Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. Folgore S. Miniato A.S.D. **********

Documenti analoghi
Atleta Cesarini Luca OSSERVA

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla società Libertas Universal

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Volley Santo **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Sport **********

RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO COATTIVO DEL VINCOLO DALLA A.S.D. Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta A.S.D. ROTA VOLLEY 2001 e

Atleta Shelepayuk Maksym

Atleta Calonico Lorenzo

Atlete Di Nucci Roberta e Alessio

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. Volley **********

Dilettantistica Sigger Volley

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO STAGIONE AGONISTICA C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n 1

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO STAGIONE AGONISTICA C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n 2

Atleta Aristei Alessia

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Punto sassari Volley

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Sport **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società VIRTUS 1962

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO STAGIONE AGONISTICA C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n 5

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla P.G.S. Life Club Volley

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo

tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la podestà

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO STAGIONE AGONISTICA 2010/2011. C.T.A. Sezione distaccata. Comunicato Ufficiale n 1

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. Volley **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla società A.S.D. VOLLEYBAS **********

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO STAGIONE AGONISTICA C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n 4

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla società A.S.D. VOLLEYBAS **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. GRUPPO. SPORTIVO PESCARA VOLLEY.La Commissione Tesseramento composta da:

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società VBC Grosseto

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Evolution Volley

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Ass. Sportiva Volley **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Lamezia Volley **********

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO STAGIONE AGONISTICA C.T.A. Sezione distaccata. Comunicato Ufficiale n 1

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO STAGIONE AGONISTICA C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n 1

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pallavolo ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Azzurra Volley ***************

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D.

Ricorso per lo scioglimento del vincolo dalla società Pallavolo Aversa Libertas **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D Sigger Volley Viterbo. - letto il ricorso ritualmente prodotto dall atleta, all esito

COMMISSIONE D APPELLO FEDERALE Sez. Distaccata Sicilia - La CAF PREMESSO CHE

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo **********

Revocare e/o annullare e/o rendere inefficace con qualsiasi statuizione il provvedimento impugnato reso dall Ufficio

TUTTO SUL VINCOLO. 1) Che cos'è il vincolo. 2) Le domande e le risposte più frequenti sul vincolo

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. società ASD GRUPPO SPORTIVO PESCARA VOLLEY **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Audax ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD MAGIC

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla A.S. Leonessa Volley

Settore Maschile. Estratto indizione Delegazione Regionale

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. **********

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo

CIRCOLARE DI INDIZIONE TORNEO PROMOZIONALE OPEN MISTO STAGIONE 2018/2019

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. società ASD Sestese Volley 1945

F.I.D.S. COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE N 28/17. Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17. Il TRIBUNALE FEDERALE DECISIONE

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.12

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.16. RICORSO n /18 PRESENTATO DA REAL SPORT ORTA NOVA

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. società A.S.D. Volle Gaeta **********

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. La Commissione d Appello Federale. Sezione distaccata Lombardia SENTENZA

CALCIO A 11 CATEGORIE D ETA ATTIVITA SPORTIVA 2005/2006

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 9 luglio 2014 e del 22 ottobre 2014

ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE COMUNICATO N. 1 DEL 10 APRILE 2015

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito. dell istruttoria e della riunione fissata per la discussione di.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla società ASD GRUPPO SPORTIVO PESCARA VOLLEY **********

C.S.E.N. Centro Sportivo Educativo Nazionale STAGIONE SPORTIVA

PROT/TESS/48516 TRASMISSIONE VIA

COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 61

C.S.E.N. Centro Sportivo Educativo Nazionale STAGIONE SPORTIVA

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Virtus 1962 **********

Estratto da: Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 Lega Italiana Calcio Professionistico

REGOLAMENTO BEACH VOLLEYBALL

Comitato Regionale FIPAV LIGURIA Corso Aggiornamento Dirigenti, Genova 22 Novembre 2015

Tabella Tasse Federali Stagione Agonistica 2017/2018

INDIZIONE CAMPIONATO INVERNALE LIBV

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C.R. - R.K.

NUMERO: 9 ANNO SPORTIVO: 2017/2018. Società Organi Territoriali e Centrali

IMPORTANTE!!!! Non saranno più disputate le Fasi Interregionali in nessuno dei campionati di categoria.

1-Formula di svolgimento: girone all italiana con partite di andata e ritorno (minimo 4 iscritte).

