TRIBUNALE DI TIVOLI AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

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1 TRIBUNALE DI TIVOLI AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO L Avv. Emanuele Sciarretta, iscritto al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Tivoli con tessera n. 232, delegato ai sensi dell art. 591bis c. p. c. con ordinanza del 10 novembre 2009 dal Giudice dell esecuzione Dottor Filippo Maria Tropiano del Tribunale di Tivoli, in ordine alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Credit Servicing s. p. a. contro i Signori L. L., L. M. e R. C., iscritta al numero 2261/06 R.G.E. PRESO ATTO Dell esito negativo dei tentativi di vendita già effettuati al prezzo base di ,00 RENDE NOTO che il giorno 18 maggio 2011, alle ore 17:00, presso il suo studio in Tivoli, Piazzale delle Nazioni Unite n. 16, avrà luogo la vendita senza incanto del seguente bene immobile: DESCRIZIONE DELL IMMOBILE In Comune di Tivoli (Rm), Via Domenico Giuliani n. 118, lotto unico. Quota pari all intero appartamento sito in Comune di Tivoli (Roma), Via Domenico Giuliani, numero civico centodiciotto (118), piano secondo, interno non specificato, censito nel catasto fabbricati al foglio 55, particella 408, subalterno 3 e composto da 3,5 vani, superficie commerciale complessiva/lorda vendibile di mq. 50,00, superficie utile di mq 35,40, rendita catastale 207,87. Trattasi di unità immobiliare destinata a uso di civile abitazione facente parte di un edificio contiguo di maggior consistenza elevato su n. 4 piani fuori terra, ricadente nella zona A2 dello strumento urbanistico vigente (centro storico - risanamento conservativo). Il compendio pignorato risulta confinare con le particelle nn. 406 e 409 dello stesso foglio. Indirizzo: Tivoli (Roma), Via Domenico Giuliani, n. 118, piano secondo, ingresso in comune. Proprietari dell immobile: - L. L., nato a Tivoli (Rm) il xxx ed ivi residente in Via xxx n. xxx, C.F. xxx, proprietario della quota indivisa di 1/3 dell immobile per successione ereditaria dal padre L. L.; - L. M., nato a Tivoli (Rm) il xxx e residente in Marcellina, Via xxx n. xxx, C.F. xxx, proprietario della quota indivisa di 1/3 dell immobile per successione ereditaria dal padre L. L.; - R. C., nata a Castiglion del lago (PG) il xxx e residente in Tivoli, Via xxx n. xxx, C.F. xxx, proprietaria della quota indivisa di 1/3 dell immobile per successione ereditaria dal marito L. L.. PREZZO BASE ,00 (ottantamila), calcolati sulla quota di proprietà dell intero appartamento sopra indicato. 1

