Latte e derivati La dichiarazione nutrizionale e l origine. Modena 28 aprile 2017
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- Samuele Milani
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1 Latte e derivati La dichiarazione nutrizionale e l origine Modena 28 aprile 2017
2 Il Latte in Italia Il settore lattiero caseario numero Imprese di allevamento Latte Bovino q.li Fatturato della filiera Occupazione Formaggi DOP 49 Formaggi tradizionali censiti regionali 467 In ER abbiamo circa 3900 allevamenti per una produzione di q.li di cui circa l 80% viene utilizzato per i prodotti con marchi di qualità (IG) Il settore lattiero caseario rappresenta la voce più importante dell agroalimentare italiano
3 Il Latte in Italia Il latte italiano Quintali Percentuale Produzione totale latte italiano % di cui Vendite dirette % Per industrie e coop.ve per trasformazione % di cui Latte per produzione formaggi DOP % Latte alimentare fresco % Altre produzioni industriali (formaggi non DOP, Yogurt, creme, burro % Prima dell entrata in vigore del «decreto latte» il 42% della produzione di latte era anonima
4 Il Latte in Italia Il latte confezionato Quintali Percentuale Produzione di latte alimentare CONFEZIONATO in Italia % di cui Fresco % UHT (a + c) % Latte UHT di provenienza italiana (a) Latte UHT importato confezionato (b) Latte UHT importato sfuso (c) Totale latte UHT consumato in Italia (a + b + c) Del latte UHT commercializzato in Italia solo 1 busta di latte UHT su 4 contiene latte italiano
5 L etichettatura Le informazioni obbligatorie a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. * Introdotte dal Reg. 1169/11
6 Falso Made in Italy Si calcola che ha un fatturato di oltre 60 miliardi di euro (tutti i settori) Sono i posti di lavoro che potrebbero essere recuperati dalla lotta all agropirateria! 2 tipi principali di falso Made in Italy: contraffazione di marchi a IG Italian sounding Da calcoli prudenziali, l italian sounding nel settore lattiero caseario, vale sul mercato della distribuzione circa il doppio dell export di Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Danno di immagine e danno economico
7 Italian Sounding L ITALIAN SOUNDING utilizza parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano l idea dell Italia su prodotti che non provengono realmente dal nostro Paese.
8 Made in dove???
9 Falso Made in Italy
10 Falso Made in Italy
11 Origine È una delle informazioni più importanti per il consumatore. 96,5 % degli italiani la richiede in etichetta (indagine Mipaaf novembre 2014/marzo 2015) Alcuni prodotti hanno già le informazioni dell origine in etichetta ma ancora molti sono esenti Alimenti con obbligo Origine Carne di Pollo e Suino Carne di Bovino Frutta e Verdura Fresche Uova Alimenti esentati dall Origine Salumi Carne trasformata Frutta e verdura trasformata Derivati del pomodoro diversi dalla passata Miele Passata di pomodoro Pesce Olio EVO Latte (fresco e UHT) e Derivati Sughi pronti Pane Pasta in itinere Riso in itinere
12 Origine del Latte D.M. 9 dicembre 2016 (pubblicato in GU 19 gennaio 2017). Indicazione dell origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del Reg. UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Circolare MISE del 30 gennaio 2017 Circolare MISE del 2 febbraio 2017 Circolare MISE e MIPAAF del 23 febbraio 2017 pubblicata in GU 03 aprile 2017
13 Origine del Latte Si applica a (allegato I): Latte e prodotti lattiero caseari (latte vaccino, ovi-caprino, bufalino, d asina e di altra origine animale) Latte e crema di latte, concentrati e non, addizionati e non con zuccheri o altri edulcoloranti Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoloranti aromatizzate o con l aggiunta di frutta o di cacao Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o altri edulcoranti Burro e altre materie grasse provenienti dal latte, creme lattiere spalmabili Formaggi, latticini e cagliate Latte sterilizzato al lunga conservazione Latte UHT a lunga conservazione
14 Origine del Latte PRODOTTI ESCLUSI Per i prodotti DOP, IGP in quanto presentano già l indicazione nel nome (Reg UE 1151/2012) Latte Fresco Prodotti Biologici Tutti hanno indicazioni di origine di tipo diverso.