PROGRAMMA ATTIVITA' PALLAVOLO UISP Stagione

Unione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Ciampino

F.I.D.S. COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE N 29/17. Proc.to RGPF 26/17 - RGTF 22/17. Il TRIBUNALE FEDERALE DECISIONE

CAMPIONATI VOLLEY CUP OPES

Progetto di Incentivazione dei Settori Giovanili 2009/2010

Atleta Gitto Francesco

CAMPIONATI DI CATEGORIA EMILIA ROMAGNA

TESSERAMENTO BEACH VOLLEY 2010

PALLAVOLO PROVINCIALE UISP Comunicato n 02 del 08 Settembre 2008 Campionati Stagione Sportiva 2008/2009

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. La Commissione d Appello Federale. Sezione distaccata Lombardia SENTENZA

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

A)- CAMPIONATO DI 1^ DIVISIONE GIOVANI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] categoria

Stagione 2017/2018 Comunicato n. 36 del 03/05/2018 CAMPIONATO CALCIO UISP AVEZZANO - Calcio a 11 -

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO STAGIONE AGONISTICA C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n 3

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

INDIZIONE AMATORI FEMMINILE 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 29/03/2019

Transcript:

Atleta Lumini Federico Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Folgore S. Miniato A.S.D. La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Francesco Renzulli Avv. Andrea Ordine Avv. Francesca Romana Pettinelli (Presidente) ********** L atleta Federico Lumini, con lettera raccomandata del 8.08.2009 chiedeva al sodalizio di appartenenza lo scioglimento del vincolo per giusta causa, deducendo, a fondamento della propria richiesta, sia l incompatibilità con I componenti di squadra e sia l opportunità, creatasi con la società CUS Pisa, ad essere inserito nell organico disputante il campionato di serie B/2. A seguito del diniego opposto dalla società Folgore San Miniato, l atleta proponeva ricorso, rappresentando i motivi di incompatibilità ambientale che, a suo dire, lo avevano costretto ad incardinare il presente provvedimento di svincolo, incentrati, soprattutto, sulla difficoltà di mantenere sereni rapporti interpersonali con i compagni di squadra. Sul punto, deduce il ricorrente di essere stato isolato dal gruppo, sia nell attività

sportiva propriamente detta, sia nelle attività ludiche collaterali, di avergli i compagni negato ostentatamente il saluto, di aver questi dimostrato di non gradire la sua compagnia, tanto da aver causato in lui uno stato di sfiducia e di malessere che si manifesta anche al di fuori del mondo sportivo, soprattutto, si legge nel ricorso, nel rendimento scolastico. In merito al secondo motivo posto a fondamento dell incardinata domanda, già avanzato nella lettera di messa in mora, di richiesta trasferimento presso il CUS Pisa, un solo breve cenno, quale unica possibilità di uscire da questa difficile situazione di sofferenza e di avvicinare un opportunità di crescita umana, tecnica e sportiva. Si costituiva la società San Miniato, impugnando e contestando le avverse deduzioni, sia in merito al fondamento del richiesto svincolo sia in merito ad alcuna colpa ascrivibile allo stesso, in particolare affermando di non aver il Lumini, durante l annata agonistica, riferito, ai rappresentanti della società, alcun episodio specifico, riguardante il palesato disagio, essendo l atleta, a dire del sodalizio, ben integrato nel gruppo con il quale ha partecipato per ben quattro anni a tornei giovanili nonché a campionati di serie D e C delle passate stagioni mentre tale scelta sembrerebbe essere stata presa in funzione del trasferimento al CUS Pisa, dell allenatore del San Miniato, Sandro Lazzeroni. Il San Miniato, concludeva chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei motivi ed in via subordinata, in caso di verifica del fondamento delle motivazioni dedotte, lo scioglimento del vincolo per causa non imputabile al sodalizio, subordinando, lo stesso, al pagamento di un equo indennizzo che tenga conto della giovane età dell atleta e delle sue rilevanti capacità tecniche. All udienza del 14 ottobre 2009, il legale dell atleta reiterava le richieste avanzate nel

