Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità

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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Il modello Unico 2016 per l ex contribuente ordinario Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Il contribuente che fino al 31 Dicembre 2015 ha adottato il regime ordinario Iva e dal 01 Gennaio 2016 decide di optare per il regime forfettario, sarà tenuto a compilare nel modello Unico 2016 redditi 2015 il quadro RF o il quadro RG, a seconda che si tratti di contribuente ordinario o semplificato. Sarà l ultima volta che compilerà uno dei due quadri reddituali succitati, considerato il fatto che nel modello Unico 2017 redditi 2016 dovrà redigere la sezione reddituale dedicata al regime forfettario, ovvero il quadro LM. Nella fattispecie, per l ex contribuente ordinario emergono diverse criticità da affrontare nel modello Unico Premessa Il contribuente che fino al 31 Dicembre 2015 ha adottato il regime ordinario Iva e dal 01 Gennaio 2016 decide di optare per il regime forfettario, sarà tenuto a compilare nel modello Unico 2016 redditi 2015 il quadro RF o il quadro RG, a seconda che si tratti di contribuente ordinario o semplificato. Sarà l ultima volta che compilerà uno dei due quadri reddituali succitati, considerato il fatto che nel modello Unico 2017 redditi 2016 dovrà redigere la sezione reddituale dedicata al regime forfettario, ovvero il quadro LM. Nella fattispecie, per l ex contribuente ordinario emergono diverse criticità da affrontare nel modello Unico In particolare si pongono i seguenti problemi: 1

2 evitare, nel passaggio da un regime all altro, i fenomeni di salti o duplicazioni d imposta; imputare le componenti di reddito originatesi negli anni antecedenti all applicazione del regime forfettario e rinviate in virtù delle disposizioni stabilite dal TUIR; rettificare la detrazione dell iva assolta sugli acquisti. Considerato che nel nuovo regime risulta applicabile il principio di cassa anche per coloro che esercitano attività di impresa, per questi ultimi si pone il problema di evitare nel passaggio di regime i fenomeni di salti o duplicazioni d imposta. In particolare, è necessario evitare che lo stesso componente reddituale: - se positivo, possa essere assoggettato a doppia imposizione; - se negativo, non venga dedotto analiticamente nel primo anno, in quanto non di competenza, e non venga neppure dedotto all interno del periodo di permanenza nel regime agevolato, in quanto il reddito si determina con il metodo forfettario. A tal proposito, il comma 72 della Legge di Stabilità 2015 sancisce: Nel caso di passaggio da un periodo d imposta soggetto al regime forfettario a un periodo d imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfettario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi Pertanto, nel passaggio dal regime ordinario (principio di competenza) al regime forfettario (principio di cassa), si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente, ossia il principio di competenza. 2

3 Se il ricavo conseguito o la spesa sostenuta concorrono a formare il reddito dell ultimo periodo ordinario, il componente imputato in tale ultimo periodo non assumerà rilevanza alla formazione del reddito dei periodi successivi. L applicazione di tale principio comporta che: le fatture attive relative a cessioni di beni la cui consegna è avvenuta nell ultimo periodo di applicazione del regime ordinario (2015), o le prestazioni di servizi ultimate nel medesimo periodo 2015, sono di competenza di tale periodo; l incasso degli importi relativi alle predette componenti in un periodo di applicazione del regime forfettario (il 2016) non sarà rilevante ai fini reddituali in tale periodo in quanto il componente ha già concorso a formare il reddito nel periodo precedente; le fatture passive relative ad acquisti di beni la cui consegna è avvenuta nell ultimo periodo di applicazione del regime ordinario (il 2015) o le prestazione di servizi ultimate nel medesimo periodo, sono di competenza dell esercizio 2015 ; il pagamento degli importi relativi alle predette componenti in un periodo di applicazione del regime forfettario (il 2016) non sarà attribuibile a tale periodo in quanto il componente ha già concorso a formare il reddito nel periodo precedente. Ricavi/Compensi Costi/Spese Già computati nel reddito di un periodo precedente all ingresso nel regime forfettario Non concorrono alla formazione del reddito dei periodi successivi Un commerciante applica il regime forfettario dal Acquista della merce che gli viene consegnata in data 5/12/2015. La fattura è stata emessa in data 31/12/2015, ed è pervenuta il 10/1/2016. Il commerciante ha provveduto al regolare pagamento della stessa in data 31/01/2016 a mezzo banca. La fattura di acquisto dà luogo ad un costo per acquisto merci relativo al

