IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL IMPRESA FAMILIARE E CONIUGALE

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1 SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI DISCIPLINA CIVILISTICA DELL IM- PRESA FAMILIARE DISCIPLINA FISCALE DELL IMPRESA FAMILIARE TRASFERIMENTO DELL IMPRESA FA- MILIARE E PLUSVALENZE ATTO DI IMPRESA FAMILIARE DISCIPLINA DELL IMPRESA CONIU- GALE IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL IMPRESA FAMILIARE E CONIUGALE Artt. 5 e 58 D.P.R , n Art. 230-bis C.C. - C.M , n. 320 Si rappresenta schematicamente il criterio di imputazione, ai partecipanti, del reddito prodotto dall'impresa familiare e coniugale, segnalandone le principali differenze di trattamento. L istituto dell impresa familiare è spesso al centro del dibattito dottrinario e giurisprudenziale, a causa delle rilevanti implicazioni civilistiche e tributarie. Nelle note successive, attraverso il riepilogo degli aspetti fiscali e delle modalità di indicazione dei redditi nel modello Unico, se ne delineano i caratteri essenziali. SCHEMA DI SINTESI Compilazione della dichiarazione dei redditi Fattispecie Redditi del titolare/società Redditi del collaboratore/coniuge/socio IMPRESA FAMILIARE Il titolare deve dichiarare il reddito utilizzando appositi quadri. Quadro "RD" Mod. UNICO - persone fisiche Redditi da allevamento. Le quote di reddito imputate ai collaboratori devono essere indicate nel quadro "RH" Mod. UNICO - persone fisiche. Per il 49%, massimo IMPRESA CONIUGALE Non gestita in forma societaria Quadro "RF" Mod. UNICO - persone fisiche Quadro "RG" Mod. UNICO - persone fisiche Impresa in regime ordinario. Impresa in contabilità semplificata. Il coniuge deve compilare il quadro "RH" Mod. UNI- CO - persone fisiche. Per il 50% Gestita in forma societaria Le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra i coniugi, sono tenute alla presentazione del Mod. UNICO - società di persone. I coniugi devono compilare il quadro "RH" Mod. UNICO - persone fisiche. REQUISITI DEI COLLABORATORI ATTO COSTITUTIVO Il familiare deve prestare la propria attività in maniera prevalente e continuativa rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa. Il lavoro prestato in famiglia, anziché nell impresa, non rileva ai fini fiscali. Produce effetto dal periodo d imposta successivo, nel caso di impresa individuale già esistente. Se contestuale alla costituzione dell impresa individuale, è efficace dallo stesso periodo d imposta. 40 R A T I O N. 5 /

2 DISCIPLINA CIVILISTICA DELL IMPRESA FAMILIARE DEFINIZIONI Familiare Ai fini della disciplina in oggetto, si intende come "familiare":.. il coniuge.. i parenti entro il 3 grado Genitori, figli, fratelli, zii, nipoti, nonni, pronipoti... gli affini entro il 2 grado Suoceri, generi, nuore, cognati. Coniugio Parentela Affinità Rapporto giuridico esistente fra i coniugi. Vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona (stipite). Vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge. Impresa familiare Per "impresa familiare" si intende quella cui collaborano:.. il coniuge;.. i parenti entro il 3 grado;.. gli affini entro il 2 grado. Trattasi di impresa individuale. Lavoro Regime Convivenza Prevalenza Il lavoro della donna è considerato uguale a quello dell'uomo. Attivabile sia in regime di comunione sia di separazione di beni. Non è necessaria la convivenza tra i collaboratori. La collaborazione deve essere prestata con carattere di continuità e prevalenza. DIRITTI DEL FAMILIARE Diritti patrimoniali Disposizioni generali Il familiare, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ha diritto:.. al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia; proporzione In.. a partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai alla quantità beni acquistati con gli utili stessi; e qualità.. agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento. del lavoro prestato. Nota bene Quanto sopra vale salvo che sia configurabile un rapporto diverso da quello che contraddistingue l'impresa familiare. Trasferibilità dei diritti Regola Eccezione Il diritto di partecipazione in capo al familiare non è trasferibile. È possibile trasferire il diritto di partecipazione quando il trasferimento avvenga a favore dei familiari, così come precedentemente definiti. Il trasferimento del diritto deve raccogliere il consenso di tutti i partecipanti. R A T I O N. 5 /

