La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano: la sua attività internazionale
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- Tommasina Brescia
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1 In Promozione Firenze. Quaderno di informazione imprenditoriale anno XXIII, n. 1/2006, p La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano: la sua attività internazionale A cura della Camera Arbitrale di Milano 1. La nascita della Camera Arbitrale di Milano L avvio dell attività arbitrale da parte della Camera di Commercio di Milano risale al 1971, anno in cui essa decise di costituire una Camera Arbitrale con l intento di offrire soprattutto alla business community locale un organismo a cui affidare la risoluzione delle controversie commerciali. Sino al 1985 tale attività fu tuttavia ridotta, per non dire quasi nulla. I motivi del suo scarso utilizzo sono molteplici: possiamo citare l inadeguatezza della legislazione allora in vigore, la sopravvivenza di addebiti tributari punitivi, la scarsa cultura arbitrale del nostro paese, la mancanza di fiducia (anche perché poco funzionanti) nei locali organismi arbitrali, laddove esistenti. Tale situazione pose per molti anni l Italia in una posizione anomala nel contesto europeo ed extra-europeo, in cui l arbitrato era maggiormente diffuso. Dopo una decina di anni, la Camera di Commercio di Milano ritenne quindi indispensabile rivedere l impostazione originaria di tale servizio, al fine di dotare la propria Camera Arbitrale di una struttura più rispondente alla mutata realtà economica e alle esigenze degli operatori, sia nazionali che internazionali. Nel 1986 nacque così, con una chiara aspirazione internazionale dichiarata già nella denominazione, la nuova Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Azienda Speciale della Camera di Commercio, dotata di una propria autonomia patrimoniale ed operativa. La vocazione internazionale della Camera Arbitrale di Milano venne confermata dalla scelta di dotarsi, nel 1996, di un Regolamento Internazionale che affiancava quello Nazionale per meglio rispondere alle esigenze connesse all arbitrato internazionale ed, in particolare, per garantire al massimo grado la neutralità del procedimento che coinvolgeva parti di nazionalità diverse. Tale distinzione è stata di recente superata, come si avrà modo di illustrare di seguito. 2. L amministrazione dell arbitrato internazionale L arbitrato, come strumento di risoluzione dei conflitti di natura commerciale, ormai da anni viene considerato alla stregua della prima opzione qualora la lite insorta presenti dimensione e caratteri internazionali. Le ragioni di tale orientamento diffuso sono facilmente comprensibili: in primo luogo la possibilità concessa alle parti di scegliere i componenti del Tribunale Arbitrale, con conseguente controllo sulla loro competenza tecnico-giuridica in ordine alla materia da decidere, in secondo luogo la nota concentrazione dei tempi della procedura e la prevedibilità dei costi; infine l ormai totale garanzia di piena circolabilità del prodotto arbitrale (lodo), assicurata dall amplissima diffusione della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l esecuzione dei lodi stranieri. I pregi sopra riportati vengono ritenuti ulteriormente marcati qualora il procedimento sia amministrato da 1
2 un istituzione arbitrale. Infatti, il supporto logistico fornito a parti ed arbitri; il controllo generale esercitato sulle varie fasi del procedimento (ad esempio sull indipendenza ed imparzialità degli arbitri e sui tempi di pronuncia della sentenza arbitrale); nonché l indiscutibile attività di contenimento dei costi posta in essere dalle predette istituzioni e dai regolamenti dalle medesime predisposti minimizza ancor di più le incertezze connaturate a qualsiasi controversia che veda come protagonisti soggetti provenienti da culture giuridiche lontane quando non anche lontanissime. La Camera Arbitrale di Milano, nel corso degli anni, si è ritagliata a livello europeo una propria nicchia di credibilità in quanto ha saputo accogliere le sfide del nuovo modo di fare arbitrato le caratteristiche insopprimibili di esso (la già citata indipendenza e imparzialità del soggetto giudicante, la trasparenza dei costi ed il controllo sui tempi) recependole ed