ETICHETTATURA E FORNITURA DI ALTRE INFOR- MAZIONI SU ALIMENTI E BEVANDE

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Il Decreto Legislativo 178/03 non prescrive una gamma di peso obbligatoria; le imprese sono pertanto libere di utilizzare i valori che desiderano.

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ETICHETTATURA E FORNITURA DI ALTRE INFOR- MAZIONI SU ALIMENTI E BEVANDE Vittorio SILANO 20 Marzo 2017- ore 10 #Sharing3FVG Webinar realizzato da IALFVG e parte degli 80 di #Sharing3FVG, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014/2020

INNOVAZIONI RECATE DAL REG. (UE) 1169/2011 Informazione alimentare versus etichettatura alimentare Pratiche di informazioni più leali Chiarificazione delle responsabilità Requisiti della vendita a distanza Criteri di leggibilità Quadro legale di riferimento per l informazione volontaria Nanomateriali ingegnerizzati da dichiararsi in etichetta Nuovi requisiti sull informazione di origine Migliori informazioni sulle sostanze che causano allergie o intolleranze (inclusi anche gli alimenti non preconfezionati) Informazione nutrizionale obbligatoria 2

FORME AGGIUNTIVE DI ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE Elevato contenuto di caffeina ed origine degli oli vegetali e dei grassi Carne e pesce congelato (data di congelamento o primo congelamento) Imitazioni di alimenti Acqua e proteine aggiunte Alimenti pre-formati a partire da pezzi di carne o pesci 3

REQUISITI GENERALI : PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE Non si deve suggerire che un alimento abbia caratteristiche speciali se queste sono condivise da tutti gli alimenti simili; ciò si applica specialmente all enfasi nel merito della presenza/assenza di particolari ingredienti. Non si deve suggerire la presenza di un particolare alimento o ingrediente quando un componente naturale o previsto è stato, in effetti, sostituito. L informazione sugli alimenti, la pubblicità e la presentazione (inclusi forma, apparenza, packaging, disposizione e modalità di disposizione) non devono essere fuorvianti, ma accurate, chiare e agevoli da comprendersi. L informazione alimentare obbligatoria deve avere precedenza rispetto a quella facoltativa. 4

LE RESPONSABILITA L operatore responsabile della presenza e dell esattezza delle informazioni sugli alimenti è l operatore della catena alimentare stabilito nell UE con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell UE, l importatore. Chiunque modifichi un etichetta deve assicurare che le modifiche introdotte non siano fuorvianti o riducano la sicurezza. Quando gli alimenti sono pre-imballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul pre-imballaggio o su un etichetta ad esso apposta. Quando gli alimenti non sono pre-imballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all operatore che riceve tali alimenti affinché quest ultimo possa fornirle al consumatore finale, qualora necessario (ad es. allergeni). 5

VENDITA BUSINESS TO BUSINESS La vendita degli alimenti pre-confezionati pronti per il consumo, ma commercializzati in uno stadio precedente, ivi incluse le aziende di catering, per l ulteriore preparazione, separazione, frammentazione o uso nella trasformazione: La maggior parte delle informazioni può essere fornita mediante documenti commerciali Solo i seguenti dati devono, comunque, essere presenti sul confezionamento esterno: nome, durata, condizioni speciali di conservazione o di uso, e dettagli relativi al nome ed indirizzo 6

Nome e indirizzo 7

ELENCO DEI PARTICOLARI INFORMATIVI OBBLIGATORI Nome dell alimento * Elenco degli ingredienti Allergeni QUID (se necessario) Quantità netta dell alimento * Termine minimo di conservazione o data di scadenza ( by use date) (* Nello stesso campo di visione, cioè tutta la superfice che può essere vista da un singolo punto di vista.) 8

ELENCO DEI PARTICOLARI INFORMATIVI OBBLIGATORI Istruzioni per l uso qualora fosse altrimenti difficile fare un uso appropriato dell alimento Nazione di origine o posto di provenienza (quando previsto) Contenuto alcolico per volume per le bevande contenenti più del 1,2 % per volume di alcool* Dichiarazione nutrizionale Numero del lotto (obbligatorio Dir 2011/91- se il termine minimo di conservazione o use by date non costitituisce, nell ordine, un indicazione decodificata del giorno e mese di fabbricazione ) (*Nello stesso campo di visione, cioè tutta la superfice che può essere vista da un singolo punto di vista.) 9

