Aspetti civilistici e fiscali del passaggio generazionale. Prof. Armando Urbano Università degli Studi di Bari

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1 Aspetti civilistici e fiscali del passaggio generazionale Prof. Armando Urbano Università degli Studi di Bari

2 Pianificazione della successione generazionale: strumenti Gli obiettivi che possono caratterizzare il genitore imprenditore nel passaggio generazionale sono: GRADUALITÀ; SEGREGAZIONE; CONTINUITÀ; COMPENSAZIONE.

3 In base agli obiettivi si devono individuare gli strumenti giuridici più idonei per realizzare il passaggio generazionale. GRADUALITÀ Consente di inserire gradualmente il successore prescelto nell attività d impresa affinché il genitore/imprenditore possa valutare l idoneità del successore prescelto in una prima fase ad affiancarlo e successivamente a sostituirlo.

4 STRUMENTI GIURIDICI NELLA GRADUALITÀ Patti di famiglia (consentono di regolare la successione tramite un negozio inter vivos); Nuda proprietà al figlio e usufrutto al genitore (a titolo oneroso o per donazione); Usufrutto al figlio e nuda proprietà al genitore; Costituzione di patrimoni destinati (vengono costituiti in capo alla società di famiglia uno o più patrimoni ciascuno destinato ad uno specifico affare);

5 STRUMENTI GIURIDICI NELLA GRADUALITÀ Affitto d azienda o affitto di ramo d azienda; Trasferimento di partecipazioni dotate di particolari diritti (diritto di veto su specifiche operazioni, partecipazione agli utili non proporzionale, ecc.); Partecipazioni riscattabili a favore del genitore (il genitore rientra in possesso della partecipazione); Inserimento di clausole statutarie (accrescimento o decremento delle partecipazioni in base all attività svolta).

6 SEGREGAZIONE Viene separato il patrimonio destinato all attività imprenditoriale dal patrimonio personale dei figli per evitare che le vicende che li possono riguardare, possano incidere sul patrimonio aziendale.

7 STRUMENTI GIURIDICI NELLA SEGREGAZIONE Trust (viene segregato il patrimonio aziendale per proteggerlo da futuri creditori); Patrimoni destinati; Scissione (si divide il patrimonio dell impresa familiare in più veicoli societari); Patti di famiglia; Fondo patrimoniale (vengono destinati alcuni beni del patrimonio familiare); Holding di famiglia (viene trasferita la partecipazione del genitore nella società operativa attribuendo al successore una quota di partecipazione nella Holding); Statuto.

8 CONTINUITÀ Esigenza per garantire il mantenimento dell unitarietà nel controllo e nella gestione dell impresa.

9 STRUMENTI GIURIDICI NELLA CONTINUITÀ Modelli di governance (l imprenditore può adottare norme di amministrazione e controllo idonee all inserimento del successore. Es. modello dualistico); Modelli societari (S.a.p.a.); Statuto e patti parasociali (esercizio del diritto di voto, rispetto degli accordi sulla circolazione delle partecipazioni); Particolari diritti amministrativi in seno alla partecipazione societaria (diritto di veto, di consultazione, ecc.); Holding; Manager esterno (affiancamento); Trust

10 COMPENSAZIONE Si compensano i successori non assegnatari e si tacitano i diritti loro spettanti rispetto all attribuzione operata dal genitore/imprenditore a favore del successore legittimato.

11 STRUMENTI GIURIDICI NELLA COMPENSAZIONE Particolari diritti patrimoniali in seno alla partecipazione societaria (azioni o quote con particolari diritti o privilegi); Conferimenti non proporzionali; Strumenti finanziari solo per le S.p.A.; Obbligazioni o titoli di debito; Family buy out (raccolta all esterno delle risorse economiche per tacitare gli eredi non assegnatari); Spin off immobiliare (vengono attribuiti gli immobili ai successori non assegnatari); Patti di famiglia.