2 Offerta minima (in caso di gara tra più offerenti): 5% sulla maggiore offerta. Il fabbricato di cui è parte l immobile in oggetto risulta, da perizia, realizzato in data anteriore al primo settembre 1967 (art. 40 legge 47/85). Il CTU incaricato dal Tribunale Geometra Valentino Renzi ha accertato tramite sopralluogo che l unità immobiliare oggetto di pignoramento risulta essere in regola con le disposizioni urbanistiche. Si ricorda comunque che l aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 degli articoli 17 e 40 della legge n. 47 ed eventualmente dovrà presentare, a proprie esclusive spese, ulteriore domanda di condono edilizio a norma del D.L. 23/4/1985 n. 146 convertito in Legge 21/9/1985 n In alternativa, lo stesso potrà avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, delle disposizioni di cui all art. 13 della legge n. 47/85, presentando domanda di concessione in sanatoria. Il tutto entro 120 giorni dal decreto di trasferimento. L unità immobiliare risulta, in seguito al sopralluogo del sottoscritto custode, occupato e nella disponibilità dei Signori L. L. e R. C., quali comproprietari. Nella relazione dell esperto non si fa menzione di diritti pro-quota su beni condominiali afferenti all immobile esecutato e si accerta che lo stesso non risulta sottoposto a vincoli artistici, storici o alberghieri, né risulta gravato da diritti demaniali o usi civici (relazione, punto n. 7). L esperto, tuttavia, ha segnalato che il classamento catastale dell immobile dovrà essere adeguato ai sensi dell art. 1, comma 336, della legge 311/2004. In catasto l immobile risulta tuttora intestato alla Signora G. E., dante causa del de cuius L. L., padre degli esecutati L.L. e L. M. e marito dell esecutata R. C.. Pertanto, a giudizio del CTU, occorre introdurre la voltura catastale dell atto racc. n Notar Celli del 30 dicembre 1972, con il quale il Signor L. L. acquistava l immobile pignorato, nonché della dichiarazione di successione relativa a quest ultimo (cfr. relazione, punto n. 10). L immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura e le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento. Dal certificato notarile versato in atti a cura del creditore procedente ai sensi dell art. 567/II c.p.c. si evince che l immobile pignorato è gravato da tre ipoteche: - ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2 in data 28 marzo 1997 al n di formalità a carico di L. L., dante causa degli esecutati, per la somma di lire 110 milioni (oggi ,26) a favore della Banca Popolare dell Etruria e del Lazio; - ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2 in data 23 aprile 1997 al n di formalità sempre a carico di L. L., dante causa degli esecutati, per la somma di lire 120 milioni (oggi ,83) a 2

3 favore della Banca Nazionale del Lavoro; - ipoteca giudiziale iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2 in data 11 luglio 2002 al n di formalità sempre a carico di L. L., dante causa degli esecutati, per la somma di lire ,28 a favore della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Al riguardo, si precisa che di tali formalità pregiudizievoli, così come delle trascrizioni successive al pignoramento, sarà ordinata la cancellazione con il decreto di trasferimento. Per completezza, si riferisce che ai creditori iscritti è stato regolarmente notificato a cura del creditore procedente l avviso previsto dall art. 498 c.p.c., e che gli stessi non sono intervenuti nella presente procedura. Si specifica che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi eventuali oneri urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento alle norme vigenti, spese condominiali dell anno in corso e dell anno precedente non pagate dai debitori, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Qualora l appartamento risulti occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell immobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario. Il presente avviso sarà affisso all Albo del Tribunale di Tivoli e pubblicato per estratto sul quotidiano nazionale Il Messaggero e sul quotidiano locale Tiburno in un termine non superiore a sessanta e non inferiore a trenta giorni prima della data fissata per l apertura delle buste o per l incanto. L elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all ordinanza di delega e al presente avviso di vendita, sul sito internet sul quale sarà inserito almeno due mesi prima e fino al giorno fissato per l apertura delle buste o per l incanto. Si comunica altresì che è stato nominato come Custode Giudiziario il sottoscritto Avv. Emanuele Sciarretta. CONDIZIONI DELLA VENDITA SENZA INCANTO L immobile sarà posto in vendita in unico lotto al prezzo base come sopra precisato, il giorno 18 maggio ) Ogni offerente dovrà depositare presso lo studio del sottoscritto avvocato in Tivoli, piazzale delle Nazioni Unite 16, piano 2, int. 4, entro le ore 12,00 del giorno precedente la vendita, la domanda di partecipazione in bollo da 14,62. Le domande di partecipazione, ai sensi dell art. 571 c.p.c., dovranno essere presentate in busta chiusa. Sulla busta dovranno essere indicati esclusivamente il nome della persona che materialmente deposita l offerta (che può anche essere persona diversa dall offerente) e la data della vendita. Nessun altra indicazione (es. 3

