Strumenti per il sostegno all inserimento lavorativo delle donne in uscita dalle situazioni di violenza

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1 Strumenti per il sostegno all inserimento lavorativo delle donne in uscita dalle situazioni di violenza Corso di formazione per operatrici e volontarie dei centri antiviolenza aderenti alla rete D.i.Re. Intervento di Maria Teresa Giacomazzi, MAG Verona Come costituire una cooperativa sociale di lavoro: normative giuridiche e specificità giuslavoristiche, amministrative e fiscali Roma, 16 dicembre 2016 Progetto finanziato dalla Guess Foundation

2 PROGETTO GUESS Programma per l attivazione e qualificazione degli sportelli di orientamento al lavoro per donne che hanno subito violenza Società cooperative e Cooperative sociali 16/12/

3 LE SOCIETÀ COOPERATIVE 16 Dicembre

4 PRINCIPI COOPERATIVI Una testa, un voto La partecipazione La natura mutualistica La natura non speculativa La porta aperta La solidarietà intergenerazionale La solidarietà intercooperativa La mutualità verso l'esterno 16 Dicembre

5 LA CODIFICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE SECONDO L ALLEANZA COOPERATIVA INTERNAZIONALE (1995) Definizione Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società comune e democraticamente controllata. Valori Le cooperative sono basate sui valori dell'autosufficienza (il fare da sè), dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri. 16 Dicembre

6 Principi I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori. 1 Principio: Adesione libera e volontaria Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa. 2 Principio: Controllo democratico da parte dei soci/e Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico. 16 Dicembre

7 3 Principio: Partecipazione economica dei soci/e I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della cooperativa. I soci di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per l'adesione. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale. 4 Principio: Autonomia ed indipendenza dei soci/ Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia dalla cooperativa stessa. 16 Dicembre

8 5 Principio: Educazione, formazione ed informazione Le cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione. 6 Principio: Cooperazione tra cooperative Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali nazionali, regionali e internazionali. 7 Principio: Interesse verso la comunità Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci. 16 Dicembre

9 LE COOPERATIVE NELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 16 Dicembre

10 LA COOPERATIVA è una particolare forma di impresa Impresa da cod. civile Attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art.2082 c.c.) 16 Dicembre

11 MODELLI SOCIETARI 16 Dicembre

12 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI Costituzione, art. 45 Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt ) L. 142/ revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore D. Lgs. 6/2003 Riforma del Diritto societario L. 311/2004 Finanziaria 2005 disciplina fiscale delle cooperative L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali L. 59/92 introduce strumenti finanziari e socio finanziatore 16 Dicembre

13 COSTITUZIONE ITALIANA Art. 45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. 16 Dicembre

14 CODICE CIVILE Art Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l albo delle società cooperative. LA COOPERATIVA E UN IMPRESA CARATTERIZZATA DALLO SCOPO MUTUALISTICO 16 Dicembre

15 SCOPO MUTUALISTICO È lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione in cooperativa: non lucrare profitto ma realizzare - attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l esercizio in prima persona dell attività di impresa un utilità in termini di minori costi di beni e servizi, di maggiori occasioni di lavoro o di miglior prezzo di beni e servizi ceduti a terzi tramite cooperativa. La natura di questo rapporto di scambio contrattuale caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura. 16 Dicembre

16 TIPOLOGIE DI COOPERATIVE A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio: COOPERATIVE DI LAVORO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del socio lavoratore/socio lavoratrici ) COOPERATIVE DI UTENZA - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi COOPERATIVE DI SUPPORTO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci/e 16 Dicembre

17 CATEGORIE ALBO COOPERATIVE Le cooperative a mutualità prevalente devono iscriversi in un apposito Albo presso il quale devono depositare annualmente i propri bilanci. L albo è tenuto dal Ministero delle Attività produttive ma l iscrizione va fatta al Registro delle Imprese c/o CCIAA dove ha la sede la cooperativa. Le cooperative si iscrivono all Albo Nazionale delle Cooperative a Mutualità Prevalente nelle sezioni: CONSUMO PRODUZIONE LAVORO AGRICOLE EDILIZIE DI ABITAZIONE TRASPORTO PESCA DETTAGLIANTI CONSORZI FRA COOPERATIVE COOPERATIVE SOCIALI 16 Dicembre

