PARTE SPECIALE (B) Art bis e 25 bis

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1 PARTE SPECIALE (B) Art bis e 25 bis I DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA FEDE PUBBLICA A TUTELA DI STRUMENTI E SEGNI DISTINTIVI Per approvazione: Rev. 00 1

2 PARTE SPECIALE (B) I DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA FEDE PUBBLICA A TUTELA DI STRUMENTI E SEGNI DISTINTIVI 1. Inquadramento normativo La L. 99/09 (c.d. collegato sviluppo ), pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 una serie di nuovi reati di natura strettamente industriale che assumono notevole rilevo per l azienda agroalimentare. Tra i neo introdotti delitti contro l industria ed il commercio spicca la fattispecie p. e p. dal art. 515 c.p. (frode nell esercizio del commercio), delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali. Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia nell esercizio di un attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico. La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo. Sempre nel medesimo provvedimento di cui sopra sono stati inseriti tra i reati presupposto anche gli artt. 473 e 474 c.p. che hanno ad oggetto la proprietà industriale. Partendo dalla fattispecie di frode in commercio la presente parte speciale del modello di organizzazione gestione e controllo descrive i punti di controllo e le misure preventive e dissuasive che l azienda ha adottato per evitare che nell ambito dell attività esercitata siano commessi i seguenti reati: A) DELITTI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO Art Frode nell esercizio del commercio Chiunque, nell esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all acquirente una cosa mobile per un altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro CASE STUDY Rev. 00 2

3 vendita di prodotto con una denominazione prevista dalla legge contenente ingredienti non previsti nella composizione del prodotto; falsa indicazione dell origine geografica in etichetta: prodotto estero spacciato per made in Italy attraverso l apposizione di un logo contenente i colori della bandiera italiana; formaggio denominato caprino realizzato con latte vaccino; uso di claims pubblicitari non veritieri. Art Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro CASE STUDY immissione in commercio di prodotti scaduti quando gli stessi abbiano perso le loro originarie caratteristiche organolettiche (perdita di genuinità); presenza di additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a quanto prescritto dalla legge. Art Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro. CASE STUDY vendita i prodotto convenzionale come biologico; uso di marchio evocativo dell origine italiana per prodotto di origine estera; uso di marchio evocativo di determinate caratteristiche salutistiche in realtà non presenti nel prodotto. Sempre ad opera del c.d. collegato sviluppo sono stati introdotti ex novo nel codice Penale, e nel contempo inseriti tra i c.d. reati presupposto ex D.Lgs 231/01, gli artt. 517 ter e quater che prevedono nuovi reati a tutela della proprietà industriale e delle indicazioni geografiche: Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Salva l applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Rev. 00 3

4 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi I e II sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art. 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Art Turbata libertà dell industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Art Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. B) DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA Per quanto riguarda le fattispecie di falso (artt. 473 e 474 c.p.), le norme tendono a tutelare la pubblica fede e Rev. 00 4

5 l affidamento dei consumatori nella genuinità dei marchi: Art Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro a euro Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi I e II sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro a euro Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro I delitti previsti dai commi I e II sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. CASE STUDY Uso della denominazione d'origine "Castelmagno", alterata "Castelmanh", su carte di commercio, involucri di prodotti lattiero-caseari e mezzi pubblicitari. Bottigliette riproducenti profumi famosi accompagnati dalla dicitura "falso d'autore" (irrilevanza del fatto che il compratore è stato messo a conoscenza dal venditore della non autenticità del marchio); Articoli di pelletteria importati dall'estero somiglianti con i prodotti originali recanti il marchio "Louis Vuitton", idonei a generare confusione. 2. Sanzioni per l ente L art. 25-bis 1, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 stabilisce che, in relazione alla commissione dei delitti contro l industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Rev. 00 5

6 a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all ente le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2 ovvero: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, l art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 7 dell art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99, prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In sintesi: Art Turbata libertà dell industria o del commercio Art Frode nell esercizio del commercio Art Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Art Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Art. 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Art Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Art Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza Art Frodi contro le industrie nazionali SANZIONE FINO A 500 QUOTE NON SONO PREVISTE SANZIONI INTERDITTIVE SANZIONE FINO A 800 QUOTE + SANZIONI INTERDITTIVE 3. Mappatura delle attività sensibili e analisi del rischio La fase principale per la creazione di un sistema di gestione consiste nella chiara identificazione dei rischi, ovvero l analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001. Rev. 00 6