12 LA SUCCESSIONE La successione può essere testamentaria o legittima. La successione testamentaria ricorre quando il de cuius ha predisposto in vita il testamento al fine di devolvere il patrimonio ereditario ai beneficiari (eredi e/o legatari) sulla base delle disposizioni testamentarie. La successione legittima ricorre quando non è stato predisposto alcun testamento dal de cuius in vita o è stato predisposto solo per parte delle sostanze ereditarie o ha predisposto un testamento invalido; nella successione legittima il patrimonio ereditario è devoluto ai beneficiari sulla base delle disposizioni di legge.

13 La legittima detta anche quota disponibile o riserva è la quota del patrimonio ereditario che deve essere necessariamente destinata ai c.d. legittimari la cui tutela alla predetta quota è garantita a fronte di una eventuale volontà del de cuius stesso (contra testamentum). La previsione ex lege di una categoria di successori ai quali è destinata necessariamente una quota del patrimonio ereditario costituisce un limite all autonomia negoziale del de cuius nel disporre dei propri beni.

14 Nella successione generazionale il testamento non realizza un assetto patrimoniale stabile e non può essere considerato fonte di un affidamento ragionevole e quindi incentivo a compiere gli investimenti necessari per preparare un utilizzazione ottimale delle risorse che sono oggetto della successione.

15 Con il testamento il de cuius, può distribuire i beni tra gli eredi comprendendo nella divisione sia la quota di riserva sia la quota disponibile. Con tale strumento il genitore può individuare, per es., a quale erede destinare i beni facenti parte dell attività di impresa o le partecipazioni societarie ed a quale erede destinare altri beni del compendio ereditario. Una volta individuata e prescelta la persona ritenuta idonea a proseguire l attività di famiglia, il de cuius può, con il testamento attribuire a quest ultimo l azienda/partecipazione societaria ed attribuire ai legittimari beni e denaro in misura tale da integrare la loro quota di riserva.

16 La delazione testamentaria dell azienda o delle partecipazioni societarie facenti capo al de cuius non rappresenta uno strumento idoneo per attuare validamente un progetto di continuità aziendale. La sua revocabilità in qualunque momento a discrezione del testatore (art. 679 e segg. cod.civ) esclude che tramite tale istituto possa configurarsi un assetto patrimoniale stabile. Identica situazione si configura in caso di revoca ex lege prevista dall art. 687 c. c per il caso di sopravvenienza di figli.

17 Il testamento inoltre, produce i suoi effetti soltanto al momento della apertura della successione. Il testamento, inoltre, non consente di monitorare se le disposizioni volute dal testatore siano attuate correttamente; la previsione nel testamento di un esecutore testamentario (artt. 700 e segg. c. c.) realizza una soluzione temporalmente circoscritta considerato che essa presenta un operatività limitata all anno successivo all apertura della successione con un massimo di due anni nelle ipotesi eccezionali previste del codice civile.

18 La stessa divisione del compendio ereditario che il testatore può operare stabilendo quali beni assegnare ai singoli eredi ed evitando la formazione della comunione ereditaria (art. 734 c. c.), è illegittima se egli omette di comprendere qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti e deve, comunque, rispettare il limite rappresentato dalle quote di riserva destinata ai legittimari.

19 La disciplina normativa in tema di successioni, nonostante preveda rigorosi vincoli a tutela dei legittimari, presenta comunque margini e spazi di operatività per la pianificazione della trasmissione del patrimonio familiare. Nelle pieghe del diritto successorio, è possibile individuare una molteplicità di istituti che possono essere utilizzati per programmare il passaggio generazionale e che possono essere piegati alle diverse finalità che nella singola fattispecie il de cuius intende perseguire.

20 Il testamento consente al de cuius di pianificare la successione tramite il legato in sostituzione di legittima. Esso può essere utilizzato per trasferire determinati beni, quali azienda/partecipazioni societarie, al legittimario assegnatario; per tacitare i legittimari non assegnatari; sia per trasferire determinati beni al legittimario assegnatario e sia per tacitare i legittimari non assegnatari.

