ALCUNI ADEMPIMENTI PER UNA CORRETTA AMMINISTRAZIONE PARROCCHIALE

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1 A) PATRIMONIO IMMOBILIARE Archivio documentazione immobili (progetti, concessioni, schede catastali, atti notarili, ecc.) La Parrocchia, con l ausilio del proprio tecnico di fiducia, verifichi con precisione la situazione giuridica degli immobili di sua proprietà, predisponendo per ciascuno di essi il cosiddetto Fascicolo del Fabbricato contenente: l esatta e aggiornata identificazione catastale, sulla base di certificazione rilasciata dall Agenzia del Territorio; la provenienza, attestata da copia autentica dei relativi atti pubblici se esistenti (di donazione, eredità, legato, compravendita, ecc.) e dalle relative note di trascrizione; la regolarità edilizia, comprovata da apposita concessione edilizia (o da documentazione circa l avvenuto condono edilizio); l abitabilità o l agibilità, attestata da apposita certificazione; l adeguamento a norma degli impianti, soprattutto in riferimento alle prescrizioni antincendio (da attestare con le certificazioni previste); l effettivo utilizzo, regolamentato da apposito contratto - preventivamente autorizzato dall Ordinario Diocesano - se in capo a terzi; una scheda sullo stato di conservazione dell immobile. La manutenzione ordinaria e l adeguamento alle norme di legge degli immobili La Parrocchia, in funzione dell obbligo che le compete di conservare gli immobili di sua proprietà, non manchi di programmare ed eseguire un efficace e corretta manutenzione ordinaria di tutti gli immobili (es.: tinteggiatura, verniciatura, sostituzione delle parti usurate, controlli periodici, ecc.). La manutenzione ordinaria impedisce di intervenire, col passare del tempo, in modo straordinario e spesso oneroso sugli immobili. Inoltre è necessario verificare se tutti gli edifici della Parrocchia, secondo la loro tipologia, sono costruiti o adeguati alle norme di legge in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti (es.: elettrici, di riscaldamento, del gas) e di anti-incendio. Al riguardo occorre rivolgersi ad imprese abilitate, che sono tenute al rilascio di apposita dichiarazione di conformità dell impianto. Verifiche urbanistiche Venga prestata attenzione agli strumenti urbanistici vigenti (es.: P.G.T./P.R.G.) in occasione della loro approvazione e della deliberazione di eventuali varianti. Occorre infatti esercitare un duplice controllo, inoltrando, se necessario, gli opportuni ricorsi in sede amministrativa: sulla sufficiente riserva di aree destinate ad attrezzature religiose e sul mantenimento della destinazione ecclesiastica sulle aree già utilizzate per gli immobili e le attività parrocchiali. In particolare si raccomanda di riservare attenzione a quegli immobili che non rivestono alcun interesse pastorale allo scopo di attuare tutte le procedure necessarie per migliorare la destinazione urbanistica. Tale operazione si rende utile per valorizzare i beni in vista di una loro eventuale alienazione. Verifiche catastali Si invita la Parrocchia ad effettuare una verifica della documentazione catastale esistente confrontandola con lo stato di fatto degli immobili e procedere agli eventuali aggiornamenti da presentare all Ufficio dell Agenzia del Territorio di competenza. Prima di presentare ufficialmente tali denunce provveda a far visionare la documentazione all Ufficio Amministrativo Diocesano Sez. Patrimonio per appurarne la correttezza. Copia della pratica approvata dall Ufficio dell Agenzia del Territorio dovrà poi essere inoltrata all Ufficio Amministrativo. Sarà cura dello stesso Ufficio aggiornare lo stato patrimoniale e consegnarne copia alla Parrocchia. 1 di 6

