Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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1 2008R0900 IT Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 900/2008 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l applicazione del regime d importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Versione codificata) (GU L 248 del , pag. 8) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Regolamento (UE) n. 118/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 L M2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 617/2011 della Commissione del L giugno 2011 M3 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/824 della Commissione del 27 maggio 2015 L
2 2008R0900 IT REGOLAMENTO (CE) N. 900/2008 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l applicazione del regime d importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Versione codificata) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l articolo 9, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 2 ), è stato modificato in modo sostanziale ( 3 ). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. (2) Onde garantire un trattamento uniforme all importazione nella Comunità di merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 4 ), è importante tener conto dell evoluzione scientifica e tecnica dei metodi di analisi. (3) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione tariffaria e statistica del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: M2 Articolo 1 Campo di applicazione Il presente regolamento prevede quanto segue: a) la metodologia e i metodi di analisi da usare per determinare il contenuto dei prodotti agricoli come definiti all articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio ( 5 ) o i rispettivi elementi specifici che si ritiene siano stati incorporati nelle merci importate come definite all articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1216/2009; ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 392 del , pag. 19. ( 3 ) Cfr. allegato IV. ( 4 ) GU L 318 del , pag. 18. ( 5 ) GU L 328 del , pag. 10.
3 2008R0900 IT M2 b) i metodi di analisi necessari da usare per l applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda le importazioni di determinate merci, dell allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione ( 1 ) o, in assenza di un metodo di analisi, la natura delle operazioni analitiche da eseguire o il principio di un metodo da applicare. M2 Articolo 2 Calcolo dei tenori M2 Secondo le definizioni riportate nelle note 1, 2 e 3 dell allegato III del regolamento (UE) n. 514/2011 e nelle note 1, 2 e 3 dell allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 riguardanti il tenore di proteine del latte, il tenore di amido/ glucosio e il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, si devono usare le formule, le procedure e i metodi a seguire: a) per l applicazione degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 514/2011; b) per la determinazione del tenore di materie grasse del latte, del tenore di proteine del latte, del tenore di amido/glucosio e del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio allo scopo di scegliere l elemento agricolo appropriato, i dazi addizionali sullo zucchero e i dazi addizionali sulla farina nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell allegato I, parte seconda, e nell allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87: 1) Tenore di amido/glucosio: (espresso in amido puro allo stato secco, sul prodotto tal quale) a) (Z F) 0,9 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure b) (Z G) 0,9 dove: quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio, Z = tenore di glucosio determinato col metodo enzimatico indicato nell allegato I; F = tenore di fruttosio determinato mediante la cromatografia di alta precisione in fase liquida (di seguito HPLC); G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC. Nel caso di cui alla lettera a), ove sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o vengano messi in evidenza quantitativi di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio Z prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo. ( 1 ) GU L 138 del , pag. 18.
4 2008R0900 IT ) Tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio: (espresso in saccarosio, sul prodotto tal quale) a) S + (2F) 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure b) S + (G + F) 0,95 dove: quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio, S = tenore di saccarosio determinato mediante HPLC; F = tenore di fruttosio determinato mediante HPLC; G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC. Ove sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o vengano messi in evidenza quantitativi di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo. 3) Tenore in materie grasse del latte M3 a) Salvo altrimenti disposto alle lettere b) o c), il tenore in peso di materie grasse del latte nelle merci allo stato in cui si trovano è determinato mediante estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico. b) Quando, nella composizione della merce, sono dichiarate anche materie grasse diverse da quelle del latte, si applica la procedura seguente: il tenore percentuale in peso, di materia grassa (totale) della merce tal quale è determinato come indicato alla lettera