21 Il de cuius potrebbe cristallizzare l attribuzione all assegnatario dell azienda/partecipazioni societarie, operando un legato a favore degli altri legittimari di valore assai superiore alla loro quota di riserva per incentivarli ad accettare definitivamente tale legato. La stessa pianificazione può essere operata con il legato in conto di legittima ogni qualvolta il valore azienda/partecipazioni societarie trasferite al legittimario sia inferiore al valore della quota di riserva allo stesso spettante: in tale ipotesi il legato in conto di legittima consente la legittimario legatario di chiedere il supplemento fino ad integrazione della sua quota.

22 Un ulteriore forma di pianificazione successoria potrebbe essere operata con l attribuzione all assegnatario/prescelto dell usufrutto dell azienda/partecipazione societaria e l attribuzione agli altri eredi legittimari della nuda proprietà su tali beni e della piena proprietà della restante parte dell eredità; se il valore dell usufrutto eccede la quota disponibile, l art. 550 C.C. tutela i legittimari prevedendo che costoro hanno la scelta tra eseguire il legato (mantenendo a proprio favore la nuda proprietà) e, viceversa, rimettere la nuda proprietà e perseguire la legittima in via ordinaria.

23 Altre forme di pianificazione possono essere operate apponendo condizioni sospensive o risolutive alle attribuzioni testamentarie: il de cuius potrebbe disporre a favore di un erede o legatario l assegnazione dell azienda/partecipazioni societarie con l espressa condizione risolutiva che tale assegnazione viene meno qualora non si verifichi un determinato evento futuro incerto oppure potrebbe subordinare la nomina ad erede ad una condizione sospensiva (es. conseguimento di una laurea).

24 La Donazione Secondo l art. 769 del C.C. la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di questa di un proprio diritto presente nel patrimonio o assumendo verso la stessa un obbligazione. La donazione deve avere per oggetto beni già presenti nel patrimonio del donante e non può comprendere ne beni appartenenti a terzi, ne beni futuri.

25 La Donazione Si perfeziona nel momento in cui interviene l accettazione del beneficiario; è un negozio solenne, a pena di nullità (ad eccezione delle donazioni di beni mobili di modico valore); deve essere stipulata per atto pubblico; se ha ad oggetto beni mobili è necessaria l indicazione del loro valore;

26 La donazione, in combinato disposto con i vincoli posti in materia successoria dal Legislatore, non sembra essere uno strumento ex se idoneo a pianificare il passaggio generazionale perché non è in grado di preservare le scelte operate inter vivos da eventuali contestazioni, in seguito alla morte del donante, da parte degli eredi. Infatti, il genitore nel dividere il suo patrimonio, con atti di donazione, deve rispettare le quote di riserva spettanti ai legittimari. Qualora la ripartizione del patrimonio familiare sia lesivo di tali quote, i legittimari possono impugnare tali attribuzioni mediante l azione di riduzione (art. 553 e segg. C. C.)

27 Non sono da sottovalutare: Il lungo periodo di tempo che tutela i legittimari che decorre dall apertura della successione. L azione di riduzione si prescrive in dieci anni che decorrono dal giorno di accettazione dell eredità che a sua volta può essere accettata nel termine prescrizionale di ulteriori dieci anni. La nascita di un figlio o la scoperta di avere un figlio determinano la revocazione della donazione che può essere proposta entro il termine di 5 anni che decorrono dal giorno della nascita dell ultimo figlio a prescindere dalla data in cui la donazione è stata effettuata. La donazione diviene stabile e definitiva solo con il decorso di venti anni.

28 IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE In riferimento alla Legge n. 286/2006 si applica l imposta di successione: - alle aziende (al netto dell avviamento) con l eccezione delle aziende familiari trasmesse ai discendenti se: - Il beneficiario della successione si impegna a proseguire l attività; - Se l attività è proseguita per un periodo non inferiore ai cinque anni; - Se la volontà a continuare è espressa nella relativa dichiarazione di successione.

