Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Orazio Bianco
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N E-commerce indiretto: disciplina Iva A cura di Baldin Marco Categoria: Iva Sottocategoria: Varie Il commercio elettronico consiste, sostanzialmente, nello svolgimento di attività commerciali ed esecuzione delle transazioni per via telematica. Questa tipologia di commercio, negli ultimi anni, si è dimostrata in fortissima ascesa sia a livello mondiale che nazionale. Normalmente viene distinto in: - commercio elettronico indiretto, nel quale la consegna dei beni avviene fisicamente attraverso canali tradizionali ; - commercio elettronico diretto, nel quale l intera transazione avviene on-line. Con il presente elaborato si vuole andare a tracciare una sintesi di quella che è la disciplina IVA della prima tipologia commerciale, ovvero il commercio elettronico indiretto. Premessa Quando si è soliti parlare di commercio elettronico si indica sia l'acquisto e la spedizione online di beni e servizi immateriali, come software, brani musicali, informazioni su servizi, sia l'acquisto di beni materiali che, tuttavia, sono recapitati fisicamente attraverso i mezzi tradizionali, cioè corrieri e poste. 1
2 Normalmente lo stesso viene distinto e classificato sulla base dei soggetti che pongono in essere le transazioni: - B2B (Business to business): quando l'insieme delle transazioni effettuate tra un'impresa (soggetto passivo IVA) ed altre imprese (soggetti passivi IVA); - B2C (business to consumer): l'insieme delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali rappresenta la forma di commercio elettronico in maggiore espansione; - B2A (business to administration): l'insieme delle transazioni effettuate tra un soggetto passivo IVA e le Pubbliche Amministrazioni mercato ancora in fase embrionale; - C2C (consumer to consumer): mercato di beni/servizi dei consumatori, fra consumatori rappresenta una forma di commercio che coinvolge solo i consumatori (es. e-bay). E soprattutto si è soliti distinguerlo sulla base delle tipologie di transazioni poste in essere tra le parti, in: - Commercio elettronico indiretto quando la transazione riguarda essenzialmente beni materiali o comunque servizi forniti per via non elettronica e quindi consegnati mediante corrieri ed altri vettori tradizionali; - Commercio elettronico diretto nel caso di beni immateriali, o servizi forniti esclusivamente mediante l ausilio di mezzi elettronici (anche la consegna del bene avviene online). Esempi possono essere software, immagini, musica, e-book, ecc. Dal punto di vista fiscale il commercio elettronico indiretto è regolamentato dalla disciplina delle c.d. vendite a distanza mentre il commercio elettronico diretto è considerato una prestazione di servizi. TIPOLOGIE DI COMMERCIO ELETTRONICO E-COMMERCE DIRETTO E-COMMERCE INDIRETTO SERVIZI VENDITE A DISTANZA 2
3 Il commercio elettronico indiretto Nel commercio elettronico indiretto il processo di acquisto ha inizio con l'ordine del bene ed il contestuale pagamento con moneta elettronica (o altro strumento equivalente) effettuato dal cliente alla banca. Quest'ultima, dopo l'incasso del corrispettivo, trasmette l'ordine ed il corrispettivo stesso, al netto delle eventuali commissioni operate, all'e commerce company che provvederà, a sua volta, a spedire o consegnare al cliente la merce ordinata per mezzo dei canali distributivi tradizionali (ad es. posta, corriere, ecc.). Nelle tematiche fiscali il commercio elettronico indiretto è sicuramente quello che ha avuto la possibilità di essere disciplinato più agevolmente, in quanto la sua disciplina è mutuata da quella dettata per le vendite a distanza. Dal punto di vista IVA queste transazioni telematiche vengono assimilate a vendite a distanza di beni materiali, in quanto si concludono sempre con la consegna fisica del bene precedentemente acquistato on-line. Secondo l Amministrazione Finanziaria, infatti, internet rappresenta solamente un canale alternativo di vendita il cui utilizzo non è sufficiente a far rientrare l operazione tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici e quindi assoggettabili alla disciplina dell e-commerce diretto. Pertanto, in linea generale (fatta eccezione per le regole previste per le vendite in base a cataloghi) le regole IVA applicabili in questo caso sono le normali regole valevoli per la cessione dei beni effettuate attraverso canali tradizionali. Quindi, si dovrà fare riferimento, in linea di massima, alla tipologia di soggetto cessionario, alla territorialità nonché all'eventuale presenza di particolari situazioni oggettive o soggettive. Secondo l Amministrazione Finanziaria Internet rappresenta un canale alternativo di vendita il cui utilizzo non è sufficiente a far rientrare l operazione tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici quindi assoggettabili alla disciplina dell ecommerce diretto 3
