Atleta Lumini Federico Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Folgore S. Miniato A.S.D. La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Francesco Renzulli Avv. Andrea Ordine Avv. Francesca Romana Pettinelli (Presidente) ********** L atleta Federico Lumini, con lettera raccomandata del 8.08.2009 chiedeva al sodalizio di appartenenza lo scioglimento del vincolo per giusta causa, deducendo, a fondamento della propria richiesta, sia l incompatibilità con I componenti di squadra e sia l opportunità, creatasi con la società CUS Pisa, ad essere inserito nell organico disputante il campionato di serie B/2. A seguito del diniego opposto dalla società Folgore San Miniato, l atleta proponeva ricorso, rappresentando i motivi di incompatibilità ambientale che, a suo dire, lo avevano costretto ad incardinare il presente provvedimento di svincolo, incentrati, soprattutto, sulla difficoltà di mantenere sereni rapporti interpersonali con i compagni di squadra. Sul punto, deduce il ricorrente di essere stato isolato dal gruppo, sia nell attività
sportiva propriamente detta, sia nelle attività ludiche collaterali, di avergli i compagni negato ostentatamente il saluto, di aver questi dimostrato di non gradire la sua compagnia, tanto da aver causato in lui uno stato di sfiducia e di malessere che si manifesta anche al di fuori del mondo sportivo, soprattutto, si legge nel ricorso, nel rendimento scolastico. In merito al secondo motivo posto a fondamento dell incardinata domanda, già avanzato nella lettera di messa in mora, di richiesta trasferimento presso il CUS Pisa, un solo breve cenno, quale unica possibilità di uscire da questa difficile situazione di sofferenza e di avvicinare un opportunità di crescita umana, tecnica e sportiva. Si costituiva la società San Miniato, impugnando e contestando le avverse deduzioni, sia in merito al fondamento del richiesto svincolo sia in merito ad alcuna colpa ascrivibile allo stesso, in particolare affermando di non aver il Lumini, durante l annata agonistica, riferito, ai rappresentanti della società, alcun episodio specifico, riguardante il palesato disagio, essendo l atleta, a dire del sodalizio, ben integrato nel gruppo con il quale ha partecipato per ben quattro anni a tornei giovanili nonché a campionati di serie D e C delle passate stagioni mentre tale scelta sembrerebbe essere stata presa in funzione del trasferimento al CUS Pisa, dell allenatore del San Miniato, Sandro Lazzeroni. Il San Miniato, concludeva chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei motivi ed in via subordinata, in caso di verifica del fondamento delle motivazioni dedotte, lo scioglimento del vincolo per causa non imputabile al sodalizio, subordinando, lo stesso, al pagamento di un equo indennizzo che tenga conto della giovane età dell atleta e delle sue rilevanti capacità tecniche. All udienza del 14 ottobre 2009, il legale dell atleta reiterava le richieste avanzate nel
ricorso, insistendo per lo scioglimento del vincolo per giusta causa ed il sodalizio, si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo l accoglimento delle ivi riportate conclusioni. L atleta, interrogato, sugli episodi che lo avevano indotto alla richiesta di svincolo, rispondeva di essere stato evitato dai compagni di squadra, che sembravano non gradire la sua compagnia, e ciò successivamente alla richiesta di svincolo. Motivi della decisione Letti gli atti ed esaminati i documenti rileva che: in merito ai dedotti motivi di incompatibilità ambientale e totale attrito con i compagni di squadra, l atleta non solo non ha puntualmente motivato tale principale motivo, ma, interrogato sul punto in sede di discussione ha evidenziato all attenzione della Commissione un episodio avvenuto successivamente alla richiesta di svincolo, tanto da far presumere sia stato causato dal risentimento dei propri compagni di fronte alla scelta, non condivisa ne a parer loro condivisibile, assunta dal ricorrente, di lasciare la squadra di appartenenza. Sul punto seppure l atleta sia minore di età, i fatti e le circostanze così come rappresentate, non appaiono lesive né alla dignità dell atleta, né tanto meno di quella dei suoi familiari, tanto da costringerlo ad abbandonare una società nella quale milita da ben quattro anni e che, sicuramente, ha contribuito alla sua crescita tecnico sportiva. Cosicché il primo motivo posto a fondamento del richiesto svincolo deve essere respinto, perché infondato e non provato. In merito al secondo motivo dedotto dall atleta nella lettera di messa in mora e che, successivamente, con il ricorso, sembra aver abbandonato, quello della presumibile
