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1 SEAC S.p.A TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: info@seac.it Tel. 0461/ Fax 0461/ Servizio INFORMATIVA MAGGIO 2008 Informativa n. 44 DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 01, TUIR SOMMARIO L articolo 1, commi 9 e 10, Legge finanziaria 2008, ha introdotto delle detrazioni d imposta per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Con Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200/E, l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di fruire di tali detrazioni, con riferimento a particolari fattispecie contrattuali. La presente informativa offre un analisi di quanto precisato dalla citata Risoluzione, concentrando la propria attenzione sui contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/1998. EDITORIA FISCALE SEAC

2 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 44 Prot DATA Settore: Modello 730/2008 Oggetto: Detrazione per canoni di locazione di cui all art. 16, comma 01, TUIR Riferimenti: Risoluzione dell Agenzia delle Entrate 16 maggio 2008, n. 200/E Legge 24 dicembre 2007, n. 244 L articolo 1, commi 9 e 10, Legge finanziaria 2008, è intervenuta a modifica dell articolo 16, TUIR, ampliando le casistiche per le quali è possibile beneficiare di particolari detrazioni d imposta per canoni di locazione, qualora l immobile sia utilizzato dal contribuente come abitazione principale. La Risoluzione dell Agenzia delle Entrate 16 maggio 2008, n. 200/E, fornisce alcuni importanti chiarimenti, in riferimento a particolari fattispecie, che comunque consentono di fruire delle detrazioni sopra citate. La presente informativa offre un analisi delle precisazioni fornite dall Amministrazione finanziaria mediante la suddetta Risoluzione; di conseguenza, l attenzione si concentrerà prevalentemente sui contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui al rigo E39, Mod. 730/2008. Per un approfondimento in merito alle altre ipotesi disciplinate dall art. 16, TUIR, per le quali sono previste particolari detrazioni d imposta, si veda l informativa n. 11 del 17 gennaio Prima di entrare nel merito delle particolari casistiche affrontate dalla Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200/E, preme sottolineare che la stessa (indirettamente) fornisce un importante precisazione in merito alla spettanza dell agevolazione in esame. In pratica, specificando che la detrazione spetta anche ai titolari di contratti stipulati e poi rinnovati tacitamente sulla base delle vecchie disposizioni in materia, la Risoluzione certifica che la detrazione fiscale di cui all art. 16, comma 01, TUIR, può essere riconosciuta: sia ai contribuenti che nel 2007 hanno stipulato ex novo contratti di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998; sia ai contribuenti che nel 2007 erano titolari di contratti di locazione stipulati anteriormente al 1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore dell agevolazione stessa). Tale tipologia di detrazione, pertanto, si differenzia da quella prevista in favore dei giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni (c.d. bamboccioni ), di cui al comma 1-ter dell art. 16, TUIR, i quali, per poter fruire dell agevolazione, devono aver stipulato nel 2007 un contratto di locazione ex novo. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

3 Informativa n pagina 2 di 4 ESEMPIO Un contribuente di 26 anni, reddito complessivo nel 2007 pari ad ,00, ha stipulato a novembre 2006 un contratto di locazione per l abitazione in cui dimora abitualmente, ai sensi della Legge n. 431/98. Nonostante rispetti i requisiti anagrafici e reddituali, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2007, Mod. 730/2008, tale soggetto non potrà fruire della detrazione di cui all art. 16, comma 1-ter, TUIR, in quanto ha stipulato il contratto di locazione anteriormente al 1 gennaio Il contribuente potrà comunque ripiegare sulla detrazione di cui al comma 01, compilando debitamente il rigo E39 del Mod. 730/2008, anche se tale agevolazione è di molto inferiore rispetto a quella prevista per i giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni (comma 1-ter): in base al reddito 2007, infatti, al contribuente spetterà una detrazione d imposta forfetaria pari ad 300,00 anziché 991,60. CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 16, COMMA 01, TUIR) Come anticipato, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con l inserimento del comma 01 all art. 16 del TUIR, ha introdotto una detrazione d imposta per canoni di locazione in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n In particolare, la detrazione è riconosciuta per un importo complessivamente pari a: euro 300,00, se il reddito complessivo non supera euro ,71; euro 150,00, se il reddito complessivo è compreso tra euro ,71 ed euro ,41. Con tale provvedimento, il Legislatore ha voluto estendere l agevolazione fiscale, in precedenza prevista per i soli soggetti titolari di contratti di locazione c.d. convenzionati, anche ai soggetti titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/1998 (principalmente interessati risultano i soggetti titolari di contratti a canone libero 4+4 ). La lettura del comma 01, art. 16, TUIR, subordina il riconoscimento dell agevolazione in esame alla condizione che il relativo contratto sia: stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n. 431/1998 In base ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200 (interpello), tuttavia possono fruire dell agevolazione in esame anche i soggetti titolari di contratti di locazione stipulati: prima dell entrata in vigore della Legge n. 431/1998, facendo riferimento alla vecchia disciplina; dopo l entrata in vigore della Legge n. 431/1998, ma facendo riferimento alla disciplina previgente oppure senza alcun riferimento alla Legge n. 431/1998.

