Tribunale di Asti Procedimento 1038/09 Sentenza del 22/102010

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1 1. - Svolgimento del processo e motivazione. pg La definizione di malattia professionale e le malattie da movimenti e sforzi ripetuti. pg Il dies commissi delicti del reato p. e p. dall art. 590 cp. Le particolarità delle malattie muscoloscheletriche da movimenti e sforzi ripetuti. pg Il metodo Ocra. pg L indice Ocra in particolare: l alto impegno articolare pg La sorveglianza sanitaria. pg Il reinserimento dei patologici. pg Le singole postazioni di lavoro. pg Le linee guida. Le indicazioni fornite nel caso delle malattie muscolo scheletriche. L attuazione concreta all interno della AAA. pg La sussistenza della malattia. La sua qualificazione come professionale. Il nesso di causalità tra l attività lavorativa in concreto svolta e l insorgenza della malattia. pg Le posizioni dei singoli lavoratori. Le singole malattie professionali. pg La posizione dello Studio X e di X. Nesso di causalità e colpa. pg La posizione della AAA e di Z. Nesso di causalità e colpa. pg La posizione del medico competente Y. Nesso di causalità e colpa. pg Il capo di imputazione. Considerazioni in merito alla colpa. pg Conclusioni. pg Quantificazione della pena. Rimessione al Giudice civile per le questioni attinenti al risarcimento del danno. pg. 92 pag 1 di 95 1

2 1.- Svolgimento del processo e motivazione Con decreto emesso in data la Procura di Asti citava a giudizio Z, Y e X per rispondere dei reati di cui in rubrica. All udienza del , dichiarata la contumacia degli imputati, preliminarmente si costituivano parte civile tutte le persone offese. Venivano poi risolte alcune questioni preliminari come da ordinanza letta in aula ed allegata al verbale. Venivano dunque ammesse le prove documentali ed orali richieste e si procedeva all escussione di Persona offesa 1, Persona offesa 2 e Persona offesa 3. All udienza del , revocata la contumacia di X (presentatosi in aula), venivano escussi Persona offesa 4, Persona offesa 5, Persona offesa 6. L imputato X si sottoponeva ad esame. L udienza del veniva rinviata. In data venivano escussi i testi Teste 1, Teste 2, Teste 3, Teste 4, Teste 5, Teste 6, Teste 7, Teste 8, Teste 9, Teste 10, Teste 11; si procedeva poi a confronto tra Teste 5 e Persona offesa 6 e tra lo stesso Teste 5 e Persona offesa 4. In data , revocata la contumacia di Y (presentatosi in aula), veniva lungamente escussa la consulente del PM, M M. In aula erano presenti i consulenti della difesa e delle parti civili. In data la consulente del PM terminava la propria relazione; veniva escusso il consulente della parte civile, FG; venivano poi ascoltati i consulenti della difesa, CR, GGM. Veniva escusso, con l accordo delle parti, il teste Persona offesa 2 e, a prova contraria MD. Veniva poi aperto il contraddittorio tra i consulenti del Pm e della difesa. In data veniva nuovamente escussa la consulente M su alcuni aspetti della complessiva vicenda in precedenza non esaminati. In data venivano depositate le controdeduzioni dei consulenti della difesa. In data , dopo la produzione di ulteriore documentazione, veniva chiusa l istruttoria dibattimentale; il PM e le parti civili procedevano alla discussione; i materiali utilizzati dal Pubblico Ministero per l illustrazione della propria requisitoria venivano acquisiti con il consenso delle parti. In data procedevano alla discussione le difese del responsabile civile e degli imputati. pag 2 di 95 2

3 In data il PM procedeva alle repliche, seguito dalle altre parti. Infine veniva letto in aula il dispositivo. Deve poi essere notato che durante lo svolgimento di tutte le udienze sono stati depositati corposi documenti e relazioni medico legali o consulenze. * * * Z, in qualità di amministratore delegato della AAA spa, Y, in qualità di medico competente della stessa società e X, in qualità di consulente esterno (responsabile tecnico dello Studio X) sono stati chiamati a rispondere dei reati di cui in rubrica asseritamente commessi tra il 2005 ed il 2006-primi mesi del 2007, riguardanti le malattie da movimenti e sforzi ripetuti (periartrite scapolo- omerale, rottura parziale del tendine sottospinato, lendinosi dell infrascapolare, rottura della cuffia dei rotatori della spalla, dito a scatto, tendinite cronica, sindrome del tunnel carpale, epicondilite, sindrome di De Quervain,) contratte da 6 dipendenti che hanno prestato la loro attività di lavoro subordinato nell'azienda. La AAA spa è una ditta che si occupa della produzione di motori per autovetture o camion. Il lavoro era ed è strutturato su linee di montaggio in cui vengono assemblate le varie parti del motore che esce finito. L Accusa assume che dal lavoro prestato dalle odierne parti civili siano derivate alcune malattie (tecnopatie) che gli imputati avrebbero dovuto, perché avrebbero potuto, evitare usando la dovuta perizia, diligenza e prudenza ed osservando le norme per l igiene sul lavoro. In particolare l insorgenza delle malattie professionali sarebbe da porre in nesso di causalità con la mancanza di visite da parte del medico competente, con la mancata assunzione di misure di prevenzione da parte del datore di lavoro e con l erronea valutazione del rischio derivante dalle singole postazioni lavorative; tale ultima mancanza (che, in ipotesi d accusa, sarebbe la maggiore carenza nonché la principale origine delle altre mancanze) sarebbe da ascrivere a numerose lacune della valutazione predisposta (con il metodo Ocra, di cui infra) dallo STUDIO X, società alla quale la AAA aveva commissionato la valutazione. Da notare anche per meglio comprendere lo sviluppo delle motivazioni che X (amministratore delegato, responsabile tecnico e legale rappresentante dello STUDIO X pag 3 di 95 3