a), per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte si utilizza un metodo che impiega l estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 25 e il valore così ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa della merce tal quale divisa per cento. M3 c) Quando, nella composizione delle merci soggette all'imposizione di un elemento agricolo secondo quanto disposto nella parte seconda e nella parte terza, sezione I, allegato 1, della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono dichiarate materie grasse diverse da quelle del latte e contenenti un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 %, determinato in conformità al punto 4 del presente articolo, e un tenore di materie grasse del latte inferiore al 6 % come indicato dal dichiarante, si applica la seguente procedura in luogo della procedura di cui alla lettera b):
5 2008R0900 IT M3 il tenore percentuale in peso delle materie grasse totali nelle merci è determinato come indicato alla lettera a); per la determinazione del tenore delle materie grasse del latte si utilizza un metodo basato sull'estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico, seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materie grasse del latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 50, moltiplicando il valore così ottenuto per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa delle merci e dividendolo per ) Tenore in proteine del latte a) Fatte salve le disposizioni della lettera b), il tenore di proteine del latte della merce tal quale è calcolato moltiplicando il tenore percentuale d azoto (determinato con il metodo Kjeldahl) per il fattore 6,38. b) Quando, nella composizione della merce, sono dichiarati componenti contenenti anche proteine diverse dalle proteine del latte: il tenore di azoto totale (percentuale in peso) è determinato con il metodo Kjeldahl, il tenore di proteine del latte è calcolato come indicato alla lettera a) sottraendo dal tenore di azoto totale (percentuale in peso) il tenore di azoto corrispondente alle proteine diverse da quelle del latte. M2 Articolo 3 Classificazione delle merci M2 Ai fini dell applicazione dell allegato I del regolamento (UE) n. 514/2011 e dell allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, si usano i metodi e le procedure a seguire per la classificazione delle seguenti merci: 1) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da a , da a , da a e da a , la determinazione del tenore in peso delle materie grasse provenienti dal latte è effettuata secondo il metodo descritto all articolo 2, punto 3, del presente regolamento. M2 2) Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC e e da a , la determinazione del tenore di saccarosio, compreso lo zucchero invertito espresso in saccarosio, è effettuata secondo il metodo HPLC (lo zucchero invertito espresso in saccarosio è calcolato come la somma di fruttosio e glucosio in parti uguali moltiplicata per 0,95).
6 2008R0900 IT M2 3) Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC da a , il tenore di saccarosio/zucchero invertito/ isoglucosio è calcolato secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all articolo 2, punto 2, del presente regolamento. 4) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da a , la determinazione di amido o fecola, di destrine o di altri amidi o fecole modificate è effettuata secondo il metodo figurante all allegato II del presente regolamento. 5) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da a , la determinazione di materie amilacee è effettuata secondo il metodo indicato nell allegato II del presente regolamento. 6) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC e , la distinzione tra i due codici è fatta in base alla determinazione dell estratto secco che avviene per essiccamento alla temperatura di 103 ± 2 C fino a peso costante. 7) Per la classificazione di prodotti nei codici NC e , la presenza di farine e di semole di grano tenero nelle paste alimentari va ricercata secondo il metodo indicato nell allegato III del presente regolamento. 8) La proporzione di mannitolo e di D-glucitolo (sorbitolo), contenuta nelle merci rientranti nei codici NC da a e da a , è determinata secondo un metodo basato sulla cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC). M2 Articolo 4 Bollettino di analisi 1. Viene redatto un bollettino di analisi. 2. Il bollettino di analisi indica tra l altro: tutti i dati relativi all identificazione del campione, il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell atto normativo in cui figura; oppure, se del caso, il riferimento a un metodo particolareggiato che precisi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, conforme al presente regolamento, gli elementi che possono avere influito sui risultati, i risultati dell analisi espressi in funzione del metodo impiegato e delle esigenze dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l analisi. M3 Articolo 4 bis 1. Entro il 17 dicembre 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui risultati delle analisi effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, relative alle merci aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 %, determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, e dichiarate alle autorità doganali tra il 17 giugno 2015 e il 17 giugno 2017.
