Direttore Rino Pavanello. Norme in materia di Tutela penale dell Ambiente

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1 IV Trimestre 20 anno XXIV n 96 carta riciclata 00% Direttore Rino Pavanello *ISSN Poste Italiane Spa - Sped in ap DL 353/2003 (conv in L 27/02/2004 n 46) art, comma - DB MILANO - ontiene IP Norme in materia di Tutela penale dell Ambiente DLgs 2/20 23-Ambiente a cura di: Stefano Maglia e Rino Pavanello contributi di: Stefano Aldini, arlo Maria Grillo, Anna Guardavilla, Andrea Sillani, Monica Taina Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - opia 30,00 - arretrato 45,00 - carta riciclata 00% in collaborazione con co-promosso con tel wwwamblavit

2 Indice DLGs 2/20: 23-Ambiente INDIE DLGS 23/200: INTRODUZIONE, Rino Pavanello 2 DLGS 2/20: TUTELA PENALE DELL AMBIENTE, Stefano Maglia 25 LA POLITIA RIMINALE IN ITALIA NEL QUADRO DELLA LOTTA ONTRO LA RIMINALITA AMBIENTALE, arlo M Grillo 39 DLGS 2/20: RELAZIONE AL DERETO LEGISLATIVO 2/20 43 DLGS 2/20: IL PUNTO DELLA ASSAZIONE 59 DLGS 2/20: TABELLA FATTISPEIE REATI PREVISTI DAL "23/AMBIENTE", Stefano Maglia 63 DLGS 2/20: TABELLA ON ESEMPI DI REATI AMBIENTALI ASRIVIBILI AD ATTIVITA NON INDUSTRIALI, Andrea Sillani 73 DLGS 2/20 E MODELLO-23 : NORMA ISO 400 E REGOLAMENTO EMAS, Stefano Aldini 77 DLGS 23/200: APPROFONDIMENTI GIURIDII SULLA BILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI, Anna Guardavilla 97 DLGS 23/200: DISIPLINA SULLA BILITÀ DA REATO DEGLI ENTI, Anna Guardavilla 05 DLGS 23/200: UN ASO DI APPLIAZIONE INDIRETTA AI REATI AMBIENTALI, Monica Taina 9 DLGS 23/200: PRINIPIO DI FRAZIONABILITA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE MISSARIO GIUDIZIALE, Anna Guardavilla25 GIURISPRUDENZA SULLE BILITA AMBIENTALI27 TESTO DEL DLGS 8 GIUGNO 200, N 2335 TESTO DEL DLGS 7 LUGLIO 20, N 2 59 TESTO DELLA DIRETTIVA 99/2008/E 65 DLgs 2/20: 23-Ambiente -

3 DLgs 23/200: introduzione DLGS 23/200: INTRODUZIONE Rino Pavanello, Segretario nazionale Associazione Ambiente e Lavoro DLgs 23/200 2 Modello-23: approccio concettuale e metodologico A) Fase - Identificazione delle aree sensibili ( as-is analysis ) B) Fase 2 - Identificazione del modello organizzativo e di controllo a tendere (to be) e Gap analysis ) Fase 3 - Predisposizione del Modello 3 Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori 4 Illeciti più rilevanti ai fini del DLgs 23/200 enni normativi sul DLgs 23/200 In questa introduzione trattiamo gli aspetti generali del DLgs 23/200, rinviando l esame dei contenuti specifici del DLgs 2/20, il cd 23-ambiente agli altri contributi di questa pubblicazione Il Decreto Legislativo 8 giugno 200, n 23 (DLgs 23/200), recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell Art della legge 29 settembre 2000, n 300 ha introdotto fin dal 200 nell ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi per alcuni tipi di reato, commessi nell interesse o a vantaggio della società da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle persone che ricoprono posizioni apicali nell'ente L innovazione del DLgs 23/200 allinea l ordinamento italiano a quelli di molti altri Paesi europei e consiste nella previsione di un modello sanzionatorio rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione Il regime di responsabilità istituito dal DLgs 23/200, inizialmente rivolto ad ambiti specifici di reato doloso (corruzione, concussione, truffa e simili e in seguito reati societari, reati in materia di falsità di monete, di terrorismo, contro la personalità individuale, abusi di mercato, reati transnazionali in materia di criminalità organizzata), si è ampliato negli anni attraverso successivi interventi normativi (v figura ) DLgs 2/20: 23-Ambiente - 2

4 DLgs 23/200: introduzione I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell igiene e della salute sul lavoro, sono stati introdotti attraverso l art 25-septies del DLgs 23/200, con la Legge n 23 del 3 agosto 2007 e il DLgs 8 del 9 aprile 2008 Reati Informatici (art 24-bis): Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25-octies) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art 25-septies): Omicidio colposo, lesioni personali colpose Reati Transnazionali (L 46/2006): Riciclaggio, Associazione a delinquere, ecc Reati di Abusi di mercato (art 25-sexies): I REATI PREVISTI DAL DERETO Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (art 24): Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno della PA, Frode informatica in danno della PA 2005 Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato 200 REATI PREVISTI IN SEDE DI EMANAZIONE D D Lgs Lgs 23/200 REATI INSERITI IN MOMENTI SUESSIVI Reati contro la personalità individuale (art 25-quinquies): Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi Reati nei rapporti con la PA (art 25): oncussione, orruzione, Istigazione alla corruzione, ecc Reati nella gestione di monete ed altri valori pubblici (art 25-bis): Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato di monete false e Alterazione di monete ecc Reati societari (art 25-ter) False omunicazioni sociali, Falso in prospetto; Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori; Illecita influenza sull assemblea, Aggiotaggio; Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico e di finanziamento del terrorismo (art 25-quater) 2 Figura - Fonte: Prof Pietro Previtali, Incontro Regione Lombardia, novembre 200 Un elenco dei principali reati previsti dal DLgs 23/200, prima dell entrata in vigore del DLgs 2/20 è riportato a pag 4 e seg Ad essi si aggiungono i reati ambientali, che sono stati introdotti attraverso l art 25- undecies del DLgs 23/200, con il DLgs n 2/20 del 7 luglio 20 entrato in vigore il 6 agosto 20, che ha recepito la direttiva n 2008/99/E del Parlamento europeo e del onsiglio del 9 novembre 2008 sulla tutela penale dell ambiente Il DLgs 23/200 introduce, quindi, per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità amministrativa dell ente associativo (gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica) per reati commessi da: - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra DLgs 2/20: 23-Ambiente - 3

5 DLgs 23/200: introduzione La responsabilità ha natura sostanzialmente penale perché: - è derivante da reato; - viene accertata con procedimento penale; - comporta l applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all interdizione dall esercizio dell attività) Presupposto necessario della responsabilità dell ente associativo è che il reato sia commesso nell interesse o a vantaggio dell ente stesso Non rientrano dunque nell ambito di detta responsabilità i reati commessi esclusivamente nell interesse o a vantaggio del loro autore materiale o di un terzo L art 5 del DLgs 23/0 prevede che l Ente sia responsabile se: - il reato è stato commesso nell interesse o a vantaggio dell Ente; - il reato non è stato commesso nell esclusivo interesse proprio o di terzi; - l autore del reato é una persona che ricopre una posizione apicale o subordinata Nel caso in cui l autore del reato sia un soggetto in posizione apicale la responsabilità dell Ente è presunta, salvo prova dell adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso Nel caso in cui l autore del reato sia un soggetto in posizione subordinata 2 la responsabilità dell Ente dipende dall eventuale violazione degli obblighi di direzione e controllo sul subordinato In caso di commissione di uno dei reati previsti dal DLgs 23/0, per escludere la responsabilità dell Ente, si dovrà dimostrare: - l efficace adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso; - l elusione fraudolenta del modello da parte dell autore del reato; - il corretto svolgimento, da parte dell Organo di Vigilanza, dei compiti di controllo La responsabilità dell ente - definita dal legislatore amministrativa - è secondo la assazione un terzo genere di responsabilità, che si affianca a quelle amministrativa e penale: va notato che dal punto di vista processuale l ente è chiamato a rispondere nei casi previsti dalla normativa davanti al giudice penale secondo le procedure del codice di procedura penale on il termine Soggetti Apicali ci si riferisce alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell Ente o di una sua unità organizzativa, ovvero che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell Ente 2 on il termine Soggetti Subordinati ci si riferisce alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali DLgs 2/20: 23-Ambiente - 4

