COMUNE DI TORRE DI MOSTO

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1 COMUNE DI TORRE DI MOSTO Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell art. 49 L.R. 27 Giugno 1985, n 61 Regolamento Edilizio

2 p. 1 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 1 TITOLO I - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO 1 Art. 1 Contenuto, limiti e validità del Regolamento Edilizio 1 Art. 2 Richiamo a disposizioni di Legge e di Regolamento 6 Art. 3 Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori. 7 TITOLO II - CONCESSIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 7 Art. 4 Opere soggette a concessione 7 Art. 5 Opere soggette ad autorizzazione 8 Art. 6 Opere non soggette a concessione od autorizzazione 9 Art. 7 Opere da eseguire dal Comune 9 Art. 8 Opere da eseguire dallo Stato e dalla Regione 10 Art. 9 Domande di autorizzazione, di concessione e di giudizio preliminare 11 Art. 10 Norme per la presentazione dei progetti 15 Art. 11 Concessione e autorizzazione a costruire 16 Art. 12 Ammissibilità delle domande di Concessione Edilizia 16 Art. 13 Onerosità della concessione 16 Art. 14 Oneri di urbanizzazione 16 Art. 15 Costo di costruzione 17 Art. 16 Alternativa al pagamento delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione 17 Art. 17 Concessione gratuita 18 Art. 18 Onerosità relativa alla concessione per opere ed impianti non destinati alla residenza 18 Art. 19 Edilizia convenzionata 18 Art. 20 Concessioni a lottizzare 20 Art. 21 Evidenza della concessione e del progetto 20 Art. 22 Validità della concessione e autorizzazione 21 TITOLO III - COMMISSIONE EDILIZIA 21 Art. 23 Attribuzioni della Commissione Edilizia 21 Art. 24 Composizione della Commissione Edilizia 22 Art. 25 Funzionamento della Commissione Edilizia 23 TITOLO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE 23 Art. 26 Punti di linea e di livello 23 Art. 27 Inizio e termine dei lavori 24 Art. 28 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico 24 Art. 29 Vigilanza sulle costruzioni 24 Art. 30 Annullamento della concessione 25 Art. 31 Provvedimenti per opere eseguite senza concessione, autorizzazione o asseverazione o in difformità dalle stesse 26 TITOLO V - USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI 26 Art. 32 Collaudo, licenza d uso, abitabilità ed agibilità 27 Art. 33 Agibilità di edifici speciali e di uso collettivo 28 PARTE SECONDA - NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE 28 TITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE

3 28 Art. 34 Definizione di particolari elementi architettonici 29 Art. 35 Costruzioni accessorie 30 Art. 36 Prescrizioni edilizie particolari 30 TITOLO II - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI 30 Art. 37 Decoro degli edifici 31 Art. 38 Decoro degli spazi 31 Art. 39 Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico 32 Art. 40 Illuminazione sotterranei 32 Art. 41 Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie 32 Art. 42 Recinzioni delle aree private 33 Art. 43 Alberature 33 Art. 44 Coperture 33 Art. 45 Scale esterne 33 Art. 46 Marciapiedi 33 Art. 47 Portici pubblici o gravati di servitù pubblica 34 TITOLO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE 34 Art. 48 Interventi in zone di interesse ambientale, monumentale, archeologico, rinvenimenti 35 Art. 49 Indicazioni stradali ed apparecchi per i servizi collettivi 35 Art. 50 Numeri civici 36 PARTE TERZA - NORME IGIENICO - SANITARIE 36 TITOLO I - PRESCRIZIONI IGIENICO - COSTRUTTIVE 36 Art. 51 Igiene del suolo e del sottosuolo 36 Art. 52 Tipo e dimensioni delle fondazioni 36 Art. 53 Protezione dall umidità 37 Art. 54 Materiali vietati 37 Art. 55 Murature 37 Art. 56 Opere di fondazione e murature di perimetro contro terra 38 Art. 57 Coperture ed isolamento dei tetti 38 Art. 58 Dotazioni di acqua potabile 38 Art. 59 Requisiti termici, igrotermici di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie 38 Art. 60 Isolamento acustico 38 Art. 61 Fumi, polveri ed esalazioni 39 TITOLO II - FOGNATURE 39 Art. 62 Fognature private 39 Art. 63 Condotti e bacini a cielo aperto 39 Art. 64 Condotti chiusi 39 Art. 65 Depurazione degli scarichi 39 Art. 66 Allacciamenti 40 Art. 67 Fognature delle lottizzazioni 40 Art. 68 Fognature singole 40 Art. 69 Prescrizioni particolari 40 Art. 70 Immondizie 41 TITOLO III - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

