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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 25/02/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Le doglianze della ricorrente riguardano: i) la perdita subita in relazione ad un investimento effettuato per il tramite della banca odierna resistente; ii) gli interessi passivi addebitati dalla banca su due conti correnti, di cui uno affidato; iii) lo storno di alcuni addebiti R.I.D. da uno dei conti correnti; iv) la mancata concessione di un mutuo. Più precisamente, la ricorrente, titolare di due conti correnti (di cui uno affidato) e di un deposito titoli in amministrazione presso la banca convenuta, con reclamo del 24.04.2013, assistita da una associazione di categoria cui ha conferito procura ai fini del presente procedimento, lamentava: - lo storno di alcuni R.I.D., avvenuto dopo 52 giorni, arrecando[le] danni materiali e morali e che ha reso «cattivi pagatori» una florida famiglia che opera anche nella compravendita di cavalli da corsa ; - di aver cercato invano di ottenere un mutuo di 50.000,00 o 60.000,00, nonostante la garanzia immobiliare fosse stata valutata dalla banca stessa in 277.000,00 e nonostante il finanziamento predetto le avrebbe consentito di sana[re] completamente ogni tensione ; Pag. 2/8

- di aver rilevato dall esame degli estratti conto che il movimento dei titoli acquistati e venduti non seguono le regole generali dei fissati bollati ancora in uso, in particolare non risultando indicati le quantità, le durate degli investimenti, il prezzo o valore effettivo, né gli interessi che compaiono solo nel documento di ritenute di acconto e non sono mai stati accreditati con le valute stabilite per ogni cedola; - la mancanza dell estratto di un conto corrente, affermando comunque che entrambi i rapporti non erano gestibili. Tanto premesso, concludeva auspicando una soluzione della vicenda in tempi brevi. La ricorrente si è poi rivolta all ABF in quanto insoddisfatta della risposta al reclamo, ove la banca aveva rappresentato: i) la propria facoltà di stornare i R.I.D. in mancanza di provvista sul conto corrente, avendo comunque previamente informato l istante; ii) la propria discrezionalità nella concessione di finanziamenti, sulla base della valutazione del merito creditizio del richiedente; iii) di aver operato correttamente con riferimento alle operazioni di acquisto e vendita dei titoli, nonché di pagamento delle cedole; iv) di aver regolarmente inviato gli estratti conti all indirizzo della cliente. Nel ricorso l istante ha esposto quanto segue: - nel febbraio 2012 acquistava un immobile da una procedura fallimentare che vedeva tra i creditori l odierna parte resistente; - avendo in precedenza acquistato dei titoli per complessivi 60.000,00 per il tramite della banca, con la clausola di non perdere il capitale investito, chiedeva all intermediario il relativo integrale smobilizzo, poiché il prezzo dell immobile era proprio di 60.000,00 e così apprendeva che il titolo di 10.000,00 era in perdita di 1.000,00 dopo 3 mesi; - [s]orpresa e anche arrabbiata [veniva] subito tranquillizzata dalla allora Direttrice [con la concessione di un] fido di 10.000 euro con in garanzia lo stesso certificato da 10.000 euro ; - successivamente all acquisto dell immobile presentava all intermediario richiesta di mutuo di 50.000,00 per ristrutturare l immobile stesso, ma pur avendo validi requisiti come [ ] cliente [le veniva] ripetutamente rimandata la pratica tanto da giungere a settembre 2012, senza aver ottenuto il credito richiesto; - il 28.01.2013 il nuovo direttore della filiale di appoggio dei rapporti stornava senza alcun avviso [ ] ben sei pagamenti effettuati dal [ ] conto bancario, il tutto al solo fine di pagare ancora interessi per una cifra pari a 786,10 euro, così pregiudicando la concessione di un eventuale nuovo mutuo nonostante la perizia immobiliare fatta eseguire dalla stessa banca valutava in 277.000,00 l immobile di sua proprietà; - nel frattempo, il 17.12.2012 il certificato di 10.000,00 veniva venduto con una perdita di 2.112,77; - la banca iniziava quindi ad intimarle il rientro dall esposizione debitoria ed il 19.06.2013, a seguito della ricezione di un telegramma dalla banca medesima, si recava in filiale ove il direttore chie[deva] una rettifica ai [suoi] conti allungando il fido ad un anno in modo da ammortizzare gli interessi che sta[vano] crescendo vertiginosamente. La ricorrente ha chiesto all ABF: - se è lecito che una Banca possa entrare in un conto corrente pagare e poi stornare dopo 52 giorni ben 6 rid senza alcun avviso scritto e autorizzato dal cliente ; - se è lecito che una Banca abbia investito i [suoi] soldi con il rischio di perdere il capitale iniziale con un titolo già in perdita e abusando della [sua] ignoranza finanziaria ; - un ulteriore controllo sugli interessi applicati, che si sono rivelati eccessivi e forse al limite dell usura; Pag. 3/8

- [p]erdere metà dei [suoi] soldi, pagare onerosi interessi, avere storni sul [suo] conto e sentir[si] discriminata per non aver avuto un minimo mutuo per la [sua] casa è stato tutto giusto? ; - un controllo accurato di quanto da [lei] sostenuto, con accurati controlli dei calcoli degli interessi passivi, dello sforamento del tasso unilaterale da parte della banca e quant altro si possa determinare nella inchiesta che vorrete aprire; si potrà, se certificate la verità, richiedere i danni subiti. Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse tramite PEC del Conciliatore Bancario Finanziario del 27.08.2013, l intermediario ha eccepito in via preliminare l inammissibilità del ricorso con riferimento: - alle doglianze relative alle perdite derivanti dall investimento di 10.000,00; - alla richiesta di controllo sugli interessi debitori applicati, in quanto caratterizzata da assoluta genericità ed indeterminatezza degli argomenti e dall assoluta mancanza di prove documentali, e perché all ABF non può essere demandato lo svolgimento di un attività di tipo consulenziale. L intermediario ha quindi osservato: - sulla mancata concessione del mutuo, che la valutazione del merito creditizio è prerogativa esclusiva della banca stessa come rilevato dall ABF con la pronuncia n. 1859/2010; - sullo storno degli addebiti R.I.D.: i) che la cliente è titolare di 2 conti correnti, uno affidato inizialmente per 10.000,00 con fido a scadenza il 30.09.2012, successivamente prorogata per l importo di 12.000,00 al 31/12/2012 ; ii) che la filiale ha sempre dimostrato attenzione alle esigenze della ricorrente, consentendo utilizzi extra fido e allo scoperto su entrambi i suddetti rapporti, di cui quello non affidato presentava spesso un andamento irregolare; iii) così il R.I.D. di 439,00 emesso da finanziaria terza è stato addebitato il 10.12.2012 pur in assenza di fondi, previa intesa con la cliente di costituire la provvista in tempi successivi, che, non essendo stata rispettata, ha costretto l agenzia allo storno del pagamento e di altri successivi R.I.D.; - che la ricorrente lamenta un atteggiamento poco lecito e trasparente dell intermediario, ignorando che l utilizzo extra fido e lo scoperto di conto non sono diritti del cliente, bensì facoltà concessa dalla banca a sua assoluta discrezione ; - che la richiesta di risarcimento dei danni contrasta con il disposto di cui all art. 2059 C.C. ed è comunque generica nonché priva di supporti probatori. La convenuta ha chiesto all ABF di dichiarare il ricorso in parte inammissibile ed in parte di respingerlo. La ricorrente ha presentato due repliche rispettivamente con e-mail del 17.01.2014 e con nota in pari data protocollata il 20.01.2014, allegando ulteriore documentazione (movimentazioni dei due conti correnti in essere con la banca convenuta). In questa sede ha affermato che: - gli interessi applicati sono veramente esorbitanti ; - lo storno dei R.I.D. le ha causato un danno irreparabile, essendo stata segnalata come cattivo pagatore ; - il conto corrente affidato è stato acceso quale titolare di azienda ed ha sempre avuto una regolare movimentazione in entrata ed in uscita, tanto che l apertura di credito inizialmente di 5.000,00 è stata estesa a 10.000,00, quindi a 20.000,00 e garantita da titoli, infine ridotta a 12.000,00 dopo la vendita del titolo di 10.000,00 con una perdita di circa 2.000,00; - [i]l blocco del fido, l ordine di rientro, hanno dato un danno a questa azienda, variegata e collaborativa con il mercato che non può essere quantificato se non Pag. 4/8