6 DLgs 2/20: tutela penale dell ambiente DLGS 2/20: TUTELA PENALE DELL AMBIENTE Stefano Maglia, Univ Parma, onsulente Legale Ambientale Le origini comunitarie della tutela penale dell ambiente L'Unione europea ha dato una spinta determinante al processo di costruzione del diritto penale dell'ambiente La consapevolezza che l'inquinamento costituisce un fenomeno globale, infatti, ha imposto l'adozione di provvedimenti di carattere sovranazionale Il onsiglio d'europa già nel 998 decise di adottare una onvenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale (mai entrata in vigore per il ridotto numero di ratifiche), che rappresenta tuttavia il primo strumento internazionale che ha previsto la criminalizzazione da parte degli Stati membri dell'ue di una serie di condotte produttive di danno o pericolo per l'ambiente Invero, scopo ultimo della onvenzione era imporre agli Stati l'introduzione nei codici penali di fattispecie di reato di pericolo, anticipando, così, la soglia di tutela del bene, nonché la predisposizione di una responsabilità a titolo di colpa, quanto meno in riferimento ai casi di colpa grave Nel 200 la ommissione europea visto il tentativo mal riuscito nel 998 predispose un testo per una direttiva in materia, mentre il onsiglio dei Ministri dell'unione europea il 27 gennaio 2003 assunse la decisione quadro 2003/80/GAI, nota per esser stata oggetto di ricorso da parte della ommissione europea per un conflitto di competenza istituzionale, risolto dalla sentenza della orte di Giustizia del 3 settembre 2005, ausa -76/03, nella quale i giudici europei confermarono che una decisione in materia di protezione dell ambiente mediante il diritto penale avrebbe dovuto avere come fondamento giuridico il trattato E e non il trattato sull'unione europea (trattato UE) Si deve poi anche ricordare che la ommissione Europea ha emanato la Direttiva 2004/35/E con la quale ha inteso fornire un contributo determinante nella costruzione di un sistema normativo condiviso in tema di responsabilità per danni all'ambiente, pur senza introdurre fattispecie penali, ma prescrivendo obblighi e responsabilità a carico degli operatori economici in caso di causazione di danni L atto più significativo in materia è certamente rappresentato dalla Direttiva 2008/99/E sulla tutela penale dell'ambiente del 9 novembre La Direttiva 2008/99/E Muovendo dal rilievo che i reati ambientali spesso si estendono oltre i confini degli Stati ove vengono commessi per cui le risposte degli ordinamenti nazionali devono essere almeno in parte condivise, nonché dalla convinzione che tale azione a livello comunitario trova comunque la sua legittimazione nel principio di sussidiarietà 7 tramite la Direttiva l UE ha im- 7 L art 5 del Trattato della omunità europea recita: La omunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la omunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono DLgs 2/20: 23-Ambiente - 25

7 DLgs 2/20: il punto della assazione DLGS 2/20: IL PUNTO DELLA ASSAZIONE PUBBLIHIAMO UN ESTRATTO DI UN APPROFONDITA ANALISI DA PARTE DELLA ORTE DI ASSAZIONE: RELAZIONE N III/09/20 DEL 2 AGOSTO 20 3, NELLA QUALE I GIUDII DI LEGITTIMITÀ HANNO ESPRESSO IMPORTANTI ONSIDERA- ZIONI SUGLI ASPETTI GENERALI DEL DLGS N 2/20 Innanzitutto, è stato osservato che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/E, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l intera materia dei reati ambientali Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall entità delle pene previste dall art 2 della legge delega n 96/200, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità La parte più interessante della Relazione è però sicuramente il par 3, dedicato alla Responsabilità degli enti per i reati ambientali, di cui si riporta uno stralcio: indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d lgs n 2/20 è quella dell inserimento dei reati ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d lgs 8 giugno 200, n 23 ome già ricordato l art, lett d) della l 29 settembre 2000, n 300 (la legge delega del d lgs n 23/200) aveva inserito alcuni illeciti ambientali nell elenco dei reati presupposto Il legislatore delegato aveva però preferito non dare seguito sul punto alla delega, ritenendo opportuno un periodo di metabolizzazione della nuova forma di responsabilità da parte delle imprese prima di estenderla anche a fattispecie di ampio impatto sul mondo produttivo Né la successiva introduzione nel d lgs 3 aprile 2006, n 52 all art 92, comma 4, dell ambigua previsione per cui in materia di rifiuti «qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 200, n 23» è in qualche modo valsa a configurare la