Collegio di Milano. - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia

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1 Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Membro designato dalla Banca Guastalla d Italia - Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) - Avv. Franco Estrangeros Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato Nella seduta del 2 dicembre 2010 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO La società istante, avendo appreso che un assegno di euro ,00 tratto a suo favore sulla Banca Popolare di Puglia e Basilicata era stato negoziato presso la filiale di Roma della banca corrispondente senza confluire sul proprio conto corrente di corrispondenza, chiedeva spiegazione del fatto, che riteneva illegittimo, ed esigeva la restituzione della somma con gli interessi dalla data della negoziazione del titolo. L intermediario rispondeva di avere agito correttamente in quanto l assegno era stato presentato insieme ad altri assegni per complessivi ,00 euro da un procuratore della reclamante che si era legittimato in forza di una procura notarile. Non soddisfatto della risposta, il reclamante ha proposto ricorso a questo Arbitro rinnovando le richieste già rivolte all intermediario nel reclamo. Ha replicato l intermediario riepilogando i fatti e declinando ogni sua responsabilità. DIRITTO La società ricorrente ha allegato al ricorso il proprio certificato della Camera di Commercio dal quale risulta che essa svolge professionalmente attività finanziaria consistente nell acquisto e nella cessione di crediti di impresa ai sensi della legge n. 52/1991 e relative norme di attuazione ed è iscritta all albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Sulla base della documentazione prodotta il Collegio rileva la questione della ricevibilità del ricorso perché la qualifica soggettiva della società ricorrente costituisce una Pag. 2/3

2 pregiudiziale che riguarda un presupposto giuridico del fatto dedotto nel ricorso e, benché non abbia formato oggetto di eccezione, deve essere rilevata d ufficio Invero, l Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle controversie che vengono introdotte dai clienti nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, intendendosi per cliente - secondo la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e le Disposizioni applicative della Banca d Italia del 18 giugno il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto il cui oggetto consiste nella prestazione di servizi bancari o finanziari. Non rientrano, pertanto, nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale la propria attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, cioè tutti quei soggetti, qualificati intermediari finanziari, formalmente caratterizzati dall iscrizione nell albo delle società finanziarie a norma dell art. 106 T.U.B. Ne consegue che la controversia introdotta dalla ricorrente esula dalla competenza dell Arbitro Bancario Finanziario, in quanto verte non tra cliente ed intermediario, bensì tra due intermediari. La circostanza che la controversia riguardi l asserito inadempimento di un rapporto contrattuale e non finanziario tra due intermediari non ne determina l assoggettamento alla competenza dell ABF, perché l esclusione dalla categoria di cliente deve essere stabilita, in base ai criteri indicati dalla Banca d Italia, esclusivamente sulla base della qualifica professionale del soggetto che promuove il procedimento. E quindi sufficiente, ai fini della esclusione della competenza dell ABF, che la contestazione dell attività pregiudizievole posta in essere da un intermediario finanziario provenga da un altro intermediario finanziario che si dichiari danneggiato. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. P.Q.M. Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 3/3

3 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Guido Sagliaschi Membro designato dal C.N.C.U. Seduta del 13 gennaio 2011 esame del ricorso n pervenuto l 8/07/2010 proposto da Guido Giuseppe SANSOTTERA nei confronti di FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (ABI 3115) Arbitro Bancario Finanziario - 1/7