7 2008R0900 IT M3 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate in forma elettronica e contengono: a) la data di accettazione della dichiarazione doganale; b) la quantità delle merci in questione; c) la classificazione tariffaria delle merci in questione; d) il codice addizionale dichiarato e, per le merci alle quali è stato applicato il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), il codice addizionale applicabile in base ai risultati di tale metodo; e) il tenore di proteine del latte determinato mediante il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 4; f) l'indicazione del metodo di analisi applicato per la determinazione del tenore di materie grasse del latte in conformità all'articolo 2, paragrafo 3; g) il tenore totale di materie grasse, determinato mediante il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a); h) il tenore di materie grasse del latte determinato mediante uno dei metodi di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3; i) ove opportuno, il tipo di materie grasse diverse da quelle del latte contenute nel prodotto agricolo trasformato. 3. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenterà agli Stati membri una relazione sul funzionamento della procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), entro il 17 giugno M2 Articolo 5 Disposizioni finali Il regolamento (CEE) n. 4154/87 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell allegato V. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
8 2008R0900 IT M1 ALLEGATO I Determinazione enzimatica dell'amido e dei suoi prodotti di degradazione, compreso il glucosio, nei prodotti alimentari mediante cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC) 1. Campo di applicazione Questo metodo descrive la determinazione del tenore in peso di amido e dei relativi prodotti di degradazione compreso il glucosio nei prodotti alimentari destinati al consumo umano, di seguito denominato «amido». Il tenore di amido è ricavato mediante determinazione quantitativa del glucosio per mezzo della cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) dopo idrolisi enzimatica dell'amido e dei suoi prodotti di degradazione in glucosio. 2. Definizione del tenore totale di glucosio e del tenore totale di glucosio espresso in amido Per tenore totale di glucosio si intende il valore Z calcolato secondo quanto indicato al punto del presente allegato. Rappresenta il tenore in peso di amido e di tutti i suoi prodotti di degradazione compreso il glucosio. Il tenore di amido/glucosio di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1460/96 è calcolato sulla base del tenore totale di glucosio Z e conformemente all'articolo 2, punto 1, del presente regolamento. Il tenore di amido (o destrine) di cui alla colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione ( 1 ) è calcolato sulla base del tenore totale di glucosio Z e conformemente all'articolo 2, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 904/2008 della Commissione ( 2 ). Per tenore di amido di cui al punto 1 del presente allegato si intende il valore E quale definito al punto del presente allegato. È espresso in percentuale (m/m) ed equivale al tenore totale di glucosio Z espresso in amido. Tale valore E non interferisce nei calcoli summenzionati. 3. Principio Il campione è omogeneizzato e sospeso in acqua. L'amido e i suoi prodotti di degradazione presenti nel campione sono idrolizzati enzimaticamente in glucosio in due fasi: 1. l'amido e i suoi prodotti di degradazione sono parzialmente idrolizzati, a 90 C, in catene di glucosio solubili mediante alfa-amilasi termostabile. Per una idrolisi completa è necessario che i campioni siano interamente solubilizzati o si presentino sotto forma di sospensione di piccolissime particelle solide; 2. le catene di glucosio solubili sono idrolizzate in glucosio mediante amiloglucosidasi a 60 C. I prodotti con un elevato tenore di proteine o materie grasse sono sottoposti a chiarificazione e filtrazione. La determinazione degli zuccheri è effettuata mediante un'analisi HPLC. Dato che durante il trattamento enzimatico può verificarsi una inversione parziale del saccarosio, si effettua anche la determinazione degli zuccheri liberi, mediante analisi HPLC, al fine di calcolare il tenore di glucosio corretto. ( 1 ) GU L 172 del , pag. 24. ( 2 ) GU L 249 del , pag. 9.
