CAPITOLO XIII. di Simone Terzani

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1 CAPITOLO XIII LE OPERAZIONI IN VALUTA di Simone Terzani 1. Premessa 2. L attuale trattamento contabile e le connesse informazioni di Nota integrativa 3. Le principali modifiche proposte dall OIC 4. La copertura dei rischi di cambio 5. Conclusioni

2 2 SIMONE TERZANI

3 OPERAZIONI IN VALUTA 3 1. PREMESSA Le operazioni in valuta sono già state oggetto di approfondimenti in seguito alle novità previste dal D.Lgs. 6/03 recante la riforma del diritto societario. In precedenza, mancando una specifica normativa in materia, l unico riferimento esistente era costituito dai principi generali della prudenza estimativa e della competenza economica 1, oltre che dai principi contabili elaborati dagli organi professionali 2. Con la suddetta riforma è stato inserito il punto 8-bis del comma 1 dell art C.C., relativo al trattamento contabile delle attività e passività in valuta. In quella circostanza veniva, altresì, introdotta la voce 17bis nell ambito dell area finanziaria 3 del Conto economico. In tale voce sono accolti gli utili e le perdite su cambi frutto delle operazioni concluse nell esercizio, nonché quelli derivanti dai processi di valutazione delle attività e delle passività in essere alla data di redazione del bilancio. Con riferimento ai principi contabili, l argomento è affrontato, a livello nazionale, dall OIC n. 26 (Operazioni e partite in moneta estera) e, a livello internazionale, dallo IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates). 1 In particolare, ai fini della rappresentazione e della valutazione delle operazioni espresse in moneta estera devono essere, altresì, applicati gli altri principi disciplinati dagli artt C.C. e 2423-bis C.C. 2 G. CAVAZZONI-L.M. MARI, Introduzione al bilancio di esercizio, Torino, Giappichelli, 2005, p La collocazione di utili e perdite su cambi nell ambito dell area finanziaria della gestione è spiegata dal fatto che tali variazioni non sono tanto frutto dell operazione commerciale di acquisto o vendita, quanto delle variazioni, nel tempo, della valuta indicata per la negoziazione.

4 4 SIMONE TERZANI 2. L ATTUALE TRATTAMENTO CONTABILE E LE CONNESSE INFORMA- ZIONI DI NOTA INTEGRATIVA Prima di passare ad analizzare la classificazione e la rilevazione in bilancio delle operazioni in valuta, è opportuno premettere che, come stabilito dall OIC n. 26, con il termine «in valuta» si intende che i relativi valori espressi in bilancio sono riferiti ad importi da incassare/pagare o, comunque, sono commisurati a futuri flussi finanziari in valuta 4. Le operazioni in valuta presentano, ad oggi, una parziale evidenziazione in bilancio. L art C.C., che disciplina lo schema di Stato patrimoniale, non prevede, infatti, voci specifiche nelle quali allocare valori patrimoniali connessi con le operazioni in discorso 5. Nel Conto economico è, invece, individuata un apposita voce, la 17 bis, «Utili e perdite su cambi» nella quale allocare i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri derivanti da operazioni in valuta estera. Non è prevista, tuttavia, alcuna distinzione in base alle cause di tali differenze. In sede di redazione del bilancio di esercizio, le principali difficoltà riferite a tali poste riguardano la loro valutazione, la determinazione del cambio a fine esercizio, nonché la connessa rilevazione di eventuali utili o perdite su cambi. In proposito, l attuale normativa prevede i seguenti trattamenti contabili: 1) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio 6 ; 4 Su questa base pertanto, sempre secondo l OIC 26, gli anticipi in valuta corrisposti o ricevuti a fronte di beni e servizi non rientrano tra le attività e passività che devono essere adeguate al cambio di fine esercizio. 5 In proposito, l OIC 26 afferma che «per quanto riguarda lo Stato patrimoniale, occorre richiamarsi alla classificazione disposta dal legislatore per le voci in moneta di conto. Infatti la misurazione all origine in moneta diversa non comporta, ai fini della classificazione tra le attività o le passività, evidenziazioni particolari o specifiche». 6 I titoli e le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni devono essere valutati, ai sensi dell art C.C., punto 9, al minore tra il costo storico ed il va-

