente non appare fondata. Il TEG contrattualmente stabilito, infatti, si attesta al di sotto della soglia anti-usura rilevato dalla Banca d Italia per il trimestre di riferimento (1 ottobre - 31 dicembre 2012) e, pertanto, la relativa previsione convenzionale non può dirsi illecita. Parte ricorrente ha peraltro opinato che il calcolo del TEG deve ricomprendere, ai fini della valutazione del superamento della soglia anti-usura, anche le maggiorazioni contrattualmente previste in caso di mora. L affermazione, e il sotteso ragionamento, non possono condividersi. Come anche precisato dalla Banca d Italia, tramite i Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del luglio 2013, i TEG medi includono, oltre al tasso nominale, tutti Pag. 4/7
4 gli oneri connessi all erogazione del credito. Gli interessi di mora, tuttavia, non sono ricompresi nel calcolo del TEG, poiché non sono dovuti quando il rapporto viene erogato e vive la sua fisiologica fase di attuazione. Essi sono dovuti solo quando il rapporto attraversa la sua fase patologica e, segnatamente, quando il cliente diventa inadempiente. Banca d Italia ha spiegato che, ove inclusi nel TEG medio, gli interessi moratori, che sono ordinariamente più alti, finirebbero per danneggiare i medesimi clienti, poiché indurrebbero un complessivo innalzamento delle soglie anti-usura. Questa precisazione non giustifica, tuttavia, la conclusione dell assoluta irrilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa anti-usura. Banca d Italia ha escluso il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata e tasso soglia che esclude la mora), ma non ha certo sostenuto l insensibilità delle clausole che prevedono gli interessi di mora alla disciplina imperativa dettata per prevenire e contrastare il fenomeno dell usura. Da queste premesse è nata l introduzione di un peculiare criterio di calcolo utile ad apprezzare, in modo specifico, l usurarietà degli interessi di mora: i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuale. Questo criterio calcolo si giustifica perché questa specifica maggiorazione è stata rilevata come quella mediamente stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento a seguito di un indagine eseguita nel 2002, congiuntamente dalla Banca d Italia e dall Ufficio Italiano Cambi. Anche il Collegio di Coordinamento (cfr. decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 2666/2014) ha convenuto che è senz altro ragionevole prevedere una più elevata soglia anti-usura in corrispondenza del calcolo degli interessi di mora atteso che l inadempimento del debito è un evento pregiudizievole per il creditore, che giustifica più elevati costi del credito. Tornando alle richieste del ricorrente, deve concludersi che egli non ha motivo di dolersi per l usurarietà della misura degli interessi convenzionalmente pattuiti. Come più sopra accertato, la misura degli interessi corrispettivi convenzionalmente pattuiti rimane al di sotto della soglia anti-usura, che certo non può essere calcolata, ove volessimo estendere la valutazione anche agli interessi di mora, operando una mera sommatoria tra interessi di mora e interessi corrispettivi. Sotto questo rispetto, non appare condivisibile la lettura fornita da parte ricorrente della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 9 gennaio 2013, n. 350 e Cass. 11 gennaio 2013, n. 602 e 603), atteso che, ove correttamente inteso, l indirizzo ermeneutico propugnato dalla Suprema Corte non induce a sommare gli interessi moratori agli interessi corrispettivi, quanto piuttosto rivendica l assoggettamento al vaglio di usurarietà anche dei primi. Il ricorrente lamenta, tuttavia, l elevato costo del finanziamento anche con riguardo alla provvigione e alle spese sostenute mirate a remunerare l attività svolta dall intermediario del credito. A tale ultimo riguardo, rileva il Collegio che non vi sono previsioni normative che valgano a stabilire un parametro massimo per la valutazione degli oneri di mediazione, a differenza di quanto avviene per i tassi effettivi globali medi (in questo senso anche decisione ABF, Collegio di Milano, n. 3550/2012). La doglianza del ricorrente circa l elevato costo dell intervento dell intermediario del credito, tuttavia, può essere apprezzata solo altro profilo. Si consideri, innanzitutto, che il valore medio per i compensi di intermediazione per il periodo di riferimento si attesta al 4,24%, mentre i compensi riconosciuti nel caso di specie sono pari al 12% del capitale lordo mutuato. Per quanto tale misura non sia censurabile di per sé, va però rilevato che l intervento del mediatore non si è svolto nel segno della trasparenza e della piena correttezza. Il modello delle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, infatti, non chiarisce esattamente la natura dell intervento e la specifica attività svolta Pag. 5/7