3 DIRITTI DEL FAMILIARE Liquidazione dei diritti Il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro:.. alla cessazione della prestazione di lavoro; Per qualsiasi causa... in caso di alienazione dell'azienda Pagamento Diritto alla quota di utili dei beni acquistati connessi e degli incrementi dell azienda per il periodo di lavoro prestato. Il pagamento del diritto liquidato può avvenire in più annualità determinate, in difetto di accordo, dal giudice. Diritto di prelazione Diritti gestionali Principio di maggioranza Incapacità di agire Trasferimento di azienda I partecipanti all'impresa familiare hanno diritto di prelazione sull'azienda, nei limiti dell art. 732 C.C.:.. in caso di divisione ereditaria;.. in caso di trasferimento dell'azienda. Art. 713 e ss. C.C. Art e ss. C.C. Il diritto di prelazione spetta non a tutti i familiari, bensì a quelli tra loro che partecipano all'attività dell'impresa, con esclusione dei familiari che prestano attività di lavoro nella famiglia. Sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa, le decisioni inerenti:.. l'impiego degli utili e degli incrementi;.. la gestione straordinaria;.. gli indirizzi produttivi;.. la cessazione dell'impresa. La gestione ordinaria dell'impresa compete solo al titolare. I collaboratori familiari non possono essere coinvolti nell'eventuale fallimento dell'imprenditore (Cass. 6559/1990). I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi ne esercita la potestà. Il trasferimento a titolo gratuito o per causa di morte non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze dell azienda, anche se l attività è continuata entro 5 anni da un solo degli eredi. L azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti per il dante causa. La successiva cessione dà luogo a plusvalenze tassate. Art. 58 D.P.R. 917/1986 DISCIPLINA FISCALE DELL IMPRESA FAMILIARE QUOTE DI REDDITO I redditi dell'impresa familiare, agli effetti fiscali, sono così imputati:.. titolare Minimo 51%.. collaboratori Massimo 49% Collaborazione prestata in modo continuativo e prevalente nell'impresa. Condizioni I redditi non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia, anziché nell'impresa. Aspetti particolari Le percentuali di reddito attribuite al collaboratore possono essere variate, con percentuali comprese fra lo zero ed il 49%, di anno in anno. 42 R A T I O N. 5 /

4 IMPUTAZIONE DEL REDDITO Modalità Utili Perdite Condizioni Nominativo dei collaboratori Informazioni dal titolare Attestazioni dei familiari I redditi dell'impresa familiare sono imputati a ciascun soggetto interessato proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. I familiari collaboratori partecipano agli Sia agli effetti civili che utili ma non alle perdite dell'impresa. fiscali. Il maggior reddito accertato dell impresa è imputato al titolare, comprese le sanzioni. I familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti. Non è più richiesta l'indicazione delle quote di utili spettanti a ciascun familiare. La dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, deve recare:.. l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari;.. l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Ciascun familiare deve attestare di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi. Limitatamente al 49% dell'ammontare del reddito di impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore. Con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore. Soggetto a imposta di registro fissa. Nel periodo d'imposta. Nella propria dichiarazione dei redditi. CASI PARTICOLARI Nuove imprese familiari Attività già in essere L'atto di impresa familiare produce effetti fiscali se stipulato prima dell'inizio del periodo d'imposta. Obbligo di registrazione dell'atto Effetti fiscali dall'anno successivo. Inserimento nuovi collaboratori Cessazione di collaboratori Sostituzione del collaboratore Esclusioni Nuova attività L'atto di impresa familiare può produrre effetti fiscali immediati se stipulato contestualmente all'inizio dell'attività. Effetti fiscali immediati. In caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Ai familiari che cessano la loro attività nell'impresa deve essere attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. I requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività. La sostituzione ha effetto immediato, a partire dal periodo d imposta in corso alla data di stipulazione dell atto. La relativa quota di reddito deve essere imputata in parte al collaboratore uscente e in parte a quello subentrante, in ragione dell effettiva collaborazione presentata (Nota Dir. Reg. Piemonte ). Deve ritenersi preclusa, ai fini fiscali, l'imputazione di quote di utili ai collaboratori che svolgono la propria attività prevalente all'esterno dell'impresa familiare ed in particolare, tra loro, a coloro che esplicano in via continuativa un attività di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa. Non possono essere ammessi soggetti diversi da quelli che hanno sottoscritto l'atto di determinazione delle quote. Non possono essere presi in considerazione redditi di attività diverse da quelle indicate nell'atto. R A T I O N. 5 /

