Controllo ufficiale degli alimenti e sistema d allerta

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ASUR - Zona Territoriale 13 - ASCOLI PICENO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Convegno Nazionale I Microinquinanti chimici e la sicurezza alimentare Ascoli Piceno, 6 aprile 2006 Controllo ufficiale degli alimenti e sistema d allerta Dr. Vincenzo Calvaresi

Il controllo ufficiale degli alimenti Controllo ufficiale : qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Per controllo ufficiale degli alimenti si intende un insieme di operazioni svolte dal personale tecnico delle ASL e dagli Organi di vigilanza dello Stato nell ambito di programmi nazionali, regionali o locali e nel rispetto di linee di indirizzo. Il controllo ufficiale comprende le ispezioni propriamente dette, il prelievo di campioni, i controlli sull igiene del personale, l esame dei documenti sanitari o commerciali e le verifiche sui sistemi di autocontrollo adottati dalla imprese ai fini della prevenzione del rischio sanitario.

Tipi di controllo Il controllo ufficiale può essere effettuato in modo 1. in modo regolare o sistematico secondo programmi che definiscono: obiettivi generali e specifici; periodo di attuazione; natura e frequenza degli interventi; provvedimenti conseguenti. Ne sono esempio, tra gli altri: il programma coordinato per il controllo ufficiale degli alimenti disposto dalle Regioni in applicazione del DPR 14/7/1995 e del DM 8/10/98; il programma nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari negli alimenti; il piano nazionale per la ricerca di residui negli alimenti di origine animale; 2. nei casi in cui si sospetta che i prodotti non siano conformi alle disposizioni sanitarie in vigore.

Normativa Il controllo ufficiale degli alimenti è stato disciplinato in primis dal Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123, norma di derivazione comunitaria (Direttiva 89/397/CEE) che armonizza i criteri di controllo sull intero territorio comunitario ed all interno dei singoli Stati membri. Dal 1 gennaio 2006 è in vigore il Reg. CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, che ha abrogato la Dir. 89/397/CEE.

Reg. 882/2004 Obiettivi E un regolamento quadro che definisce i criteri sulla cui base i singoli S.M. devono organizzare i controlli ufficiali, senza fissare i criteri specifici (non sono previsti allegati tecnici ) Definisce gli obiettivi dei controlli ufficiali che devono verificare la conformità alle normative volte a: prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti tutelare gli interessi dei consumatori, comprese etichettatura e altre forme di informazione

Reg. 882/2004 Obblighi Stabilisce gli obblighi generali per l organizzazione dei controlli ufficiali: vanno eseguiti periodicamente con una frequenza stabilita in base ad una valutazione dei rischi senza preavviso in ogni fase del ciclo produttivo effettuati analogamente ai controlli sui prodotti importati/esportati da U.E. e Paesi Terzi

Reg. 882/2004 Frequenza dei controlli ufficiali La frequenza con la quale devono venire eseguiti i controlli ufficiali deve essere decisa sulla base di una valutazione dei rischi: associati agli animali, i mangimi o gli alimenti (impianti, utilizzo, processi) desumibili sulla base dei dati storici che tenga conto dell affidabilità dei propri controlli già eseguiti

Reg. 882/2004 Organizzazione dei controlli ufficiali I controlli sono eseguiti secondo procedure documentate Le Autorità competenti procedono ad audit che devono verificare l efficacia dei controlli eseguiti Possono venire elaborati orientamenti della Commissione per la conduzione dei controlli ufficiali

Reg. 882/2004 Criteri Indica, in termini generali, i criteri da seguire per il controllo ufficiale: monitoraggio sorveglianza verifica audit ispezione campionamento analisi

Campionamento: chi lo esegue? Personale tecnico appositamente incaricato dall autorità sanitaria (DPR 327/80) Strutture periferiche del Ministero della Salute: Posti di Ispezione Frontaliera (PIF); Uffici Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF); Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC); N.A.S. A.S.L. (Servizi Veterinari SIAN)

Autorità sanitarie competenti Medico e Veterinario Provinciale (art. 1 L. 283/62) Direttori delle Strutture SIAN e SIAOA del Dipartimento di Prevenzione (leggi nazionali e regionali di riorganizzazione del S.S.N.)