richiesta da parte del CUS Pisa, che, militando in serie B/2 fornirebbe al Lumini un motivo, a suo dire di evidente crescita tecnica (invero l atleta appena accenna a tale motivo, tanto da far apparire tale richiesta del CUS Pisa solo presunta). In sede di discussione tale punto non viene ripreso, né motivato sufficientemente. Comunque, anche qualora si volesse considerare la richiesta di crescita tecnica quale secondo motivo del ricorso, per giurisprudenza costante di questa Commissione, militando il San Miniato in serie C, il trasferimento dell atleta presso il CUS Pisa, militante in serie B/2, non costituisce crescita tecnica. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da Federico Lumini ed incamera la tassa da questo versata e dispone la restituzione della tassa versata dal sodalizio. Affissione albo 23 ottobre 2009 Deposito motivazioni 28 ottobre 2009 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pol.Dil. Erice Entello Volley La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Dr.ssa Sara de Angelis (Relatore) Avv. Luciano Mennella Avv. Francesca Pettinelli Avv. Andrea Ordine Atleta Sansica Vincenza Anna Con ricorso a questa commissione in data 26/08/2009 l'atleta Sansica Vincenza, nata ad Erice il 12/01/1991, tesserata con il sodalizio Pol.Dil. Erice Entello Volley Esponendo Di aver costituito in mora il sodalizio in data 10/08/2009 A mezzo raccomandata a.r., con la quale chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa, per crescita tecnica dell atleta e per mancanza di valorizzazione del proprio ruolo all interno della squadra, durante le competizioni sportive. Che il sodalizio aveva riscontrato la raccomandata di messa in mora opponendo all atleta l assoluta necessità che la stessa rimanesse nel sodalizio al fine di disputare con profitto le partite dell annata agonistica 2009/2010, ed inoltre che la stessa era stata utilizzata durante le partite, in rotazione con le altre compagne di squadra. Chiedeva lo scioglimento coattivo del vincolo per i seguenti motivi: La atleta asserisce che, sin dall annata agonistica 2005/2006, annata in cui è stata trasferita dalla Pol. Ericina alla Pol.Dil. Erice Entello non è mai stata sufficientemente valorizzata durante allenamenti e partite, e che alla stessa erano state preferite atlete più anziane. Nelle annate agonistiche dal 2005/2006 al 2008/2009 la stessa lamenta di essere stata utilizzata in campo solo a risultati acquisiti, con pochissimo spazio per dimostrare la propria abilità tecnica. Nel ricorso, l atleta dichiara che la società Pol.Dil. Erice Entello, non potendo disputare il campionato giovanile, ma solo il campionato di serie (D Femminile per la
precisione) le ha concesso il trasferimento per consentire all atleta di disputare il campionato di categoria Under 18 per la stagione sportiva 2008/2009, applicando il trasferimento per un solo campionato, consentito dal regolamento F.I.P.A.V. L atleta, dopo aver disputato il campionato Under 18 con l affiliato il tesserato Sicania Volley afferma di aver ricevuto richiesta da parte di quest ultimo sodalizio di giocare nella squadra per la successiva stagione agonistica nella serie B2 Femminile, nel ruolo di alzatrice. Non vengono fornite prove relative alle richieste di trasferimento inoltrate dalla Sicania Volley. In data 09/09/2009 Il sodalizio Pol.Dil. Erice Entello Volley si costituisce in giudizio, contestando integralmente la ricostruzione degli avvenimenti così come effettuata dall atleta, dichiarando, a contrario, che la stessa non solo è stata valorizzata durante i tornei dal 2005/2006 al 2008/2009 ma è stata altresì ceduta per un solo campionato alla Sicania Volley per consentirle di disputare non solo il campionato di serie, ma anche quello di categoria. Il sodalizio, inoltre, afferma che l atleta ha mutato il proprio atteggiamento nei confronti della società, da quando ha iniziato a frequentare assiduamente gli allenamenti tenuti dalla Sicania Volley, trascurando quasi del tutto gli allenamenti presso il proprio sodalizio di appartenenza, ovvero la Pol.Dil. Erice Entello Volley. Oltre a ciò la Erice Entello Volley sostiene che, da quando l atleta ha deciso di non presentarsi presso il sodalizio per disputare gli incontri, nonostante fosse stata debitamente avvisata con raccomandata con ricevuta di ritorno, il sodalizio al fine di ricoprire il ruolo vacante ha dovuto fare ricorso ad atlete di categoria inferiore rispetto alla Sansica, subendone svantaggio nelle prestazioni sportive. Infine nell atto viene precisato che non vi sono mai state trattative tra il sodalizio di appartenenza della ricorrente e la Sicania Volley. Chiede pertanto la reiezione del ricorso. Il sodalizio allega i referti arbitrali delle competizioni in cui è scesa in campo l atleta ricorrente. All udienza sono comparse entrambe le parti che, riportandosi agli atti hanno dichiarato di non aver raggiunto alcun accordo, insistendo pertanto nelle conclusioni formulate.
