Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti

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Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti (a cura di Marina Mottura) 27 giugno 2017 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO art. 1, commi 152-159, Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) che ha introdotto il nuovo art. 24-bis del D.P.R. 917/86 provvedimento n. 43999 dell Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017 provvedimento n. 47060 dell Agenzia delle Entrate del 8 marzo 2017 circolare n. 17/E Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017 2

IL NUOVO ART. 24-BIS D.P.R. 917/86 - le persone fisiche che intendono trasferire la loro residenza in Italia possono optare per una imposta sostitutiva dell IRPEF sui redditi prodotti all estero - l opzione prevede un imposta sostitutiva forfaittaria di Euro 100.000 per ciascun periodo di imposta in cui è valevole l opzione relativamente ai redditi prodotti all estero - i redditi prodotti in Italia saranno assoggettati a tassazione ordinaria 3

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL OPZIONE 1)trasferimento della residenza fiscale in Italia 2)essere stati residenti di fuori dell Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti al trasferimento -in via generale il trasferimento della residenza deve essere effettuato entro il 1 luglio dell anno in cui si vuole beneficiare dell agevolazione -la prova della effettiva residenza all estero deve essere fornita a richiesta degli uffici in fase di controllo (salvo il caso di presentazione di istanza di interpello) 4

ESERCIZIO DELL OPZIONE l imposta sostitutiva di cui all art. 24-bis del TUIR sarà applicabile a partire dal periodo di imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2017 l opzione si perfeziona nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo (nel caso in cui l anno di trasferimento della residenza in Italia sia l unico periodo di imposta in cui il contribuente non è stato residente all estero) in via generale i soggetti che intendono esercitare l opzione a partire dal 2017 dovranno esercitare l opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 settembre 2018 5

VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA in una unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo sulle imposte sui redditi attualmente fissato al 30 giugno imposta sostitutiva non può essere compensata con altre imposte non è applicabile la disciplina del ravvedimento operoso previsto dall art. 13 D.Lgs. 472/1997, non sarà quindi possibile versare l imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto 6

ESONERO DALL OBBLIGO DI MONITORAGGIO, DAL PAGAMENTO DELL IVIE E DALL IVAFE - esonero dall obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri di cui all art. 4 D.L. 167/1990 - esonero dal pagamento dell imposta sul valore degli immobili detenuti all estero IVIE prevista dall art. 19, comma 13, D.L. 201/2011 - esonero dal pagamento dell imposta sul valore delle attività finanziarie estere IVAFE prevista dall art. 19, comma 19, D.L. 201/2011 - l esenzione dall obbligo di monitoraggio e del pagamento dell IVIE e dell IVAFE riguardano solo le giurisdizioni comprese nell opzione 7

DURATA DEL REGIME OPZIONALE il regime opzionale ha durata massima di 15 anni e non può essere rinnovato l opzione può essere revocata dal contribuente anche prima della scadenza prevista in caso di revoca non può più essere esercitata l opzione decade altresì in caso di mancato versamento dell imposta sostitutiva 8

ESTENSIONE DELL OPZIONE AI FAMILIARI l opzione può essere estesa anche a familiari legati al neo residente e in possesso dei requisiti di cui all art. 433 del Codice Civile l art. 433 del Codice Civile individua in via indicativa i seguenti soggetti: coniuge, figli, genitori, generi e nuore, fratelli e sorelle tale opzione può essere esercitata attraverso specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta in cui il familiare trasferisce la residenza in Italia o in quella successiva l imposta sostitutiva è pari a Euro 25.000 per ciascuno dei familiari per cui sono estesi i benefici dell opzione in caso di revoca o decadenza del contribuente principale anche i familiari decadono dall opzione 9

SOGGETTI INTERESSATI - persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell art. 2 comma 2 del TUIR - persone fisiche che avendo trasferito la residenza in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto ministeriale 4 maggio 1999, siano in grado di vincere la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2- bis dell art. 2 del TUIR - la nazionalità del soggetto che si trasferisce non è rilevante, l accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero che a un cittadino italiano 10

