REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SISTEMA DI RINTRACCIABILITA NELLE FIERE AGRO- ALIMENTARE BUREAU VERITAS ITALIA

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1 Emesso da Ufficio: REGOLAMENTO PARTICOLARE INDICE 1. INTRODUZIONE TERMINOLOGIA SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ FILIERA AGRO RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA FILIERA AGRO E MANGIMISTICA FLUSSI MATERIALI PIANIFICAZIONE PER LA RINTRACCIABILITA LOTTO MANUALE DI RINTRACCIABILITA O PIANO DELLA QUALITA PRODUZIONE PRIMARIA PROFONDITÀ ESTENSIONE ELEMENTI UNITÀ MINIMA RINTRACCIABILE (UMR) OBIETTIVI BILANCI DI MASSA ESCLUSIONI ESCLUSIONE DI FASI ESCLUSIONE DI COMPONENTI PIANIFICAZIONE DELLA RINTRACCIABILITA SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE CARATTERISTICHE CERTIFICATE GLOSSARIO E RIFERIMENTI GLOSSARIO RIFERIMENTI... 8 Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 1/14

2 Emesso da Ufficio: 4.4 RESPONSABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA FILIERA GESTIONE DEL PROCESSO DI RINTRACCIABILITA SPIEGAZIONE DEL PROCESSO DI TRACCIABILITÀ/RINTRACCIABILITÀ CONTROLLI E COLLAUDI REGISTRAZIONI AZIONI CORRETTIVE E GESTIONE PRODOTTI NON CONFORMI FORMAZIONE DEL PERSONALE AUDIT RIESAME VALUTAZIONE PRESSO IL PRODUTTORE OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P) VERIFICHE SUL PROCESSO PRODUTTIVO VISITE PRESSO RIVENDITORI USO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ APPLICATI A PRODOTTI CON CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEFINITE UTILIZZO DI PRE-ESISTENTI CERTIFICAZIONI DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA RINUNCIA AL DIRITTO D USO DEL MARCHIO (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P) VERSIONE DATA COMMENTI 00 Prima Emissione Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 2/14

3 Emesso da Ufficio: SOMMARIO Le modifiche apportate sono solo dovute al ritiro, da parte di UNI, della Norma UNI 10939:2001 sostituita a tutti gli effetti dalla UNI EN ISO 22005: INTRODUZIONE La procedura di seguito descritta mira ad illustrare le metodiche e requisiti aggiuntivi per la certificazione di prodotto relativamente a: sistema di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari e mangimistiche, ai fini della conformità alla Norma UNI EN ISO 22005:2008 (ex Norma UNI 10939:2001). La presente procedura risulta applicabile a tutte le filiere agro-alimentari. Non risulta applicabile per filiere già regolamentate ai fini della rintracciabilità da normativa cogente (es.: rintracciabilità carne bovina, ecc.) e a segmenti di filiera ( vedi SP20). La conformità legislativa è da considerarsi prerequisito per le aziende che intendono accedere alla certificazione. Come tale, essa dovrà essere sempre garantita dalle organizzazioni intestatarie della certificazione, tramite adeguate evidenze oggettive. Elemento chiave per la garanzia della rintracciabilità è la capacità di ricostruire la storia del prodotto agroalimentare, attraverso i vari processi produttivi a partire dai processi primari di coltivazione e/o allevamento, tramite identificazione e registrazione sistematica dei parametri critici di tali processi, in termini tali da individuare eventuali non conformità rispetto alla legislazione vigente, ai fini di un tempestivo ritiro del prodotto dal circuito commerciale, e identificare le relative responsabilità, ai fini dell adozione delle necessarie azioni correttive. Le presenti regole particolari sono integrative rispetto a quanto previsto dal Regolamento Generale per la certificazione di conformità di prodotto (GP01P) e rispetto a quanto previsto nel regolamento Tecnico RT-17 SINCERT e forniscono una specifica regolamentazione relativa alla procedura ed ai requisiti di un prodotto e/o famiglia di prodotti. Esse pertanto devono essere applicate unitamente al documento GP01P e alla RT-17 SINCERT, le cui disposizioni sono in ogni caso da considerarsi prevalenti su quelle riportate in queste regole, qualora insorgano interpretazioni discordanti in ordine alle stesse. Nella progettazione di un sistema di rintracciabilità devono essere inclusi i seguenti punti: a) obiettivi b) requisiti normativi e legislativi pertinenti alla rintracciabilità c) prodotti e/o ingredienti d) posizione nella catena alimentare e mangimistica e) flusso di materiali f) requisiti informativi g) procedure Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 3/14

