Anno 2012 N.RF217. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2012 N.RF217 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI AL 770/2012 ENTRO IL 19/12 RIFERIMENTI DLGS. N. 472/97; DLGS. N. 471/97; ISTRUZIONI MODELLO 770/2012 CIRCOLARE DEL 6/11/2012 Sintesi: entro il prossimo 19/12/2012 i contribuenti potranno sanare mediante ravvedimento operoso (prima che siano iniziate le attività di controllo dell Ufficio) le violazioni inerenti il modello 770/2012, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 20/09/2012. Analogamente sarà possibile sanare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (31/07/2013), i modelli regolarmente presentati ma contenenti errori formali o sostanziali. Inoltre, per evitare la sanzione da.516 a.5.164, è possibile ricorrere al ravvedimento anche per le violazioni commesse dall intermediario. Le violazioni inerenti il modello 770/2012 Ordinario/Semplificato, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 20/09/2012 (come prorogato dal DPCM 26/07/2012), possono essere sanate mediante ravvedimento operoso qualora non siano state già constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) di cui il contribuente ne era formalmente a conoscenza. TARDIVA Come noto, è considerata tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello; pertanto con riferimento al 770/2012: termine ordinario (prorogato) : 20/09/2012 termine con i 90 gg: 19/12/2012 SANZIONE: si applica la sanzione da.258 a (art. 2, c.3 DLgs 471/97) a prescindere : dalla presenza di ritenute non effettuate e/o non versate dal numero di percepenti omessi RAVVEDIMENTO OPEROSO Entro il prossimo 19/12/2012 il contribuente può sanare la violazione: presentando la dichiarazione (nel frontespizio non va barrata la casella integrativa o correttiva nei termini ) versando una sanzione ridotta di. 25 (1/10 di 258) MODELLO F24: ai fini della compilazione occorre: - utilizzare il codice tributo indicare, quale periodo di riferimento, l anno della violazione (ossia il 2011 ) Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it

2 Redazione Fiscale Info Fisco 217/2012 Pag. 2 / 8 OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO RITENUTE Qualora non risultano versate le ritenute indicate nel 770/2012 tardivo trova applicazione anche la sanzione, pari al 30%, prevista per l omesso/insufficiente versamento. Nota: la predetta sanzione del 30% è ridotta: - al 10% (1/3) qualora le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione di controllo automatico (art. 36-bis, DPR 600/73) - al 20% (2/3) qualora le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione di controllo formale (art. 36-ter, DPR 600/73) Al riguardo si rammenta che: non è più sanabile l omesso versamento delle ritenute relative al 2011; ciò in quanto tale regolarizzazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 20/09/2012. è sanabile, entro il termine di presentazione del 770/2013 (ossia, il 31/07/2013), la violazione relativa alle ritenute (operate in dicembre 2011) da versare in gennaio 2012 Ai fini del ravvedimento occorre, inoltre, rammentare che: - per la Cassazione (sent. nn.12661/2011 e 14298/2012) la regolarizzazione dell omesso/tardivo versamento si perfeziona solo con l integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi. Pertanto, in caso di errata determinazione dell importo da versare (anche se di tenue entità) il ravvedimento diventa inefficace, con conseguente applicazione, da parte dell Ufficio, della sanzione in misura piena. - secondo la CM 180/98, la contestuale effettuazione degli adempimenti richiesti ai fini della regolarizzazione (rimozione violazione, versamento di sanzione ridotta ed interessi) va intesa nel senso che gli stessi devono essere conclusi entro il termine stabilito per il ravvedimento e non che siano effettuati necessariamente lo stesso giorno. VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO TARDIVA presentata entro il 19/12/2012 da 258 a % sulle ritenute non versate OMESSA 25 (1/10 di 258) Qualora il modello 770/2012: viene presentato con un ritardo superiore ai 90 giorni (ossia dopo il 19/12/2012) non viene presentato la dichiarazione è considerata omessa e non più sanabile mediante ravvedimento. In tal caso, l Ufficio applica le sanzioni distinguendo tra: ritenute non versate (in tutto o in parte) ritenute versate È prevista una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 258. Secondo la CM 23/99 tale sanzione è applicabile anche qualora solo una delle ritenute risulti non versata alla data della violazione. È prevista una sanzione da 258 a nel caso in cui, ancorché non dichiarate, le ritenute siano state versate. In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di. 51 per ogni percipiente non.