Campionamento di alimenti Può essere effettuato principalmente per Valutare la conformità dell alimento alle norme vigenti (esami chimici per presenza o quantità additivi, residui, contaminanti ambientali, ecc.; batteriologico in caso siano presenti limiti di legge: vedi Reg. CE 2073/05) Valutare la qualità igienica dell alimento (limiti batteriologici di riferimento) Valutare la commestibilità di un alimento

Campionamento di alimenti non deteriorabili per esami chimici e batteriologici Vanno prelevate 4 aliquote: una da lasciare al detentore, 3 per il laboratorio, destinate rispettivamente alla prima istanza, alla revisione, a disposizione dell'autorità Giudiziaria; oppure 5 aliquote, di cui una destinata al produttore se diverso dal detentore In caso di non conformità alla analisi di prima istanza, è prevista, a richiesta dell'interessato, l'analisi di revisione presso l'istituto Superiore di Sanità.

L analisi di revisione E E regolamentata dall art. 19 19 del DPR 327/80 In caso di non conformità all analisi chimica o microbiologica (alimenti non deterioriabili) l interessato può richiedere che venga effettuata, all Istituto Superiore di Sanità, un analisi di revisione. Le istanze debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento e contenere l eventuale nomina di un difensore. Le tariffe per le analisi di revisione su prodotti alimentari e le modalità di versamento sono stabilite con Decreto Presidenziale (ultimo: 30/03/05 - G.U. 113 del 17/05/05). Una copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata all Istituto Superiore di Sanità unitamente all istanza di revisione. Il D.P.R. 21/9/94 n. 754 ha previsto che gli importi versati vengano definitivamente incamerati, senza più procedersi, in alcun caso, al rimborso degli stessi.

Sistema di Allerta Basi normative Decreto Legislativo 123/93, attuativo della direttiva 89/397/CEE Reg. CE 178/2002 Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Obiettivo: prevenire l immissione sul mercato comunitario o assicurare il il ritiro dallo stesso di di alimenti che costituiscono un un serio rischio per la la salute dei consumatori

Decreto Legislativo 3/3/1993, n. 123 art. 11 Sistema di allerta (non presente nella direttiva) In caso di frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica (il responsabile del laboratorio) l organo di controllo comunica entro 24 ore alla Regione, al Sindaco e al Prefetto: Le informazioni per l identificazione del prodotto, il numero di lotto, il produttore (distributore) Tutte le informazioni per valutare l entità del rischio per la salute Le misure adottate per fronteggiare il rischio per la salute pubblica Ogni informazione sui canali di commercializzazione (anche esteri)

Reg. CE 178/02 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare CAPO IV Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza Art. 50 sistema di allarme rapido Art. 53 misure urgenti per alimenti (e mangimi) di origine comunitaria o importati da un paese terzo Art. 55 piano generale per la gestione delle crisi Art. 56 unità di crisi Art. 57 compiti dell unità di crisi

Reg. CE 178/02 Art. 50 Istituisce (sotto forma di rete) il sistema di allarme rapido in caso di rischio (diretto o indiretto) per la salute umana dovuto agli alimenti (o ai mangimi) Prevede la notifica immediata alla Commissione delle seguenti informazioni: Delle misure adottate per ritirare o limitare l immissione sul mercato dell alimento Di eventuali raccomandazioni (consensuali o obbligatorie) agli operatori professionali per impedire, limitare l immissione sul mercato o l eventuale uso dell alimento incriminato

Reg. CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882 Art. 13 gli Stati membri devono predisporre piani operativi di emergenza con i quali stabilire le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente.

D.D.S. 128/03 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ALLERTE ALIMENTARI Stabiliscono procedure operative standard in caso di Obiettivi: rischio per la salute umana Rapidità ed efficacia nell adozione delle misure Tempestività e completezza nelle comunicazioni Chiusura dell allerta nel minor tempo possibile

D.D.S. 128/03: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ALLERTE ALIMENTARI L allerta va attivata in caso di riscontro di alimento nocivo o pericoloso per la salute pubblica; in particolare: Riscontro di un alimento epidemiologicamente associato ad un fatto acuto (tossinfezione) Riscontro nell alimento di un contaminante che può determinare un fatto acuto o un danno permanente nel consumatore (rischio diretto o indiretto) Riscontro da parte del responsabile dell industria alimentare (in autocontrollo) di prodotti che presentano un rischio immediato per la salute

D.D.S. 128/03 - Reg. CE 178/02 : ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA ALIMENTO NOCIVO O PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA Il Reg. 178/02, non riporta una definizione di alimento sicuro. Tale definizione può essere desunta indirettamente dalle definizioni di pericolo e di rischio riportate nell art. 3, ma soprattutto dall art. 14 sui requisiti di sicurezza degli alimenti. PERICOLO (o elemento di pericolo): agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento, o condizioni in cui un alimento si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute. RISCHIO: probabilità e gravità di un effetto nocivo per la salute a causa di un pericolo.