4 Un agente di commercio decide di applicare il regime forfettario dal La fattura emessa nel corso del 2016 ma relativa ad una provvigione del 2015, va computata per competenza in tale anno (2015). Il contribuente emette la fattura nel 2016 senza applicazione dell IVA, in quanto già nel regime forfettario. Tuttavia, tale fattura, sebbene venga incassata nel 2016, non concorre alla formazione del reddito di tale periodo, in quanto ha già concorso alla formazione del reddito Riguardo al passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, (le stesse considerazioni varrebbero in senso opposto) bisogna affrontare oltre alla problematica inerente i salti o duplicazioni di imposte, anche problematiche in termini di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. I beni strumentali non risultano più deducibili le quote di ammortamento; sono irrilevanti le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione in vigenza del regime; il costo non ammortizzato dei beni al 31 dicembre dell ultimo anno ordinario è quello rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza di cessione, qualora avvenga successivamente all uscita dal regime forfettario. Se i beni erano stati acquistati durante il periodo di adozione del regime ordinario, è necessario sospendere gli ammortamenti durante il periodo di applicazione del regime forfettario e, nel caso in cui si fuoriesca dal regime forfettario e si verifichi la vendita del bene strumentale, la plusvalenza o minusvalenza sarà pari alla differenza fra il prezzo di cessione e il costo non ammortizzato esistente nell ultimo anno di applicazione del regime ordinario. Infatti, con l accesso al regime forfettario non è più possibile proseguire gli ammortamenti degli eventuali beni strumentali non completamente ammortizzati, i quali potranno riprendere il loro corso solo dopo l uscita dal regime, sempre che, nel frattempo, i relativi beni strumentali non siano stati dismessi. 4

5 Un contribuente apre partita iva nel 2014 adottando il regime ordinario. Nel corso dell anno acquista un solo bene strumentale, un macchinario di valore pari a euro. Al rileverà la quota di ammortamento del 15% sul costo di acquisto di euro 4.000, pari ad euro 600. Nel 2015 il contribuente, possedendo tutti i requisiti, adotta il regime forfettario. Ovviamente nel 2015 non dovrà rilevare alcuna quota di ammortamento sui beni strumentali acquistati o già presenti (come nel caso del macchinario) nel suo impianto contabile. A causa del superamento della soglia dei ricavi realizzati nel corso del 2015 il contribuente dovrà tornare al regime ordinario a decorrere dal 01 Gennaio Nel corso del 2016 vende il macchinario a un prezzo pari a euro Avendolo acquistato per euro ed ammortizzato al per euro 600, il valore netto contabile del macchinario è pari ad euro Nel 2015, considerata l impossibilità di rilevare quote di ammortamento all interno del regime forfettario, il valore netto contabile del macchinario resta fermo a euro. Avendolo venduto nel 2016 al prezzo di euro, il contribuente rileverà in contabilità una minusvalenza di 400 euro ( ). Con riferimento alla particolare ipotesi nella quale l acquisto del bene strumentale sia avvenuto alla fine dell ultimo periodo ordinario, si ritiene che i beni consegnati entro il 31 dicembre, ancorché non entrati in funzione a tale data, si considerano acquistati prima dell ingresso nel regime forfettario. Per tali beni non sarà possibile effettuare la deduzione dell ammortamento nell ultimo anno ordinario, in quanto il bene non è entrato in funzione. Per i beni strumentali dei lavoratori autonomi acquistati prima dell applicazione del regime forfettario, si applica quanto previsto per le imprese, ossia l indeducibilità dell ammortamento in costanza del regime e la rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre dell ultimo anno di applicazione del regime ordinario ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza, qualora avvenga successivamente all uscita dal regime forfettario. Componenti rinviati da precedenti periodi di imposta Un ulteriore problematica, connessa con il passaggio di regime, attiene alle componenti di reddito originatesi negli anni antecedenti all applicazione del regime forfettario e rinviate in virtù delle disposizioni stabilite dal TUIR. 5