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 217/2012 Pag. 3 / 8 Tale regime sanzionatorio si applica anche nel caso in cui la dichiarazione : sia redatta su modelli non conformi a quelli approvati dalle Entrate non risulta sottoscritta ovvero è sottoscritta da un soggetto privo della rappresentanza legale o negoziale, qualora la violazione non è sanata entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio. VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO OMESSA presentata dopo il 19/12/2012 Ritenute non versate Ritenute versate dal 120% al 240% dell importo non versato con un minimo di per ogni percipiente non Non ammesso da.258 a per ogni percipiente non MODELLO 770/2012: INFEDELE È considerata "infedele" la dichiarazione nella quale l'ammontare di compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore rispetto a quanto accertato dall'ufficio. In tal caso il contribuente deve versare: ritenute non versate ritenute versate entro il 20/09/2012 una sanzione dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate, con un minimo di 258 una sanzione da.258 a se le ritenute sono state versate entro il 20/09/2012 (termine dichiarazione originaria) In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di.51 per ogni percipiente non. RAVVEDIMENTO OPEROSO E possibile sanare il 770/2012 infedele : presentando il 770 integrativo entro la dichiarazione dell' anno successivo (31/07/2013) versando: le ritenute non versate interessi calcolati a giorni (non anche la sanzione per tardivo versamento, posto che il ravvedimento non si perfezionerebbe) le sanzioni ridotte secondo le seguenti distinzioni: se ritenute versate entro il 20/09/2012 se ritenute non versate sanzione unica di. 32 (1/8 di 258).6 (1/8 di 51) per ogni percipiente non sanzione pari al 12,5% (1/8 del 100%) delle ritenute omesse (minimo.32). 6 (1/8 di 51) per ogni percipiente non Se la dichiarazione correttiva è presentata nei termini, ovvero entro il 20/09/2012: - non si configura l ipotesi di dichiarazione infedele -non è dovuta alcuna sanzione

4 Redazione Fiscale Info Fisco 217/2012 Pag. 4 / 8 VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO INFEDELE Ritenute non versate Ritenute versate dal 100% al 200% dell importo non versato con un minimo di per ogni percipiente non da.258 a per ogni percipiente non 12,5% delle ritenute omesse (minimo.32). 6 per ogni percipiente non.32 (1/8 di.258) 6 per ogni percipiente non INESATTA O IRREGOLARE Nel caso di violazioni formali, ossia che non incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta la dichiarazione si definisce inesatta o irregolare. In tal caso, ai fini sanzionatori, occorre distinguere tra violazioni: MERAMENTE FORMALI FORMALI che non arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio che arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI Per tali violazioni: non si applica alcuna sanzione non è necessario utilizzare il ravvedimento operoso Art.6,c.5-bis del DLgs 472/97: non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo. Qualora si intenda, comunque, sanare la violazione prima dell inizio delle attività di controllo, è sufficiente presentare il 770 integrativo. VIOLAZIONI FORMALI Si tratta di quelle violazioni che ostacolano l'attività di controllo dell Ufficio; in particolare, ciò si rileva nei seguenti casi: Dichiarazione non conforme Dati contribuente Altri elementi Conservazione atti e documenti dichiarazione non redatta in conformità al modello di dichiarazione approvato dalle Entrate omessa o errata/incompleta indicazione dei dati relativi l individuazione del contribuente o del suo rappresentante omessa o errata indicazione di ogni altro elemento prescritto per l effettuazione dei controlli, quale la mancata compilazione di un quadro che non incide sulla determinazione delle imposte mancata conservazione di atti e documenti ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all Ufficio richiedente. SANZIONE: in tali ipotesi è applicabile la sanzione da 258 a (art. 8, c. 1, DLgs 471/97)