4 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Guido Sagliaschi Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 13 gennaio 2011 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO Il ricorrente aveva in essere presso un intermediario, incorporato dalla convenuta nel mese di giugno 2009, una linea di credito di 3.000,00, concessa mediante rilascio di una carta di credito revolving, con piano di rimborso mensile di 120,00. Con lettera dell 11 novembre 2009, il ricorrente - assistito da un associazione di consumatori - ha presentato reclamo all intermediario per contestare la revoca del fido in precedenza concesso dall intermediario incorporato, facendo altresì presente che la convenuta: - aveva tramutato arbitrariamente la precedente linea in un nuovo finanziamento con i seguenti tassi: tasso mensile di 1,77%, TAN 21,24% e TAEG 23,44%; - aveva inviato, a riprova di quanto sopra, un sollecito di pagamento (da effettuare tramite bollettino di c/c postale) di 480,00 per asseriti arretrati. Con lettera del 3 dicembre 2009 (acclusa alle controdeduzioni) la convenuta nel fornire risposta al reclamo - ha fatto preliminarmente presente che, mediante comunicazione scritta, aveva informato i propri clienti che, a partire dal 1 giugno 2009, la medesima sarebbe subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo all intermediario incorporato. Circa il rapporto in essere l intermediario - dopo aver precisato la forma tecnica, le modalità di utilizzo e le condizioni economiche - ha specificato che: - l'importo massimo autorizzato, nell'ambito dei criteri valutativi adottati dall intermediario, avrebbe potuto essere elevato in qualsiasi momento su richiesta del titolare o di propria iniziativa, mentre la rata da corrispondere non sarebbe mai stata inferiore al 3% dell'esposizione massima raggiunta; Pag. 2/7

5 - in data in relazione ad esigenze manifestate dallo stesso cliente (richiesta di un assegno di 900,00) era stato concesso al medesimo un aumento del fido per un importo massimo di 4.000,00, con conseguente variazione dell'importo da rimborsare e delle rate da corrispondere; - i tassi attualmente applicati alla linea di credito in oggetto risultavano maggiormente favorevoli rispetto a quelli in vigore al momento della stipula. L intermediario ha poi precisato che il cliente era stato reso edotto delle condizioni contrattuali che si apprestava a sottoscrivere, così come risultava sottoscritta l ulteriore clausola in cui dichiarava di approvare specificatamente tutte le clausole presenti nel contratto, e le condizioni di funzionamento del fido, ivi riportate, comprese le eventuali variazioni cui sono potenzialmente soggette. E stato poi ribadito che, in base agli accordi contrattuali in essere, ogni cliente alle scadenze previste è tenuto al pagamento delle mensilità, in conformità all'obbligazione assunta in sede contrattuale; in caso contrario, il debitore pone in essere comportamenti tali per cui è legittima da parte della creditrice l'attivazione di procedure di recupero del credito. Premesso quanto sopra, l intermediario, nel confermare l'importo a debito del ricorrente, invitava lo stesso a regolarizzare la propria posizione debitoria, al fine di evitare le conseguenze derivanti dall'inadempimento. Con comunicazione del 10 maggio 2010 (allegata alle controdeduzioni), il legale del ricorrente precisava all intermediario che il ricorrente, ad aprile dell anno precedente, nonostante la carta di credito revolving fosse scaduta e vi fossero stati ripetuti solleciti, non aveva ricevuto quella nuova. Per questa ragione lo stesso aveva deciso di sospendere i pagamenti a partire dal mese di agosto 2009, dichiarandosi disponibile a ricominciare a pagare. Il cliente, non soddisfatto della risposta ricevuta, ha presentato ricorso all ABF richiedendo: una pronuncia sulla legittimità del comportamento tenuto dall intermediario, che avrebbe interrotto senza preavviso e senza motivo il rapporto di credito in essere ( trasformandolo di fatto in un prestito personale ); la cancellazione della segnalazione da una centrale dei rischi privata (CTC) e dalla CAI; il risarcimento dei danni, quantificato in euro , in quanto la segnalazione avrebbe provocato il blocco di altre due carte di credito e il rientro da un fido di cassa. L intermediario ha presentato le controdeduzioni il 1 settembre In premessa la convenuta ha precisato che la linea di credito in oggetto, utilizzabile mediante una carta di credito, era stata concessa dall originario intermediario incorporato con contratto sottoscritto dal cliente in data 27 maggio 2003 (all. A). Tale carta era stata rinnovata sistematicamente, ogni tre anni, dal 29 maggio 2003 sino al 29 maggio 2010, data in cui è stata considerata definitivamente scaduta e non rinnovata. La convenuta ha precisato che tale mancato rinnovo è dipeso da una scelta di carattere strategico commerciale e, come tale, non presenterebbe alcun profilo di illegittimità, non sussistendo in capo all'emittente alcun obbligo di rinnovo. La convenuta ha inoltre specificato che: - in seguito alla citata incorporazione che ha determinato il subentro in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla predetta società, compresa la titolarità dei dati personali ha considerato, nell'ambito della propria autonomia decisionale, la chiusura della Società emittente un giustificato motivo per non procedere al rinnovo della carta ; - oltre al motivo di cui sopra, la stessa avrebbe agito in modo assolutamente Pag. 3/7