4 41 Art. 71 Parametri abitativi 41 Art. 72 Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni 42 Art. 73 Locali abitabili 42 Art. 74 Sottotetti o mansarde 43 Art. 75 Cucine 43 Art. 76 Locali per i servizi igienici 43 Art. 77 Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti 44 Art. 78 Corridoi e disimpegni 44 Art. 79 Locali al piano terra, seminterrati e scantinati 45 TITOLO IV - COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE 45 Art. 80 Edifici e locali di uso collettivo 45 Art. 81 Barriere architettoniche 45 Art. 82 Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse 46 Art. 83 Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli 46 Art. 84 Impianti al servizio dell agricoltura 50 PARTE QUARTA - STABILITA E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI 50 TITOLO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE 50 Art. 85 Stabilità delle costruzioni 50 Art. 86 Manutenzione e restauri 50 Art. 87 Provvedimenti per costruzioni pericolanti 51 TITOLO II - PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO 51 Art. 88 Locali per lavorazioni e depositi di materiali combustibili ed infiammabili 51 Art. 89 Impiego di strutture lignee 51 Art. 90 Prevenzione dai pericoli di incendio 53 Art. 91 Particolari prevenzioni cautelative 54 Art. 92 Uso di gas in contenitori depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 5 mc. 54 Art. 93 Collaudo di competenza dei Vigili del Fuoco 54 TITOLO III - RISPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI 54 Art. 94 Sfera di applicazione 55 Art. 95 Potenzialità termica installata 55 Art. 96 Progetto dell impianto 55 Art. 97 Aperture vetrate 56 Art. 98 Composizione degli edifici 56 Art. 99 Inerzia termica delle pareti 56 Art. 100 Regolazione automatica della temperatura 56 TITOLO IV - NORME TECNOLOGICHE 56 Art. 101 Norme generali 57 Art. 102 Terminologia 57 Art. 103 Requisiti termici e igrotermici 58 Art. 104 Requisiti illuminotecnici 59 Art. 105 Requisiti acustici - inquinamento sonoro 59 Art. 106 Requisiti relativi alla purezza dell aria 61 Art. 107 Requisiti relativi ai servizi tecnologici

5 62 Art. 108 Requisiti relativi alla fruibilità 62 Art. 109 Requisiti relativi alla sicurezza 63 Art. 110 Requisiti relativi alla impermeabilità e secchezza 63 Art. 111 Requisiti relativi alla durabilità 63 Art. 112 Requisiti ecologici 64 TITOLO V - CAUTELE DA OSSERVARE NELL ESECUZIONE DEI LAVORI 64 Art. 113 Opere provvisionali 64 Art. 114 Scavi e demolizioni 65 Art. 115 Movimento ed accumulo dei materiali 66 PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 66 TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 66 Art. 116 Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti, Concessioni Edilizie rilasciate in data anteriore all entrata in vigore del presente Regolamento 66 Art. 117 Misure di salvaguardia 66 Art. 118 Lotti inferiori al minimo, adeguamento normativo 66 Art. 119 Edificabilità dei nuovi allineamenti stradali 67 Art. 120 soppresso 67 TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI 67 Art. 121 Entrata in vigore del presente Regolamento 67 Art. 122 Norme abrogate 67 Art. 123 Poteri in deroga 67 Art. 124 Sanzioni

