Ecapital Gestione amministrativa e fiscale delle società. Ancona Sede Villa Favorita Mercoledì, 11 giugno Relatore: Dott.

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1 Ancona Sede Villa Favorita Mercoledì, 11 giugno 2014 Relatore: Dott.

2 Modalità svolgimento attività di impresa 1) Forma individuale (anche in forma familiare) 2) Società di persone (s.s., Snc e Sas) 3) Società cooperative; 4) Società di capitali (Srl, Spa e Sapa)

3 Modalità svolgimento attività di impresa La scelta delle diverse opzioni è basata su vari fattori (fra i quali): a) Scopo e attività, b) Rischio (livello e/o propensione) / Responsabilità patrimoniale, c) Organizzazione - Adempimenti amministrativi / contabili; d) Volumi di attività / Livello Investimenti e) Regime fiscale applicabile.

4 - Regime di responsabilità patrimoniale - Forma individuale - L imprenditore risponde integralmente delle obbligazioni assunte con il proprio intero patrimonio, pertanto rappresenta una modalità iniziale di inizio dell attività senza immediate significativi valori di investimento iniziali e di volumi di attività Sono comunque opportune forme di tutela del proprio patrimonio, qualora ne sussistano i presupposti, (p.e. fondo patrimoniale)

5 - Regime di responsabilità patrimoniale - Forma individuale L imprenditore, qualora ritenga di avere necessità di coinvolgere una o più familiari (coniuge, parenti fino al 3 grado ed affini fino al 3 grado) Tale modalità, ai fini del rischio di impresa, risulta preferibile rispetto alla snc in caso di svolgimento di attività su base familiare in quanto il soggetto che rischia è il solo titolare e non i collaboratori familiari che hanno un diritto alla partecipazione degli utili e sul patrimonio residuo ed influenza sugli indirizzi (è una sorta di Sas meno formalizzata).

6 - Regime di responsabilità patrimoniale - Società di persone La società fornisce una protezione attenuata in caso di incapienza del patrimonio sociale per le obbligazioni assunte in quanto i soci (salvo il caso dell accomandante) rispondono anche con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali, salvo il diritto alla preventiva escussione ad onere del creditore sociale sul patrimonio sociale. In sostanza in caso di accertata incapienza il creditore sociale ha diritto di aggredire anche il patrimonio di tutti i soci in via solidale

7 - Regime di responsabilità patrimoniale - Società di persone (segue) La limitazione della responsabilità patrimoniale sussiste solo nel caso della Sas (società in accomandita semplice). La figura dell accomandante è la tipica figura del mero conferente di capitale che gode della piena ed assoluta limitazione della responsabilità patrimoniale alla condizione che, di fatto, tale figura non svolga, nel concreto, attività gestoria che fa degradare la sua qualifica a socio-amministratore da cui ne consegue l applicabilità del regime di responsabilità piena.

8 - Regime di responsabilità patrimoniale - Società di capitali La limitazione della responsabilità patrimoniale è assoluta in quanto delle obbligazioni sociali risponde solo la società nel limite del suo patrimonio. Attualmente la forma più utilizzata è la società a responsabilità limitata alla luce anche di recenti disposizioni normative che danno la possibilità di: 1) Srl tradizionale (pluralità soci) 2) Srl unipersonali 3) Srl semplificate (obbligo persone fisiche)

9 - Impresa individuale / Società di persone 1) Obbligo iscrizione Registro Imprese con specifica comunicazione unificata che attribuisce anche C.F. / P.I. (atto anche non in forma pubblica x società persone); 2) Tenuta scritture contabili: Di prassi il riferimento è alle disposizioni fiscali che prevedono obblighi differenziati in base al prevedibile livello di fatturato fra prestazioni servizi ed altre; 3) Al riguardo non va comunque trascurato che il C.C. (Art co.) stabilisce sempre l obbligo del libro giornale e del libro inventari contabilità economico-patrimoniale