29 La perdita del beneficio comporta, il pagamento: - dell imposta di successione e donazione; - di una sanzione pari al 30% del tributo non versato (art. 13 D. Lgs n. 471/1997); - degli interessi di mora, da calcolarsi con decorrenza dalla data in cui l imposta avrebbe dovuto essere pagata. Secondo la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate del n. 341, non rientra fra le cause di decadenza il conferimento dell azienda o delle partecipazioni in altra società, al fine di continuare l attività imprenditoriale, anche se effettuato prima del decorso dei 5 anni.

30 Successione dell azienda Secondo quanto disposto dall art. 15 del D. lgs. 346/1990, la base imponibile relativamente alle aziende comprese nell attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell inventario di cui all art c. c, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.

31 Nel caso in cui il beneficiario non intenda impegnarsi o sia fuori dall ambito soggettivo, dovrà applicare l imposta nel seguente modo EREDE Coniuge e parenti in linea retta Fratelli e sorelle Parenti diversi entro il 4,affini in linea retta e collaterale entro 3 Altri ALIQUOTE Proporzionali sulla quota eccedente 1 milione di euro Proporzionali calcolate sulla quota eccedente 100 mila euro Proporzionali calcolate sulla quota Proporzionali calcolate sulle quote IMPOSTA SUCC E DONAZIONE 4% (franchigia di 1 milione di euro) 6% (franchigia 100 mila euro) 6% 8%

32 IMPOSTE DIRETTE In riferimento all art. 58 del Tuir comma 1 secondo periodo, il trasferimento d azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell azienda stessa ; l azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

33 PATTI DI FAMIGLIA La Legge 14 febbraio 2006 n. 55 ha introdotto nell ordinamento italiano la disciplina dei c.d. patti di famiglia. L introduzione dei patti di famiglia si inserisce nel solco tracciato dagli interventi della Commissione della Comunità europea che si è pronunciata con la Raccomandazione del 1994 e la successiva Comunicazione del 1998, per l eliminazione di quei vincoli di natura successoria che nei singoli Paesi membri ostacolano e rendono problematica e critica la successione generazionale delle imprese.

34 La Raccomandazione invitava gli Stati membri ad adottare le misure normative, finanziarie ed informative per facilitare il passaggio generazionale.

35 L art. 768-bis c. c qualifica espressamente il patto di famiglia come un contratto tramite il quale il genitore/imprenditore trasferisce ai propri discendenti l azienda familiare (o la partecipazione nella società di famiglia) e pianifica la successione nella propria attività imprenditoriale. E un contratto mediante il quale l imprenditore individuale ovvero il titolare di partecipazioni societarie, eletto il discendente (o i discendenti) ritenuto maggiormente idoneo alla prosecuzione della gestione del patrimonio familiare, limitatamente ai beni di impresa, assegna a costui (o a costoro) i beni anzidetti, disponendo, contestualmente che l assegnatario liquidi agli altri una somma corrispondente alle quote che loro spetterebbero, ai sensi degli artt. 536 seg. c. c ove in quel momento si aprisse la successione.

36 La liquidazione dei legittimari non assegnatari può avvenire: - contestualmente al patto di famiglia; - con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

37 Il Patto di famiglia può essere impugnato per errore, violenza e dolo e può essere sciolto per mutuo dissenso. Possono pertanto agire in giudizio: - I legittimari; - Il disponente; - l assegnatario di azienda o delle partecipazioni. Il legislatore ha previsto il termine di prescrizione breve di un anno che decorre: - in generale nel giorno della conclusione del contratto; - quando l annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale nel giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

38 Il patto di famiglia costituisce un negozio tipico e nominato, inter vivos, finalizzato causalmente alla sistemazione del patrimonio del disponente relativamente ai beni organizzati in impresa o alle partecipazioni da costui detenute. Il patto di famiglia produce immediatamente l effetto traslativo a favore del beneficiario individuato al momento della stipula del contratto ed ha per oggetto i beni attuali dell imprenditore e come parti i soggetti identificati al momento della sua conclusione; così che la morte dell imprenditore non è causa del contratto, né suo momento di efficacia.