4 nonché firmatario della valutazione di cui sopra) era stato in precedenza il medico competente interno della AAA, che ad esso è subentrato (senza soluzione di continuità) il dott. Y, dipendente STUDIO X, e che già prima della valutazione Ocra X aveva effettuato una valutazione puramente qualitativa, non quantitativa, ovvero presenza o non presenza del rischio e ho valutato questo rischio personalmente come presente però non era il metodo Ocra (cfr dichiarazioni di X all udienza del ). La Teste 1 ha del resto confermato la circostanza questa (riferita allo studio del 2000 effettuato da X, nds) non è un indagine ergonomia, un indagine Ocra. Questa è una valutazione del rischio generale dell azienda (pag. 10 udienza del ) Non è dunque revocabile in dubbio ed è opportuno chiarirlo fin da principio che Xera perfettamente a conoscenza delle problematiche interne alla AAA, della esistenza di postazioni di lavoro a rischio, della natura delle tecnopatie alle quali i dipendenti potevano essere esposti e della possibilità di porre in essere misure di salvaguardia a tutela della salute dei lavoratori. Per tornare ai fatti di cui al capo d'imputazione è il caso di rilevare che l azienda aveva commissionato nell aprile del 2000 e nell aprile del 2002 una valutazione dell esposizione a rischio da sovraccarico bio-meccanico degli arti superiori e che tali valutazioni segnalavano il rischio come improbabile per la maggior parte delle postazioni e possibile solo in un numero limitato di casi. Tali valutazioni, una delle quali commissionata a X(in allora medico competente, si ricorda nuovamente), sono palesemente errate alla luce delle acquisizioni successive, le quali hanno consentito di chiarire che in un numero assai elevato di postazioni lavorative è presente un rischio specifico per gli arti superiori. Ciò nonostante già tali studi individuavano nella sorveglianza sanitaria, nella rotazione fra più postazioni su indicazione del medico competente e nell utilizzo dei tutori le misure idonee ad evitare l insorgenza o l aggravamento delle patologie. Come si avrà modo di notare, il dibattimento ha consentito di escludere che all interno della AAA si sia operata, negli anni tra il 2004 ed il 2007, una rotazione tra le postazioni operata su indicazione del medico competente (Y), una sorveglianza sanitaria dedicata e una utilizzazione di tutori per i portatori di patologie. pag 4 di 95 4

5 Nel 2004 AAA commissionava a Studio X la valutazione con il metodo Ocra; Studio X, in persona del X, assegnava al Dott. DB il compito di effettuare la valutazione che veniva effettivamente eseguita nel marzo-aprile Lo studio dello STUDIO X (nel prosieguo anche primo studio dello STUDIO X ) mostrava una situazione ottimale per quasi tutte le postazioni e nessuna postazione a rischio di insorgenza di malattia. Dunque lo studio, commissionato sostanzialmente allo stesso soggetto che aveva già eseguito le prime valutazioni (che non è dato sapere su quali elementi teorico pratici si sia basata), non ha destato particolari problematiche per la società committente, la quale ha visto confermati i risultati dei primi studi. Ciò nonostante continuavano a manifestarsi malattie muscolo scheletriche o comunque insorgenze di patologie lavoro correlate. A seguito d alcune contestazioni mosse, in generale, alle modalità prescelte dal DB, ed, in particolare, dallo Spresal e dalla dott.ssa M (cfr dichiarazioni pag. 44 udienza del ), si aveva modo di accertare la possibile presenza di un rischio più rilevante per i lavoratori. Lo STUDIO X procedeva allora ad una verifica della valutazione; secondo la difesa 1 Xcontattava il dott. Battevi dell EPM (sostanzialmente uno dei massimi esperti del metodo Ocra, da lui stesso ideato unitamente ad altri soggetti) il quale notava alcuni difetti nella valutazione, in particolare nel conteggio delle micropause; per tale ragione DB veniva nuovamente inviato presso l Epm (centro di ricerca di Ergonomia Posture e Movimento) a seguire il corso con Colombini ed Occhipinti (altri due creatori del metodo Ocra); il lo Spresal di Asti effettuava un sopralluogo presso l azienda, alla luce del quale veniva contestato alla AAA la sistematica sottovalutazione degli indici di rischio e la presenza di errori sistematici della misurazione del rischio con conseguente netta sottostima dell esposizione 2 ; a novembre 2004 veniva affidato al DB il compito di rivisitare la valutazione precedentemente effettuata sulla base dei nuovi insegnamenti; nel 1 Sul punto il PM ha avuto modo di eseguire molteplici osservazioni, sostenendo sostanzialmente che Battevi è stato contattato solo telefonicamente; che l unica prova di tale contatto sarebbe riferibile non al caso in esame ma ad una vicenda relativa ad altra azienda, verificatasi tra l altro negli ultimi mesi del 2002; sul punto cfr infra paragrafo Cfr verbale di ispezione n 125 del depositato in udienza il pag 5 di 95 5

6 maggio 2005 veniva aggiornata la precedente valutazione (nel prosieguo anche secondo studio dello STUDIO X ). Nel corso del 2007 lo studio F in seguito ad alcune obiezioni sollevate sempre dalla Dott.ssa M nonché della prescrizione riportata nel verbale di ispezione n 125 del veniva incaricato dalla AAA di eseguire una nuova valutazione del rischio con il metodo Ocra (nel prosieguo anche studio F ). Non è in contestazione l'assoluta correttezza della valutazione espressa dallo studio F 3. Anzi tale valutazione è stata presa a modello per le considerazioni eseguite dai consulenti dell accusa e della difesa. Per comprendere, però, se ed in che modo - DB abbia errato per colpa nel redigere la valutazione OCRA; - Studio X, e per essa X, sia in colpa per aver confidato nelle capacità di DB o abbia omesso di effettuare controlli sul suo operato; - AAA, e per essa Z, abbia agito con colpa affidandosi allo STUDIO X e, successivamente, omettendo di effettuare controlli sulla bontà della valutazione predisposta dallo STUDIO X, di far effettuare controlli medici sui lavoratori, di adeguare le postazioni di lavoro e di porre in essere tutte le tutele imposte per la tutela dei lavoratori anche a prescindere dalla valutazione OCRA; - la valutazione effettuata da Studio X abbia compromesso la possibilità della AAA di attivarsi nel senso sopra indicato; - gli errori contenuti nella valutazione predisposta dallo STUDIO X abbiano avuto incidenza causale sull insorgenza delle malattie; - il dott. Y abbia omesso i controlli necessari ed abbia svolto con imperizia e negligenza il proprio lavoro, ponendo così in essere un antecedente causale delle malattie sopra indicate; E necessario preliminarmente comprendere se le persone offese parti civili siano (state) realmente affette una malattia professionale. La tematica è in effetti assai complessa e si interseca con quella più generale della colpa ascrivibile agli imputati. 3 L avvenuta presentazione dell elaborato di F ha costituito del resto adempimento alle prescrizioni impartite dall Asl come risulta dal documento avente protocollo 3653 dell ASL 19 emesso indata pag 6 di 95 6

