La società a responsabilità limitata

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1 La società a responsabilità limitata parte seconda: conferimenti -finanziamenti D.ssa Alessandra D Attilio

2 S.R.L.S e S.R.L.C.R. Nel 2012/2013, il Legislatore è riuscito ad introdurre, modificare ed, in parte, abrogare la disciplina concernente le cd nuove società a responsabilità limitata: le s.r.l. semplificate (articolo 2463 bis c.c. introdotto dall art. art. 3 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1) e le s.r.l. a capitale ridotto (articolo 44 D.L. 22 giugno 2012 n. 83). Si trattava, in sostanza, di varianti delle s.r.l. ordinarie con talune peculiari caratteristiche, con lo scopo di agevolare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

3 S.R.L.S. e S.R.L.C.R. Per le S.R.L. SEMPLIFICATE: i Soci dovevano essere persone fisiche che, al momento della costituzione, non avessero compiuto i 35 anni; le quote non potevano essere cedute a persone di età superiore ai 35 anni; gli Amministratori dovevano essere scelti tra i Soci; lo Statuto doveva essere conforme ad un modello standard ministeriale (tali Società godevano di particolari benefici fiscali e di esenzione di spese); Capitale sociale da 1 a 9.999,00 euro in denaro, i.v.... Per le S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO: i Soci dovevano essere persone fisiche,, senza ulteriori requisiti anagrafici di età; gli Amministratori non dovevano necessariamente scelti tra i Soci; Capitale sociale da 1 a 9.999,00 euro in denaro, i.v....

4 S.R.L.S. Trascorso un anno, è stata varata una nuova disciplina di cui all articolo articolo 9 D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (convertito nella Legge 99/2013) ) con lo scopo di ottenere una effettiva semplificazione attraverso la fusione delle due varianti e l estensione, l a tutti i soci persone fisiche,, delle agevolazioni prima riservate alle sole s.r.l. semplificate cate, senza alcun riferimento all et età. Quindi, dopo tale ultima riforma, sopravvive la sola s.r.l. semplificata cata,, disciplinata dall art. art bis c.c.... Le S.R.L.C.R. iscritte al Registro Imprese fino al sono state automaticamente riqualificate come S.R.L.S....

5 S.R.L.S. Attualmente, non ha alcuna importanza il dato anagrafico co, né vi è divieto di trasferimento di quote a favore di persone over 35 anni; parimenti è stato abolito l obbligo l che imponeva di nominare gli amministratori tra i Soci. Permangono le agevolazioni costituite, in sostanza, dall esenzione dagli onorari notarili, dall imposta di bollo e dai diritti camerali a fronte, tuttavia, dell obbligo di adozione dello statuto ministeriale standard,, con la precisazione che le clausole del modello standard sono inderogabili (art bis c. 3).

6 S.R.L. ordinaria con C.S.< euro Nel quadro così delineato, tuttavia, la funzione della nuova srl semplificata è stata sostanzialmente circoscritta, in considerazione del fatto che, sempre s nel D.L. 76/2013, è stata introdotta in sede conversione (art. 9 comma 15 ter) ) una previsione la quale, modificando la disciplina delle s.r.l. ordinarie, consente alle medesime di fissare un capitale minimo in misura inferiore a ,00 (articolo 2463 comma 4 c.c.). In sostanza, anche per le s.r.l. ordinarie si può fissare un capitale sociale ridotto che può variare da 1,00 a 9.999,00, con conferimenti in denaro versati ai soggetti cui è affidata l amministrazione. In tal caso, tuttavia, la somma da dedurre dagli i utili netti per formare la riserva prevista dall art. art c.c., deve essere pari almeno ad un quinto degli utili stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto -unitamente al capitale- l ammontare di ,00 (la riserva può essere utilizzata solo per imputazione al capitale e per copertura di eventuali perdite, con n obbligo di reintegro se diminuita per qualsiasi ragione art comma 5 c.c.). La predetta modifica nel regime delle s.r.l. ordinarie, ha ulteriormente circoscritto la convenienza al ricorso delle s.r.l. semplificate cate.. Infatti, tale convenienza è limitata solo all ipotesi di godimento delle agevolazioni fiscali e notarili in fase di costituzione. Per contro, le s.r.l. semplificate devono sottostare ai vincoli già citati, quali la necessità che i soci siano tutte persone fisiche e l adozione l di un modello di statuto tipizzato dal Ministero.

7 CONFERIMENTI La disciplina dei CONFERIMENTI è dettata dagli articoli Possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica. Se non espressamente previsto dall atto atto costitutivo, il conferimento deve effettuarsi in denaro: in tal caso al momento della sottoscrizione si versa il 25% della quota sottoscritta e l intero l soprapprezzo o, nel caso di costituzione unilaterale, l intero l ammontare. In luogo del versamento in denaro può essere prestata polizza di assicurazione o fideiussione bancaria, che il socio può in qualunque momento sostituire con il versamento del corrispondente importo in denaro.

8 CONFERIMENTO D OPERA E SERVIZI E ammesso il conferimento di opera o di servizi (a differenza della s.p.a. e in analogia con le società di persone). In tal caso il conferimento può avvenire con la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto prestazioni d opera d o di servizi a favore della società.. In alternativa alla polizza o fideiussione, il socio può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

9 CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA E DI CREDITI Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, è necessaria una stima mediante relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione, di nomina del conferente (art. 2465). La relazione deve contenere la descrizione dei beni e dei crediti, l indicazione l dei criteri di valutazione adottati e l attestazione l che il loro valore è ALMENO PARI a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.

10 MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli g amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro 30 giorni. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, ove non si ritenga utile promuovere azioni esecutive nei confronti del socio moroso, la quota può essere venduta agli altri soci proporzionalmente alle quote possedute o, in mancanza di offerte, ove l atto l costitutivo lo consenta, può essere venduta all incanto. Se la vendita non può avvenire per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. La disciplina del socio moroso (art 2466) si applica anche qualora scadano o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all art art 2464, salva la possibilità del socio di sostituirle con versamento in denaro.

11 QUOTE DI PARTECIPAZIONE Secondo l'art c.c. il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale e ciò per garantire g i creditori sociali circa la consistenza effettiva del capitale sociale. Di regola c èc proporzionalità tra misura della partecipazione sociale e misura del conferimento. In altre parole maggiore sarà la quota posseduta, maggiore sarà la partecipazione sociale, maggiori saranno i diritti sociali che spetteranno s al socio. Lo stesso articolo 2468, tuttavia, prevede che l'atto costitutivo o possa disporre diversamente attribuendo a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, derogando, quindi, al criterio di proporzionalità tra conferimento e partecipazione sociale. Se si è scelta questa strada, però, non sarà possibile modificare i diritti relativi alla amministrazione della società o alla distribuzione degli utili senza il consenso di tutti gli altri soci, sempreché nell'atto costitutivo non si sia deciso diversamente. L'attribuzione ione di particolari diritti amministrativi, indipendentemente dalla entità del conferimento, mette ancora più in luce la rilevanza che ha assunto nella S.r.l. la persona del socio per la vita stessa dell'ente. Una conferma la troviamo nell'art c.c. che include nella cause di recesso dalla società anche la rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci a norma dell'art comma 3.

12 FINANZIAMENTI DEI SOCI Per contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione,, l art. l 2467 sottopone ad un particolare regime i prestiti dei soci alla società, se effettuati in presenza di uno squilibrio nelle fonti di finanziamento: il rimborso è postergato al soddisfacimento degli altri creditori e, in caso di fallimento, il rimborso o il regresso nelle fideiussioni deve essere restituito, se ricade nell anno anteriore, presumendosi la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dei soci (art. 67, c. 2 2 l. fall)

13 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto inter vivos o mortis causa, salvo contraria disposizione dell atto costitutivo (art 2469). Qualora l atto l costitutivo preveda l intrasferibilitl intrasferibilità o subordini il trasferimento al mero gradimento (senza condizioni e limiti) o di fatto impedisca il trasferimento mortis causa, al socio e/o ai suoi eredi spetta la facoltà di recesso ex art 2473.