implementandole con il nuovo Regolamento 1. In questa ottica, il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, si pone come strumento flessibile ed appositamente studiato per far fronte alle criticità proprie delle controversie sopra descritte. Il detto Regolamento, pur in vigore dal 1 gennaio , per larghi tratti anticipa i contenuti della recente riforma della disciplina dell arbitrato (D.Lgs. 40/2006), la quale come è noto ha superato la tradizionale partizione esistente tra arbitrati nazionali ed internazionali. Identica scelta, a suo tempo, era stato compiuta dai redattori delle norme regolamentari milanesi, i quali, attraverso la predisposizione di un unico modello procedimentale, si prefiggevano l obiettivo di accrescerne la trasparenza e la semplificazione, pur tuttavia, nel pieno recepimento di quegli accorgimenti volti a fronteggiare le peculiarità e le esigenze proprie delle controversie che coinvolgano profili transnazionali. In tal senso basti ricordare, tra le altre, la previsione che impone, salva deroga rimessa alla volontà delle parti, che l Arbitro Unico ovvero il Presidente del Tribunale Arbitrale abbia nazionalità terza rispetto a quella delle parti in causa (art. 15.5). Tale norma, comune anche alle maggiori istituzioni arbitrali mondiali, è volta evidentemente a scongiurare il rischio di facili partigianerie garantendo in via diretta l equilibrio e la terzietà dell organo giudicante, nonché, in via indiretta, favorendo la fiducia nel medesimo da parte degli operatori del mercato. A ciò si aggiungano disposizioni quali quella dell art. 4.1, nella quale alle parti è rimessa piena autonomia in ordine alla scelta del luogo nel quale fissare la sede dell arbitrato, sia esso in Italia o all estero, oppure la possibilità che ove le norme inderogabili applicabili al procedimento lo consentano, il Tribunale Arbitrale possa pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche a contenuto anticipatorio (art. 25.2). Tale ultima norma, se nel panorama italiano trova evidente preclusione desumibile dal combinato disposto degli artt. 669-quinquies e 818 cod. proc. civ., potrebbe, di contro, trovare applicazione in arbitrati esteri che eventualmente vedessero l applicazione di leggi processuali che ammettano l esercizio di poteri di natura cautelare in capo agli arbitri (a mero titolo esemplificativo si faccia riferimento ad ordinamenti che, per limitarsi ad un panorama squisitamente europeo, si dimostrano più aperti a tale possibilità quali quello olandese, svizzero o portoghese). A riprova della bontà delle scelte a suo tempo compiute, i dati statistici della Camera milanese confermano un progressivo innalzamento della fiducia espressa dagli operatori del mercato verso il modello arbitrale dalla stessa predisposto. Infatti la percentuale degli arbitrati internazionali s è assestata dal 10% circa del 2004 al 18% circa dello scorso anno. Tendenza all incremento confermata anche dai primi dati del Il Regolamento è disponibile sul sito web 2
3 Da ultimo, il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano ha incontrato un buon successo sul territorio italiano in alcuni casi venendo assunto quale modello paradigmatico cui ispirarsi ad opera di diverse istituzioni camerali nazionali e, in altri casi, favorendo la stipula di convenzioni finalizzate all amministrazione congiunta di procedimenti che, appunto, presentino indici di internazionalità. Proprio in questo solco si colloca l accordo recentemente siglato con la Camera di Commercio di Firenze. 3. I progetti internazionali Da qualche anno la Camera Arbitrale di Milano ha iniziato a pianificare una vera e propria attività rivolta all internazionalizzazione dei propri servizi e all accreditamento internazionale dell Istituzione. Ciò, anche per poter rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze degli operatori economici. Sono stati così sviluppati dei progetti specifici rivolti ad aree geografiche ritenute strategiche dal punto di vista delle relazioni internazionali e/o prioritarie dal punto di vista delle potenzialità economiche e commerciali. Tali aree sono il Mediterraneo, i Balcani, la Cina Il Progetto Mediterraneo Nel candidarsi a sede di arbitrati internazionali la Camera Arbitrale di Milano guarda in particolar modo all Area Mediterranea. Tale scelta è perfettamente coerente sia con l impegno assunto dalla Camera di Commercio di Milano a sostegno delle imprese che in tale area intendono operare 3 sia con l attività di cooperazione avviata dal nostro Governo nell ambito del progetto di partenariato euro mediterraneo 4. Come è noto, lo scopo ultimo di tale progetto è la creazione di una Zona di Libero Scambio Euro-Mediterranea prospera, stabile e sicura entro il Gli scambi commerciali euro-mediterranei, già oggi intensi sono, dunque, destinati a crescere e, con essi, non potrà che aumentare anche l esigenza di far fronte a controversie commerciali con strumenti di giustizia alternativa alla giurisdizione statuale. I partner euro-mediterranei, ben consapevoli di ciò, nell individuare le materie oggetto di cooperazione, hanno esplicitamente richiamato anche quella relativa alla gestione del contenzioso di natura commerciale. Ed è proprio questo l impegno che la Camera Arbitrale di Milano ha assunto con il proprio Progetto Mediterraneo: fornire agli operatori del Bacino, attraverso l arbitrato amministrato, un efficiente mezzo di risoluzione delle controversie commerciali. Questa, in sintesi, è l offerta che Milano propone agli operatori del Mediterraneo: 3 A titolo esemplificativo pare sufficiente citare il Fondo Euromed ideato dalla Camera di Commercio di Milano - con il supporto di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A, Regione Lombardia e alcuni istituti bancari italiani di primaria importanza- per agevolare gli investimenti delle aziende italiane nei Paesi dell'area mediterranea. 4 Dopo 20 anni di intensi scambi commerciali su base bilaterale, i 12 Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo: Algeria, Turchia, Israele, Egitto, Territori Autonomi Palestinesi, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Malta e Cipro (questi ultimi due Paesi sono di recente entrati a far parte della UE) e i allora- 15 Stati membri dell Unione Europea, in seno alla Conferenza di Barcellona (27-28 novembre 1995) hanno dato vita ad un Partenariato Euromediterraneo, ad una politica globale che riguarda tutti questi paesi concepiti come un unico insieme politico e geografico. Il Partenariato viene realizzato su due livelli complementari: uno a carattere regionale e l altro a carattere bilaterale, attraverso la stipulazione di Accordi di Associazione tra l UE e i Paesi dell area Mediterranea. Per ulteriori informazioni in merito 3
4 - un sistema di regole e di costi prefissati accessibile in inglese, francese e arabo (il Regolamento della Camera Arbitrale); - un efficace controllo sull intera procedura e sull indipendenza e imparzialità del giudice privato (l arbitro); controllo che riposa sulla capacità e correttezza dell organo tecnico a ciò deputato (il Consiglio Arbitrale). - l assistenza di funzionari milanesi che, di massima senza aggravio di spese per la procedura, potranno essere presenti al momento della costituzione del collegio arbitrale nel luogo dell arbitrato che, com è noto agli avvocati ed arbitri, può essere in un paese terzo rispetto all istituzione arbitrale. Tale impegno della Camera Arbitrale di Milano ha ottenuto dei prestigiosi riconoscimenti a livello istituzionale, tanto che il Progetto Mediterraneo ha ricevuto il supporto dal Ministero degli Affari Esteri i quale ha rivolto raccomandazioni a tutte le Ambasciate italiane nei Paesi del Bacino interessati dal Progetto (al momento: Egitto, Libano, Marocco, Tunisia, Siria, Libia, Algeria) affinché venga assicurata in loco la massima collaborazione nell organizzazione degli eventi ad esso collegati. Allo scopo di accreditare la Camera Arbitrale di Milano presso gli operatori del Bacino e le istituzioni nei Paesi di riferimento sono state pianificate e svolte attività di diverso tipo: la pubblicazione di articoli (in lingua inglese, francese ed araba) su riviste scientifiche arabe e siti web; la sottoscrizione di accordi di collaborazione con istituzioni arbitrali e/o camerali locali (ad oggi sono stati sottoscritti accordi di collaborazione con il Centro Regionale del Cairo per l Arbitrato Commerciale Internazionale, con la Camera di Commercio di Beirut del Monte Libano e con la Federazione delle Camera di Commercio Siriane); l organizzazione di missioni e Road Show nei Paesi di riferimento (ad oggi sono stati realizzati road shows in Egitto- maggio 2005-; Libano- novembre 2005; Marocco febbraio 2006; Siria maggio 2006) Il Progetto Balcani Il ruolo di istituzione di riferimento della Camera Arbitrale di Milano per la gestione di arbitrati internazionali ha trovato ulteriore conferma nell accordo di collaborazione sottoscritto con la Vienna International Arbitration Court (VIAC), con il quale le Istituzioni si sono impegnate al reciproco supporto e assistenza quanto alla diffusione e alla gestione di arbitrati che abbiano ad oggetto controversie commerciali relative all area dei Balcani. In aggiunta e, sempre con riferimento a tal area geografica, la Camera Arbitrale di Milano, in virtù della esperienza in materia ADR e a conferma dell autorevolezza riconosciutale a livello internazionale partecipa, in qualità di partner, al progetto Servizio di Assistenza Giuridica, Commerciale, Conciliativa ed Arbitrale nell area Adriatica elaborato insieme alla Camera di Commercio di Ancona. Tale progetto, sviluppato in base alla normativa contenuta nella L. 84/2001 Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei paesi dell area balcanica, ha come finalità lo sviluppo ed il consolidamento delle procedure alternative per la risoluzione delle controversie economico-commerciali (arbitrato e conciliazione) nella penisola balcanica. Si intende, attraverso tale progetto, offrire alle imprese di piccole e medie dimensioni, sia Italiane che estere (dell area interessata), un supporto tecnico-giuridico, condiviso e partecipato, per accrescere e qualificare gli scambi commerciali in un ottica di cooperazione ed in perfetta corrispondenza con lo spirito contenuto nella Legge 84/2001. Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati riguardano anzitutto l analisi del 4
5 quadro giuridico di riferimento nell area geografica di riferimento, seguita dall attivazione del percorso formativo rivolto ai soggetti interessati alle procedure A.D.R, nonché da un attività di promozione dell arbitrato e della conciliazione al fine di incrementare il loro utilizzo. 3.3.Il progetto Italy- China Business Mediation Center A partire dal 1996 la Camera Arbitrale di Milano soprattutto grazie all entrata in vigore della legge di riforma delle Camere di Commercio 5 - ha istituito un Servizio di Conciliazione, che si rivolge alle imprese ed ai consumatori. Sempre attenta alle esigenze del mercato, la Camera Arbitrale di Milano ha potuto riscontrare una crescente attenzione da parte degli imprenditori e dei professionisti verso l utilizzo della conciliazione anche per la gestione di contenziosi commerciali internazionali. In particolare, la Camera Arbitrale di Milano ha ritenuto che un mercato competitivo ed in rapida crescita come quello cinese potesse essere un contesto idoneo per proporre, quale strumento di risoluzione delle controversie commerciali, la conciliazione che, anche per motivi culturali (la conciliazione in Cina ha una tradizione atavica) appare uno strumento costruito a misura delle esigenze e dei tempi del business italo-cinese. Dalla collaborazione tra la Camera Arbitrale di Milano, la Camera di Commercio Italo Cinese 6 e il Mediation Center del China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) 7 è così nato l Italy China Business Mediation Service (ICBMC), sulla base di un accordo stipulato il 7 dicembre 2004 durante la missione del presidente Ciampi in Cina. Il Centro amministra procedure di conciliazione delle controversie insorte tra imprese italiane e cinesi attraverso l impiego di un apposito Regolamento 8, oggetto di una vivace negoziazione tra la Camera Arbitrale di Milano ed il CCPIT. L importanza di questo progetto appare in tutta la sua evidenza se solo si considera che trattasi del primo centro di conciliazione bilaterale sorto tra la Cina ed una nazione europea. La bilateralità è la peculiarità e risorsa di questo progetto: - il Regolamento è stato elaborato di comune accordo tra la Camera Arbitrale di Milano e il CCPIT; - le parti possono prendere contatto ciascuna con il proprio centro di riferimento nazionale (servizio Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano e Mediation Center del CCPIT) per poi lasciare ai funzionari italiani e cinesi la responsabilità di relazionarsi per istruire il procedimento