INFORMAZIONE OBBLIGATORIE PER PARTICOLARI PRODOTTI ALIMENTARI: REQUISITI MODIFICATI Allerta per le bevande con elevato contenuto di caffeine (più 150mg/l): Elevato contenuto di caffeina. Non raccomandato per bambini o donne gravide o in allattamento seguito dal contenuto in caffeina (in mg/ 100ml). Allerta per gli alimenti solidi nei quali la caffeina è stata aggiunta con un obiettivo fisiologico (nessuna soglia): Contiene caffeina. Non raccomandato per bambini o donne gravide seguito dal contenuto in caffeina (in mg/100g). Per carne congelata, preparazioni di carne congelate e prodotti della pesca non trattati congelati: Data di congelamento o data di primo congelamento se congelato più di una volta, con la fomula Congelato il giorno, mese e anno oppure Congelato il [riferimento al luogo dove il giorno,mese ed anno sono riportati]. 10

Leggibilità (1) Il Regolamento introduce una dimensione minima dei caratteri: Altezza minima x 1,2mm per confezioni con area della superficie maggiore 80 cm² Altezza minima x 0,9mm per confezioni con area della superficie maggiore < 80 cm² 11

LEGGIBILITA (2) Confezioni con area della superficie maggiore <25cm² sono esentate dalla dichiarazione nutrizionale Confezioni con area della superficie maggiore <10cm² devono riportare solo: Denominazione dell alimento Allergeni Peso Scadenza/TMC Il Regolamento richiede che le seguenti informazioni figurino nello stesso campo visivo: i. Denominazione dell alimento ii. Peso iii. Contenuto alcolico (dove applicabile) 12

VENDITA A DISTANZA Viene inclusa nella definizione di food information. Si riferisce a qualsiasi modalità attraverso la quale un contratto viene concluso fra un fornitore ed un cliente senza la loro simultanea presenza fisica, ad es. attraverso internet o cataloghi; Tutte le informazioni obbligatorie devono essere disponibili prima che l acquisto sia concluso, eccetto quella sulla durabilità del prodotto alimentare; Qualsiasi modalità di comunicazione sia utilizzata, i consumatori non devono essere caricati di costi supplementari. Qualsiasi modalità di comunicazione sia utilizzata, i consumatori non devono essere caricati di costi supplementari. 13

ESEMPIO 1 14

ESEMPIO 2 PARTE POSTERIORE 15

NOME DELL ALIMENTO Il nome deve essere accompagnato da informazioni aggiuntive nel caso sussistano condizioni o trattamenti la cui omissione possa essere fuorviante. Alcuni casi speciali sono emersi per la necessità del termine scongelato nei casi in cui l alimento finito è stato congelato e scongelato prima della vendita e qualora: il congelamento non fosse uno stadio tecnologicamene necessario lo scongelamento possa avere un impatto sulla sicurezza o sulla qualità Qualora un componente sia stato sostituito in parte o in tutto (ad esempio un hamburger contenente una porzione di proteine tessurizzate vegetali o una pizza prodotta on un analogo del formaggio), è necessario fornire un indicazione vicino al nome del prodotto con grandezza del carattere pari ad almeno il 75% del nome ed al minimo pari ad 1,2 mm. 16

NOME DELL ALIMENTO (2) Prodotti e preparazioni di carne e prodotti della pesca: Qualsiasi proteina aggiunta come tale, ivi incluse le proteine idrolizzate di diversa origine animale, deve essere indicate nel nome dell alimento (requisito esteso); I prodotti compresi i pezzi combinati insieme per sembrare un singolo pezzo devono recare l indicazione carne formata o pesce formato. Qualora essi hanno l apparenza di un taglio, giunto, fetta, porzione,carcassa, filetto o prodotto intero, l acqua, se presente in misura superiore al 5% del prodotto deve essere menzionata nel nome del prodotto (questa prescrizione estende un requisito già esistente per il pesce e riduce la soglia dal 10%, già esistente per la carne trattata). Qualora il budello (ad es. dei salumi) non sia edibile, ciò deve essere indicato. 17

LISTA DEGLI INGREDIENTI La lista degli ingredienti deve elencare in ordine di quantità decrescente usata al momento della produzione dell alimento, ivi inclusi gli additivi. Dichiarazione di nanomateriale ingegnerizzato (come definito) deve essere seguito dalla parola (nano). I nomi generici olio vegetale e grasso vegetale sono eliminati dall uso.bisogna elencare in parentesi le specie dei diversi oli, ad es. oli vegetali (soya, palma, girasole secondo l importanza in peso). Inoltre, si deve dichiarare se l olio o il grasso è completamente idrogenato o parzialmente idrogenato ; 18

