IVA 2014 Dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta 2013

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1 n 07 del 14 febbraio 2014 circolare n 149 del 13 febbraio 2014 referente BERENZI/mr IVA 2014 Dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta 2013 Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, Protocollo n. 4869/2014, sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2014 e Iva base Si ricorda che i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il nuovo quadro VX inserito all'interno della dichiarazione stessa che ha sostituito il quadro VR. Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2014,concernente l'anno d'imposta 2013, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2014 e può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno: hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA quali, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 34 per gli agricoltori o dall'articolo 74- ter per le agenzie di viaggio; hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/ o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34- bis; non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, ecc); non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. Di seguito si riportano le principali novità del modello di dichiarazione IVA 2014 rispetto allo scorso anno, rimandando alle istruzioni dell'agenzia delle Entrate per la compilazione di tutti gli altri righi della dichiarazione. 1) Quadro VC: Le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7- septies pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, NON devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale. Pertanto nella colonna 3 dei righi da VC1 a VC13 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.

2 2) Quadro VE: E' presente il nuovo rigo VE23 dedicato all'indicazione delle operazioni assoggettate all'aliquota IVA del 22%, in vigore dall'1/10/2013. Nel rigo VE36 relativo alle "Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi" è stato eliminato il campo destinato all'indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione "IVA per cassa" ex art. 7 DL 185/2008. Di conseguenza è stato ridenominato il campo 2 dedicato alla nuova IVA per cassa. Nel rigo VE39, ridenominato "Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies", devono essere riportate le operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura ai sensi delle nuove norme in vigore dall'1/1/2013. L'importo indicato nel rigo in esame concorre a formare il volume d'affari ) Quadro VF: E' presente il nuovo rigo VF12 dedicato all'indicazione delle operazioni assoggettate all'aliquota IVA del 22%, in vigore dall'1/10/2013. Nel rigo VF20 relativo agli "Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi" è stato eliminato il campo destinato all'indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione "IVA per cassa" ex art. 7 DL 185/2008. Di conseguenza è stato ridenominato il campo 2 dedicato alla nuova IVA per cassa. Al rigo, VF34, campo 5, non devono essere indicate le operazioni per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21 co. 6- bis del DPR 633/72. Tali operazioni, infatti, devono essere indicate nel rigo VE39 e devono essere considerate ai fini della determinazione dell'importo da indicare nel rigo VE40. Al rigo, VF34, campo 8, deve essere indicata la percentuale di detrazione calcolata con la seguente formula: VE40 + VF34 campo 1 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6+ VF34 campo 7 (VE33 VF34 campo 4) x 100 VE40 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 VF34 campo 2 VF34 campo 3 il risultato deve essere arrotondato all unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Nella particolare ipotesi in cui risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore cento. 4) Quadro VO: Nel rigo VO10 (dedicato all'opzione per l'applicazione dell'iva nello stato UE di destinazione dei beni, oggetto di cessione in base a cataloghi, corrispondenza e simili) è stata introdotta la casella 28, denominata "HR", a seguito dell'ingresso nell'ue della Croazia a far data dall'1/7/2013. Nella sezione 2 del quadro VO sono inoltre state soppresse le caselle destinate alle opzioni per la determinazione del reddito, riservate alle società agricole non esercitabili per l'anno 2013 per effetto di quanto disposto dall'art. 1 co. 513 L. 228/ ) Modello IVA 26/ LP: E' stato soppresso il modello IVA 26/ LP. I dati sono desunti dal quadro VH dei singoli dei modelli annuali delle società controllate. Le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo dovranno ora compilare il rigo VH13 del mod. IVA 2014.

3 Relativamente alle modalità di presentazione della dichiarazione, sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA 2014 in forma autonoma, quindi separatamente dal Modello UNICO 2014: società di capitali ed enti soggetti all'ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; società controllanti e controllate che effettuano la liquidazione dell'iva di gruppo; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati ecc, che abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'iva di gruppo; curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa; rappresentanti fiscali per conto dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35- ter del DPR 633/72; particolari soggetti (ad es. i venditori «porta a porta»), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione, unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'irap; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a presentare ladichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta. Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, DPR n. 322 del 1998, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78). Si ricorda inoltre che i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, sono esonerati dal presentare la "Comunicazione dati IVA". Relativamente a tale ultimo specifico punto, l'agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 ha chiarito che dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 8- bis del DPR n. 322 del 1998 emerge che la previsione di esonero dalla presentazione della comunicazione dati, di fatto resta preclusa a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione IVA al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito. Ciò crea una evidente disparità di trattamento tra i contribuenti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati IVA. Pertanto, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, l'agenzia prevede che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, consentendo in tal modo a tutti i soggetti passivi d'imposta la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno esonerandoli dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La circolare in commento ricorda poi che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato comunque entro il 17 marzo 2014 (il 16 cade di domenica) in un'unica soluzione

4 ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima, risultando quindi preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO Sono obbligati in linea generale alla presentazione della comunicazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA. Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti d'imposta: i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36- bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art.48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19- bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.); i contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6; gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'iva nei modi ordinari; le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'iva; i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991,n. 398 (disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74- quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. La dichiarazione va presentata esclusivamente attraverso modalità telematiche, pertanto, la dichiarazione presentata tramite una banca o un ufficio postale è da ritenersi redatta su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a euro. In base all'art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2013, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2014 e il 30 settembre 2014 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma, ovvero entro il

5 30 settembre 2014 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/ E del 25 gennaio 2002). Nell'ipotesi di operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di rami d'azienda) o di trasformazioni sostanziali soggettive, il dichiarante (cioè la società risultante dall'operazione straordinaria o dalla trasformazione) deve presentare, oltre ai moduli contenenti i propri dati, anche uno o più moduli per l'indicazione dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti. In particolare, qualora l'operazione sia avvenuta durante l'anno per il quale si presenta la dichiarazione (2013) e abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa (fusione per incorporazione, scissione totale, conferimento o cessione d'azienda) la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto avente causa, nel seguente modo: nell'unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione (avente causa); nel modulo relativo al soggetto avente causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno 2013, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione; nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria. Qualora, invece, l'operazione societaria straordinaria non abbia comportato l'estinzione del precedente soggetto (scissione parziale, conferimento o cessione di ramo d'azienda) la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto avente causa, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA. In tal caso il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2013 relative alle attività non trasferite. Se, al contrario, non c'è stata cessione del debito o del credito IVA, la dichiarazione annuale dovrà essere presentata da ognuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta. Nell'ipotesi in cui l'operazione societaria straordinaria sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2013, poiché l'attività per l'intero periodo di imposta precedente è stata svolta dal soggetto dante causa si possono verificare due diverse situazioni: 1 nel caso di estinzione del soggetto dante causa, il soggetto avente causa deve presentare per l'anno 2013, oltre alla propria, anche la dichiarazione annuale per conto del soggetto estinto, sempre che tale adempimento non sia già stato assolto da quest'ultimo. In tale dichiarazione dovranno essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica;

6 2 nel caso di trasformazione non comportante estinzione del soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione dovrà presentare la propria dichiarazione annuale relativa alle operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta a cui la stessa si riferisce. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini

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