2 Rilascio dell autorizzazione canonica per interventi sul patrimonio immobiliare Si tenga presente che gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli stabili e relative pertinenze (tranne quelli che non superino il valore di e non siano soggetti a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio) devono essere preventivamente autorizzati dall Ordinario Diocesano come previsto da Decreto Arcivescovile prot. gen del 19/3/2014. Immobili concessi in uso a terzi Anche la scelta di concedere a terzi spazi e impianti parrocchiali va formalizzata mediante idoneo atto giuridico (es.: contratto di comodato, locazione) preventivamente autorizzato dall Ordinario Diocesano. A tal proposito si tenga presente che, in forza dell Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell art. 18 della L. n. 222/1985, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l efficacia degli atti nell ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell autorizzazione può comportare l invalidità dell atto, oltre che per l ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenza del caso a carico dell Ente e dei suoi amministratori. Immobili vincolati La Parrocchia tenga inoltre presente che tutti gli edifici parrocchiali aventi più di 70 anni, termine modificato dalla Legge 12 luglio 2011 n.106, art.14, comma 16, lett. a), soggiacciono a vincoli di tutela del D.L. 42/04 denominato Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell art. 10 che così recita: Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro (e quindi anche le Parrocchie) che presentano interesse artistico, storico, archeologico... Pertanto, alla Parrocchia è vietato operare qualsiasi intervento sui beni immobili, il cui autore non sia più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre 70 anni, senza aver previamente ottenuto l autorizzazione del Ministero. Prima di decidere un intervento su un bene culturale immobile, la Parrocchia prenda contatto con l Ufficio Amministrativo per impostare correttamente le procedure e preparare i documenti necessari. Per i beni mobili, invece, rimane in vigore il termine dei 50 anni. Inventario dei beni culturali ecclesiastici L inventario dei beni culturali a disposizione della Parrocchia è uno strumento fondamentale per la corretta amministrazione degli stessi; in particolare la documentazione fotografica contenuta consente l identificazione delle diverse opere e, in caso di furto, facilita la segnalazione completa e l eventuale recupero. Si invita pertanto la Parrocchia ad effettuare una verifica dell inventario dei beni culturali e a conservare con cura la copia presente in Parrocchia, provvedendo ad aggiornarla periodicamente in occasione di accessioni (per acquisto o per donazione) o di furti e segnalando con tempestività ogni variazione all Ufficio Beni Culturali della Curia. Sulle schede dell inventario inoltre dovranno essere sempre segnalati i restauri e le mostre alle quali le opere sono state interessate. Inventario dei beni parrocchiali Oltre ai beni mobili di valore storico-artistico, la Parrocchia è tenuta ad avere un inventario aggiornato: dell arredamento della casa parrocchiale; degli ambienti parrocchiali, dell oratorio; delle attrezzature (fotocopiatrici, computers). Tale documento è di grande utilità per tutelare le proprietà parrocchiali in occasione soprattutto dell avvicendamento dei Parroci. 2 di 6

3 B) GESTIONE AMMINISTRATIVA La contabilità delle attività di natura istituzionale La Parrocchia riservi una particolare attenzione nella tenuta dei libri contabili dell attività istituzionale. A questo proposito è opportuno ricordare che quando si parla di attività di natura istituzionale (attività di culto, religione, oratorio, carità, missionaria, ecc.) e relativa contabilità, il soggetto è sempre e solo la Parrocchia. L oratorio e i diversi gruppi di attività pastorale, per esempio, non sono soggetti giuridici e fiscali diversi: sono solo attività dell unico soggetto giuridico e fiscale Parrocchia. Nella realtà concreta vi possono essere anche più gestioni di casse separate ad esempio per l oratorio, per il gruppo sportivo (purché si tratti effettivamente solo di gruppo sportivo e non sia un associazione sportiva, con propria soggettività giuridica) con tenuta, per ciascuna di tali attività istituzionali parrocchiali, di un registro di prima nota. Tuttavia tutte le operazioni devono essere svolte comunque dall unico soggetto giuridico Parrocchia, con il proprio codice fiscale, e tutti i dati contabili risultanti dai registri di prima nota devono confluire nell unica contabilità parrocchiale, per essere riportati nell unico rendiconto parrocchiale, da consegnarsi entro il 31 marzo di ogni anno all Ufficio Amministrativo. I documenti giustificativi (fatture, ricevute, ecc.) devono essere numerati in ordine cronologico e conservati presso l archivio parrocchiale per il periodo stabilito dalla legge (normalmente cinque anni). La contabilità può essere gestita anche attraverso il sistema informatico, ma devono comunque essere sempre tenuti i registri cartacei. Le attività di natura commerciale La Parrocchia, se lo ritiene opportuno, oltre all attività di natura istituzionale, può svolgere anche attività di natura commerciale (es.: bar, scuola materna, cine-teatro, affitto di sale, stampa di pubblicazioni parrocchiali con pagine pubblicitarie). Si verifichi che tali attività siano inquadrate correttamente sia sul versante amministrativo che fiscale. Sul versante amministrativo mediante l ottenimento delle prescritte autorizzazioni (es.: licenza comunale, certificato di agibilità, certificato di prevenzione incendi) e sul versante contabile mediante il rispetto del principio di separazione contabile in quanto assoggettate alla normativa civilistico-fiscale. Tutte queste attività devono poi essere riportate nell unico rendiconto parrocchiale, secondo le modalità previste dallo schema adottato e conformemente a quanto indicato nelle Note illustrative ivi allegate. Al rendiconto parrocchiale vanno allegati i bilanci annuali e l eventuale fotocopia del deposito bancario delle attività commerciali in essere (per la gestione di tali attività, infatti, si consiglia di aprire un apposito conto corrente bancario, preventivamente autorizzato dall Ordinario Diocesano, sul quale far confluire i relativi movimenti di versamento e prelevamento; tale conto dovrà essere intestato all ente Parrocchia con la specifica Es. Parrocchia S. Giuseppe/sez. Attività commerciali). La raccolta occasionale di fondi Si tratta di attività attraverso le quali la Parrocchia si procura risorse da destinare alle sue finalità e, contemporaneamente, cerca di accrescere nella collettività alla quale si rivolge la sensibilità verso specifiche tematiche. Tali raccolte sono escluse dalla tassazione in quanto trattasi di iniziative occasionali (non più di due all anno) effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante la cessione di beni di modico valore. A fronte dell agevolazione fiscale la Parrocchia è però tenuta ad una rigorosa rendicontazione della raccolta fondi; dal rendiconto, che la Parrocchia è tenuta a conservare, devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite. 3 di 6

