Il modello 770/13 Semplificato

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1 Il modello 770/13 Semplificato Termini, presentazione A cura di Roberto Chiumiento

2 Argomenti / Novità Scadenze di presentazione e possibile ravvedimento; Trasmissione tramite l incaricato e tardività nell invio; Firma dichiarazione e rapporti con l intermediario; Dichiarazioni integrative Composizione del modello dichiarativo

3 Comunicazion e prospetti versamenti Il modello 770/13 Provvedimento 15 gennaio 2013 Semplificato Prospetto SY

4 Composizione del Modello 770/2013 Comunicazioni lavoro dipendente con redditi corrisposti - SEZIONE B -: Tassazione ordinaria; Tassazione separata; Detassazione; A titolo di imposta.

5 Composizione del Modello 770/2013 Comunicazioni lavoro dipendente con redditi corrisposti - SEZIONE B -: Tassazione ordinaria, con relativa sezione conguagli; Tassazione separata (arretrati e TFR); Detassazione; A titolo di imposta. I dati sono direttamente rilevati dai CUD rilasciati Sostituto dichiarante

6 Composizione del Modello 770/2013

7 Riferimenti normativi sostituti L articolo 4 del D.P.R. n. 322/98 stabilisce gli adempimenti formali dei sostituti d imposta I commi 6 ter e 6 quater stabiliscono l obbligo l di rilascio entro 28 febbraio dell anno successivo di una certificazione attestante i redditi erogati e le ritenute operate per per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in caso di cessazione, il rilascio deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta; Il comma 1 prevede in via generale l obbligo l di presentazione della dichiarazione di sostituto d imposta d entro il 31 luglio dell anno successivo; Il comma 3bis stabilisce che i sostituti d imposta d che hanno operato ritenute alla fonte ex articoli 23, 24, 25, 25bis e 29 DPR n. 600/73 devono trasmettere entro il 31 LUGLIO anno successivo i i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni; gli gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi Entro Entro la stessa data devono altresì trasmettere in via telematica: i i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi i i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del D.Lgs.n. 241/ 1997

8 Scadenza 770/2013 L articolo 4 del D.P.R. n. 322/98 stabilisce gli adempimenti formali dei sostituti d imposta Il comma 3bis stabilisce che i sostituti d imposta d che hanno operato ritenute alla fonte ex articoli 23, 24, 25, 25bis e 29 DPR n. 600/73 devono trasmettere entro il 31 LUGLIO anno successivo il modello 770 Verifica ricevute di «scarto» dopo trasmissione telematica Trasmissione tramite due possibili opzioni

9 Scadenza 770/2013 Verifica effettiva ricezione da parte dell Agenzia delle Entrate Possibile applicazione sanzione per tardività invio

10 Sanzioni tardività/omissione presentazione 770/2013 Applicazione sanzione per tardività invio sanzione per tardività invio e possibile ravvedimento

11 Ravvedimento ed invio 770/2013 entro 90 gg dal 31/07/2013 Euro 25,00 in F 24 ed invio dichiarazione se le ritenute sono state correttamente operate e versate SCADENZA 31 luglio gg.

12 DPR 322/98 ARTICOLO 2, COMMA 7 7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. Conseguenza mancato ravvedimento OMESSA DICHIARAZIONE

13 Scadenze 2013 SOSTITUTI D IMPOSTA SOSTITUTI D D IMPOSTA SCADENZE DEGLI OBBLIGHI CERTIFICATIVI E DICHIARATIVI Adempimento Scadenza redditi 2012 Rilascio certificazioni Cud/13 al 28 febbraio 2013 Certific. lavoro autonomo al 28 febbraio 2013 Presentazione modello sostituti 770/13 Semplificato al 31 luglio /13 Ordinario al 31 luglio 2013 Istruzioni: obbligo di invio dell intero contenuto del Mod. 770 semplificato con prospetti riepilogativi se non tenuti all Ordinario

14 Scadenze 2013 Adempimento Scadenza redditi 2013 Rilascio certificazioni Cud/13 al 28 febbraio 2012 Certific. lavoro autonomo al 28 febbraio 2013 Mancata o tardività consegna certificazioni o errata compilazione - sanzione - Determina l'applicazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni prevista dall'art. 11, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 Circolare nr. 23/E del 25 gennaio 1999 A.E. Possibile esimente (non punibilità) se il CUD è rilasciato o corretto (sostituito) entro la presentazione della dichiarazione dei redditi del percettore e prima della presentazione del mod. 770