6 improprio consentendo l'automatico rinnovo di una linea di credito con caratteristiche completamente diverse rispetto a quella precedentemente attivata da altra società, peraltro non più operante sul mercato, specificando, in particolare, che la carta in questione era operativa su un circuito ( Cirrus ) diverso da quello prescelto dalla convenuta ("Visa" o "Mastercard") e con diverse condizioni economiche applicate; - pertanto, qualora il titolare di una linea di credito con l'incorporata avesse voluto mantenerla con l'incorporante, avrebbe dovuto sottoscrivere con quest'ultima un nuovo specifico contratto. Di quanto affermato la convenuta ha dichiarato di avere informato il cliente in occasione dei molteplici colloqui intercorsi per le vie brevi con [gli] operatori ; tuttavia, lo stesso, non soddisfatto delle ragioni addotte e nel tentativo di persuadere la resistente al rinnovo della carta, ha sospeso, dal 5 agosto 2009, i pagamenti dovuti in relazione agli utilizzi effettuati (AlI. B). La convenuta ha poi precisato che il mancato rinnovo della carta non ha determinato alcuna variazione delle caratteristiche del rapporto di credito e delle condizioni contrattuali che lo regolavano; ciò in quanto: - il credito al consumo non è stato trasformato, come erroneamente sostenuto dal debitore, in un prestito personale con tassi di una carta revolving; - il tasso applicato nell'arco temporale di un anno precedente al passaggio della posizione a sofferenza e contestuale messa in mora, è stato dell'1,77% mensile (TAN pari al 21,24% e TAEG pari al 23,43%), inferiore a quello praticato all'inizio del rapporto che era del 2,08% mensile (TAN pari al 24,96% e TAEG pari al 28,03%), come è possibile rilevare dal frontespizio del modello contrattuale allegato; - il tasso sopraindicato, inoltre, è stato mantenuto invariato per l'intero periodo decorrente dal momento della sospensione di pagamenti (5 agosto 2009) sino al momento del passaggio a sofferenza, avvenuto in data 29 aprile 2010 (come da all. C - stampa dell applicativo informatico di gestione contabile del rapporto per il periodo che va dal mese di aprile 2009 al mese di aprile 2010); - il tasso è sempre stato mantenuto al di sotto dei tassi soglia, indicati nelle tabelle redatte e trimestralmente aggiornate da Banca d'italia. Sulla base di quanto sopra esposto, la convenuta ha fatto presente che la sospensione dei pagamenti, asseritamente dipendente dal mancato rinnovo della carta, ha integrato un inadempimento che ha legittimato la resistente a segnalare il nominativo del ricorrente sia presso il Consorzio per la Tutela del Credito (CTC), sia, a seguito del passaggio a sofferenza, con relativa decadenza dal beneficio del termine, presso la Centrale Rischi di Banca d'italia. L intermediario, dopo aver ribadito l'assoluta correttezza del proprio operato, ha considerato ridondante la richiesta risarcitoria avanzata dal debitore, in quanto priva di fondamento; così pure i danni che il ricorrente riferisce di aver patito [ ], da considerarsi conseguenze derivanti esclusivamente dalla propria inadempienza ad obbligazioni contrattualmente assunte ; sul punto l intermediario ha anche sottolineato che, da parte del ricorrente, non [è] stato assolto l'onere di provare il danno lamentato. La convenuta ha, infine, precisato che non ha ritenuto di rispondere per iscritto ad un ulteriore lettera del 10 maggio 2010, inviata dall avvocato del ricorrente, in quanto la stessa è stata redatta in replica alla lettera di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora, inviata al cliente in data 5 maggio 2010, e con un mero intento dilatorio. Pag. 4/7

