5 Del sistema dualistico. Articolo 2409-octies Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza
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- Graziana Romagnoli
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1 5 Del sistema dualistico Articolo 2409-octies Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza 2409-octies (Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza) Lo statuto può prevedere che l amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti. di GAIA BALP 1. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo 2. Le principali differenze rispetto al sistema c.d. «tradizionale» 3. Il modello dualistico nell ordinamento tedesco. Evoluzione e prospettive 4. Nomina, requisiti e principali attribuzioni del consiglio di sorveglianza 5. Il potere di alta direzione dell Aufsichtsrat 6. Gli strumenti di esercizio delle funzioni dell Aufsichtsrat 7. Cenni alla disciplina comunitaria e primo confronto col sistema dell art octies 8. Il sistema italiano: alcuni approfondimenti 9. La variazione di sistema: l adozione del modello dualistico 1. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo L art octies introduce le norme che, all interno del par. 5, sez. VI-bis, capo V dedicato all amministrazione e al controllo di società per azioni, disciplinano il «sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza». La disposizione in commento fa seguito al comma 2 dell art. 2380, che consente l adozione di tale sistema in deroga a quello «tradizionale», fondato sulla ripartizione delle funzioni di governo tra amministratori e sindaci, e in alternativa a quello «basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno» dell art sexiesdecies. Come è osservato, la moltiplicazione dei modelli legali di governance realizzata col d.lgs. 6/2003 è sia riconducibile alla volontà di messa a disposizione degli azionisti di un «paniere» di opzioni la cui selezione sia loro rimessa mediante previsione statutaria in considerazione di esigenze specifiche (dimensioni e complessità dell attività sociale, flessibilità, speditezza e trasparenza della gestione, grado di avversione al rischio dei «proprietari») ( 1 ), sia ascrivibile a più generali ragioni di opportunità sul piano del diritto comparato in funzione della crescente ( 1 ) F. GHEZZI, Commento sub art. 2380, 1;sub art sexiesdecies, 1;P.MONTALENTI, L amministrazione sociale dal testo unico alla riforma del diritto societario, inaa.vv., La riforma del diritto societario. Atti del convegno di studio svoltosi a Courmayeur, settembre 2002, Milano, 2003, p. 66 ss. 3
2 Articolo 2409-novies Consiglio di gestione 2409-novies (Consiglio di gestione) La gestione dell impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell articolo È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. di FEDERICO GHEZZI 1. Considerazioni introduttive 2. Il ruolo del consiglio di gestione nel governo delle società per azioni che adottano il sistema dualistico 3. La struttura e l articolazione del consiglio di gestione 3.1. Funzioni in concreto esercitate dai gestori 4. La nomina 4.1. Casi speciali di nomina 5. Le cause di incompatibilità 6. I requisiti 7. La determinazione del compenso 8. La durata dell incarico 9. La revoca 10. La sostituzione 11. Il funzionamento del consiglio di gestione 12. Altre norme che concernono il consiglio di gestione ed i suoi membri 1. Considerazioni introduttive La disciplina del consiglio di gestione è sostanzialmente ritagliata su quella dell organo amministrativo caratteristico del modello tradizionale, tranne che per taluni aspetti funzionali alla particolare configurazione ed articolazione dei poteri, dei doveri e delle competenze che il legislatore ha previsto per il sistema dualistico. 43
3 Articolo 2409-decies Azione sociale di responsabilita 2409-decies (Azione sociale di responsabilità) L azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis. L azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza. L azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell amministratore dalla carica. Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all esercizio dell azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell ultimo comma dell articolo La rinuncia all azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis. di CORRADO MALBERTI 1. Introduzione 2. L azione sociale di responsabilità promossa ai sensi degli artt e 2393-bis nel sistema di amministrazione dualistico 3. L azione sociale di responsabilità da parte del consiglio di sorveglianza: la deliberazione dell azione 3.1. Natura e prescrizione dell azione (rinvio) 3.2. Coordinamento con l art. 2393: l azione di responsabilità nella fase di liquidazione e l automatico inserimento nell ordine del giorno in cui viene approvato il bilancio 4. La rinuncia e la transazione all azione sociale di responsabilità: quadro d insieme 4.1. L opposizione dei soci alla rinuncia e alla transazione dell azione di responsabilità da parte del consiglio di sorveglianza 4.2. I rapporti tra l art decies e gli artt. 2393, 2393-bis, 2394 e 2394-bis 4.3. I rapporti tra il consiglio di sorveglianza e l assemblea in relazione alla proposizione, alla rinuncia e alla transazione dell azione di responsabilità 1. Introduzione Tra le poche norme che la riforma del diritto societario dedica al sistema di amministrazione dualistico, il legislatore riserva un intero articolo alla disciplina dell azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione. L art decies, infatti, si pone come obiettivo quello di regolare i rapporti tra i diversi organi sociali in relazione all esercizio dell azione di responsabilità e perciò 85