9 2008R0900 IT M1 4. Reattivi e altri materiali Si raccomanda di utilizzare dei reattivi di grado analitico riconosciuto e acqua demineralizzata Glucosio, min. 99 % Fruttosio, min. 99 % Saccarosio, min. 99 % Maltosio monoidrato, min. 99 % Lattosio monoidrato, min. 99 % Soluzione di alfa-amilasi termostabile (1,4-alfa-D-Glucan glucanoidrolasi), con un'attività di circa U/ml (1 U libera 1,0 mg di maltosio dall'amido in 3 minuti a paragrafo 6,9 e 20 C). Tale enzima può contenere una piccola quantità di impurezze (ad esempio glucosio o saccarosio) ed altri enzimi interferenti. Temperatura di conservazione: circa 4 C. In alternativa può essere utilizzata un'altra fonte di alfa-amilasi che consenta di ottenere una soluzione finale con un'attività enzimatica comparabile Amiloglucosidasi (1,4-alfa-D-Glucan glucoidrolasi) da Aspergillus niger, in polvere, con un'attività di circa 120 U/mg o circa 70 U/mg (1 U libera dall'amido 1 micromole di glucosio al minuto a paragrafo 4,8 e 60 C). Tale enzima contiene una piccola quantità di impurezze (ad esempio glucosio o saccarosio) e altri enzimi interferenti (ad esempio invertasi). Temperatura di conservazione: circa 4 C. In alternativa si può utilizzare un'altra fonte di alfa-amilasi che consenta di ottenere una soluzione finale con un'attività enzimatica comparabile Acetato di zinco diidrato, p.a Esacianoferrato di potassio (II) (K 4 [Fe(CN)] 6.3H 2 O), extra puro Acetato di sodio anidro, p.a Acido acetico glaciale, 96 % (v/v) (minimo) Tampone di acetato di sodio (0,2 moli/l). Pesare 16,4 grammi di acetato di sodio (punto 4.10) in un becher, scioglierli in acqua e versare la soluzione ottenuta e l'acqua di risciacquo in un matraccio tarato da ml. Portare a volume con acqua e aggiustare il ph a 4,7 mediante aggiunta di acido acetico [servirsi di un ph-metro (punto 5.7)]. La soluzione così ottenuta può essere utilizzata fino a sei mesi, se conservata a 4 C Soluzione di amiloglucosidasi. Preparare una soluzione di amiloglucosidasi in polvere (punto 4.7) utilizzando il tampone di acetato di sodio (punto 4.12). L'attività enzimatica deve essere sufficiente e rapportata al contenuto di amido dell'aliquota di campione [ad esempio un'attività di circa 600 U/ml si ottiene da 0,5 amiloglucosidasi in polvere 120 U/mg (punto 4.7) in un volume finale di 100 ml e per 1 g di amido nell'aliquota di campione]. La soluzione deve essere preparata al momento Soluzioni di riferimento. Preparare delle soluzioni acquose di glucosio, fruttosio, maltosio e lattosio, del tipo solitamente utilizzato per l'analisi degli zuccheri mediante HPLC Reattivo di chiarificazione (Carrez I). Disciogliere in acqua 219,5 grammi di acetato di zinco (punto 4.8) in un becher. Versare il liquido ottenuto e l'acqua di risciacquo in un matraccio tarato da ml e aggiungere 30 ml di acido acetico (punto 4.11). Mescolare con cura e portare a volume con acqua. La soluzione ottenuta può essere utilizzata per un periodo massimo di sei mesi, se conservata a temperatura ambiente. Si possono eventualmente utilizzare altri reattivi di chiarificazione equivalenti alla soluzione Carrez.
10 2008R0900 IT M Reattivo di chiarificazione (Carrez II). Disciogliere in acqua 106,0 grammi di esacianoferrato di potassio (II) (punto 4.9) in un becher. Versare il liquido ottenuto e l'acqua di risciacquo in un matraccio tarato da ml, mescolare con cura e portare a volume con acqua. La soluzione ottenuta può essere utilizzata per un periodo massimo di sei mesi, se conservata a temperatura ambiente. Si possono eventualmente utilizzare altri reattivi di chiarificazione equivalenti alla soluzione Carrez Fase mobile per HPLC. Preparare una fase mobile del tipo solitamente utilizzato nell'analisi degli zuccheri mediante HPLC. Qualora si impieghi, ad esempio, una colonna di gel di silice aminopropile, la fase mobile è normalmente costituita da una miscela di acqua e acetonitrile per HPLC. 5. Apparecchiatura 5.1. Comune vetreria di laboratorio Filtri di carta a pieghe, ad esempio filtri di 185 mm Filtri per siringhe da 0,45 μm per soluzioni acquose Vials per il campionatore automatico dell'hplc Matracci tarati da 100 ml Siringhe di plastica da 10 ml ph-metro Bilancia analitica Bagno termostatico regolabile a 60 C e 90 C Apparecchiatura HPLC idonea all'analisi degli zuccheri. 