nelle cifre alte che l ABF vorrà concedere, essendo l istante stata costretta a chiudere l attività avviata dal 1994; - nel mancato pagamento delle R.I.D. si ravvisa una chiara volontà [ ] di far chiudere l azienda [ ] senza comunicazione al cliente ; - gli estratti conto annessi alle repliche sono stati oggetto di un lavoro atto a dimostrare la continuità operativa di circa 1400 movimenti bancari [ ] e che il C/C [non affidato non evidenzia] i numerosi scoperti dichiarati falsamente dalla banca; - in particolare, al 31.12.2012 il conto affidato era in passivo nel limite dell accordato di 12.000,00, avendo comunque la cliente sempre pagato i [suoi] rossi [ ] con onerosi interessi ; - non ha mai operato oltre la disponibilità sul conto non affidato, sul quale comunque aveva accreditato lo stipendio. In sede di replica la ricorrente ha quantificato i danni morali, d immagine, finanziari e biologici subiti in 300/500.000,00 euro, o [in] quanto il Consiglio ABF vorrà definire. DIRITTO La questione pregiudiziale che questo Collegio è chiamato ad affrontare per la soluzione del caso in questione riguarda la propria competenza a decidere nel merito una delle domande formulate dalla ricorrente (ovvero quella relativa alle perdite subite in conseguenza dell investimento da lei effettuato), posto che l intermediario ha eccepito che la materia del contendere è relativa a servizi di investimento, ovvero a materia esclusa dalla cognizione dell ABF ex art.128 bis d. lgs n. 385/1993. Come è noto, infatti, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia il 18 giugno 2009 prevedono espressamente che «all Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» (Sez. I, par. 4). Quest ultima norma, e cioè, l art. 23, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sancisce espressamente che Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. Ora, poiché la domanda relativa alle perdite subite in relazione alla compravendita di titoli si riferisce ad una controversia relativa a servizi di investimento, questo Collegio non può conoscere della questione. Ciò premesso e prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Tra le parti sono in essere due rapporti di conto corrente (n. 191 e n. 192), di cui uno affidato (il n. 191) e un deposito di titoli in amministrazione. La banca ha prodotto la documentazione contrattuale relativa ai conti correnti ed all apertura di credito. Ogni conto corrente risulta regolato da un contratto stipulato in data 09.06.2009 e da altro in data 10.09.2009, di cui il secondo disciplinante le condizioni economiche secondo scaglioni temporali prefissati. Pag. 5/8

I contratti sono stati sottoscritti dalla ricorrente senza riferimenti ad imprese individuali, ciò anche se la stessa istante, in sede di replica, ha affermato di aver acceso il conto affidato quale titolare di impresa che sarebbe poi stata costretta a cessare a causa della condotta della banca convenuta. Sull apertura di credito (regolata sul c/c n. 191), l intermediario ha dichiarato che era stata inizialmente concessa per 10.000,00, con scadenza il 30.09.2012, e successivamente prorogata per l importo di 12.000,00 al 31/12/2012. A questo proposito ha rinviato ai contratti prodotti dai quali, peraltro, risulta: - la stipula in data 03.10.2012 di un fido per 10.000,00 con validità fino al 31.12.2012; - la stipula il medesimo 03.10.2012 di variazione al fido predetto, con riepilogo delle aperture di credito già in essere come segue: - la stipula in data 12.12.2012 di un fido per 12.000,00 a tempo indeterminato, oggetto di variazioni il medesimo 12.12.2012. E agli atti il dettaglio dei 6 addebiti R.I.D. controversi, tutti a valere sul conto corrente affidato, e del relativo storno. Trattasi di addebiti operati, rispettivamente, uno il 10.12.2012, i successivi due il 17.12.2012, il quarto il 08.01.2013 e gli ultimi due il 15.01.2013. Lo storno è stato effettuato per tutti gli addebiti il 28.01.2013. La banca ha motivato lo storno con la mancanza di disponibilità sul conto corrente, contestata dalla istante. Dagli estratti conto prodotti dall intermediario si evince che il c/c n. 191 presentava un saldo passivo di 12.785,32 al 31.12.2012, un saldo passivo di 12.464,44 al 31.03.2013; dalla documentazione in atti risulta che tale conto è stato costantemente in passivo nel periodo de quo (cfr. riassunti scalari). Non consta documentazione sull autorizzazione agli addebiti in questione. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, vanno anzitutto esaminate le doglianze della ricorrente aventi ad oggetto un ulteriore controllo sugli interessi applicati e un controllo accurato [ ] dei calcoli degli interessi passivi, dello sforamento del tasso unilaterale da parte della banca e quant altro si possa determinare [ ]. Ora, se da un lato non solo la domanda appare formulata in modo estremamente generico non essenedo stato, dunque, assolto neppure quell onere minimo di allegazione che consentirebbe una corretta individuazione del petitum e la documentazione in atti non risulta assolutamente idonea per valutare le relative istanze, ma soprattutto come questo Collegio ha più volte avuto occasione di sottolineare (si vedano, ad esempio, le Decisioni n. 207/12, n. 644/2010 e n. 385/2011) non può essere legittimamente demandato all ABF lo svolgimento di un attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio. Pertanto, le relative doglianze della ricorrente risultano, allo stato, infondate e, conseguentemente, non meritevoli di accoglimento. Analoga conclusione deve trarsi in relazione alla lamentela della ricorrente avente ad oggetto la mancata concessione del finanziamento richiesto all intermediario resistente. Infatti, come già si è avuto modo di rilevare in altre occasioni (cfr., ad esempio, decisione n. 969 del 23.9.2010 e decisione n. 886 del 6.9.2010), nel nostro ordinamento non si può in alcun modo rinvenire un obbligo di erogazione del credito in capo agli intermediari. L attività delle imprese bancarie deve, infatti, ispirarsi ai principi di una sana e prudente gestione e deve essere esercitata, con tutta la discrezionalità e l insindacabilità che caratterizzano le politiche gestionali di ciascun intermediario, avendo riguardo alla Pag. 6/8

stabilità complessiva, all efficienza e alla competitività del sistema finanziario (arg. ex art. 5, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). Il fatto che non si possa ravvisare un obbligo come quello appena illustrato non esclude radicalmente la possibilità di riconoscere che, in determinate ipotesi, il mancato accoglimento della richiesta di credito possa essere fonte di responsabilità per le banche, ma ciò può avvenire solo qualora l intermediario non impronti le proprie relazioni d affari secondo i criteri di buona fede e correttezza puntualizzati dalle Disposizioni emanate dalla Banca d Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, disposizioni che, com è noto, costituiscono specificazione dei principi enunciati, in via più generale, dal codice civile (artt. 1337 e 1375 cod. civ.). Chiarito, dunque, che nell attività di concessione del credito la banca esplica la propria autonomia imprenditoriale e fermo restando l obbligo di correttezza e buona fede anche nella fase dell istruttoria, nel caso che ne occupa non possono ravvisarsi profili di illegittimità del comportamento dell intermediario, il quale, nell ambito della propria autonomia, ha effettuato alcune scelte che non sono in alcun modo sindacabili dalla ricorrente. Quanto alla diversa istanza diretta ad accertare se sia lecito che una Banca possa entrare in un conto corrente pagare e poi stornare dopo 52 giorni ben 6 rid senza alcun avviso scritto e autorizzato dal cliente deve osservarsi quanto segue. Lo schema negoziale del conto corrente di corrispondenza consente al cliente di effettuare in corso di rapporto una varietà di operazioni (di versamento e di prelevamento) utilizzando diversi strumenti, sulla base di specifici accordi (c.d. servizi accessori). In particolare, tra i servizi che consentono di disporre dei fondi disponibili sul conto, servendosi della banca come intermediaria, sono