Struttura, obiettivi e principi dell Unione europea

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Struttura, obiettivi e principi dell Unione europea

Il carattere sui generis del modello comunitario nel quadro generale delle forme di organizzazioni istituzionale della cooperazione tra gli Stati (le organizzazioni internazionali)

Le diverse forme di organizzazione della cooperazione tra Stati A) L organizzazione giuridica della cooperazione mediante accordi internazionali. Gli Stati assumono reciproci impegni, il cui rispetto è rimesso alla responsabilità degli Stati stessi, in conformità al diritto internazionale. B) l organizzazione istituzionale della cooperazione mediante enti, le organizzazioni internazionali, creati ad hoc dagli Stati per perseguire obiettivi rispondenti a un loro comune interesse. Le organizzazioni internazionali sono enti nuovi e diversi dagli Stati membri, dalla cui volontà, tuttavia, espressa in un accordo internazionale (lo statuto o trattato istitutivo dell organizzazione), derivano la loro esistenza e i loro poteri.

I due modelli dell organizzazione istituzionale della cooperazione tra gli Stati A) La cooperazione intergovernativa. È il modello ampiamente più diffuso, come indica peraltro il fatto stesso che le organizzazioni internazionali in senso stretto siano chiamate intergovernative, distinguendole così da quelle non governative (le ONG). B) Il modello comunitario. È il modello proprio delle Comunità europee, che si configurano come enti sovranazionali a favore dei quali si è realizzato un parziale trasferimento di sovranità da parte degli Stati membri.

I criteri di differenziazione tra i due modelli di cooperazione istituzionale tra Stati

1) La composizione degli organi A) Il modello della cooperazione intergovernativa si caratterizza per la presenza, esclusiva o prevalente, di organi composti da rappresentanti degli Stati (o, più esattamente, degli esecutivi nazionali). B) Il modello comunitario si caratterizza per la prevalenza di organi composti da individui (il Parlamento europeo, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti), che non rappresentano gli Stati di cui sono cittadini.

2) Il meccanismo decisionale degli organi composti dai rappresentanti degli Stati membri A) Il modello della cooperazione intergovernativa si caratterizza per il principio dell unanimità: il consenso di tutti gli Stati membri è condizione indispensabile per l azione dell organizzazione. B) Il modello comunitario si caratterizza per la prevalenza del principio maggioritario, secondo un sistema di ponderazione dei voti: la Comunità può quindi adottare atti che vincolano tutti gli Stati membri, anche quelli che hanno espresso voto contrario.

3) L ampiezza dei poteri dell organizzazione A) Nel modello della cooperazione intergovernativa gli atti dell organizzazione hanno raramente carattere vincolante, ma per lo più soltanto raccomandatorio. B) Il modello comunitario si caratterizza per l ampia attribuzione alla Comunità del potere di adottare atti vincolanti, che creano a carico degli Stati membri (o degli individui) obblighi ulteriori rispetto a quelli da essi assunti in forza del trattato istitutivo.

4) Il sistema di controllo giurisdizionale Strettamente connesso agli ampi poteri normativi è il raffinato sistema di controllo giurisdizionale sia della legittimità dell operato delle istituzioni comunitarie, sia del rispetto degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri. Ciò implica l assoluta impossibilità per gli Stati membri di ricorrere, nel contesto dei rapporti intracomunitari, agli strumenti di soluzione delle controversie previsti dal dir. internazionale (in part., l autotutela). Inoltre, nella misura in cui è in grado di creare diritti in capo agli individui, nei confronti degli Stati o di altri individui, è lo stesso sistema giuridico comunitario a imporre la tutela giurisdizionale di tali diritti da parte dei giudici nazionali.

5) Il carattere democratico degli organi Laddove nelle organizzazioni internazionali ispirate al modello della cooperazione intergovernativa la questione non si pone neppure, uno dei temi istituzionali più forti in ambito comunitario-europeo è quello del c.d. deficit democratico (in part., attribuzione di maggiori poteri normativi al Parl. Eur.).

