Tecnica Bancaria (Cagliari )
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1 Tecnica Bancaria (Cagliari ) prof. Fabrizio Crespi
2 Prima Parte Struttura e funzioni del sistema finanziario: il ruolo della banca 2
3 Argomenti La vigilanza del sistema finanziario: prime osservazioni Le Autorità di Vigilanza nel sistema finanziario italiano La vigilanza a livello europeo Il nuovo ruolo di vigilanza della BCE Il TUB e le istruzioni di vigilanza: gli aspetti principali in tema di regolamentazione 3
4 La vigilanza del sistema finanziario: prime osservazioni a.a.2010/11 4
5 La vigilanza sulle istituzioni creditizie L importanza delle funzioni svolte dal sistema finanziario richiede: Stabilità del valore della moneta, stabilità delle istituzioni e del sistema nel suo complesso Efficienza allocativa e operativa degli intermediari Tutela del risparmiatore in quanto tipico contraente debole dei contratti finanziari, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni e la correttezza del comportamento degli intermediari Concorrenza dei mercati in cui operano gli intermediari Il mercato non è autonomamente in grado di realizzare questi obiettivi. Di qui la necessità di regolamentazione Per il settore creditizio Per il mercato mobiliare 5
6 Sul primo versante (vigilanza sul settore creditizio - Banca d Italia), la regolamentazione si è preoccupata soprattutto di assicurare la stabilità e l efficienza. Sul secondo versante, (vigilanza sul mercato mobiliare - Consob ) la regolamentazione è stata rivolta a garantire da un lato la completezza e la correttezza dell informazione fornita dagli emittenti dei titoli e, dall altro, la correttezza del comportamento degli intermediari nei loro rapporti con i clienti. I controlli di stabilità mirano ad assicurare l equilibrio patrimoniale di lungo periodo di ciascun intermediario e dunque dell intero sistema I controlli di trasparenza e correttezza hanno l obiettivo di garantire gli utenti dei servizi finanziari nel momento in cui entrano in contatto con gli intermediari finanziari. Il rischio di stabilità è differente in base alle varie funzioni svolte dagli intermediari. È ovviamente massimo per la funzione monetaria ed è quasi nullo per gli intermediari che non assumono posizioni in proprio, come i brokers e quelli che gestiscono in forma collettiva o individuale il patrimonio della clientela. Il dissesto di un singolo istituto può minare la fiducia del pubblico nei confronti dell intero sistema a.a.2010/11 6
7 Gli obiettivi della vigilanza Gli obiettivi della vigilanza sul sistema bancario e finanziario sono la stabilità e l efficienza dei singoli intermediari e del mercato nel suo complesso. Le motivazioni per cui la stabilità e l efficienza degli intermediari finanziari, ed in particolare delle banche, sono oggetto di un azione di regolamentazione e di controllo derivano dalla crucialità delle due funzioni che gli intermediari svolgono nell ambito del sistema economico: la funzione monetaria e quella creditizia. L obiettivo della stabilità dei singoli intermediari è a tutela della clientela: la stabilità è necessaria per mantenere la fiducia di chiunque utilizza la moneta bancaria e, in generale, dei risparmiatori. Tale obiettivo viene perseguito a livello dei singoli operatori, verificandone e garantendone le condizioni di liquidità e di solvibilità, nonché limitandone l assunzione dei rischi. Il perseguimento dell obiettivo dell efficienza, nelle sue diverse fattispecie è strettamente collegato al grado di concorrenza all interno dell industria finanziaria. Il concetto di efficienza presenta più fattispecie Efficienza tecnicooperativa Efficienza allocativa Efficienza informativa 7
8 Gli strumenti della vigilanza La funzione di vigilanza si esplica principalmente attraverso tre direttrici Vigilanza regolamentare Vigilanza informativa Vigilanza ispettiva Interviene a regolamentare aspetti della struttura e dell attività degli intermediari, per limitarne l assunzione dei rischi. In quest area, la classificazione degli strumenti di controllo può essere ricondotta: controlli all entrata, strutturali, prudenziali e di trasparenza e correttezza. 8