Motivi della decisione Il vincolo che lega a tempo indeterminato l'atleta al sodalizio può sciogliersi per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell associato nel quadro delle direttive della ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo, come espressamente sancito nel RAT art. 35 comma 1. A mente della normativa, pertanto, il vincolo che lega a tempo indeterminato l'atleta al sodalizio può sciogliersi per giusta causa intesa quale quella che impedisce la prosecuzione anche temporanea del rapporto sulla base di circostanze gravi, precise e comprovate. Nel caso di specie il sodalizio ha ampiamente dato prova di aver utilmente impiegato l atleta nelle competizioni sportive del campionato di serie D Femminile, ed inoltre ha dimostrato il proprio interesse alla crescita tecnica della ricorrente, consentendole di disputare, oltre al campionato di serie D per l anno 2008/2009 anche il campionato di categoria Under 18 cedendola in prestito per il solo campionato di categoria ad altro sodalizio. La Commissione Tesseramento, nelle intenzioni del normatore federale, è chiamata ad accogliere le istanze del sodalizio o dell atleta che più si avvicinano e si identificano con i superiori interessi della Federazione, ovvero con lo sviluppo e la diffusione del gioco della pallavolo, fra i quali rientra senz altro la tutela della crescita tecnica e del miglioramento dei partecipanti. Si rileva comunque che l interesse rilevabile dal prestito richiesto dalla Sicania Volley nei confronti dell atleta Sansica deriva esclusivamente dalla valorizzazione di cui l atleta ha beneficiato a seguito della corretta formazione ed attenzione prestata dal sodalizio Erice Entello Volley nei confronti di quest ultima. La crescita tecnica è un processo lungo e laborioso, che dura parecchi anni e che interessa sia l aspetto meramente tecnico sia quello psicofisico di un atleta. Appare dunque lecito e utile nell interesse della Federazione favorire, per quanto possibile, lo sviluppo dei singoli atleti, pur rimanendo nel rispetto del contributo che i sodalizi di appartenenza forniscono loro, quando questo sia oggettivamente apprezzabile. Nel caso di specie, appare palese ed oggettivo l apprezzamento del contributo nella crescita tecnica dell atleta da parte del sodalizio. Tuttavia appare innegabile che, tesserandosi con altro sodalizio quale la Sicania Volley l atleta avrebbe la possibilità di proseguire nel proprio percorso di crescita
tecnico-sportiva, passando dal disputare un campionato di serie D ad un campionato di serie B2; onde la Commissione ritenendo prevalente tale ultimo aspetto giudica fondato il ricorso per il solo motivo di crescita tecnica, ritenendo comunque opportuna la determinazione di un indennizzo. P.Q.M. Accoglie il ricorso perché possa tesserarsi con la società Sicania Volley per il campionato di B/2, dichiara lo scioglimento del vincolo dalla Pol.Dil. Erice Entello Volley. Determina in via equitativa e a titolo di rimborso spese in 5.000,00 l indennizzo da corrispondere alla società Erice Entello, subordinando al versamento di tale indennizzo l efficacia del tesseramento per la nuova società. Dispone l incameramento di metà della tassa versata rispettivamente dalla atleta Sanisca Anna Vincenza e dal sodalizio Pol.Dil. Erice Entello Volley. Affissione albo 23 ottobre 2009 Deposito motivazioni 28 ottobre 2009 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini