Argomenti trattati. 1. Amnistie fiscali Europee, il caso Italia, Francia ed Inghilterra. 2. Il mondo delle Free Zone, UAE, Libia e Tunisia
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1 RASSEGNA STAMPA SU ARGOMENTII FIISCALII E NORMATIIVII DII ATTUALIITÀ NEL CAMPO DEL WEALTH MANAGEMENT Argomenti trattati 1. Amnistie fiscali Europee, il caso Italia, Francia ed Inghilterra 2. Il mondo delle Free Zone, UAE, Libia e Tunisia 3. News dalla vicina penisola 4. News dal mondo
2 1. Amnistie fiscali Europee, il caso Italia, Francia ed Inghilterra 1.1 Francia, amnistia fiscale Fonte: AFBS Info, aprile 2009 Neewssl leet tteerr aaggoosst too Il Dipartimento delle finanze francese ha organizzato la procedura che permette ai propri cittadini di regolarizzare i loro assets non dichiarati al fisco. È stato creato un desk dedicato, attraverso il quale il contribuente francese ha la possibilità di interagire direttamente con l erario per ottenere maggiori dettagli. Si riporta che questa procedura non può essere equiparata ad una vera e propria amnistia fiscale. È richiesto, infatti, un pagamento immediato degli arretrati fiscali (imposte sul reddito, imposta di solidarietà sulla sostanza, imposta di successione), degli interessi di mora e delle penalità. Gli interessi di mora corrispondano allo 0.4% per mese di ritardo e le penalità dal 10% all 80% degli assets (percentuale che varia a dipendenza della buona fede dimostrata). Il periodo di amnistia è limitato. 1.2 La tenaglia delle sanzioni spinge allo scudo fiscale Fonte: Il Sole24 Ore, 23 luglio 2009 Le nuove disposizioni che sono state introdotte dalla manovra d estate e che sono finalizzate a contrastare l illecita detenzione all estero di capitali, inaspriscono pesantemente le sanzioni relative a violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Questo con l effetto di indurre i contribuenti italiani a un attenta valutazione dell opportunità di sanare la propria posizione. Il decreto legge anticrisi, infatti, oltre a introdurre una pressione relativa in base alla quale i capitali non dichiarati detenuti in Paesi black list si considerano costituiti da redditi sottratti a tassazione in Italia, raddoppiano, in tal caso, le sanzioni amministrative per omessa ed infedele dichiarazione e a raddoppiare le sanzioni amministrative in caso di violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale, reintroduce la sanzione accessoria della confisca dei beni di corrispondente valore. In sostanza, la mancata adesione allo scudo esporrà i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW che detengono attività finanziarie a patrimoniali all estero mai dichiarate alle seguenti sanzioni: Dal 240% al 480% del capitale in caso di omessa presentazione della dichiarazione e dal 200% al 400% in caso di infedele dichiarazione e sempre che questo capitale sia detenuto in un Paese black list. 2
3 Dal 120% al 240% dei redditi prodotti all estero dal capitale non dichiarato in caso di omessa presentazione della dichiarazione, e dal 100% al 200% in caso di infedele dichiarazione; aumentati di un terzo, trattandosi di redditi prodotti all estero. Dal 25% al 50% degli importi non dichiarati nel quadro RW La confisca di beni di corrispettivo valore. Italia, Terzo Scudo Fiscale Ter, al via il DL correttivo Fonte: Il Sole 24Ore, 4 agosto 2009 Lo scudo fiscale potrà costituire elemento a sfavore del contribuente nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Il comma 3 dell articolo 13 bis del decreto anticrisi, aveva previsto che il rimpatrio o la regolarizzazione non potevano in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale. Con il nuovo testo è espressamente sancito che questa inutilizzabilità non opera per i procedimenti in corso, al momento dell entrata in vigore dello scudo. 1.3 Scudo fiscale inglese bis Fonte: Il Sole24Ore, 2 luglio HM Revenue & Customs, 28 luglio 2009 Il governo Brown ha annunciato che nella Finanziaria vi sarà l opportunità della New Disclosure Opportunity. L ultima opportunità di mettersi in regola con il fisco, per violazioni tributarie concernenti conti esteri, prevede che chi si annuncia tra il 1 settembre 2009 ed il 12 marzo 2010 sarà penalizzato con una sanzione del 10% sulle tasse non pagate (e quindi non del 100%). Il modello inglese tuttavia non colpisce il capitale ma il reddito proveniente da investimenti: gli interessi incassati dai contribuenti inglesi devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi e tassati di conseguenza. Chi detiene capitali all estero e non paga le tasse, nel Regno Unito, evade nella maggior parte dei casi un imposta pari al 40% del reddito. L utilizzo della New Disclosure Opportunity si traduce nel pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorata di una penale pari al 10% delle tasse evase. Chi evade e non regolarizza la propria posizione con il Fisco e viene scoperto, paga una multa che può andare dal 30% delle tasse evase fino al 100%. 3