15 Scadenze 2013 Istruzioni: Anche se il sostituto d imposta è tenuto alla presentazione del Modello Ordinario, comunque obbligo di provvedere al ravvedimento di ritenute lavoro dipendente entro il 31 luglio 2013 versamento in F 24 di ritenute operate e non versate relative al periodo di imposta 2012 Ravvedimento ritenute entro 31/07/2013

16 Scadenze 2013 Adempimento Scadenza redditi 2013 Presentazione modello sostituti 770/12 Semplificato al 31 luglio /12 Ordinario al 31 luglio 2013

17 Ravvedimento operoso x Ritenute, add.li., imposte sostitutive 2012 (lavoro dipendente, autonomo) SCADENZA 31 luglio 2013 NESSUNA NECESSITA DI PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ritenuta omessa; sanzione 3,75% (1/8 del 30% previsto); interessi legali. per sanare gli omessi versamenti di ritenute che devono essere effettuati entro la scadenza di presentazione della dichiarazione alla quale si riferiscono F 24

18 St, Sv Indicazione nel Mod 770/13 dei versamenti riferiti al 2012 ed effettuati entro il 31/07/2013 sia in ravvedimento operoso, sia in assenza del ravvedimento X

19 Istruzioni per il ravvedimento nel Modello Appendice SANZIONI DISTINTE PER L OMESSO VERSAMENTO E L OMESSA EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA ENTRO I 30 GG 3% DOPO I 30 GG 3,75%

20 Istruzioni per il ravvedimento nel Modello Appendice OMESSA EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA Autonoma sanzione che si aggiunge a quella del tardivo versamento: Due casi nei documenti di prassi: Risoluzione nr. 165/E del 2007; Risoluzione nr. 207/E del % - 1/8 in ravvedimento 2,5%

21 Ravvedimento operoso Caso AZIENDA SANITARIA RISOLUZIONE N. 165/E del 11 luglio 2007 OMESSA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI Agenzia Entrate ritenuta omessa; sanzione 2,5% (1/8 del 20% previsto); interessi legali. recupero somme ai dirigenti e successiva erogazione con effettuazione di ritenute Possibile sanzione art. 14 d.lgs. 471/97 F 24

22 Ravvedimento operoso Caso MINISTERO LAVORO RISOLUZIONE N. 207/E del 6 agosto 2007 Agenzia Entrate OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DI RITENUTE ANCHE SULLE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITA DI MISSIONE NATURA RETRIBUTIVA SOMME; PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA ART. 51 TUIR; NO SPECIFICA ECCEZIONE

23 Riduzioni sanzioni ravvedimento operoso Violazioni di carattere sostanziale Omesso versamento di ritenute, imposte sostitutive, addizionali entro il: termine di versamento della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione Art. 13, comma 1, lett. b) D.Lgs. N. 472/97 Per errori rilevabili in sede di: liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73 controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 Sanzione 1/8 del 30% sanzione edittale 3,75% Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione Ritenute 2012 entro 31/07/2032

24 Riduzioni sanzioni ravvedimento operoso Violazioni di carattere sostanziale Omesso versamento di ritenute, imposte sostitutive, addizionali entro il: termine di versamento della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione Sanzione 1/8 del 30% sanzione edittale = 3,75% In ST nessuna indicazione della sanzione solo in F , ,00 24,00 x Ritenuta IRPEF euro 5.780,00 di novembre 2012 pagata in ravvedimento il 4 aprile 2013

25 Riduzioni sanzioni ravvedimento operoso Violazioni di carattere sostanziale Art. 13, comma 1, lett. b) D.Lgs. N. 472/97 Per errori rilevabili in sede di: liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73 controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 3,75% Dopo in assenza di ravvedimento Comunicazioni di irregolarità 1. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici (ex art. 36 bis) deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora dovute, con il pagamento dell imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento = 10%. 2. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali (ex art. 36 ter) deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell imposta dovuta, dei relativi interessi, e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento = 20%.

26 Notifica comunicazione di irregolarità in assenza di ravvedimento Frontespizio Modello 770 Bologna.d. avvisi onari ardivi messi ersamenti ede egale ostituto Via Indipendenza 1. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici (ex art. 36 bis) deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora dovute, con il pagamento dell imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento = 10%.