4 parti, numero procedura, bene, orario di esame delle offerte, etc.) o segno distintivo saranno posti sulla busta, la quale verrà sigillata. L offerta dovrà contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, attività, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto (o dei soggetti) cui andrà intestato l immobile. Si precisa che è necessario che l offerente sia residente presso il Comune di Tivoli, ovvero elegga proprio domicilio in Comune di Tivoli. In mancanza di tale requisito, le comunicazioni indirizzate allo stesso, verranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Tivoli. In caso di intervento di un rappresentante volontario, si allegherà l originale o la copia autentica della procura. Nel caso in cui l offerente sia un minore di età, l offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Nell ipotesi in cui l offerente sia una società o una persona giuridica, occorre indicare i dati identificativi, inclusa la Partita Iva o il Codice Fiscale, accludendone fotocopia, nonché allegare il Certificato della Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società o ente ed i poteri conferiti all offerente in udienza. In caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, la riserva di nomina dovrà essere effettuata nell istanza di partecipazione all incanto. Trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità europea, andrà allegato il certificato di cittadinanza e di residenza in Italia ed eventualmente il permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione di reciprocità. Se l offerente è coniugato dovrà essere indicato il suo regime patrimoniale. Se lo stesso è in comunione legale, occorreranno altresì i dati identificativi del coniuge. b) I dati identificativi del bene per cui l offerta è proposta. c) L indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base d asta su indicato, a pena di inefficacia dell offerta stessa. d) Il termine per il pagamento del saldo prezzo (dedotta la cauzione) e degli oneri tributari che non potrà essere comunque superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione a pena di esclusione. e) L espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. f) La sottoscrizione di tutti i soggetti in favore dei quali dovrà essere intestato il bene con la precisazione. delle quote dominicali o dei diritti che ciascuno intende acquistare. Non sarà, infatti, possibile intestare il bene a soggetti diversi da coloro che hanno sottoscritto l offerta. g) Le modalità secondo cui il pagamento verrà effettuato (ad esempio, con eventuale ricorso a finanziamento garantito da ipoteca) e ogni altro elemento utile alla valutazione dell offerta. 2) Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura e alla medesima data più beni simili (box, posti auto, cantine), si potrà fare un unica offerta valida per 4

5 più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso, l aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto. In detta ipotesi potrà versarsi un unica cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 3) All offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia di un documento d identità dell offerente e copia del tesserino del codice fiscale, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto a titolo di cauzione. La ricevuta di versamento dovrà essere inserita nella busta contenente l offerta, che verrà sigillata dal Professionista o da suo collaboratore al momento del deposito. 4) L offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell avviso o se l offerente non presta cauzione, con le modalità indicate, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. 5) L offerta è irrevocabile e vincolante, salve le eccezioni previste dall art. 571 del codice di procedura civile. Attesa l irrevocabilità dell offerta, la persona in essa indicata come futura intestataria del bene non sarà tenuta a presenziare all udienza. In mancanza, tuttavia, sarà precluso all offerente partecipare all eventuale gara ex art. 573 c. p. c., che potrà tenersi in caso di pluralità di offerte. 6) L aggiudicazione in sede di gara sarà di regola definitiva, non essendo ammesso l aumento di quinto nelle vendite senza incanto. 7) Sono a carico dell aggiudicatario tutte le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori, ivi compresa la parte del compenso spettante al Professionista per le operazioni successive alla vendita, come liquidato dal giudice dell esecuzione. 8) L importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese dovranno essere versati, entro il termine massimo di giorni sessanta o in quello inferiore indicato nell offerta, mediante deposito presso lo studio del delegato con assegni circolari non trasferibili, intestati al delegato stesso. 9) Ove l immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (credito fondiario), l aggiudicatario dovrà versare direttamente all Istituto mutuante, ai sensi dell art. 41 del predetto Decreto legislativo, nel termine indicato nell offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura. L eventuale residuo, determinato dalla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e gli oneri tributari, la cauzione versata e la somma pagata al creditore fondiario, sarà versato mediante deposito presso lo studio del delegato con assegni circolari non trasferibili, intestati al delegato stesso, con le modalità e nei termini già indicati al punto precedente. Entro i dieci giorni successivi al pagamento, l aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista 5