15 Origine del Latte Indicazioni di origine del latte: Utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: Paese di mungitura: nome del paese Paese di condizionamento o di trasformazione: nome del paese >> Ciò secondo le Linee Guida MIPAF PAESE DI CONDIZIONAMENTO O TRASFORMAZIONE: Latte condizionato o trasformato xxx Qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso paese si può indicare: Origine del latte: nome del paese
16 Origine del Latte Paese di condizionamento: luogo in cui è avvenuto l ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione o del latte UHT Paese di trasformazione: nome del paese in cui il latte è stato trasformato (art. 2 comma 1 lettera b) ma la circolare dichiara: Per paese di trasformazione si intende il paese d origine dell alimento ai sensi dell articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell Unione. Pertanto il paese dove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.. Per la concreta applicazione della norma si rinvia alle circolari dell Agenzia delle Dogane. - Munto in Francia -> Cagliata Francia -> Filatura Italia - Stride con l articolo 3 del DM
17 Origine del Latte Indicazioni di origine del latte: Qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato in più Paesi UE: Latte di Paesi UE, per le operazioni di mungitura Latte condizionato o trasformato in Paesi UE Qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato in più Paesi non UE: Latte di Paesi non UE, per le operazioni di mungitura Latte condizionato o trasformato in Paesi non UE
18 Origine del Latte Cosa indicare Latte sterilizzato o UHT paese di mungitura e di condizionamento Prodotti lattiero caseari paese di mungitura e paese di trasformazione
19 Origine del Latte Indicazioni di origine del latte: La circolare chiarisce che nel caso il latte provenga sia da paesi UE che da paesi non UE si possono usare congiuntamente entrambe le diciture in etichette «Latte di paesi UE» e «Latte di Paesi non UE»
20 Origine del Latte Indicazione di Origine del latte: Oltre alle modalità indicate nel DM, la circolare esemplifica anche i casi in cui si possono usare altre frasi per dichiarare in aggiunta alle indicazioni obbligatorie l origine del latte es: Indicazione provenienza regionale: Latte Pugliese; latte 100% sardo ma deve sempre essere presente anche quella obbligatoria «origine del latte: Italia» Ammesse frasi tipo: «Latte 100% italiano» «100% latte italiano» «latte italiano 100%» sempre però accompagnati dalla indicazione obbligatoria. Se provenienza è unica: anche in campo visivo diverso da quello principale dove sono riportate le info obbligatorie di cui al DM Se munto condizionato o trasformato in diversi Paesi: l indicazione volontaria va apposta nello stesso campo visivo delle info obbligatorie
21 Origine del Latte In base a quanto riportato sulla circolare è anche possibile riportare tutte le origini direttamente sulla confezione e procedere di volta in volta con una punzonatura, una stampigliatura o altro segno.
22 Origine del Latte Le indicazioni sull origine del latte devono essere: Riportate in etichetta Indelebili Visibili Facilmente leggibili Nel campo visivo principale secondo le linee guida e con lo stesso font delle informazioni obbligatorie Ed inoltre non devono essere in nessun modo Nascoste Oscurate Limitate separate da altre indicazioni, scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
23 Origine del Latte
24 Origine del Latte
25 Origine del Latte Tempistiche: Entrata in vigore: 19 aprile 2017 (90 gg dopo la pubblicazione in G.U.) Il presento decreto si applica in via sperimentale fino al 31/03/2019 Qualora la Commissione Europea adotti atti esecutivi relativi ai prodotti lattiero caseari (allegato 1), il Decreto perde efficacia dal giorni di entrata in vigore degli stessi (in genere 20 gg dopo la pubblicazione in G.U.)