18 PREVALENZA MUTUALISTICA In ragione della quantità di scambio mutualistico con i soci/e cooperatori/trici, le cooperative si distinguono in: cooperative a mutualità prevalente cooperative a mutualità non prevalente Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali. 16 Dicembre

19 Obblighi delle Coop a mutualità prevalente Si è imposto l'obbligo, alle cooperative a mutualità prevalente di prevedere nei propri statuti (art c.c.): a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 16 Dicembre

20 COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE UTENZA LAVORO SUPPORTO Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti. Ricavi delle vendite e prestazioni verso soci > 50% del totale ricavi Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci. Costo del lavoro dei soci > 50% costo del lavoro complessivo Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Costo dei beni conferiti dai soci > 50% costo dei beni acquistati/conferiti Art e 2513 c.c. Le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente DI DIRITTO 16 Dicembre

21 IL SOCIO/ LA SOCIA Il socio/a cooperatore/trice non si limita ad apportare capitale sociale alla cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti: per costituire una cooperativa occorrono minimo 3 soci cooperatori Altre categorie di soci/e Socio/a speciale Socio/a finanziatore Socio/a volontario/a 16 Dicembre

22 IL SOCIO-LAVORATORE/TRICE nelle coop. di lavoro Legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore Art. 1. (Soci lavoratori di cooperativa). [ ] 2. I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. 16 Dicembre

23 IL SOCIO-LAVORATORE/TRICEnelle coop. di lavoro Art. 1. (Soci lavoratori di cooperativa). 3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. 16 Dicembre

24 RESPONSABILITA LIMITATA le società cooperative sono sempre a responsabilità limitata cioè la responsabilità patrimoniale del singolo socio è limitata al capitale sottoscritto e non coinvolge il suo patrimonio personale 16 Dicembre

25 LA STRUTTURA SOCIETARIA Le cooperative sono società che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI Capo I artt.2511 e seg. c.c), devono adottare un quadro normativo di riferimento: quello delle società per azioni oppure quello delle società a responsabilità limitata 16 Dicembre

26 COOP SRL OPPURE COOP SPA Numero soci Attivo patrimoniale Persone fisiche/giuridiche Forma adottabile DA 3 A 9 qualsiasi Solo fisiche srl DA 9 A 19 qualsiasi Fisiche/giuridiche srl o spa PIU DI 19 Fino a 1 mln/ Fisiche/giuridiche srl o spa PIU DI 19 Fino a 1 mln/ Fisiche/giuridiche spa 16 Dicembre

27 CAPITALE SOCIALE Le cooperative sono società a capitale variabile. Il capitale non è quindi determinato in un ammontare prestabilito (principio della porta aperta) Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di euro 16 Dicembre

28 PRESTITO SOCIALE I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale nel rispetto dei limiti e condizioni poste dalla normativa fiscale e finanziaria limiti di raccolta le somme raccolte da ciascun socio non possono superare euro ,32 per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le cooperative edilizie e euro ,66 per le restanti cooperative 16 Dicembre

29 BENEFICI FISCALI Le cooperative per beneficiare di agevolazioni fiscali devono: essere a MUTUALITA PREVALENTE inserire nello statuto e rispettare i REQUISITI MUTUALISTICI (art c.c.) Limiti alla distribuzione degli utili Limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori Obbligo di devoluzione del patrimonio (al netto di capitale sociale e dividendi) in caso di scioglimento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 16 Dicembre

30 DESTINAZIONE DEGLI UTILI Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile Il 3% degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (principio della mutualità esterna) Divieto di distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (oggi intorno al 0,015 %), aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato due punti in più per gli strumenti finanziari Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) Una quota dell utile può essere destinata a RISTORNO COOPERATIVO 16 Dicembre