6 Per le imprese si tratta, ad esempio, delle: spese di manutenzione e riparazioni eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili, di cui all art. 102, comma 6, TUIR; plusvalenze e sopravvenienze attive per le quali è stata scelta la tassazione rateizzata in più esercizi; spese che risultano deducibili nell esercizio in cui avviene il pagamento. L art. 1, comma 66, Legge di Stabilità 2015 stabilisce che: I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. In tal modo, il periodo d imposta soggetto a tassazione forfettaria non viene inquinato dalle componenti reddituali relative alle annualità precedenti. In particolare, nel Modello UNICO PF 2016 al rigo RG10 con il codice 17, i contribuenti semplificati che nel periodo d imposta successivo intendono applicare il regime forfettario, devono inserire l ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. RG10 codice 17: componenti positivi Al rigo RG22, con il codice 29, i contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario, devono inserire l ammontare delle quote residue dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. RG22 codice 29: componenti negativi. 6

7 Si noti che rispetto al regime dei contribuenti minimi, non è più prevista la tassazione del componente positivo se superiore ad (franchigia). Con il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario non opera più la franchigia di euro (come nel caso dei superminimi). Diversi sono i righi che l ex contribuente ordinario dovrà compilare. Infatti, nel Modello UNICO PF 2016 al rigo RF31, con il codice 9, i contribuenti ordinari, che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono inserire l ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. RF31 codice 9: componenti positivi Se nel rigo RF31 devono essere indicate le variazioni in aumento, di contro, nel rigo RF55 devono essere segnalate le variazioni in diminuzione. In particolare, i contribuenti, che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono inserire nel rigo RF55 con il codice 10 l ammontare delle quote residue dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. 7

8 RF55 codice 10: componenti negativi Imprenditore in contabilità semplificata che aderisce al regime forfettario dal Plusvalenza 2014 pari a rateizzata in 5 esercizi. Prima quota di euro tassata nel mod. Unico 2015 redditi Nel 2015 deve essere tassata la seconda delle cinque rate da euro cadauna. Le tre quote residue, pari ad euro vanno tassate integralmente in un unica soluzione nel mod. Unico 2016 redditi Spese di pubblicità di importo pari ad euro 1.000, per le quali si è optato per la deducibilità in quote costanti nell esercizio e nei quattro successivi. La prima delle cinque quote è stata dedotta nel mod. Unico 2015 redditi La seconda, di euro 200, viene dedotta nel modello Unico Le tre quote residue, pari ad euro 600 vanno dedotte integralmente in un unica soluzione nel mod. Unico 2016 redditi In Unico 2016 PF, per il periodo d imposta 2015, va indicata la quota di plusvalenza di competenza di tale esercizio. L importo di euro deve essere indicato al rigo RG6 colonna 1. Mentre al rigo RG10 codice 17 andrà inserito l importo di 6.000, ovvero le tre rate residue che concorrono integralmente alla formazione del reddito

9 La quota delle spese di pubblicità deducibili nel 2015 corrispondenti ad 200, vanno indicate al rigo RG22 codice 7, mentre le tre quote residue per complessivi euro 600 vanno indicate nel rigo RG22 codice Le suddette regole previste in relazione alla determinazione del reddito d impresa producono effetti anche ai fini IRAP. In tal caso, i contribuenti che nel periodo di imposta successivo intendono avvalersi del regime forfettario devono riportare nel rigo IQ4 colonna 1 l ammontare complessivo dei componenti positivi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime e nel rigo IQ10 colonna 1 l ammontare dei componenti negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui deduzione era stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. 9