5 Redazione Fiscale Info Fisco 217/2012 Pag. 5 / 8 RAVVEDIMENTO OPEROSO Il contribuente può sanare le suddette violazioni: presentando il 770 integrativo entro la dichiarazione dell'anno successivo (31/07/2013) versando la sanzione ridotta di 32 (1/8 di 258). OMESSA/INCOMPLETA INDICAZIONE DATI Qualora nella dichiarazione siano omessi o riportati in maniera incompleta i dati e gli elementi necessari per (art. 4, DPR 322/98): l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, delle ritenute/contributi/premi l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello, esclusi quelli che l'agenzia delle Entrate, l'inps e l'inail sono in grado di acquisire direttamente è applicabile la sanzione da.516 a Ravvedimento:è possibile sanare l irregolarità: - presentando il 770 integrativo entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo - versando la sanzione ridotta di 64 (1/8 di 516). VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO INESATTA O IRREGOLARE Violazioni formali Violazioni meramente formali da 258 a (1/8 di 258) da 516 a se non indicati gli elementi di cui all'art. 4, DPR 322/98 Nessuna sanzione INTEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI 64 (1/8 di 516) Si può sanare la posizione prima di un controllo mediante 770 integrativo In merito alle suddette sanzioni, è possibile riscontrare una maggiore penalizzazione per il contribuente che presenti una dichiarazione integrativa nei termini (entro il 20/09/2012), ancorché contenente errori formali o sostanziali, rispetto al caso di tardiva presentazione. Al fine superare detta incongruenza, nell appendice delle istruzioni al 770/2012 viene precisato che la sanzione di.25 è applicabile se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL INTEGRATIVA Le modalità di presentazione del 770 correttivo/integrativo sono diverse a seconda che il sostituto dichiari più o meno di 200 percipienti:

6 Redazione Fiscale Info Fisco 217/2012 Pag. 6 / 8 CONTRIBUENTI FINO A 200 PERCIPIENTI Il sostituto d imposta rettifica i dati con: il re-invio del mod.770/2012 completo di tutte le sue parti (comprese quelle invariate) barrando la casella Dichiarazione integrativa : X CONTRIBUENTI CON PIÙ DI 200 PERCIPIENTI Nel presentare la dichiarazione integrativa/rettificativa il sostituto può scegliere di inviare: a) il modello con tutte le comunicazioni (comprese quelle originariamente corrette) b) per il 770/semplificato, le sole comunicazioni modificate (frontespizio comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica quadro riepilogativi SS, ST, SV e SX) In tal caso va barrata la casella Correttiva /Integrativa parziale. X Riservata alla integrativa di chi ha più di 200 percipienti (re invio dei soli quadri modificati) INTERMEDIARIO: OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA Oltre alle sanzioni comminate al contribuente è, altresì, prevista una specifica sanzione in capo all intermediario che non trasmette ovvero trasmette in ritardo le dichiarazioni. In particolare, secondo la CM 11/2008 la trasmissione telematica si considera: OMESSA TARDIVA se non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine se è stata effettuata: oltre il termine di presentazione della dichiarazione, qualora l impegno alla trasmissione sia stato assunto entro il 20/09/2012 oltre 1 mese dall assunzione dell impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia stato assunto dopo il 20/09/2012 (ciò avviene ad es. se l impegno all invio è stato assunto il 10/10/2012 e la dichiarazione non viene trasmessa entro il 10/11/2012). Per tali violazioni è applicabile una sanzione da 516 a (ex art. 7-bis, DLgs 241/97) Inoltre, si rammenta che la sanzione per tardivo/omesso invio viene irrogata (CM 11/08) : al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica (come in caso di CAF imprese o dipendenti o di una società di servizi) al professionista che ha assunto l incarico qualora la dichiarazione sia trasmessa da uno studio associato Nota:le violazioni che interessano l intermediario nonché le relative sanzioni sono distinte da quelle commessa dal contribuente.