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1 STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: I NUOVI MODELLI INTRASTAT OBBLIGHI, SCADENZE E MODALITA Come anticipato con nostra circolare del 7 settembre 2009, per effetto delle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE è stato esteso l obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT anche alle prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito comunitario (servizi intracomunitari), effettuate a partire dal 1 gennaio 2010, oltre agli acquisti ed alle cessioni comunitari di beni. In attuazione del D.Lgs. n. 18/2010, in vigore dall 1 gennaio 2010, sono stati emanati: - il Decreto Ministeriale (decreto MEF) del 22 febbraio 2010 che ha stabilito le modalità ed i termini di presentazione dei nuovi elenchi riepilogativi (modelli Intrastat). Il Decreto non è stato ancora ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; - la Determinazione n dell Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010 che ha definito le modalità tecniche di compilazione e trasmissione degli elenchi riepilogativi. I nuovi modelli Intrastat e le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell Agenzia delle Dogane, all indirizzo: raggiungibile anche digitando e seguendo il percorso modulistica /indice modulistica /elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni. L obbligo di presentazione telematica degli elenchi riepilogativi attraverso i nuovi modelli Intrastat decorre dal 1 gennaio 2010 e riguarda pertanto, sarebbe forse il caso di dire ha riguardato, già gli invii relativi al mese di gennaio 2010 da effettuarsi entro il 25/02/2010. La pubblicazione della nuova disciplina, oltre che dei nuovi modelli e delle relative istruzioni, è avvenuta solo il 22 febbraio, compromettendo e rendendo difficoltoso l invio del 25/2. L Amministrazione

2 finanziaria, riconoscendo il ritardo di pubblicazione dei Provvedimenti e l applicazione di una nuova e più complessa normativa, quali condizioni obiettive di incertezza e difficoltà in grado di indurre gli operatori in errori nella compilazione degli elenchi, con la C.M. n. 5 del 17/2/2010 ha stabilito che non saranno applicate sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che eventuali violazioni vengano sanate entro il 20 luglio 2010, inviando elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le nuove modalità. Le nuove periodicità dal 2010 Premesso che i nuovi modelli si distinguono in INTRA 1 per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese e INTRA 2 per gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi ricevuti, l art. 2 del Decreto MEF ha così riformulato la periodicità di presentazione degli elenchi: TRIMESTRALE, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a ; MENSILE in tutti gli altri casi. Per maggiore chiarezza si veda lo schema di seguito riportato: Come si può evincere dalla tabella, uno stesso contribuente può risultare trimestrale per gli INTRA 1 e mensile per gli INTRA 2 (o viceversa), così come ricadere nella stessa periodicità trimestrale o mensile per entrambi gli elenchi.

3 Per il contribuente che supera anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti la soglia delle cessioni o dei servizi resi ( ), scatta la periodicità mensile dell intra 1 (idem per l intra 2 con riguardo ad acquisti e servizi ricevuti). Sulla base di quanto sopra evidenziato, appare evidente che, nell ipotesi di effettuazione anche in uno solo dei trimestri del 2009 di cessioni (o acquisti) superiori alla soglia di , il contribuente si dovrà collocare dal 2010 nella periodicità mensile. Un aspetto poco chiaro riguarda, invece, la rilevanza o meno nei trimestri 2009 dei servizi. Per quest ultimi gli operatori non dispongono di dati storicizzati, trattandosi di operazioni rilevanti solo da quest anno. Sulla base di questa considerazione, e cioè che l intra dei servizi è in vigore solo dal 2010, in dottrina sono state già formulate apprezzabili posizioni che sposano la tesi dell irrilevanza dei servizi 2009 ai fini del computo della periodicità Purtroppo l esperienza insegna che in passato il ricalcolo è stato preteso (si pensi all allargamento dei Paesi aderenti) e quindi appare opportuno attendere chiarimenti sull argomento. I soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di non aver superato le soglie di cui sopra nei trimestri già trascorsi. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono facoltativamente se lo ritengono opportuno - presentarlo con periodicità mensile per l intero anno solare. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di cui sopra, presentano l elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. Può pertanto accadere, ad esempio, che un contribuente con obbligo trimestrale oltrepassi la soglia già nel mese di febbraio In tal caso egli dovrà presentare il modello INTRA relativo al mese di marzo entro il 25 aprile e sempre entro lo stesso termine dovrà presentare un ulteriore modello per il periodo gennaio-febbraio. Modalità e scadenze di presentazione dal 2010 L unica modalità di presentazione consentita è quella telematica e la scadenza stabilita per l invio è il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (il 25 vale quindi tanto per chi si ritrova nella periodicità mensile che in quella trimestrale).

