Jobs Act: Panoramica e stato dell arte della Legge Delega
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- Oreste Fiore
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1 VideoLavoro 19 marzo 2015 Jobs Act: Panoramica e stato dell arte della Legge Delega rubrica: novità e piccoli focus di periodo A cura di Luca Caratti e Laurenzia Binda 1
2 Jobs Act: la riforma del lavoro A cura di Luca Caratti Consulente del Lavoro in Vercelli, pubblicista 2
3 Legge 10 dicembre 2014, n
4 Le maxi deleghe Ammortizzatori sociali Politiche del lavoro Revisione contratti Attività ispettive Tutela tempi vita e di riposo 4
5 Il contratto a tutele crescenti 5
6 Decreto legislativo 6 marzo 2015, n. 23 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il decreto legislativo n. 23. La norma entra in vigore dal 7 marzo
7 A chi si applica: IRRILEVANZA REQUISITO DIMENSIONALE Novità: Si applica anche Ai non imprenditori (org.di tendenza) OPERAI IMPIEGATI QUADRI ASSUNTI TEMPO INDETERMINATO POST ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (7/03/2015) Eccezione: ai lavoratori dipendenti di DdL che superano i 15 dip dopo decreto si applica il catuc Conversione di contratti a termine e apprendisti 7
8 Criticità: Vigenza contemporanea di più regimi di tutela Non si applica a dirigenti vecchi o nuovi assunti 8
9 Destinatari del Catuc Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Art. 1 c. 2 9
10 TIPO DI N LICENZIAMENTO Descrizione 1 DISCRIMINATORIO OPPURE ORALE DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE Ragioni di: sesso, razza, politica, relig., sindac., ecc., maternità, matrim.+ Lic. Orale Motivo consistente nella disabilità fisica o psichica anche ai sensi Art.4 c.4 e c.10 L. 68/99 Risarcimento medio tempore Integrale (minimo 5 mensilità 2 DISCIPLINARE Fatto materiale non sussiste Max 12 mensilità + tutta contribuzione 3 OGGETTIVO DISCIPLINARE Fatto non sussiste Difetto di proporzionalità Deducibilità dal risarcimento Aliunde perceptum Aliunde perceptum Aliunde percipiendum Sanzione Reintegrazione o 15 mensilità No sogg. contributi Reintegrazione o 15 mensilità 2 mens. Per ogni anno. Min 4 max 24 4 VIZI FORMALI E PROCEDURALI 5 LICENZIAMENTO COLLETTIVO 1) Requisito motivazione art. 2c2 L.604/66 2) Art. 7 L. 300/70 1) Senza osservanza forma scritta 2) Violazione criteri di scelta 1 mens. Per ongi anno. Min 2 max 12 No sogg. contributi 2 mens. Per ogni anno. Min 4 max 24 Limiti dimensionali< 15 dipendenti: indennità dimezzata E comunque massimo 6 mensilità 10
11 I precedenti giurisprudenziali: Cass. n /11/2014 La reintegrazione rimane soltanto in caso di insussistenza del fatto, da intendersi come fatto materiale. Nel caso in cui, viceversa, il fatto sussista, ma non sia così grave da integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, si applica la sanzione meramente economica (12-24 mens.). 11
12 Sanzioni contributive in caso di insussistenza del fatto materiale contestato, posto a base del licenziamento per giustificato motivo e giusta causa, al lavoratore compete la copertura contributiva, ma il datore di lavoro è esplicitamente escluso dall applicazione delle sanzioni per omissione contributiva. 12
13 Misura dell indennità risarcitoria il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento individua a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 13
14 Nuova conciliazione volontaria CONDIZIONI E MODALITA DELLA CONCILIAZIONE - Offerta di conciliazione entro 60 giorni dal licenziamento - Sedi competenti ex art. 2113, comma 4, c.c. nonché commissioni di certificazione ex art. 82, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 Misura dell offerta: - Aziende >15 dipendenti: 1 mensilità dell ultima retribuzione per ogni anno di servizio (minimo 2 e massimo 18) - Aziende <15 dipendenti: mezza mensilità dell ultima retribuzione per ogni anno di servizio (minimo 1 e massimo 6) -Pagamento: mediante assegno circolare 14
15 Nuova conciliazione volontaria OGGETTO ED EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE -Oggetto della conciliazione (licenziamento o anche altre rivendicazioni) -L avvenuta conciliazione implica l estinzione del rapporto alla data del licenziamento -Benefici: l importo corrisposto non costituisce reddito imponibile e non è assoggettato a contribuzione previdenziale 15
16 Nuova comunicazione obbligatoria la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. 16
17 Nuova comunicazione obbligatoria Il legislatore ha scelto di introdurre una doppia comunicazione relativa alla cessazione del rapporto; la prima, entro il termine di 5 giorni dalla fine del rapporto, la seconda entro 65 giorni dalla medesima cessazione, al solo fine di monitorare l attuazione dell offerta di conciliazione. Dubbia la possibilità di rispetto delle tempistiche. 17
18 La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego 18
19 Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. 19
20 Decreto legislativo 6 marzo 2015, n. 22 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il decreto legislativo n. 22. La norma entra in vigore dal 7 marzo
