Voluntary disclosure Contenuti e opportunità BERGAMO, 23 marzo 2015
PREMESSA Scudo fiscale: sanatoria per omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all estero (da ultimo D.L. 1 luglio 2009 n. 78 conv. L. 102/2009) Destinatari : persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate(art. 5 TUIR). Riferimento: Imposta straordinaria: attività finanziarie e patrimoniali detenute alla data del 31 dicembre 2008 in violazione delle norme monitoraggio fiscale. 5% ovvero 6% (proroga) ovvero 7% (proroga) del valore delle attività rimpatriate/regolarizzate. 2
(segue) SCUDO FISCALE: Presupposto: Redditi: Modalità/adempimenti: PREMESSA non rileva pertanto la ricostruzione puntuale degli eventi che hanno dato luogo alla fuoriuscita delle attività o alla costituzione all estero né l identificazione delle attività.. (Ade circ. n. 3/2010).. unico presupposto richiesto dalla legge per avvalersi dello scudo è semplicemente la violazione degli obblighi di reporting. (Ade circ. n. 3/2010). sui redditi post data riferimento tassazione analitica o forfettaria. rimpatrio fisico, rimpatrio giuridico, regolarizzazione TOTALE / PARZIALE delle attività; dichiarazione tramite intermediario residente e conferimento incarico per ricezione attività e versamento imposte segretazione conti (eventuale) effetti premiali sul piano sanzionatorio, adempimenti antiriciclaggio. 3
DISPOSIZIONI SUCCESSIVE: PREMESSA Legge 22 dicembre 2011 n. 214: imposta di bollo speciale e straordinaria. Legge 6 agosto 2013 n. 97 modifica al D.L. 167/90 (vedi ripresa norme antiriciclaggio). Ruolo degli intermediari finanziari residenti nelle operazioni di scudo fiscale (Circ. Ade n. 52/E/2010) 4
Collaborazione Volontaria: Legge 15 dicembre 2014 n. 186 Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015 Trattasi di norma avente efficacia temporale limitata inserita nel contesto del D.L. 167/90; E introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio art.648terc.p. La collaborazione volontaria con riguardo a detenzioni di attività estero e/o Italia riguarda: personefisiche(*) enti non commerciali(*) società semplici ed equiparate (art. 5 TUIR)(*) tutti gli altri soggetti. (*) comprese violazioni monitoraggio fiscale RW 5
Collaborazione Volontaria: Legge 15 dicembre 2014 n. 186 Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015 (segue): La collaborazione deve riguardare tutti i periodi di imposta ancora accertabili (vedi raddoppio dei termini) e tutte le violazioni commesse. La collaborazione prevede la ricostruzione puntuale di tutti i redditi distintamente per annualità e la ricostruzione dell origine delle somme v. Relazione di accompagno al modello di accesso alla procedura. Imposte determinate sulla base dei redditi/violazioni commesse nei diversi periodi. Sanzioni quantificate in modo agevolato. Effetti premiali sul piano sanzionatorio. 6
Collaborazione Volontaria: Legge 15 dicembre 2014 n. 186 Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015 Aspetti di rilievo: le figure coinvolte: polizze assicurative, trust, fondazioni, interposizioni fittizie, stabili organizzazione, regime CFC, titolare effettivo, soggetti collegati; collegamenti tra socio e società; adempimenti antiriciclaggio; gli effetti degli accordi con paesi black list (es. Svizzera, Montecarlo etc.); identificazione delle cause ostative su soggetto o soggetti collegati; il ruolo dei professionisti; 7
Collaborazione Volontaria: Legge 15 dicembre 2014 n. 186 Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015 Aspetti di rilievo: il contenuto e gli effetti derivanti dalla relazione di accompagno al modello; il ruolo degli intermediari esteri; il ruolo degli intermediari residenti vedi modalità/tempistica; effetti penali: segnalazione all autorità giudiziaria; la problematica del raddoppio dei termini - v. delega fiscale; le oggettive problematiche di reperimento della documentazione e di ricostruzione dei redditi (es. cassette di scurezza); imposte di successione, donazione, IVIE, IVAFE, Imposte estere; definizioni autoriciclaggio e soggetti cui si estende (professionisti e intermediari); 8