10 Le rimanenze finali Per quanto concerne il valore delle rimanenze finali di merci nell ultimo esercizio ordinario, prima, cioè, dell ingresso nel regime dei superminimi, è noto che questo valore va ad abbattere l ammontare dei componenti positivi prodotti nel nuovo regime e l eventuale eccedenza va a ridurre il reddito prodotto nei periodi successivi, sino a concorrenza. Questo costo, con il passaggio dal regime ordinario al forfettario non assume rilevanza alcuna. Con il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario le rimanenze finali di merci esistenti nell ultimo periodo di imposta di vigenza del regime ordinario non assumono rilevanza fiscale nel regime forfettario. La rettifica della detrazione Iva Riguardo alle particolarità ai fini iva, i forfettari non esercitano il diritto alla rivalsa, ovvero in fattura non applicano l imposta sul valore aggiunto e, corrispondentemente, non detraggono l Iva assolta sulle fatture di acquisto. Di conseguenza, con il passaggio dal regime iva ordinario al regime forfettario, scatta la rettifica della detrazione Iva di cui all art. 19 bis-2 D.P.R. 633/72. Di seguito si riportano i contenuti che interessano in questa sede: la detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi; per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dell art. 19 bis-2 D.P.R. 633/72 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio; se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita 10

11 se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione; ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516,46, nè quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%; le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del TUIR. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione; le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie. Dunque il passaggio dal regime iva ordinario al regime forfettario comporta la rettifica dell iva già detratta sui beni e servizi non ancora ceduti e/o utilizzati e sui beni ammortizzabili, esclusi quelli di valore inferiore ad 516,46 e quelli con percentuale di ammortamento ai fini delle imposte dirette maggiore del 25%. Tali rettifiche della detrazione iva vanno riportate nella prima Dichiarazione Iva Annuale utile, ossia nella dichiarazione annuale IVA presentata dopo l ingresso nel regime, che corrisponde all anno precedente al passaggio nel regime in esame. Il contribuente che al 1 gennaio 2016 transita al regime forfettario è tenuto ad indicare la rettifica Iva nella Dichiarazione Iva 2016 periodo d imposta Nel Mod. IVA 2016 relativo al 2015 deve innanzitutto compilare il Rigo VA14. Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell ultima dichiarazione annuale IVA precedente all applicazione del regime. Al rigo VA14 deve essere indicato che si tratta dell ultima dichiarazione prima dell accesso al regime. Barrare la casella 1 11

12 Si evidenzia che l eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all articolo 1, comma 61, della Legge n. 190 del 2014, deve essere esposta nel rigo VF56 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall articolo 19-bis2. VF56 va indicato l importo della rettifica con segno negativo, in quanto a sfavore del contribuente L IVA dovuta a seguito della rettifica confluisce dunque all interno della dichiarazione IVA e concorre alla determinazione dell importo a debito/credito risultante dalla dichiarazione annuale. L IVA dovuta a seguito di rettifica della detrazione a sfavore del contribuente non deve essere più versata autonomamente: l importo indicato al rigo VF56 confluisce, infatti, nel rigo VL relativo all imposta complessiva a debito o a credito che emerge dalla dichiarazione IVA. La rettifica interessa in particolare: le rimanenze di magazzino risultanti al 31 dicembre 2015; i beni ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, personal computer, mobili e arredi, autovetture, ecc.); gli immobili (ad esempio, capannone, ufficio, ecc.); i servizi non utilizzati al 31 dicembre 2015, quali ad esempio i canoni di leasing fatturati nel 2015 e riferiti al 2016 La rettifica alla detrazione Iva (art. 19 bis2 del D.P.R. 633/72) va effettuata per i servizi non ancora utilizzati (leasing è considerato una prestazione di servizi). Nel caso di leasing sui beni strumentali, in sede di accesso al regime forfettario, occorrerà effettuare le apposite rettifiche dell imposta detratta relativa al canone corrisposto anticipatamente ed al maxicanone iniziale. Per poter procedere alla rettifica, i contribuenti forfettari dovranno verificare l imposta complessivamente detratta e versare la frazione di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata. 12