INNOVAZIONE NELLA ETICHETTATURA DEI GRASSI NEW Milk, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fats (palm, shea), emulsifiers (E442,E476), flavourings. Milk, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fat, emulsifiers (E442,E476), flavourings. OLD 19

MILKA 300g CARAMELLO E NOCCIOLE INTERE: evidenziazione degli allergeni 20

MILKA 300g CARAMELLO E NOCCIOLE INTERE: evidenziazione degli allergeni 21

DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI IN ALIMENTI NON PRE-CONFEZIONATI A livello nazionale dovrebbero essere regolamentati gli strumenti (menù, cataloghi, manifesti ed altri mezzi audiovisivi) attraverso i quali i particolari relativi agli allergeni di rilievo devono obbligatoriamente essere resi disponibili, unitamente alle relative forme di espressione e presentazione da parte di: ristoranti e caterings; negozi fast foods; panetterie e pasticcerie; supermercati; ristoranti di alberghi e servizi in camera; scuole,ospedali e cantine, etc. Questa informazione deve essere disponibile ed agevolmente accessibile per il consumatore. 22

DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI IN ALIMENTI NON PRE-CONFEZIONATI In assenza di misure nazionali, le regole previste dal Reg. (UE) 1169/2011 sono applicabili agli alimenti non pre-confezionati. Pertanto le informazioni devono essere facilmente visibili e quando appropriato, indelebili. Ciò significa che le informazioni devono essere rese disponibili in una forma scritta fino a quando gli Stati membri non abbiano disciplinato questo settore a livello nazionale. 23

COSA È IL QUID DI UN PRODOTTO ALIMENTARE E COME VIENE IDENTIFICATO? > Con il termine quid si intende o si intendono l ingrediente o gli ingredienti caratterizzante/i un prodotto alimentare. > Il quid viene identificato nella denominazione del prodotto e con la quantità percentuale in parentesi nella lista degli ingredienti. 24

DICHIARAZIONE DELLA QUANTITA NETTA Dichiarazione da farsi sulla base delle unità di volume per i liquidi e di peso per gli altri prodotti. Sono esclusi: Prodotti che perdono considerevolmente volume o peso e sono venduti per numero o pesati in presenza del venditore; Prodotti di quantità inferiori a 5g or 5ml, a meno che non si tratti di spezie o erbe; Prodotti venduti sulla base del numero, con il numero dichiarato salvo i casi nei quali è possibile contare (ad es. uova); Per i prodotti venduti canditi o altrimenti ricoperti, il peso netto non deve includere la ricopertura. 25

INDICAZIONI SULLA DURATA Sono esentati da questa dichiarazione: I vegetali ed i frutti freschi non pelati/non tagliati; Le bevande contenenti alcool in misura maggiore del 10%; Confetture di farina e pane destinati ad essere consumati entro 24 ore dalla preparazione; Sale ed aceto Prodotti solidi dello zucchero, confetture e gomme da masticare; La dizione «da consumarsi entro.» si applica agli alimenti deperibili. La data deve essere riportata su ciascuna singola porzione pre-confezionata. Inoltre, al di là di quella data, l alimento sarà considerato non sicuro e non deve essere posto sul mercato. Al contrario, la dizione «da consumarsi preferibilmente entro.», non identifica un termine di utilizzabilità del prodotto. 26

INDICAZIONE DEL PAESE D ORIGINE O DEL LUOGO DI PROVENIENZA L indicazione del paese d origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza; nel caso delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili ( Reg. (UE) 1337/2013). 27

INDICAZIONI DI ORIGINE 28

INDICAZIONE DEL PAESE D ORIGINE O DEL LUOGO DI PROVENIENZA: POLLAME Paese dell ultimo periodo di allevamento di almeno 1 mese; Se macellato più giovane di un mese: paese dell intero periodo di allevamento. 29

INDICAZIONE DEL PAESE D ORIGINE O DEL LUOGO DI PROVENIENZA SUINO Età maggiore di 6 mesi Paese degli ultimi 4 mesi di allevamento Meno di 6 mesi di età con più di 80 Kg di peso vivo Paese in cui il suino è stato allevato a partire dal peso vivo di 30 Kg fino alla macellazione Meno di 6 mesi di età con più di 80 Kg di peso vivo Paese in cui l intero periodo di allevamento ha avuto luogo fin dalla nascita 30