5 TRASFERIMENTO DELL IMPRESA FAMILIARE E PLUSVALENZE ASPETTI CIVILISTICI Il collaboratore familiare partecipa agli utili dell impresa ed ai beni con essi acquistati, nonché agli incrementi dell azienda, anche in ordine all avviamento. Il Codice Civile prevede che, al momento della cessazione dell impresa familiare, al collaboratore spetta la liquidazione di un indennità che lo compensi dell avviamento d azienda e del valore dei beni acquisiti dall inizio della collaborazione, sempre in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato; ciò anche in caso di cessione d azienda. ASPETTI FISCALI Sono imputati a ciascun collaboratore i redditi delle imprese familiari limitatamente all ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare. Il Tuir prevede che la tassazione in capo ai collaboratori debba avvenire sul reddito di esercizio e non già sull impresa nella sua globalità. Da ciò deriverebbe la piena assoggettabilità ad imposta della plusvalenza solo in capo al titolare dell impresa familiare e la relativa estraneità fiscale dei collaboratori. Schema riepilogativo: plusvalenze da trasferimento di azienda familiare PLUSVALENZA DA TRASFERIMENTO DI IMPRESA FAMILIARE Quando un impresa familiare cede l azienda, le plusvalenze potrebbero essere imputate fiscalmente non solo al titolare dell impresa ma anche ai collaboratori familiari. Infatti, il collaboratore ha diritto ad una quota degli incrementi patrimoniali dell azienda, compreso l avviamento. La percentuale di partecipazione del collaboratore alla plusvalenza dovrebbe essere calcolata in base alla media delle partecipazioni agli utili attribuite nei diversi esercizi. Questa soluzione creerebbe, però, problemi nella gestione di 2 diverse percentuali di partecipazione (agli utili dell esercizio e agli incrementi) in relazione all anno di trasferimento dell azienda. Problema In caso di conferimento dell impresa familiare si pone il problema specifico del riconoscimento dei diritti di credito dei collaboratori familiari, in ordine agli incrementi patrimoniali loro spettanti. POSIZIONE MINISTERIALE C.M , n. 320 Regola Neutralità fiscale per il collaboratore In proposito si osserva che l art. 5, c. 4 del Tuir, in via di principio, richiama l art. 230-bis del Codice Civile, stabilendo che i redditi delle imprese familiari sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Da ciò deriva che il titolare dell impresa familiare che acquisisce le partecipazioni dalla società conferitaria dovrà liquidare i diritti di credito spettanti ai collaboratori familiari secondo le regole civilistiche, senza che da ciò derivino conseguenze fiscali (in ordine al valore delle dette partecipazioni). 44 R A T I O N. 5 /

6 Esempio n. 1 Attribuzione ai collaboratori dei diritti di credito (prima del trasferimento d impresa familiare) P A VII PATRIMONIO NETTO a DIVERSI ,00 P D 14 a DEBITI VERSO COLLABORATORE A ,00 P D 14 a DEBITI VERSO COLLABORATORE B ,00 Liquidazione quote ai collaboratori dell impresa familiare P C IV 1 DIVERSI a BANCA C/C ,00 P D 14 DEBITI VERSO COLLABORATORE A ,00 P D 14 DEBITI VERSO COLLABORATORE B ,00 Pagamento quote collaboratori familiari. CONFERIMENTO D AZIENDA Conferimento del titolare Eventuale conferimento del collaboratore L azienda è conferibile, libera dai debiti verso i collaboratori gravanti sul titolare dell impresa individuale, con un patrimonio netto contabile depurato sia dalle quote di utili pregressi e/o in corso di formazione di pertinenza dei collaboratori e mai distribuiti, sia dalle plusvalenze maturate fino a quella data, anche in forma implicita, quali quelle relative all incremento di valore riferibile all avviamento oggettivo fatto rilevare a partire dalla data di ingresso nell impresa familiare di ogni singolo collaboratore. Una volta liquidata la quota al collaboratore, questo è messo nelle condizioni di poter partecipare alla costituzione della nuova società conferitaria, apportando, quale conferimento in denaro, le somme ricevute a titolo di liquidazione degli incrementi patrimoniali. In tal modo, si può ricreare nella società la partecipazione che prima si aveva nell impresa. Esempio n. 2 Conferimento di azienda 1.07 DIVERSI a DIVERSI P D 7 FORNITORI ,00 P B II 2 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI ,00 P D 14 DEBITI DIVERSI ,00 P C FONDO T.F.R ,00 P C III 4 PARTECIPAZIONE NUOVA SOCIETÀ ROSSI SNC ,00 P C II 5 a CLIENTI , ,00 P B II 2 a IMPIANTI ,00 P C I 4 a MERCI ,00 Trasferimento attività e passività a valori contabili. P A I 1.07 P C III 4 PATRIMONIO NETTO a PARTECIPAZIONE NUOVA SOCIETÀ ROSSI SNC Estinzione dell azienda Rossi Mario ,00 R A T I O N. 5 /