9 Controlli strutturali Questi strumenti vengono utilizzati per definire o modificare la morfologia del mercato interessato, in termini di caratteristiche principali delle imprese operanti. I controlli di tipo strutturale possono essere così classificati: a) Condizioni per l accesso all attività b) Vincoli all operatività c) Condizioni per determinate operazioni Controlli prudenziali Controlli di trasparenza e correttezza I controlli di questo tipo hanno l obiettivo di limitare il grado di rischio assunto dai singoli intermediari e quindi di salvaguardarne la solvibilità e la liquidità. Il fulcro di questo tipo di strumenti è oggi costituto proprio dalle normative in materia di adeguatezza del capitale. Questo tipo di controlli è anche noto come fair play regulation e comprende norme volte a garantire la correttezza e la trasparenza in due aree principali: i rapporti bancari e l attività di investimento. a.a.2010/11 9
10 Le Autorità di Vigilanza nel sistema finanziario italiano 10
11 Le Autorità di Vigilanza Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria (CSSF) CICR = Comitato Interministeriale per il credito e per il risparmio Ministero dell Economia e delle Finanze Banca d Italia + IVASS Consob (commissione nazionale per le società e la borsa) Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) 11
12 Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria (CSSF) Composto dal Ministro dell'economia e delle Finanze, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'italia, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'isvap. Tale Comitato è chiamato a riunirsi almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si manifesti un caso potenziale di crisi finanziaria di natura sistemica. 12
13 Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) Esercita attività di vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Si tratta di un organo che dà l indirizzo generale e politico al sistema del credito. E presieduto dal Ministro dell Economia e delle finanze; alle sue riunioni partecipano i ministri preposti ai principali dicasteri economici, nonché i rappresentanti delle principali autorità di vigilanza (in particolare il Governatore della Banca d Italia). 13
14 Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) I criteri ispiratori dell azione del CICR, così come quelli sanciti per le altre autorità di vigilanza creditizie, fanno riferimento alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Per quanto concerne la natura degli atti posti in essere dal CICR, si distinguono atti amministrativi e provvedimenti amministrativi: i primi rappresentano dei pareri, i secondi dei veri e propri provvedimenti di tipo normativo, di natura regolamentare, che il Comitato è chiamato ad emanare. Al CICR sono inoltre conferiti poteri decisionali in ordine ai reclami contro provvedimenti adottati dalla Banca d Italia nell esercizio dei poteri di vigilanza. 14
15 Il MEF Al Ministero dell Economia e delle Finanze sono attribuite competenze nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitare anche in funzione del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivante dall appartenenza all Unione Europea dell Italia. In termini di politica economica e finanziaria il Ministero ha competenze in materia di problemi economici, monetari e finanziari nazionali e internazionali, vigilanza sui sistemi finanziari e sul sistema creditizio In particolare, nell ambito bancario, il Ministro dell Economia delle Finanze, oltre a convocare e presiedere il CICR, propone l oggetto delle deliberazioni non di esclusiva competenza della Banca d Italia e può, in caso di urgenza, sostituirsi al CICR stesso. 15
16 Più operativi, tuttavia, sono gli interventi del Ministero in tema di: determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali delle banche (art del Testo Unico Bancario), nonché di quelli dei soci e degli esponenti aziendali delle SIM (società di intermediazione mobiliare), delle SGR (società di gestione del risparmio), delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei promotori finanziari apertura, con decreto, dei procedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta delle banche, nonché delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo, all'oggetto dell'investimento; alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote; alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi.. (decreto 228/99) individuazione di ulteriori soggetti da sottoporre alle norme relative alla trasparenza bancaria (art. 115 Testo Unico Bancario) 16
17 La Banca d Italia La Banca d Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell'eurosistema. E un istituto di diritto pubblico. Persegue finalità d interesse generale nel settore monetario e finanziario quali: il mantenimento della stabilità dei prezzi, obiettivo principale dell Eurosistema in conformità del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE); la stabilità e l efficienza del sistema finanziario, in attuazione del principio della tutela del risparmio sancito dalla Costituzione (Art. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l esercizio del credito), gli altri compiti ad essa affidati dall ordinamento nazionale. 17
18 La Banca d Italia: funzioni Le principali funzioni della Banca d Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e la stabilità finanziaria, requisiti indispensabili per un duraturo sviluppo dell economia. La Banca concorre alle decisioni della politica monetaria unica nell area dell euro ed espleta gli altri compiti che le sono attribuiti come banca centrale componente dell Eurosistema Cura la parte attuativa di tali decisioni sul territorio nazionale attraverso le operazioni con le istituzioni creditizie, le operazioni di mercato aperto e su iniziativa delle controparti, e la gestione della riserva obbligatoria. 18
19 La Banca d Italia: funzioni Può effettuare operazioni in cambi conformemente alle norme fissate dall Eurosistema. Gestisce le riserve valutarie proprie; gestisce, inoltre, una quotaparte di quelle della BCE per conto di quest ultima. È responsabile della produzione delle banconote in euro, in base alla quota definita nell ambito dell Eurosistema, della gestione della circolazione e dell azione di contrasto alla contraffazione L Istituto promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso la gestione diretta dei principali circuiti ed esercitando poteri di indirizzo, regolamentazione e controllo propri della funzione di sorveglianza. 19
20 La Banca d Italia: funzioni La Banca espleta servizi per conto dello Stato quale gestore dei compiti di tesoreria, per gli incassi e pagamenti del settore pubblico, nel comparto del debito pubblico, nell attività di contrasto dell usura. Come Autorità di Vigilanza, l Istituto persegue la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l efficienza del sistema finanziario, nonché l osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati. 20
21 La Banca d Italia: funzioni In particolare la Banca d Italia vigila: sulle banche sulle società di gestione del risparmio sulle società d'investimento a capitale variabile sulle società d'intermediazione mobiliare sugli Istituti di moneta elettronica sugli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 TUB avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria 21
22 La Banca d Italia: funzioni La Banca d'italia svolge anche compiti di tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni bancarie e finanziarie con l'obiettivo di favorire anche il miglioramento dei rapporti con la clientela. Gestione di Albi ed Elenchi di Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 TUB e di altri operatori A seguito della confluenza dell'ufficio Italiano dei Cambi, dal 1 gennaio 2008 la Banca d'italia ha assunto la gestione, e le connesse verifiche, degli Albi ed Elenchi relativi ad Intermediari finanziari ex art. 106 TUB e relative sezioni, agli Agenti in attività finanziaria, ai Mediatori creditizi, agli Operatori professionali in oro. 22
23 Banca d Italia e Consob Articolo 5 del Testo Unico della Finanza (finalità della vigilanza) La Banca d'italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori. La Banca d'italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. La Banca d'italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza 23
24 La Consob La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) è competente in special modo per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti tenuti dagli intermediari nei confronti dei risparmiatori e del buon funzionamento dei mercati. La CONSOB ha poteri normativi nei riguardi degli emittenti di strumenti finanziari e nella disciplina delle offerte pubbliche di strumenti finanziari. Essa stabilisce inoltre il tipo e le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni societarie, disciplina la prestazione dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio, l iscrizione all albo e l attività dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari. Emana norme che riguardano l operatività delle società di gestione dei mercati. 24
25 L IVASS Il 1 gennaio 2013 l'ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'isvap. L'istituzione dell'ivass, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria. L'IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d'italia, incarico attualmente ricoperto da Fabrizio Saccomanni. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori. Secondo lo statuto, organi dell'ivass sono: il Presidente; il Consiglio, che si compone del Presidente e di due Consiglieri; il Direttorio integrato, che è costituito dal Governatore della Banca d'italia, che lo presiede, dagli altri membri del Direttorio della Banca e dai due Consiglieri. 25
26 La Covip E l organismo di vigilanza sui fondi pensione. Istituita nel 1993 con decreto legislativo n 124/93 ha iniziato ad operare nella sua attuale configurazione dal La sua attività è rivolta alla tutela del risparmio previdenziale, alla trasparenza e al corretto funzionamento del sistema dei fondi pensione il cui scopo è quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. 26
27 La vigilanza a livello europeo: i cambiamenti in atto 27
28 Lo status quo Nell ultimo decennio le strutture di regolamentazione e vigilanza finanziaria in Europa sono state oggetto di diversi interventi per migliorarne il funzionamento, accrescere la capacità di far fronte ai rapidi cambiamenti del mercato e rafforzare la qualità e l efficacia dell azione complessiva a salvaguardia della stabilità del sistema finanziario. Tuttavia l auspicata razionalizzazione del processo di produzione delle norme europee non sempre si è materializzata, in particolare nel settore bancario. Il livello di armonizzazione raggiunto sul fronte delle regole è rimasto limitato anche a causa del permanere di opzioni e discrezionalità nazionali e degli ampi spazi concessi agli Stati membri per l adattamento delle norme comuni al momento del recepimento nelle legislazioni nazionali 28
29 Lo status quo Con l insorgere della crisi, non sono mancati casi di misure prese unilateralmente da alcuni Stati membri che hanno creato ripercussioni in altri paesi, incidendo negativamente sul mantenimento di condizioni di parità concorrenziale all interno del Mercato unico. Il problema delle istituzioni troppo grandi per fallire, che ha rappresentato una delle principali lezioni della crisi in diversi paesi, in Europa ha assunto una valenza particolare, riferendosi in diversi casi ad istituzioni con operatività cross-border sovradimensionate rispetto alle capacità di intervento pubblico da parte dei governi dei paesi d origine 29
30 Lo status quo In definitiva, la crisi ha messo in luce i limiti del quadro istituzionale europeo, caratterizzato da una organizzazione su base nazionale delle competenze e delle responsabilità di vigilanza a fronte di mercati progressivamente sempre più integrati e dominati da intermediari grandi e complessi, presenti con proprie strutture in più paesi dell area 30
31 La riforma della vigilanza europea: i problemi di fondo Mancanza di un adeguato sistema di controlli macroprudenziali focalizzati sulle fonti di rischio sistemico e non solo sui rischi per le singole istituzioni soggette a vigilanza. Assenza di meccanismi di valutazione unitaria e di un trattamento prudenziale uniforme dei gruppi crossborder, in un contesto in cui la supervisione resta decentrata e la cooperazione tra le autorità nazionali si svolge sostanzialmente su base volontaria. 31
32 La riforma della vigilanza europea: i nuovi organismi Rafforzamento della sorveglianza macroprudenziale, attraverso l istituzione del Consiglio Europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board ESRB) per il controllo e la valutazione dei rischi per la stabilità del sistema finanziario Miglioramento del coordinamento nell attività di controllo prudenziale sui gruppi cross-border, tramite la creazione di un sistema integrato a livello europeo per la vigilanza microprudenziale sulle istituzioni finanziarie: un sistema europeo delle autorità di vigilanza (European System of Financial Supervision ESFS) e tre nuove Autorità di vigilanza europee nei settori bancario (EBA), mobiliare (ESMA) e assicurativo (EIOPA) 32
33 La riforma della vigilanza europea: i nuovi organismi ESRB = European Systemic Risk Board incaricato di sviluppare analisi sul sistema finanziario europeo, segnalare le aree di rischio e formulare ove appropriato raccomandazioni di natura non vincolante composto dai Governatori delle 27 banche centrali dell Unione europea, dai Presidenti delle tre nuove Autorità di vigilanza europee e da un rappresentante della Commissione europea tra i suoi compiti: raccogliere e analizare tutte le informazioni rilevanti per monitorare e valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria; emanare allarmi (risk warnings) qualora tali rischi possano originare conseguenze significative collaborare con il Fondo Monetario Internazionale, il Financial Stability Board e i paesi terzi 33
34 La riforma della vigilanza europea: i nuovi organismi ESA = European Supervisory Authorities Le ESA hanno i seguenti compiti: contribuire allo stabilimento di regole comuni e di prassi di vigilanza coerenti a livello europeo (single rulebook) assicurare un applicazione uniforme della normativa europea promuovere modalità coerenti di funzionamento dei collegi di supervisori e assicurare una risposta coordinata delle autorità nelle situazioni di emergenza costituire e gestire basi dati comuni attraverso la raccolta delle informazioni microprudenziali necessarie per le valutazione dei rischi del sistema finanziario, anche in collaborazione con l ESRB. 34
35 Il ruolo della BCE Inserire 35
36 Il TUB e le istruzioni di vigilanza: gli aspetti principali in tema di regolamentazione a.a.2010/11 36
37 Il TUB e l attuale assetto dei controlli in Italia Un ruolo importante nello sviluppo della normativa bancaria in Italia è stato svolto dal processo di integrazione finanziaria europea. Infatti il recepimento della II direttiva in materia creditizia (15 dicembre 1989 n. 89/646/CEE), avvenuto con il decreto legge n. 481 del 1992, ha rappresentato un punto di svolta rispetto alla legislazione precedente; essa costituisce l ossatura portante del successivo TU del 1993, la nuova legge bancaria italiana La legislazione comunitaria è diretta a realizzare un armonizzazione minima delle normative dei singoli paesi, allo scopo ultimo di unificare i diversi mercati dei servizi finanziari, in un solo mercato, attraverso il mutuo riconoscimento delle normative nazionali. 37
38 Il mercato unico, oltre alla libertà di circolazione dei capitali, deve consentire una piena libertà d insediamento e di prestazione dei servizi, assicurando al tempo stesso condizioni di effettiva concorrenza tra gli intermediari. La possibilità di operare in tutti i paesi comunitari è riconosciuta sulla base del criterio dell autorizzazione unica, per cui un soggetto, abilitato nel proprio paese di origine, acquisisce il diritto ad estendere l attività sull intero territorio della Comunità Con il recepimento della II Direttiva è stato introdotto nel nostro ordinamento il modello di banca universale, abilitata ad offrire tutti i servizi mutuamente riconosciuti 38
39 Effetti sul sistema bancario italiano In primo luogo, con l introduzione del modello di banca universale, è venuta a cadere la distinzione introdotta con la precedente legge bancaria del 1936 tra aziende di credito, operanti sul breve termine, e istituti di credito speciale (ICS), abilitati ad operare a medio/lungo termine La seconda grande innovazione dovuta alla nuova normativa è la possibilità concessa alle banche di effettuare direttamente operazioni prima loro precluse: per esempio, leasing e factoring, che esse svolgevano attraverso società controllate, all interno dei gruppi bancari a.a.2010/11 39
40 Effetti sul sistema bancario italiano Una terza innovazione della nuova normativa è costituita dalla possibilità, ora concessa alle banche, di assumere partecipazioni nel capitale delle imprese non finanziarie, comunque entro ben precisi limiti, per evitare il costituirsi di posizioni a rischio. Viene quindi in parte eliminata la rigida separatezza tra banca e imprese che era stata introdotta sempre con la legge del
41 Con il TU si è inoltre realizzato il definitivo passaggio da una azione di vigilanza discrezionale, basata su controlli strutturali (Banca d Italia Regista), ad una vigilanza prudenziale, che poggia sulla presenza di requisiti oggettivi (Banca d Italia Arbitro). Tale svolta è sancita dalle finalità stesse della funzione di vigilanza, che sono individuate nella sana e prudente gestione dei soggetti controllati, nella stabilità complessiva, nell efficienza e nella competitività del sistema finanziario, nonché nell osservanza delle disposizioni in materia creditizia 41
42 La struttura del TUB TITOLO I: AUTORITÀ CREDITIZIE TITOLO II: BANCHE (Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio, Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi, Partecipazioni al capitale delle banche, Requisiti di professionalità e di onorabilità, banche cooperative, banche popolari ) TITOLO III: VIGILANZA TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE CRISI TITOLO V: SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO TITOLO VI: TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI TITOLO VII: ALTRI CONTROLLI TITOLO VIII: SANZIONI 42
43 La struttura delle Istruzioni di vigilanza. Titolo I: soggetti Autorizzazione all attività bancaria Gruppi bancari Albo delle banche e dei gruppi bancari Abusivismo 43
44 Le condizioni dell autorizzazione all esercizio della attività bancaria La banca esiste e opera in forza di un autorizzazione formale delle autorità competenti L autorizzazione viene concessa dalla Banca d Italia quando ricorrono le seguenti condizioni: La forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata Il versamento del capitale minimo richiesto (6,3 milioni, 2 milioni) La presentazione del programma concernente l attività iniziale, con l atto costitutivo e lo statuto 44
45 I requisiti di onorabilità stabiliti per i soci La struttura proprietaria (composizione e ripartizione dei diritti proprietari) rispetti particolari vincoli in tema di partecipazione al capitale delle banche I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti richiesti di onorabilità e professionalità Le condizioni esposte vengono verificate dalla Banca d Italia, che nega l autorizzazione quanto esse non garantiscono la sana e prudente gestione. 45
46 La nozione di gruppo Articolo 60 TUB (Composizione) 1. Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie 46
47 Inoltre l articolo 61 del TU definisce l azienda capogruppo in funzione di due caratteri necessari: l appartenenza alla nazionalità italiana e l autonomia da qualsiasi altra persona giuridica controllante In materia di gruppo bancario (o creditizio), le istruzioni di vigilanza della Banca d Italia precisano che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario a direzione strategica accentrata e che la capogruppo, avendo ruolo di referente della Banca d Italia ai fini della vigilanza consolidata, esercita attività di direzione e coordinamento, ed esercita pure un controllo gestionale, nell interesse della stabilità del gruppo. Al gruppo bancario viene fatto obbligo di pubblicità: esso è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d Italia 47
48 La vigilanza sui conglomerati finanziari La Direttiva europea 2002/87 ha definito norme in materia di vigilanza supplementare su banche, assicurazioni e imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario. La normativa è stata recepita nelle legislazioni nazionali e lo stesso è avvenuto in Italia 48
49 I conglomerati finanziari (CF) Secondo la Direttiva, si tratta di entità organizzative complesse che prendono la forma di gruppo o sottogruppo di imprese e che presentino alcune caratteristiche principali: a capo del gruppo vi sia un impresa regolamentata (intermediario finanziario) o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia impresa regolamentata; nel primo caso l impresa regolamentata sia un impresa madre di un altra impresa del settore finanziario qualora a capo del gruppo non vi sia un impresa regolamentata, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario 49
50 Almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento Le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e nel settore bancario o dei servizi di investimento siano entrambe significative Attualmente i CF in Italia sono: Azimut (bancario/finanziario), Carige (bancario/finanziario), Generali (assicurativo), Intesa- Sanpaolo (bancario/finanziario), Mediolanum (assicurativo), Unipol (assicurativo). 50
51 La struttura delle Istruzioni di vigilanza. Titolo II: partecipanti al capitale ed esponenti Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo Obbligazioni degli esponenti bancari a.a.2010/11 51
52 La partecipazione al capitale delle banche: vincoli normativi e regime autorizzativo Il problema dei rischi derivanti dalla possibilità che l esercizio dell attività bancaria venga controllato da soggetti portatori di interessi estranei, diversi e confliggenti con quelli istituzionali della banca, è sempre stato oggetto di attenzione da parte delle autorità di controllo, preposte in via primaria alla tutela della stabilità della banca La normativa tende quindi a salvaguardare l autonomia di questa ultima rispetto a interessi divergenti da quelli istituzionali 52
53 In proposito il TUB persegue l obiettivo di autonomia e separatezza sottoponendo ad autorizzazione preventiva (e successiva, nella forma della revoca dell autorizzazione) l acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 10% del capitale della banca o che indipendentemente da tale limite comportino il controllo della banca stessa. La Banca d Italia autorizza inoltre preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota raggiunge o supera il 20, 30 o il 50%, e in ogni caso quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. 53
54 La struttura delle Istruzioni di vigilanza. Titolo III: struttura Modificazioni dello statuto e aumenti di capitale Succursali di banche Prestazione di servizi senza stabilimento all estero Fusioni e scissioni 54
55 Apertura di succursali (art 15 TUB) Def: unità operativa priva di personalità giuridica 1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca. 2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'italia. 3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. 4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'italia. Che cosa sono gli uffici di rappresentanza? 55
56 Libera prestazione di servizi (Art. 16 TUB) 1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'italia. 2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'italia. 3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. 4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare. 56
57 La struttura delle Istruzioni di vigilanza. Titolo IV: vigilanza regolamentare Patrimonio di vigilanza Coefficiente di solvibilità Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato Requisito patrimoniale complessivo Concentrazione dei rischi Controllo dell esposizione al rischio di tasso di interesse Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari Investimenti in immobili Sistema dei controlli interni Interventi di vigilanza della Banca d Italia Centrale dei rischi 57
58 Limiti alla concentrazione dei rischi Obiettivi: limitare la perdita max in caso di insolvenza della controparte mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del portafoglio prestiti I limiti si riferiscono a i rischi assunti a qualsiasi titolo nei confronti della controparte (prestiti, partecipazioni, obbligazioni, ecc.) Limite individuale: max 25% del patrimonio di vigilanza 58
59 Limite generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni Non possono essere acquisite partecipazioni per un importo superiore al patrimonio di vigilanza. Tale limite trova applicazione sia a livello di singolo intermediario, sia a livello di gruppo 59
60 Partecipazioni detenibili Per quanto riguarda le partecipazioni detenibili, le disposizioni emanate dalla Banca d Italia attuano in via preliminare la suddivisione fra due insiemi: a) Partecipazioni in soggetti di natura finanziaria (banche, istituti di moneta elettronica, imprese finanziarie e imprese di assicurazione) e società strumentali L assunzione e la gestione di tali partecipazioni soprattutto quando esse comportino posizione di controllo per il titolare/proprietario sono disciplinate dalle norme e istruzioni riguardanti il gruppo bancario e la capogruppo 60
61 Partecipazioni in banche e società finanziarie L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie o imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'italia qualora considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti la partecipazione: a. superi il 10% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario partecipante; oppure b. comporti il controllo o l influenza notevole e l impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in Paese diverso da quelli appartenenti all Unione Europea e al Gruppo dei Dieci ovvero da quelli inclusi nell apposito elenco pubblicato dalla Banca d Italia. L acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d Italia solamente nel caso sub b). 61
62 Partecipazioni in imprese non finanziarie Si applicano alle sole partecipazioni qualificate (almeno pari al 10% del capitale della partecipata, o che consentono di esercitare il controllo o un influenza notevole) Limite di concentrazione Non può essere detenuta una partecipazione qualificata in una impresa non finanziaria per un ammontare superiore al 15% del patrimonio di vigilanza. Limite complessivo Il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie non può eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza. 62
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