CODICE LOTTO Un codice lotto deve essere presente sull etichetta. Esso deve: Identificare un gruppo di animali Riferirsi a non più della produzione di un giorno Essere collegato a un sistema di tracciabilità 31

LA DENOMINAZIONE DI ORGINE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 il decreto Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari,in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011. Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: a) Paese di mungitura : nome del Paese nel quale è stato munto il latte; b) Paese di condizionamento o di trasformazione": nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. 32

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ART. 29-35) : Forme di Espressione Comunemente Usate nell Etichettatura Nutrizionale Quantità assolute per 100g Grasso:14.2g per 100g Percentuale dell assunzione di riferimento (RI) per 100 g Grasso: 20% dell assunzione di riferimento (RI) dell adulto per 100g Quantità assoluta per porzione Grasso: 9.1 g per crostata Percentuale dell assunzione di riferimento per porzione Grasso: 13% dell assunzione di riferimento (RI) dell adulto per crostata 33

LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E OBBLIGATORIA A PARTIRE DAL 13/12/2016 Le quantità assolute per 100g/100ml dell alimento preconfezionato devono essere indicate in qualsiasi parte della confezione,usando un carattere della prevista grandezza; Il formato deve ressere tabulare, ma, qualora lo spazio non permetta, può essere lineare. Cambia, rispetto alla normativa pre-esistente, l ordine dei nutrienti. 34

INNOVAZIONE NELL ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BOP NEW OLD Energy Fat of which Saturates Carbohydrate of which Sugars Fibre Protein Salt Energy Protein Carbohydrate of which Sugars Fat of which Saturates Fibre Sodium 35

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BOP Nutriente Energia Grassi dei quali Saturi Carboidrati dei quali Zuccheri Proteine Sale (Sodiox2.5) Quantità per 100g/ml Kj/Kcal g g g g g g 36

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BOP La dichiarazione nutrizionale può essere anche espressa, secondo le modalita precedentemente descritte, come percentuale delle assunzioni di riferimento (reference intakes- (ri)) per 100 g/ml sistematicamente menzionando il riferimento «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal). Le assunzioni di riferimento sono per un adulto medio: energia (2000 kcal): grasso totale (70 g); grassi saturi (20 g); carboidrati (260 g,prima 230); proteine (50g, prima 45); zuccheri (90g) e sale (6g). 37

PHILADELPHIA 250g CLASSICO 38

39

NUTRIENTI FACOLTATIVI Mono-insaturi (g) Poliinsaturi (g) Polioli (g) (più di due gruppi idrosilici) Amido (g) Fibra (g) Qualsiasi delle 13 vitamine e 14 minerali presenti in quantità significativa, come definito... 40

SIGNIFICATIVA QUANTITA DI VITAMINE E MINERALI Per le confezioni contenenti solo una porzione (ad es. alcuni pasti pronti, bevande in contenitori di 330 ml), almeno il 15% del rispettivo valore di riferimento nutrizionale nella singola porzione. Altrimenti almeno: 7.5% del valore di riferimento nutrizionale in 100 ml per le bevande; 15% del valore di riferimento nutrizionale in 100g/100ml per prodotti diversi dalle bevande. 41

MILKA SNAX DAIM 60g 42

MILKA SNAX DAIM 60g 43

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE VOLONTARIA ED AGGIUNTIVA FOP Quando la dicharazione nutrizionale BOP è stata fornita, è possibile ripetere nel FOP (principale campo di visione): Energia Energia, grasso, saturi, zuccheri e sale > Il principale campo di vision è l area più probabile da notare ad un primo sguardo da parte del consumatore, che rende possibile l identificazione del carattere e della natura del prodotto. Possibili più di tali aree. 44

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE FOP E 5 ICON SYSTEM Quando si riportano le informazioni nutrizionali FOP (front of pack) è obbligatorio che l energia sia espressa sia per porzione che per 100g/100ml (in kj e kcal). I nutrienti possono essere espressi per 100/100ml e/o per porzione il 5 icon system che è utilizzato nel Regno Unito ed in Irlanda può continuare ad essere usato, rispettando il nuovo ordine di presentazione. 45

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE FOP 46

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE FOP 47

JOCCA 150g X 2 48