6. Procedimento 6.1. Preparazione del campione per tipologie diverse di prodotti Il prodotto è omogeneizzato Aliquota di campione per l'analisi La quantità di campione è stimata in base agli ingredienti dichiarati e alle condizioni dell'analisi HPLC (concentrazione delle soluzioni di glucosio di riferimento) e non deve superare: volume del matraccio ðad esempio 100 mlþ quantit à del campione ðgþ ¼ tenore stimato di amido ð%þ Indicare il peso del campione con una precisione di 0,1 mg Determinazione del bianco Il valore del bianco è determinato mediante un'analisi completa (condotta secondo le modalità descritte al punto 6.4), in assenza di campione. Il risultato di tale determinazione serve per il calcolo del tenore di amido (punto 7.2) Analisi Preparazione dei campioni Il campione è omogeneizzato mediante agitazione o mescolamento. All'aliquota scelta per l'analisi (punto 6.2), pesata in un matraccio tarato (punto 5.5), vanno aggiunti 70 ml di acqua tiepida. Portare in sospensione (o, se solubile, solubilizzare), aggiungere 50 microlitri di alfa-amilasi termostabile (punto 4.6) e riscaldare a 90 C per 30 minuti, utilizzando il bagno termostatico (punto 5.9). Raffreddare, il più velocemente possibile, a 60 C immergendo il matraccio nel bagno termostatico e aggiungere 5 ml della soluzione di amiloglucosidasi (punto 4.13). Per campioni che possono influire sul ph della soluzione di reazione, controllare il ph e aggiustarlo, all'occorrenza, a un valore compreso fra 4,6 e 4,8. Lasciare agire per 60 minuti a 60 C. Raffreddare il campione a temperatura ambiente.
11 2008R0900 IT M Chiarificazione Per campioni con un elevato tenore di proteine o di materie grasse è necessario procedere alla chiarificazione aggiungendo 1 ml di Carrez I (punto 4.15) alla soluzione del campione. Agitare e aggiungere successivamente 1 ml di Carrez II (4.16) Agitare nuovamente il campione Trattamento per l'analisi HPLC Il campione, nel matraccio tarato, si porta a volume con acqua, quindi si omogenizza e si filtra attraverso un filtro di carta a pieghe (punto 5.2). Raccogliere la soluzione filtrata. Filtrare ulteriormente la soluzione, attraverso un filtro per siringhe (punto 5.3), con una siringa (punto 5.6) preventivamente avvinata con la stessa soluzione. Raccogliere il filtrato nei vials (punto 5.4) Cromatografia L'analisi HPLC è effettuata secondo le modalità normalmente utilizzate per l'analisi degli zuccheri. Qualora dall'analisi HPLC risultino tracce di maltosio, significa che l'idrolisi dell'amido è stata incompleta, il che determina un recupero troppo basso di glucosio. 7. Calcolo e espressione dei risultati 7.1. Calcolo dei risultati dell'hplc Per calcolare il tenore di amido occorrono i risultati di due analisi HPLC, specificamente per determinare gli zuccheri presenti nel campione prima («zuccheri liberi») e dopo il trattamento enzimatico (come descritto in tale metodo). Occorre inoltre effettuare un'analisi del bianco per poter tenere conto, nel calcolo, degli zuccheri presenti negli enzimi utilizzati. Nelle analisi HPLC l'area del picco è determinata per integrazione e la concentrazione è calcolata mediante calibrazione con le soluzioni di riferimento (punto 4.14). Dalla concentrazione di glucosio (g/100 ml) riscontrata dopo il trattamento enzimatico si sottrae la concentrazione di glucosio (g/100 ml) dei bianchi. Infine il tenore (g zucchero/100 g campione) di zuccheri è calcolato in riferimento alla quantità di campione pesata, mediante: 1. un'analisi HPLC prima del trattamento enzimatico, da cui risulta il tenore (g/100 g) di zuccheri liberi: glucosio G fruttosio F saccarosio S 2. un'analisi HPLC dopo il trattamento enzimatico, da cui risulta il tenore di zuccheri (g/100 g): glucosio corretto del valore del bianco (G e cor ) fruttosio F e saccarosio S e 7.2. Calcolo del tenore di amido Calcolo del glucosio totale «Z» Se la quantità di fruttosio dopo il trattamento enzimatico (F e ) è maggiore della quantità di fruttosio prima del trattamento enzimatico (F), significa che il saccarosio presente nel campione si è parzialmente idrolizzato in fruttosio e glucosio. Ne consegue che occorre procedere a una correzione per il glucosio liberato (F e F). Z, tenore finale di glucosio dopo la correzione in g/100 g: Z = (G e cor ) (F e F) Calcolo del tenore totale di glucosio espresso in amido E, tenore di «amido», in g/100 g: E = [(G e cor ) (F e F)] 0,9
12 2008R0900 IT M1 8. Precisione In questo punto sono riportati i risultati di un test interlaboratorio e i relativi dati di precisione del metodo applicato a due campioni. Tali dati riflettono i requisiti di efficienza del metodo descritto nel presente allegato. R i s u l t a t i d i u n t e s t i n t e r l a b o r a t o r i o ( a t i t o l o i n f o r m a t i v o ) Nel 2008 è stata condotto un test interlaboratorio a cui hanno partecipato i laboratori doganali europei. La valutazione dei dati di precisione è stata effettuata conformemente al «Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies», W. Horwitz, (IUPAC technical report), Pure & Appl. Chem., Vol. 67, n. o 2, pagg , I dati di precisione sono riportati nella tabella che segue. Campioni 1 : barretta di cioccolato e biscotto 2 : biscotto Z Campione 1 Z Campione 2 Numero di laboratori Numero di laboratori dopo l'eliminazione dei dati aberranti Tenore medio (%, m/m) 29,8 55,0 Deviazione standard della ripetibilità sr (%, m/m) Deviazione standard della riproducibilità sr (%, m/m) 0,5 0,5 1,5 2,3 Limite di ripetibilità r (%, m/m) 1,4 1,4 Limite di riproducibilità R (%, m/m) 4,2 6,6
13 2008R0900 IT ALLEGATO II Determinazione del tenore in amidi, fecole, destrine e altri amidi modificati, contenuti nelle merci dei codici NC da A e in sostanze amidacee contenute nelle merci dei codici NC da a I. PRINCIPIO L amido, per idrolisi acida, è trasformato in zuccheri riduttori che sono dosati volumetricamente mediante il liquido di Fehling. II. APPARECCHIATURA E REATTIVI 1. Pallone di circa 250 ml 2. Pallone tarato di 200 ml 3. Buretta di 25 ml 4. Acido cloridrico di densità 1,19, p.a. 5. Soluzione di potassa caustica 6. Carbone decolorante 7. Liquido di Fehling 8. Soluzione di blu di metilene all 1 %. III. PROCEDIMENTO In un pallone di circa 250 ml introdurre un campione corrispondente a una quantità d amido di circa 1 grammo. Aggiungere 100 ml di acqua distillata e 2 ml di acido cloridrico. Portare a ebollizione a riflusso per 3 ore. Travasare il contenuto del pallone nonché il prodotto della sciacquatura in un pallone tarato di 200 ml, aggiungendovi la soluzione di potassa caustica fino a ottenere una reazione leggermente acida. Completare il volume fino a 200 ml mediante acqua distillata e filtrare il tutto su un po di carbone decolorante. Successivamente versare la soluzione in una buretta e ridurre 10 ml di liquido di Fehling secondo il metodo seguente. In un pallone a fondo piatto di circa 250 ml versare 10 ml di liquido di Fehling (5 ml di soluzione A e 5 ml di soluzione B). Agitare fino a ottenere una soluzione limpida, poi aggiungere 40 ml di acqua distillata e una piccola quantità di quarzo o di pietra pomice. Collocare il pallone su una piastra di amianto di forma quadrata recante al centro un apertura circolare del diametro di circa 6 cm e posta a sua volta su un reticolo metallico. Riscaldare il pallone in modo che il liquido entri in ebollizione dopo 2 minuti circa. Mediante una buretta aggiungere, a più riprese, al liquido in ebollizione, quantitativi di soluzione zuccherina finché il colore azzurro del liquido di Fehling diventi appena percettibile; aggiungere poi come indicatore 2 o 3 gocce di soluzione di blu di metilene. Completare la titolazione aggiungendo goccia a goccia un nuovo quantitativo della soluzione zuccherina fino alla scomparsa del colore azzurro dell indicatore. Per maggior precisione, ripetere la titolazione nelle stesse condizioni, aggiungendo però in una sola volta quasi tutta la soluzione zuccherina necessaria alla riduzione del liquido di Fehling. In questa seconda titolazione, la riduzione del liquido di Fehling deve avvenire perciò entro 3 minuti. Continuare l ebollizione per 2 minuti esatti. Completare la titolazione aggiungendo il reagente goccia a goccia durante il terzo minuto fino alla scomparsa del colore azzurro dell indicatore.
14 2008R0900 IT La percentuale in peso d amido del campione è espressa dalla seguente formula: in cui: amido % = [(T )/(n p)] 0,95 T: rappresenta la quantità in grammi di destrosio anidro corrispondente a 10 ml di liquido di Fehling (5 ml di soluzione A + 5 ml di soluzione B). Questo titolo è di 0,04945 g di destrosio anidro quando la soluzione A contiene 17,636 g di rame per litro; n: rappresenta il numero di ml della soluzione zuccherina impiegata per la titolazione; p: rappresenta il peso del campione; 0,95: rappresenta l indice di conversione del destrosio anidro in amido. IV. PREPARAZIONE DEL LIQUIDO DI FEHLING Soluzione A: sciogliere, in un pallone tarato, mediante acqua distillata, 69,278 g di solfato di rame cristallizzato puro per analisi (CuSO 4 5H 2 O) esente da ferro, e portare la soluzione al volume di 1 litro mediante acqua distillata. Il titolo esatto di questa soluzione dovrà essere verificato mediante determinazione quantitativa del rame. Soluzione B: sciogliere, in un pallone tarato, mediante acqua distillata, 100 g di idrossido di sodio e 346 g di bitartrato di sodio e di potassio (sale di Seignette) e portare la soluzione al volume di 1 litro mediante acqua distillata. Le due soluzioni A e B devono essere mescolate in volume uguale immediatamente prima di essere impiegate. Seguendo il procedimento di cui al punto III, 10 ml di liquido di Fehling (5 ml di soluzione A e 5 ml di soluzione B) risultano completamente ridotti da 0,04945 g di destrosio anidro.
15 2008R0900 IT ALLEGATO III Metodi di accertamento della presenza di farina o di semolino di grano tenero nelle paste alimentari (Secondo il metodo Young e Gilles, modificato da Bernaerts e Gruner) I. PRINCIPIO Si prepara un estratto del campione delle paste alimentari da analizzare utilizzando un solvente non polare. Questo estratto è sottoposto all esame cromatografico su strato sottile di gel di silice in modo da separare gli steroli presenti in differenti frazioni sotto forma di bande. A seconda del numero di bande intense rivelate è possibile determinare se il prodotto esaminato è fabbricato esclusivamente con grano duro o con grano tenero oppure con una miscela di questi due prodotti. È ugualmente possibile determinare se a queste materie prime sono state aggiunte delle uova. II. APPARECCHIATURA E REATTIVI 1. Omogeneizzatore o frantoio che permette di ottenere un macinato in grado di passare attraverso uno staccio normalizzato a maglie di 0,200 mm. 2. Staccio normalizzato a maglie di 0,200 mm. 3. Evaporatore a pressione ridotta con bagnomaria. 4. Lastra di vetro, foglio di alluminio o altro supporto appropriato di 20 cm 20 cm, ricoperti da uno strato sottile di gel di silice. Se si procede da sé alla preparazione dello strato sottile, utilizzare gel di silice mescolato con circa il 13 % di gesso e applicarne sulla lastra di vetro uno strato di 0,25 mm con un adeguata apparecchiatura, seguendo le istruzioni dei fabbricanti. 5. Micropipetta atta a misurare 20 microlitri. 6. Vaschetta con coperchio adatta allo sviluppo dei cromatogrammi. 7. Nebulizzatore. 8. Etere di petrolio con punto di ebollizione compreso fra 40 e 60 C ridistillato prima dell uso. 9. Etere etilico anidro per analisi. 10. Tetracloruro di carbonio per cromatografia ridistillato prima dell uso. 11. Acido fosfomolibdico per analisi. 