7 Sul punto sono stati a lungo ascoltati i consulenti (dott.ssa M M per l accusa; prof. CR e dott. Giachino Gian Carlo per la difesa). La diagnosi di malattia professionale richiede, infatti, l accertamento di una serie di elementi. In particolare è necessario appurare se siano presenti, oltre alla malattia, una esposizione al rischio lavorativo (specifico o generico) ed il nesso causale tra i suddetti elementi. Nel caso in esame le malattie dalle quali le persone offese sono affette non sono tabellate ad eccezione di alcune di esse, inserite nelle tabelle INAIL con il DM (comunque successivo alla insorgenza delle malattie di cui al presente processo). In particolare sono state inserite le seguenti malattie da sovraccarico biomeccanico dell arto superiore (da notare che le stesse tabelle Inail indicano anche le lavorazioni dalle quali derivano le malattie, elemento che ha notevole importanza come sarà esplicitato nell esaminare le singole malattie dei lavoratori costituiti parti civili nel presente processo): a) TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (M75.1) b) TENDINITE DEL CAPOLUNGO BICIPITE (M75.2) c) TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) (M75.3) d) BORSITE (M75.5) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue. e) EPICONDILITE (M77.0) f) EPITROCLEITE (M77.1) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza. g) BORSITE OLECRANICA (M70.2) Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano un appoggio prolungato sulla faccia posteriore del gomito. h) TENDINITI E PERITENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) (M65.8) i) SINDROME DI DE QUERVAIN (M65.4) Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti e/o azioni di presa e/o posture incongrue della mano e delle singole dita pag 7 di 95 7

8 l) SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0) Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo. Al proposito è utile riportare, seppur brevemente, la circolare Inail n 47 del 24/07/2008 che afferma: Sono state introdotte le malattie muscolo scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell'arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale; per tali patologie è previsto che la presunzione legale (è appena il caso di osservare che si tratta di una presunzione che non ha alcuna interferenza con l ambito processualpenalistico, nds) operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata. Al riguardo, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia. Come si avrà modo di specificare in seguito, le affermazioni sopra riportate non possono riguardare l ambito penale, nel quale è necessario comunque ricercare il nesso di causalità prescindendo da presunzioni legali o da schematismi che possono rivelarsi fuorvianti. Per accertare l esistenza del nesso di causalità è infatti necessario fare riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, alla durata ed alla intensità della esposizione; tenendo presenti tali elementi si può affermare che il nesso sussiste quando si dimostra che le mansioni concretamente svolte ed i conseguenti fattori nocivi professionali hanno inciso, con rilevante probabilità, nell insorgenza della malattia. Nel caso in esame, poi, si presenta un ulteriore problematica connessa all'accertamento in esame poiché le malattie di cui al capo di imputazione (correlate a posizioni incongrue e pag 8 di 95 8

9 a movimenti ripetitivi) sono diffuse nella popolazione e non sono sempre ricollegabili a lavorazioni specifiche. Proprio per tali ragioni le malattie in esame possono essere definite come lavoro correlate anziché professionali, anche se il recente DM sopra indicato induce alcuni dubbi sulla corretta qualificazione. Di ciò si dirà infra. Come si avrà modo di esporre, il dibattimento ha posto in luce elementi di chiarezza su tutti gli aspetti sopra elencati ed in particolare: 1) sul fatto che le persone offese siano affette da malattie professionali; 2) sul fatto che la AAA abbia agito con colpa; 3) sul fatto che lo STUDIO X abbia agito con colpa; 4) sul fatto che gli errori riscontrabili nella valutazione Studio X siano collegabili causalmente con l insorgenza delle malattie; 5) sul fatto che il medico competente abbia agito con grave colpa e negligenza. Verranno dunque esaminati i profili rilevanti per ciascuno degli elementi sopra indicati, con la precisazione che nel presente processo, alle tematiche già sopra individuate (definizione della malattia professionale, esistenza della malattia professionale per le odierne parti civili, tempus commissi delicti e prescrizione, definizione del metodo Ocra e suo rilievo nel caso in esame, ecc ) sono destinate ad aggiungersi rilevanti problematiche in ordine all esistenza della colpa in capo agli imputati La definizione di malattia professionale e le malattie da movimenti e sforzi ripetuti. Dal punto di vista penale, ai fini dell accertamento del reato di cui all art. 590 c.p., per malattia si intende quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una menomazione funzionale dell'organismo, la quale può condurre alla stabilizzazione così come aggravarsi oppure risolversi nella guarigione completa o parziale. pag 9 di 95 9