responsabilità da reato degli enti in materia ambientale difettando, come riconosciuto dalla giurisprudenza, nella suddetta disposizione tanto la tipizzazione degli illeciti, quanto quella delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (v Sez III, n 4329 del 7 ottobre 2008, dep 6 novembre 2008, Galipò, rv 24528) ome spesso accaduto in passato, l occasione per superare l impasse l ha creata l ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari Infatti le direttive 2008/99/E sulla tutela penale dell ambiente e 2009/23/E sull inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio 3 Il documento è sottoscritto dal vice Direttore Dott Domenico arcano e redatto dai Dottri Luca Pistorelli e Alessio Scarcella DLgs 2/20: 23-Ambiente - 59

8 DLgs 2/20: tabella fattispecie reati previsti dal 23/ambiente DLGS 2/20: TABELLA FATTISPEIE REATI PREVISTI DAL 23/AMBIENTE Stefano Maglia, Univ Parma, onsulente Legale Ambientale Ipotesi sanzionatoria Precetto Sanzione principale Sanzione ex D Lgs n 2/20 ed eventuale sanzione accessoria Fattispecie Art 37 co 2 secondo periodo hiunque effettui scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, arresto da tre mesi a tre anni Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote sanzione accessoria: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a 6 mesi Scarico di acque reflue contenenti piombo di un distributore di benzina non autorizzato (ass 39729/09) Reflui da attività di perforazione senza autorizzazione allo scarico (ass 39854/06) Acque di lavaggio di cassette di uva di una azienda vitivinicola scarico in canale di raccolta delle acque piovane non ammesso (ass 233/0) Art 37 co 3 primo periodo hiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 (sostanze pericolose) e 3/A (cicli produttivi specifici) dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione arresto fino a due anni Sanzione pecuniaria da 50 a 250 quote Impresa di fabbricazione di batterie autorizzazione allo scarico con prescrizioni specifiche sul cadmio inosservanza DLgs 2/20: 23-Ambiente - 63

9 DLgs 2/200 e Modello-23 : norma ISO 400 e regolamento EMAS DLGS 2/20 E MODELLO 23 : NORMA ISO 400 E REGOLAMENTO EMAS Adeguatezza e caratteristiche dei sistemi di gestione ambientale ed elementi di confronto e di coordinamento con il Modello-23 di organizzazione e di gestione Stefano Aldini, Avvocato, ertiquality L adeguamento del Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei reati ambientali previsti dal DLgs 2/20 e i Sistemi di Gestione ambientale UNI EN ISO 400 ed EMAS 2 Principali caratteristiche dei Sistemi di gestione ambientali in secondo la norma ISO 400 e il Regolamento EMAS 22/ UNI EN ISO Il regolamento EMAS 22/ Elementi di confronto e coordinamento tra i requisiti del Modello Organizzativo e di Gestione DLgs 23/200 e le norme volontarie ISO 400/EMAS L adeguamento del Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei reati ambientali previsti dal DLgs 2/20 e i Sistemi di Gestione ambientale UNI EN ISO 400 ed EMAS on l estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ex DLgs 23/200 ad alcune fattispecie penali ambientali, avvenuta con il DLgs 2/20, si è riproposta una situazione analoga a quella verificatasi all indomani della introduzione di tale responsabilità ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro 32 Da un lato, un ampliamento significativo della tipologia e quindi del numero di imprese e organizzazioni potenzialmente soggette all applicazione di tale responsabilità, dall altro, la necessità di comprenderne i riflessi operativi sul Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione di reati assai diversi rispetto a quelli di cui ci si era occupati sino ad allora La specialità della materia è stata avvertita a tal punto che l art 30 del DLgs 8/2008 ha introdotto requisiti specifici per il Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei 32 Legge 3 agosto 2007, n 23, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" DLgs 2/20: 23-Ambiente - 77