7 Tale analisi prevede una preliminare verifica dei c.d. precedenti che hanno coinvolto l azienda, sin dal suo nascere, in relazione alle sopraelencate fattispecie idonee a determinare la concorrente responsabilità dell ente o ad altre ipotesi di reato che, sebbene non incluse tra i c.d. delitti presupposto ex D.Lgs. 231/2001, possono avere con questi rilevanti punti di contatto (es. Art. 5 L. 283/1962 e artt. 439, 440, 444 c.p.). La valutazione ha riguardato sia eventuali procedimenti che hanno comportato una condanna a carico dell azienda sia quelli conclusosi con archiviazione, assoluzione o che si trovano attualmente in fase di indagini preliminari. Le concrete modalità di realizzazione delle singole fattispecie rappresenta il primo indicatore di quali aree e processi aziendali sono da considerarsi a più elevato rischio di commissione dei reati in esame, e delle misure di prevenzione da porre, o già poste in essere, a presidio dei punti critici. In seguito a tale analisi è stata effettuata una valutazione del rischio potenziale che ha condotto ad una ricognizione dei processi e delle attività che risultano essere maggiormente vulnerabili in relazione alla commissione delle fattispecie di reato sopra delineate. Il metodo utilizzato prende le mosse da un attenta lettura della norma e dalle sue applicazioni giurisprudenziali, arrivando ad individuare processi ed attività con punti di interferenza - diretta o strumentale - con uno o più condotte previste dalla norma penale. Es. Art. 515 c.p. consegna all acquirente una cosa mobile per un altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita DICHIARATA O PATTUITA Etichettatura e compilazione documenti di accompagnamento della merce, Marketing, e comunicazione pubblicitaria; Gestione contratti e capitolati con clienti e fornitori. ORIGINE PROVENIENZA Rintracciabilità, Selezione e controllo di fornitori e materie prime QUALITA Autocontrollo Selezione dei fornitori Certificazioni volontarie di prodotto e/o di processo QUANTITA Controllo metrologico e degli strumenti di misura Applicando il descritto approccio metodologico per tutte le fattispecie di reato sopra descritte si è giunti a delineare una mappa delle aree/processi/attività sensibili maggiormente a rischio in relazione alla commissione Rev. 00 7

8 dei reati in esame: Approvvigionamento materie prime Distribuzione e vendita Controllo qualità sicurezza e igiene del processo Selezione e controllo dei fornitori Marketing e pubblicità Etichettatura Controlli metrologici Ricettazione prodotti Gestione analisi in autocontrollo Gestione resi/sottoprodotti /scarti di lavorazione Gestione procedure di rintracciabilità Gestione procedure ritiro/richiamo Gestione della logistica alimentare (trasporto, stoccaggio, mantenimento della catena del freddo) Progettazione e ideazione marchi aziendali Ricerche di anteriorità, confondibilità e ingannevolezza (rapporti con la società incaricata) Attivazione delle procedure per la registrazione del marchio I reati di cui al c.d. collegato sviluppo maturano nell esercizio dell attività principale dell impresa con la conseguenza di indirizzare l analisi e la valutazione del rischio sul core business aziendale. Per ognuno dei processi sensibili come sopra individuati sono stati valutati i seguenti rischi: Non adeguatezza e/o mancanza di trasparenza della struttura organizzativa; Non adeguatezza o mancanza di una politica della qualità; Assenza di un efficace controllo sui prodotti finiti e commercializzati; Assenza di un efficace controllo sui prodotti a marchio aziendale fabbricati da terzi a marchio dell azienda; Assenza di un efficace controllo sui prodotti a marca privata (privale label); Mancata gestione degli acquisti di materie prime e ingredienti; Mancata gestione delle attività produttive svolte negli stabilimenti dell azienda; Assenza o non adeguatezza del sistema di rintracciabilità; Assenza o non adeguatezza delle procedure per approvazione etichettatura e pubblicità dei prodotti a proprio marchio e marca privata ; Rev. 00 8

9 Assenza o non adeguatezza dell aggiornamento normativo; Assenza o non adeguatezza della procedura di gestione dei marchi e degli altri segni distintivi; Non corretta gestione dei resi; Mancata gestione dei marchi e degli altri segni distintivi; Mancato controllo metrologico. 4. Destinatari La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori, terzisti, clienti o altro e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio. L obiettivo è quello di far si che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 513, 513 bis, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater, 473 e 474 c.p.. 5. Principi di riferimento Il Gruppo riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti, siano essi operatori commerciali o consumatori finali, il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell acquisto; inoltre fa della sicurezza alimentare e della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi ad immettere sul mercato alimenti sicuri e sani e con una informazione aderente alle caratteristiche del prodotto. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, basa la propria attività sull'analisi del rischio; la gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri delle Autorità scientifiche e del principio di precauzione. L obiettivo è tutelare gli interessi dei consumatori e consentire loro di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. In tal senso il Gruppo rifiuta e mira a prevenire: a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; b) l'adulterazione degli alimenti; c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore. Il Gruppo garantisce la rintracciabilità dei propri prodotti, in conformità al Reg CE 178/2002, mettendo in atto sistemi e procedure specifiche (descritte nel Manuale della Qualità e nelle procedure ed istruzioni operative Rev. 00 9

10 specifiche) che consentano in ogni momento di ricostruire l iter a monte e a valle di ogni prodotto, nonché di mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora le richiedano, le informazioni al riguardo. Il Gruppo vieta qualsiasi tipo di pratica commerciale scorretta e/o ingannevole, anche in forma omissiva e/o aggressiva e, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), si fa garante dei diritti e interessi, individuali e collettivi, dei consumatori, ai quali riconosce come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali. Il Modello HACCP, definito e sviluppato sulla base delle disposizioni dei Reg CE 852 e 853 del 29 aprile 2004, quale parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato, ha lo scopo di definire le modalità di gestione per la sicurezza alimentare dei prodotti. Esso si basa sui seguenti principi: a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo; f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f). Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche. 6. Standard di controllo aziendali I protocolli per la formazione e attuazione della volontà aziendale nelle aree a rischio di commissione del reati di cui all art. 25 bis e 25 bis 1 D.Lgs. 231/01 si basano sui seguenti standard di controllo, che tengono conto in Rev