10 La malattia diviene professionale allorché l aggressione all organismo del lavoratore è connessa eziologicamente all attività lavorativa, trovando cioè la propria eziopatogenesi nell occasione di lavoro. È poi opportuno precisare che in ambito penalistico non è necessario accertare che dall aggressione sia derivata una definitiva alterazione funzionale dell'organismo ed una riduzione della capacità lavorativa: per malattia professionale s'intende esclusivamente quel processo patologico che determina una menomazione funzionale che trova origine nell'esposizione ad un agente dannoso sul luogo di lavoro. Non potranno essere qualificate come malattie professionali le situazioni nelle quali gli effetti dell'esposizione all agente dannoso non comportano un alterazione funzionale permanente oppure regrediscono con il cessare della stessa. È poi opportuno distinguere tra le malattie inserite in apposite tabelle dall Inail (le cosiddette malattie tabellate ) da quelle che invece in tali tabelle non sono inserite. Come detto, per le prime opera una presunzione in relazione all esistenza del nesso di causalità tra l insorgenza della malattia e l occasione di lavoro. Per le seconde spetta al lavoratore (e dunque per quanto interessa, all Accusa) dimostrare che la malattia sia derivata dall attività lavorativa. Nel caso oggetto del presente processo, le persone offese sono state colpite da malattie che al momento della loro insorgenza non erano tabellate e che sono definite muscoloscheletriche, o patologie da movimenti o sforzi ripetuti, denominate in prosieguo anche CTD (cumulative trauma disorders). Altro termine coniato per definire le patologie che ci occupano è Work related MusculoSkeletal Disorder (WMSDs), con il quale vengono descritte diverse malattie che hanno in comune tra loro la possibile derivazione causale dall attività lavorativa come conseguenza di traumi ripetitivi e/o cumulativi. Tra tali malattie rientrano quasi tutte patologie dell arto superiore come la periartrite scapolo omerale (o sindrome della cuffia dei rotatori), l epicondilite (tendinopatia inserzionale del gomito), la sindrome del tunnel carpale (che deriva da una compressione del nervo mediano del polso), la sindrome di De Quervain (tendinopatia del pollice). pag 10 di 95 10

11 Tali patologie sono molto comuni nella popolazione in generale 4 ; nella popolazione non esposta a rischi specifici (lavoratori che non eseguono gesti ripetitivi) le percentuali sono le seguenti per i dati anamnestici: UOMINI DONNE Sotto i 35 anni 4,4% 4,6% Sopra i 35 anni 12,3% 14,2% e le seguenti per i casi con patologie UOMINI DONNE Sotto i 35 anni 0,0% 2,4% Sopra i 35 anni 3,6% 7,2% (cfr dichiarazioni M pag. 18 udienza nonché risultati analizzati nei dati di prevalenza di WMSDs in un campione di riferimento nazionale allegato 1A alle linee guida della Regione Lombardia del 2009). Si tratta, infatti, di patologie cosiddette ad insorgenza spontanea in cui non vi è un meccanismo di tipo deterministico fra l'esposizione e l'insorgenza della malattia 5. La medicina del lavoro definisce, pertanto, tali patologie come lavoro correlate o multifattoriali perché la genesi lavorativa non è certa, ma è vi è soltanto una probabilità di contrarre la malattia che cresce proporzionalmente con l'aumentare del rischio legato alla attività lavorativa svolta. Tale rischio deve essere individuato principalmente nella ripetitività di una stessa azione. Tanto maggiore è la ripetitività tanto più alto sarà il rischio al quale è sottoposto il lavoratore: l alta ripetitività è stata postulata in presenza di cicli di durata inferiore a 30 secondi e/o quando oltre il 50% del tempo (di ciclo) sia speso eseguendo lo stesso tipo di azione. Si deve, però, osservare, riguardo alle percentuali sopra riportate, che la stessa fonte che riporta i suddetti dati anamnestici (il già citato allegato 1A alle linee guida per la regione 4 In realtà gli studi più approfonditi riguardano esclusivamente la sindrome del tunnel carpale, mentre le altre malattie alle quali verrà fatto riferimento nel prosieguo, oltre ad essere difficilmente inquadrabili in malattie ad insorgenza spontanea, sono assai meno studiate. Si tenga dunque presente che secondo le stesse linee guida sulle quali cfr infra della Regione Lobradia del 2008 (che riprendono precedenti linee guida del 2003) il dato più elevato è il 7%; tale dato è però riferito alle donne oltre il 35 anno d età ed in relazione al tunnel carpale! Per le altre malattie la percentuale è assai minore. Si tratta di percentuali prossime allo 0 o all 1%. Ai dati percentuali deve dunque essere conferito un significato assai relativo. 5 Cfr tuttavia nota precedente in merito alle cause dell insorgenza delle patologie in esame. pag 11 di 95 11

12 Lombardia), riporta anche i dati per i patologici, che sono nettamente più bassi: si passa da uno 0,3 % per la periatrite scapolo omerale per i maschi con età inferiore a 35 anni ad un 2,5% per la sindrome del tunnel carpale per le femmine di età superiore a 35 anni d età. È dunque evidente che la diffusione delle suddette malattie, oltre a variare sensibilmente per fasce d età e per sesso, è notevolmente difforme: per le malattie diverse dal tunnel carpale, la diffusione nella popolazione non esposta è veramente minima. Oltre a ciò si deve considerare che le stesse linee guida affermano che i risultati dell indagine consentono di indicare che la prevalenza delle affezioni analizzate è molto bassa tra i lavoratori non esposti a compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori (cfr pag. 11 allegato 1A). Ai fini che interessano il solo dato matematico o percentuale non è il solo a dover essere tenuto in considerazione: la valutazione complessiva che emerge dai dati probatori acquisiti a dibattimento è che vi è una diffusione delle patologie WMSDs tra i soggetti non esposti che, pur essendo presente e possibile, è scarsamente significativa Il dies commissi delicti del reato p. e p. dall art. 590 cp. Le particolarità delle malattie muscoloscheletriche da movimenti e sforzi ripetuti. Appurato dunque che le CTD possono costituire evento di un reato (poiché, dimostrando l esistenza del nesso di causalità tra la malattia e gli sforzi ripetuti nonché l esistenza della colpa in capo, quantomeno, al datore di lavoro sussiste il delitto di cui all art. 590 cp), è doveroso chiarire il momento nel quale tale reato si consuma. Come si avrà modo di esporre, almeno per due delle parti offese tale determinazione comporta l avvenuta maturazione della prescrizione. Partendo dal presupposto che il reato di lesioni colpose p. e p. dall art. 590 c.p. è istantaneo e che si consuma solo con il verificarsi della malattia, si è cercato di definire in modo chiaro quando si può considerare insorta la malattia. I criteri utilizzati sono stati diversi nel tempo: - secondo un primo orientamento l'insorgenza della malattia è necessariamente antecedente a quella dell'accertamento; il momento consumativo del reato è dunque pag 12 di 95 12