31 RISTORNO E la ridistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio. Il ristorno può consistere: in un'integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei salari correnti; in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell attività svolta al socio. Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari. 16 Dicembre

32 ORGANI SOCIALI Assemblea dei soci Consiglio d amministrazione Amministratore unico Collegio sindacale Revisore legale dei conti 16 Dicembre

33 ASSEMBLEA DEI SOCI Può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all ordine del giorno Deve essere convocata almeno una volta all anno entro 120/180 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale (approvazione del bilancio) È convocata dagli amministratori Elegge l organo amministrativo e l organo di controllo Approva il bilancio d esercizio e la destinazione dell utile Approva regolamenti e modifiche allo statuto 16 Dicembre

34 ASSEMBLEA DEI SOCI Ogni socio persona fisica ha diritto a 1 voto qualunque sia il numero delle azioni possedute o il valore della quota (principio una testa un voto) soci persone giuridiche max 5 voti soci finanziatori max 1/3 voti presenti 16 Dicembre

35 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE è composto in maggioranza da soci/e cooperatori/trici Non soci max 49% Rappresentanti soci finanziatori max 1/3 resta in carica max 3 esercizi (rieleggibili) ha il compito di gestire l'impresa, secondo l'indirizzo strategico determinato dall assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto all interno del cda viene eletto il Presidente che ha la rappresentanza legale della società (vice-presidente; amministratore delegato) 16 Dicembre

36 AMMINISTRATORE UNICO/AMMINISTRATRICE UNICA In luogo del consiglio di amministrazione (in special modo nelle coop-srl), può essere nominato un amministratore unico che deve essere obbligatoriamente socio. 16 Dicembre

37 COLLEGIO SINDACALE È composto da tre membri effettivi e due supplenti Vigila su: osservanza della legge e dello statuto rispetto dei principi di corretta amministrazione (adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile, rispetto dello scopo mutualistico) è obbligatorio solo se si superano precisi limiti dimensionali Coop-spa > collegio sindacale Coop-srl > sindaco unico 16 Dicembre

38 REVISIONE LEGALE DEI CONTI Può essere affidata al Collegio Sindacale oppure a un Revisore estero o a una Società di revisione. Nelle coop-spa è sempre obbligatorio nominare il revisore legale dei conti Funzioni del revisore legale dei conti: verifica nel corso dell esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto 16 Dicembre

39 VIGILANZA E CONTROLLI PUBBLICI le cooperative di maggiori dimensioni sono obbligate a sottoporsi alla certificazione di bilancio (L.59/92) tutte le cooperative sono sottoposte alla revisione ministeriale effettuata da funzionari designati dalle Associazioni cooperative (Legacoop per i propri associati) o direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative non associate a centrali cooperative, con frequenza annuale o biennale in relazione principalmente alle dimensioni della cooperativa 16 Dicembre

40 COSTRUIRE UNA COOPERATIVA ATTO COSTITUTIVO e STATUTO La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico redatto dal Notaio ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE L atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE L iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti. L albo è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico 16 Dicembre

41 RAFFRONTO TRA DIVERSE FORME SOCIETARIE SNC SPA SRL COOP SCOPO Lucrativo Lucrativo Lucrativo Mutualistico RESPONSABILITA DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI personale e illimitata limitata al capitale sottoscritto limitata al capitale sottoscritto limitata al capitale sottoscritto CAPITALE SOCIALE Congruo Variabile quota min. 25 RIPARTIZIONE UTILI In proporzione ai conferimenti In proporzione alle azioni In proporzione alle quote Limitata 16 Dicembre

42 RAFFRONTO FRA DIVERSE FORME SOCIETARIE PATRIMONIO SNC SPA SRL COOP In caso di scioglimento il patrimonio viene ripartito fra i soci In caso di scioglimento obbligo di devoluzione TRATTAMENTO FISCALE Tassazione ordinaria Agevolata. 16 Dicembre