4 I rimborsi spese I rimborsi spese vanno distinti dalle offerte (che sono relative alle attività istituzionali e, quindi, fiscalmente irrilevanti), sia dai corrispettivi (che sono, invece, relativi alle attività commerciali e, quindi, fiscalmente rilevanti). I rimborsi costituiscono la mera restituzione di somme anticipate per il pagamento di costi di pertinenza di altri soggetti (es.: il pagamento delle utenze di un immobile concesso in comodato). Non si possono però considerare rimborsi i corrispettivi per prestazioni di servizi (es.: per l affitto temporaneo di sale parrocchiali o di campi gioco): in questo caso, trattandosi di una vera e propria attività commerciale, le spese sostenute dalla Parrocchia a favore di un terzo non possono essere scorporate dal corrispettivo, ma, se, regolarmente documentate, costituiscono ai fini fiscali un costo, che va a diminuzione dei ricavi. La collaborazione dei volontari La Parrocchia, nell accogliere la disponibilità di persone a collaborare (servizio di pulizia, segreteria, barista, ecc.) deve evitare che possano verificarsi situazioni obiettivamente assimilabili al rapporto di lavoro subordinato. Al fine di evitare equivoci sulla natura del rapporto ci si attenga ai seguenti criteri: assoluta gratuità; libertà di assentarsi dall attività e presenza di sufficienti fonti di sostentamento per il volontario. In presenza, infatti, di compensi anche molto ridotti e/o di obbligatorietà nella prestazione è facile che, in caso di controversie o di controlli (ad es. da parte di enti previdenziali), la collaborazione venga qualificata come rapporto di lavoro dipendente, con tutte le conseguenze del caso. E da escludere, senz altro, la possibilità di dare un abitazione di proprietà della Parrocchia, chiedendo al posto dell affitto delle prestazioni di lavoro a chi non è dipendente di essa. E necessario che i volontari siano coperti da un adeguata assicurazione per fronteggiare il risarcimento di eventuali infortuni che possono verificarsi durante l attività. C) PROFILO FISCALE La Parrocchia, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, sotto il profilo fiscale è considerata un Ente non commerciale, in quanto non ha per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Per legge ha infatti fine di religione e di culto e per oggetto principale attività rispondenti al suo fine istituzionale. La Parrocchia può tuttavia svolgere anche attività diverse (es.: messa a reddito di un immobile, bar, cinema, scuola) che sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. 1) I principi generali in materia fiscale applicabili alla Parrocchia si possono così sintetizzare: deve avere il proprio codice fiscale: non è tenuta ad avere la partita IVA, a meno che eserciti anche un attività commerciale (es.: bar, cinema, scuola); è sostituto d imposta, e deve perciò operare e versare le ritenute fiscali IRPEF, in relazione a eventuali retribuzioni ai dipendenti e compensi ai professionisti, rilasciare agli stessi le certificazioni annuali e fare la relativa dichiarazione (Mod. 770); è soggetta, se ha redditi imponibili, al pagamento dell imposta sul reddito delle società (IRES), nonché alla presentazione annuale della dichiarazione dei redditi. La Parrocchia, avendo fine di religione e di culto, è equiparata agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione e perciò beneficia dell agevolazione consistente nella riduzione alla metà (50%) dell IRES, in virtù di quanto disposto dall art. 6, lett. c, del DPR 601/1973; 4 di 6