21 NASpI e ASDI Sostituisce ASpI e miniaspi dal 1 maggio 2015 Soggetti destinatari ASPI Esclusi ASPI Tutti i lavoratori subordinati Apprendisti Soci-lavoratori di cooperativa con contratto di lavoro subordinato Lavoratori del pubblico impiego se a TD Lavoratori del pubblico impiego a tempo indeterminato Lavoratori agricoli 21
22 ASpI/NASpI Sostituisce ASpI e miniaspi dal 1 maggio 2015 Requisiti ASpI Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n Due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. NASpI Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n. 181; Possano far valere nei 4 anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione; Possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. 22
23 Importo NASpI Ammontare (*) 75% della retribuzione ( ) se non supera euro 75% di [(retribuzione mensile 1.195)*25%] se la retribuzione > In ogni caso fino al massimale mensili pari a 1300 (*) Riduzione progressiva del 3% dal primo giorno successivo al quarto mese di fruizione Non si detrae la quota di contribuzione ex art.26 legge 41/86 (quota contributi prevista per gli apprendisti) ( ) Retribuzione imponibile ultimi 4 anni / settimane * 4,33. 23
24 Durata ASpI/NASpI Durata ASpI NASpI per il 2015 (fino a 30/4/15): età< 50 anni: 10 mesi età fino a 55 anni: 12 mesi età superiore a 55 anni: 16 mesi Numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi quattro anni. Durata massima 104 settimane (24 mesi). Dal 1/01/2017 durata massima 78 settimane 24
25 ASDI Requisiti Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n. 181; Abbiano già fruito di tutta la NASpI; Siano in una condizione di bisogno. Adesione a progetto personalizzato contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva del lavoro e ad iniziative di orientamento e formazione. Importo Pari al 75% dell ultimo trattamento di NASpI percepito. Durata Massimo 6 mesi 25
26 DIS-COLL Importo L indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali individuato come sopra, se questo è pari o inferiore a Pari al 75% dell importo di 1195 stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e 1195 se il reddito medio mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. L indennità non può comunque superare i Durata All indennità mensile si applica una progressiva riduzione del 3% dal quarto mese di fruizione. E corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento 26
27 DIS-COLL Requisiti Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n possano far valere, nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno tre mesi di contribuzione. possano far valere nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. 27
28 Il contratto di ricollocazione Destinatari: "disoccupati di lunga durata : coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi; 28
29 Il contratto di ricollocazione Il lavoratore che, a seguito di licenziamento, accetta di definire il proprio «profilo personale di occupabilità», riceve dal Centro per l Impiego un voucher che rappresenta la dote individuale di ricollocazione 29
30 Il contratto di ricollocazione Il voucher, presentato a una agenzia per il lavoro (pubblica o privata) dà il diritto a sottoscrivere con essa un contratto che prevede: 1. Assistenza appropriata per la ricerca ad una nuova occupazione 2. Formazione e riqualificazione del lavoratore mirate a sbocchi occupazionali oggettivamente esistenti 3. L effettivo dovere del lavoratore di porsi a disposizione, cooperando con l agenzia. 30
31 Il contratto di ricollocazione L ammontare del voucher è proporzionato al profilo personale del lavoratore e l agenzia può incassarlo esclusivamente a risultato ottenuto. 31
32 Il TFR in busta paga 32
33 Legge di stabilità Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, contenente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La legge, in vigore dal 1 gennaio 2015, è composta da un solo articolo e 735 commi. 33
34 TFR in busta paga In via sperimentale in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 Lavoratori dipendenti settore privato (tranne domestici) assunti da almeno 6 mesi ovvero assunti dal 1 gennaio 2015 dopo un periodo determinato da decreto successivi. Per il dipendente si tratta di una facoltà in quanto è libero di decidere in tal senso. Per il datore di lavoro, invece, nell ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l erogazione mensile del TFR risulta essere un obbligo. 34
35 TFR in busta paga Possibilità di chiedere la liquidazione in busta della la quota maturanda di Tfr (anche se già destinata a previdenza complementare), scelta irrevocabile sino al 30/6/2018. Non si applicano a DdL in procedura concorsuale e alle aziende in crisi. 35
36 TFR in busta paga Si applica tassazione ordinaria e non imponibile previdenziale. Quindi aumenta imponibile irpef. ISEE, DETAX, Regionali e Comunali,.?? c.2 prevede che non concorra a reddito per detrazioni art. 13 c.1bis Tuir (Bonus 80 euro) 36
37 TFR in busta paga Datori di lavoro <50addetti Accedono a sistema di finanziamento Usano risorse proprie Versano contributo di 0,2% al F.do Garanzia Nessun versamento ulteriore, si applicano misure compensative 37
38 Arrivederci al prossimo incontro: VideoLavoro - on line dal 16 aprile 2015 Controllo e videosorveglianza dei dipendenti a cura di Alessandro Ripa 38
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