10 - Impresa individuale / Società di persone (segue) - Regimi contabili reddito 1) Fatturato fino a Contribuenti minimi (solo p.f.) 2) Fatturato da fino ad (o fino a se prestazioni di servizi) Regime semplificato 3) Fatturato oltre (o oltre se prestazioni di servizi) Regime ordinario N.B.: E sempre possibile per mero comportamento concludente optare per il regime contabile superiore con comunicazione a posteriori ed obbligo di mantenimento almeno x un anno (di regola)

11 - Impresa individuale / Società di persone (segue) Regimi contabili I.V.A. (parametri = ai regimi contabili reddito) 1) Volume affari fino a (o fino a se prestazioni servizi) Possibilità liquidazione e versamento x trimestre con maggiorazione dell 1% 2) Volume affari > a (o > a se prestazioni di servizi) Liquidazione e versamento mensile senza alcuna maggiorazione. 3) Obbligo versamento acconto entro il con diverse modalità: storico o previsionale (88%) o effettivo (100 %)

12 - Tutte le forme di svolgimento attività di impresa - - Un particolare regime di liquidazione IVA I.V.A. x cassa Tale regime si fonda sul principio, in deroga al criterio generale di esigibilità immediata alla fatturazione (sia attiva che passiva) con obbligo di versamento / diritto alla detrazione nei termini di legge, solo per soggetti con volume di affari < 2 ML ed esclusivamente per operazioni attive con controparti I.V.A., di rendere esigibile l I.V.A. solo al momento dell incasso. Durata regime triennale rinnovabile anno x anno

13 - Tutte le forme di svolgimento attività di impresa - I.V.A. x cassa (segue) Il diritto alla sospensione del versamento porta con se l obbligo di non detrarre l I.V.A. dei propri fornitori fino al momento del pagamento Tale sospensione di esigibilità ha durata di un anno decorso il quale l IVA va cmq liquidata sia a debito che a credito. Tale regime è quindi un regime interno che, seppur comunicato in sede di fatturazione, non muta i diritti del ricevente che, non subendone le conseguenze negative, mantiene inalterato il proprio diritto alla detrazione.

14 - Impresa individuale - Regimi contabili Contribuenti minimi (solo p.f.) - Condizioni - 1) Nuova iniziativa (assenza di attività sotto qualsiasi forma nei tre anni precedenti) 2) Assenza di dipendenti / collaboratori 3) Beni ammortizzabili di valore non > a nel triennio 4) Assenza di esportazioni N.B. : Il superamento per oltre il 50 % del limite dei ricavi determina la fuoriuscita automatica del regime agevolativo al 5 % (omnia)

15 - Impresa individuale / Società di persone (segue) - Contribuenti minimi (solo p.f.) (segue) - 1) Assenza obblighi contabili sia per i.d. che IVA ma solo conservazione dei documenti amministrativi 2) Operazioni attive escluse dell I.V.A. e, pertanto, anche l I.V.A. addebitata non viene detratta, 3) Determinazione del reddito: Principio di cassa, 4) Tassazione sostitutiva nella misura forfettaria del 5 %, 5) La fuoriuscita del regime implica l applicazione retroattiva del regime semplificato con complicazioni operative (p.e.: riaddebito IVA dalla data di superamento del limite ).

16 - Impresa individuale / Società di persone (segue) - Regimi contabili Contribuenti nuove iniziative (solo p.f.) - Condizioni - 1) Nuova iniziativa (assenza di attività sotto qualsiasi forma nei tre anni precedenti meno rigoroso) 2) Non esiste il divieto di dipendenti / collaboratori né limiti di valore per i beni ammortizzabili né divieto di esportazioni 3) Il limite di fatturato è più elevato ( ,41 x servizi o ,83 per altre attività)

17 - Impresa individuale / Società di persone (segue) - Regimi contabili Contribuenti nuove iniziative (solo p.f.) - Peculiarità 4) Il regime di tassazione si fonda sul regime contabile semplificato (obbligo dei registri I.V.A., libri del lavoro (se del caso) e beni ammortizzabili ) 5) Il reddito non è quindi legato al principio di cassa 6) Durata triennale con facoltà di uscita anticipata, 7) Le operazioni attive sono rilevanti x IVA che si liquida però solo annualmente senza maggiorazioni.

