LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 2008, n. 8: Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli.

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LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 2008, n. 8: Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. In B.U. Abruzzo, 27 giugno 2008, n. 37 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: promulga Art. 1 (Obiettivi) 1. Al fine di preservare particolari nicchie produttive, in linea con il comma 2, dell art. 9 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 relativo all attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE, concernenti l igiene dei prodotti alimentari, la presente legge prevede requisiti e procedure semplificate per il confezionamento e la lavorazione di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione industriale. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, è stabilito un regime autorizzatorio specifico con la previsione dei requisiti strutturali dei locali adibiti alla produzione. Art. 2 (Destinatari) 1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli agricoltori e i loro familiari che trasformano, per la vendita o la degustazione, i propri prodotti in azienda o presso la propria abitazione, che non dispongono di personale specificatamente addetto alla trasformazione e attuano lavorazioni stagionali. Art. 3 (Prodotti) 1. E consentita la lavorazione dei prodotti agricoli ed in modo particolare dei prodotti inseriti nell'atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Abruzzo provenienti in modo prevalente dal proprio fondo per il confezionamento dei sottoindicati prodotti: a) confetture e conserve di ogni genere; b) smielatura e confezionamento miele; c) erbe officinali, castagne, funghi; d) lavorazione cereali e legumi; e) lavorazione dei formaggi e dei salumi inseriti nell'atlante dei prodotti tradizionali della Regione Abruzzo. Art. 4 (Requisiti strutturali) 1

1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle produzioni di cui alla presente normativa sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ricade l insediamento. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d aria. 2. I locali possono essere collocati anche in zone residenziali, in tal caso il produttore deve adottare tutte le misure per evitare l emissione di odori molesti o comunque di arrecare disturbo alle abitazioni circostanti. 3. La destinazione di un locale a scopo di laboratorio per le produzioni minime, come determinate all articolo 3, non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d uso degli stessi. Art. 5 (Locale di produzione) 1. Nella struttura da destinare alle lavorazioni è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli in grado di garantire che le operazioni siano effettuate in modo igienico e non rappresentino un pericolo per la salute pubblica. 2. Nel caso che la struttura sia costituita da un unico locale, tutte le fasi della filiera lavorativa sono funzionalmente separate e organizzate in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico. Per fasi della lavorazione si intendono: a) deposito materie prime; b) selezione; c) mondatura; d) cottura; e) confezionamento; f) deposito prodotto finito. 3. I locali adibiti alle attività di cui al comma 2 sono soggetti a rilascio dell autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente. 4. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione. 5. Le lavorazioni devono essere descritte, comunque, nel piano di autocontrollo Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP, di cui all art. 3 del D.Lgs. 155/1997 e successive modifiche. 6. Per le lavorazioni di produzioni minime di cui all art. 3 possono fungere da laboratorio apposito locale polifunzionale o una cucina di civile abitazione, da considerare laboratorio polifunzionale, purché vengano adattati alle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte per i laboratori, e le preparazioni siano effettuate in maniera distinta da altro uso degli stessi. Art. 6 (Requisiti dei locali) 1. I Comuni, per i locali adibiti alle lavorazioni di cui alla presente legge, rilasciano le autorizzazioni in base alla normativa urbanistica e ai requisiti previsti nell allegato A. ****** 2

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L Aquila, addì 11 Giugno 2008 5