4 Emesso da Ufficio: h) documentazione i) Coordinamento ( se applicabile ) del segmento di filiera alimentare e mangimistica 2. TERMINOLOGIA 2.1 SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ Insieme di elementi e operazioni che consentono il mantenimento delle informazioni desiderate riguardo il prodotto, attraverso tutti o parte degli elementi della propria catena di produzione e utilizzazione (UNI EN ISO 22005:2008 ). 2.2 FILIERA AGRO Insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agro-alimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto. Nota: La filiera si può considerare «documentata» quando è possibile identificare in modo documentato le organizzazioni ed i flussi coinvolti. 2.3 RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA Capacità di ricostruire la storia e di seguire l utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera). Nota: Occorre considerare sia la rintracciabilità interna ad ogni organizzazione, sia la rintracciabilità fra le varie organizzazioni. 2.4 FILIERA AGRO E MANGIMISTICA Sequenza di fasi e operazioni coinvolte nella produzione, trasformazione, distribuzione e manipolazione di mangimi e alimenti, dalla produzione primaria al consumatore finale. (UNI EN ISO 22005:2008 ) Nota: La produzione primaria comprende la produzione di mangimi per animali coinvolti nella produzione di alimenti e per animali intesi come prodotto alimentare. 2.5 FLUSSI MATERIALI Sono le materie prime, gli additivi, i semilavorati e i materiali di imballaggio che, in qualunque punto della filiera, entrano nel processo produttivo. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 4/14

5 Emesso da Ufficio: 2.6 PIANIFICAZIONE PER LA RINTRACCIABILITA Insieme delle particolari modalità operative, delle risorse e delle sequenze delle attività relative attuate dal produttore per garantire la rintracciabilità di un determinato prodotto o famiglia di prodotti in relazione alle caratteristiche certificate. 2.7 LOTTO Unità minima, avente caratteristiche omogenee, che è stata prodotta e/o lavorata e/o imballata in condizioni identiche o comunque equivalenti ai fini di specie. Il lotto deve essere definito dalle organizzazioni richiedenti la certificazione in funzione dei propri obiettivi ed esigenze. 2.8 MANUALE DI RINTRACCIABILITA O PIANO DELLA QUALITA Documento che descrive la filiera, le responsabilità e le modalità di gestione e verifica. Tale documento può essere strutturato come piano qualità /disciplinare. 2.9 PRODUZIONE PRIMARIA Tutte le fasi della produzione, dell allevamento1 o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (art. 3 del Reg. CE 178/2002) PROFONDITÀ Insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc., coperte dal sistema in modo continuativo ESTENSIONE Insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo ELEMENTI Attività/informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi. 1 nel caso di filiere animali il sito di origine potrà essere diverso da quello di nascita, fermo restando che, in questi casi, i tempi di permanenza dell animale nel sito di partenza della filiera dovranno essere significativi per la vita dello stesso. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 5/14

6 Emesso da Ufficio: 2.13 UNITÀ MINIMA RINTRACCIABILE (UMR) Quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica della conformità all interno del sistema di rintracciabilità OBIETTIVI Risultati/informazioni, inerenti l UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare applicando il sistema d rintracciabilità BILANCI DI MASSA Attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è meglio applicabile il termine resa produttiva ). 3 ESCLUSIONI 3.1 ESCLUSIONE DI FASI Possono essere escluse le fasi della filiera di cui sia oggettivamente e chiaramente dimostrata l irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza dei prodotti. Le eventuali esclusioni di fasi primarie (animali e/o vegetali) devono rivestire carattere assolutamente eccezionale e sono consentite solo nei casi di motivata impossibilità oggettiva di inserimento nella filiera. In caso di esclusione di fasi primarie, è fatto divieto di utilizzare, nei certificati e nell uso commerciale e promozionale della certificazione, espressioni quali allevamento, campo, azienda agricola e loro sinonimi, o espressioni che facciano ritenere che la produzione primaria (come definita nell art. 3 del Reg. CE 178/2002) sia parte integrante del sistema certificato. In presenza di esclusioni di fasi primarie, non potrà mai essere utilizzata, a fini promozionali o commerciali, una dizione generale che contenga implicitamente o esplicitamente il concetto di filiera del tipo certificazione di rintracciabilità di filiera ai sensi della norma UNI EN ISO :2008. Non sono consentite esclusioni di fasi della filiera svolte direttamente dalla organizzazione richiedente la certificazione. Le funzioni dell Organismo di certificazione (BV), responsabili del rilascio delle certificazioni, dovranno esprimersi in ordine alla accettabilità o meno di eventuali esclusioni di fasi, lasciandone evidenza documentale. Le esclusioni di fasi della filiera dovranno essere chiaramente evidenziate nei certificati e rese note ai clienti delle organizzazioni intestatarie della certificazione nei modi opportuni, inclusa l etichettatura dei prodotti. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 6/14