4 Una particolarità rilevante di queste tipologie di operazioni è relativa all emissione della fattura e alla certificazione dei corrispettivi. Infatti, per tali fattispecie non è obbligatoria l emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell operazione. A tal proposito l art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 dispone che: L emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate (...) per corrispondenza (...). Questa previsione di non obbligatorietà di emissione della fattura è stata estesa dall art. 101, comma 2, della L. n. 342 del 21 novembre 2000 alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione. Al fine di poter non emettere la fattura è necessario che intervengano intermediari abilitati, come i pagamenti effettuati tramite carta di credito. Queste tipologie di operazioni, inoltre, essendo assimilate alle vendite per corrispondenza, non necessitano della certificazione dei corrispettivi, ovvero dell emissione di fattura o ricevuta fiscale ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. o) del D.P.R. 696/1996. Quindi, qualora siano poste in essere nei confronti di privati consumatori, risulterà necessaria solamente l annotazione del totale delle operazioni giornaliere nel registro dei corrispettivi, da effettuarsi non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione ex art. 24 del D.P.R. 633/1972. Per l acquirente vi è in ogni caso sempre la possibilità di richiedere l emissione della fattura non oltre il momento di effettuazione della transazione, pertanto sarà necessario che il sito sia organizzato in modo tale da consentire all acquirente di poter esercitare questa opzione, indicando i dati di fatturazione. Aspetto territoriale Per quanto riguarda l aspetto territoriale di queste operazioni occorre distinguerle in base alla tipologia di soggetti che le pongono in essere, siano essi soggetti passivi (B2B) oppure privati consumatori (B2C). Infatti, nel caso si tratti di operazioni effettuate nel territorio dello Stato italiano queste sono in ogni caso assoggettate all aliquota IVA del bene oggetto dello scambio e beneficiano di particolari deroghe solo di tipo documentale. 4
5 ASPETTO TERRITORIALE OPERAZIONI SI DISTINGUONO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI SOGGETTI CHE LE PONGONO IN ESSERE Soggetti passivi (B2B) Privati consumatori (B2C) Commercio elettronico indiretto B2B Nel caso di operazioni poste con soggetti residenti in Stati diversi dall Italia, se questi risultano essere soggetti passivi la norma non prevede particolari deroghe rispetto a quelli che sono i principi stabiliti per le cessioni intracomunitarie o per le cessioni all esportazione. Pertanto se un cedente italiano cede ad un soggetto passivo situato all interno della comunità europea si avrà una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 del D.L. 331/1993. Alfa S.r.l., società italiana, effettua vendite a distanza ad un altro soggetto passivo situato in Belgio per un ammontare pari ad ,00. Il soggetto passivo italiano emetterà per un importo di ,00 non imponibile IVA ex art. 41 D.L. 331/1993. Il soggetto belga verserà l IVA nel proprio Stato, integrando la fattura ricevuta ed annotando la stessa nel registro IVA vendite secondo le normali regole prescritte per gli acquisti intra- UE. Nel caso la cessione sia effettuata verso un soggetto passivo extra-ue si tratterà di una normale cessione all esportazione. Pertanto il cedente nazionale emetterà fattura non imponibile ex art. 8 del D.P.R. 633/1972 presentando l apposita dichiarazione doganale ai fini di ottenere successivamente prova dell avvenuta esportazione. 5