13 collocato nel giorno successivo ad eventuali precedenti esami che non avevano rilevato la patologia professionale (Cass. Sez. IV, Frau); - secondo un secondo orientamento, più recente, il momento consumativo del reato in esame corrisponde al primo accertamento medico attendibile in ordine al manifestarsi della malattia (Cass. Sez. IV, , Bertotto; Cass. Sez. IV, , Baietti); - secondo un terzo orientamento, ancora più recente ed in realtà simile al secondo del quale costituisce specificazione, nelle malattie causative di un danno permanente, il momento consumativo si colloca all'insorgenza della malattia prescindendo dalla stabilizzazione della stessa: il momento consumativo del reato non è quello in cui sarebbe venuto meno il comportamento del responsabile bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il dies commissi delicti deve essere retrodatato al momento in cui risulti comunque la malattia in fieri, anche se non stabilizzata" (Cass. Sez. IV, , n Croci; Cass. Sez. 4, 09/05/2003 n Monti e altri). Si può dunque giungere ad una prima conclusione: il dies commissi delicti è quello della prima manifestazione della malattia, che può o meno coincidere con la prima diagnosi. Da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione. Nel caso in esame, come del resto affermato da tutti i consulenti, la malattia presenta sintomi del tutto analoghi a quelle derivanti da altre patologie. Si tenga poi presente che la natura stessa delle malattie in esame (che si presentano inizialmente con indolenzimenti ai muscoli ed ai tendini) il dolore può anche essere dovuto ad un semplice sovraccarico. È dunque evidente che il solo esame obiettivo ed anamnestico non è sufficiente a dimostrare l insorgenza della malattia; ad esso deve seguire necessariamente un esame strumentale ( ad es. l elettromiografia o i raggi). Oltre a ciò si deve considerare che gli esami strumentali vengono spesso effettuati a distanza di molto tempo dalla insorgenza della malattia, anche in presenza di una sintomatologia importante. È dunque il caso di sottolineare che per le malattie muscolo scheletriche derivanti da sforzi ripetuti l insorgenza della malattia può anche non coincidere con l accertamento diagnostico. pag 13 di 95 13

14 Alla luce di quanto detto appare, pertanto, più rispondente alle caratteristiche delle malattie in esame il criterio secondo cui la patologia può ritenersi insorta quando i sintomi hanno superato una soglia positiva e cioè il lavoratore ha lamentato la presenza di un disturbo almeno una volta al mese per un anno o di un disturbo importante di almeno una settimana nell ultimo anno (cfr dichiarazioni M pag. 16 udienza e la lunga spiegazione a pagg. 62 ss stessa udienza). Ovviamente tale criterio da tenere presente come indice dotato di buona approssimazione non può non essere connotato da sensazioni del tutto soggettive (si tratta infatti di disturbi avvertiti dal singolo). È allora altrettanto ovvio che alla sensazione dolorosa o alla percezione di una disfunzione anche di breve durata per quanto ripetuta nel tempo deve essere accompagnato anche un riscontro diagnostico che confermi in modo obiettivo la valutazione soggettiva della persona offesa. La prova della data di insorgenza della malattia deriva dunque in primo luogo dalle affermazioni della stessa persona offesa; tali affermazioni (da confrontare eventualmente con le dichiarazioni già rese in sede di indagini preliminari al fine di un doveroso vaglio di credibilità) debbono poi trovare conferma in esami medici strumentali Il metodo Ocra. Dal momento che alcuni dei CTD 6 possono essere ad insorgenza spontanea o derivare dall attività lavorativa, risulta chiaro il rilievo fondamentale della ricerca del nesso di causalità tra l insorgenza di una malattia (che potrebbe in realtà colpire il soggetto passivo a prescindere dall attività lavorativa) e l occasione di lavoro. In altri termini: per poter affermare che un CTD sia qualificabile come malattia professionale è necessario procedere, con il rigore individuato dal codice penale, ad individuare il nesso di causalità tra l insorgenza della malattia e le mansioni lavorative svolte. Efficaci nel descrivere, sebbene in sintesi, quanto sopra esposto è un passaggio contenuto nelle linee guida della Regione Veneto: L individuazione di un nesso causale fra attività lavorative e patologia che sta alla base dell individuazione dell esistenza di una tecnopatia può risultare difficoltoso soprattutto pag 14 di 95 14

15 nel caso di affezioni ampiamente diffuse tra la popolazione generale indipendentemente da fattori lavorativi, come quelle di cui stiamo parlando va sottolineato che nel caso di una patologia a carico di un arto superiore o di un distretto di esso deve esservi un effettiva presenza di fattori di sovraccarico specifici riguardanti la struttura anatomo funzionale interessata dalla patologia. Per apprezzare al meglio l esistenza del nesso di causalità, sarebbe necessario eseguire accurati controlli su ogni singolo lavoratore in relazione alla tipologia di lavoro eseguito, in costanza di lavorazione. Tale controllo, tra l altro, non dovrebbe limitarsi a fotografare il rischio attuale, ma dovrebbe spingersi a valutare la probabilità d insorgenza di malattie in relazione alle particolarità del caso. Non essendo all evidenza possibile eseguire su tutti i lavoratori tale costante controllo è allora necessario individuare criteri generali (ma certi) che individuino per ciascun lavoro, mansione, postazione l esistenza di rischi specifici. Uno dei metodi più seguiti ed accreditati sul piano scientifico, finalizzato all individuazione di tali criteri, è quello denominato Ocra, metodo predittivo in realtà utilizzato (ed utilizzabile) per poter porre in essere una serie di provvedimenti atti a migliorare le condizioni e le postazioni di lavoro. Esso non ha dunque come finalità quella di accertare l esistenza del nesso causale ma può fornire indicazioni sull indice di rischio di una postazione di lavoro e sui muscoli o legamenti maggiormente interessati dalla lavorazione. Lo scopo della metodica è quello di fornire raccomandazioni al fine di ottenere una ragionevole protezione della maggior parte della popolazione attiva adulta e in buona salute. È dunque di tutta evidenza l interesse che tale metodo può avere sulla valutazione del nesso di causalità. Il metodo OCRA, che recepisce i risultati ai quali erano già pervenuti gli studi ergonomici e la medicina del lavoro, individua quattro fattori di rischio che devono agire sinergicamente: la forza, 6 In tal senso la migliore scienza del settore individua come malattia ad insorgenza spontanea solo il tunnel carpale, pag 15 di 95 15

16 la ripetitività dell'azione, la postura, i tempi di recupero, Ai quali si aggiungono altri fattori complementari non dotati d efficacia causale autonoma ma che vanno ad aggravare i fattori principali: vibrazione, movimenti di precisione, uso di guanti, ritmo imposto (cfr dichiarazioni della dott.ssa M ad esempio da pag. 13 ss o 25 ss udienza e la numerosa documentazione agli atti). Si deve poi sottolineare che il metodo OCRA ha la funzione di fornire valutazioni specifiche per i rischi legati a patologie a lungo termine, per le quali è maggiore la possibilità di effettuare valutazioni leaaa alla ripetitività. Non sono invece inseriti in modo organico gli sforzi intensi non destinati alla ripetizione all interno del ciclo lavorativo. Per essi il metodo non fornisce indicazioni specifiche in quanto, appunto, non sono destinati alla costante ripetizione. Tuttavia gli indici ricavati con il metodo Ocra possono essere utili anche per le patologie a breve termine poiché, ponendo l attenzione su fattori come Forza, Postura o Movimenti, è possibile ricavare elementi utili per comprendere se l attività lavorativa può da sola provocare effetti acuti o subacuti. Ulteriore specificazione, necessaria per meglio comprendere le conclusioni alle quali giunge il metodo in esame, è che gli indici e le valutazioni si prefiggono l obiettivo di tutelare non tutta la popolazione ma un range significativamente alto (circa il 90%) e che, comunque, si riferiscono solo ed esclusivamente a soggetti sani, non anche a soggetti già portatori di patologie (non importa se connesse al lavoro o meno). Per tali ultimi soggetti (e cioè per i lavoratori che hanno patologie in corso, indipendentemente dalla natura professionale o meno di tali malattie), infatti, il datore di lavoro deve adottare misure specifiche e personalizzate in relazione alla specifica patologie ed al quadro clinico risultante dai periodici aggiornamenti. Specificato quanto sopra è ora il caso di notare come il metodo Ocra assegna a ciascuno dei fattori di rischio sopra menzionati un valore moltiplicativo e, attraverso una serie di calcoli, individua un indice di rischio finalizzato a valutare se ed in che modo le singole postazioni presentino problematiche per la salute dei lavoratori. mentre per le altre malattie lavoro correlate non vi sono dati significativi. pag 16 di 95 16

17 Tale operazione deve essere ripetuta per ogni postazione di lavoro e l'indice così ottenuto viene suddiviso in fasce di rischio: verde = rischio basso, ottimale o accettabile; fino al valore 2,2 (fino al doppio degli attesi: ci si aspetta che tra i lavoratori si giunga ad un numero di malattie non superiore al doppio delle percentuali normalmente attese sulla popolazione, cfr percentuali sopra indicate); giallo = rischio molto basso o lieve; fascia da 2,3 a 3,5; rosso = rischio medio; dai 3,6 in su. Il metodo Ocra non è mai stato contestato ed anzi è stato preso a modello dalla consulente dell Accusa per procedere a valutare il nesso fra le patologie e l'attività lavorativa. È da sottolineare nuovamente che il metodo in esame indica solo la presenza di particolari problematiche in determinate postazioni di lavoro. In altri termini si potrebbero verificare casi di malattie professionali in postazioni classificate verdi così come malattie non professionali in postazioni classificate come rosse. Per essere ancora più espliciti: è ben possibile che determinati soggetti (perché più deboli o perché più sensibili) contraggano malattie professionali in postazioni perfettamente progettate; è anche possibile che determinate lesioni muscolo scheletriche derivino al lavoratore che opera in una postazione qualificata come rossa da fattori esterni e non siano dunque qualificabili come lavoro correlate. Per usare le parole del consulente del PM: il metodo non è stato studiato per una valutazione medico legale, per dire questa malattia è legata o no, ma per permettere al datore di lavoro di stabilire quale è il range di rischio accettabile che può avere all interno della sua azienda (cfr pag. 24 ud ). Sulla base dei risultati della valutazione Ocra spetta al datore di lavoro applicare misure tecniche organizzative e procedurali per migliorare la postazione o le condizioni di lavoro. Ad esempio è doveroso potenziare l informazione per favorire o migliorare nei lavoratori la conoscenza del problema o per sensibilizzarli. Oppure approfondire gli esami con il medico competente. Oppure ancora favorire gli spostamenti di mansioni. Oppure agire più o meno radicalmente sulla postazione di lavoro modificando o pag 17 di 95 17

18 progettando nuovamente in modo più funzionale le strutture messe a disposizione del lavoratore, magari inserendo presidi meccanici per evitare alcuni movimenti o per agevolarne altri (si pensi ad esempio all uso di bracci meccanici per la presa o il sollevamento di oggetti pesanti). Oppure aumentare le pause di lavoro. Nel caso di postazioni in fascia rossa si attiva la sorveglianza sanitaria garantita, ma ciò non elide il dovere del datore di lavoro di seguire i casi patologici anche se essi svolgono le attività lavorative in postazioni inserite in fascia verde. Nel caso d ipersuscettiblità o di malattie già in itinere occorre una gestione il più possibile partecipata di tutti i soggetti della prevenzione (cfr M pag. 34 ud ). Le medesime considerazioni sono valide nel caso di lavoratori già risultati affetti da malattie muscolo scheletriche. Per essi, infatti, si deve valutare con attenzione il reinserimento nell attività lavorativa ed evitare accuratamente che siano destinati a svolgere le medesime attività che possono aver causato l insorgenza della malattia. Risulta dunque chiaro che per tali lavoratori è necessario procedere ad un reinserimento graduale, frutto di compartecipazione dello stesso dipendente nelle scelte dell azienda e con destinazione a tipologie di lavorazione con un grado di rischio basso (o nullo). Sempre tenendo presenti gli elementi di rischio di cui sopra, i lavoratori che devono essere reinseriti nel ciclo produttivo non dovrebbero essere esposti ad eccessive frequenze d azione, dovrebbero usare una minima forza degli arti superiore, dovrebbero godere di un tempo di recupero maggiore rispetto agli altri lavoratori e non dovrebbero assumere posture o movimenti classificabili ad elevato impegno (cfr infra). Per essi, inoltre, s impone una sorveglianza sanitaria personalizzata e finalizzata alla costante valutazione delle condizioni di salute al fine d'individuare con immediatezza ogni e qualunque pericolo di nuova insorgenza di patologie. È chiaro che il reinserimento dei soggetti patologici costituisce un notevole problema per aziende come AAA, nelle quali il lavoro consiste prevalentemente, se non esclusivamente, in attività ripetitive (catena di montaggio) aventi ad oggetto tra l altro alcuni pezzi di motore di notevole peso. È però del pari ovvio che la tutela della salute dei lavoratori deve avere la prevalenza su ogni altra esigenza, sebbene connessa alla produzione industriale o al commercio. pag 18 di 95 18