6 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull esecuzione e destinazione d uso come previsto nei successivi articoli 4 e 5. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e ciò con legge sia statali che regionali ed atti aventi forza di legge. Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati e su altri eventuali regolamenti locali che interessassero la materia urbanistica. ARTICOLO 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO Sulla disciplina delle attività urbanistiche ed edilizie, si richiamano, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto ed in particolare le vigenti disposizioni in materia di: 1) URBANISTICA L. 17/8/1942 N 1150 Circ. Min. LL.PP. 7/7/1954 N 2495 L. 6/8/1967 N 765 L. 29/9/1964 N 847 Circ. Min. LL.PP. 28/10/1967 N 3210 L. 1/6/1971 N 291 L. 22/10/1971 N 865 L. 28/7/1967 N 641 L. 22/12/1969 N 952 L. 12/12/1971 N 1133 L. 23/1/1974 N 15 L. 5/8/1975 N 412 R.D.L. 8/11/1938 N 1908 L. 2/6/1919 N 739 L. 21/12/1955 N

7 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI L. 3/11/1952 N 1902 L. 30/7/1959 N 615 L. 5/7/1966 N 517 L. 22/7/1975 N 382 D.P.R. 24/7/1977 N 616 D.M.LL.PP. 1/4/1968 N 1404 D.M.LL.PP. 2/4/1968 N 1444 D.M. Sanità 5/7/1975 L. 18/4/1962 N 167 L. 27/6/1974 N 247 L. 25/7/1975 N 166 L. 5/8/1978 N 457 L. R. 21/1/1972 N 7 L. R. 1/9/1972 N 12 L. R. 10/12/1973 N 27 L. R. 13/1/1976 N 3 L. R. 28/1/1978 N 12 L. R. 27/1/1978 N 7 L. R. 28/6/1974 N 35 L. R. 13/9/1978 N 57 L. R. 13/9/1978 N 58 L. R. 30/11/1978 N 68 L. R. 22/12/1978 N 69 L. R. 27/6/1985 N 61 L. R. 11/3/1986 N 9 L. R. 5/3/1985 N 24 L. R. 5/5/1987 N 11 L. R. 3/9/1987 N 51 L. R. 6/5/1985 N 52 L. R. 28/2/1985 N 47 L. R. 24/3/1989 N 122 C.M. LL.PP. 15/7/1962 N 2611 C.M. LL.PP. 27/9/1963 N 4555 C.R. 21/11/1973 N Criteri P. di L C.R. 22/12/1980 N 72 2) REGIME DEI SUOLI L. R. 28/1/1977 N 10 L. R. 5/8/1978 N 457 L. R. 27/10/1977 N 61 L. R. 24/11/1978 N 62 C.R. 9/3/1977 nota

8 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 3) PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI L. 29/6/1939 N 1497 R.D. 3/6/1940 N 1497 D. P.R. 3/12/1975 N 805 L. R. 4/8/1978 N 41 L. R. 30/11/1978 N 68 C. R. 3/10/1978 N 8761 L. R. 6/3/1984 N 11 4) TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO L. 1/6/1939 N 1089 L. 21/12/1961 N L. 14/3/1968 N 292 5) EDILIZIA PER LE ZONE SISMICHE R.D. 22/11/19437 N 2105 L. 25/11/1962 N 1684 L. 5/11/1964 N 1224 L. 2/2/1974 N 64 D.M. 3/3/1975 G.U. 93 del 9/4/1975 6) REQUISITI DEI MATERIALI DA COSTRUIRE L. 26/5/1965 N 595 D.M. 30/5/1972 G.U. 190 del 22/7/1972 Allegati n. 42 U.N.I. C.N.R. D.M. 20/11/1987 7) CEMENTI ARMATI E INDAGINI SUI TERRENI L. 5/11/1971 N 1086 D.M. 16/6/1976 (Suppl. Ord. G.U. 214 del 14/8/1976) C.M. LL.PP. 14/2/1974 N C.M. LL.PP. 31/7/1975 N C.M. LL.PP. 23/10/1979 N D.M. LL.PP. 15/5/1985 D.M. LL.PP. 20/9/1985 D.M. LL.PP. 27/7/1985 D.M. 11/3/1988 8) ORDINAMENTO E PREVIDENZE PROFESSIONALI L. 4/3/1958 N 179 L. 11/11/1971 N 1046 L. 9/2/1963 N 152 R.D. 24/6/1923 N 1395 R.D. 23/10/1925 N 2537 R.D. 11/ N 274 R.D. 11/2/1929 N 275 3

