IVA Dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta 2012

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1 n 07 del 22 febbraio 2013 circolare n 150 del 21 febbraio 2013 referente BERENZI/mr IVA Dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta 2012 Con i provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, Protocollo n. 2013/5267 e Protocollo n. 2013/5272, sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2013, Iva base 2013, modello 26 LP per le liquidazioni dell'iva di gruppo e 74bis per il fallimento o liquidazione coatta amministrativa, relativi all'anno d'imposta Si ricorda che, da quest'anno, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il nuovo quadro VX inserito all'interno della dichiarazione stessa che ha sostituito il quadro VR. Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2013,concernente l'anno d'imposta 2012, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2013 e può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno: hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA quali, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 34 per gli agricoltori o dall'articolo 74- ter per le agenzie di viaggio; hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/ o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34- bis; non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, ecc); non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. Di seguito si riportano le principali novità del modello di dichiarazione IVA 2013, rispetto allo scorso anno. 1) Quadro VE: a. nella sezione 2 è stato eliminato il rigo riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 20 per cento. Tale aliquota è stata elevata dal 20 al 21 per cento a partire dalle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011; b. nella sezione 4, al rigo VE34, relativo alle operazioni con applicazione dell'inversione contabile, il campo 5 è stato ridenominato "cessioni di fabbricati", sostituendo la precedente dizione "cessione di fabbricati strumentali".

2 A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 9 del DL 83/2012 (cd. decreto sviluppo), negli articoli 10, nn. 8- bis e 8- ter e 17, comma 6, lett. a- bis del DPR 633/72, il regime del reverse charge risulta applicabile anche agli immobili ad uso abitativo e non soltanto a quelli strumentali. c. nella sezione 4 del rigo VE36 è stato introdotto il campo 3 per le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 32 del DL 82/2012 che ha introdotto il nuovo regime dell'iva per cassa. Le operazioni soggette al previgente regime dell'iva per cassa (art. 7 del DL 185/2008) vanno, invece, evidenziate nel campo 2 del rigo VE36. 2) Quadro VF: a. nella sezione 1 è stato soppresso il rigo riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota IVA al 20 per cento (elevata al 21% dal 17 settembre 2011); b. nel rigo VF19 è stato introdotto il nuovo campo 3, riservato agli acquisti effettuati dai contribuenti che si avvalgono del nuovo regime dell'iva per cassa, in vigore dal 1 dicembre ) Quadro VJ: a. nel rigo VJ14 è stata recepita la modifica introdotta dall'articolo 9 del DL 83/2012 (cd. decreto sviluppo), negli articoli 10, nn. 8- bis e 8- ter e 17, comma 6, lett. a- bis del DPR 633/72, che prevede l'applicazione del regime del reverse charge anche agli immobili ad uso abitativo e non soltanto per quelli strumentali. A tal fine tale rigo è stato ridenominato "Acquisti di fabbricati". 4) Quadro VL: a. nella sezione 3, al rigo VL29, è stato introdotto il nuovo campo 3, da utilizzare per indicare i versamenti non effettuati a seguito della sospensione per eventi eccezionali. 5) Quadro VX: Nel Modello IVA 2013 non è più presente il quadro VR (che dalla dichiarazione 2011 aveva sostituito il Modello VR, il quale veniva approvato separatamente dal Modello IVA annuale) e da quest'anno la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata compilando il quadro VX. A tal fine, nel rigo VX4 "Importo di cui si richiede il rimborso" sono stati inseriti i nuovi campi da 2 a 8, per permettere ai contribuenti interessati di chiedere il rimborso del credito risultante dal Modello IVA e di fornire le informazioni necessarie per l'erogazione del rimborso. In particolare i campi da 2 a 8 riguardano l'importo da liquidare con la procedura semplificata, la causale del rimborso, il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione prioritaria del rimborso, la condizione di subappaltatore nel settore edile, l'attestazione di operatività e di affidabilità e solvibilità (cd. Contribuenti virtuosi) per l'esonero dalla prestazione della garanzia e l'importo erogabile senza garanzia. 6) Quadro VO: Nel quadro dedicato alle opzioni, nella sezione 1 è stato introdotto il nuovo rigo VO15, riservato ai contribuenti tenuti a comunicare l'opzione per il nuovo regime dell'iva per cassa di cui all'art. 32- bis, DL 83/2012, in vigore del 1 dicembre Come indicato nel Provvedimento dell'agenzia delle Entrate 21 novembre 2012, l'opzione per la liquidazione dell'iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, effettuato riportando sulle fatture emesse l'annotazione che si tratta di

3 operazione con "IVA per cassa", e l'indicazione dell'art. 32- bis, DL 83/2012 e va comunicata, ai sensi dell'art. 2, DPR. 442/1997, nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata. L'omessa indicazione sulle fatture dell'annotazione costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale. L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'iva per cassa per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia di 2 milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime; ai fini del computo del triennio, se l'opzione è esercitata a partire del 1 dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato il primo anno di applicazione del regime. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ogni anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitare, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione, mediante la comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo tale scelta. Il nuovo rigo VO34 riguarda i contribuenti usciti dal vecchio regime dei minimi che dal 2012, al posto del regime contabile agevolato, hanno optato per il regime contabile ordinario. Inoltre è stato previsto il nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che non si sono avvalsi del vecchio regime dei minimi previsto dall'art. 1, co. da 96 a 117, Legge 244/2007 e che intendono revocare l'opzione per il regime ordinario per potersi avvalere dei regimi disciplinati dall'art. 27, co. 1 e 2 e co. 3, DL 98/2011, vale a dire, rispettivamente, del nuovo regime dei minimi e del regime contabile agevolato. Relativamente alle modalità di presentazione della dichiarazione, sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA 2013 in forma autonoma, quindi separatamente dal Modello UNICO 2013: società di capitali ed enti soggetti all'ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; società controllanti e controllate che effettuano la liquidazione dell'iva di gruppo; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati ecc, che abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'iva di gruppo; curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa; rappresentanti fiscali per conto dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35- ter del DPR 633/72; particolari soggetti (ad es. i venditori «porta a porta»), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione, unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'irap; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta. Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, DPR n. 322 del 1998, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78).

4 Si ricorda inoltre che i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, sono esonerati dal presentare la "Comunicazione dati IVA". Relativamente a tale ultimo specifico punto, l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 ha chiarito che dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 8- bis del DPR n. 322 del 1998 emerge che la previsione di esonero dalla presentazione della comunicazione dati, di fatto resta preclusa a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione IVA al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito. Ciò crea una evidente disparità di trattamento tra i contribuenti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati IVA. Pertanto, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, l'agenzia prevede che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, consentendo in tal modo a tutti i soggetti passivi d'imposta la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno esonerandoli dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La circolare in commento ricorda poi che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato comunque entro il 18 marzo 2013 (il 16 e il 17 marzo sono infatti giorni festivi) in un'unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima, risultando quindi preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO Sono obbligati in linea generale alla presentazione della comunicazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA. Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti d'imposta: i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36- bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19- bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.); i contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6; gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'iva nei modi ordinari; le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'iva;

5 i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74- quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. La dichiarazione va presentata esclusivamente attraverso modalità telematiche, pertanto, la dichiarazione presentata tramite una banca o un ufficio postale è da ritenersi redatta su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a euro. In base all'art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2012, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2013 e il 30 settembre 2013 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma, ovvero entro il 30 settembre 2013 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate (Circolare n. 6/ E del 25 gennaio 2002). Nell'ipotesi di operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di rami d'azienda) o di trasformazioni sostanziali soggettive, il dichiarante (cioè la società risultante dall'operazione straordinaria o dalla trasformazione) deve presentare, oltre ai moduli contenenti i propri dati, anche uno o più moduli per l'indicazione dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti. In particolare, qualora l'operazione sia avvenuta durante l'anno per il quale si presenta la dichiarazione (2012) e abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa (fusione per incorporazione, scissione totale, conferimento o cessione d'azienda) la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto avente causa, nel seguente modo: nell'unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione (avente causa); nel modulo relativo al soggetto avente causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno 2012, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione; nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria.

6 Qualora, invece, l'operazione societaria straordinaria non abbia comportato l'estinzione del precedente soggetto (scissione parziale, conferimento o cessione di ramo d'azienda) la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto avente causa, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA. In tal caso il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2012 relative alle attività non trasferite. Se, al contrario, non c'è stata cessione del debito o del credito IVA, la dichiarazione annuale dovrà essere presentata da ognuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta. Nell'ipotesi in cui l'operazione societaria straordinaria sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2012, poiché l'attività per l'intero periodo di imposta precedente è stata svolta dal soggetto dante causa si possono verificare due diverse situazioni: nel caso di estinzione del soggetto dante causa, il soggetto avente causa deve presentare per l'anno 2012, oltre alla propria, anche la dichiarazione annuale per conto del soggetto estinto, sempre che tale adempimento non sia già stato assolto da quest'ultimo. In tale dichiarazione dovranno essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica; nel caso di trasformazione non comportante estinzione del soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione dovrà presentare la propria dichiarazione annuale relativa alle operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta a cui la stessa si riferisce. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini

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