39 Il patto di famiglia può avere ad oggetto il trasferimento di un ramo d azienda. Il trasferimento di azienda deve avvenire compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare ed il trasferimento delle partecipazioni societarie deve avvenire nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

40 Il Patto di famiglia è compatibile con il divieto dei patti successori? Le caratteristiche e gli effetti del patto di famiglia ne escludono ex se la configurabilità come patto successorio istitutivo infatti: - l effetto traslativo è immediato e non collegato all apertura della successione; - l individuazione del beneficiario è immediata, ha cioè riguardo al momento della stipula del patto di famiglia; - l oggetto del patto, ossia l assegnazione dell azienda o delle partecipazioni societarie, è determinato con riferimento al momento della stipula del patto di famiglia.

41 FORMA DEL PATTO DI FAMIGLIA Il legislatore ha previsto una forma ad substantiam actus. Ai sensi dell art. 768 ter c.c. A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

42 Ai sensi dell art. 768 quater c.c. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell imprenditore. Gli assegnatari dell azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli art. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti;

43 l assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. La mancata partecipazione di alcuni legittimari non determina la nullità o l imperfezione del patto di famiglia ma impedisce che lo stesso produca effetti nei loro confronti.

44 Aspetto problematico è quello relativo alla modalità di determinazione del valore dell azienda o delle partecipazioni trasferite con il patto di famiglia perché in relazione a tale valore sono determinate le quote di legittima spettanti ai legittimari non assegnatari. Pur non essendo esplicitamente richiesta dalla legge, la redazione di una perizia di stima da parte di un esperto, appare necessaria per palesi motivi di prudenza e opportunità, oltre che per consentire la massima oggettività possibile alle conseguenze patrimoniali del Patto di famiglia, anche tenuto conto delle vicende successive che potrebbero conseguirne.

45 LO SCIOGLIMENTO Ai sensi dell art. 768 septies c.c. Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stresso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

46 CONTROVERSIE Ai sensi dell art. 768 octies c.c. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall art. 38 del D. Lgs n. 5 del 17 Gennaio La norma ha istituito un tentativo di conciliazione preventiva, stragiudiziale e obbligatoria: le parti prima di portare la controversia all attenzione di un giudice o di un arbitro devono necessariamente rivolgersi ad un soggetto terzo conciliatore fuori dal processo.

47 Nel rispetto del comma 1 dell art. 58 del TUIR, si presuppone che il trasferimento di azienda in ambito di patto di famiglia avvenga a titolo gratuito e pertanto detto trasferimento non costituisce realizzo di plusvalenze tassabili ed il beneficiario subentra nella titolarità dell azienda utilizzando gli stessi valori fiscalmente riconosciuti dal de cuius o dal donante.

48 IMPOSTE INDIRETTE Al Punto 3.1 del Documento 62 giugno2006 della Fondazione Aristeia, il Patto di famiglia è qualificato come una donazione modale, pertanto il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni effettuato a favore del discendente deve essere ricondotto all esclusione d imposta di cui all art. 13 della Legge n. 383 del Il trasferimento sconterà, invece, le imposte ipotecarie e catastali nella misura ordinaria del 2% e dell 1% sugli eventuali beni immobili presenti nell azienda trasferita.

49 IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE I trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all imposta.. omissis

50 AFFITTO DI AZIENDA L affitto di azienda (o di un ramo) può essere utilizzato quando: - l imprenditore titolare non vuole rinunciare immediatamente alla proprietà; - lo stesso imprenditore voglia riservarsi l opportunità di verificare le modalità di gestione da parte dell affittuario (parente o manager), magari inserendo anche una opzione sul contratto; - l imprenditore voglia comunque trarre un beneficio economico prima della cessione definitiva (canone di locazione)

51 AFFITTO D AZIENDA: IMPOSTE DIRETTE In presenza di due o più aziende detenute dall imprenditore individuale, in caso di affitto di una sola di esse, l imprenditore mantiene tale qualifica ed il canone percepito è considerato alla stregua di un ricavo d esercizio; - in presenza dell unica azienda, il reddito percepito deve essere considerato come reddito diverso (lettera h), comma 1, art. 67 del Tuir); - se la locatrice è una società commerciale, il canone percepito deve essere ricondotto necessariamente nell ambito del reddito d impresa.