ricorso, insistendo per lo scioglimento del vincolo per giusta causa ed il sodalizio, si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo l accoglimento delle ivi riportate conclusioni. L atleta, interrogato, sugli episodi che lo avevano indotto alla richiesta di svincolo, rispondeva di essere stato evitato dai compagni di squadra, che sembravano non gradire la sua compagnia, e ciò successivamente alla richiesta di svincolo. Motivi della decisione Letti gli atti ed esaminati i documenti rileva che: in merito ai dedotti motivi di incompatibilità ambientale e totale attrito con i compagni di squadra, l atleta non solo non ha puntualmente motivato tale principale motivo, ma, interrogato sul punto in sede di discussione ha evidenziato all attenzione della Commissione un episodio avvenuto successivamente alla richiesta di svincolo, tanto da far presumere sia stato causato dal risentimento dei propri compagni di fronte alla scelta, non condivisa ne a parer loro condivisibile, assunta dal ricorrente, di lasciare la squadra di appartenenza. Sul punto seppure l atleta sia minore di età, i fatti e le circostanze così come rappresentate, non appaiono lesive né alla dignità dell atleta, né tanto meno di quella dei suoi familiari, tanto da costringerlo ad abbandonare una società nella quale milita da ben quattro anni e che, sicuramente, ha contribuito alla sua crescita tecnico sportiva. Cosicché il primo motivo posto a fondamento del richiesto svincolo deve essere respinto, perché infondato e non provato. In merito al secondo motivo dedotto dall atleta nella lettera di messa in mora e che, successivamente, con il ricorso, sembra aver abbandonato, quello della presumibile

richiesta da parte del CUS Pisa, che, militando in serie B/2 fornirebbe al Lumini un motivo, a suo dire di evidente crescita tecnica (invero l atleta appena accenna a tale motivo, tanto da far apparire tale richiesta del CUS Pisa solo presunta). In sede di discussione tale punto non viene ripreso, né motivato sufficientemente. Comunque, anche qualora si volesse considerare la richiesta di crescita tecnica quale secondo motivo del ricorso, per giurisprudenza costante di questa Commissione, militando il San Miniato in serie C, il trasferimento dell atleta presso il CUS Pisa, militante in serie B/2, non costituisce crescita tecnica. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da Federico Lumini ed incamera la tassa da questo versata e dispone la restituzione della tassa versata dal sodalizio. Affissione albo 23 ottobre 2009 Deposito motivazioni 28 ottobre 2009 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pol.Dil. Erice Entello Volley La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Dr.ssa Sara de Angelis (Relatore) Avv. Luciano Mennella Avv. Francesca Pettinelli Avv. Andrea Ordine Atleta Sansica Vincenza Anna Con ricorso a questa commissione in data 26/08/2009 l'atleta Sansica Vincenza, nata ad Erice il 12/01/1991, tesserata con il sodalizio Pol.Dil. Erice Entello Volley Esponendo Di aver costituito in mora il sodalizio in data 10/08/2009 A mezzo raccomandata a.r., con la quale chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa, per crescita tecnica dell atleta e per mancanza di valorizzazione del proprio ruolo all interno della squadra, durante le competizioni sportive. Che il sodalizio aveva riscontrato la raccomandata di messa in mora opponendo all atleta l assoluta necessità che la stessa rimanesse nel sodalizio al fine di disputare con profitto le partite dell annata agonistica 2009/2010, ed inoltre che la stessa era stata utilizzata durante le partite, in rotazione con le altre compagne di squadra. Chiedeva lo scioglimento coattivo del vincolo per i seguenti motivi: La atleta asserisce che, sin dall annata agonistica 2005/2006, annata in cui è stata trasferita dalla Pol. Ericina alla Pol.Dil. Erice Entello non è mai stata sufficientemente valorizzata durante allenamenti e partite, e che alla stessa erano state preferite atlete più anziane. Nelle annate agonistiche dal 2005/2006 al 2008/2009 la stessa lamenta di essere stata utilizzata in campo solo a risultati acquisiti, con pochissimo spazio per dimostrare la propria abilità tecnica. Nel ricorso, l atleta dichiara che la società Pol.Dil. Erice Entello, non potendo disputare il campionato giovanile, ma solo il campionato di serie (D Femminile per la