19 5. - L indice OCRA in particolare: l alto impegno articolare. Come acutamente affermato dal consulente della difesa, prof. CR, uno degli elementi presenti nelle valutazioni effettuate con il metodo Ocra consente di individuare con precisione quali sono non solo gli arti ma anche le singole articolazioni interessate dagli sforzi ripetuti (cfr pagg. 17 ss ud ). Si tratta dell assenza (o la presenza) di carico (o di criticità) per un singolo settore (o struttura) funzionale. Tale elemento può, in effetti, assumere rilevanza al fine di comprendere se il lavoro (le mansioni concretamente svolte dal lavoratore) è da porre in nesso di causalità con le malattie poi riscontrate. L esempio portato dal consulente fa riferimento al caso di Persona offesa 2, che come si vedrà ha subito un intervento chirurgico alla spalla sinistra in seguito alla rottura della cuffia dei rotatori. Ebbene, per la spalla sinistra lo studio F attribuisce un punteggio di 0 (zero) su di una scala di 24 punti al fattore posturale e di 0,93 su di una scala di 10 punti per il fattore forza. Secondo lo studio Ocra predisposto da F, dunque, le postazioni nelle quali Persona offesa 2 lavorava non presentavano alcun fattore di criticità per la spalla né in relazione alla postura né in relazione alla forza. Deve essere anche notato che il punteggio globale per la postazione nella quale lavorava Persona offesa 2 è stato di 1,06 (molto leggero). Si deve tuttavia fare molta attenzione nel valutare l elemento sottolineato dai consulenti della difesa: gli indici presi in considerazione sono convenzionali e riguardano solamente i soggetti sani. Il fatto che il rischio sia molto lieve non significa affatto che nella postazione di lavoro siano assenti posture e movimenti incongrui. Anzi: essi sono certamente presenti ma il valutatore ha ritenuto che non fossero tali da comportare un rischio per i lavoratori sani. Se però un lavoratore, per problemi insorti fuori o a prescindere dall ambiente lavorativo, presentasse una insorgenza di malattia muscolo scheletrica, ecco allora che anche una postura od un movimento ritenuto congruo ripetuto nel tempo potrebbe provocare le malattie di cui al capo di imputazione. La questione data la sua importanza merita un approfondimento. Come emerge dalla descrizione del metodo OCRA dell EPM: pag 19 di 95 19

20 la descrizione/valutazione delle posture dell arto superiore va operata su di un ciclo rappresentativo di ciascuno dei compiti ripetitivi esaminati, separatamente per l arto dx e sx, attraverso la descrizione della durata delle posizioni e/o movimenti incongrui dei suoi quattro principali segmenti anatomici: a) posture e movimenti del braccio rispetto alla spalla (flessione, estensione, abduzione); b) movimenti interessanti il gomito (flesso-estensioni braccio-avambraccio, pronosupinazioni dell avambraccio); c) posture e movimenti del polso (flesso-estensioni, deviazioni radio-ulnari); d) posture e movimenti della mano (per lo più attraverso il tipo di presa) Per semplificare l analisi dell impegno posturale articolare, già di per se oneroso per il fatto di dover considerare 4 principali articolazioni e due arti, per la valutazione dell indice OCRA, si considererà solo l'alto impegno articolare. Una volta identificate, per ciascuna articolazione ed arto, le condizioni di alto impegno posturale, si tratta di verificare per quale proporzione del tempo (di ciclo e di conseguenza di compito) tale impegno viene mantenuto (durata) esprimendolo, di norma, attraverso frazione del tipo 1/3 (dal 25% al 50%), 2/3 (dal 51% al 80%), 2/3 (dal 81% al 100%). Come è possibile evincere dal brano sopra riportato, quello che viene riportato nell indice riassuntivo relativo al singolo settore dell arto (nell esempio di Persona offesa 2: la spalla) è unicamente il valore relativo all alto impegno articolare; inoltre l indice 0 significa solo che il lavoratore tiene di norma tale impegno per una frazione di tempo inferiore al 50% del tempo di ciclo. Non significa affatto che il lavoratore non affronta un alto impegno articolare o che non lo affronta per un tempo comunque considerevole (si parla di metà del ciclo preso in considerazione dal valutatore ). Inoltre è ben possibile che all interno di ciascun ciclo vengano effettuati movimenti abnormi che superano del 40 50% il range di escursione articolare; per tali movimenti, se notevolmente superiori alla normale attività, deve essere effettuata una valutazione a parte (con aumento del punteggio). pag 20 di 95 20