18 - Società di persone - Regimi contabili - - Semplificato (vedasi limiti di fatturato): è rappresentata unicamente dall attivazione e tenuta dei soli registri IVA (per liquidarla su base mensile o trimestrale) integrabili con altre annotazioni per la determinazione del reddito fine anno; - Ordinario: Tenuta contabilità economico-patrimoniale con libro giornale e redazione bilancio di esercizio di fine anno con annotazione sul libro inventari entro il termine invio modello dichiarativo annuale ( X).

19 - Società di persone - Regimi contabili - Semplificato Criticità: a) Non permette di predisporre complete situazioni gestionali (anche periodiche) anche dal punto di vista patrimoniale; b) Non costituiscono un adeguato elemento di difesa x verifiche fiscali (diversamente dalla contabilità ordinaria se ben tenuta) c) Problematiche in caso di procedure concorsuali per accertare l eventuale non sussistenza dei limiti di fallibilità Vantaggi a) Minori oneri amministrativi ed adempimenti

20 - Società di persone - Regimi contabile ordinario a) Tenuta dei soli libri contabili ex Articolo 2214 (giornale e inventari oltre a quelli fiscali p.e. libro beni ammortizzabili - ) b) Possibilità di tenere anche libro riunioni amministratori e/o Assemblee soci - anche se non previsti dal C.C. ma per opportunità e chiarezza decisioni assunte (magari prevedendoli nello Statuto sociale); c) Il bilancio di esercizio ha forma libera ma sicuramente deve rispettare i criteri valutazione ex Art CC d) Tale bilancio non soggetto a deposito Registro Imprese

21 - Società di persone - Regimi di tassazione - a) La tassazione che grava sulle società di persone è formalmente rappresentata solo dall IRAP (4,73 %) - dal 2014 si ridurrà del 10 % in pratica l aliquota sarà del 4,26 % - b) La tassazione sul reddito (IRPEF), di fatto, grava sui soci in base alla quota di partecipazione utili/perdite ai quali è attribuito per trasparenza anche se non distribuiti o coperte incluso quota parte ritenute fiscali, crediti ecc. c) L aliquota effettiva sarà, pertanto, di natura progressiva in base anche agli altri redditi posseduti (dal 23 % al 43 %)

22 - Imprese individuali / Società di persone - Basi imponibili (Regime ordinario)- IRAP Valore Produzione meno Costi Produzione con esclusione: - Costo del personale (salvo particolari deduzioni/detrazioni), - Collaborazioni a progetto e ex cocopro (vedi amministratori) - Svalutazioni crediti (e perdite su crediti), - IMU (nella misura dell 80 %) Inoltre non sono rilevanti l area finanziaria (sia attiva che passiva) mentre di regola lo è quella straordinaria e non si apportano variazioni meramente fiscali (valide sono ai fini IRPEF)

23 - Società di persone - Basi imponibili (Regime ordinario)- IRPEF Pur essendo la tassazione in capo al socio per trasparenza il reddito è determinato cmq in capo alla società che poi lo attribuisce ai soci. Base di riferimento è il risultato di esercizio della chiusura apportando ad esso specifiche variazioni fiscali (sia in aumento che in diminuzione che possono essere sia temporanee che definitive).

24 - Società di capitali Bilancio d esercizio - Il regime contabile non può che essere quello ordinario essendo le stesse sempre tenute al rispetto dell Articolo 2214 C.C. espressamente richiamato dall Articolo 2421 C.C. - Obbligo redazione del bilancio di esercizio in base alle previsioni degli Articoli bis C.C. - Il bilancio deve essere redatto con esclusivo riferimento ai criteri di valutazione previsti all Articolo 2426 C.C.