13 Un contribuente ordinario iva in data 04 Gennaio 2015 stipula un contratto di leasing, con pagamento di un maxi canone iniziale di euro + Iva del 22% (1.100 euro di Iva). La durata del contratto di leasing è di 48 mesi. Il contribuente dal 2016, grazie al possesso di tutti i requisiti, decide di aderire al regime forfettario. In sede di dichiarazione IVA 2016 per l anno 2015 dovrà rettificare l Iva relativa a tale contratto. La rettifica sarà pari ad euro 825, ossia 1.100/48*36 mesi residui di contratto. Infatti, il contribuente deve versare all Erario l iva inizialmente detratta che fa riferimento a periodi nei quali viene meno il regime ordinario Iva, in virtù dell accesso al regime forfettario. Il contribuente, nell esempio, ha adottato il regime ordinario solo per il 2015 ed avendo stipulato il contratto ad inizi 2015 potrà beneficiare della detrazione dell iva assolta sul maxi canone limitatamente a 12 dei 48 mesi contrattualmente previsti. Quindi 825 euro è l iva da versare al Fisco in seguito alla rettifica della detrazione. Per il calcolo dell ammontare dell IVA da restituire all Erario, si deve considerare che: con riferimento alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l intero ammontare dell IVA a credito detratta all atto dell acquisto relativamente ai beni strumentali (diversi dagli immobili), la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale relativamente agli immobili, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio di tutela fiscale Il sig. Viola passa al regime forfettario dal 2016 e presenta la situazione al riepilogata nel seguente prospetto: 2010 Attrezzatura tecnica per IVA 20% (1.000). Non è 13

14 oggetto di rettifica, in quanto sono trascorsi più di cinque anni Beni di costo non superiore a 516,46. Non è oggetto di rettifica, in quanto trattasi di beni strumentali di valore inferiore ad 516,46. autovettura per IVA 21% (4.200), detratta in misura pari al 40% (1.680). Rettifica dell iva detratta per 336 (1.680 x 1/5) PC per IVA 21% (420). Rettifica dell iva originariamente detratta per 168 (420 x 2/5) Attrezzatura tecnica per IVA 22% (550). Rettifica dell iva detratta per 440 (550 x 4/5). Ipotizzando che l IVA a credito 2015 sia pari a e l IVA a debito 2015 sia pari a 1.980, il mod. IVA 2016 presenta la seguente situazione: Dopo aver compilato i restanti righi (credito IVA 2014, interessi liquidazioni trimestrali, versamenti periodici, ecc.) si determina il saldo IVA Il saldo a debito si può eventualmente compensare con i crediti di imposta attraverso il modello F24. L eventuale credito iva, che emerge dall ultimo anno in cui l iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesto a rimborso oppure compensato. Nel caso in cui venga chiesto a rimborso, nel rigo VX4 va indicato il codice 11, al fine di comunicare che si tratta di soggetti che a partire dall anno d imposta 2016 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all ultimo anno in cui l imposta è applicata nei modi ordinari. 14

15 La rettifica alla detrazione iva vale anche in senso opposto, ossia nel caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario (per opzione o per obbligo). In tal caso l iva non detratta diviene detraibile. Quindi, i contribuenti non più forfettari devono determinare l'iva assolta sulle merci in rimanenza, sui servizi non utilizzati e sui beni strumentali di importo superiore a 516,46 euro o con percentuale di ammortamento inferiori al 25%. L Iva per cassa e l Iva ad esigibilità differita Con il passaggio dal regime Iva ordinario al regime forfettario può verificarsi il caso dell esigibilità differita dell Iva. Anche per le operazioni ad esigibilità differita bisogna assolvere agli obblighi informativi nella prima Dichiarazione Iva Annuale utile, con il rispetto di tutte le regole finora esaminate. Nel caso in cui emerga un debito da versare, si devono rispettare le modalità precedentemente esaminate. Infatti, in base alle istruzioni ministeriali I soggetti che a partire dall anno d imposta 2016 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono tenere conto nella presente dichiarazione anche dell imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati nel quinto comma dell articolo 6 e alle operazioni effettuate ai sensi dell articolo 32-bis del Decreto - Legge n. 83 del 2012, per le quali non si è ancora verificata l esigibilità (articolo 1, comma 62, della Legge n. 190 del 2014). Tali operazioni devono essere indicate nei righi corrispondenti alle aliquote applicate e nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d affari di anni precedenti il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE39. - Riproduzione riservata - 15

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