11 particolare dell esistenza della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 per la quale il Grippo è certificato da organismo di parte terza: Politica della sicurezza Struttura organizzativa Acquisti di materie prime ed ingredienti Attività produttive svolte negli stabilimenti dell azienda Rintracciabilità Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti a marchio proprio e private label Aggiornamento normativo Marchi e segni distintivi Definizione della politica aziendale sulla qualità e sulla sicurezza alimentare che preveda la posizione aziendale in materia e gli impegni assunti (norma di riferimento: ISO). Divulgazione della politica aziendale. Definizione dell organigramma. Definizione del mansionario. Conferimento di deleghe di funzioni in materia di sicurezza alimentare, tutela della qualità del prodotto, etichettatura e comunicazione pubblicitaria. Formalizzazione dei compiti in materia di sicurezza a tutti i soggetti con competenze specifiche in materia. - Applicazione dello standard ISO. - Procedura di abiltazione e valutazione dei fornitori. - Formalizzazione di contratti e capitolati tecnici. - Svolgimento di audit presso il fornitore. - Effettuazione di analisi di autocontrollo. - Acquisizione di dichiarazioni sull origine, composizione del prodotto (es allergeni) e ogni altra informazione che possa avere incidenza sul prodotto finito. - Controllo schede tecniche per la formalizzazione dell etichettatura e la pubblicità del prodotto finale (procedura di etichettatura). - Applicazione dello standard ISO. - Applicazione del Manuale HACCP (Reg. CE 852 e 853/04). - Pianificazione delle attività di autocontrollo. - Effettuazione di audit interni. - Gestione delle non conformità sulla base di apposita procedura. - Formazione del personale. - Informazione per i terzi che accedono agli stabilimenti. - Procedura per la gestione delle autorizzazioni. - Applicazione dello standard ISO. - Applicazione del sistema di rintracciabilità (Reg. CE 178/02). - Svolgimento di test e verifiche sul sistema. - Procedura di ritiro e richiamo e richiamo dei prodotti. - Previsione di un comitato di crisi per la gestione delle allerte o delle altre situazioni di crisi. - Procedura per l approvazione delle etichette e della comunicazione pubblicitaria. - Identificazione dei casi di acquisizione di un parere legale esterno. - Monitoraggio continuo sull evoluzione normativa nazionale e comunitaria. - Procedura di gestione dei marchi e degli altri segni distintivi. - Effettuazione ricerche di anteriorità tramite società di Rev

12 Controllo metrologico Produzione per conto terzi (private label) Prodotti finiti e commercializzati Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate Gestione della documentazione Riesame Responsabilità del sistema Segregazione delle funzioni consulenza specializzate. - Verifica della confondibilità e ingannevolezza del marchio. - Acquisizione di pareri legali. - Procedura per lo svolgimento di controlli metrologici. - Verifica e controllo periodico degli strumenti di pesatura. - Esistenza di contratti e capitolati tecnici. - Linee guida sulla gestione dell etichettatura e la pubblicità dei prodotti a marca privata. - Procedura Valutazione dei fornitori; - Definizione dei contratti. - Definizione delle attività di monitoraggio di 2 livello da parte dell Organismo di Vigilanza. - Riesame periodico delle procedure e delle istruzioni operative. - Definizione delle modalità di registrazione ed archiviazione della documentazione relativa alle attività di gestione delle attività di sistema sopra identificate con individuazione dei soggetti responsabili. - Verifiche periodiche per il controllo dell adeguatezza ed efficacia delle procedure ed istruzioni adottate. - Riesame a seguito di cambiamenti organizzativi, violazioni di norme o altri mutamenti che rendano necessaria una rivisitazione delle procedure e delle istruzioni del sistema di gestione. - Individuazione delle figure responsabili della predisposizione e gestione delle singole procedure ed istruzioni. - Individuazione di sistemi di contrapposizione di funzioni idonei ad evitare che i processi sensibili siano gestiti in autonomia da una singola figura. 7. Controlli dell Organismo di Vigilanza L Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti della parte generale del presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. In particolare l OdV, con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà: verificare l efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all OdV stesso; verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema organizzativo, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili di funzione. Rev

13 indire periodiche riunioni con l Assicurazione Qualità per analizzare i risultati delle loro attività di gestione e controllo; effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; verificare che le procedure operative adottate in base alla presente parte speciale siano costantemente aggiornate e coerenti con l attività aziendale; verificare che la formazione e l informazione dei soggetti coinvolti nei processi sensibili della presente parte speciale sia assicurata costantemente; attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello o in caso di contestazioni penali o amministrative; svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario. Rev

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