precisione) le ha concesso il trasferimento per consentire all atleta di disputare il campionato di categoria Under 18 per la stagione sportiva 2008/2009, applicando il trasferimento per un solo campionato, consentito dal regolamento F.I.P.A.V. L atleta, dopo aver disputato il campionato Under 18 con l affiliato il tesserato Sicania Volley afferma di aver ricevuto richiesta da parte di quest ultimo sodalizio di giocare nella squadra per la successiva stagione agonistica nella serie B2 Femminile, nel ruolo di alzatrice. Non vengono fornite prove relative alle richieste di trasferimento inoltrate dalla Sicania Volley. In data 09/09/2009 Il sodalizio Pol.Dil. Erice Entello Volley si costituisce in giudizio, contestando integralmente la ricostruzione degli avvenimenti così come effettuata dall atleta, dichiarando, a contrario, che la stessa non solo è stata valorizzata durante i tornei dal 2005/2006 al 2008/2009 ma è stata altresì ceduta per un solo campionato alla Sicania Volley per consentirle di disputare non solo il campionato di serie, ma anche quello di categoria. Il sodalizio, inoltre, afferma che l atleta ha mutato il proprio atteggiamento nei confronti della società, da quando ha iniziato a frequentare assiduamente gli allenamenti tenuti dalla Sicania Volley, trascurando quasi del tutto gli allenamenti presso il proprio sodalizio di appartenenza, ovvero la Pol.Dil. Erice Entello Volley. Oltre a ciò la Erice Entello Volley sostiene che, da quando l atleta ha deciso di non presentarsi presso il sodalizio per disputare gli incontri, nonostante fosse stata debitamente avvisata con raccomandata con ricevuta di ritorno, il sodalizio al fine di ricoprire il ruolo vacante ha dovuto fare ricorso ad atlete di categoria inferiore rispetto alla Sansica, subendone svantaggio nelle prestazioni sportive. Infine nell atto viene precisato che non vi sono mai state trattative tra il sodalizio di appartenenza della ricorrente e la Sicania Volley. Chiede pertanto la reiezione del ricorso. Il sodalizio allega i referti arbitrali delle competizioni in cui è scesa in campo l atleta ricorrente. All udienza sono comparse entrambe le parti che, riportandosi agli atti hanno dichiarato di non aver raggiunto alcun accordo, insistendo pertanto nelle conclusioni formulate.

Motivi della decisione Il vincolo che lega a tempo indeterminato l'atleta al sodalizio può sciogliersi per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell associato nel quadro delle direttive della ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo, come espressamente sancito nel RAT art. 35 comma 1. A mente della normativa, pertanto, il vincolo che lega a tempo indeterminato l'atleta al sodalizio può sciogliersi per giusta causa intesa quale quella che impedisce la prosecuzione anche temporanea del rapporto sulla base di circostanze gravi, precise e comprovate. Nel caso di specie il sodalizio ha ampiamente dato prova di aver utilmente impiegato l atleta nelle competizioni sportive del campionato di serie D Femminile, ed inoltre ha dimostrato il proprio interesse alla crescita tecnica della ricorrente, consentendole di disputare, oltre al campionato di serie D per l anno 2008/2009 anche il campionato di categoria Under 18 cedendola in prestito per il solo campionato di categoria ad altro sodalizio. La Commissione Tesseramento, nelle intenzioni del normatore federale, è chiamata ad accogliere le istanze del sodalizio o dell atleta che più si avvicinano e si identificano con i superiori interessi della Federazione, ovvero con lo sviluppo e la diffusione del gioco della pallavolo, fra i quali rientra senz altro la tutela della crescita tecnica e del miglioramento dei partecipanti. Si rileva comunque che l interesse rilevabile dal prestito richiesto dalla Sicania Volley nei confronti dell atleta Sansica deriva esclusivamente dalla valorizzazione di cui l atleta ha beneficiato a seguito della corretta formazione ed attenzione prestata dal sodalizio Erice Entello Volley nei confronti di quest ultima. La crescita tecnica è un processo lungo e laborioso, che dura parecchi anni e che interessa sia l aspetto meramente tecnico sia quello psicofisico di un atleta. Appare dunque lecito e utile nell interesse della Federazione favorire, per quanto possibile, lo sviluppo dei singoli atleti, pur rimanendo nel rispetto del contributo che i sodalizi di appartenenza forniscono loro, quando questo sia oggettivamente apprezzabile. Nel caso di specie, appare palese ed oggettivo l apprezzamento del contributo nella crescita tecnica dell atleta da parte del sodalizio. Tuttavia appare innegabile che, tesserandosi con altro sodalizio quale la Sicania Volley l atleta avrebbe la possibilità di proseguire nel proprio percorso di crescita

tecnico-sportiva, passando dal disputare un campionato di serie D ad un campionato di serie B2; onde la Commissione ritenendo prevalente tale ultimo aspetto giudica fondato il ricorso per il solo motivo di crescita tecnica, ritenendo comunque opportuna la determinazione di un indennizzo. P.Q.M. Accoglie il ricorso perché possa tesserarsi con la società Sicania Volley per il campionato di B/2, dichiara lo scioglimento del vincolo dalla Pol.Dil. Erice Entello Volley. Determina in via equitativa e a titolo di rimborso spese in 5.000,00 l indennizzo da corrispondere alla società Erice Entello, subordinando al versamento di tale indennizzo l efficacia del tesseramento per la nuova società. Dispone l incameramento di metà della tassa versata rispettivamente dalla atleta Sanisca Anna Vincenza e dal sodalizio Pol.Dil. Erice Entello Volley. Affissione albo 23 ottobre 2009 Deposito motivazioni 28 ottobre 2009 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini