Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1249 Categoria Massima: Apertura di credito / Spese e commissioni Parole chiave: Affidato, Conto corrente, Corrispettivo sull accordato, Limiti, Spese e diritti di commissione I contenuti della commissione denominata corrispettivo sull accordato devono ritenersi disciplinati dall art. 2 bis D. L. 185/2008, che dispone, fra l altro, le condizioni alle quali una commissione di tale natura possa essere introdotta e ritenersi legittima. In particolare, il comma 2 dell art. 2, ha introdotto un limite quantitativo prevedendo il tetto massimo dello 0,5% per trimestre dell importo dell affidamento concesso. Testo sentenza: IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente) - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof. Avv. Emanuele Rimini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario) - Avv. Franco Estrangeros (Membro designato Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore) nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato - il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario; - la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica Pagina 1 di 5
FATTO Con reclamo del 14 ottobre 2009, il ricorrente contestava alla propria banca l applicazione di condizioni ritenute poco competitive ed assolutamente ingiustificate, in relazione alla qualità e alla datazione del rapporto in essere tra le parti. In particolare il ricorrente chiedeva lo storno di quanto addebitato dalla Banca a titolo di corrispettivo sull accordato nel trimestre luglio settembre 2009 precisando come la Vs. comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole relativa all introduzione di tale commissione risultasse generica e senza l indicazione di precise condizioni a noi riservate e come l ammontare risultasse essere decisamente al di sopra di quanto applicato dalle altre banche in rapporti con la nostra azienda. Contestualmente al reclamo, il ricorrente trasmetteva altresì alla banca la richiesta di revoca, con effetto immediato, degli affidamenti a breve termine accordati alla scrivente eda tempo inutilizzati e ciò al dichiarato fine di evitare ulteriori ingiustificati addebiti di commissioni ( corrispettivi sull accordato ). La banca riscontrava il reclamo della ricorrente con comunicazione del 23 dicembre 2009 evidenziando la legittimità alla L. 2/2009 della contestata commissione sull accordato, essendosi la sua introduzione accompagnata all abolizione di altre voci di spesa e cioè le spese di amministrazione conti scoperti e/o affidati, la commissione diistruttoria/revisione degli affidamenti e nuove concessioni su conto corrente e la commissione di gestione fidi su conto corrente. Precisava che l introduzione della commissione era intervenuta ai sensi dell art. 118 TUB e dell art. 2-bis comma 3 del D.L. 185/2008 tramite invio di idonea proposta di modifica unilaterale delle condizioni. La banca respingeva la richiesta di storno della commissione sull accordato così avanzata dal ricorrente. Con il ricorso del 23 marzo 2010 il ricorrente ha sottoposto all ABF la propria pretesa, precisando l ammontare della richiesta di rimborso (pari ad euro 3.479,57 siccome risultante dall estratto conto trimestrale al 30 settembre 2009), il tutto lamentando (i) la genericità del contenuto della comunicazione di modifica unilaterale trasmessa dalla banca (posto che non si rileva l esatta percentuale applicata impedendo ogni approfondimento o valutazione dell effettivo impatto economico ) e (ii) la mancata considerazione da parte della banca della storicità e regolarità della relazione. Al ricorso sono stati allegati, tra l altro, la comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali della banca del 22 maggio 2009 relativa al Pagina 2 di 5
conto corrente n. 601/572; una pagina dell estratto del conto corrente al 30 settembre 2009 da cui si evince l addebito dell ammontare di euro 3.479,57 a titolo di corrispettivo sull accordato ; il reclamo del 14 ottobre 2009 e la contestuale richiesta di revoca dei fidi a breve termine. La banca ha riscontrato le censure del ricorrente trasmettendo all ABF le proprie controdeduzioni del 29 aprile 2010. La resistente ha evidenziato la correttezza formale e sostanziale del proprio operato, da un lato, confermando l invio al ricorrente della comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali avente ad oggetto l introduzione del corrispettivo sull accordato, dall altro precisando come il contenuto della medesima comunicazione risulti correttamente specifico consentendo la predeterminazione dell importo. Al riguardo la resistente ha allegato sub All. 2 copia della comunicazione trasmessa al ricorrente datata 22 maggio 2009 e riferentesi al conto corrente n. 601/558. La banca ha altresì precisato di aver tempestivamente ottemperato all ordine rivoltole dal ricorrente in data 14 ottobre 2009 di estinzione degli affidamenti in essere e, dunque, per le ragioni suddette chiede all ABF di respingere il ricorso presentato. DIRITTO I fatti dedotti dal ricorrente ineriscono all illegittimità della commissione denominata Corrispettivo sull accordato nei termini introdotti dalla banca resistente con la comunicazione del 22 maggio 2009, trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all art. 118 TUB. In particolare il ricorrente richiede il rimborso di quanto a tale titolo addebitato dalla banca nel rendiconto relativo al terzo trimestre 2009, per l ammontare di euro 3.479,57. La richiesta del ricorrente non appare accoglibile. Ai fini della valutazione della legittimità dell introduzione e dell applicazione del corrispettivo sull accordato, non assume infatti rilievo significativo il riferimento del ricorrente all onerosità, in termini assoluti, della commissione applicata, né in relazione alla datazione ed alla qualità del rapporto intercorrente, né in relazione ai corrispettivi richiesti da altre banche per il medesimo servizio, di cui afferma la minor onerosità. La valutazione di tali circostanze assume sicura utilità per il cliente della banca, consentendo al medesimo di valutare la convenienza o meno del rapporto per assumere le relative decisioni in ordine all accensione, interruzione o prosecuzione del rapporto con la banca, ma non incide sulla valutazione di legittimità della commissione medesima. Pagina 3 di 5
I contenuti della commissione denominata corrispettivo sull accordato sono infatti disciplinati dall art. 2 bis D. L. 185/2008, che dispone, fra l altro, le condizioni alle quali una commissione di tale natura possa essere introdotta e ritenersi legittima. In particolare, con la pubblicazione del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, il legislatore, al comma 2 dell art. 2, ha effettivamente introdotto un limite quantitativo prevedendo il tetto massimo dello 0,5% per trimestre dell importo dell affidamento concesso. L efficacia di tale disposizione è stata posticipata dal legislatore all entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in oggetto. Il limite quantitativo legislativamente previsto ha acquisito efficacia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 3 agosto 2009 n. 102 intervenuta in data 4 agosto 2009. Dal punto di vista quantitativo deve dunque ritenersi congrua e conforme a legge una commissione Corrispettivo sull accordato per la quale la banca, a partire dal 5 agosto 2009, abbia applicato una percentuale trimestrale dello 0,5% sugli affidamenti concessi. Nel caso di specie, come risulta dall estratto conto al 30 settembre 2009 prodotto sia dal ricorrente che dalla banca resistente (sub All. 3), la percentuale della commissione in esame, già applicata dalla banca nello 0,9% trimestrale, è stata portata, a decorrere dal 5 agosto 2009, allo 0,5%, dunque entro i limiti previsti dalla relativa normativa di riferimento. Il profilo quantitativo eccepito dal ricorrente non appare dunque suscettibile di accoglimento. Allo stesso modo non sembra cogliere nel segno la censura di genericità della descrizione della commissione, contenuta nella comunicazione 22 maggio 2009 trasmessa dalla banca, comunicazione che deve individuarsi nell All. 2 prodotto dalla banca (riferendosi tale proposta di modifica unilaterale ad un conto corrente affidato n. 601/558), e non già nella corrispondente comunicazione prodotta dal ricorrente che, invece, è relativa ad un conto non affidato (n. 601/572). In particolare, mentre il ricorrente lamenta che la descrizione della commissione non consente di individuare l ammontare della commissione applicata, si deve osservare come, viceversa, tale individuazione risulti comprensibile e sufficientemente precisa. Nella comunicazione, la commissione viene infatti descritta come un onere: [.] (pari al 3,6% annuo onnicomprensivo, da computarsi in base all importo e all effettiva durata dell affidamento stesso. [ ] in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA sarà calcolato solo per la durata del periodo di concessione dell affidamento e in funzione dell entità dello stesso. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene non accoglibili le domande rivolte dal ricorrente e Pagina 4 di 5
fondate sulle censure riferite nei confronti della banca resistente. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE Antonio Gambaro Pagina 5 di 5