52 AFFITTO D AZIENDA: IMPOSTE INDIRETTE Il legislatore fiscale ha introdotto una norma antielusiva per gli affitti di aziende in presenza di immobili, con il D.L. n. 223/2006. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50%, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell art. 14 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633.

53 LOCATORE AFFITTO D AZIENDA DISCIPLINA FISCALE RIFERIMENTI NORMATIVI Imprenditore individuale che affitta l unica azienda con canoni separati imposta di registro 2% su canone immobili imposta di registro 3% su canone mobili DPR N. 131/86 Imprenditore individuale che affitta l unica azienda con canoni indistinti imposta di registro 3% sul canone totale DPR N. 131/86 Imprenditore individuale con più aziende che ne affitta una sola Iva 20% Imposta di registro in misura fissa (euro 168) DPR n. 633/72 DPR N. 131/86

54 CESSIONE DELL AZIENDA O DI UN RAMO L impresa individuale del genitore può essere ceduta e comporta: - passaggio simultaneo e definitivo (fatte salve eccezioni) della titolarità dell azienda o del ramo; - nessuna eccezione per violazione dei diritti ereditari da parte degli altri eredi; - possibile estromissione dei beni immobili a cura del genitore cedente; - pagamento del corrispettivo da parte dell acquirente (attenzione al redditometro);

55 - Possibile rettifica da parte dell Amministrazione finanziaria del valore dichiarato (sia per le dirette che per la determinazione della plusvalenza da cessione).

56 Regime del cedente: Cessione dell azienda o del ramo di azienda. Disciplina fiscale: - tassazione ordinaria - tassazione separata - rateizzazione della plusvalenza realizzata - quote costanti - Cessioni infragruppo, in presenza di consolidato fiscale domestico, con plusvalenze esenti.

57 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione di aziende possedute dall imprenditore individuale non in regime di impresa da più di 5 anni Principio: Tassazione separata (regime naturale) Tassazione ordinaria (per opzione) Riferimento normativo: Art. 17 del Tuir lettera g) comma 1; art. 17 del Tuir comma 3 secondo periodo; art. 21 del Tuir comma 1.

58 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione parziale o totale dell unica azienda già concessa in affitto o usufrutto realizzata da persona fisica non in regime d impresa. Principio: Tassazione ordinaria (reddito diverso) Riferimento normativo: Art. 67 del Tuir comma 1 lettera h.

59 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione parziale o totale dell unica azienda ricevuta per successione o donazione realizzata da persona fisica non in regime di impresa. Principio: Tassazione ordinaria (reddito diverso) Riferimento normativo: Art. 67 del Tuir comma 1 lettera h bis.

60 IMPOSTE DIRETTE Tipo:Cessione di azienda realizzata da persona fisica in regime di impresa Principio: Tassazione ordinaria Riferimento normativo: Art. 58 del Tuir comma 2; art. 86 del Tuir.

61 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione di azienda posseduta da almeno 3 anni realizzata da persona fisica in regime di impresa Principio: Tassazione ordinaria Rateizzazione della plusvalenza Riferimento normativo: Art. 58 del Tuir comma 4; art. 86 del Tuir.

62 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione di azienda posseduta da almeno cinque anni realizzata da persona fisica in regime di impresa Principio: Tassazione ordinaria Tassazione separata (opzione) Riferimento Normativo: Art. 17 del Tuir comma 2 lettera g); art. 17 del Tuir comma 1 secondo periodo;art. 21 del Tuir comma 1

63 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione di azienda realizzata nell ambito di società in nome collettivo o in accomandita semplice Principio:Tassazione ordinaria Riferimenti Normativi:Art. 58 del Tuir comma 2; art. 86 del Tuir

64 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione di azienda posseduta da almeno 3 anni realizzata nell ambito di società in nome collettivo o in accomandita semplice Principio: Tassazione ordinaria Rateizzazione della plusvalenza Riferimento Normativo:Art. 58 del Tuir comma 4; Art. 86 del Tuir.