27 Modello 770/2013 Possibile optare per la c.d. «domiciliazione» all intermediario, anche in relazione agli avvisi «bonari» Rappresentante legale

28 Modello 770/2013 Accettazione incarico da parte dell intermediario

29 Comunicazioni di irregolarità Comunicazioni di irregolarità trasmissione degli esiti delle dichiarazioni Facoltà c.d. domiciliazione Articolo 36 bis D.P.R. n. 600/73 Art. 2 bis. D.l. n. 203/05 Gli avvisi di irregolarità saranno trasmessi telematicamente agli intermediari i quali, se previsto nell incarico di trasmissione, portano a conoscenza del contribuente gli esiti della comunicazione ricevuta L impegno rileva ai fini dei 30 gg (art. 2, co.2, D. lgs. 462/97) per il pagamento della sanzione ridotta (10% in luogo del 30%)

30 Comunicazioni di irregolarità Comunicazioni di irregolarità trasmissione degli esiti delle dichiarazioni Facoltà c.d. domiciliazione Articolo 36 bis D.P.R. n. 600/73 Contenuto art. 36 bis D.P.R. n.600/73 Avvalendosi delle procedure automatizzate l amministrazione finanziaria provvede: comma 2, lett. f)..a controllare la rispondenza con i dati esposti nelle dichiarazioni e la tempestività dei versamenti a titolo di imposte, contributi e ritenute alla fonte.. comma 3 Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, l esito della liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori

31 Comunicazioni di irregolarità PREVISIONE DELL INCARICO l modello 770/13 l opzione per l intermediario stione tramite una barratura l frontespizio del modello invio avviso telematico all intermediario intermediario ricezione avviso telematico Articolo 36 bis D.P.R. n. 600/73 L intermediario può scegliere se erogare il servizio x x

32 Comunicazioni di irregolarità PREVISIONE DELL INCARICO OPZIONE INDICATA NEL MODELLO 770/13 Articolo 36 bis D.P.R. n. 600/73 L amministrazione finanziaria fa decorrere i 30 gg per il pagamento della sanzione ridotta dal sessantesimo giorno successivo quello di trasmissione degli esiti all intermediario Nel caso in cui l intermediario NON preveda il servizio nel suo incarico per la trasmissione della dichiarazione la comunicazione di irregolarità sarà inviata mediante raccomandata direttamente alla sede legale del sostituto

33 Casella situazioni particolari Possibile futuro codice approvato da AE Frontespizio modello 770/13

34 Trasmissione tardiva del Modello oltre il 31/07/2013 SANZIONE MINIMA di Euro 258,00 per il sostituto se le ritenute sono state interamente versate * 1/10 = 25 Euro (in ravvedimento) Trasmissione entro i 90 giorni DICHIARAZIONE VALIDA

35 Trasmissione tardiva del Modello oltre il 31/07/2012 In presenza di intermediario abilitato che provvede all invio per conto del sostituto SONO APPLICABILI DUE DISTINTE SANZIONI L articolo 3, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998 precisa che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate. Ciò sia in caso di invio diretto che tramite un intermediario. Trasmissione intermediario stando la responsabilità dell intermediario, prevista dall articolo 7 bis del decreto legislativo n. 241/1997, il sostituto d imposta è ugualmente responsabile per la mancata o la tardiva presentazione del modello dichiarativo ed è passibile ell irrogazione della sanzione nella misura da euro 258,00 a 2.065,00, sempre che le ritenute siano state intermente versate.

36 Trasmissione tardiva del Modello oltre il 31/07/ Trasmissione intermediario - sanzione - Responsabilità dell intermediario, prevista dall articolo 7 bis del decreto legislativo n. 241/ da 516,00 a 5.164,00 per ogni dichiarazione Applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/97 ravvedimento operoso ex art. 13, d.lgs. N. 472/97 (1/10 della sanzione minima); possibile cumulo giuridico, ma solo ai sensi dell art. 8, comma 1, legge n. 689/81 (sanzione più grave aumentata fino al triplo).chi con una sola azione o omissione. Testo art. 39, comma 2, D.lgs. N. 241/97 Le sanzioni sono irrogate dalla D.R.E competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; Atto di contestazione unico per anno solare; Provvedimenti sanzionatori trasmessi agli ordini di appartenenza dell intermediario. lo applica A.E. in sede di contestazione

37 Trasmissione tardiva del Modello oltre il 31/07/ art. 7 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 Mod. 770 Omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni. La misura della sanzione va da euro 516,00 a 5.164,00 ed è applicabile all incaricato disgiuntamente da quella prevista per il contribuente. Circolare n. 52/E 2007 Ravvedimento operoso art. 13, comma 1, lett. c) D.Lgs. N. 472/97 n sostanza la riduzione ad un decimo della sanzione minima ittale,, prevista dall ultima disposizione citata e riservata riginariamente al solo contribuente, diviene applicabile anche