4 In via transitoria, fino al 30 aprile, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La situazione può essere sintetizzata nella tabella che segue. È bene osservare che la normativa nazionale non contempla più (diversamente dal passato) la modalità di presentazione cartacea dei modelli. La presentazione cartacea dei modelli non è quindi più ammessa. Ciò è emerso anche dalle risposte fornite nelle scorse settimane dagli sportelli degli Uffici doganali. Al riguardo, considerato il ritardo nell emanazione della nuova modulistica, il fatto che molti contribuenti nei giorni scorsi avevano già presentato i modelli in modalità cartacea, al fine di garantire uniformità di comportamenti da parte di tutti gli uffici doganali, l Agenzia delle Dogane, con nota 19/02/10 n.24265/ru, ha fornito ai propri uffici le seguenti istruzioni sul trattamento dei modelli cartacei già pervenuti: Nell ipotesi in cui gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale) prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA. Dalla data di entrata in vigore

5 delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, invece, i Modelli INTRA eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue: - per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta; - per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta. Dalla lettura della citata nota delle Dogane non è ben chiaro quale sia la data spartiacque, se il 20/02/10 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n.18/10) oppure debba essere la data di pubblicazione in G.U. del Decreto MEF che fissa le nuove scadenze. A nostro avviso appare ragionevole ritenere che la data debba essere quella di pubblicazione del Decreto MEF (ad oggi in realtà non ancora ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anche se ne è stato reso noto il testo). Brevi indicazioni operative A distanza di qualche giorno dalla prima presentazione dei modelli Intrastat permangono ancora molti dubbi sulle modalità di compilazione per i servizi. E la pubblicazione delle istruzioni accluse alla determinazione direttoriale dell'agenzia delle Dogane di lunedì 22 febbraio non ha contribuito a chiarire l'informativa richiesta da alcuni campi. D'altra parte, le Dogane nell'ambito del sistema Intrastat fungono da soggetto "collettore" delle informazioni, mentre chi definisce il contenuto dei modelli e ne utilizza le risultanze è l'agenzia delle Entrate. Sarebbe allora opportuno che le Entrate intervenissero con una circolare per fornire una guida per la corretta compilazione degli Intra servizi. Vero è che in questa prima fase gli operatori possono beneficiare della moratoria in tema di sanzioni concessa dalla circolare 5/E/2010 (v. infra). Questo mitiga il problema ma non lo risolve, anche perché quante più inesattezze si commettono oggi e tante più variazioni dovranno essere comunicate entro il 20 luglio, con un aggravio aggiuntivo per gli operatori. Posto che i modelli vanno compilati in tutte le colonne a prescindere dalla periodicità di presentazione del soggetto passivo tenuto all'obbligo, le maggiori