65 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione di azienda realizzata nell ambito di società di capitali e enti non commerciali (soggetti Ires). Principio: Tassazione ordinaria Riferimento Normativo:Art. 58 del Tuir secondo comma; art. 86 del Tuir

66 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione infragruppo di azienda posseduta da almeno 3 anni realizzata nell ambito di società di capitali e enti non commerciali (soggetti Ires). Principio: Tassazione ordinaria Rateizzazione della plusvalenza Riferimento Normativo:Art. 58 del Tuir quarto comma; art. 86 del Tuir.

67 IMPOSTE DIRETTE Tipo: Cessione di azienda nell ambito di società di capitali e enti non commerciali (soggetti Ires) che hanno optato per il consolidato domestico. Principio: Regime di neutralità Riferimento Normativo:Art. 123 del Tuir

68 IMPOSTE INDIRETTE IVA: La cessione di azienda è esclusa dal campo di applicazione dell Iva per carenza del requisito oggettivo. Art. 2 comma 4 lettera b) del Dpr n. 633/1972. REGISTRO: Per effetto dell alternatività con l Iva la cessione sconta l aliquota proporzionale pari al 3% (fatta salva la presenza di beni con aliquota più alta e corrispettivi indistinti) Tariffa, Dpr n. 131/1986.

69 CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI La circolazione delle partecipazioni non solo rappresenta lo strumento principale attraverso cui modulare la presenza dei familiari nella società ma rappresenta, se accuratamente programmata, anche uno strumento per realizzare efficacemente una legittima pianificazione della successione generazionale nella società familiare.

70 IMPOSTE DIRETTE Partecipazione Non qualificata: Imposta sostitutiva (attualmente il 12,50%) Partecipazione Qualificata (superiori al 2% dei diritti di voto o al 5% del capitale sociale in società quotate e rispettivamente del 20% e 25% nel caso di società non quotate): Tassazione della base imponibile nella misura del 40% Regime di impresa: - Tassazione ordinaria - Rateizzazione in quote costanti - Esente in taluni casi (Pex e infragruppo)

71 HOLDING DI FAMIGLIA Le holding di famiglia sono società di capitali aventi le seguenti caratteristiche di fondo: - i soci sono legati da vincoli parentali; - il controllo è in capo al fondatore e a seguire in capo agli eredi dello stesso; - detengono soltanto le partecipazioni della o delle società operative di famiglia.

72 Per creare le holding di famiglia è necessario trasferire a quest ultima le partecipazioni al capitale delle società operative attualmente detenute da alcuni componenti della famiglia essenzialmente attraverso due modalità alternative: - la cessione a titolo oneroso; - il conferimento.

73 La holding familiare rappresenta un ottimo strumento per consentire, nell ambito della successione generazionale, di attribuire il potere operativo gestionale solo ad alcuni soci e contemporaneamente l attribuzione di uguali utili a tutti i soci: l interposizione di una holding familiare tra i soci e la società operativa comporta che l eventuale litigiosità che dovesse caratterizzare i rapporti tra gli stessi successori/soci avrà il proprio sfogo all interno della holding consentendo alla società operativa di esercitare l attività di impresa senza rallentamenti che potrebbero derivare dagli eventuali conflitti tra gli eredi.

74 L operazione avviene: - in neutralità fiscale dell operazione (art. 4 D. lgs. n. 358/1997), come disposto dagli artt. 176 (domestica) e 178 ( comunitaria); - anche se l azienda è posseduta per meno di 3 anni; - per i conferimenti effettuati tra società di capitali ma anche agli imprenditori individuali e alle società di persone; - senza il realizzo di plusvalenze o minusvalenze, nel rispetto del principio di simmetria.