10 DLgs 23/200: approfondimenti giuridici sulla responsabilità amministrativa degli enti DLGS 23/200: APPROFONDIMENTI GIURIDII SULLA BILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI Anna Guardavilla, Giurista I presupposti giuridici per l applicazione del DLgs 23/200 Il campo di applicazione soggettivo del DLgs 23/200 sono gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica Le disposizioni contenute nel decreto non si applicano invece allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale Dunque il DLgs 23/200 si applica agli (altri) enti pubblici economici L articolo 5 del DLgs 23/200 prevede inoltre che l ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (da soggetti in posizione apicale o da soggetti a questi sottoposti) La colpa organizzativa Occorre domandarsi: cosa collega concettualmente la responsabilità penale di un soggetto fisico appartenente ad un Ente alla responsabilità amministrativa a carico dell Ente stesso, quindi della persona giuridica? La risposta a tale quesito è contenuta negli articoli 5, 6 e 7 del DLgs 23/200 L articolo 5, già citato, prevede che l ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) Al secondo comma tale norma aggiunge che l ente non risponde se le persone indicate nel comma hanno agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi Gli articoli 6 e 7 del DLgs 23/200 disciplinano i modelli di organizzazione, gestione e controllo cui la legge riconosce, previa valutazione del giudice penale, una potenziale efficacia esimente, distinguendo rispettivamente tra: ) reati commessi da soggetti in posizione apicale; 2) reati commessi da soggetti in posizione subordinata ) Reati commessi da soggetti in posizione apicale L art 6 prevede che se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell ente o di una sua unità organizzativa do- DLgs 2/20: 23-Ambiente - 97

11 DLgs 23/200: un caso di applicazione indiretta ai reati ambientali DLGS 23/200: UN ASO DI APPLIAZIONE INDIRETTA AI REATI AMBIENTALI 47 Nota a ass Pen, Sez III, n 5657 del 20 aprile 20 Monica Taina, Avvocato, Studio Maglia Il DLvo n 23/200 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è applicabile anche alle imprese individuali (nella specie trattavasi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di gestione illecita di rifiuti pericolosi) La sentenza che si annota é innanzitutto indubbiamente interessante in quanto ritiene estesa la responsabilità amministrativa ex DLgs 23/200 anche alle imprese individuali, ampliando notevolmente il raggio di azione del decreto Essa presenta però un ulteriore elemento di grande rilievo, essendo a che risulti la prima che si pronuncia in merito alla responsabilità amministrativa dell impresa individuale in riferimento ad una fattispecie di reato ambientale, di fatto anticipando le intenzioni del legislatore Il caso riguarda, infatti, l applicazione della misura interdittiva della revoca dell'autorizzazione alla raccolta trasporto e conferimento di rifiuti speciali in capo ad una ditta individuale siciliana, nell'ambito di un procedimento penale per il reato ex art 260 del D Lvo n 52/2006 Il difensore dell impresa individuale contesta il provvedimento cautelare deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare delle disposizioni relativa al campo di applicazione soggettivo, nonché alle misure cautelari di cui agli articoli 45 e 46 del DLvo 23/0, sostenendone l'inapplicabilità alla fattispecie in quanto nella nozione di ente di cui all art non può ritenersi ricompresa l'impresa individuale Sul punto specifico la orte di assazione, pur precisando che la ricorrente avrebbe comunque dovuto fornire la prova che la propria impresa individuale era priva di personalità giuridica, si spinge anche a formulare alcune considerazioni di carattere generale proprio sul campo di applicazione del D Lvo n 23/200 Sostengono infatti i Giudici che la gamma dei soggetti destinatari delle prescrizioni normative non vanno individuati soltanto attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art, comma 2); non solo, secondo l organo giudicante l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd "ditta individuale") può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt 2082 e 2083 cc 47 Tale nota a sentenza è visibile per esteso su Ambiente&Sviluppo n 7/20 DLgs 2/20: 23-Ambiente - 9