7 ATTO DI IMPRESA FAMILIARE Esempio Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra le parti: -... Rossi Mario nato a... il residente in..., Via..., Martiri della Libertà n...., 50 Codice fiscale..., RSSMRA35T23C118Q di seguito denominato "titolare"; -... Verdi Ada nata a... il residente in..., Via..., Martiri della Libertà n...., 50 Codice fiscale..., VRDDAA38B56C118R di seguito denominato "collaboratore"; si conviene e si stipula quanto segue: Premesso - che il Sig.... Rossi Mario è titolare di una ditta individuale corrente in... Via..., Germania n...., 100 Partita IVA..., iscritta al Registro Imprese di... Mantova al n e al R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova al n...., 6789 esercente l'attività di...; produzione e lavorazione di articoli tessili - che la Signora... Verdi Ada collabora in modo continuativo e prevalente con il titolare ed è in rapporto di parentela (affinità) con il titolare stesso in quanto...; coniuge - che tra il titolare dell'impresa ed il collaboratore non esiste rapporto di lavoro subordinato o di società costituita, o altro rapporto incompatibile con la figura dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile; - che le parti intendono dar luogo ad una impresa familiare, così come stabilita e regolamentata dall'art. 230 bis del Codice Civile; - che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R , n. 917 dal sottoscritto, il quale rimane l'unico e solo titolare dell'impresa familiare, ed è firmata per accettazione dal sopracitato partecipante. Quanto sopra premesso, le parti Dichiarano - di costituire e strutturare la suddetta ditta individuale, di cui il Sig.... Rossi Mario è titolare, in forma di impresa familiare come previsto dall'art. 230 bis Codice Civile; - che la Signora... Verdi Ada presterà la propria opera in modo continuativo e prevalente nell'azienda del titolare in qualità di collaboratore familiare. Il rapporto in oggetto sarà inoltre regolato dai seguenti patti e condizioni, al rispetto delle quali le parti si obbligano. 1) Il titolare avrà potere di firma e di rappresentanza e potrà, fra l'altro, nominare procuratori nell'ambito familiare, determinandone, con atto espresso, compiti e doveri. 2) Al titolare compete il potere di amministrazione dell'impresa, sia per gli atti di carattere ordinario sia straordinario. Tuttavia, le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa, nonché le decisioni inerenti la gestione straordinaria sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. 3) Al collaboratore competerà una partecipazione agli utili, in misura proporzionale alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, che sarà stabilita alla fine di ogni anno. 4) Ai collaboratori spetterà una quota degli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, nonchè dei beni acquistati utilizzando gli utili dell'impresa sempre proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato. A tal fine si allega al presente, sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, una sintetica ed aggiornata situazione delle attività e passività, con separata indicazione dell'avviamento dell'azienda quantificato alla data odierna. 5) Gli effetti giuridici ed economici dell'atto decorrono dall ed anche per gli anni successivi, fino a nuovo atto o revoca. 6) Per quanto non previsto espressamente dal presente atto, le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di impresa familiare. Letto, confermato e sottoscritto in data Il collaboratore Il titolare Ada Verdi (Seguono le autentiche alle firme) Mario Rossi 46 R A T I O N. 5 /