5 concorrono alla formazione del reddito imponibile della Parrocchia soltanto alcune categorie di entrate: redditi da immobili, redditi da capitali, redditi derivanti dall esercizio anche occasionale di attività cosiddette commerciali, e plusvalenze realizzate mediante particolari operazioni di cessione di fabbricati o di aree edificabili; non costituiscono reddito imponibile le offerte dei fedeli, i contributi e le altre entrate che pervengono agli enti ecclesiastici. i redditi fiscalmente rilevanti per la Parrocchia sono tassati ovunque prodotti e indipendentemente dall esistenza del fine di lucro e dalla loro destinazione, e quindi anche se destinati per fini di culto, di beneficenza; è tenuta alla dichiarazione IRAP e al pagamento delle relative imposte se svolge attività commerciale in via abituale e se si avvale, nell ambito delle attività istituzionali, di personale dipendente (es.: sacrista) oppure di collaboratori occasionali; è riconosciuta l esenzione dall Imposta Municipale Propria (IMU) ai fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto e alle loro pertinenze (casa canonica, aule per la catechesi, oratorio, ecc.) come da D.Lgs. 540/1992, art. 7, c.1, lett. D. Per gli immobili utilizzati esclusivamente per le attività di rilevante valore sociale ex lett. i ), co. 1, art. 7, D.lgs. 504/92 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) ci si attenga a quanto viene periodicamente comunicato sul portale della Diocesi e comunicato direttamente alle Parrocchie. 2. Per redditi fondiari si intendono i redditi catastali, o effettivi, dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio. Non sono produttive di reddito fondiario, se non sono concesse in uso a terzi, le unità immobiliari destinate esclusivamente all esercizio del culto e le loro pertinenze (in questo caso le unità immobiliari sono esenti) e le unità immobiliari strumentali all esercizio di un attività commerciale (in questo caso la Parrocchia è tenuta a denunciare il reddito d impresa). Pertanto la Parrocchia che ha come proprietà soltanto la chiesa aperta al pubblico con le sue pertinenze (es.: casa canonica, oratorio), anche se queste sono censite con una propria rendita catastale, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi. 3. Per redditi d impresa si intendono quelli provenienti da attività commerciali (es.: bar, scuola, cine-teatro, libreria). Sono attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizio dietro pagamento di un corrispettivo. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (vedi sopra), e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di specifiche finalità nell ambito delle attività istituzionali. Gli enti ecclesiastici, anche quando accanto alle attività istituzionali di religione o di culto esercitano un attività commerciale, conservano la natura di enti non commerciali, con gli adempimenti specifici diversi da quelli delle società commerciali, e devono tenere la contabilità fiscale esclusivamente per quanto concerne l attività commerciale, non per le altre attività istituzionali. Ciò comporta la necessità di distinguere quali entrate devono essere computate nella contabilità fiscale e quali no, e parimenti quali spese si riferiscono alle attività commerciali e quali alle altre attività istituzionali. 5 di 6

6 La Parrocchia che svolge attività commerciale è tenuta agli adempimenti specifici relativi all IVA, cioè alla dichiarazione di inizio di attività commerciale, alla richiesta della partita IVA e alla contabilità sui libri IVA e alla dichiarazione IVA. 4. Tra i redditi diversi si richiamano, a titolo d esempio, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il prezzo reale d acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, e il prezzo reale conseguito. SEZIONE CONTROLLO VISITE AMMINISTRATIVE: Referente e Convisitatore: Mons. Umberto Oltolini Don Massimo Fumagalli (convisitatore) uad@diocesi.milano.it tel (segreteria) tel (addetto) tel (addetto) fax di 6

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