e procedere all organizzazione dell incontro; - è prevista la co-mediazione: le parti possono scegliere una coppia di conciliatori (uno italiano e uno cinese). Benché l ICBMC sia operativo solo da qualche mese (dal novembre 2005) è già possibile effettuare una valutazione dell iniziativa che, sulla base dei primi dati registrati, è senz altro 5 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 6 La Camera di Commercio Italo Cinese è una libera associazione di imprese senza fine di lucro riconosciuta dal Ministero delle Attività Produttive italiano (iscritta all'albo delle Camere di Commercio Italo Estere n.19) e dal Governo cinese. 7 Costituito nel 1952, il China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) è la principale istituzione di riferimento per la promozione del commercio internazionale in Cina. Il Mediation Center del CCPIT opera nel campo della composizione stragiudiziale delle controversie commerciali che siano alternativi all arbitrato e alla giustizia ordinaria 8 Il Regolamento è pubblicato sui siti internet e 5
6 positiva. Tra dicembre 2005 e febbraio 2006 sono state depositate 10 domande di conciliazione oltre a numerose richieste di informazione. In 1 caso le parti hanno partecipato all incontro di conciliazione, raggiungendo un accordo, in 2 casi le parti hanno raggiunto un'intesa senza incontrarsi davanti al conciliatore, in 2 casi una delle parti non ha accettato di partecipare all'incontro di conciliazione. Nei restanti 5 casi le trattative sono ancora in corso. Il tempo medio di gestione delle procedure si attesta sui 30 giorni. In 6 casi su 10 la richiesta di conciliazione è giunta da un impresa italiana, mentre nei restanti 4 la domanda è stata avviata dall impresa cinese. 4. La Camera Arbitrale di Milano: riferimento scientifico e culturale per l arbitrato internazionale A sostegno dello sviluppo e diffusione della cultura dell'arbitrato internazionale, la Camera Arbitrale di Milano, proseguendo una tradizione quasi ventennale, annualmente ospita la riunione del Club degli Arbitri, associazione di eminenti esperti e pratici dell'arbitrato internazionale, che offre ai propri membri l'occasione di un tavolo di confronto su temi di rilevante interesse in ambito internazionale. Grazie all'esperienza e al prestigio dei propri membri, il Club è stato invitato a partecipare ai lavori di revisione della Legge Modello sull'arbitrato commerciale internazionale predisposta dall'uncitral (United Nations Commission on International Trade Law) nel La Legge Modello si pone quale testo normativo di riferimento per i legislatori nazionali, da recepire integralmente o cui ispirarsi per l'elaborazione della propria disciplina dell'arbitrato internazionale. A partire dal 2000, al fine di rinnovare l'intento di armonizzare la disciplina dell'arbitrato internazionale, la Commissione UNCITRAL ha incaricato il Working Group II (Arbitration and Conciliation), composto da legislatori e esperti di arbitrato tra cui siedono i rappresentati del Club degli Arbitri della Istituzione milanese, di elaborare una proposta di riforma della Legge Modello relativamente ad alcune problematiche salienti emerse dall'esperienza concreta. La Camera Arbitrale di Milano inoltre: - siede tra le istituzioni internazionali che compongono l'ifcai (International Federation of Commercial Arbitration Institutions) il cui scopo è lo sviluppo di una stabile e proficua rete di contatti tra le istituzioni arbitrali internazionali e di un costante dibattito sull'evoluzione del ruolo delle istituzioni rispetto a temi rilevanti come delineati dalla prassi internazionale; - partecipa attraverso il proprio Centro Studi e Documentazione ADR, alla realizzazione di prodotti editoriali sull'arbitrato internazionale editi dalla case editrice Kluwer Law International, per conto della quale il Centro elabora selezioni bibliografiche costantemente aggiornate di libri e riviste nazionali e internazionali in tema di arbitrato; - contribuisce a diffondere le più recenti novità dell'arbitrato in Italia su pubblicazioni internazionali, ad esempio in qualità di country report per la newsletter ITA Monthly Report, a cura dell' ITA (Institute for Transnational Arbitration) ed edita da Kluwer Law International. 6
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