6 l originale della quietanza rilasciata dall Istituto di credito. 10) In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell offerta, l aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l incameramento della cauzione. L aggiudicatario, quindi, perderà definitivamente tutte le somme versate. 11) Il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà, comunque, quello indicato nell offerta in busta chiusa. Gli oneri fiscali resteranno sempre a carico dell aggiudicatario. 12) L esame delle offerte avrà luogo, alla presenza degli offerenti, nel giorno 18 maggio 2011, alle ore 17:00, nel luogo fissato per la vendita e, precisamente, in Tivoli, piazzale delle Nazioni Unite 16, piano 2, int. 4, presso lo studio del professionista delegato. Una volta aperte le buste, le quali verranno inserite in distinti sottofascicoli, ed esaminate le offerte, il sottoscritto provvederà alla deliberazione sulle offerte stesse a norma dell art. 572 c.p.c.. In caso di pluralità di procedure, si partirà dalla più risalente nel tempo secondo il numero di ruolo. In caso di unica offerta superiore di un quinto al valore dell immobile come sopra indicato, la stessa sarà senz altro accolta e il bene verrà immediatamente aggiudicato. Nel caso di unica offerta pari o superiore al valore dell immobile come sopra indicato, ma inferiore al prezzo base aumentato di un quinto, la stessa sarà accolta soltanto ove non vi sia il dissenso del creditore procedente e salvo che il professionista non ritenga di dover procedere all incanto. In caso di più offerte valide, si procederà alla gara sulla base dell offerta più alta. Nella gara, ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dalla precedente, non potrà risultare inferiore al 5% (cinque per cento) dell offerta più alta, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo. Il bene verrà definitivamente aggiudicato, all esito di detta gara, a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista disporrà la vendita a favore del maggior offerente, salvo che non ritenga più conveniente procedere all incanto. Qualora le due offerte siano per lo stesso prezzo, ove gli offerenti non aderiscano alla gara proponendo almeno un rialzo, sarà senz altro ordinato l incanto. 13) Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, anche se superiori di un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione. 14) Qualora l aggiudicatario, per il saldo del prezzo, faccia ricorso ad un contratto di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo direttamente dall istituto di credito mutuante, con le modalità indicate dal delegato, mediante assegno non trasferibile intestato al delegato medesimo. Ai sensi dell art. 585 c.p.c., il Giudice dell Esecuzione inserirà nel decreto di trasferimento la dizione riportata nel punto n. 13, pag. 4 dell ordinanza di vendita. In caso di revoca dell aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all istituto mutuante senza aggravio di spese per la procedura. 6

7 15) Si precisa, infine che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia l aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all art. 40 della legge 47/85, come integrato e modificato dall art. 46 del D.P.R. 380/2001, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Il sottoscritto professionista, nel caso in cui: - non siano proposte offerte nella vendita senza incanto; - le offerte non siano efficaci ai sensi dell art. 571 c.p.c. (offerta presentata oltre il termine per il deposito o inferiore al prezzo base; mancato versamento della cauzione) ovvero sia indicato, nell offerta, un termine superiore a sessanta giorni; - si verifichi una delle circostanze previste dall art. 572 terzo comma (unica offerta non superiore al prezzo base aumentato di un quinto ove vi sia il dissenso del creditore procedente; possibilità, a giudizio del Professionista, di migliore vendita col sistema dell incanto); - non vi sia adesione, da parte degli offerenti, alla gara indetta ex art. 573 c.p.c., e il professionista non ritenga di dover aggiudicare il bene all offerta più alta tra quelle presentate; - si verifichi la decadenza dall aggiudicazione per mancato versamento del saldo ex artt. 574 e 587/I c.p.c.; - la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. FISSA LA VENDITA CON INCANTO per il giorno 30 giugno 2011 alle ore 17:00, presso il suo studio in Tivoli, Piazzale delle Nazioni Unite n. 16, dell immobile sopradescritto al prezzo base d asta di ,00, con rialzo minimo pari al 5% di tale somma arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo. CONDIZIONI E DISCIPLINA DELLA VENDITA CON INCANTO L immobile pignorato sarà posto all incanto in unico lotto al prezzo base come sopra precisato. 1) Ogni offerente dovrà depositare in Tivoli, Piazzale delle Nazioni Unite n. 16, interno IV, entro le ore 12,00 del giorno precedente l incanto, la domanda di partecipazione in bollo da 14,62 e, contestualmente, un assegno non trasferibile intestato al Professionista delegato, di importo pari al 10% del prezzo base d asta, a titolo di cauzione. In particolare, le offerte potranno essere depositate tra le ore 10,00 e le ore 20,00, escluso il sabato e i giorni festivi. Nel caso in cui il professionista non fosse presente in studio, lo stesso potrà essere contattato a qualsiasi ora al numero Si precisa che, anche per la vendita con incanto, è necessario che l offerente 7