4 Articolo 2409-undecies Norme applicabili 2409-undecies (Norme applicabili) Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza. di FEDERICO GHEZZI 1. Rinvio 1. Rinvio La norma in questione, che potrebbe definirsi di chiusura, contiene un lunghissimo rinvio alle principali disposizioni stabilite in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. Tali disposizioni sono state già ampiamente esaminate nel commento agli articoli 2409-novies e 2409-decies. In quelle sedi è stata anche verificata la compatibilità dei singoli rinvii ( 1 ). Per quanto concerne, invece, l ultima parte del secondo comma della norma in commento, di essa si dà conto infra, sub art terdecies, in particolare al 4. ( 1 ) Sulla questione della tecnica del rinvio e sui vari esercizi che occorre fare tenendo conto degli artt. 2380, comma 3, e 223-septies disp. att., si veda retro, il commento all art In argomento si veda inoltre, da ultimo, A. GUACCERO, Commento sub artt octies quinquiesdecies, in Commentario Niccolini - Stagno d Alcontres, vol. 2, 2004, p. 870 ss. 105
5 Articolo 2409-duodecies Consiglio di sorveglianza 2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza) Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza previsto dal quarto comma dell articolo 2393, anche se nominati nell atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all esercizio di particolari attività, può subordinare l assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall assemblea. Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall articolo 2382; b) i componenti del consiglio di gestione; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita che ne compromettano l indipendenza. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. 107
6 Articolo 2409-terdecies Competenza del consiglio di sorveglianza 2409-terdecies (Competenza del consiglio di sorveglianza) Il consiglio di sorveglianza: a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all assemblea; b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; c) esercita le funzioni di cui all art. 2403, primo comma; d) promuove l esercizio dell azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; e) presenta la denunzia al tribunale di cui all art. 2409; f) riferisce per iscritto almeno una volta all anno all assemblea sull attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. f bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all assemblea. I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee. di PAOLA MAGNANI 1. Le funzioni del consiglio di sorveglianza. Introduzione 1.1. Nomina dei componenti del consiglio di gestione 1.2. Revoca dei componenti del consiglio di gestione 1.3. Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato L impugnazione delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza di approvazione del bilancio 1.4. Le funzioni di controllo ex art Deliberazioni in merito alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società 2. I poteri del consiglio di sorveglianza: richieste e scambi di informazioni 3. La partecipazione alle adunanze del consiglio di gestione e alle assemblee 4. I poteri di intervento del consiglio di sorveglianza: azione di responsabilità verso i componenti del consiglio di gestione, denuncia di irregolarità ex art. 2409, convocazione dell assemblea 5. La relazione all assemblea 6. La responsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza 135
7 Articolo 2409-quaterdecies Norme applicabili 2409-quaterdecies (Norme applicabili) Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408, e 2409-septies. Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell articolo di PAOLA MAGNANI 1. Rinvio 1. Rinvio La norma contiene un lungo rinvio alle norme che attengono al procedimento di formazione della volontà delle delibere consiliari, a gran parte della disciplina del collegio sindacale, nonché allo scambio di informazioni con i soggetti incaricati del controllo contabile. Essa contiene inoltre un raccordo con la disposizione che regola l invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio, vista la peculiare disciplina che attiene alla formazione del bilancio nell ambito del sistema dualistico. Tutte le disposizioni citate, e l analisi della loro «compatibilità», sono state esaminate nei commenti agli artt duodecies e 2409-terdecies, ai quali pertanto si rinvia. 187
