TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI LECCO 11/12/2014

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Roma, 27/5/2002. Ministero della Salute D.G. Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e Nutrizionale Ufficio IX ROMA

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TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI LECCO 11/12/2014

COSA CAMBIA?

devono essere recepite dagli Stati Membri entra immediatamente in vigore

ATTENZIONE! Alcuni aspetti non sono ancora chiari e definiti anche se il Regolamento deve essere applicato

ATTENZIONE! Nota Regione Lombardia n.38865 del 05/12/2014 «Linee di indirizzo sull applicazione del Regolamento (UE) n.1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione a decorrere dal 1 gennaio 2014 si applica l allegato VI, parte B a decorrere dal 13 dicembre 2016 si applica l articolo 9, paragrafo 1, lettera l) a decorrere dal 1 aprile 2015 si applica il Regolamento n.1337/2013

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del regolamento possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all articolo 9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione nutrizionale), possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte NB: possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte i prodotti ETICHETTATI prima del 13/12/2004 - quindi dal 13/12/2014 NON si possono più usare le scorte di etichette non conformi al Regolamento 1169/2011

Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35 Gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014

LE PRINCIPALI NOVITA

3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Il regolamento estende l obbligo a tutti i prodotti destinati al consumatore finale Sono compresi anche i prodotti che vengono preparati da ristoranti, mense e catering venduti a distanza

Pubblici esercizi, mense e catering Sono ancora da definire le modalità con cui i ristoratori, i pubblici esercenti, i titolari di mense e catering, dovranno offrire le informazioni ai consumatori finali. Resta fermo il principio per cui per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento (art. 12.1).

Tra operatori del settore alimentare Gli operatori del settore alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie (sulla confezione, o in etichetta, o sui documenti commerciali) sia che si tratti di alimenti preconfezionati destinati al consumatore finale in una fase antecedente alla vendita al consumatore finale, sia per gli alimenti preconfezionati destinati a laboratori o alle collettività in vista della loro successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio (art. 8.7).

Vendita a distanza (siti web, telefonica, consegna a domicilio) L operatore è tenuto a fornire tutte le informazioni obbligatorie sul materiale a sostegno della vendita a distanza o con altri mezzi appropriati ad eccezione di TMC/data scadenza che devono essere messe a disposizione in fase di consegna (art. 14).

ART. 1 ( Campo di applicazione ) 1. Si intende per: prodotto alimentare preconfezionato: l unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; ART. 16 ( Vendita dei prodotti sfusi ) 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. Articolo 2 Definizioni e) «alimento preimballato»: l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;

g) «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l alimento, ma che non è il «paese d origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l indirizzo dell operatore del settore alimentare apposto sull etichetta non costituisce un indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;

l) «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall operatore del settore alimentare

m) «leggibilità»: l apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale il contrasto significativo tra scritta e sfondo;

ART. 2 (Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari) 1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; Articolo 7 Pratiche leali d informazione 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell alimento e, in particolare, la natura, l identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

ART. 2 (Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari) 1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione devono essere effettuate in modo da: c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Articolo 7 Pratiche leali d informazione 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: c) suggerendo che l alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; d) suggerendo, tramite l aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. 3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull imballaggio o su un etichetta a esso apposta. (art.12 comma 2)

Gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, assicurano che: le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale (art.8 comma 6)

Gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, assicurano che: le indicazioni obbligatorie appaiano sul preimballaggio o su un etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna: a) quando l alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando l alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato (art.8 comma 7)

Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di assicurare la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti (art.8 comma 8)

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria (ALLERGENI); b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. (art. 44 comma 1)

INDICAZIONI OBBLIGATORIE a) la denominazione di vendita; b) l elenco degli ingredienti; Art. 3 Articolo 9 a) la denominazione dell alimento; Art. 5 2-bis. Gli ingredienti, elencati nell Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. 2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. 2-quater. Gli ingredienti elencati all Allegato 2, sezione III, devono figurare nell etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L indicazione dell ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all Allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine «contiene», se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell elenco degli ingredienti. m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall articolo 8 c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