D.D.S. 128/03 - Reg. CE 178/02 : ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA Quando gli alimenti sono da considerare a rischio? Art. 14 Reg 178/02 quando sono dannosi per la salute; quando sono inadatti per il consumo umano. Per determinare se un alimento è a rischio occorre anche considerare: le condizioni d uso normale dell alimento da parte del consumatore; le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate in etichetta.

D.D.S. 128/03 - Reg. CE 178/02 : ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA Per definire un alimento dannoso per la salute occorre considerare: i probabili effetti immediati, a breve o a lungo termine, dell alimento sulla salute di una persona, ma anche su quella dei discendenti; i probabili effetti tossici cumulativi; la particolare sensibilità di una specifica categoria di consumatori, nel caso di alimenti destinati ad essi.

D.D.S. 128/03 - Reg. CE 178/02 : ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA Un alimento è inadatto al consumo umano quando: L alimento è inaccettabile a causa di: contaminazione dovuta a materiale estraneo (o ad altri motivi) putrefazione deterioramento decomposizione

D.D.S. 128/03: ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA La decisione sull attivazione o meno dell allerta alimentare spetta al Direttore del Servizio del Dipartimento di Prevenzione che esegue l ispezione ha disposizione tutti gli elementi per definire se si è in presenza di una frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute può stabilire, attraverso una corretta valutazione del rischio (risk risk assessment), se esiste un pericolo immediato per la salute pubblica.

Alimento che può essere dannoso alla salute Se l alimento è commercializzato in altre Regioni Se l alimento è commercializzato in altri Paesi ZT ASUR Nodo Regionale Ministero Salute Altre ZT coinvolte ASL di altre Regioni coinvolte Altre Regioni coinvolte RASFF Commissione

D.D.S. 128/03: ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA La decisione non dipende solo da un eventuale esito analitico sfavorevole, ma anche da altri elementi conosciuti solo dall organo di controllo. Ad esempio, in caso di non conformità microbiologica, occorre tener conto di numerosi elementi, quali: tipo e quantità di microrganismi, distribuzione dell alimento, destinazione d uso, trattamenti ai quali verrà sottoposto, ecc. È necessario valutare tutti gli elementi per poter fare una corretta valutazione del rischio.

D.D.S. 128/03: ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA In sostanza possiamo considerare 3 livelli di comunicazione: 1. Segnalazione di allerta alimento a rischio 2. Segnalazione per informazione alimenti a rischio che non hanno raggiunto il mercato (bloccati o sequestrati prima della commercializzazione) 3. Informazione irregolarità analitiche senza pericolo per la salute pubblica

D.D.S. 128/03: ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA PERTANTO IL SISTEMA DI ALLERTA NON VA ATTIVATO QUANDO, IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, L IRREGOLARITÀ ANALITICA NON CORRISPONDE AD UNA FRODE TOSSICA O A PRODOTTI ALIMENTARI NOCIVI O PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA

Procedure di ritiro dei prodotti Responsabilità degli operatori garantire la rintracciabilità degli alimenti; individuare i fornitori degli alimenti; individuare le imprese destinatarie dei prodotti; etichettare gli alimenti per agevolarne la rintracciabilità; disporre di sistemi o procedure che garantiscano all autorità competente tutte le informazioni necessarie.

Rintracciabilità Per rintracciabilità si intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione La rintracciabilità, da sola, non garantisce la sicurezza alimentare, ma è uno strumento di gestione dei rischi

Ritiro dal mercato L'articolo 19, paragrafo 1, del Reg. 178/02, impone l'obbligo specifico agli operatori del settore alimentare di ritirare dal mercato alimenti non conformi alle prescrizioni di sicurezza alimentare e di notificare l'evento alle autorità competenti. Per ritiro si intende: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

Obblighi dell operatore settore alimentare Provvedere all immediato ritiro del prodotto dal mercato. Provvedere, se il prodotto è arrivato al consumatore: ad informarlo sui motivi, modalità di ritiro e cautele da adottare, in maniera efficace, accurata e tempestiva; se necessario alla tutela del consumatore, al richiamo del prodotto. Informare immediatamente l autorità sanitaria sulle motivazioni e sulle procedure di ritiro/richiamo del prodotto. Collaborare con le autorità competenti sui provvedimenti adottati o da adottare per evitare o ridurre i rischi.