RESIDENZA E DOMICILIO la nozione di residenza e di domicilio sono individuate nell art. 43 del Codice Civile il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi la residenza è il luogo in cui la persona ha stabilito la dimora abituale ai fini fiscali le condizioni sopra indicate sono alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che la persona fisica possa essere qualificato residente in Italia ai fini fiscali 11

REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA l opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva forfaittaria solo i redditi prodotti all estero di cui all art. 165, comma 2, del TUIR (criterio di reciprocità rispetto all art. 23 del TUIR) sono esclusi dall assoggettamento a imposta sostitutiva e sono tassati in via ordinaria, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti neo residenti 12

REDDITI ESTERI ESCLUSI DALL IMPOSTA SOSTITUTIVA - l imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all art. 67, comma 1, lett. c), plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi 5 periodi di imposta di validità dell opzione (disposizione antielusiva). Tale redditi saranno assoggettati al regime ordinario di imposizione di cui all art. 68, comma 3) - il contribuente può scegliere di escludere dall applicazione dell imposta forfaittaria i redditi prodotti in uno o più stati esteri (cherry picking). Tale scelta deve riguardare tutti i redditi prodotti in un determinato paese o territorio. Tale scelta è modificabile nel corso dell opzione solo nel senso che possono essere esclusi altri Paesi e territori rispetto alla scelta iniziale 13

POSSESSO DEI REDDITI PER INTERPOSTA PERSONA (1/2) la circolare 17/E del 23 maggio 2017 fornisce importanti chiarimenti in merito al concetto dell «interposta persona» il concetto di «interposta persona» trova il suo fondamento normativo nell articolo 37, comma 3, del DPR 600/1973 e riguarda i casi in cui il contribuente non appare titolare di redditi di qualsiasi tipo, apparendone titolari altri soggetti, pur possedendo effettivamente gli stessi per interposta persona se la persona fisica ha il possesso di redditi di fonte italiana per il tramite di una entità interposta gli stessi sconteranno il medesimo regime impositivo applicabile alle persone fisiche residenti in Italia se la persona fisica ha il possesso di redditi di fonte estera per il tramite di una entità interposta gli stessi sconteranno esclusivamente l imposta sostitutiva di cui all art. 24-bis del TUIR 14

POSSESSO DEI REDDITI PER INTERPOSTA PERSONA (2/2) il reddito, sia di fonte italiana che di fonte estera, non sarà più attribuito alle società interposte estere, in quanto imputabile direttamente alla persona fisica interponente nel caso in cui le entità estere abbiano i requisiti per essere considerate residenti in Italia ai sensi dell art. 73 del TUIR, tale circostanza non avrà rilevanza in capo al soggetto esterovestito in quanto il reddito sarà attribuito fiscalmente in capo alla persona fisica che ne è l effettivo possessore 15

ISTANZA DI INTERPELLO l istanza di interpello è una facoltà e non un obbligo l istanza di interpello può essere richiesta al fine di ottenere una risposta da parte dell Agenzia delle Entrate sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l accesso al regime il contribuente deve allegare all istanza di interpello la check list fornita dal Provvedimento n. 47060 del 8 marzo 2017 debitamente compilata al fine di fornire tutte le informazioni utili per la verifica delle condizioni che legittimano l accesso al regime 16

SUCCESSIONI E DONAZIONI per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell opzione, l imposta di successione e donazione di cui al D.Lgs. 346/1990 è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione e donazione 17

IL NUOVO REGIME E LE DOPPIE CONVENZIONI i soggetti che esercitano l opzione di cui all art. 24-bis del TUIR sono da considerare residenti anche ai fini convenzionali in quanto la totalità dei loro redditi sconta imposte in Italia (in via forfaittaria per i redditi di fonte estera esteri e in via ordinaria per i redditi di fonte italiana), salvo il caso in cui le singole Convenzioni di volta in volta applicabili dispongano diversamente (circolare n. 17/E del 23 maggio 2017) 18