7 In relazione alle considerazioni sopra espresse, la convenuta ha chiesto al Collegio di dichiarare infondato, e quindi respingere, il ricorso presentato. Il ricorrente ha presentato in data 7 ottobre 2010 una replica alle controdeduzioni. In estrema sintesi, il ricorrente ha contestato le giustificazioni addotte dalla banca per motivare il mancato rinnovo della carta di credito. A riprova della mancanza di volontà dell intermediario di rinnovare la linea di credito con una nuova carta il ricorrente ha fatto presente che anche al coniuge, titolare di un analoga carta (con rate regolarmente pagate), nel mese di maggio 2010 la carta è stata sospesa e non sostituita, sebbene fosse stata fatta esplicita richiesta. Per provare il danno subito dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi il ricorrente ha accluso le comunicazioni ricevute da altri intermediari. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la questione appare opportuno focalizzare sinteticamente i tratti salienti della vicenda all origine della presente vertenza. Dalla lettura dell originario contratto di finanziamento, sottoscritto dal ricorrente in data 27/5/2003, si rileva che è stata richiesta una linea di credito di 3.000, con una rata mensile di 120,00, alle seguenti condizioni: TAN 24,96%; TAEG 28,03%; rimborso con bollettini di c/c postale. Relativamente alle condizioni che l intermediario ha comunicato di avere applicato migliorative rispetto a quelle del rapporto iniziale (1,77% mensile, TAN 21,24% e TAEG 28,03%) l unica evidenza documentale è costituita da un tabulato interno prodotto dall intermediario. L intermediario resistente ha dichiarato che il fido su espressa esigenza del cliente era stato elevato a 4.000, con un aumento della rata mensile di rimborso. La circostanza, peraltro non smentita dal ricorrente, emerge anche dall e/c esibito dal cliente in sede di replica alle controdeduzioni, relativo al periodo febbraio-marzo 2010, dal quale si rileva agevolmente che il fido concesso è di 4.000,00, e la rata mensile di 160,00. In relazione al mancato rinnovo della carta alla scadenza l intermediario, pur dichiarando di avere informato i clienti nel mese di giugno 2009 dell acquisizione della società finanziaria detentrice dei rapporti, non ha esibito tale comunicazione. Peraltro, il cliente ha ammesso di essere a conoscenza della circostanza; l intermediario, tuttavia, non pare aver mai chiarito espressamente le motivazioni che hanno determinato la decisione di non rinnovare la carta, né ha documentato le modalità con le quali sarebbe stato informato il ricorrente di tale scelta aziendale. A tale proposito deve ricordarsi che, nella sezione Norme contrattuali comuni, il contratto stipulato originariamente prevede chiaramente che (art. 4) per giustificati motivi, anche indipendenti dalla regolarità nei rimborsi, potrà dichiarare risolto questo specifico rapporto richiedendo la restituzione della carta, impedirne l'utilizzo, ovvero non rinnovarla alla scadenza. Ora, se è evidente che ricorrendo le circostanze del caso che ne occupa pare potersi ritenere ragionevolmente presente un giustificato motivo per non procedere al rinnovo delle carte precedentemente emesse dalla società incorporata, è altrettanto chiaro che tale circostanza deve essere chiaramente e tempestivamente comunicata alla clientela, cosa che, nella vicenda per cui è causa, non pare essere avvenuta (o quantomeno non risulta in atti). L aspetto ora evidenziato è fondamentale per un corretto rapporto con la propria clientela. D altro canto, tuttavia, ciò non può giustificare la condotta del ricorrente, che ha ritenuto di sospendere i versamenti in favore dell intermediario resistente quale forma di autotutela. Pag. 5/7

8 Questo comportamento certamente non giustificabile sotto il profilo giuridico per quanto appena illustrato ha successivamente determinato la segnalazione del ricorrente nelle centrali dei rischi, vicenda che si lamenta essere stata fonte di danni dei quali si chiede in questa sede il risarcimento. Ebbene, relativamente alle segnalazioni effettuate dall intermediario in seguito all inadempimento del ricorrente, il primo ha dichiarato: di avere effettuato il passaggio del nominativo a sofferenza in data 29 aprile 2010 e, successivamente, di averlo segnalato in Centrale dei Rischi; di avere inserito il nominativo nell archivio Consorzio per la Tutela del Credito (CTC), senza specificare o esibire copia della comunicazione di preavviso inviata al cliente. Come già indicato sopra, la banca ha accluso la comunicazione inviata al cliente con la quale lo informava della decadenza del beneficio del termine e messa in mora. Nessuna comunicazione di preavviso, invece, è stata esibita dall intermediario resistente in ordine alla registrazione dei dati nelle centrali di rischi private, così come nessun riferimento è stato effettuato sulle segnalazioni nella Centrale d Allarme Interbancaria (CAI). Per quest ultimo profilo si segnala che il ricorrente, in sede di replica, ha presentato la comunicazione, datata 23/6/2010, dalla quale si rileva che un intermediario aveva provveduto a bloccare cautelativamente la carta di credito rilasciata al ricorrente, in quanto il citato nominativo risultava segnalato proprio in C.A.I. Sulle predette segnalazioni le parti non hanno esibito documentazione diversa rispetto a quella ora richiamata. Ciò premesso, ritiene questo Collegio che la segnalazione in Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto e perfettamente legittimo, soprattutto considerando che tra la sospensione dei pagamenti (agosto 2009) e il passaggio a sofferenza del credito (aprile 2010) sono passati oltre sei mesi. Come è noto, ai fini della segnalazione a sofferenza negli archivi della Centrale dei Rischi, il soggetto segnalante deve verificare, sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in uno stato di cronica impossibilità di onorare i propri debiti. Ora, come anche rilevato nel Bollettino di Vigilanza del marzo 2006 in relazione ai Crediti scaduti e/o sconfinanti, Il nuovo Accordo di Basilea ha incluso nella nozione di esposizioni deteriorate anche quelle che si caratterizzano per la presenza di sconfinamenti e/o ritardi di pagamento per un perdurante periodo di tempo (c.d. "past due"); si è così previsto che la segnalazione avvenga per crediti scaduti o sconfinati tra 90 e 180 giorni o oltre i 180 giorni, evidentemente allo scopo di evitare segnalazioni di situazioni transitorie di nessuna rilevanza. Da quanto appena rilevato consegue la necessaria conclusione della correttezza dell operato dell intermediario sotto questo profilo. Ben diversamente, invece, deve affermarsi in relazione alla segnalazione del nominativo del ricorrente nell archivio Consorzio per la Tutela del Credito (CTC). Come è noto, infatti, il codice deontologico emanato in applicazione del combinato disposto degli artt. 12 e 117 del D.lgs. 196 del 30/06/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede espressamente che (art. 4, comma 7 ) al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Pag. 6/7

9 E evidente che il punto di equilibrio tra l esigenza di una sollecita segnalazione e i diritti del debitore va identificato nell obbligo appena evidenziato, che impone ai partecipanti di avvisare il debitore dell imminente segnalazione con congruo anticipo rispetto al momento dell effettivo inoltro della medesima alla centrale rischi, così da permettergli di correre ai ripari, provvedendo all adempimento della propria obbligazione e facendo così venir meno il presupposto della segnalazione. In proposito, tuttavia, l intermediario resistente non solo non ha fornito alcuna prova dell effettiva ricezione di una siffatta comunicazione, ma neppure del suo invio, con ciò facendo presupporre che non si sia affatto provveduto a questo necessario adempimento, con la conseguenza della grave irregolarità della relativa condotta. Analoga conclusione pare doversi trarre anche per la segnalazione nella CAI, posto che, con riferimento alle carte di pagamento, è prevista la segnalazione delle generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento (nel segmento CARTER), ipotesi che non sembra affatto ricorrere nel caso di specie, posto che l utilizzo della carta di pagamento non è stato oggetto di alcuna revoca (generalmente da ricondurre ad un inadempimento del debitore), ma, ben diversamente, di un mancato rinnovo che ha successivamente dato origine ad un inadempimento (non lecito, per le ragioni già esposte) del debitore medesimo. Ciò chiarito, l istanza risarcitoria avanzata dal ricorrente non può, tuttavia, essere accolta, dal momento che l inadempimento sussiste e almeno una delle segnalazioni effettuate dall intermediario resistente risulta perfettamente legittima. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario provveda a fare quanto in suo potere per ottenere la cancellazione del nominativo del ricorrente dagli archivi CAI e Consorzio per la Tutela del Credito. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 7/7

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