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 217/2012 Pag. 7 / 8 RAVVEDIMENTO OPEROSO Anche per le violazioni commesse dall intermediario è possibile ricorrere al ravvedimento; ciò fermo restando che non siano iniziate attività di controllo da parte dell Ufficio. In particolare, condizione necessaria per potersi avvalere di tale istituto è che la dichiarazione possa ancora essere validamente presentata. Art.7 c. 7 DPR 322/98: sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Pertanto, per sanare l omessa trasmissione telematica del modello l intermediario deve: presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza (entro il 19/12/2012) versare la sanzione ridotta pari a 52 (1/10 di 516) MODELLO F24: ai fini della compilazione occorre: - utilizzare il codice tributo indicare, quale periodo di riferimento, l anno in cui si è realizzata la violazione/ritardo (ossia 2012 ) Inoltre, va osservato che per le dichiarazioni presentate mediante Unico l intermediario potrà ravvedersi calcolando un unica sanzione ridotta e non, come il contribuente, tante sanzioni quante sono le dichiarazioni che confluiscono in Unico presentate tardivamente (CM 11/08) Esempio Supponiamo che in data 05/07/2012 un professionista: - abbia assunto l impegno alla trasmissione telematica del 770/2012 di una Sas - ma non abbia provveduto all invio dello stesso entro il 20/09/2012. Considerato che le relative ritenute sono state regolarmente versate, ai fini del ravvedimento sarà necessario: - inviare il 770/2012 entro il 19/12/2012 indicando 05/07/2012 quale data di impegno alla trasmissione telematica - versare la sanzione di.52 (cod. trib ) per sanare la violazione dell intermediario - versare la sanzione di.25 (cod. trib ) per sanare la violazione del contribuente Esempio Supponiamo che in data 18/10/2012 un professionista abbia assunto l impegno alla trasmissione telematica del 770/2012 di una ditta individuale. In tal caso, se l intermediario invia la suddetta dichiarazione entro il 18/11/2012, indicando nel frontespizio del modello il 18/10/2012 quale data di impegno, lo stesso non commette alcuna violazione e pertanto non è sanzionabile. Per il contribuente, la dichiarazione è considerata valida ma tardiva (in quanto trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza) pertanto, questi dovrà sanare la violazione entro il 19/12/2012, mediante ravvedimento, versando la sanzione di 25 (1/10 di 258).

8 Redazione Fiscale Info Fisco 217/2012 Pag. 8 / 8 PRONTUAZIONI SANZIONI VIOLAZIONE SANZIONE TERMINE RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA TARDIVA da 258 a % sulle ritenute non versate Entro il 19/12/2012 (entro 90 giorni da presentazione 770). 25 (1/10 di. 258) OMESSA presentata dopo il 19/12/2012 INFEDELE: compensi non dichiarati con ritenute non versate INFEDELE: compensi non dichiarati con ritenute versate INESATTA/IRREGOLARE: violazioni formali dal 120 al 240% delle ritenute non versate (min.. 258). 51 per ciascun percipiente non da 258 a in presenza di ritenute versate 51 per ogni percipiente non Dal 100 al 200% delle ritenute non versate (min. di. 258). 51 per ciascun percipiente non da 258 a se le ritenute sono state versate. 51 per ciascun percipiente non da 258 a da 516 a se non indicati gli elementi dell art. 4,DPR 322/98 Non ammesso Entro il termine di presentazione del 770 dell anno successivo Entro il termine di presentazione del 770 dell anno successivo Entro il termine di presentazione del 770 dell anno successivo 12,5% (1/8 del 100%) con min.32.6 per ciascun percipiente non.32 (1/8 di.258). 6 per ciascun percipiente non 32 (1/8 di 258) 64 (1/8 di 516) INESATTA/IRREGOLARE: violazioni meramente formali nessuna sanzione Si può sanare la posizione prima di un controllo mediante 770 integrativo

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