VOLUNTARY DISCLOSURE
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- Mattia Vacca
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1 VOLUNTARY DISCLOSURE Rimini 14 marzo 2015 Dr. Guido Feller Head of Wealth Planning Azimut WM Dottore commercialista Milano Dr. Pietro Coluzzi Dottore commercialista - studio legale di Consulenza Tributaria e societaria Roma Gianluca Gandolfi Responsabile Italia AZ Investimenti divisione Istitutional & Business Partner Azimut Holding Dr. Bruno Guiot Responsabile area finanza e investimenti AXA Agg. 13 marzo 2015 moderatore Pietro Caruso Giornalista e Saggista 1
2 Introduzione 1. Aumento del livello di cooperazione fra i paesi nello scambio di informazioni e nuovo atteggiamento di Banche ed Intermediari esteri; 2. Introduzione del reato di «autoriciclaggio» (avvenuta); 3. Nuova disciplina del Monitoraggio fiscale (ex «Legge Europea» 97/2013 che ha modificato il decreto legge n. 167/1990). ULTIMA OPPORTUNITÁ VOLUNTARY DISCLOSURE Stando a stime ufficiali almeno miliardi di euro sono detenuti all estero e non dichiarati da contribuenti residenti in Italia. La caduta del segreto bancario e il rafforzamento dello scambio di informazioni tra Stati espongono questi soggetti al reale rischio di essere individuati e perseguiti a livello amministrativo e penale. 2
3 Scambio Automatico tra Amministrazioni Finanziarie FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Accordi bilaterali (22 paesi) che si stanno trasformando in accordo multilaterale (44 paesi); Piattaforma di riferimento per gli scambi automatici; Entrata in vigore: da 1/7/2014; CRS (Common Reporting Standards) operativo da 1/1/2016; A regime 1/9/2017 sui conti al 31/12/2015 in 48 paesi; A regime 1/9/2018 per altri 32. OCSE 34 paesi membri; Art.26 del modello OCSE; Tende a recepire Fatca come piattaforma di riferimento; UE 2005: Direttiva risparmio UE su scambio informazioni (Euroritenuta) con esenzioni per Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera Monaco, San Marino; : successive versioni bloccate da Austria e Lussemburgo per equiparazione con la Svizzera; Marzo 2014: adeguamento CH in parallelo con Fatca e adesione anche di Austria e Lussemburgo; 1/7/2014-1/1/2017: tempistiche allineate a quelle del Fatca. 3
4 Scambio Automatico di dati FATCA E FATCA BASED IGA FATCA (marzo 2010) è l imposizione agli intermediari di comunicare una serie di dati relativi ai cittadini statunitensi alle autorità USA. Fatca IGA è diventata per l OCSE una piattaforma per lo scambio automatico di informazioni, parrebbe già a partire dal 1/7/2015. L accordo dell Italia con gli USA è stato firmato a Gennaio 2014 e l Italia ha aderito all accordo multilaterale nel marzo Piattaforma sperimentale per lo scambio automatico di informazioni sottoscritto per Spagna, Italia, Francia e Germania. Fra USA e UK è già operativo. E già operativo dal 1/7/2014 ed in Italia gli intermediari Foreign Financial Intermediaries (FFI) sono obbligati ad identificare e segnalare tutte le Specified U.S. Persons e i Non Participating Foreign Financial Intermediaries (NPFFI) già da ora per l apertura di nuovi rapporti. 4
5 Scambio Automatico di dati ALTRI STATI ATTIVI DAL 2018: Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates. 5
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7 Voluntary Disclosure SITUAZIONE: Legge 186 approvata il 15 dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2015; Provvedimento ADE del 30 gennaio 2015 per le modalità di presentazione dell istanza. Firmato il 23 febbraio 2015 l accordo Italia-Svizzera, entra in vigore dal 2018 su info del Con possibilità di scambio a richiesta da 24/02/2015; Firmato il 26 febbraio accordo con Liechtenstein; 2 marzo Principato di Monaco. 7
8 Procedura Sul sito ADE è presente il modello per la richiesta di accesso alla procedura e le istruzioni per la compilazione; 8
9 Procedura 9
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11 Caratteristiche e benefici Riguarda i beni e redditi all estero e in Italia; Fino al 30 settembre 2014; Si applica alle persone fisiche ma anche a enti non commerciali (es.: Trust), enti commerciali, persone giuridiche, imprese individuali, società di persone (ravvedimento speciale in alcuni casi); Versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero ripartito, su richiesta dell autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo; Non ammessa in caso in cui l accertamento è già iniziato o siano state richieste informazioni al contribuente da ADE o GDF. 11