5 OPERAZIONI IN VALUTA 5 2) le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell esercizio, se tale riduzione sia da giudicarsi durevole 7 ; 3) le immobilizzazioni non rilevate al costo sono iscritte in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio secondo le disposizioni previste per le attività correnti e le passività in valuta; 4) gli utili e le perdite su cambi derivanti dalle operazioni in precedenza indicate devono essere imputati a Conto economico - rispettando così il postulato della competenza - e l eventuale utile netto accantonato in un apposita riserva non distribuibile fino al momento in cui tali utili risultano effettivamente realizzati. In merito alle informazioni da riportare in Nota integrativa, l art. 2427, comma 1, punto 1, C.C. prevede che siano dettagliatamente illustrati i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all origine in moneta avente corso legale nello Stato. Inoltre, lo stesso articolo, al punto 6, stabilisce che, per ciascuna voce, siano distintamente riportati l ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e l ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e ripartizione per aree geografiche. Tali disposizioni si applicano anche per i crediti ed i debiti in moneta estera. lore di mercato. Il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio si applica ai fini della determinazione del valore di mercato, nel caso in cui questo sia espresso in valuta. E, qualora il costo storico sia superiore al valore di mercato così determinato, a seguito del duplice effetto sia valutativo che di conversione, la differenza dovrà essere portata a riduzione del valore di carico della partecipazione. 7 Discorso diverso deve essere fatto con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie non più iscritte al costo di acquisto. Infatti, per l iscrizione delle partecipazioni in società controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto occorrerà procedere alla loro traduzione in moneta di conto secondo i criteri ed i metodi previsti per il bilancio consolidato.

6 6 SIMONE TERZANI Un ulteriore aspetto riguarda le variazioni di cambio che si verificano in data successiva a quella di chiusura dell esercizio e prima della preparazione del bilancio 8. Queste variazioni non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell esercizio successivo, ma i loro effetti andranno, comunque, indicati in Nota Integrativa, qualora significativi. Infine, altre informazioni in merito alle operazioni in valuta sono previste dall art C.C., ai punti 4 e 7bis, dove viene richiesta l indicazione degli incrementi, delle utilizzazioni e della distribuibilità delle poste di patrimonio netto. Queste informazioni devono essere fornite anche con riferimento all eventuale riserva patrimoniale costituita con gli utili netti su cambi. L OIC n. 26, ai fini di una rappresentazione chiara e completa della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell esercizio, ritiene necessaria l esposizione in Nota integrativa anche delle seguenti informazioni, qualora risultino significative: 1. l ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera nelle voci dello Stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati; 2. la suddivisione degli utili e perdite su cambi riportati nel Conto economico alla voce 17bis, nonché l indicazione della componente valutativa non realizzata; 3. con riferimento alla riserva, l ammontare iniziale, l importo accantonato in sede di assegnazione del risultato dell esercizio precedente, l ammontare eventualmente riclassificato a riserva disponibile ed il saldo finale; 4. l andamento dei cambi successivo alla data di chiusura dell esercizio ed i relativi effetti sul bilancio, se significativi. 8 Per data di preparazione o formazione del bilancio si intende la data in cui l organo amministrativo approva il progetto di bilancio.

7 OPERAZIONI IN VALUTA 7 3. LE PRINCIPALI MODIFICHE PROPOSTE DALL OIC La proposta elaborata dall OIC comporta alcune importanti variazioni con riferimento alla valorizzazione ed iscrizione in bilancio delle operazioni in valuta. Nessuna modifica, invece, è apportata alle connesse informazioni da fornire in Nota integrativa. Le differenze principali tra l attuale normativa del Codice Civile e la bozza riguardano i seguenti aspetti: 1) diversa classificazione delle poste in valuta; 2) eliminazione dell obbligo di accantonamento a riserva non distribuibile dell utile netto derivante, per le poste monetarie, dall adeguamento dei cambi di chiusura; 3) maggiore chiarezza sul trattamento contabile delle immobilizzazioni in valuta estera (con riferimento alle attività non correnti); 4) rinumerazione della voce di Conto economico «Utili e perdite su cambi» che passa dal n. 17bis al n. 15 in seguito alla completa riformulazione dello schema 9 ; 5) introduzione di nuovi riferimenti alle valutazioni a fair value 10. Una prima differenza significativa tra la normativa in vigore e la proposta OIC risiede, dunque, nella classificazione delle poste in valuta. La distinzione tra immobilizzazioni ed altre attività e passività in moneta è sostituita, infatti, dalla classificazione di attività e passività in valuta che costituiscono attività e passività monetarie oppure no. La proposta, svincolando la classificazione delle poste dalla loro effettiva collocazione in bilancio, segna dunque un avvicinamento ai principi contabili internazionali dove, appunto, è già presente la distinzione tra poste monetarie e poste non monetarie. 9 In proposito, si rinvia al capitolo I. 10 Infatti, si prevede espressamente che il cambio a pronti si applichi anche agli elementi in valuta iscritti al valore equo e che le attività e passività non monetarie in valuta siano iscritte al cambio del tempo del loro acquisto o della rideterminazione del loro valore.

8 8 SIMONE TERZANI Più precisamente, lo IAS 21 considera elementi monetari le unità di valuta possedute e le attività e le passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile, mentre definisce non monetario tutto ciò che non dà diritto a ricevere o consegnare un numero determinato di unità in valuta. Per quanto riguarda l applicazione del tasso di conversione e la connessa iscrizione in bilancio, la proposta OIC prevede di applicare: per le attività e passività in valuta monetarie, il cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio, come attualmente disciplinato per le attività e passività in valuta che non costituiscono immobilizzazioni; per le attività e le passività in valuta non monetarie, il cambio del tempo del loro acquisto o della rideterminazione del loro valore. Qualora, alla data di chiusura dell esercizio, si registri un valore inferiore rispetto a quello determinato nei modi indicati e, per le attività non correnti, se tale riduzione risulta durevole, le attività e passività in questione dovranno essere iscritte a tale minor valore. Quindi, a prescindere dall esplicito riferimento ai casi di rideterminazione del valore delle poste non monetarie in seguito all introduzione del fair value, la proposta OIC lascia sostanzialmente inalterata la distinzione tra cambio a pronti e minore tra quello alla data dell acquisto e quello alla data di chiusura dell esercizio, con la sola specifica che la valutazione al minore dei due si applica per le attività non correnti solo nelle ipotesi in cui tale riduzione risulti durevole. Viene poi chiarito che le attività e passività non monetarie iscritte al cambio dell acquisto originario o della rideterminazione del loro valore - come nel caso, ad esempio, di attività non correnti che siano state ridotte per perdita durevole di valore o valutate a fair value - devono essere iscritte al cambio di chiusura dell esercizio solo se questo risulta inferiore a quello di iscrizione e se la riduzione sia da considerarsi durevole ovvero espressione di una perdita di valore duratura.

9 OPERAZIONI IN VALUTA 9 La proposta OIC suggerisce, inoltre, di eliminare l obbligo di accantonare in apposita riserva non distribuibile l utile netto derivante, per le poste monetarie, dall adeguamento dei cambi di chiusura. Le attuali disposizioni del Codice Civile, al contrario, prevedono che, se si palesa un eccedenza di utili sperati rispetto alle perdite presunte, gli eventuali utili netti su cambi vadano accantonati in una riserva non distribuibile 11. Il principio contabile OIC n. 26 sul punto afferma, infatti, che con la creazione di tale riserva si intende vietare la distribuzione ai soci (e, quindi, il depauperamento del patrimonio societario) di un provento non ancora materialmente realizzato. In altri termini, in assenza di un contratto di copertura, la definitiva determinazione dell utile/perdita su cambi dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell effettivo incasso o pagamento. Con l abolizione dell obbligo di accantonamento a riserva non distribuibile degli utili netti su cambi, la norma di legge verrebbe dunque ad equipararsi con l analoga disposizione contenuta nell art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 38/05, applicabile alle società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Quindi, proprio perché la legislazione nazionale, sostanzialmente, verrebbe ad avvicinarsi al dettato degli IAS/IFRS, l OIC non ritiene più ammissibile mantenere, per gli stessi utili, regimi di distribuibilità diversi a seconda che le imprese applichino o meno le norme del Codice Civile. Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda la traduzione dei bilanci delle imprese estere incluse nel consolidamento. 11 È tuttavia opportuno precisare che tale riserva è utilizzabile, fin dall esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti. Si aggiunga, inoltre, che, qualora la perdita o l utile netto di esercizio sia inferiore all utile netto su cambi, l importo da iscriversi nella riserva sarà pari alla quota della componente non realizzata e non assorbita dalla perdita conseguita dalla società. Alla chiusura di ogni esercizio, verrà rideterminato l importo complessivo degli utili e perdite non realizzate su cambi, per cui se emerge un utile netto complessivo superiore all importo della riserva patrimoniale già iscritta, questa verrà integrata. In caso contrario, l intera riserva o una sua parte saranno riclassificate come liberamente distribuibili.

10 10 SIMONE TERZANI In questo caso, come previsto dall OIC n. 17 (Il bilancio consolidato) e coerentemente anche con quanto disciplinato dai principi contabili internazionali: 1) le attività, le passività e le voci del patrimonio netto sono convertite al cambio a pronti alla data della chiusura; 2) le poste di Conto economico al cambio rilevato alla data in cui l operazione viene posta in essere o al cambio medio di periodo; 3) l eventuale differenza da conversione deve essere iscritta in un apposita riserva, denominata «Riserva da differenze di traduzione». 4. LA COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO Le imprese possono far fronte ai rischi di cambio tramite particolari strumenti, quali, ad esempio, i contratti a termine in moneta estera, gli swap e i futures. In questa sede, ricordando che il tema degli strumenti finanziari è disciplinato dall art bis C.C., ci limiteremo a presentare brevemente le caratteristiche di un contratto di copertura a termine in valuta estera 12, per passare poi ad analizzare le informazioni contabili in materia proposte nel nuovo art bis C.C. relativo agli strumenti finanziari. Un contratto a termine in valuta estera è un accordo che permette di acquistare o vendere valuta ad una determinata data futura e ad un cambio predeterminato. Ad esempio, esistono contratti: 1) a fronte di specifici debiti o crediti in valuta estera; 2) a fronte di un impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di vendita di un bene in moneta estera; 3) a fronte di un esposizione netta in moneta estera, ma non correlati a specifiche operazioni; 12 Per approfondimenti, si rinvia al capitolo XI.

11 OPERAZIONI IN VALUTA 11 4) di natura speculativa o, comunque, non a copertura di specifici rischi di cambio. Lo sconto o il premio risultano dalla differenza tra «il cambio a termine» e «il cambio a pronti» alla data in cui il contratto è stato stipulato. Tale contratto viene, infatti, realizzato a copertura, per ammontare e scadenza, di specifici debiti o crediti in moneta estera, originariamente iscritti al cambio rilevato al momento dell operazione. Il nuovo art bis C.C., pur non trattando dettagliatamente le operazioni di copertura del rischio di cambio, specifica che i derivati, anche se incorporati in altri strumenti, sono iscritti a fair value. Tuttavia, le differenze del valore equo, se tradizionalmente sono imputate a Conto economico, devono invece essere imputate direttamente ad una voce positiva o negativa di Stato patrimoniale, qualora lo strumento copra 13 il rischio di variazione dei flussi di cassa attesi di un altro strumento finanziario. In quest ultimo caso, le suddette differenze saranno imputate a Conto economico in corrispondenza al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento finanziario coperto. L articolo in questione, infine, al punto 6 chiarisce che gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di cambio (come quelli contro il rischio di variazione dei tassi di interesse), devono essere valutati simmetricamente allo strumento finanziario coperto, a meno che la scelta di adottare un criterio di valutazione diverso non venga giustificata in Nota integrativa. 5. CONCLUSIONI Il tema delle operazioni in valuta è stato oggetto, nel corso degli anni, di successivi approfondimenti e precisazioni da parte del legi- 13 Secondo il nuovo testo, si ritiene che sussista «copertura» qualora, fin dall inizio dell operazione, esista una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche finanziarie dello strumento coperto e quelle dello strumento di copertura.

12 12 SIMONE TERZANI slatore nazionale e ad opera degli organismi preposti all emanazione dei principi contabili. Ciò è avvenuto parallelamente alla progressiva internazionalizzazione delle imprese italiane e all affermazione e diffusione delle operazioni con società estere. La necessità di dare un adeguata rappresentazione in bilancio a tali operazioni ha portato, dunque, a concentrare l attenzione sulla loro rilevazione ed esposizione sia nei prospetti contabili del bilancio che in Nota integrativa. La proposta OIC qui esaminata non sembra apportare significativi incrementi quantitativi di informativa in materia, come risulta dall invariabilità delle notizie previste dalla Nota integrativa. Essa, tuttavia, conduce ad un discreto miglioramento qualitativo dell informativa stessa, avvicinandola a quanto previsto per le società quotate che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS. Su questa linea si colloca, dunque, la nuova e più oggettiva classificazione delle poste in valuta in monetarie e non monetarie in luogo della vigente distinzione tra attività e passività che costituiscono o non costituiscono immobilizzazioni. Analogamente, anche l abolizione dell obbligo di accantonare a riserva non distribuibile l eventuale eccedenza di utili sperati rispetto alle perdite presunte si propone di uniformare la disciplina contabile delle non quotate a quella delle quotate. Infine, la proposta OIC, oltre a disciplinare dettagliatamente gli strumenti finanziari derivati e dunque, tra questi, anche gli strumenti di copertura del rischio di cambio, fa maggiore chiarezza anche sul tasso di cambio da applicare in sede di conversione delle suddette operazioni in valuta.

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