7 Emesso da Ufficio: 3.2 ESCLUSIONE DI COMPONENTI Possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità di filiera taluni ingredienti del prodotto, purché tale esclusione non comprometta il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza. A tal fine BV e l organizzazione richiedente la certificazione dovranno condurre e documentare le necessarie analisi e verifiche. BV deve esprimersi in ordine alla accettabilità o meno di suddette esclusioni, lasciandone evidenza documentale. Componenti accessori, quali additivi, coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua, imballaggi, etc. non devono essere necessariamente inclusi nel sistema di rintracciabilità lungo tutta la filiera, ma devono essere gestiti attraversi identificazione e rintracciabilità interna. 4. PIANIFICAZIONE DELLA RINTRACCIABILITA Per dimostrare la conformità al presente regolamento ed ai documenti normativi in esso richiamati il richiedente/licenziatario deve pianificare, attuare e controllare i processi/fasi di lavoro inerenti tutte le organizzazioni coinvolte. Il richiedente la certificazione deve individuare e definire gli obiettivi che si propone. La pianificazione delle attività, risorse, responsabilità inerenti i suddetti processi ed i relativi obiettivi deve essere riassunta in uno o più documenti tali da soddisfare i requisiti della UNI e/o della ISO (es. Piano Qualità o Manuale per la rintracciabilità), che devono contemplare almeno i punti di seguito descritti. 4.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Deve essere definito chiaramente lo scopo della certificazione in funzione della scelta aziendale. Grado di Rintracciabilità (il/i materiale/i rilevante/i ed i prodotti per i quali si voglia garantire la rintracciabilità) - Prodotti coinvolti e loro identificazione - Identificazione chiara dell UMR Un sistema di rintracciabilità certificato deve essere in grado di documentare sistematicamente le materie prime e/o i prodotti e servizi utilizzati nei processi di coltivazione e/o allevamento e/o trasformazione e/o distribuzione e/o logistica coperti dal sistema stesso. Il sistema deve essere chiaramente definito in termini di profondità, estensione ed elementi caratterizzanti, a partire dalla produzione primaria. Con riferimento alla legislazione applicabile, l organizzazione richiedente la certificazione deve avere la capacità di identificare e tenere sotto controllo i seguenti parametri critici, attraverso tutte le fasi della filiera, dandone opportuna evidenza : in generale il sistema deve essere abbastanza flessibile da poter essere applicato dalle organizzazioni della filiera (ISO 22005) ; per le industrie agro-alimentari : i punti critici di controllo (relativamente alle sostanze utilizzate dalle tecnologie impiegate) ; Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 7/14

8 Emesso da Ufficio: per il settore primario animale : i parametri concernenti l alimentazione ed i trattamenti sanitari (relativamente ai mangimi impiegati ed agli animali destinati alla produzione alimentare) ; per il settore primario vegetale : i contenuti dei quaderni di campagna. 4.2 CARATTERISTICHE CERTIFICATE Devono essere chiaramente indicate le caratteristiche di rintracciabilità2 ed origine del prodotto per ogni tipologia di prodotto incluso nella filiera. L azienda deve sempre specificare la rintracciabilità dei requisiti igienico-sanitari di base lungo tutta la filiera. 4.3 GLOSSARIO E RIFERIMENTI GLOSSARIO Specificare e chiarire i termini contenuti nel piano della qualità e la terminologia tecnica relativa alla filiera interessata. Deve essere prestata particolare attenzione alle definizioni di lotto, sottolotto, partita, sottopartita e qualsivoglia terminologia che identifichi un insieme omogeneo di materie prime/ semilavorati/prodotto finito aventi impatto sulla filiera RIFERIMENTI UNI EN ISO 9001 :2008 UNI CEI EN : 1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti- Regolamento Tecnico Accredia RT-17 Prescrizioni per l accreditamento degli Organismi operanti le certificazioni a fronte della NORMA UNI Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari (Requisiti minimi) UNI EN ISO :2008 Tracciabilità nelle filiere agroalimentari Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione UNI EN ISO :2005 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare. Inoltre è necessario indicare tutta la normativa nazionale/europea cogente ed applicabile. 2 Es. di caratteristiche tracciate per un prodotto vegetale: materiale di propagazione, trapianto/innesto, trattamenti fitosanitari e post-raccolta, controlli sui lotti di conferimento e di confezionamento, distribuzione lotti ai client Es. di caratteristiche tracciate per prodotto animale: origine, alimenti zootecnici, trattamenti sanitari, controllo sui lotti di lavorazione carni e lotti prodotto finito, distribuzione lotti ai clienti Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 8/14