25 - Società di capitali Bilancio di esercizio (segue) - La principale fonte interpretativa per la redazione del bilancio d esercizio è data dai principi contabili emanati dall OIC - L inquinamento da valutazioni indotte da disposizioni fiscali è vietata e può essere anche fonte di responsabilità - Lo schema di bilancio e l informativa di bilancio può essere redatta in forma abbreviata al non superamento di particolari limiti dimensionali (due su tre) x due esercizi consecutivi che esclude, di fatto, anche la relazione sulla gestione (opzione cmq autonoma)

26 - Società di capitali Bilancio di esercizio (segue) Procedura di redazione e approvazione - Il bilancio va redatto entro 90 gg dalla chiusura dell esercizio e depositato c/o la sede sociale entro i 30 gg che precedono la data di convocazione dell Assemblea - Organo di controllo (eventuale): effettuate le verifiche, deposita la sua relazione nei 15 gg che precedono Assemblea - L Assemblea soci va convocata entro 120 gg (8 gg. prima). - N.B.: Differimento di 60 gg con specifiche motivazioni (se previste dallo statuto e da citare in Nota integrativa)

27 - Società di capitali Bilancio di esercizio (segue) Procedura di redazione e approvazione - Il bilancio, una volta approvato, va depositato (con le relazioni degli organi di controllo e l elenco soci aggiornato) c/o il Registro Imprese entro 30 gg dall approvazione. - Il mancato deposito è fonte di responsabilità degli amministratori ed applicazione di una specifica sanzione amministrativa in caso di ritardo in capo autonomamente a tutti gli amministratori (e sindaci) - In assenza di approvazione rimane progetto e non è pubblico.

28 - Società di capitali Tassazione risultato esercizio - La società di capitale è soggetto autonomo e quindi centro diretto di imputazione del carico fiscale - Le imposte che gravano di regola, salvo esenzioni e/o riduzioni di imposta per particolari settori di attività, sono l IRAP e l IRES. - Eccezione: No IRES se opzione x tassazione x trasparenza Condizione: Max 10 soci, tutte p.f., limite fatturato x studi di settore e opzione fatta da tutti i soci

29 - Società di capitali Tassazione - IRAP - Valgono le regole società persone Regime ordinario. - Con riferimento al costo del personale, si segnala: a) Esistono deduzioni e detrazioni per i soli tempo indeterminato ( e contributi obbligatori) che sono ulteriormente aumentate per lavoratori giovani (< 35 anni) e per le donne ( ) b) Integrale deduzione costo personale destinato ad attività di ricerca previa attestazione C.S. o e per apprendisti o in formazione / lavoro o di inserimento

30 - Società di capitali Tassazione IRES - Il reddito è determinato sulla base delle risultanze di bilancio apportando le variazioni fiscali al reddito civilistico previste (sia in aumento che in diminuzione che posso essere sia di natura temporanea che definitiva) da operarsi su alcuni componenti di costo e/o ricavo rilevati in contabilità. - L aliquota attuale IRES è del 27,5 % e viene liquidata in sede di redazione del bilancio e successivamente indicata nel Modello Unico annuale. a) empo Dott.

31 - Società di capitali Tassazione IRES Alcune disposizioni agevolative ACE: Incentivo patrimonializzazione Trattasi di una deduzione dall imponibile IRES (no IRAP) determinato dal rendimento nozionale dell aumento del patrimonio netto attualmente nella misura del 4 % (2014); in aumento nel biennio ( ). - L aumento P.N. può derivare da utili non distribuiti, da aumenti di capitale sociale, rinuncia crediti vs soci ecc. NB: Vale anche x società persone ex regime ordinario

32 - Società di capitali Alcune disposizioni agevolative (segue) Start-up innovative Condizioni 1) Società di diritto e sede italiana (e non quotata 2) Oggetto sociale: Sviluppo, produzione e commercializzazione prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico 3) Divieto di distribuzione utili con destinazione a investimenti in ricerca o progetti innovativi 4) Valore Produzione fino a 5 milioni (nel 2 anno)

33 - Società di capitali Alcune disposizioni agevolative (segue) Start-up innovative Oggetto sociale - Condizioni alternative 1) Spese di ricerca e sviluppo pari o > al 15 % del Valore della Produzione o del Costo della Produzione 2) Forza lavoro: Dip.ti / Collaboratori per 1/3 con dottorato di ricerca o per 2/3 con laurea magistrale 3) Titolarità licenza o deposito brevetto, marchio. relativo a invenzione industriale ecc. direttamente attinente all oggetto sociale e/o all attività di impresa.