DENOMINAZIONE DI VENDITA La denominazione dell alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva. Denominazione legale: olio extra vergine di oliva, uova, latte, cioccolato, marmellata Denominazione usuale: gelato, pizza Denominazione descrittiva: prodotto gastronomico a base di

INDICAZIONI OBBLIGATORIE a) la denominazione di vendita; Art. 3 Articolo 9 a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; b) l elenco degli ingredienti; Art. 5 2-bis. Gli ingredienti, elencati nell Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. 2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. 2-quater. Gli ingredienti elencati all Allegato 2, sezione III, devono figurare nell etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L indicazione dell ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all Allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine «contiene», se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell elenco degli ingredienti. c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall articolo 8 c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

ALLERGENI Ingredienti o coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato II del Regolamento (elenco allergeni alimentari) o derivati da una sostanza o un prodotto elencato nell allegato che provochino allergie o intolleranze, se usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata devono figurare nell elenco ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza, a meno che la denominazione di vendita del prodotto non faccia chiaramente riferimento all allergene in questione.

L indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze deve: a) figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante b) la denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE a) la denominazione di vendita; Art. 3 Articolo 9 a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; b) l elenco degli ingredienti; Art. 5 2-bis. Gli ingredienti, elencati nell Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. 2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. 2-quater. Gli ingredienti elencati all Allegato 2, sezione III, devono figurare nell etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L indicazione dell ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all Allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine «contiene», se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell elenco degli ingredienti. m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall articolo 8 c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento;

INDICAZIONI OBBLIGATORIE d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto;

INDICAZIONI OBBLIGATORIE d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1 (RESPONSABILE); f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto;

Articolo 8 Responsabilità 1. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, l importatore nel mercato dell Unione se tale operatore non è stabilito nell Unione. 2. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1 (RESPONSABILE); f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; NON PIU PREVISTO m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto;

la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento ATTENZIONE!!!!! Gli alimenti di origine animale devono riportare il bollo sanitario o il marchio di identificazione IT XXX Y

INDICAZIONI OBBLIGATORIE d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1 (RESPONSABILE); f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto; NON PIU PREVISTO i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26;

2. L indicazione del paese d origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: a) nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza; b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all allegato XI. L applicazione della presente lettera è soggetta all adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

dal 1 aprile 2015

INDICAZIONI OBBLIGATORIE l) le istruzioni per l uso, ove necessario; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; NON PIU PREVISTO MA DIRETTIVA 2011/91

Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene (Artt. 1 e 2) Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. (Art.1)

L obbligo di identificare la partita non si applica: b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm 2 ; d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple. (art.2) La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all interno dell Unione. Le indicazioni sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta. (art.3)

Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l indicazione che identifica la partita e all occorrenza la lettera «L» figurano sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta che a esso si accompagna. Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni che identificano la partita e all occorrenza la lettera «L» figurano sull imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. (art.4) Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l indicazione che identifica la partita può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell ordine almeno il giorno e il mese. (art.5)

INDICAZIONI OBBLIGATORIE l) le istruzioni per l uso, ove necessario; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; l) una dichiarazione nutrizionale. NON PIU PREVISTO MA DIRETTIVA 2011/91 dal 13 dicembre 2016

1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

La dichiarazione nutrizionale NON è obbligatoria nei seguenti casi: a) bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2 % in volume (Art. 16 comma 4) b) gli alimenti elencati all allegato V (Art. 16 comma 3)

2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2, sono obbligatorie sull imballaggio o sull etichetta solo le indicazioni elencate all articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), denominazione dell alimento qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; e) quantità netta dell alimento; f). termine minimo di conservazione o la data di scadenza Le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera b), (elenco degli ingredienti); sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

MODALITA DI INDICAZIONE Art. 14 Articolo 13 4. Le indicazioni di cui all art.3 devono figurare sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. 1. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. 5. Le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettere a) denominazione dell alimento, e) quantità netta dell alimento e k) titolo alcolometrico volumico effettivo, appaiono nello stesso campo visivo

2. Le indicazioni obbligatorie di cui all articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull imballaggio o sull etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. 3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

RESTANO QUINDI IN VIGORE LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PREVISTE PER: Carni bovine Prodotti della pesca e dell acquacoltura DOP IGP Prodotti da agricoltura biologica Uova Miele

SANZIONI