75 IL TRUST E un obbligo equitativo che lega una persona, denominata trustee, a gestire una proprietà sulla quale ha il controllo, denominata proprietà in trust (proprietà fiduciaria), a beneficio di persone, denominati beneficiari, tra cui può esserci egli stesso. Gli attori fondamentali del trust sono generalmente, ma non necessariamente tre: il settlor, il trustee, il beneficiario.

76 SETTLOR Il Settlor, ossia il costituente del trust, o disponente, è colui che istituisce tramite una dichiarazione espressa di volontà o per testamento un trust volontario o espresso, oppure testamentario (trust mortis causa).

77 TRUSTEE Il trustee può essere nominato : - attraverso una espressa disposizione ; - attraverso un atto separato di nomina; - attraverso un provvedimento del Tribunale.

78 Il trustee è pieno proprietario dei beni e, nell esecuzione dell incarico affidatogli, deve agire in buona fede e seguendo gli scopi prefissati e gestendo i beni con prudenza ed in maniera corretta, ferma restando la descrizione a lui spettante e senza alcun obbligo di richiedere pareri o consigli né al settlor né ai beneficiari. Il beneficiario può essere chiunque.

79 PROTECTOR Qualora lo ritenga opportuno, il settlor nomina un protector del trust, cioè un proboviro di sua fiducia che ha l incarico di controllare l amministrazione ed al quale conferisce dei poteri di veto sull operato del trustee.

80 L atto istitutivo deve essere redatto in forma scritta. La scrittura privata autenticata dovrebbe essere sufficiente, a meno che l atto contenga disposizioni che trasferiscono la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati per i quali è richiesto l atto pubblico; la scrittura privata autenticata, inoltre, è opportuno che venga registrata.

81 I trust tramite la segregazione dei beni affidati al trustee, assicurano la possibilità che i beni stessi mantengano la loro sostanziale unitarietà e siano destinati allo scopo; il ricorso al trust consente il raggiungimento di alcuni obiettivi non marginali: - la non aggredibilità del patrimonio del settlor da parte dei suoi creditori; - la possibilità di realizzare la gestione del patrimonio del settlor secondo le istruzioni impartite al trustee; - la aggregazione del patrimonio del settlor.

82 Il trust, per il quale l attuale disciplina fiscale è incerta e lacunosa, viene incluso fra i soggetti Ires, giusta lettera d) art. 73 del Tuir che così recita: Sono soggetti all imposta sul reddito delle Società omissis d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato italiano. L estensione dell assoggettamento ad Ires del trust è stata disposta dal comma 74 dell art. 1 lettera a) della Legge n. 296 (Finanziaria 2006).

83 Il comma 2 dell art. 73 del Tuir dispone che: Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata all atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. La disposizione è stata introdotta dal comma 74 dell art. 1 lettera b) della Legge n. 296 (Finanziaria 2007), con decorrenza 1 gennaio 2007.

84 Il comma 3 dell art. 73 del Tuir inserisce una norma a carattere antielusivo disponendo che: Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti avente analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel Decreto del Ministro delle Finanze 1996, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

85 Per quanto concerne il reddito imputato al beneficiario del Trust, la lettera g-sexies) dell art. 44 del Tuir, dispone che: Sono redditi di capitale omissis i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell art. 73, comma 2, anche se non residenti. La natura di reddito di capitale del trust è stata disposta dal comma 75 dell art. 1 lettera a) della Legge n. 296 (Finanziaria 2007).

86 IMPOSTE INDIRETTE BENEFICIARI SUCCESSIONE E DONAZIONE Ipotecaria Catastale Coniuge e parenti in linea retta 4% (Franchigia 1 milione di euro per beneficiario) 2% o fissa se prima casa di 1 degli eredi 1% o fissa se prima casa di 1 degli eredi (euro 168) (euro 168) Affini linea retta entro il 4, collaterale entro 3 6% 2% o fissa se prima casa di 1 degli eredi (euro 168) 1% o fissa se prima casa di 1 degli eredi (euro 168) Altri soggetti 8% 2% o fissa se prima casa di 1 degli eredi (euro 168) 1% o fissa se prima casa di 1 degli eredi (euro 168)

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