12. Alcole etilico a 94. III. PROCEDIMENTO Macinare una ventina di grammi del campione da analizzare in modo che passino interamente attraverso lo staccio. Introdurre la presa di campione macinata in una beuta erlenmeyer e ricoprire con 150 ml di etere di petrolio. Lasciare i due prodotti fino al giorno successivo, a temperatura ambiente. Agitare di tanto in tanto. Filtrare poi con imbuto di Büchner provvisto di strato cooperante di filtrazione o su filtro a pieghe. Travasare a poco a poco la soluzione limpida ottenuta in un pallone da 100 ml. Evaporare il solvente a pressione ridotta scaldando il pallone a bagnomaria alla temperatura di C. Dopo evaporazione del solvente continuare il riscaldamento per 10 minuti a pressione ridotta.
16 2008R0900 IT Dopo raffreddamento del pallone determinare il peso dell estratto. Diluire l estratto nell etere etilico in ragione di un ml di etere etilico per 60 milligrammi di estratto. Attivare gli strati sottili portandoli a 130 C in 3 ore. Lasciar raffreddare in un essiccatoio contenente gel di silice. Le lastre non utilizzate immediatamente sono conservate nello stesso essiccatoio. Applicare su di uno strato, preferibilmente attivato di recente, 20 microlitri della soluzione limpida sotto forma di striscia di larghezza costante e della lunghezza di 3 cm, costituita da minute gocce poste l una accanto all altra. Lasciare evaporare il solvente. Sviluppare il cromatogramma a temperatura ambiente con il tetracloruro di carbonio, utilizzando una vaschetta cromatografica ricoperta sulle pareti da carta da filtro imbevuta di solvente. Dopo circa un ora il solvente raggiunge il livello di 18 cm. Togliere la lastra e lasciar evaporare il solvente all aria. Sviluppare una seconda volta il cromatogramma in modo da separare meglio le bande. Lasciar evaporare nuovamente il solvente all aria. Vaporizzare il sottile strato di gel di silice con una soluzione al 20 % di acido fosfomolibdico in alcole etilico. Il colore dello strato deve essere giallo uniforme. Rivelare le bande esponendo per 5 minuti la lastra vaporizzata alla temperatura di 110 C. IV. INTERPRETAZIONE DEL CROMATOGRAMMA Se il cromatogramma presenta una sola banda principale intensa con un Rf di circa 0,4-0,5, il grano utilizzato per la fabbricazione della pasta alimentare è il grano duro. Se, invece, appaiono due bande principali di pari intensità, la materia prima utilizzata è il grano tenero. Le miscele di grano duro e di grano tenero sono valutate stimando l intensità relativa delle due bande. Se si constata la presenza di tre bande (due bande all altezza di quella principale del grano tenero, più una banda intermedia), si ha aggiunta di uova alla pasta. In tale caso, se la banda superiore è meno intensa di quella intermedia, la materia prima utilizzata è il grano duro. Invece, se la banda superiore è più intensa di quella intermedia, la materia prima utilizzata è il grano tenero.
17 2008R0900 IT ALLEGATO IV Regolamento abrogato e relativa modificazione Regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione (GU L 392 del , pag. 19). Regolamento (CE) n. 203/98 della Commissione (GU L 21 del , pag. 6).
18 2008R0900 IT ALLEGATO V Tavola di concordanza Regolamento (CEE) n. 4154/87 Presente regolamento Articoli da 1 a 4 Articoli da 1 a 4 Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 6 Allegati I, II e III Allegati I, II e III Allegato IV Allegato V
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
10.2.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 37/21 REGOLAMENTO (UE) N. 118/2010 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi
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