8 Articolo 2409-quinquiesdecies Controllo contabile 2409-quinquiesdecies (Controllo contabile) Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, e sexies, in quanto compatibili. di MARIATERESA MAGGIOLINO 1. L organizzazione del controllo contabile nel sistema di amministrazione e controllo dualistico 2. Controllo contabile, scambio di informazioni e società quotate 1. L organizzazione del controllo contabile nel sistema di amministrazione e controllo dualistico L articolo in commento presidia l esercizio del controllo contabile nelle società per azioni che abbiano adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo: esso rinvia a tutte le disposizioni di cui al 4 della sezione VI-bis del novellato codice civile, tranne che al terzo comma dell art bis ed all art septies. Al riguardo si possono formulare alcune sintetiche osservazioni. Innanzitutto, di là dalle critiche che ha ricevuto come è noto la scelta del legislatore di costruire i modelli alternativi di amministrazione e controllo rinviando alle norme del modello tradizionale, v è da considerare come la tecnica legislativa del rinvio ben si attagli al caso del soggetto incaricato del controllo contabile. A ben vedere, infatti, costui, sia esso un revisore individuale oppure una società di revisione, deve, a prescindere dalla società i cui conti formano oggetto di controllo: (i) essere in possesso delle medesime capacità tecniche, onorabilità ed indipendenza di cui agli artt bis e 2409-quinquies; (ii) esercitare le stesse funzioni di cui all art ter; (iii) osservare il criterio della diligenza professionale di cui all art sexies. Allo stato, infatti, non si scorgono ragioni per cui i caratteri tipici dell istituto della revisione contabile dovrebbero modificarsi al variare dei modelli di amministrazione e controllo prescelti. In secondo luogo, occorre soffermarsi sui mancati rinvii al terzo comma dell art bis ed all art septies. Se il secondo è solo apparente, giacché all art quaterdecies il legislatore prevede che «al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli ( ) 2409 septies», il primo trova la propria ragion d essere nella volontà invero sollecitata dalla dottrina ( 1 ) di rispettare un principio cardine dell istituto della revisione: il principio secondo ( 1 ) Per le critiche levatesi in commento alle bozze autunnali del d.lgs. 6/2003 dove il legislatore prevedeva che il controllo contabile potesse essere affidato anche al consiglio di sorveglianza, sia consentito rinviare in blocco a Riv. soc., 2002, p ss. 189
9 6 Del sistema monistico Articolo 2409-sexiesdecies Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno 2409-sexiesdecies (Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno) Lo statuto puov prevedere che l amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. di FEDERICO GHEZZI 1. La fisionomia del modello monistico e le principali differenze rispetto al modello tradizionale 2. Il «progenitore» del modello monistico italiano: il board statunitense ed il ruolo degli amministratori indipendenti 2.1. Le critiche al «monitoring model» statunitense, con particolare riferimento alla percentuale di amministratori indipendenti 2.2. L evoluzione piuv recente. I listing standard delle societav di gestione delle borse statunitensi 3. Cenni ad altre esperienze straniere 3.1. La disciplina e le prospettive comunitarie 4. Il modello italiano come modello ibrido di gestione e monitoraggio 5. La variazione di sistema 1. La fisionomia del modello monistico e le principali differenze rispetto al modello tradizionale Il c.d. sistema monistico, disciplinato dagli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti, prevede che l amministrazione ed il controllo siano rispettivamente esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno (il comitato per il controllo sulla gestione). La possibilitav di adottare questo terzo modello di governance rappresenta forse la piuv inattesa tra le novitav contenute in tema di gestione della societav per azioni ( 1 ). Per un verso, infatti, di questo modello non vi era traccia nel c.d. progetto Mirone e nel disegno governativo di riforma del diritto societario della passata legislatura ( 2 ) che, come è noto, hanno dato il via al processo di riforma del diritto ( 1 ) Ancorché si sia subito rilevato che il modello, da un punto di vista contenutistico, sia «assai meno rivoluzionario ed innovativo del modello dualistico». Cfr. F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2003, p ( 2 ) Il disegno di legge delega era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2000 e trasfuso nel d.d.l. governativo 20 giugno 2000, n Tali proposte, seguendo peraltro alcuni orientamenti dottrinali (si veda ASSOCIAZIONE PREITE, Rapporto sulla società aperta Cento tesi per la riforma del governo societario in Italia, 1997), si limitavano a proporre l alternativa tra il modello tradizionale e il modello dualistico alla tedesca. 191