8 sia residente presso il Comune di Tivoli, ovvero elegga proprio domicilio in Comune di Tivoli. In mancanza di tale requisito, le comunicazioni indirizzate allo stesso, verranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Tivoli. 2) La domanda dovrà contenere: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, l attività, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile e il recapito telefonico del soggetto (o dei soggetti) cui andrà intestato l immobile; b) se l offerente è coniugato in regime di comunione legale, i dati dell altro coniuge; c) se l offerente è minorenne, la sottoscrizione dei genitori e l autorizzazione del Giudice Tutelare; d) i dati identificativi del bene per cui l offerta è proposta; e) l espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima. 3) L offerente dovrà inoltre depositare, unitamente all istanza: - una cauzione pari al 10% del prezzo base d asta a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato; - se persona fisica, fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale; - se società o persona giuridica, certificato del registro delle imprese (o del registro persone giuridiche), attestante la vigenza dell ente ed i poteri di rappresentanza, nonché fotocopia di un documento di identità del o dei rappresentanti legali; - in caso di intervento di un rappresentante volontario, originale o copia autentica della procura; - in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, la riserva di nomina dovrà essere effettuata nell istanza di partecipazione all incanto; - trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Unione Europea, certificato di cittadinanza e di residenza in Italia ed eventualmente permesso o carta di soggiorno al fine della verifica della condizione di reciprocità. 4) Rialzi non inferiori al 5%, come sopra indicato per la vendita senza incanto. 5) L aggiudicatario, entro 60 giorni dall aggiudicazione definitiva (settanta giorni dall incanto), dovrà depositare il saldo del prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al Professionista delegato, salvo il caso di cui al punto successivo. Entro il medesimo termine l aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento degli oneri tributari conseguenti all acquisto del bene, così come comunicati dal delegato successivamente all aggiudicazione. 6) Ove l immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T. U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. n. 7/76, ovvero ai sensi dell art. 38, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, l aggiudicatario dovrà versare direttamente all Istituto mutuante, ai sensi 8