4 2. Il mondo delle Free Zone UAE, Libia e Tunisia 2.1 Emirati Arabi, Ras al Khaimah Fonte: Ticino Management, giugno 2009 Neewssl leet tteerr aaggoosst too Gli Emirati Arabi non applicano imposte sul reddito o sul capitale, non esistono imposte se non un imposta societaria per l estrazione del petrolio e per attività bancarie. Il sistema fiscale estremamente favorevole unito al fatto che negli UAE esiste un ampia rete di trattati contro la doppia imposizione finora stipulati con più di 47 paesi rendono gli stessi UAE un luogo interessante per porre le basi All ottimizzazione fiscale di molte società all interno dei propri paesi d origine. Il tutto va inserito in un ampio contesto, che vede gli UAE nella lista bianca dell OCSE. I vantaggi dei trattati sulla doppia imposizione sono estendibili anche alle cosiddette Free Zone, le quali permettono alle entità estere di mantenere lo stato di beneficiario effettivo al 100% ed evitare l applicazione dell imposta del 5% sulle importazioni di prodotti e che potrebbero essere importati in una zona franca. Gli UAE non offrono solamente l opportunità delle Free Zone ma vi è anche la possibilità del sistema delle società internazionali, chiamate IC. In particolare le RAK IC (Ras Al Khaimah International Company) ne è un esempio. Per l utilizzo delle Free Zone e delle International Company possono essere individuate alcune strategie, per le quali si riportano degli esempi: a) Costituire un entità nella Free Zone Le Free Zone consentono di creare un entità negli UAE di proprietà straniera al 100% beneficiando anche di costi annuali e di costituzione non elevati, sponsorizzazioni per visti, una gamma di opzioni per la presenza fisica, dai flexi desk (uffici virtuali) a effettivi insediamenti. Nessuna imposta fiscale; nessun controllo degli scambi o restrizioni sulla thin capitalization, accesso alla rete di trattati fiscali internazionali. b) Combinare un entità in una Free Zone con una Società Internazionale Oltre alle consuete caratteristiche di una società off-shore, le RAK-IC potrebbero detenere a loro volta un entità della Free Zone o addirittura creare una propria filiale. I vantaggi di tale struttura sono: riservatezza della titolarità e delle operazioni, presenza fisica o amministrazione in loco come richiesto da alcuni trattati, depositario con poteri limitati e partecipazioni fiduciarie, scelta di qualsiasi legge (common Law, Civil Law, ecc.), nessun requisito per la tenuta di riunioni ed altri vantaggi ancora. 4
5 2.2 Free Zone in area Nord Africa Fonte: Il Sole 24Ore, 14 luglio 2009 Il modello delle Free Zone stile Emirati Arabi è stato ripreso da molti dei paesi dell area Nord Africana, tra questi citiamo il caso della Libia che a seguito della visita del leader libico a Roma ha intavolato le discussioni per creare una zona franca dedicata esclusivamente alla localizzazione delle imprese italiane. In Libia esiste già una zona economica speciale, quella di Misurata, dove vi è l esenzione fiscale totale per 5 anni, rinnovabile per altri 3 anni, zero dazi doganali sui macchinari, attrezzature e materie prime, possibilità di rimpatrio degli utili e possibilità di chiedere finanziamenti alle banche a tassi agevolati. La competitività internazionale si fa ormai a colpi di Free Zone e di aree locali dedicate alle imprese di un'unica nazione. Il caso della Libia con l Italia riprende quello del Marocco con la Francia, nel parco di Bouskoura. Anche la Tunisia ha puntato su una legislazione molto favorevole all insediamento delle imprese off-shore (inteso come società estere insediate in loco), indipendentemente dall area in cui sono collocate, purché riesportino almeno il 70% della loro produzione. L esenzione fiscale è decennale. La legislazione off-shore, scelta dal 90% delle aziende italiane presenti in Tunisia, è valida per chi si installa entro il A partire dal primo di gennaio 2011 l accordo di associazione con l UE, che prepara la zona di libero scambio, impedirà la concessione dello statuto off-shore. Mentre l area Nord Africana sta già beneficiando delle Free Zone, i paesi del Centro Africa, in collaborazione con la Banca Mondiale, hanno inviato i loro rappresentanti in Asia per studiare i fattori economici che hanno permesso il rapido fenomeno della crescita asiatica. 3. News dalla vicina penisola 3.1 Italia, Antielusione al nodo finanziario Fonte: Il Sole24Ore, 10 luglio 2009 La manovra d estate (DL 78/2009) amplia in misura considerevole la portata dell articolo 167 TUIR in tema di imprese controllate. La disposizione rende applicabile la normativa CFC anche a quelle società localizzate in Stati o Territori diversi da quelli tipicamente considerati come paradisi fiscali (e quindi anche in Paesi Europei). La norma si applica in presenza di due condizioni: a) Il soggetto estero controllato deve subire una tassazione effettiva più bassa del 50% di quella che avrebbe subito in Italia sui redditi conseguiti in ciascun periodo d imposta 5
6 b) Il soggetto estero deve aver ritirato più del 50% dei propri proventi da passive income o da attività infragruppo In presenza di entrambe le condizioni, al soggetto estero si applica la disciplina CFC, salvo che il controllante italiano non presenti all amministrazione finanziaria un apposito interpello con il quale dimostri che l insediamento all estero non sia artificioso. Le attività che assumono rilievo possono essere catalogate in tre diversi comparti: a) la gestione, la detenzione di partecipazione o l investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie b) la cessione o concessione in uso di certi diritti immateriali c) le prestazioni di servizi, anche finanziari, rese all interno del gruppo di controllo La richiesta d Interpello può disattivare la norma; in proposito sono da tenere in conto un paio di considerazioni. In primo luogo, ci si deve domandare se il contribuente controllante possa dimostrare in una successiva fase di contestazione che l entità estera non sia fittizia, anche senza previo interpello amministrativo; in secondo luogo, occorre attentamente valutare gli eventuali effetti di un interpello negativo sulla situazione fiscale del soggetto non residente in tutti i precedenti periodi di imposta ancora aperti. Riassumendo, possiamo dire che le armi in mano all Autorità Tributaria italiana per applicare le norme CFC prevedono una presunzione di non attività effettiva e questo in modo assoluto, se la partecipata è localizzata in un paese contemplato nelle black list, ed al contrario di una presunzione di non attività effettiva, di tipo relativo, se la controllata risiede in uno Stato non black listed e dove i proventi di quest ultima derivano per più del 50% dalla gestione e detenzione di attività finanziarie o diritti immateriali, ovvero da prestazioni e servizi resi a società del gruppo. Per gli elementi storici probatori necessari alla presentazione di interpello, quali il fatto che la società estera non residente svolga un effettiva attività industriale o commerciale nello Stato in cui ha la sede, non sono più sufficienti con l introduzione del 78/2000. La società estera non residente sarà costretta a dimostrare la propria attività commerciale ed industriale non solo nello stato di residenza ma addirittura all interno del mercato internazionale. 3.2 Il Fisco italiano segue in vacanza il contribuente Fonte: Il Sole 24ore, 15 giugno 2009 e 31 luglio 2009 Il Fisco italiano ha potenziato i controlli, ventimila in sei mesi, a carico di quei contribuenti che, stando alle 15 spie delle fiamme gialle, sono quei contribuenti da tenere sotto stretta osservazione. 6
7 I mezzi delle Fiamme Gialle? Elicotteri per immortalare dall alto piscine, parchi e ville di lusso. Pattuglie stradali per verificare auto e moto di grossa cilindrata. Motovedette per incrociare la rotta di imbarcazioni potenti o di stazza più grande. Il decalogo a 15 delle FG per scovare gli evasori sono composte da: - rate di mutuo consistenti - leasing immobiliari di auto di lusso e imbarcazioni - canoni per affitto posti barca - ristrutturazione di immobili - arredi di lusso per abitazioni - iscrizioni a circoli esclusivi - rette per la frequenza di istituti scolastici privati particolarmente costosi - frequentazione delle case da gioco - viaggi e crociere - acquisti di quadri, gioielli, reperti d interesse storico e archeologico - hobby costosi e partecipazioni a rally e gare automobilistiche - frequentazioni centri benessere o beauty farm - body guard e sicurezza personale - rendite connesse al possesso di immobili a uso commerciale comunque non abitativo - rendite connesse al possesso di immobili non strumentali all esercizio d impresa (casa propria) I dati raccolti dalla guardia di finanza hanno portato alla creazione di diversi database, che con il controllo incrociato dei dati, portano ad un massiccio monitoraggio dei contribuenti. 