26 Origine del Latte Tempistiche: I prodotti che hanno subito i seguenti trattamenti prima del 19/04/2017: Portati a stagionatura Etichettati Immessi sul mercato Possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre i 180 gg dalla data di entrata in vigore (entro il 19/10/2017)
27 Origine del Latte Disposizioni transitorie e finali Qualora alla data del 19/10/2017 risultassero ancora in vendita prodotti senza l origine è possibile utilizzare etichette adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie L etichetta adesiva inamovibile può comunque essere utilizzata per inserire le informazioni ad integrazione delle etichette e degli imballaggi.
28 Origine del Latte Ambito di applicazione Per i prodotti esclusi è possibile, su base volontaria, indicare l origine del latte in conformità al DM Latte Esclusioni Prodotti venduti sfusi B2B non destinati al consumatore finale
29 Origine del Latte Clausola mutuo riconoscimento Obbligo per prodotti fabbricati in Italia e destinati al mercato Italiano Esclusione per: Alimenti prodotti o fabbricati in Italia ma destinati ad altri Paesi Alimenti prodotti in Stati Membri o Paesi Terzi e commercializzati in Italia (es. un latte prodotto/confezionato e commercializzato tal quale in Austria non dovrà riportare l origine se commercializzato poi in Italia)
30 Origine del Latte Sanzioni (art. 4 comma 10 Legge 3 febbraio 2011): Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.
31 Dichiarazione nutrizionale Obbligatoria dal 13 dicembre 2016 Contenuto obbligatorio (alimenti preimballati): energia (kj / kcal) grassi (g) Di cui acidi grassi saturi (g) carboidrati (g) Di cui zuccheri (g) proteine (g) sale (g) Secondo le nuove disposizioni, non è più possibile riportare l indicazione sodio (sale= Na x 2,5)
32 Dichiarazione nutrizionale Possono essere aggiunti in tabella nutrizionale, su base volontaria i valori relativi a: acidi grassi monoinsaturi (g) acidi grassi polinsaturi (g) polioli (g) amido (g) fibre (g) alcune vitamine e minerali* *Le vitamine e minerali, laddove presenti in quantità significative così come definito dall Allegato XIII del Reg. 1169, possono essere inserite nella tabella nutrizionale.
33 Dichiarazione nutrizionale Per la costruzione della dichiarazione nutrizionale si può procedere in tre modi (art. 31 Reg CE 1169/11): Analisi sull alimento presso laboratori accreditati, condotte in proprio; Calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi Calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati
34 Dichiarazione nutrizionale Esempi di dichiarazione nutrizionale costruiti mediante i dati di CREA
35 Dichiarazione nutrizionale ESENZIONI Allegato V Reg. CE 1169/11 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5. il sale e i succedanei del sale; 6. gli edulcoranti da tavola; 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 12. i coadiuvanti tecnologici; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti; 17. le gomme da masticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ; 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.it Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 304/47
36 Dichiarazione nutrizionale Circolare MISE del Deroghe etichettatura nutrizionale all V. Al punto 1 Prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o categoria di ingredienti Prodotti non trasformati (Reg. 852/04 art 2 par 1 lettera n) compresi prodotti divisi, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati, scongelati es: mix di verdure di III o IV gamma, mix di prodotti ittici surgelati per sugo. Sono esclusi gli olii vegetali perché sono prodotti trasformati.
