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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) VELLUZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 27/05/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente chiede di conoscere le modalità di reintegro degli interessi relativi alle rate sospese e di recupero delle quote capitale, oltre che di ricevere l intero piano di ammortamento, mai consegnatole. Chiede, inoltre, un corretto calcolo degli interessi, basato sulla quota capitale delle rate sospese e non sul debito residuo, come le sarebbe stato prospettato in filiale. Più precisamente, nel 2001, la ricorrente stipulava un contratto di mutuo con una banca, successivamente incorporata dall attuale resistente. Il 02/05/13, presentava domanda di sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi prevista dal Fondo di Solidarietà, accolta il successivo 03/06/13. Con nota del 15/06/13 chiedeva alla resistente di conoscere per iscritto le modalità di recupero degli interessi delle 18 rate sospese, avendo ricevuto in filiale esclusivamente comunicazioni di tipo verbale. Chiedeva un prospetto delle 18 rate, contenente per ogni rata il dettaglio della data di riscossione, della quota interessi, del tasso di interesse, del debito residuo e del totale della rata, comprensiva delle eventuali spese. Con riscontro del 09/07/13 la banca spiegava che: 1) la quota di interessi a carico della ricorrente (spread) sarebbe stata distribuita pro quota su tutte le quote residue del Pag. 2/6

finanziamento, dando luogo ad un lieve aumento della rata; 2) il debito residuo, al momento del risveglio, sarebbe stato quello dell ultima rata prima della sospensione, ovvero 28.630,30; 3) non sarebbe stato possibile, fino alla ricezione del rimborso da parte di Consap, quantificare il pro quota da addebitare, né l importo della nuova rata, successivamente al risveglio. Non avendo ricevuto una risposta esaustiva alle sue richieste, il 26/09/13, presentava ricorso all ABF. Nelle proprie controdeduzioni, presentate il 22/11/13, l intermediario resistente, dopo aver precisato di aver fornito molte delle spiegazioni richieste dalla ricorrente con le note del 09/07/13 e del 16/07/13, ha eccepito quanto segue. In merito alla richiesta di chiarimenti circa il reintegro degli interessi relativi alle rate sospese e al recupero della quota capitale: - la ricorrente ha ottenuto la sospensione per 18 rate, da maggio 2013 a ottobre 2014, e l'ammortamento delle rate sospese riprenderà dalla rata di novembre 2014; l'ammortamento verrà prolungato di 18 mesi rispetto alla scadenza originaria. - Il debito residuo resterà invariato a quello risultante alla data della sospensione; le quote interessi delle rate sospese verranno rimborsate da Consap per la parte relativa al parametro Euribor, mentre resterà a carico della cliente lo spread, oltre che la quota capitale. - L'importo dello spread verrà distribuito su tutte le rate future, determinando un piccolo aumento delle singole rate. In merito alla richiesta di ottenere un piano di ammortamento: - Non essendo ancora pervenuto il rimborso da CONSAP e in considerazione della tipologia del finanziamento (con rata ad importo fisso e tasso variabile ancorato all'euribor a un mese) che non permette di determinare il numero di rate rimanenti, non è possibile, al momento, effettuare un conteggio esatto. - Tuttavia sulla base di un calcolo puramente indicativo, la quota interessi a carico della ricorrente per i 18 mesi ammonterebbe ad 1.202,47, che, ripartita su un numero stimato di rate rimanenti, darebbe luogo ad un aumento mensile di 11,90. In relazione alla richiesta di ottenere il calcolo degli interessi sulle singole quote capitale delle rate sospese, anziché del capitale residuo: - La richiesta fa riferimento ad una decisione (Collegio di Roma, decisione n. 3257/13) che attiene ad una fattispecie del tutto diversa, la sospensione del pagamento delle rate ai sensi del d.l.28/4/2009, n. 39, convertito in l. 2009, n. 77, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile". - Come è noto, tale decreto, così come i successivi in tema di terremoto e alluvioni, nulla specifica circa la modalità di calcolo degli interessi di sospensione a differenza di quanto stabilito da Consap per le ipotesi di attivazione del cosiddetto fondo di solidarietà. - Infatti, il manuale d'uso sulla "gestione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa" (paragrafo 4, pagina 18) indica le formule di calcolo della stima e del consuntivo degli oneri finanziari e, in particolare, al punto 4.2.1 (tasso variabile con indicizzazione all'euribor), recita: "Debito residuo alla data di decorrenza della sospensione x Euribor di durata pari a quella contrattuale rilevato come previsto in contratto x n. giorni della rata sospesa/anno... " - Analogamente, la comunicazione inviata dall'abl agli associati all'avvio del fondo di solidarietà recita: "Il Fondo provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente al parametro di riferimento Pag. 3/6