43 RAFFRONTO TRA DIVERSE IMPRESE SOCIETARIE DIRITTO DI VOTO SNC SPA SRL COOP in proporzione al numero delle azioni in proporzione alla quota sociale Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemen te dalla partecipazione detenuta GOVERNANCE L amministrazion e spetta ai soci e può essere disgiuntiva o congiuntiva Modello tradizionale (assemblea, cda, collegio sindacale) Modello dualistico o monistico Assemblea dei soci e organo amminstrativo Organo di controllo monocratico, obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge. Coop-spa Coop-srl 16 Dicembre

44 AGEVOLAZIONI FISCALI detassazione di parte degli utili Nb: la tabella riporta, per ciascuna tipologia, la percentuale degli utili detassati; le imposte vengono applicate quindi sulla parte rimanente di utili. Cooperative a mutualità prevalente Agricole 77 Agricole art Consumo 32 Banche di credito cooperativo 66 Sociali 97 Sociali art Altre 57 Cooperative a mutualità non prevalente Altre Dicembre

45 LA COOPERATIVA E UN IMPRESA che mette al il soggetto socio/a (scopo mutualistico) in cui l accumulazione del capitale è destinata ad essere reinvestita nell azienda (indivisibilità delle riserve), i soci sono suoi gestori e il patrimonio è affidato a nuove generazioni di soci (intergenerazionalità) che vede la partecipazione attiva alle decisioni imprenditoriali dei soci/eche sono tutti coinvolti in maniera paritaria sulle scelte dell impresa (gestione democratica - una testa, un voto) non ci sono padroni della cooperativa in cui le cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dai soci cooperatori La cooperazione è quindi uno strumento efficace per la realizzazione di una nuova idea imprenditoriale/imprenditrice 16 Dicembre

46 COOPERATIVE SOCIALI 16 Dicembre

47 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991 L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n Dicembre

48 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/ Definizione. 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale. 16 Dicembre

49 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991 Quindi, 2 profili: Attività di assistenza e cura della persona (sociale, sanitaria, educativa) Inserimento lavorativo 16 Dicembre

50 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/ Soci volontari. 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. [ ] 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. [ ] 16 Dicembre

51 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/ Obblighi e divieti. 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici [ ] D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n Art. 26. Requisiti mutualistici Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. [ ] 16 Dicembre

52 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/ Persone svantaggiate. 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. [ ] 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. [ ] [ ] 16 Dicembre

53 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/ Convenzioni. 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. [ ] 16 Dicembre

54 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/ Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n [ ] 7. Regime tributario [ ] 8. Consorzi 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. 16 Dicembre

55 La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/ Normativa regionale 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. 2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. 3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. 16 Dicembre

56 Riferimenti di bibliografia normativa sulla COOPERAZIONE SOCIALE Codice Civile, Libro V, Titolo VI Disciplina delle Cooperative (come da riforma del diritto societario) L. 59/1992, art. 4 Figura dei Soci Sovventori (+ modifiche ex L. 30/2003, art. 9) Circolare MLPS 116/1992 Scopo plurimo (+ Circolare MLPS 153/1996 Modifiche allo scopo plurimo) Circolare MLPS 188/1994 Calcolo del 30% rispetto ai lavoratori svantaggiati (+ Interpello MLPS 04/2008; Interpello MLPS 42/2009) L. 142/2001 Revisione della posizione del socio lavoratore di cooperativa 16 Dicembre

57 Riferimenti di bibliografia normativa sulla COOPERAZIONE SOCIALE D. Lgs. 460/1997, art. 10 ss. Disciplina delle Onlus Art. 10, comma 8: Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', [ ] e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative [ ] alle cooperative sociali di cui [...] alle citate leggi [ ] n. 381 del Dicembre

58 Riferimenti di bibliografia normativa sulla COOPERAZIONE SOCIALE Legge Regionale del Veneto 23/2006 Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale 1. Allargamento parziale della definizione di persone deboli 1. Albo Regionale delle Cooperative Sociali 1. Apporto delle Coop. Soc. al sistema integrato dei servizi alla persona 1. Affidamento dei servizi 1. Interventi a sostegno della Cooperazione Sociale 16 Dicembre

59 GRAZIE DELL ATTENZIONE! MAG VERONA 16 Dicembre

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