9 Emesso da Ufficio: 4.4 RESPONSABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA FILIERA Gli attori della filiera e le responsabilità di gestione della rintracciabilità devono essere chiaramente riepilogate/definite per di ogni fase della filiera. Devono inoltre essere definiti chiaramente i rapporti contrattuali/ legali che legano i diversi anelli della filiera ai fini della rintracciabilità, nonché l identificazione di un responsabile della filiera che gestisca il suo funzionamento, gestisca reclami, crisi e relative problematiche. 4.5 GESTIONE DEL PROCESSO DI RINTRACCIABILITA Deve esistere chiara descrizione delle fasi della filiera coinvolte. Tale descrizione del processo deve includere: Descrizione delle fasi/organizzazioni coinvolte (anche in flow-chart). Devono essere riepilogati con uno o più diagrammi/tabelle o descrizioni similari i processi (intesi come sequenza di fasi), gli enti e le organizzazioni coinvolte sistema di rintracciabilità. L elenco delle organizzazioni facenti parte della filiera deve essere gestito in forma controllata SPIEGAZIONE DEL PROCESSO DI TRACCIABILITÀ/RINTRACCIABILITÀ Per ogni fase di processo devono essere riepilogate le azioni, le procedure, le attività per la gestione delle di rintracciabilità. Deve essere chiaramente documentata la metodica che permetta di rintracciare i flussi oggetto di certificazione. Deve essere presente specifica procedura documentata (o altra forma equivalente) che definisca le metodiche di identificazione per le differenti fasi di processo. Deve, inoltre essere definita in forma tabellare l elenco delle sequenze critiche ai fini della rintracciabilità: es.: Fase Criticità (oppure punto critico) Azione Documento di riferimento Responsabilità Particolare attenzione deve essere prestata al richiamo del prodotto che deve essere descritto in una procedura documentata. Nota: Per il richiamo del prodotto le imprese coinvolte nella filiera devono stabilire una correlazione certa tra i lotti di produzione ed i clienti per poter avviare le procedure di ritiro dal mercato di partite difettose o a rischio. Nella media/grande industria e per la grande distribuzione l impiego di database che consentono di collegare le informazioni provenienti dall archivio clienti con quelle dell archivio contenenti i dati delle partite (tra cui il lotto), possono fornire informazioni sufficienti per poter avviare la procedura di Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 9/14

10 Emesso da Ufficio: ricerca del prodotto sul mercato. Devono essere chiaramente definite procedure di crisis-management per la gestione del ritiro (ove possibile) e della opportuna informazione al consumatore finale. Sistemi più semplici ed adattabili alle piccole imprese possono essere adottati. In ogni caso l impresa è tenuta a formalizzare la procedura di intervento ritenuta più idonea per una rapida informazione dei clienti in caso di potenziali pericoli per i consumatori. Nella definizione delle procedure di tracciabilità bisogna tener conto della normativa cogente/volontaria in tema di rintracciabilità CONTROLLI E COLLAUDI Per ogni processo devono essere riepilogati i controlli ed i collaudi previsti dall azienda per tenere sotto controllo la rintracciabilità. Deve essere definito un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di rintracciabilità da parte di ogni organizzazione coinvolta. Tale piano deve comprendere l identificazione dei punti rilevanti, le attività di prevenzione e di monitoraggio per ciascun punto e le corrispondenti modalità di registrazione. È opportuno anche disporre di un sistema di verifica dell efficacia ed efficienza del piano di controllo messo in atto REGISTRAZIONI Devono essere riepilogati tutti i documenti operativi e di registrazione che dimostrano quanto previsto in e Devono essere documentate tutte le informazioni scritte o registrate che documentino le attività e i flussi del processo produttivo e gli esiti dei controlli e delle verifiche effettuati. Tali informazioni devono essere aggiornate, archiviate, conservate e rese reperibili. Nota: tali punti possono essere riepilogati in forma tabellare inserendo schematicamente gli elementi di rintracciabilità riscontrabili per ogni fase della filiera. Si propone di seguito esempio: Fase Attività Elemento di rintracciabilità Registrazione Procedure applicabili 4.6 AZIONI CORRETTIVE E GESTIONE PRODOTTI NON CONFORMI Devono essere applicate delle procedure documentate che descrivono: la gestione delle non conformità (il prodotto non conforme ai requisiti del sistema di rintracciabilità deve essere opportunamente identificato, separato e sottoposto a procedure finalizzate allo scopo) la gestione delle azioni correttive (per evitare il ripetersi dell evento). Tutte le non conformità e le azioni correttive relative alle caratteristiche certificate, di qualsiasi entità, devono essere documentate e sono fatte oggetto di una ricerca di cause documentata. Le azioni correttive e le non conformità devono sempre messe a disposizione di Bureau Veritas Italia S.p.A. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 10/14