6 difficoltà si riscontrano nelle ultime quattro colonne. Nel campo "codice servizio" deve essere inserito il codice espresso in base alla classificazione CPA 2008 (consultabile nel sito delle Dogane) considerato alla sesta cifra. Questa classificazione, al livello di dettaglio qui rilevante, si compone di circa milleseicento voci, talché occorre valutare con cura la categoria di appartenenza del servizio. Scelta non agevole soprattutto per le prestazioni ricevute. Se una fattura unica riporta una pluralità di servizi indistinti e valutati per un unico imponibile, la classificazione andrà effettuata in base a quello prevalente. Se, invece, nel documento i servizi sono distinti per natura e a ciascuno è attribuito un valore (parziale), occorrerà compilare tanti righi quanti sono i singoli servizi. In corrispondenza della "modalità di erogazione" è necessario specificare se la prestazione si esaurisce in unica soluzione ovvero ha carattere ripetitivo nel tempo. Così, per esempio, la fattura relativa al canone periodico pagato per la manutenzione continuativa di un certo impianto avrà natura di servizio "erogato a più riprese". Nella "modalità di incasso" va indicato se il corrispettivo è stato incassato (o pagato nel caso di servizio ricevuto) con bonifico, accredito in conto corrente o "altro". Nel silenzio delle istruzioni, non è chiaro cosa debba intendersi con l'espressione accredito che, in sé, non designa alcuna modalità tecnica di pagamento. Si ritiene, invece, che la voce "altro" debba essere utilizzata anche nel caso di mancato incasso (o pagamento). Assai controverso è il contenuto da inserire nel campo "paese di pagamento", in cui va riportato il codice ISO del Paese ove, dicono le istruzioni, «viene effettuato il pagamento del servizio» reso o ricevuto. In attesa di chiarimenti ufficiali, si è dell'avviso che con il concetto di luogo di effettuazione, come declinato nelle istruzioni, si debba far riferimento al Paese da cui è movimentato il danaro. Quindi, se il pagamento avviene con bonifico effettuato tramite banca italiana "paese di pagamento" sarà l'italia. Se invece, come di regola accade con prestatori non stabiliti, il danaro si muove da altri Paesi, europei o extracomunitari, occorre accertarsi da dove parte il flusso finanziario. Solo per i servizi ricevuti, va poi indicato l'ammontare delle operazioni in valuta da esprimere nella moneta dello Stato membro del fornitore. Così, se un operatore inglese fattura una prestazione in dollari, nel campo occorrerà indicare il controvalore in sterline. ESEMPIO DI COMPILAZIONE: Il modello Intra 2 quater Consideriamo un soggetto passivo nazionale che si avvale di una società di trasporti britannica per il trasporto su strada di animali vivi, che per la prestazione emette una fattura di GBP. Il pagamento è effettuato con bonifico effettuato con un conto presso la filiale di una banca italiana in Irlanda.

7 Colonna 1: va indicato il progressivo di riga nell'ambito dell'intra 2 quater di periodo Colonna 2: riporta il codice Iso dello Stato del prestatore (GB) Colonna 3: reca l'identificativo del prestatore comunitario Colonna 4: esprime il valore in euro dell'operazione in base ai criteri di cambio fissati dall'articolo 13, comma 4 del Dpr 633/72 Colonna 5: indica l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore (GBP) Colonna 6: riporta il numero della fattura relativa al servizio ricevuto Colonna 7: riporta la data della fattura Colonna 8: deve esservi inserito il codice a sei cifre del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA Nell'esempio, trattandosi di trasporto su gomma di animali vivi, il codice è " Servizi di trasporto stradale di animali vivi" Colonna 9: indica la modalità di erogazione del servizio (I = istantanea; R = erogato a più riprese). Nell'esempio, trattandosi di un servizio che si esaurisce in unica prestazione, si dovrà indicare il codice I Colonna 10: dà conto della modalità di incasso/pagamento (B = bonifico; A = accredito; X = altro). Nell'esempio si è ipotizzato il pagamento con bonifico Colonna 11: reca il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto. Nell'esempio il pagamento è effettuato attingendo da un conto bancario aperto presso la filiale in Irlanda di una banca italiana, quindi il luogo da cui si muove il flusso finanziario è l'irlanda, codice IE Integrazione entro il 20/07/10 degli elenchi errati o incompleti Come anticipato in premessa, l Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.5/e/10, ha sancito la non sanzionabilità delle violazioni legate all evidente obiettiva incertezza creata dal notevole ritardo con il quale sono stati rilasciati i software e sono stati recepiti nell ordinamento nazionale i provvedimenti di attuazione delle

8 Direttive comunitarie. In ogni caso, l Agenzia, non ha escluso la sanzionabilità dei modelli che verranno inevitabilmente presentati in ritardo (omessi), ma si è limitata a precisare che: in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali ed il tutto a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi. Ed è così che, al fine di scongiurare rischi sanzionatori, complice la contestuale pubblicazione sul sito dell Agenzia delle Dogane dello scadenziario di febbraio, nonché del Comunicato del 18/02 (che annunciava l apertura per sabato 20/02/10 degli sportelli doganali), molti contribuenti si sono messi in coda sabato 20 per presentare (chi su carta, chi su floppy) elenchi di fortuna contenenti almeno le cessioni e gli acquisti di beni. Elenchi che dovranno essere prossimamente integrati con i dati relativi ai servizi che non era possibile indicare né sui vecchi modelli cartacei né sulla versione 2009 del software (l unica disponibile fino a poche ore prima). Restiamo a disposizione per ogni altro chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Milano, 2 marzo 2010 STUDIO DPM

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