8 DISCIPLINA DELL IMPRESA CONIUGALE Azienda costituita prima o dopo il matrimonio DEFINIZIONE e gestita da entrambi i coniugi. REGIME I coniugi devono essere in regime di comunio- PATRIMONIALE ne dei beni. In forma individuale oppure in forma societaria In regime di separazione dei beni l impresa coniugale non può essere costituita. GESTIONE Si ha impresa coniugale quando entrambi i coniugi hanno il potere di assumere decisioni relative alla gestione dell esercizio commerciale. Delega Art. 182, c. 2 C. C. Trattasi di atti di amministrazione produttivi di effetti reali od obbligatori, sia all interno dell impresa, sia nei riguardi di terzi. Esempio Effettuare acquisti, vendite, pagamenti, ecc. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall altro al compimento di tutti gli atti necessari all attività d impresa. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Regola Art. 186 C.C. Responsabilità sussidiaria Art. 190 C.C. I beni della comunione rispondono di tutti i carichi dell amministrazione e di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. Se i beni della comunione non sono sufficienti, i creditori possono agire, in via sussidiaria, sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito. I coniugi, imprenditori in stato di insolvenza, FALLIMENTO sono soggetti a fallimento. L impresa coniugale non è soggetta ad alcun FORMALITÀ tipo di formalità. Il fallimento è causa di scioglimento della comunione legale. Nemmeno sotto l aspetto fiscale. IMPUTAZIONE FISCALE DEI REDDITI I redditi dell'azienda coniugale, gestita in comunione da entrambi i coniugi, sono imputati fiscalmente a ciascun coniuge:.. azienda gestita in forma societaria; Secondo le regole previste per le società di persone... azienda non gestita in forma societaria. Secondo le regole previste per le imprese familiari. In questo caso, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare. Anche le ritenute e i crediti d imposta devono essere imputati pro-quota ai coniugi. R A T I O N. 5 /

9 AZIENDA IN COMUNIONE LEGALE Forma di gestione Azienda gestita da un solo coniuge Azienda cogestita da entrambi i coniugi Azienda costituita prima del matrimonio La comunione riguarda solo l'incremento di valore avuto dall'azienda successivamente al matrimonio, solo se sussiste al momento dello scioglimento (De residuo). La comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi dell'azienda maturati successivamente al matrimonio. Azienda costituita dopo il matrimonio La comunione riguarda tutto il valore dell' azienda all'atto dello scioglimento della comunione, ma non gli utili consumati (De residuo). La comunione riguarda gli utili ed il valore dell' azienda. Beni in comunione Costituiscono oggetto della comunione Acquisti separati Cass. 2954/2003 Nota 1 Beni personali Acquisti compiuti dai 2 coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali 1. Frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione. Proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati. Aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Con riguardo ai coniugi in regime di comunione legale dei beni, nel caso di atto pubblico con il quale uno dei coniugi acquisti un bene immobile, od un bene mobile iscritto in pubblico registro, a proprio esclusivo favore, la contestuale dichiarazione dell'altro coniuge di consenso a tale acquisto non impedisce che il bene medesimo cada in comproprietà dello stesso, se non ricorrono le ipotesi specificatamente contemplate dall'art. 179, c. 1, lett. c), d) ed f) Codice Civile. Acquisti di azioni e partecipazioni azionarie L'acquisto individuale di azioni o quote societarie, posto in essere da un coniuge in regime di comunione legale, ne comporta un immediata inclusione nella comunione legale. Cass., Sent ( ), n Non costituiscono oggetto della comunione Art. 179 C.C. Costruzione su suolo altrui Cass. 6622/1991 Esercizio di diritti sociali Cass. 9355/1997 Beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento. Beni ricevuti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione. Beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori. Beni che servono all'esercizio della professione del coniuge. Beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. Beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato dal coniuge all'atto dell'acquisto. Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata, durante il matrimonio, su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questi, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima ai sensi dell'art. 177, c. 1, lett. b) C.C., mentre gli apporti che, ai fini di detta realizzazione, si presumono resi dal coniuge non proprietario comportano un corrispondente credito verso l'altro. Non è ricompreso nella comunione legale l'esercizio di diritti collegati allo "status" di socio. Ad esempio, l'esercizio del diritto d'opzione, in caso di deliberazione di aumento di capitale, spetta esclusivamente al coniuge socio originario acquirente, mentre la sottoscrizione di nuove azioni costituisce un acquisto in comunione legale. 48 R A T I O N. 5 /

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