La struttura dell Unione europea prima del Trattato di Lisbona

L UE come un tempio greco Un frontone (gli elementi di omogeneità dell UE) sorretto da 3 pilastri (gli elementi eterogenei): l Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato (art. 1 TUE). I tre pilastri della vecchia Unione europea: 1) Il sistema comunitario (titoli II-IV TUE); 2) La Politica estera e di sicurezza comune (PESC: titolo V TUE); 3) La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (titolo V TUE).

Gli elementi di omogeneità 1) Le disposizioni comuni (titolo I TUE): - Obiettivi dell UE e rispetto dell acquis comunitario (art. 2); - Quadro istituzionale unico (art. 3); - I principi sui quali si fonda l UE (art. 6). 2) Disposizioni generali comuni sulle cooperazioni rafforzate (titolo VII TUE); 3) Disposizioni finali (titolo VIII TUE), che prevedono in particolare: - Unica procedura di revisione dei trattati (art. 48); - Unica procedura di adesione di nuovi SM (art. 49).

Gli elementi di eterogeneità 1) Gli obiettivi dell UE sono in realtà obiettivi propri di ciascun pilastro; 2) L azione delle istituzioni si svolge in forme e modi diversi (per l equilibrio istituzionale, le procedure e il tipo di atti) in ciascuno dei pilastri; 3) Esistono organi che operano esclusivamente nel quadro di un singolo pilastro.

Gli obiettivi di ciascuno pilastro La previsione di obiettivi propri dell Unione è, in realtà, un elemento di omogeneità solo apparente, poiché a tali obiettivi corrispondono gli obiettivi specifici di ciascun pilastro, i quali soltanto hanno rilevanza concreta: i) Obiettivi comunitari (artt. 2-4 TCE); ii) Obiettivi della PESC (art. 11 TUE); iii) Obiettivi del III pilastro (art. 29 TUE). L azione dell Unione non ha, quindi, carattere omogeneo poiché si svolge per realizzare gli obiettivi di ciascuno dei 3 pilastri secondo condizioni, modi e forme diversi, propri degli stessi.

Il difficile raccordo tra i tre pilastri dell UE Il quadro sopra descritto pone principalmente due ordini di problemi: 1) Qualora una materia possa essere attratta nell orbita di diversi pilastri, la scelta delle istituzioni di agire sulla base dell uno o dell altro pilastro è libera o vincolata (problema della delimitazione delle competenze tra i vari pilastri)? 2) Può un azione essere intrapresa nell ambito di un pilastro (ex. quello comunitario) per perseguire obiettivi dell Unione pertinenti a un diverso pilastro (ex. la PESC)?

1) La prevalenza del pilastro comunitario sul secondo e terzo pilastro Art. 47 TUE: le disposizioni del TUE relative al II e al III pilastro non pregiudicano il tr. CE (cfr. art. 29 TUE, con specifico riguardo al III pilastro). L azione dell Unione nel quadro del III pilastro (ma anche della PESC) non può invadere le competenze comunitarie Essa ha carattere residuale rispetto all azione della Comunità, nel senso che può svolgersi solo qualora non sia possibile agire nel quadro comunitario; Spetta alla Corte di giustizia, in base all art. 46 lett. f) TUE, vigilare sul rispetto del summenzionato principio: sent. 12-5-1998, causa C-170/96, Commissione c. Consiglio.

Il caso: protezione dell ambiente e diritto penale La CE ha competenza in materia ambientale (art. 174 ss. TCE), mentre la cooperazione giudiziaria in materia penale è oggetto del III pilastro. Per reagire al preoccupante aumento dei reati contro l ambiente, il Consiglio adotta, sulla base del titolo VI TUE (III pilastro), la decisione quadro del 27 gennaio 2003 n. 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell ambiente attraverso il diritto penale (GUCE, L 29/2003), che definisce una serie di reati contro l ambiente, per i quali gli Stati membri sono invitati ad adottare sanzioni di natura penale. Ritenendo che un azione del genere rientri nelle competenze comunitarie, la Commissione (che aveva già presentato una proposta di direttiva in tal senso) ricorre alla Corte di giustizia per l annullamento della decisione quadro ai sensi dell art. 35.6 TUE.