4 Informativa n pagina 3 di 4 CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 431/98 Come già anticipato, in base a quanto precisato dalla Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200, un soggetto titolare di un contratto di locazione stipulato prima dell entrata in vigore della Legge n. 431/1998, disciplinato dalla normativa previgente, può beneficiare comunque della detrazione in esame. In riferimento a tale fattispecie, infatti, la Risoluzione ricorda che è la stessa Legge n. 431/1998, a sancire una connessione tra la nuova normativa e la vecchia disciplina (Legge n. 392/1978 e Legge n. 359/1992); l art. 2, comma 6, prevede infatti: I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo. Pertanto, i contratti disciplinati dalla normativa in vigore precedentemente al 1998, automaticamente prorogati per gli anni successivi, possono beneficiare della detrazione d imposta. In particolare è consentita l attribuzione della detrazione forfetaria di cui all art. 16, comma 01, TUIR, nel caso di : a) soggetto titolare di contratto stipulato prima dell entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; b) soggetto titolare di contratto stipulato prima dell entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge 8 agosto 1992, n. 359 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; CONTRATTI STIPULATI DOPO L ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 431/1998 La Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200, fornisce alcuni chiarimenti in merito ad altre due casistiche di dubbia interpretazione. In particolare, l Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle ipotesi in cui un contratto sia stato stipulato dalle parti, successivamente all entrata in vigore della Legge n. 431/1998: senza fare alcun riferimento alla Legge n. 431/1998; facendo riferimento alla normativa previgente (Legge n. 392/1978 e Legge n. 359/1992). CONTRATTO STIPULATO SENZA RIFERIMENTI ALLA LEGGE N. 431/1998 In merito ai contratti di locazione (stipulati successivamente all entrata in vigore della Legge n. 431/1998) che non contengono alcun riferimento a detta Legge, la Risoluzione richiama l art del c.c., il quale, in tema di interpretazione dei contratti, recita quanto segue: si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

5 Informativa n pagina 4 di 4 In particolare, viene chiarito che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in vigenza della Legge n. 431/1998, deve considerarsi disciplinato da quest ultima anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate. Ne consegue che il contratto di locazione, stipulato in vigenza della Legge 431/1998, sarà comunque da considerarsi disciplinato da quest ultima, anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere contra legem. CONTRATTO STIPULATO CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PREVIGENTE Infine, la Risoluzione dà esito positivo anche nel caso in cui i contratti di locazione siano stati stipulati o rinnovati: successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/1998; facendo riferimento alla normativa previgente (Legge n. 392/1978 e Legge n. 359/1992); ricordando che l art. 14, commi 3 e 4, Legge n. 431/1998, prevede espressamente l abrogazione delle disposizioni precedenti (Legge n. 392/1978 e Legge n. 359/1992) in tema di locazioni abitative. Secondo l Agenzia, pertanto, i contratti stipulati in base a leggi previgenti si considerano (implicitamente) disciplinati dalla Legge n. 431/1998. Di conseguenza, anche per i soggetti interessati da questa casistica è fatta salva la possibilità di beneficiare della detrazione in esame. Nella tabella che segue si offre uno schema riassuntivo di quanto precisato dalla Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200: DATA STIPULA CONTRATTO TIPOLOGIA DI CONTRATTO (RIFERIMENTO NORMATIVO) DETRAZIONE Prima dell entrata in vigore Legge n. 431/1998 Riferimento alla normativa previgente (Legge n. 392/1978 e Legge n. 359/1992) + rinnovo tacito Dopo entrata in vigore Legge n. 431/1998 Nessun riferimento alla Legge n. 431/1998 Riferimento alla normativa previgente (Legge n. 392/1978 e Legge n. 359/1992) Sì

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