38 Trasmissione tardiva del Modello oltre il 31/07/ art. 7 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 In pratica viene chiarito che ai fini del possibile ravvedimento dell intermediario abilitato la condizione rimane l utilitl utilità della sua presentazione, ossia che la stessa possa essere ancora considerata VALIDA e non omessa per il contribuente - cliente. VALIDA Articolo 2, comma 7, D.P.R. n. 322/98 Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. In pratica se l intermediario ricevendo l incarico entro la scadenza, non ha provveduto, occorre procedere entro 90 gg

39 Trasmissione tardiva del Modello oltre il 31/07/ Modello 770 art. 7 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 Oltre al preciso limite temporale occorre, per il ravvedimento dell omessa presentazione, che tale circostanza non sia già stata contestata dalla A.F. - possibile autoriduzione sanzione minima - Due possibili ravvedimenti di soggetti diversi OCCORRE L ADEMPIMENTO L SPONTANEO DEL TRASGRESSORE Contribuente Intermediario Contribuente / sanzione Se non sono dovute imposte o ritenute già versate Intermediario / sanzione Euro 516,00 per ogni dichiarazione tardiva/omessa

40 Trasmissione tardiva del Modello oltre il 31/07/ art. 7 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 In ordine alla sanzione a carico dell intermediario, pari ad un minimo di euro 516,00, l amministrazione l finanziaria conferma la precedente interpretazione fornita con la risoluzione n. 105/E del 300 luglio 2004, nella quale era stato affermato che la sanzione deve necessariamente riferirsi alle singole dichiarazioni contenute in un file tardivamente trasmesso e non al singolo file. File contentente nr. 100 dichiarazioni Possibile sanzione di euro 516,00 * 100 Ravvedimento Euro 52,00 (1/10 di euro 516,00) * 100 Oltre alla trasmissione del modello dichiarativo non trasmesso nei termini dei 90 gg.

41 nsiderato il numero delle dichiarazioni tardive da regolarizzare, in questo caso, all incaricato converrà optare per il ravvediment eroso, da porre in essere, entro i 90 giorni dalla scadenza di presentazione. Per il contribuente invio della dichiarazione agamento euro 25 (euro 258/10) Trasmissione tardiva del Modello oltre il 31/07/ art. 7 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 Conseguentemente (in relazione al nr. effettivo di dichiarazioni non trasmesse) scelta tra: ravvedimento e possibile cumulo giuridico art. 8, comma 1, legge n. 689/81 (sanzione più grave aumentata fino al triplo). Nr. 120 dichiarazioni Mod. 770/13 inviate in data 26 settembre 2013 Intermediario Ipotesi ravvedimento operoso Euro 120 * 52,00 = euro 6.240,00 (sanzione ridotta da versare in F 24 entro 90 gg dal 31 LUGLIO 2013) c.t Ipotesi cumulo giuridico Euro 5.164,00 * 3 = euro ,00 (aumento possibile derivante dal cumulo giuridico e relativa sanzione applicabile da parte dell A.F.)

42 Obblighi intermediario abilitato verso cliente Al fine di non incorrere nell ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, le istruzioni dettano precise regole comportamentali: Il contribuente deve L intermediario deve conferire l incarico all intermediario per trasmettere o predisporre e trasmettere il mod. 770 rilasciare ricevuta per l incarico (data e firma); entro 30 gg successivi al 31/07/2013 consegna al sostituto d imposta l originale della dichiarazione e la ricevuta di presentazione rilasciata da A.E.

43 Obblighi conservazione dichiarazioni Dopo la trasmissione telematica Obbligo di conservazione della dichiarazione ex art. 43 D.P.R. n. 600/73 31/12 del quarto anno successivo la presentazione In forma cartacea o su supporto informatico

44 Firma della dichiarazione Art. 1, comma 5 D.p.r. 322/98 1/2/3/4

45 Impegno alla presentazione telematica Trasmissione indiretta tramite l intermediario 1/2 Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente e l intermediario provvede all inoltro telematico; 2 se la dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che provvede all invio telematico.

46 Rettifica dichiarazioni già presentate Sempre e comunque per rettificare o integrare i dati già trasmessi, entro la data di presentazione DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 3 possibili ipotesi NO SANZIONI

47 Correttiva / rettifica parziale Trasmissione delle sole comunicazioni e/o prospetti errati per comunicazioni trasmesse oltre 200

48 Rettifica parziale esempio - x Rettifica di una comunicazione dati per errata indicazione nr. gg detrazioni a dipendente Punto 3 ritenute correttamente versate iene rettifica a nr. 235 No modifiche ST SX 235 Dato modificato ipetere tutti i dati ella Comunicazione 365

49 Integrazione dati Mod esempio - x Invio di una nuova comunicazione dati NON inviata relativa ad un dipendente ma ritenute correttamente versate ecedenti municazioni à inviate nr. 7 8 Indicare tutti i dati della Comunicazione