3.3 Italia, Clienti esteri, niente sconti Fonte: Il Sole24ore, 9 aprile 2009 Le prestazioni di servizi a clienti esteri non costituisce attività commerciale effettiva ai fini della disapplicazione della disciplina sull indeducibilità delle spese derivanti da operazioni con società black list. Questa è la conclusione cui è giunta l Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.100/e dell 8 aprile 2009, emanata in risposta ad un istanza d Interpello disapplicativo proposta da una società tedesca, con stabile organizzazione in Italia, che si avvaleva di servizi pubblicitari (rapporti con agenzia e media) 7
8 presentati a livello centralizzato da una società appartenente al medesimo gruppo e residente in Svizzera. L Agenzia delle Entrate, pur constatando la presenza in Svizzera di uffici e personale qualificato, nonché l attività decisionale della società ivi residente, ha ritenuto che l esclusiva presenza di clienti esteri configuri un attività (definita off-shore) priva di radicamento con il territorio elvetico. 3.4 Italia, Patrimoni separati, salvagente anti-crisi per i beni personali, crescono trust e vincoli di destinazione Fonte: Il Sole24Ore, 8 giugno 2009 Il problema di proteggere i beni personali (case, denaro, titoli azionari, strumenti finanziari, ecc) dal rischio di aggressione da parte di creditori è molto più sentito in un periodo di crisi economica come quello attuale. Le scelte che un manager compie possono potenzialmente provocare danni sia alla società amministrata o a terzi che da quelle decisioni si dimostrano di aver subito un qualche danno. Identica responsabilità si rivolge su chi svolge dei ruoli di controllo, come ad esempio i membri di un Consiglio Sindacale. Un numero sempre crescente di imprenditori si rivolge a quegli strumenti di wealth management ed asset protection per la protezione del patrimonio personale dagli attacchi esterni. Il poter pianificare con tutta sicurezza il proprio patrimonio attraverso ad esempio un trust od un vincolo di destinazione risulta molto complesso per gli elementi da analizzare, quali: risvolti notarili e legali, fallimentari, finanziari, civilistici ed infine penali. La complessità del tema richiede che la clientela sia accompagnata da professionisti qualificati, ricordandosi di verificare nella scelta: a) Diffidare da soluzioni standard: il trust non è uguale per tutti e non va bene per tutti i casi. Ogni contesto famigliare ed aziendale richiede un accurata analisi. b) Attenzione alle soluzioni offshore estreme: porre il proprio patrimonio in paradisi offshore spesso può complicarne la gestione rendendola molto costosa. c) Scegliere un professionista serio: occorre rivolgersi a professionisti seri e radicati sul territorio. d) Scegliere la corretta legge istitutiva: il trust richiede la conoscenza della legge straniera istitutiva, va quindi verificata la legge straniera prescelta. e) Preventivo: è necessario farsi preparare un preventivo scritto e firmato comprensivo dei costi da sostenere. 8
9 4. News dal mondo 4.1 USA, Restrizione monetarie Fonte: Sito delle dogane americane: Si informa che i viaggiatori da e per gli USA possono importare USD senza doverli dichiarare alle dogane statunitensi, importi superiori vanno riportati nello specifico mobulo FINCEN105. Si evidenzia che gruppi di persone che viaggiano insieme possono avere con se solamente USD , senza doverli dichiarare, quindi se una coppia è in viaggio, non potrà avere USD ma solamente USD Lussemburgo ed Emirati Arabi siglato un accordo contro la doppia imposizione internazionale Fonte : International Tax Review, 1 maggio 2009 Lussemburgo ed Emirati Arabi hanno siglato un accordo contro le doppie imposizioni internazionali. Il trattato sarà ispirato al modello OCSE e prevede interessanti sbocchi per i fondi sovrani. Infatti, è prevista l esenzione di ritenuta sul dividendo quando un residente in Lussemburgo paga un dividendo ad un fondo sovrano residente negli Emirati. 4.3 Monaco e Lussemburgo Fonte: Taxnews.com, Bruxelles, 30 luglio 2009 In data 27 luglio 2009 Lussemburgo ed il Principato di Monaco hanno siglato una convenzione per evitare la doppia imposizione e l evasione fiscale. La Convenzione firmata si basa sul modello emanato dall OCSE. 9
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