12 Caratteristiche e benefici Dopo il versamento, ADE comunica al PM l avvenuto completamento per palesare la non punibilità dei reati; allo stato è presunto il raddoppio dei termini anche in presenza di reati anche se non punibili: ma dovrebbe cadere con decreto «Certezza del Diritto» (quando?); emendamento SANGA; Anni soggetti a VD da 1/1/2015: 2010 redditi; 2009 quadro RW (o omessa dichiarazione); No termini lunghi (raddoppio dei termini) per Paesi Black List purché l intermediario venga autorizzato/ impegnato a fornire informazioni ad ADE e se lo stato estero stipula entro 60 giorni accordo per scambio informazioni ex art. 26 OCSE; 12
13 Caratteristiche e benefici Procedura attivabile entro il 30/09/2015; Reati di cui DL 10/03/2000 n. 74: Art. 2: Dichiarazione Fraudolenta; Art. 3: Artifici; Art. 4: Dichiarazione Infedele; Art. 5: Omessa dichiarazione; Art. 10 bis: Omesso versamento di ritenute certificate? Art. 10 quater: Indebita compensazione?; Totalmente non punibili; Reato di riciclaggio non punibile; Autoriciclaggio (nuovo) non punibile fino al 30/09/2015 se relativi ai reati non punibili per V.D.. 13
14 Alternative disponibili Caso No penale, No black list Forfettaria Analitica se nei 5 anni capitale <2 Mio nella media di ogni anno * altri casi >2 Mio costo per 5 anni: 5,4% redditi; 2,5% RW; ,9% tot** varia da 3% RW a? Flussi in apporto qualificati come reddito nei 5 anni * Totale di tutti i redditi detenuti all estero? Questione aperta: il limite di due milioni si calcola sulla persona (C.Fiscale) o per rapporto?? 14
15 Nuovo Ravvedimento (legge di stabilità 2015) Esteso agli anni precedenti l ultima dichiarazione; Utilizzabile anche a verifica iniziata; Non richiede istanza ma solo versamento F24 con sanzioni ridotte; Non assicura la non punibilità dei reati tributari; Non coinvolge soggetti correlati; No regime premiale (50% RW, 75% sanzioni); Può sostituire la VD (casi semplici e penalmente non rilevanti); Può integrare o combinarsi con la VD (es.: verifica aperta su uno o alcuni anni: ravvedimento; altri anni: VD); 15
16 Decreto «Certezza del Diritto» Soglia penale a euro di imposte evase; Raddoppio dei termini di scadenza dell accertamento solo in caso di denuncia entro la scadenza ordinaria della verifica Soglia del 3%? L impatto della norma permetterebbe di escludere il raddoppio dei termini nelle VD al Il rinvio a metà 2015 crea forte incertezza per i casi di VD di importo rilevante. 16
17 Problemi e punti aperti No esimente per antiriciclaggio per professionisti ed intermediari; problematica molto delicata, da chiarire; Evasione previdenziale (amministrativa no). Penale? Scomputo importi pagati all'estero. Strutture interposte. 17
18 Caratteristiche e benefici - ALLEGATO Sanzioni Quadro RW ridotte al 50 % del minimo (3%), quindi 1,5%, ridotto a 1/3 per adesione, 0,5% per anno. Totale ( ): 3% con rimpatrio o impegno all informativa. 3% * 50% = 1,5% 1,5% * 6 anni = 9%, ridotto di 1/3 = 3% Altrimenti riduzione di 1/4 del 6% (4,5%) ridotto a 1/3 per adesione 1,5% per anno. Totale ( ): 9%; Sanzioni su imposte non pagate: Riduzione 25% del minimo; Riducibile a: 1/3 o 1/6 del minimo in caso di adesione all accertamento; 18
19 Caratteristiche e benefici - ALLEGATO Forfait: su importi fino a 2 milioni (se media annua del capitale non supera i 2 milioni ogni anno): 5% reddito annuo presunto sul capitale; 27% aliquota; 1,35% (= 27%*5%) complessivo annuo sul capitale; 6,75% (= 1,35%*5) sui 5 anni. Salvo apporti nei 5 anni che configurino un reddito RW non compreso (1,5% su 6 anni). Cointestazioni: salvo prova contraria si presumono divisi in parti uguali fra i cointestatari; Obbligo a non ritrasferire i fondi in paesi Black List, salvo obbligo a impegno dell intermediario a dare informazioni ad ADE. 19
20 Nuovo Ravvedimento Operoso - ALLEGATO Termine temporale Sanzione Ambito applicativo Nei primi 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti Dal 15 al 30 giorno dalla violazione 1/10 del minimo (3%) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutti i tributi Dal 91 giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui e' stata commessa la violazione 1/8 del minimo Tutti i tributi Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione 1/7 del minimo Solo per i tributi amministrati dall`agenzia delle Entrate 1/6 del minimo Solo per i tributi amministrati dall`agenzia delle Entrate 20