9 dell art. 41, del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nel termine indicato nell offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell Istituto per capitale, interessi accessori e spese di procedura, nonché depositare l eventuale residuo con le modalità già indicate. Entro i dieci giorni successivi al pagamento, l aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista delegato l originale della quietanza rilasciata dall Istituto di credito. 7) In caso di mancato versamento del prezzo entro il termine sopra indicato, l aggiudicazione sarà revocata ex art. 587 c.p.c. e sarà disposto l incameramento della cauzione. 8) Qualora l aggiudicatario, per il saldo del prezzo, faccia ricorso ad un contratto di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo direttamente dall istituto di credito mutuante, con le modalità indicate dal delegato, mediante assegno non trasferibile intestato al delegato medesimo. Ai sensi dell art. 585 c.p.c., il Giudice dell Esecuzione inserirà nel decreto di trasferimento la dizione riportata nel punto n. 8, pag. 5 dell ordinanza di vendita. In caso di revoca dell aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all istituto mutuante senza aggravio di spese per la procedura. 9) In caso di mancata aggiudicazione, a norma dell art. 580 c.p.c., la cauzione sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell incanto, salvo che l offerente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell intero e le restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall esecuzione (art. 580/II c.p.c.). In caso di dubbio sulla sussistenza di motivi giustificati per la mancata partecipazione alla gara, l offerente si rivolgerà al giudice che disporrà in merito alla restituzione dell intera cauzione o respingerà la relativa domanda. DISCIPLINA DELL AUMENTO DI QUINTO Chiunque, ad eccezione dei soggetti indicati nell art. 579 c.p.c., può effettuare offerte di acquisto dopo l incanto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell incanto. Pertanto, l aggiudicazione diventerà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento, disciplinate nel modo appresso descritto. 1) L offerta dovrà essere presentata, presso lo studio del professionista, entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data dell incanto (esclusi il sabato e la domenica), in busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l offerta (che può 9

10 anche essere persona diversa dall offerente) e la data della scadenza del termine per l offerta. Nessun altra indicazione (es. parti, numero procedura, bene, ora della vendita, etc.) o segno distintivo saranno posti sulla busta. Nel caso in cui il professionista non sia presente in studio, lo stesso potrà essere contattato a qualsiasi ora al numero L offerta dovrà contenere: a. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, l attività, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile e il recapito telefonico del soggetto (o dei soggetti) cui andrà intestato l immobile. Non sarà possibile intestare il bene a soggetto diverso da quello che ha sottoscritto l offerta; b. se l offerente è coniugato in regime di comunione legale, i dati dell altro coniuge; c. se l offerente è minorenne, la sottoscrizione dei genitori e l autorizzazione del Giudice Tutelare; d. i dati identificativi del bene per cui l offerta è proposta; e. l espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; f. l indicazione del prezzo offerto, che dovrà essere superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione. All offerta dovranno essere allegati, nella stessa busta: a. una fotocopia di un documento d identità dell offerente; b. un assegno circolare, non trasferibile, intestato alla procedura, per un importo pari al doppio della cauzione versata per partecipare all incanto, (e quindi al 20% del prezzo base d asta), a titolo di cauzione a norma di quanto stabilito dall art. 584, comma II, c.p.c.. Tale somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell acquisto. 2) Alla scadenza del termine il professionista procederà all apertura delle buste. In caso di presentazione di valide offerte in aumento, il Professionista provvederà a pubblicare apposito avviso per la relativa gara a norma dell art. 570 c.p.c. specificante le condizioni della gara e del pagamento, nonché il termine per il deposito delle offerte con le medesime modalità sopra indicate. Tale avviso sarà comunicato all aggiudicatario. 3) Potranno partecipare alla gara, ai sensi dell art 584 c.p.c., oltre agli offerenti in aumento e all aggiudicatario provvisorio, che non dovrà effettuare alcun ulteriore deposito, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal Professionista ai sensi dell art. 584/III c.p.c., abbiano integrato la cauzione nella misura di cui all art. 584/II c.p.c.. 4) Se nessuno degli offerenti parteciperà alla gara, l aggiudicazione diverrà definitiva e gli offerenti perderanno la cauzione versata, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo. 5) Le eventuali buste depositate dopo l indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nella data, nel luogo e nell ora indicate nell avviso di fissazione della gara. Qualora siano presenti più offerenti per partecipare alla gara, si procederà a gara sulla base dell offerta più alta. Se 10