6 Commercio elettronico indiretto B2C Nel caso invece si tratti di cessione intracomunitarie effettuate nei confronti di un privato consumatore la disciplina ordinaria trova una regolamentazione mutuata da quelle che sono le vendite a distanza di beni. Pertanto, ai sensi dell art. 41, comma 1, lettera b), le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili verso clienti comunitari privati sono da considerarsi: - imponibili nello stato del fornitore; - imponibili nello stato del cessionario. Purché i beni ceduti siano spediti o trasportati dal cedente, o da altri per suo conto, nel territorio di un altro Stato membro. VENDITE A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI B2C IMPONIBILI NEL PAESE DEL FORNITORE IMPONIBILI NELLO STATO DEL CESSIONARIO Nel caso di cessioni effettuate in ciascun Stato membro, nell anno precedente o nell anno in corso, non superiori al limite massimo di o all eventuale minor importo stabilito nell altro Stato. Nel caso di superamento della soglia citata nel box a fianco oppure (se sotto soglia) previa opzione in dichiarazione annuale IVA. In tal caso il cedente dovrà nominare nell altro Stato un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente secondo le normative del luogo. Pertanto il soggetto cedente può applicare l aliquota IVA nazionale fino al superamento del limite fissato nei vari Stati con i quali intrattiene rapporti commerciali. Nel caso in cui superi la soglia prevista dai vari Stati (vedi tabella seguente), oppure opti in dichiarazione IVA per l applicazione dell imposta nello Stato del cessionario dovrà nominare un rappresentante fiscale oppure procedere ad identificarsi direttamente in detto Stato. In questo caso il cedente dovrà emettere una fattura non imponibile ai sensi dell art. 41 del D.L 331/1993 al rappresentante fiscale oppure emettere una fattura alla propria partita IVA dello Stato europeo di identificazione. 6
7 Opzione IVA L opzione per l applicazione dell IVA nel paese del cessionario può risultare particolarmente interessante per quei soggetti che commerciano con privati residenti in paesi aventi un aliquota IVA sensibilmente più bassa di quella italiana, come per esempio il Belgio che prevede un aliquota IVA massima del 12%. L opzione può essere esercitata per ciascuno Stato UE di destinazione dei beni, con le consuete regole previste dal D.P.R. n. 442/1997, quindi mediante: - comportamento concludente; - Quadro VO del modello di dichiarazione IVA. Una volta esercitata l opzione resta valida fino alla sua revoca e per un periodo minimo di 3 anni. Il superamento dei valori soglia per le cessioni in ogni stato è verificabile attraverso le seguente tabella: Stato Membro Valore Soglia Stato Membro Valore Soglia Austria Svezia SEK Belgio Finlandia Olanda Cipro Danimarca DKK Estonia Germania Lettonia Grecia Lituania Spagna Malta Francia Polonia PLN
8 Irlanda Repubblica Ceca CZK Italia Slovacchia Lussemburgo Slovenia Portogallo Ungheria Gran Bretagna GBP Bulgaria BGN Romania RON Croazia HRK Alfa S.r.l., società italiana, effettua vendite a distanza in Belgio a privati. L ammontare annuo delle vendite è pari ad ,00. In questo caso, è possibile applicare l aliquota IVA italiana del 22% (o minore aliquota prevista per i beni oggetto di cessione) in quanto non viene superata la soglia di ,00 prevista dal Belgio. La società Alfa S.r.l. può comunque optare per l applicazione dell IVA nello stato di destinazione dei beni, anche se l ammontare delle cessioni non supera il limite precedentemente indicato. Nel caso in cui la cessione sia effettuata da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto extra-ue questa sarà da considerarsi una normale cessione all esportazione. Pertanto sarà necessario emettere una fattura non imponibile ex art. 8 del DPR 633/1972 presentando apposita dichiarazione in Dogana ai fini dell acquisizione della successiva prova dell avvenuta esportazione. Quadro di sintesi Al fine di facilitare la comprensione di una normativa frammentaria si offre un quadro di sintesi suddiviso per le diverse tipologie di cessionari: Italiano - Soggetto passivo: IVA italiana - Privato: IVA italiana 8
9 Comunitario - Soggetto passivo: Non imponibile art. 41 dl 331/93. - Privato (sotto soglia): IVA italiana - Privato (extra soglia): IVA nel paese dell'acquirente. Extra comunitario - Soggetto passivo: Non imponibile art. 8 DPR 633/ Privato: Non imponibile art. 8 DPR 633/ D.P.R. 633/1972; - D.L. 331/1993; - L. n. 342 del 21 novembre 2000; - D.P.R. 696/1996; - D.P.R. n. 442/1997. Riferimenti normativi - Riproduzione riservata - 9
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