21 ALLEGATO 21
22 ALLEGATO 22
23 IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA FASE PRELIMINARE Analisi di fattibilità previa raccolta e analisi della documentazione; preventivo dei costi; Razionalizzazione costi/ benefici ( includendo risk analisys e valutazione dei rischi ) FASE ATTUATIVA Predisposizione della domanda e della relazione; traduzioni giurate e non : interlocuzione con intermediari residenti e non residenti FASE CONCLUSIVA Gestione del contraddittorio con l Ufficio Tributario e decisione finale ( adesione o contenzioso) FASE SUCCESSIVA Unico 2015 per il 2014 e Unico 2016 per il 2015; pianificazione e semplificazione della gestione degli attivi 23
24 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ANTI-RICICLAGGIO E ULTERIORI RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA ANALISI DELLA NORMATIVA EX DLS 231/2007 PROFILI DI RESPONSABILITA CIVILE PROFILI GIUS-PENALISTICI 24
25 DLGS 231 / 2007 Art. 12 comma 2 Art
26 ART. 11 COMMA 1 DEL DL 201/2011 E ART.5 SEPTIES DEL DL 197/1990 Utilizzabilità della liberatoria firmata dal cliente Profili problematici 26
27 CONTESTO INTERNAZIONALE 1.GLOBAL FORUM ACCORDI DI BERLINO CRS PER 51 PAESI DESTINATI A DIVENTARE 92 ENTRO IL TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT SU MODELLO OCSE 3. DLGS 29 /2014 IN ATTUAZIONE DIRETTIVA UE 2011/16 DEATH OF BANK SECRECY SCAMBI SPONTANEI/SU RICHIESTA NO FISH EXPEDITION 27
28 QUADRO RW 1. PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE, OMESSA COMPILAZIONE E INFEDELTA 2. SOGGETTI INTERPOSTI ( BLACK LIST E NO BLACK LIST ) 3. MODIFICHE EX LEGGE COMUNITARIA CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE DEL 2013 E DEL CASI PARTICOLARI (GPM ESTERE;POLIZZE ESTERE NON BI- OPTATE E NON SOGGETTE A IVCA; ESCLUSE DAL DIFFERIMENTO ; BI-OPTATE E ASSISTITE DA MANDATI FIDUCIARI; IMMOBILI ESTERI; FONDI SCUDATI ) 28
29 CALCOLO IMPOSTE E SANZIONI o SIMULAZIONE COMPILAZIONE QUADRO RM o SIMULAZIONE COMPILAZIONE QUADRO RT o RECUPERO DI IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO ( CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.9 /2015) o QUALI IMPOSTE ( ANCHE IVAFE E IVIE? ) o CALCOLO FORFEITARIO o GRADUAZIONI DELLE SANZIONI 29
30 SOGGETTI ESTERO VESTITI O «TRASPARENTI» o TRUST AUTO-DICHARIATI ( RECENTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ) E TRASPARENTI o TRUST ESTERO-VESTITI E TRUST RESIDENTI o HOLDING E IMMOBILIARI ESTERO- VESTITI E RESIDENTI CON BENI IN ITALIA E ALL ESTERO o ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI 30
31 IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI o INTERMEDIARI ESTERI E INTERMEDIARI NAZIONALI o MODALITA DI INTERVENTO DURANTE LA FASE DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA E NELLA FASE SUCCESSIVA o MANDATI FIDUCIARI A SOCIETA ESTERE E SOCIETA ITALIANE ( CON E SENZA INTESTAZIONE : CON O SENZA ESTENSIONE A TUTTE LE ATTIVITA ESTERE ) o LE GESTIONI TECNICHE E LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLA FISCALITA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI o SCUDI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE 31
32 CALCOLI DI CONVENIENZA CONCLUSIONI o ANALISI COSTI-BENEFICI (scenari internazionali e valutazione dei tiea in termini di attuale patrimonio informativo a disposizione dell Anagrafe Tributaria domestica; coinvolgimento di soggetti collegati e mancanza di anonimato; omnicomprensività; gestione oculata delle scelte di investimento; costi e complessità della procedura ) o INCOGNITE DA RISOLVERE o Provvedimento di delega per la riforma fiscale (certezza del diritto); ulteriori semplificazioni (nei calcoli e nelle tutele dei soggetti coinvolti ); combinarsi obbligatorio/opzionale con VD domestica o CONCLUSIONI o Verso un nuovo mondo dove regnano trasparenza, equità e efficienza o cambiare tutto per non cambiare niente? 32
33 GRAZIE PER L ATTENZIONE Per contattare il CREDITO DI ROMAGNA sull argomento: [email protected] CORDIALI SALUTI 33
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