10 Articolo 2409-septiesdecies Consiglio di amministrazione 2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione) La gestione dell impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. di FEDERICO GHEZZI 1. La gestione dell impresa. Rinvio al modello tradizionale 2. La possibile articolazione del consiglio di amministrazione 3. Il requisito dell indipendenza degli amministratori. La «direzione» dell indipendenza 3.1. L indipendenza rispetto agli (altri) amministratori Le relazioni verticali (società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo) Le relazioni orizzontali: i rapporti tra consiglieri del medesimo consiglio 3.2. L indipendenza nei confronti della società (e dei soci di controllo) 3.3. Una nozione di indipendenza non del tutto adeguata 3.4. Un possibile rimedio alle lacune normative: la soluzione autodisciplinare 4. La percentuale ed il numero minimo di amministratori indipendenti 5. La perdita dei requisiti di indipendenza da parte di uno o più amministratori ed il venir meno della percentuale minima di amministratori indipendenti. Gli effetti. L accertamento 6. Il (mancato?) ruolo degli amministratori indipendenti nell ambito del plenum 1. La gestione dell impresa. Rinvio al modello tradizionale Si è già detto nel commento alla norma precedente che, rispetto al modello tradizionale, la fisionomia, i compiti, e l articolazione del consiglio di amministrazione disegnato per il modello monistico non sembrano mutare in modo significativo (ovviamente, se non per il fatto di prevedere obbligatoriamente, nel proprio seno, un comitato di controllo composto da soli amministratori indipendenti). Analoga è anche la disposizione che disciplina le principali competenze del consiglio. In particolare, il primo comma dell art septiesdecies stabilisce che la gestione dell impresa spetta esclusivamente al consiglio d amministrazione. Sul concetto di gestione dell impresa e sulla rilevanza generale della specificazione del legislatore si è già soffermato ampiamente il commento all art bis. In questa sede, pertanto, ci si può limitare a segnalare che la formulazione della norma differisce lievemente dalla corrispondente disposizione dettata in materia di amministratori nell ambito del modello tradizionale. Per un verso, l art bis afferma che la gestione spetta agli «amministratori» e non, invece, al «consiglio di amministrazione», come recita la norma in commento. 219
11 Articolo 2409-octiesdecies Comitato per il controllo sulla gestione 2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione) Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti. Il comitato per il controllo sulla gestione: a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente; b) vigila sull adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e di FEDERICO GHEZZI emarco RIGOTTI (*) (*) Pur essendo frutto di una riflessione comune, a M. Rigotti si devono i paragrafi da 8 a 10; a F. Ghezzi i restanti. 247
12 Articolo 2409-noviesdecies Norme applicabili e controllo contabile 2409-noviesdecies (Norme applicabili e controllo contabile) Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, septies, in quanto compatibili. di FEDERICO GHEZZI emariateresa MAGGIOLINO 1. Norme applicabili al consiglio di amministrazione del sistema monistico (rinvio) 2. Il controllo contabile 1. Norme applicabili al consiglio di amministrazione del sistema monistico (rinvio) Nel commento agli articoli precedenti si è già notato che la disciplina del modello monistico è largamente ispirata al modello tradizionale. In particolare, per quella sul consiglio di amministrazione il legislatore ha prediletto la scelta di un rinvio «omnibus», nel senso che sono richiamate direttamente tutte le disposizioni sul consiglio di amministrazione nel modello tradizionale ( 1 ). In questo ambito, l unica norma a non essere citata è l art. 2396, anche se la mancata considerazione della disposizione sui direttori generali non significa certamente che la figura del direttore nominato dall assemblea o per disposizione dello statuto sia incompatibile con il modello monistico o che ad esso non si applichino, in relazione ai compiti affidati, le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori. Il modo, il grado e gli eventuali limiti con cui tali norme si applicano al consiglio di amministrazione del modello monistico ( 2 ) sono già stati oggetto di esame nei commenti agli articoli 2409-sexiesdecies, 2409-septiesdecies e, per alcuni aspetti, 2409-octiesdecies. Non resta che ribadire il disappunto nei confronti di un così esteso rinvio a norme che riguardano il funzionamento di un organo nell ambito di un modello ( 1 ) E, sotto questo profilo, la norma in commento contiene un refuso, posto che vi si legge «gli articoli da 2380-bis» ma poi segue l elencazione di tutte le norme in tema di amministrazione. ( 2 ) In materia di limiti all applicazione, si pensi, ad esempio, al caso della applicazione solo parziale dell art qualora il membro del consiglio di amministrazione che deve essere sostituito sieda altresì nel comitato per il controllo sulla gestione. 323
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