11 dovesse essere presente il solo offerente in aumento, ovvero se l aggiudicatario presente non dovesse effettuare a sua volta un offerta in aumento, il bene sarà aggiudicato definitivamente all offerente in aumento, al prezzo da questi indicato nell offerta. Qualora nessuno degli offerenti in aumento sia presente per partecipare alla gara, il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario provvisorio, e il Professionista delegato dichiarerà nel termine di dieci giorni di cui all art. 584/I c.p.c. la perdita della cauzione a carico degli offerenti in aumento, incamerando le somme all attivo della procedura. 6) Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato per la vendita con incanto. 10) L aggiudicatario, entro sessanta giorni dall aggiudicazione definitiva (settanta giorni dall incanto), dovrà depositare l importo (o il saldo) del prezzo di aggiudicazione (detratta la cauzione prestata) e delle spese, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al Professionista delegato, salvo il caso di cui al punto successivo. Entro il medesimo termine, l aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento degli oneri tributari conseguenti all acquisto del bene, così come comunicati dalla cancelleria (e non, stavolta, dal delegato) successivamente all aggiudicazione. 7) Ove l immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T. U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. n. 7/76, ovvero ai sensi dell art. 38, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, l aggiudicatario dovrà versare direttamente all Istituto mutuante, ai sensi dell art. 41, del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nel termine indicato nell offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell Istituto per capitale, interessi accessori e spese di procedura, nonché depositare l eventuale residuo con le modalità già indicate. Entro i dieci giorni successivi al pagamento, l aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista delegato l originale della quietanza rilasciata dall Istituto di credito. 8) In caso di mancato versamento del prezzo entro il termine indicato nell offerta, l aggiudicazione sarà revocata ex art. 587 c.p.c. e sarà disposto l incameramento della cauzione. 9) Se l offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura della gara. 10) Qualora l aggiudicatario, per il saldo del prezzo, faccia ricorso ad un contratto di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo direttamente dall istituto di credito mutuante, con le modalità indicate dal delegato, mediante 11

12 assegno non trasferibile intestato al delegato medesimo. Ai sensi dell art. 585 c.p.c., il Giudice dell Esecuzione inserirà nel decreto di trasferimento la dizione riportata nel punto n. 12, pag. 8 dell ordinanza di vendita. In caso di revoca dell aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all istituto mutuante senza aggravio di spese per la procedura. La presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione all asta presuppone la conoscenza integrale dell ordinanza di vendita e della relazione di stima in atti. Ai sensi dell art. 46 DPR 6/6/01 n. 380, l aggiudicatario, qualora l immobile sia stato realizzato in violazione delle norme urbanistico-edilizie ma si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare a proprie esclusive spese domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. Le spese di vendita, successive e dipendenti, inclusi gli oneri fiscali, e quelle per la cancellazione delle formalità inerenti alla procedura, disciplinate dal D.M. 25 maggio 1999 n. 313 e dall art. 591-bis c.p.c., saranno comunicate all aggiudicatario nei giorni successivi all aggiudicazione definitiva e dovranno essere versate entro il termine stabilito per il saldo del prezzo. Sono a carico dell aggiudicatario tutte le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori, ivi compresa la parte del compenso spettante al Professionista per le operazioni successive alla vendita, nonché gli importi occorrenti per la trascrizione, registrazione, voltura catastale del decreto di trasferimento e cancellazione delle formalità gravanti sull immobile, sia per esborsi che per compensi. Tutte le attività che, a norma dell art. 571 ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell Esecuzione dovranno essere effettuate presso lo studio del sottoscritto Professionista in Tivoli, Piazzale delle Nazioni Unite n. 16, piano II, interno IV. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al medesimo recapito, nonché telefonicamente ai numeri (anche fax) e Tivoli, 15 febbraio 2011 Avv. Emanuele Sciarretta 12

13 Si notifichi: - al creditore procedente Credit Servicing s. p. a. nel domicilio eletto in Tivoli, Via dell Inversata n. 24, presso lo studio dell Avv. Francesca Romana Codazzo; - al creditore intervenuto Intesa Sanpaolo s. p. a. nel domicilio eletto in Rieti, Via Roma 19, presso lo studio dell Avv. Claudio Trinchi. - PER AFFISSIONE AL TRIBUNALE DI TIVOLI, VIALE ARNALDI n

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