Corte di giustizia, sentenza 13-9-2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio 39. La Corte è tenuta a vigilare affinché gli atti che il Consiglio considera rientrare nell ambito del titolo VI tr. UE non sconfinino nelle competenze che le disposizioni del tr. CE attribuiscono alla Comunità. 41. è pacifico che la tutela dell ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità. 43. Gli artt. 174-176 TCE costituiscono, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la politica comunitaria in materia ambientale. 47. Quanto al contenuto della decisione quadro, essa elenca, all art. 2, una serie di comportamenti particolarmente gravi a danno dell ambiente, che gli Stati membri devono sanzionare penalmente. Vero è che gli artt. 2-7 di tale decisione recano una parziale armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli elementi costitutivi di vari reati contro l ambiente. Orbene, in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità.

48. Quest ultima constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell ambiente. 51. in ragione tanto della loro finalità quanto del loro contenuto, gli artt. 1-7 della decisione quadro hanno ad oggetto principale la protezione dell ambiente e avrebbero potuto validamente essere adottati sul fondamento dell art. 175 TCE. 53. Alla luce di quanto sopra, la decisione quadro, sconfinando nelle competenze che l art. 175 CE attribuisce alla Comunità, viola nel suo insieme, data la sua indivisibilità, l art. 47 UE.

2) l incidenza della separazione tra i vari pilastri sui poteri di azione dell Unione principio: l azione dell Unione deve essere condotta sulla base di ciascun pilastro, e quindi in base alle competenze e per realizzare gli obiettivi stabiliti separatamente per ciascun pilastro; eccezione: un azione può essere legittimamente condotta nell ambito di un pilastro (ex. quello comunitario) per realizzare un obiettivo proprio di un altro pilastro (ex. PESC) soltanto se un collegamento tra gli stessi è espressamente previsto.

Corte di giustizia, sentenza 3-9-2008 cause riunite C- 402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio L art. 308 TCE non consente l adozione di atti comunitari aventi ad oggetto non uno degli scopi della Comunità europea, bensì uno degli obiettivi propri del TUE in materia di relazioni esterne, tra cui vi è la PESC. Tuttavia, l art. 308 TCE, in combinato disposto con gli artt. 60 e 301 TCE, costituisce il legittimo fondamento normativo del regolamento (CE) n. 881/2002 del 27-5- 2002, in quanto l obiettivo perseguito da tale regolamento - impedire immediatamente ai soggetti associati ad Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani di disporre di qualsiasi risorsa finanziaria ed economica, al fine di impedire il finanziamento di attività terroristiche - può essere ricollegato ad uno degli scopi assegnati alla Comunità dal trattato CE.

La struttura dell Unione europea dall 1-12-2009 (dopo l entrata in vigore del Tr. Lisbona)

L unità giuridica dell Unione europea Con il tr. UE, gli Stati membri creano l Unione europea e le attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni (art. 1 co. 1 TUE). Il fondamento giuridico della nuova Unione europea: a) Il Trattato sull Unione europea (TUE); b) Il Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE); c) La Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. L Unione si fonda sul TUE e sul TFUE che, pur distinti, hanno lo stesso valore giuridico (art. 1 co. 3 TUE; art. 1 par. 2 TFUE). Lo stesso vale per la Carta dei diritti fondamentali (art. 6 par. 1 TUE). L Unione sostituisce e succede alla Comunità europea (art. 1 co. 3 TUE: fenomeno di successione di organizzazioni internazionali).

Il TUE e il TFUE La distinzione tra i 2 trattati non corrisponde a quella esistente tra i vecchi trattati UE e CE. Il TUE contiene le disposizioni di carattere più tipicamente costituzionale dell Unione europea. Il TFUE organizza il funzionamento dell Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità di esercizio delle sue competenze (art. 1 par. 1 TFUE).