5 dall intermediario del credito, che è una figura professionale disciplinata dal t.u.b., quale novellato dal d.lgs. n. 141/2010. La richiesta del mutuo appare datata 11 ottobre 2012 e risulta sottoscritta da un ulteriore soggetto, che parrebbe avere operato come sub-mediatore dell intermediario del credito. Ma non è solo questione, pur non preteribile, di scarsa linearità della rete distributiva del credito, con opaca distinzione dei rispettivi ruoli e delle relative attività. Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente avrebbe conferito mandato all intermediario del credito in data 16 ottobre 2012, mentre la richiesta del mutuo risulterebbe sottoscritta in data precedente (11 ottobre 2012). La circostanza che il conferimento del mandato all intermediario del credito sia avvenuto alcuni giorni dopo la richiesta di accensione del mutuo contribuisce, evidentemente, a rendere scarsamente trasparenti i ruoli e le attività svolte dagli intermediari resistenti e, quindi, i rispettivi operati. In aggiunta, risulta che il documento contenente le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori sia stato sottoscritto dal cliente il medesimo giorno in cui è stato stipulato il finanziamento (16 ottobre 2012), senza alcuna prova che il documento gli sia stato consegnato in tempo utile a offrirgli l agio per valutare le condizioni contrattuali e i dettagli dell operazione di finanziamento che stava per concludere. Tutte queste circostanze, considerate non isolatamente ciascuna per se stessa, ma assunte sulla base di una considerazione unitaria, sono suscettibili di colorare di un significato giuridico diverso il costo dell intervento dell intermediario del credito. Per quanto l ordinamento giuridico non consenta alcun diretto sindacato sulla misura della provvigione riconosciuta a quest ultimo e, segnatamente, non abbia introdotto un parametro massimo quale limite all esercizio dei poteri di libera autodeterminazione delle parti, un costo sì elevato dell intermediazione rispetto alla media di mercato diventa un ulteriore elemento, insieme alle circostanze documentali sopra riferite, che contribuisce a rendere censurabile l operato degli intermediari resistenti, i quali sono responsabili della violazione degli obblighi informativi e di una condotta contraria ai doveri di trasparenza e correttezza che debbono ispirare i comportamenti degli operatori professionali nelle operazioni di finanziamento. Accertata l illegittimità della condotta degli intermediari resistenti, deve ora essere valutata la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente. Il pregiudizio specificamente subito dal ricorrente va individuato nella compromissione della sua libertà di apprezzare e, se del caso, di aderire a differenti offerte di finanziamento proposte dal mercato del credito, anche più favorevoli sul piano economico, con particolare riguardo agli oneri di intermediazione che sono risultati, nel caso di specie, sensibilmente più elevati rispetto alla media che risulta dalle rilevazioni di mercato. La chance che il ricorrente aveva di beneficiare di condizioni economiche di finanziamento più convenienti non può dirsi remota, proprio in ragione di quest ultima considerazione. Il danno può essere accertato, nel caso di specie, per via equitativa, fermo restando che la sua determinazione va parametrata al complesso delle circostanze che caratterizzano il caso di specie, al costo complessivo del finanziamento, al costo specifico dell intermediazione, nonché alle rilevazioni di mercato che prospettano un valido parametro dei costi medi del finanziamento e degli oneri di intermediazione. Considerato che il capitale finanziato è stato pari a euro ,93, che il valore medio nell ambito dei finanziamenti alle famiglie per i compensi di intermediazione per il periodo di riferimento si è attestato al 4,24%, che il 4,24% del capitale finanziato è pari a euro 1.430,83; considerato, altresì, che il ricorrente ha versato a controparte, a suo tempo, la somma di euro 5.083,20, a titolo di commissioni di intermediazione, pari al 12% del capitale lordo mutuato (euro ,00), appare equo al Collegio liquidare al ricorrente la somma di euro 3.652,37, a titolo di risarcimento del danno, somma ottenuta dalla Pag. 6/7
6 differenza tra l importo già versato dal ricorrente a titolo di commissioni di intermediazione (euro 5.083,20) e l importo di cui sopra (euro 1.430,83), calcolato sulla base del valore medio delle commissioni di intermediazione per il periodo di riferimento. La somma così liquidata viene solidalmente posta a carico di entrambi gli intermediari convenuti. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara gli intermediari tenuti in solido al risarcimento del danno nella misura equitativamente determinata di 3.652,37. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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