21 Le medesime osservazioni possono essere affrontate per la presa con la mano, nel qual caso sono previste valutazioni particolari (con punteggi particolari) nel caso di presa pinch, presa palmare o presa di precisione. Sul punto si vedano anche le affermazioni del CT del PM all udienza del pagg. 9 ss del verbale redatto da fonoregistrazione. Ben conscio delle problematiche connesse ai movimenti sopra descritti, le linee guida precisano che per semplificare il lavoro di analisi delle posture, verosimilmente il più complesso e lungo all interno della valutazione dell esposizione a rischio di movimenti ripetitivi, viene qui proposto un primo modello facilitato in cui si riportano i movimenti e le posture incongrue (ad alto impegno) dei segmenti considerati. Tale modello di analisi prevede in generale le seguenti fasi operative: la valutazione della presenza di posture o movimenti incongrui (alto impegno) relativamente a ciascun distretto articolare indicato (le articolazioni scapolo-omerale, gomito, polso, mano con i diversi tipi di presa e movimenti delle dita) separatamente per l arto destro e sinistro; la stima della loro durata espressa come proporzione della durata del singolo ciclo e/o del compito ripetitivo nei termini di 1/3 del tempo di ciclo (dal 25% al 50% del tempo), 2/3 (dal 51% all 80%), 3/3 (più dell 81% del tempo). calcolo del punteggio complessivo di impegno all interno del ciclo rappresentativo del compito per ciascuna articolazione e per ciascun arto. Ancora più complessa è la valutazione dei movimenti della spalla: relativamente ai movimenti ed alle posture della spalla, recenti studi (Punnett et al, 2000), hanno evidenziato come azioni dinamiche o statiche comportanti l elevazione del braccio (in flessione o abduzione) all incirca all altezza della spalla, già per solo il 10% del tempo di ciclo/compito, comportino un rischio di disturbi e patologie a carico di questa articolazione. Lo stesso studio ha stimato che tale rischio, rispetto a coloro che non sono esposti alla condizione descritta (ma che possono anche operare con il braccio in posizioni intermedie), si incrementa di 1,4 volte per ogni incremento del 10% del tempo speso con elevazione del braccio ad altezza spalla pag 21 di 95 21

22 Il punteggio di rischio previsto per flessioni e/o abduzioni con escursioni di oltre gli 80 è di 4 se i movimenti o i mantenimenti in aree a rischio occupano dal 10% al 20% del tempo, 8 fino al 30%, 12 fino al 40%, 16 fino al 50%, 24 oltre il 50% È dunque evidente che, soprattutto in relazione ai profili che interessano, l indice OCRA assume un valore descrittivo. Anche nel caso in cui il lavoratore è chiamato a svolgere operazioni con impegno articolare rilevante, per un lasso di tempo notevole, è ben possibile che l indice Ocra assegni un rischio pari a zero. Dall assenza di rischio per uno specifico settore non può dunque inferirsi in via automatica l esclusione della correlazione tra la malattia ed il lavoro La sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria, che deve essere gestita dal medico competente, ha la finalità di prevenire le malattie che possono derivare dall attività lavorativa. La finalità dichiarata è in effetti quella di evitare che i lavoratori (da inserire in una attività che presenta rischi specifici) possano essere destinati a svolgere attività incompatibili con le loro condizioni di salute oppure (per i controlli periodici) di verificare che l usura derivante dal lavoro ripetitivo non abbia effetti sulle loro condizioni di salute. Entrambe le tipologie di sorveglianza sanitaria possono essere organizzate in due livelli, tenuto presente che solo attraverso la conoscenza specifica della situazione di salute dei lavoratori è possibile effettuare una sorveglianza efficace. Infatti le malattie di cui trattasi normalmente si manifestano con piccoli fastidi. Individuare tali sintomi è un elemento fondamentale al fine di evitare l insorgenza della malattia o almeno di evitare l aggravamento di una malattia ormai insorta. Il primo livello è rivolto a tutti i lavoratori che sono esposti ad un rischio e consiste nell effettuare una raccolta di dati specifici da parte di personale sanitario al fine di conoscere i dati anamnestici di ogni lavoratore. Il secondo livello riguarda invece solo i lavoratori che sono risultati positivi alla suddetta raccolta di dati, in quanto hanno superato la soglia anamnestica (di cui infra). Per essi viene individuata la globale situazione clinica. pag 22 di 95 22

23 La sorveglianza può riguardare i singoli lavoratori (con identificazione: dei soggetti portatori di condizioni di "ipersuscettibilità" ai rischi presenti per evitare l insorgenza della malattia; oppure di eventuali patologie nella fase preclinica per evitare l'aggravamento della malattia; dei soggetti con patologie conclamate per adottare misure protettive adeguate) oppure gruppi di lavoratori (valutando le malattie che hanno colpito un gruppo di lavoratori esposti al medesimo rischio è possibile approfondire e migliorare l indice OCRA, verificare la possibilità di intervenire sulle postazioni o comunque di porre in essere attività di prevenzione). La sorveglianza sanitaria viene attivata in due casi (cfr capitolo 7.2 linee guida Regione Lombardia e comunque la metodica Ocra): 1) allorché l indice di rischio OCRA è superiore a 2,2; 2) quando vi è presenza di più casi di malattie muscolo scheletriche lavoro correlate. Si tratta dunque di una sorveglianza che può prescindere dall esistenza del metodo Ocra. In assenza di tale valutazione il medico competente è comunque tenuto a svolgere la sorveglianza allorché tra i lavoratori sono presenti malattie muscolo scheletriche. Queste ultime in effetti costituiscono una spia evidente del fatto che l attività lavorativa può aver provocato conseguenze dannose tra i lavoratori. È dunque di tutta evidenza che come si è già detto e come si dirà ancora nel prosieguo l indice Ocra non è esaustivo, nel senso che con esso vengono solo effettuate alcune valutazioni predittive. A prescindere dall errore umano da parte del valutatore, è dunque ben possibile che lavori ripetitivi posti in essere in postazioni classificate come verdi comportino comunque al lavoratore patologie muscolo scheletriche. Per tale ragione la sorveglianza sanitaria deve essere attivata anche in caso di malattie dalle quali risultano affetti lavoratori presenti in postazioni verdi. A ciò deve essere aggiunto che il medico competente, in quanto portatore di uno specifico sapere scientifico, ha il compito di effettuare una sorveglianza particolarmente pregnante, che si estende fino all obbligo di informare i lavoratori della possibile insorgenza di patologie derivante dall attività lavorativa. Se così non fosse non avrebbe alcun senso la stessa figura del medico competente interno all azienda. L ordinaria diligenza impone dunque a tale tipo di professionista l obbligo non solo di visitare i lavoratori ma anche di informarli delle specifiche malattie che possono insorgere pag 23 di 95 23

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