50 Integrazione dati Mod esempio - Invio di una nuova comunicazione dati NON inviata relativa ad un dipendente ma ritenute correttamente versate Aggiornare il frontespizio del Modello 770 e reinviarle tutte compresi i prospetti (SS, ST, SX, SV) x 8 x x xx x x x

51 Rettifica dichiarazioni già presentate x La dichiarazione integrativa può rappresentare una ipotesi di ravvedimento operoso quando il sostituto ha la necessità di regolarizzare/integrare il contenuto del modello inviato DICHIARAZIONE INTEGRATIVA LA SCADENZA E E IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL ANNO SUCCESSIVO mancata indicazione di redditi e ritenute nelle Comunicazioni

52 Rettifica dichiarazioni già presentate x DICHIARAZIONE INTEGRATIVA mancata indicazione di redditi e ritenute (anche non versate) nelle Comunicazioni

53 Rettifica dichiarazioni già presentate x Dichiarazione «a a favore» del sostituto d imposta d DICHIARAZIONE INTEGRATIVA LA SCADENZA E E IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL ANNO SUCCESSIVO Credito di 100 da evidenziare in SX

54 Redazione della dichiarazione, Modalità di trasmissione Quattro sezioni aventi differenti significato ed alternative. Trattano differenti tipi di invio telematico

55 Redazione della dichiarazione, Modalità di trasmissione SEZIONE I Per trasmissione integrale si intende l invio delle due tipologie di comunicazioni dati e i dati dei prospetti riepilogativi SS, ST, SV, SX ed SY Obbligo di invio al 31/07/2013 se non tenuto all Ordinario

56 Redazione della dichiarazione, Modalità di trasmissione SEZIONE I x Per trasmissione integrale si intende l invio delle due tipologie di comunicazioni dati e i dati dei prospetti riepilogativi SS, ST, SV, SY ed SX Facoltà di invio al 31/07/2013 con il Semplificato ed prospetti anche se tenuto ad Ordinario

57 Redazione della dichiarazione, Modalità di trasmissione SEZIONE II La sezione II è compilata obbligatoriamente dai sostituti che, obbligati alla presentazione del modello 770 Ordinario, I prospetti riepilogativi di versamenti e compensazioni sono inviati unitariamente con il modello 770 Ordinario. Con il modello 770 Semplificato si inviano le comunicazioni e prospetto SS

58 Redazione della dichiarazione, Modalità di trasmissione SEZIONE III E IV RIQUADRO REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Sdoppiamento del modello Le ultime due (sezione III e IV) sono riservate al soggetto dichiarante iarante che intende inviare separatamente il contenuto della stessa dichiarazione - modello 770 Semplificato A CONDIZIONE CHE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI PER FARLO Potranno, pertanto essere separatamente inviate le Comunicazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, con i relativi prospetti ST, SV ed SX e le Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, con i relativi prospetti ST, SX. Occorre sempre barrare e la casella relativa al prospetto SS. Obbligo di indicazion del codice fiscale dell altro Intermediari altra parte sostituto

59 Redazione della dichiarazione, Modalità di trasmissione SEZIONE III E IV Importi in diminuzione dei punti 2 e 3 RIQUADRO REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONDIZIONI PER SDOPPIARE il mod. 770 semplificato il sostituto non deve avere operato nel corso del 2012 compensazioni c.d. interne ai sensi dell art. 1, del D.P.R. n. 445/97, tra le ritenute relative alle Comunicazioni di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo, omo, nén tra tali versamenti e quelli relativi ai redditi di capitale; debbano essere trasmesse sia Comunicazioni di un tipo, sia Comunicazione dell altro tipo, diversamente sarà necessario compilare le precedenti due sezioni (sezione I o II).

60 Redazione della dichiarazione, Modalità di trasmissione SEZIONE III E IV Esempio - compensazione interna in ST art. 1 D.P.R. n. 445/97 tra codici tributo differenti - relativi a categorie reddituali diverse - Nel mese di luglio 2012 il sostituto ha rimborsato ai dipendenti un credito IRPEF pari ad euro 720,00 derivante dalle operazioni di assistenza fiscale. Per restituire il credito ha utilizzato quasi interamente le ritenute di euro 800,00 operate nel mese ad un lavoratore autonomo (c.t. 1040). Il versamento in F24 effettuato entro il 16 agosto 2012 riporterà un importo a debito pari alla differenza di 80 euro, mentre il prospetto ST dovrà evidenziare la compensazione interna nel seguente modo: No sdoppiamento invio modello 770 unitariamente

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