11 Emesso da Ufficio: 4.7 FORMAZIONE DEL PERSONALE Il personale delle organizzazioni interessate, che può avere di influenza sul sistema di rintracciabilità, deve essere opportunamente addestrato, sensibilizzato e coinvolto al fine di assicurare una corretta attuazione del sistema. Il personale deve essere reso consapevole dell importanza della propria funzione e delle conseguenze del proprio comportamento. 4.8 AUDIT Devono essere previste procedure di audit: presso i fornitori critici (da effettuare direttamente o tramite ausilio di ente terzo) presso le funzioni aziendali. In ambito di tali attività devono essere previsti test di rintracciabilità a ritroso per la verifica della efficacia e la tempistica di recepimento delle informazioni. Le verifiche devono essere effettuate da personale indipendente dall attività verificata ed estesa a tutto il sistema di rintracciabilità definito. L efficacia del sistema di rintracciabilità e la relativa documentazione deve essere verificata, quando richiesto, con il coinvolgimento delle organizzazioni interessate, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti nelle attività o nelle caratteristiche del prodotto. Gli audit devono essere pianificati ad intervalli regolari e registrati su apposita documentazione. Gli audit devono prevedere un test a monte e a valle rispetto ad uno o più lotti di prodotto finito, contemplando adeguati bilanci di massa. 4.9 RIESAME L organizzazione deve revisionare il sistema di rintracciabilità ad intervalli appropriati, od ogni qualvolta vengano apportate modifiche agli obiettivi, ai prodotti o ai processi. In base ai risultati di tale revisione, si attueranno le appropriate misure correttive o preventive. Questa revisione dovrà comprendere, ma non limitarsi ai seguenti punti: a) i risultati dei test di rintracciabilità b) i risultati dell audit di rintracciabilità c) le modifiche al prodotto o ai processi d) l informazione relativa la rintracciabilità è fornita da altre organizzazioni nella catena alimentare e mangimistica e) le azioni correttive relative la rintracciabilità f) informazioni provenienti dai clienti, comprese le denunce, relative la rintracciabilità. g) i regolamenti nuovi o modificati che incidono sulla rintracciabilità h) i nuovi metodi statistici di valutazione Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 11/14