12 Giurisprudenza sulle responsabilità ambientali GIURISPRUDENZA SULLE BILITA AMBIENTALI A cura dello Studio Maglia Seppur l inserimento dei reati ambientali tra i reati presupposto per l applicazione del Dlvo 23 risalga solo a pochi mesi fa, la giurisprudenza, in particolare la orte di assazione, è intervenuta più volte in tema di responsabilità ambientale in ambito aziendale La rassegna che segue riporta alcune tra le più interessanti massime giurisprudenziali in materia, la maggior parte delle quali relative alla gestione dei rifiuti ass III Pen 9207 del 3/05/2007, Scalzo In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art 5, c 2, DLgs 22/97 (ora art 256, c 2, DLgs 5206), per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività, ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante ass III Pen 8366 del 7/05/2008, PG presso orte d Appello di Torino in proc Rapano Poiché il reato di cui all art 50, c 2, DLgs 22/97 (ora art 256, c 2, DLgs 52/06) è configurabile nei confronti di chiunque sia individuato nell ordinanza sindacale quale responsabile dell abbandono dei rifiuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, deve ritenersi valida l ordinanza che ha come destinatario una persona fisica anche se la società per cui operava è fallita ass III Pen 4838 del 7//2008, Russo A In caso di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, si esclude ogni automatismo nella responsabilità del proprietario del sito interessato, dovendo necessariamente procedersi all accertamento di un comportamento, pure omissivo, di corresponsabilità, quantomeno per specifici elementi di colpa Pertanto, non è configurabile il reato di cui all art 256, comma lett a) e 2, del DLgs 52/06 rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché quest ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con altri autori del fatto ass iv Sez Unite 4472 del 25/02/2009, ons Bon Agro Pontino c ommissario Pref om Pontinia ed altri) In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l'art 4, comma 3, del dlgs 5 febbraio 997, n 22 (applicabile "ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata DLgs 2/20: 23-Ambiente - 27

13 Testo del DLgs 8 giugno 200, n 23 DLgs 8 giugno 200, n 23 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell articolo della legge 29 settembre 2000, n 300 (GU 9 giugno 200, n 40) APO I Responsabilità amministrativa dell'ente SEZIONE I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa Art Soggetti Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 2 Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica 3 Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale Art 2 Principio di legalità L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto Art 3 Successione di leggi L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici 2 Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile 3 Le disposizioni dei commi e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee Art 4 Reati commessi all'estero Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 0 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto 2 Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo DLgs 2/20: 23-Ambiente - 35

14 Riviste della prevenzione abbonamento 202 t OPERTINA Y MY K MY Y con il contributo di AGENTI HIMII K a cura di: Alessandro Mazzeranghi Federica oucourde, Alberto Gandini, Anna Guardavilla, Rino Pavanello, Rossano Rossetti Aggiornato al Titolo IX DLgs 8/2008 e ai Regolamenti UE 453/200, E 272/2008 e E 907/2006 nell ambito della ampagna UE a cura di: aterina intoi, Graziano Frigeri, Edoardo Galatola, Virginio Galimberti, Anna Guardavilla, Ilaria Malerba, Marzio Marziani, Rino Pavanello, Alessandra Pellegrini, hiara Pozzi, Franco Rossi, Rita Tazzioli nell ambito del progetto in collaborazione con tel wwwamblavit zzamento it delle Assoc iazioni Euro 25,00 ttor e Rin o Pav n 95 ane llo 00% lata ricic - carta 45,00 one Amb iente e Lavo ro - opi a 30,00 - arret rato E Asso ciazi ou ghi Rin rde, Alb o Pa van erto Ga ello, Ro ndini, ssa no Ro sse tti Viale tel 02Marelli Sesto San 30 - Giovan wwwa ni (MI) mblavi t VOLUME 2 IP riciclata riciclata - carta 45,00 - arretrato 30,00 Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - opia 30,00 - arretrato 45,00 - carta riciclata 00% 45,00 - arretrato 30,00 e e Lavoro zione Ambient Associa ale della 00% - carta - opia - ontiene in L 27/02/20 - opia A SALU TE E UREZZA SUL LA DELLA SIU VOARO REZZ SUL LAVORO a cura di Anna Gua rdav a cura di Anna Guardavilla e Rino illa e Rino + odice Sicurezza Lavoro edizione 202 Pavane llo Pavanello + 3 D Rom odice Sicurezza Lavoro in collab orazi one # ORSO O SO E MMEER8 G E E 58 - #- -9 TO SO LO OO ORSO NENDIOE LOLO TO SO GENZ TELTEL DRA ANTI PRON FUOO SQUA AME NTO EMER RI I DEL