del tasso di interesse applicato ai mutui, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro". - Pertanto, la modalità di calcolo degli interessi per il periodo di sospensione non è stata determinata da una scelta della banca, ma stabilita da CONSAP, su delega del MEF. L intermediario, reputando di avere esaustivamente riscontrato le richieste della ricorrente e di aver avendo dimostrato la correttezza delle modalità di calcolo degli interessi per il periodo di sospensione in base alle vigenti istruzioni di Consap, ha chiesto di respingere il ricorso. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. La ricorrente chiede: 1) di ricevere chiarimenti in merito ai pagamenti degli interessi e al recupero delle quote capitale relativi alle rate sospese, nonché l intero piano di ammortamento del mutuo; 2) di pagare gli interessi dovuti sulle rate sospese e non sul debito residuo. In merito alla richiesta di chiarimenti sul pagamento degli interessi relativi al periodo di sospensione, la banca ha spiegato che le quote interessi delle rate sospese verranno rimborsate da Consap per la parte relativa parametro Euribor, mentre resterà a carico della cliente lo spread. L'importo dello spread verrà distribuito su tutte le rate future, determinando un piccolo aumento delle singole rate. Sulla base di un calcolo puramente indicativo, la quota interessi a carico della ricorrente per i 18 mesi ammonterebbe ad 1.202,47, che, ripartita su un numero stimato di rate rimanenti, darebbe luogo ad un aumento mensile di 11,90. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sul recupero delle quote capitale oggetto della sospensione, la resistente ha chiarito che l'ammortamento delle rate sospese riprenderà dalla rata di novembre 2014 e la durata dell ammortamento subirà un prolungato di 18 mesi rispetto alla scadenza originaria. Sulla richiesta del piano di ammortamento del mutuo, la resistente ha fatto presente che non è possibile al momento effettuare un conteggio esatto, non essendo ancora pervenuto il rimborso da CONSAP e vista la particolare tipologia del finanziamento, con rata ad importo fisso e tasso variabile ancorato all'euribor a un mese. In merito alla richiesta di pagare gli interessi dovuti sulle rate sospese e non sul debito residuo, la banca eccepisce che la pronuncia citata dalla ricorrente a sostegno della sua richiesta attiene ad una fattispecie del tutto diversa". Afferma che, mentre nel caso di sospensione delle rate del mutuo da parte delle popolazioni terremotate in Abruzzo, il decreto nulla specifica in merito al calcolo degli interessi di sospensione, nel caso di attivazione del Fondo Solidarietà, la Consap, su delega del MEF, ha stabilito la modalità di calcolo degli stessi. A sostegno della sua tesi, richiama la formula, di seguito riportata, contenuto nel manuale d uso del sistema informativo predisposto dal Consap per l attuazione del fondo di solidarietà, che sembrerebbe però riferirsi all importo di interessi corrispettivi che Consap rimborserà alla banca. Pag. 4/6

Anche la nota ABI rivolta ad i suoi associati ( Il Fondo provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro ) richiamata dalla resistente, sembrerebbe fare riferimento agli interessi corrispettivi a carico del fondo e non agli interesse di sospensione a carico della beneficiaria della sospensione. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della presente vertenza, giova anzitutto rilevare che parte delle istanze della ricorrente sono state soddisfatte, avendo l intermediario resistente fornito chiarimenti (per quanto, allo stato, possibile) a proposito dei quesiti sollevati dalla propria cliente. Quanto alla diversa istanza relativa alla misura del calcolo degli interessi, non vi è dubbio che entrambe le parti non abbiano chiara la distinzione tra la quota di interessi a carico del fondo e quella a carico della beneficiaria della sospensione, dovendosi notare che ogni riferimento di parte resistente sembra riferirsi alla prima categoria e non alla seconda. Ora, con riferimento agli interessi che resteranno a carico della beneficiaria della sospensione, vi è da notare che nulla dice la lettera della legge in relazione al diritto degli intermediari a richiedere gli interessi una volta terminata la moratoria e, soprattutto, su quale metodo debba essere adottato per il ricalcolo degli interessi al termine della sospensione normativamente prevista (il metodo di calcolo cui fa riferimento l intermediario resistente, infatti, si riferisce alla quota di interessi a carico del fondo). Ebbene, questo Collegio ritiene di poter richiamare precedenti pronunce emesse con riferimento a casi analoghi (cfr. la Decisione n. 3257/13, la Decisione n. 1433/13 e la Decisione n. 1435/11), in occasione delle quali si è affermato che gli intermediari hanno sì diritto a richiedere gli interessi per la durata relativa al periodo della sospensione normativamente prevista, ma gli interessi relativi al periodo della sospensione vanno calcolati sulla quota in linea capitale delle sole rate venute a scadenza e non, invece, dell intera quota capitale che residui al momento in cui la sospensione abbia avuto luogo. Le rate sospese, infatti, sono collocate al termine del piano di ammortamento originariamente previsto, che viene in tal modo a prolungarsi per una durata corrispondente a quella della sospensione, con la conseguenza che l allungamento dei tempi di rimborso del finanziamento comporta, per l intermediario, la necessità di affrontare costi ulteriori in termini di rifinanziamento, ma questi costi non possono che riguardare le rate oggetto del prolungamento per effetto del periodo di sospensione e non certo l intera quota capitale che residui nel momento in cui si sia avuta la sospensione. Pur non potendosi, allo stato, accogliere il ricorso, questo Collegio invita l intermediario resistente ad attenersi ai criteri appena illustrati nel momento in cui provvederà al calcolo degli interessi che resteranno a carico della beneficiaria della sospensione. Pag. 5/6

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6