Aiuto di Stato N 275/ Italia Infrastruttura per l'erogazione di gas metano per autotrazione (Bolzano)

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.VIII.2008 C(2008)4482 Oggetto: Aiuto di Stato N 275/ Italia Infrastruttura per l'erogazione di gas metano per autotrazione (Bolzano) Signor Ministro, la Commissione si pregia informare le autorità italiane che, avendo esaminato le informazioni da queste trasmesse sul caso in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni alle modifiche della misura di aiuto. I. PROCEDIMENTO (1) Con notifica elettronica del 10 giugno 2008, le autorità italiane hanno comunicato la misura in oggetto. Con lettera datata 29 luglio 2008, le autorità italiane hanno concesso alla Commissione una proroga dei termini per la definizione della sua posizione sulla misura notificata fino al 31 agosto II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO Base giuridica: Legge provinciale n. 4 del "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia"; deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n del Stanziamento: 3,2 milioni di EUR (importo totale). Durata: fino al (tre anni). (2) La Provincia Autonoma di Bolzano, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, intende incentivare la realizzazione di una rete di distributori di gas metano per autotrazione. Tale misura contribuirà a ridurre la produzione di CO² e di altre sostanze inquinanti quali il benzene, il S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique - Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)

2 biossido di azoto e il particolato, in quanto il metano è un combustibile naturale a basso tenore di carbonio che produce meno emissioni rispetto ai carburanti tradizionali come la benzina e il gasolio. L'iniziativa contribuirebbe inoltre al conseguimento degli obiettivi comunitari dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni. (3) Obiettivo dell Amministrazione provinciale sarebbe la realizzazione di almeno due distributori di gas metano per ognuno degli otto comprensori in cui è suddiviso il territorio provinciale. Attualmente esistono sette distributori, dislocati in maniera non omogenea. Sarebbero pertanto necessari altri dieci distributori onde realizzare una rete sufficientemente diffusa, che consenta ai potenziali utenti di rifornirsi ad una distanza accettabile dalla propria residenza o dai luoghi normalmente frequentati per ragioni di lavoro. Data la conformazione geografica della provincia, caratterizzata da una valle principale (la valle dell Adige) cui si riconduce una complessa ramificazione di valli laterali, sarebbero necessari distributori in tutti i comprensori. Solo la possibilità di rifornirsi abitualmente spingerà gli utenti ad acquistare automezzi a gas. Allo stesso tempo, lo scarso numero di utenti non incentiva i distributori ad installare pompe di distribuzione di gas metano. (4) I distributori di gas metano sono aperti solo negli orari giornalieri di lavoro (non possono essere a self service). Inoltre, il tempo di rifornimento può raggiungere i 20 minuti. La percorrenza media con un pieno si aggira attorno ai 300 km. La creazione di una rete di distribuzione diffusa risulta quindi essenziale per incentivare l'uso del metano per autotrazione. (5) Attualmente le autovetture immatricolate nella provincia di Bolzano che possono essere alimentate a metano sono solo (su ). Quelle alimentate esclusivamente a metano sono solamente il 23%, mentre la maggior parte dei mezzi che possono utilizzare il gas ha anche la possibilità di alimentarsi con altri combustibili. La mancanza di una rete distributiva sufficientemente diffusa scoraggia l acquisto di automezzi a gas e anche i veicoli ibridi vengono utilizzati essenzialmente con altri combustibili. La percentuale di veicoli a metano nella provincia (0,41% sul totale) è assai più bassa della media nazionale (che è vicina all 1%, con punte più alte del 2,3% nell Italia nord-orientale). (6) L Amministrazione provinciale intende concedere contributi a fondo perduto per coprire parzialmente gli investimenti degli impianti che installano un distributore di gas metano. L'importo dei contributi dipenderà dal numero di distributori già esistenti nei vari comprensori. Esso corrisponderà al 70% delle spese ammissibili per la realizzazione dei primi due distributori di un comprensorio e al 40% per gli eventuali altri distributori che saranno realizzati, fino al quinto. Si terrà conto dei distributori esistenti: ad esempio, se in un comprensorio esiste già un distributore, il contributo più elevato potrà essere concesso soltanto per un nuovo distributore. Il 70% di contributo sarà inoltre concesso ai distributori esistenti per investimenti che riguardino la sostituzione di attrezzature tecnologiche che consentano di ridurre i tempi di erogazione del gas (la lunga durata delle operazioni di rifornimento nei vecchi distributori scoraggia gli utenti e riduce la redditività dell impianto). 2

3 (7) In pratica l incentivo più elevato potrà essere concesso solo nelle aree più decentrate della provincia, in quanto i distributori attualmente esistenti sono concentrati presso i centri urbani maggiori (Bolzano e Merano), mentre sono quasi completamente assenti negli altri comprensori, caratterizzati da una sostanziale assenza di veicoli a gas metano e dove dunque nessun operatore investirebbe in un distributore senza un incentivo finanziario. (8) Saranno ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l erogazione del metano e la sicurezza del relativo impianto. Non saranno invece ammissibili i costi relativi all approntamento dell area e agli altri servizi. (9) La spesa totale agevolabile non potrà essere superiore a EUR, che rappresentano il costo massimo ipotizzato per un impianto dotato di sistemi di compressione adeguati a consentire un rifornimento relativamente rapido. Considerato che il costo medio di un impianto si aggira normalmente attorno ai EUR, l agevolazione non dovrebbe superare i EUR per impianto fino al secondo ed i EUR per quelli ulteriori. Nel caso degli adeguamenti di distributori esistenti, la spesa ammissibile è quantificabile in circa EUR, con un contributo corrispondente di EUR. (10) Si stima che il margine medio netto per impianto sia di EUR annui, senza considerare l ammortamento dell investimento. Lo scarso interesse economico di un investimento per la realizzazione di un distributore è dimostrato dalla tabella seguente, che riporta il costo del gas alla pompa (che varia a seconda che il distributore sia allacciato alla rete SNAM o alla rete SEL), comparato al prezzo di vendita. (11) Costo del gas metano Rete SNAM (24 Bar) Rete SEL (5 Bar) Costo gas 0,31 EUR/m³ 0,42 EUR/m³ Elettricità (2) 0,03 EUR/m³ 0,05 EUR/m³ Manutenzione (3) 0,03 EUR/m³ 0,04 EUR/m³ Gestore 0,05 EUR/m³ 0,05 EUR/m³ Totale 0,42 EUR/m³ 0,568 EUR/m³ In Kg 0,42:0,69 = EUR 0,6086 0,568/0,69 = EUR 0,8492 Costo finale (IVA inclusa) EUR 0,73 EUR 1,019 (1) il costo per la distribuzione del metano nel caso di SELGAS è maggiore (2) la pressione di ingresso minore degli impianti in 4^ specie (SELGAS) ha per effetto un consumo maggiore di energia elettrica 3

4 (3) l impianto in 4^ specie ha costi di manutenzione maggiori (12) Il gas è venduto, rispettivamente, a 0,85-0,86 EUR/kg e a 1,05-1,10 EUR/kg (valori medi). A questi prezzi, secondo quanto affermato dall'italia, il margine netto non supera i EUR. (13) Considerato che, secondo le autorità italiane, la bassa redditività degli investimenti incentivati scoraggia gli investimenti stessi, l Amministrazione provinciale non intende limitare a priori l accesso all agevolazione a determinati soggetti. I contributi saranno dunque accessibili a tutte le imprese, sempreché i richiedenti non siano esclusi dal beneficio di nuovi aiuti ai sensi della giurisprudenza Deggendorf. I contributi non saranno in ogni caso cumulabili con altre agevolazioni di qualsiasi natura ed origine per le stesse spese ammissibili. (14) Secondo le previsioni delle autorità italiane, potrebbero essere finanziati circa 6 nuovi impianti in comprensori attualmente scoperti (con un contributo, quindi, del 70%) e fino a 15 nuovi impianti in comprensori già serviti (contributo del 40%); inoltre è ipotizzabile che vengano presentate richieste di adeguamento da parte di 5 impianti esistenti. In base a queste stime, l ammontare globale delle risorse necessarie per finanziare la misura dovrebbe essere di 3,2 milioni di EUR in tre anni. (15) In Italia sono presenti 612 impianti di distribuzione di gas metano, dei quali 7 in Alto Adige (dove è sita la provincia di Bolzano). La rete europea è costituita da impianti, di cui 44 in Austria, 720 in Germania, 25 in Francia, 1 in Croazia e 85 in Svizzera (per citare solo i paesi vicini al confine con l'italia). (16) Stando alle autorità italiane, i contributi che la Provincia di Bolzano intende concedere per migliorare l'infrastruttura di distribuzione di gas metano non possono avere un effetto distorsivo sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, per le caratteristiche stesse dell attività di distribuzione del metano. I distributori sono così scarsamente ripartiti sul territorio italiano che non sono in concorrenza né con quelli di un altro Stato membro, né con quelli ubicati in un altra regione italiana, ancorché confinante. La provincia di Bolzano confina con l Austria attraverso valichi alpini. La distanza tra i centri abitati italiani ed austriaci è tale che, sotto il profilo pratico ed economico, per un utente non sarebbe conveniente andare a fare rifornimento a un prezzo inferiore oltre confine. Persino nella stessa provincia di Bolzano un distributore esistente può vendere il gas a un prezzo superiore (essendo allacciato alla rete SEL) perché di fatto non esiste concorrenza tra distributori. (17) L'argomento dell'assenza di concorrenza tra distributori di metano nei vari Stati membri è stata sostenuta dalla Germania e da altre parti nel quadro di un regime analogo attuato nella regione Piemonte 1, che la Commissione ha autorizzato in quanto non costituiva un aiuto. 1 Decisione 2006/63/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l Italia, Regione Piemonte, intende dare esecuzione in favore della riduzione dell inquinamento atmosferico sul suo territorio (GU L 32 del , pag. 82). 4

5 (18) Le autorità italiane ritengono che il rischio di distorcere indirettamente gli scambi qualora gli aiuti siano concessi per impianti gestiti direttamente dalla società proprietaria (company owned/company-operated, in appresso Co/Co) possa essere escluso. Su 172 impianti di distribuzione carburanti presenti nella provincia di Bolzano, solo 4 (pari al 2,33%) appartengono alla categoria Co/Co 2 e nessuna compagnia petrolifera possiede più di un impianto di questo tipo. (19) Poiché si può presumere che i distributori di gas verranno inseriti in una struttura già esistente (essendo la distribuzione di solo gas antieconomica), le probabilità che vengano finanziati impianti Co/Co sono assai remote, e in pratica solo uno di questi impianti, ubicato in un comprensorio periferico, sarebbe ammissibile alle agevolazioni più elevate. III. VALUTAZIONE Legittimità dell aiuto (20) Le autorità italiane hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato notificando l'aiuto alla Commissione prima di darvi esecuzione. Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (21) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". (22) Il regime proposto dalla Provincia di Bolzano costituisce un vantaggio concesso mediante risorse statali sotto forma di contributo finanziario a carico del bilancio della Provincia di massimo EUR per distributore (pari al contributo più elevato del 70% per un investimento comportante EUR di spese ammissibili). Il contributo sarà concesso solo a determinate imprese (impianti di distribuzione). La misura ha pertanto una finalità selettiva. (23) In base alle informazioni comunicate dalle autorità italiane, la Commissione è giunta però alla conclusione che la misura non è tale da pregiudicare gli scambi tra Stati membri per le considerazioni di seguito esposte. (24) La Commissione ha già valutato nel dettaglio una misura analoga nella decisione del 26 novembre 2003 relativa a un regime di aiuti per lo sviluppo di una rete di distribuzione di gas nella regione Piemonte 3. In seguito all'avvio del procedimento di indagine approfondita, la Commissione ha stabilito che la misura non ricadeva nel campo di applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La presente decisione si basa sugli stessi criteri e giunge alle stesse conclusioni. (25) Sebbene sia indubbio che il gas naturale è oggetto di scambi internazionali e che gli impianti di distribuzione possono essere vicini al confine, la misura proposta 2 Tali impianti appartengono a Gruppo Nord Petroli S.r.l., Treibstoffe Karnutsch Erich der Terzer A., OMV S.r.l. e Shell Italia S.p.A. 3 Vedi nota 1. 5

6 potrebbe pregiudicare gli scambi solo se vi fosse concorrenza tra i distributori italiani che ricevono il contributo dalla Provincia di Bolzano e i distributori di metano degli altri Stati membri. In questo contesto la Commissione nota che la provincia di Bolzano confina solo con l'austria. Il confine è segnato da montagne il cui attraversamento con un autoveicolo è possibile soltanto passando per valichi alpini oppure trafori autostradali a pedaggio. Il rifornimento di metano oltre il confine è possibile soltanto durante l orario di apertura dell'impianto. A queste condizioni è inconcepibile che un automobilista varchi la frontiera austro-italiana per acquistare metano ad un prezzo inferiore; tanto più che l autonomia di un motore a metano è inferiore a quello di un autoveicolo a benzina (300 km contro almeno 600 km). (26) Gli impianti a metano da realizzare nella provincia di Bolzano non incideranno pertanto negativamente sugli scambi tra l'italia e i paesi confinanti. Al contrario, il previsto incremento dei veicoli a metano determinerà grazie all'aumento dei flussi di traffico transfrontaliero un aumento delle vendite di metano anche negli impianti non italiani. (27) Nella decisione 1999/705/CE della Commissione, del 20 luglio 1999, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania 4, la Commissione ha stabilito che una riduzione delle accise sul carburante a favore dei gestori di distributori di benzina potrebbe comportare un aiuto di Stato per le compagnie petrolifere qualora i gestori di distributori di benzina abbiano stipulato con le compagnie petrolifere accordi di acquisto esclusivo contenenti clausole relative al sistema di gestione dei prezzi. La clausola relativa al sistema di gestione dei prezzi obbliga la compagnia petrolifera a indennizzare parzialmente il gestore per le perdite subite in seguito a circostanze impreviste (comprese le perdite di reddito dovute all'aumento delle accise nei paesi confinanti). La Commissione ha sostenuto che, concedendo l'aiuto ai gestori, lo Stato solleverebbe di fatto le compagnie petrolifere dall'obbligo di indennizzare i gestori conformemente alla citata clausola. (28) La Commissione rileva tuttavia che i casi sono fattualmente diversi e quindi non comparabili. Nel caso in esame, il contributo a fondo perduto è concesso per sovvenzionare costi di investimento e non per evitare che i gestori subiscano perdite dovute a differenziali di accisa negli Stati membri. La clausola relativa al sistema di gestione dei prezzi non svolge pertanto alcun ruolo. Di conseguenza, prima facie il contributo finanziario concesso ai gestori non è tale da sottrarre le compagnie petrolifere a un'obbligazione contrattuale nei confronti dei gestori, e il problema di un potenziale aiuto alle compagnie petrolifere non si presenta. (29) Inoltre, nel caso relativo ai Paesi Bassi i distributori sovvenzionati erano situati lungo un confine con la Germania facilmente accessibile, e la concorrenza con i distributori tedeschi costituiva, di fatto, il principale motivo per cui i Paesi Bassi avevano concesso l'aiuto. Pertanto, la misura aveva un impatto sugli scambi intracomunitari e ricadeva nel campo di applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto il cumulo di aiuti superava la soglia "de minimis" - situazione che viene a 4 GU L 280 del

7 verificarsi se più distributori Co/Co appartenenti alla stessa compagnia petrolifera ricevono aiuti -. (30) Nel presente caso la configurazione geografica dell'area e il carattere intrinsecamente locale dell'attività di distribuzione del carburante consentono alla Commissione di escludere la presenza di concorrenza tra distributori italiani e stranieri, e quindi un eventuale impatto della misura sugli scambi intracomunitari; la misura semplicemente non ricade nel campo di applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (31) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che, contrariamente al caso olandese, non sia necessario analizzare ulteriormente l assetto proprietario degli impianti di distribuzione, né i rapporti tra gestori e compagnie petrolifere o il potenziale cumulo di aiuti comportante il superamento della soglia de minimis. IV. CONCLUSIONE (32) Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Commissione stabilisce che la misura notificata dalla Provincia di Bolzano, volta ad ampliare la rete di distribuzione per la vendita di gas naturale per autotrazione, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. (33) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà l'assenso del governo italiano alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: Tale richiesta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione 7 Olli Rehn Membro della Commissione

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