12 Emesso da Ufficio: 5. VALUTAZIONE PRESSO IL PRODUTTORE OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P) Il diritto d uso del marchio, che si acquisisce dopo aver superato i controlli e le prove iniziali, viene mantenuto solo se il controllo della produzione dà esito favorevole. L uso del marchio è regolamentato dalla procedura GP05P. L attività di controllo da parte di Bureau Veritas consiste in: verifica preliminare sul manuale di rintracciabilità. Manuale di rintracciabilità ed elenco dettagliato dei soggetti di filiera devono essere consegnati in forma controllata a Bureau Veritas; visita in campo effettuata presso il licenziatario e un campione degli elementi della filiera; visite di sorveglianza effettuate presso il capo filiera e un campione dei soggetti elementi della filiera; test di rintracciabilità sui prodotti secondo il programma definito da Bureau Veritas; eventuali visite non pianificate presso i rivenditori autorizzati dal produttore e lungo la filiera; Tali verifiche includeranno test di rintracciabilità a monte e a valle, verifica dei requisiti cogenti applicabili alla specifica filiera, bilanci di massa per verificare coerenza tra quantità entrate e quantità uscite. Il principio di campionamento segue quanto previsto da RT17 SINCERT e EA 07/01 per la certificazione multisito. 5.1 VERIFICHE SUL PROCESSO PRODUTTIVO La visita di sorveglianza avrà cadenza almeno annuale e avverrà seguendo gli stessi criteri precedentemente esposti. 5.2 VISITE PRESSO RIVENDITORI Nella sua qualità di proprietario del marchio Bureau Veritas può eseguire senza preavviso prelievi casuali sui prodotti certificati, sia presso i consumatori, nonché presso clienti, rivenditori, per effettuare test di rintracciabilità. 6. USO DELLA CERTIFICAZIONE L uso della certificazione da parte delle organizzazioni intestatarie dovrà essere limitato agli obiettivi che il sistema si è posto. L impiego che le aziende certificate potranno fare della certificazione ottenuta, a fini promozionali e commerciali, deve essere congruente rispetto allo scopo di certificazione. L uso della certificazione non deve indurre in errore il cliente con dichiarazioni che esaltino proprietà o caratteristiche del prodotto non direttamente correlate agli obiettivi del sistema. 7. SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ APPLICATI A PRODOTTI CON CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEFINITE Qualora le organizzazioni desiderino che il certificato indichi, oltre agli obiettivi del sistema, anche determinate caratteristiche qualitative dei prodotti in uscita dal sistema stesso, queste potranno essere riportate sul Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 12/14

13 Emesso da Ufficio: certificato emesso sotto accreditamento, solo a condizione che le stesse siano coperte da certificazioni (di prodotto) emesse da Organismi in possesso di valido accreditamento o riconosciuti dall autorità. Tale prescrizione non si applica alle mere indicazioni di origine del prodotto, che sono implicite nella rintracciabilità, purché tali indicazioni non siano altrimenti regolamentate e ad esse non siano direttamente associate specifiche caratteristiche qualitative. 8. UTILIZZO DI PRE-ESISTENTI CERTIFICAZIONI DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA A fini di certificazione di rintracciabilità di una determinata filiera agro-alimentare, l Organismo di certificazione può utilizzare certificazioni di segmenti della filiera in questione già emesse da altri Organismi purché : questi siano in possesso di valido accreditamento per il rilascio delle certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008; gli obiettivi della certificazione utilizzata siano compatibili con quelli della filiera in oggetto. Circa le modalità operative, si applicano i requisiti della norma EN e della Guida EA 6-01 regolanti il caso di utilizzo di lavoro svolto da altro Organismo di certificazione. 9. RINUNCIA AL DIRITTO D USO DEL MARCHIO (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P) Il licenziatario può rinunciare al diritto d uso del marchio Bureau Veritas per uno, alcuni o tutti i prodotti oggetto di concessione, dandone preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata all organismo di certificazione e per conoscenza agli organismi mandatari, nei seguenti casi: per sopravvenute modifiche alle norme Bureau Veritas, qualora non intenda adeguarsi alle nuove tecniche da queste fissate; per sopravvenute sostanziali variazioni al regolamento e/o alle regole, qualora non accetti le nuove condizioni da queste fissate; per cessazione definitiva della produzione; per sopravvenute variazioni alle condizioni economiche fissate dal tariffario, quando non intenda accettarle. Quando il licenziatario desideri rinunciare anticipatamente per qualsiasi motivo non rientrante nei casi previsti nel presente articolo, dovrà corrispondere al Bureau Veritas un indennizzo comunque non superiore all importo pagato per i diritti, prove e controlli nell anno precedente. Il licenziatario in caso di rinuncia, con o senza scioglimento del contratto, è tenuto inoltre ad attenersi alle seguenti condizioni: cessare di apporre il marchio Bureau Veritas sul prodotto in questione; attenersi alle disposizioni di Bureau Veritas per lo smaltimento dei lotti/partite di prodotto a magazzino o in corso di produzione. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 13/14

14 Emesso da Ufficio: Bureau Veritas provvederà a: annullare i certificati di concessione e a togliere la denominazione del prodotto dall elenco periodico delle concessioni; non accettare domande per il prodotto per il quale il licenziatario abbia rinunciato al marchio Bureau Veritas se non dopo 2 (due) anni dalla data della rinuncia, salvo casi particolari valutabili a discrezione dell organismo di certificazione. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 14/14

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