ricomprese le disposizioni di addebito automatico - c.d. RID (rapporto interbancario diretto) - che comportano per la banca l adempimento in via continuativa di ordini di pagamento. Come già in altra occasione si è avuto modo di rilevare, con il RID il debitore sottoscrive un modello, spesso già predisposto da altro soggetto, con il quale autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente una somma al ricevimento della segnalazione di addebito da parte della banca di un suo specifico creditore. Con la sottoscrizione del modello il debitore accetta quindi anticipatamente il pagamento di quanto dovuto al creditore individuato, senza la necessità di dover dichiarare, volta per volta, alla propria banca l intenzione di pagare il proprio creditore. Le regole della procedura appena descritta distinguono i diversi ruoli degli intermediari coinvolti nella procedura: da un lato vi è, infatti, la Banca assuntrice (ovvero la banca cui il cliente creditore conferisce il mandato per l incasso) e, dall altro lato, vi è la Banca domiciliataria (e cioè, la banca presso la quale il debitore dispone l autorizzazione preventiva all addebito permanente in conto). La responsabilità della banca domiciliataria nell esecuzione del servizio deve essere valutata in relazione al ruolo svolto dalla stessa nell ambito dell operazione RID con riferimento al combinato disposto degli artt. 1856 e 1176, comma 2, c.c. Ora, è evidente che nel caso di specie non può che riconoscersi un inadempimento imputabile dell intermediario resistente, il quale ha inizialmente eseguito gli addebiti RID, dando così corso all esecuzione dell incarico ad essi relativo, per poi provvedere a stornarli a distanza di non poco tempo motivando tale ultima scelta sulla base della circostanza che il rapporto in essere presentava un saldo passivo. Per quanto riguarda quest ultimo aspetto, questo Collegio, sulla base dei rilievi appena illustrati, ritiene opportuno rivolgere all intermediario specifiche indicazioni circa la necessità di evitare nel modo più assoluto una prassi che appare non solo poco trasparente, ma assolutamente irrispettosa della normativa in materia e, più in generale, Pag. 7/8

della necessaria correttezza che deve contraddistinguere, in ogni fase, le relazioni con la propria clientela. Così chiarita la questione per quanto attiene al profilo della sussistenza di un inadempimento dell intermediario resistente, non può essere affrontato il diverso profilo del risarcimento del danno, non avendo la ricorrente formulato al riguardo alcuna domanda e non potendo tenersi in alcun conto quanto affermato e richiesto in sede di repliche alle controdeduzioni (espresse, tra l altro, in una misura che determinerebbe comunque l incompetenza dell ABF ad esprimersi sul punto). Come più volte già rilevato, infatti, le domande che questo Collegio può prendere in esame sono solo quello oggetto del reclamo e del successivo ricorso e non quelle, diverse, formulate in sede di replica alle controdeduzioni. L orientamento dell ABF in materia di repliche successive alle controdeduzioni è, infatti, nel senso di riconoscerne l ammissibilità qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio. Al contrario, bisogna concludere per l inammissibilità di tali memorie quando siano finalizzate ad introdurre domande nuove, non articolate nel ricorso e nel reclamo come, del resto, questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 2203/11 del Collegio di Milano, secondo la quale [ ] va anzitutto accertata e dichiarata la inammissibilità delle ulteriori memorie depositate dalle parti. Il procedimento avanti l'abf è infatti caratterizzato da particolare snellezza a salvaguardia della celerità della procedura. Il fatto che attualmente la mole dei ricorsi abbia creato qualche difficoltà al rispetto della tempistica ordinatoriamente prevista non abilita le parti a creare ulteriore intasamento proseguendo nello scambio di memorie e documenti dopo il primo [ ] ). PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ed accerta che l intermediario si è reso inadempiente stornando i RID già eseguiti. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8