34 - - Società di capitali Alcune disposizioni agevolative (segue) Start-up innovative Adempimenti iniziali e periodici Registro Imprese 1) Iscrizione in apposita sezione del Registro delle Imprese, 2) Comunicazione semestrale conferma e/o modifica dati anagrafici della società 3) Comunicazione annuale (con il bilancio) e cmq entro sei mesi da chiusura esercizio) x conferma requisiti iniziali mediante autocertificazione.

35 - Società di capitali Alcune disposizioni agevolative (segue) Start-up innovative Benefici /Esoneri 1) Credito imposta (35 %) personale altamente qualificato (Max annui) - Durata quattro anni - 2) Esclusione dalla disciplina antielusiva società comodo e dal fallimento (accesso procedure da sovraindebitamento) 3) Detrazione di imposta per gli investitori (sia soggetti sia IRPEF - 19 % - che IRES - 20 % - per importi investiti con almeno vincolo biennale Durata agevolazioni ( )

36 - Società di capitali Scadenze pagamenti (Imposte dirette) Saldo - Entro il 16 giugno (salvo proroga termine approvazione bilancio In tale caso il termine è del 16 Luglio - In entrambi i casi si può differire di 30 gg con una maggiorazione dello 0,4 % - Per entrambi i casi è possibile pagarle in via rateizzata in rate costanti fino alla corrispondente data del Mese di Novembre (Minimo 4 / Massimo 6) applicando un tasso di interesse di dilazione (attualmente 4,0 % annuo - 0,33 % mensile)

37 - Società di capitali Scadenze pagamenti (Imposte dirette) Acconti (suddivisi in due pagamenti) Misura complessiva: attualmente 101,5 % imposta dovuta netta ritenute e crediti esercizio precedente 1) Primo con stessa scadenza del saldo pari al 40 % dovuto 2) Secondo entro fine Novembre dell anno imposta di riferimento (60 % dovuto) NB: Al primo acconto si applicano le medesime regole di differimento breve e/o rateizzazione del saldo anno precedente

38 - Società di capitali Scadenze pagamenti (Imposte dirette) Acconti - Metodologia alternativa - Possibilità effettuare versamento acconti su base previsionale basandosi sulla stima di reddito dell esercizio cui si riferiscono Tale modalità, di prassi, vista la possibilità di sanzioni in caso di carenza alla definizione dell imposta dell esercizio successivo, viene attuata solo in sede di secondo acconto

39 - Società di capitali Scadenze pagamenti (I.V.A.) Mensili: 16 g. Mese successivo Trimestrali: 16 g. Secondo mese successivo a trimestre salvo per il 4 trimestre la cui scadenza è il 16 g. Terzo mese successivo. Annuale (solo x Trimestrali corrispondente al 4 Trimestre): Scadenza rateizzabile (max 9 rate) costanti Termine finale 16 g. Novembre anno successivo con interesse del 4 % annuo

40 - Società di capitali Gestione crediti fiscali - Possibilità compensazione interna - Stesso tributo - - Possibilità compensazione esterna alla condizione che la dichiarazione sia fornita di visto conformità per importi superiori ad ,00 che sarà: Preventivo x I.V.A. Consuntivo x imposte dirette (IRES / IRAP) - Limite annuo (salvo casi particolari) di

41 - Società di capitali Dichiarazioni fiscali Scadenza fine Settembre anno successivo e cmq entro il 9 mese successivo a mese chiusura esercizio Scadenza (per sola I.V.A.) anticipabile fin da Febbraio per poter beneficiare della compensazione esterna

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