BINIE E RDIN ZION ARA OO TEL LO DIRE GENZE FUOO EMER DA TEL LO N AMENTO TEL LOI DEL RI UNITÀ OORDIN E SPP) E NSABIL ZION ZIA BINIE ARA (O DIRE POLI TEL LO RSPP DA TI SPP) RI N (ADDET TEL LO E NTE ASPP TEL LOARABINIE ZION PETE SPP) UNITÀ E DIRE IO ZIA NI DA NSABIL (O I URBA MED POLI IISPP) N RSPP TEL LO TEN TI RA IZI UNITÀ (ADDET ETTU E SPP) SERV NTE PREF NSABIL ASPP TEL LO ZIAIVILE PETE (O RITY POLINE NI EZIO RSPP SEU IO URBA PROT TI SPP) MED II IA(ADDET RNI I INTE PORTINER NTE ASPP UNE IZI TEN BILI TEL LO RA PETE SERV E NI PREFETTU IO I I URBA NE IVIL MED RITY ASL NI II ALTR EZIO USL/ RNI VELE TEN SEU PROT IZIIA ESTE ANTI RNI ETTURA RO BILI INER SERV INTE E PREF ENT UNE PORT BILI IVIL RITY GAS ALTRI SEU EZIONE PROT ASL ALTRI UA NI RNI USL/ AQ IA RNI VELE INTE INER UNE ESTE ANTI PORT RO BILIBILI TRIA ENT ELET I NI ASL I GAS ALTR VELE USL/ ALTR ANTI ESTERNI RO AQUA ALTRI ENT BILI A TRI I GAS ELET ALTR UA AQ A I ALTR ELETTRI I 3 ALTR tel fax wwwamblavit info@amblavit - dossier@amblavit 9 PRIM ME I D E ZA DIO ORSO EN ORSO EFO NI RG ANTINEN TEL O SO ME RI DRA PRIM D E ME I SQUA NU NI ORSO EFO E TEL SO DIO OORSO RI TEL GENZ NEN PRIMO ANTI EMER SO TOFUO NTO NU ME I DEL DRA AME PRON RDIN SQUA NU PRON *ISSN le della UE VOLUME OD DELLA IE ODI E SALUTE E DELLA DELLA SIU VOLUME 2 R OSTE R IL P STE L LPLOEO S T E R E DI E L LPL E G E N ZZA IE R ME RG NENENZZAZEE L EEFONII D EE EDDMEMELE RI TEL R G N RG Trim agna 04 n 46) art, comma - DB MILANO 2 + D Rom Rischi Fonti e Misure GENN #$ ODE PDF E' vietata la riproduzione anche parziale #9 #-9 + #/$)#% $%,,! 3!,54% % $%,,! 3)#52%::! 35,,!6/2/ GENN #$ ODE PDF # - tel fax wwwamblavit info@amblavit - dossier@amblavit 9 #- -9 E' vietata la riproduzione anche parziale #9 #-9 # - tel fax wwwamblavit info@amblavit - dossier@amblavit + #/$)#% 9 #- -9 $%,,! 3!,54% % $%,,! 3)#52%::! 35,,!6/2/ E' vietata la riproduzione anche parziale #9 #-9 + #/$)#% $%,,! 3!,54% % $%,,! 3)#52%::! 35,,!6/2/ con Dossier Ambiente + Rivista Ambiente e Lavoro + Poster Livello Dire estra 353/2 DL in ap - Sped ne Spa Italia Poste amp (conv che costitu 2 % A o Uniggiorn co Sa ato al lute DLgs e Sicu 8 rezz /2008 Ales a su sanda cura di: l Lav Anna Fede ro Ma oro Guard rica zzer avi ouc an della Associa in ap DL 353/2003 inviata in pdf delle Associazioni che costituiscono : alabiana IP iene - ont te S icu re lla, mbito ale della Rivista Ambiente e Lavoro iscono opertina: alabianait 02 Test nell a 4 numeri on l appre on l apprezzamento opertina 06/04 / MA VERIFNUTEN IHE ZIO PERIO NE DIH NO MILA a - DB, comm n 46) /2004 (conv in L 27/02 MY Y MY K a Abbonamento a: Dossier Ambiente 202 GENN #$ ODE PDF zza Lav oro art M Y M lata nell ambit o della ampagn Viale Marelli tel Sesto San Giovanni (MI) - wwwamblav it tel wwwamblavit Euro 25,00 III Trim estr ann o XXI e 20 V a ricic in collaborazione con (MI) Giovanni it Sesto San wwwamblav - 02 Viale Marelli tel Iva assolta dall editore DOSSI ER_95 pdf Salu Trimestr la, Virgin a cura ello, a cura arlo Bisio Pavan do Galato di: ni, Rino i, Edoar li di: a cura e Rino Marzia no Friger Rita Tazzio Pavanello a, Marzio Grazia Rossi, intoi, Ilaria Malerb Pozzi, FrancoAlessandro Mazzeranghi aterina avilla, Ian Barrat hiara Anna Guard Pellegrini, Paolo t, Elisa ontri ampanini, Bertan ndra buti di: Federica oucourde, Alberto a, arlo Alessa DomenicoGandini, Mauriz Bisio, io atino Marcu Rossetti Anna Guardavilla, Rino Pavanello, Rossano, Grazia Renata Borga cci, Alessa Sara Pasett to, Marco ndra Meneg no Frigeri, o, Valeria ione con Livia Fussi, Bottaz Perruc in collaboraz zi, ci, Anna hini, Marco Murato Anna Piazza re, Anton Guardavilla,, Paola io Nocer con il contributo Riva, laud a, di io Toson cin OPER cart ostr - Sped (conv - Sped DL 353/2003 in ap K nell ambito della ampagna UE Abbonamento a Dossier Ambiente (4 Numeri) TINA e e Lavoro zione Ambient MILANO - DB art, comma 04 n 46) in L 27/02/20 Y MY o del progetto nell ambit Dossier Ambiente e 65,00 M Y M MY Y MY K o i L llo nell ambito della ampagna ll e v in collaborazione con tel wwwamblavit Pavane tel wwwamblavit Aggiornato al DLgs 8/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro LP - SDS - REAH Y LAVORO M Y Poste Italiane Spa - Sped in ap DL 353/2003 (conv in L 27/02/2004 n 46) art, comma - DB MILANO - ontiene IP MY Y M MY Diretto re Rino uire la u 8 ltura de gs 8/200 lla Sicure onosc lo IX DL /200, zza ato al Tito UE Ergono ere, valutare, pre mia, com 7/2 Aggiorn Regolamenti Aggiornato al DLgs 8/2008 unicaziovenire il risc e E 90 e ai hio ne, lead 2/2008 Testo Unico SaluteGalim e Sicurezza sul Lavoro ership berti, E 27 io di: M MY E DELLA SIUREZZ A SUL LAVORO M M MANUTENZIONE VERIFIHE PERIODIHE *ISSN Salute Sicurezza Lavoro a 00% Direttore Rino Pavanello ODIE DELLA SALUTE E DELLA SIUREZ ZA SUL Direttore Rino Pavanello ontributi di: Ian Barratt, Elisa Bertana, arlo Bisio, Renata Borgato, Marco Bottazzi, Paolo ampanini, Maurizio atino, Graziano Frigeri, Livia Fussi, Anna Guardavilla, Domenico Marcucci, Alessandra Meneghini, Marco Muratore, Antonio Nocera, Sara Pasetto, Valeria Perrucci, Anna Piazza, Paola Riva, laudio Tosoncin K n 93 carta riciclat carta riciclata 00% Salute Sicurezza Lavoro n 94 a cura di: arlo Bisio e Rino Pavanello M VOLUME II Trimestre 20 anno XXIV onoscere, valutare, prevenire il rischio Ergonomia, comunicazione, leadership *ISSN Direttore Rino Pavanello MY 2 n Livello 3 carta riciclata 00% n 95 ostruire la ultura della Sicurezza Y 7/0/ N T II RISHI S A GIEM IH LAVORO-ORTRESS MANUTENZIONE H- SDVERIFIHE RELATI S - REA PERIODIHE LP ODIE DELLA SALUTE 03 Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - opia 30,00 - arretrato 45,00 - carta riciclata 00% 06/04/ Poste Italiane Spa - Sped in ap DL 353/2003 (conv in L 27/02/2004 n 46) art, comma - DB MILANO - ontiene IP LAVORO-ORRELATI MY I Trimes tre 20 anno XXIV Spa IP - ontiene K OPERTINA DOSSIER_94pdf RISHI STRESS M Spa Y Y Y Pavane *ISSN llo carta riciclata 00% Italiane M MY M n % re Rino 06/04/ III Trimestre 20 anno XXIV Diretto *ISSN Direttore Rino Pavanello Salute Sicurezza Lavoro voro *ISSN Salu*ISSN zza La te Sicu Sicure rezza Lavoro Salute Sicurezza Lavoro Salute Poste M MY OPERTINA DOSSIER_95pdf a 00% carta riciclat Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - opia 30,00 - arretrato 45,00 - carta riciclata 00% Italiane n 93 Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - opia 30,00 - arretrato 45,00 - carta riciclata 00% 06/04/ III Trimestre 20 anno XXIV 06/04/ tre 20 II Trimes anno XXIV I Trimestre 20 anno XXIV Poste Italiane Spa - Sped in ap DL 353/2003 (conv in L 27/02/2004 n 46) art, comma - DB MILANO - ontiene IP 4pdf 2 Poste 7/0/ Poste Italiane Spa - Sped in ap DL 353/2003 (conv in L 27/02/2004 n 46) art, comma - DB MILANO - ontiene IP carta riciclata 00% OPERTINA DOSSIER_95pdf DOSSIER93 pdf DOSSIER_9 OPERTINA OPERTINA DOSSIER93pdf Trimestr r e p ex Abbonamento a Dossier Ambiente (4 Numeri) + Rivista Ambiente e Lavoro - inviata in pdf e 04,00 Iva assolta dall editore + D Rom hemicalex VI O U N + Poster delle Emergenze R OSTE R IL P STE L LPLOEO S T E R ZE DI E P L I E L L ER G E N ENZA E ME RG N ENZZAZ E L EEFONII D EE EDDME LE RI TEL R G E MMEER8 G E N E 58 ORSO SO PRIMO RG ME I D E ZA DIO ORSO EN ORSO EFO NI RG ANTINEN TEL O SO ME RI DRA PRIM D E ME I SQUA NU NI ORSO EFO E DIO GENZ O SO NU ME TO SO PRON OORSO RI TEL SO TOFUO NU ME I DEL PRON ORSO LOLO TO SO TELTEL PRON FUOO RI I DEL BINIE ARA TEL LO FUOO TEL LO TEL LOI DEL RI ZIA BINIE ARA LO POLI TEL LO NEN PRIM EMER ANTI NTO DRA AME RDIN SQUA OO NENDIOE GENZ DRA ANTI SQUA AME NTO EMER E RDIN ZION OO DIRE GENZE EMER DA N AMENTO UNITÀ OORDIN E SPP) E NSABIL ZION (O DIRE TEL RSPP DA TI SPP) RI N (ADDET TEL LO E NTE ASPP TEL LOARABINIE ZION PETE UNITÀ E SPP) DIRE NSABIL IO ZIA NI DA (O I URBA MED POLI IISPP) N RSPP TEL LO TEN TI RA IZI UNITÀ ASPP SERV (ADDET ETTU E SPP) NTE PREF NSABIL TEL LO ZIAIVILE PETE (O RITY POLINE NI EZIO RSPP SEU IO URBA PROT TI SPP) MED II IA(ADDET RNI I INTE PORTINER NTE ASPP UNE IZI TEN BILI TEL LO RA PETE SERV E NI PREFETTU IO I I URBA NE IVIL MED RITY ASL NI II ALTR EZIO USL/ RNI VELE TEN SEU PROT IZIIA ESTE ANTI ETTURA RO BILI INER SERV INTERNI E PREF ENT UNE IVIL PORT RITY BILI GAS ALTRI EZIONE SEU PROT ASL ALTRI UA NI RNI USL/ AQ IA RNI VELE INTE INER UNE PORT A ESTE BILI ANTI RO BILI TRI ENT ELET I NI ASL I GAS ALTR USL/ ALTR VELE ANTI ESTERNI RO AQUA ALTRI ENT BILI A TRI I GAS ELET ALTR UA AQ A I TRI ALTR ELET ALTRI e 74,00 Iva assolta dall editore Per informazioni e acquisti consultare il sito: wwwamblavit Tel Fax Mail: dossier@amblavit Per acquisti e abbonamenti effettuare il versamento sul ccp n intestato a: Associazione Ambiente e Lavoro - 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