37 Dichiarazione nutrizionale Circolare MISE del Deroghe etichettatura nutrizionale all V. Punto 2 Prodotti trasformati soggetti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o categoria di ingredienti «maturazione» (Reg 852/04 dell art 2 par 1 lettera m) compresi trattamento termico, salagione, stagionatura, essicazione, marinatura, estrazione, estrusione, o una combinazione purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti Così è esclusa dalla deroga l ipotesi di salagione in cui per effetto del trattamento il sale viene rilasciato sul prodotto costituendo quindi ingrediente aggiunto (prosciutti crudi)
38 Dichiarazione nutrizionale Circolare MISE del Deroghe etichettatura nutrizionale all V. Punto 18 imballaggi con superficie maggiore inferiore a 25 cm quadrati. Si chiarisce che le parti zigrinate (es: di una bustina di zucchero o la flangia di una lattina) non sono da considerare ai fini della superficie del calcolo
39 Dichiarazione nutrizionale Circolare MISE-Salute del 16/11/2016 Art. 19 gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
40 Dichiarazione nutrizionale Fornitura diretta. Cessione degli alimenti, senza l intervento di intermediari. Sono escluse da questo punto le imprese che esercitano attività di vendita all ingrosso; Fabbricante di piccole quantità di prodotti. Sono fabbricanti di piccole quantità quelle imprese che occupano meno di 10 persone ed effettuano un fatturato non Superiore ai 2 milioni di euro; Livello locale delle strutture di vendita. Si intende la vendita all interno della provincia di appartenenza o della provincia contermine (questo per non penalizzare le aziende che si trovano sul confine provinciale); Vendita al dettaglio. l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
41 Dichiarazione nutrizionale ALCUNI ESEMPI Azienda bolognese con meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni che vende a Reggio Emilia: Deve mettere la dichiarazione nutrizionale in quanto viene meno la Provincia contermine. Azienda bolognese con meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni che vende in un magazzino all ingrosso a Bologna: Deve mettere l etichetta nutrizionale in quanto viene meno la fornitura diretta. Azienda bolognese con 11 dipendenti che vende in un mercato di Campagna Amica in centro a Bologna: Deve mettere l etichetta nutrizionale in quanto viene meno il termine di piccole quantità.
42 Etichettatura semaforo In cosa consiste l'etichettatura a semafori? Sistema introdotto unicamente nel Regno Unito voluto dal ministero della Salute britannico per contrastare l obesità. Sulle etichette dei prodotti alimentari distribuiti in Uk c è dunque un piccolo semaforo che fornisce a colpo d occhio al consumatore le informazioni nutrizionali. I colori del semaforo indicano il contenuto di zuccheri, sale, grassi e calorie per 100 grammi di prodotto. Il rosso sta per un contenuto alto Il giallo indica una quantità media Il verde un contenuto basso.
43 Etichettatura semaforo Il Reg. 1169/11 prevede la possibilità che gli Stati membri dell Unione producano schemi volontari ed aggiuntivi di informazioni alimentari ai consumatori, purchè: siano fondati scientificamente; ben compresi dai consumatori; accettati dalle parti produttive; non distorsivi del mercato interno UE, non discriminatori nei confronti di certi alimenti. La Commissione Europea dovrà produrre entro il 2017 un rapporto valutando tutte le iniziative nazionali volontarie simili a quella inglese.
44 Etichettatura semaforo Sei multinazionali, tra cui la Coca Cola, Unilever e Nestlè, hanno riproposto il modello UK al tavolo tecnico di Bruxelles. La Francia sarebbe favorevole No perentorio dell Italia con una lettera scritta di Martina ai rappresentanti dell UE - Il Ministro Martina «l etichetta semaforo da informazioni incomplete e forvianti e per questo ne contrastiamo con forza l adozione» Lo schema dei semafori non ha fondamenta scientifiche valide è di impedimento alla libera circolazione degli alimenti sul mercato unico; è discriminatorio verso determinate categorie di prodotti alimentari; induce in errore il consumatore, favorendo una comprensione errata del reale valore del cibo.
45 Etichettatura semaforo Molti alimenti della dieta mediterranea, nota per la sua salubrità, risulterebbero pertanto penalizzati dallo schema inglese (es: olio EV di oliva, pesci grassi come lo sgombro, succhi naturali di frutta.), a confronto con alimenti altamente trasformati e processati che invece possono essere formulati per avere soltanto bollini verdi (= segno di salubrità). L etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in Europa boccia quasi l 85% del Made in Italy a denominazione di origine (Dop) che la stessa Unione Europea dovrebbe invece tutelare e valorizzare.
46 Etichettatura semaforo
47 Etichettatura semaforo
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