14 EFFICACIA E PUBBLICITA DEL TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI Il trasferimento nei confronti della società ha effetto dal momento del deposito presso il Registro Imprese dell atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata (a cura del Notaio). In caso di trasferimento mortis causa, il deposito è richiesto dall erede o legatario per l annotazione l nel libro soci. In caso di successive alienazioni a più persone, è preferita quella che per prima in buona fede effettua l iscrizione l nel Registro Imprese, anche se l atto l è di data posteriore. A cura degli Amministratori, deve essere depositata al Registro Imprese una dichiarazione inerente la persona dell unico socio, o il mutamento dell unico socio, o la costituita/ricostituita pluralità dei soci.

15 RECESSO DEL SOCIO Ai sensi dell art C.C., il socio può recedere nelle ipotesi previste dall atto atto costitutivo e comunque in caso di: cambiamento dell oggetto sociale trasformazione della società fusione o scissione della società revoca dello stato di liquidazione trasferimento della sede sociale all estero eliminazione di una o più cause di recesso previste nell atto costitutivo compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili Società contratta a tempo indeterminato (con preavviso di almeno 180 giorni) Il rimborso deve essere fatto entro 6 mesi, e può avvenire mediante: acquisto da parte degli altri soci in misura proporzionale alle partecipazioni acquisto da parte di un terzo individuato concordemente dai soci attraverso riserve disponibili attraverso la corrispondente riduzione del capitale sociale Il recesso non può essere esercitato o, se esercitato diviene inefficace, se la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società

16 ESCLUSIONE DEL SOCIO Per effetto della disposizione contenuta nell art bis cod. civ.. e in aderenza ai principi personalistici della società,, l atto l costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. Nell atto costitutivo devono essere indicate specifiche ipotesi di esclusione: non appare possibile infatti una previsione generica di giusta causa, da valutare al momento in cui si verifica il fatto. La quota corrispondente alla partecipazione del socio escluso può: essere acquistata da parte degli altri soci in misura proporzionale alle partecipazioni essere acquistata da parte di un terzo individuato concordemente dai soci liquidata attraverso riserve disponibili In caso di esclusione, non è prevista la possibilità di rimborso della quota mediante riduzione del capitale sociale.

17 AUMENTO E RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE (artt. da 2841 a 2842/quater quater) L aumento di capitale sociale non può essere attuato fino a quando i conferimenti dovuti non sono stati interamente eseguiti. In caso di aumento reale del capitale ai soci compete il diritto d opzione in proporzione alle partecipazioni possedute. L atto L costitutivo può prevedere anche l aumento l con offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. All atto della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% del capitale sottoscritto, oltre all eventuale sovrapprezzo. In caso di società unipersonale,, l aumento l di capitale sociale sottoscritto dall unico socio deve essere versato integralmente all atto atto della sottoscrizione. La riduzione del capitale sociale può avvenire mediante rimborso ai soci delle quote che essi hanno pagato o mediante liberazione degli stessi dall obbligo di effettuare versamenti ancora dovuti.

18 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE (artt 2482-bis/ bis/ter/quater) Se il capitale è ridotto di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono convocare senza indugio l assemblea l per gli opportuni provvedimenti. Se entro l esercizio l successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l assemblea l per l approvazione l del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione delle perdite. Se per la perdita di oltre 1/3 del capitale questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal n 4 dell art ( euro), gli amministratori devono convocare senza indugio l assemblea l per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento a cifra non inferiore al minimo. E E fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società (art 2482-ter). In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci (art 2482-quater).

19 TITOLI DI DEBITO Se previsto dall atto atto costitutivo, la s.r.l. può emettere titoli di debito (art C.C.). I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti di acquirenti che non siano investitori professionali o soci della stessa. Decisione di emissione, condizioni e modalità di rimborso sono soggetti a iscrizione nel Registro delle Imprese.

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