9 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 9) VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 30/12/1923 N ) CAVE E MINIERE R.D. 29/7/1927 N 1443 L.R. 17/4/1975 N 36 11) ACQUE PUBBLICHE ACQUEDOTTI ELETTRODOTTI R.D. 11/12/1933 N ) PROPRIETÀ TERMICHE, IGROMETRICHE, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIO NE DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE D.M. 18/12/1975 G.G. Suppl. Ord. 29 del 2/2/ ) IGIENE, SANITÀ, POLIZIA MORTUARIA T.U.L.S. 27/7/1934 N 1265 D.P.R. 21/10/1975 N 803 G.U. 22 DEL 26/1/ ) ASCENSORI E MONTACARICHI D.L. 31/8/1945 N 600 L. 29/5/1963 N ) CIRCOLAZIONE STRADALE R.D. 8/12/1933 N ) DISPOSIZIONI PER LA CINEMATOGRAFIA 29/12/1949 N ) INQUINAMENTO ED ESERCIZIO DEPOSITI G.P.L. L. 13/7/1966 N 615 D.P.R. 27/10/1977 N 1288 D.P.R. 22/12/1970 N 1391 D.P.R. 15/4/1971 N 322 L. 3/6/1971 N 437 L. 10/5/1976 N 319 D.P.C.M. 1/3/1991 D.M. 31/3/1984 DEL. INTERMINISTERIALE 4/2/1977 ANTINFORTUNISTICA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI D.P.R. 27/4/1955 N 547 D.P.R. 19/3/1956 N 302 Norme CEI / 11 8 / S. 423 L. 1/3/1968 N 186 L. 5/3/1990 N 46 18) PREVENZIONE INCENDI D.M. 16/5/1987 N 246 4

10 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI L. 13/5/1964 N 469 D.P.R. 26/5/1959 N 689 D.M. 16/2/1982 L. 7/12/1984 N 818 D.M. 8/3/1985 D.M. 25/3/1985 D.M. 26/3/1985 D.M. 1/2/ ) FINANZA LOCALE R.D. 14/9/1931 N ) LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE R.D. 12/2/1911 N 297 R.D. 4/2/1915 N 148 R.D. 3/3/1934 N ) I.N.V.I.M. D.P.R. 26/10/1972 N ) IMPOSTA DI BOLLO D.P.R. 26/10/1972 N ) AUTENTICAZIONE DI COPIE E ACCESSO AI DOCUMENTI L. 4/1/1968 N 15 L. 11/5/1971 N 390 L. 7/8/1990 N ) EQUO CANONE L. 27/7/1978 N ) RISPARMIO ENERGETICO D.P.R. 28/6/1977 N 1052 D.P. REG. 25/10/1978 N 1258 L. 5/03/1990 N 46 L. 9/1/1991 N 10 D.M. 7/10/ ) VINCOLI MILITARI L. 1/06/1931 N 886 L. 24/03/1932 N 355 L. 20/10/1932 N 1849 R.D. 4/05/1936 N 1388 L. 17/10/1957 N 983 D.P.R. 15/06/1959 N 393 L. 8/03/1968 N 180 L. 21/12/1976 N 898 5

11 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 27) CAMPEGGI L. 21/3/1958 N 326 D.P.R. 20/6/1961 N 869 L.R. 3/5/1988 N 24 L. 17/5/1983 N 217 L.R. 3/7/1984 N 31 28) BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 9/1/1989 N 13 D.M. 14/6/1989 N 236 D.P.R e successive modifiche o integrazioni. ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRET- TORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI L osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita la responsabilità dei committenti titolari della concessione, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell ambito delle rispettive competenze, per atti od omissioni in violazione delle vigenti leggi. Il committente titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori e l assuntore sono responsabili in solido di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella concessione. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere nell ambito delle rispettive competenze ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi Albi Professionali e laureati in Urbanistica. In particolare il titolare della concessione, il committente ed il costruttore sono responsabili, ai fini e agli effetti delle norme contenute nel capo I della Legge 47/85, e capo III, titolo quinto della legge regionale 61/85 nonché delle norme contenute nel presente regolamento o comunque inerenti alla legislazione vigente della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al Direttore dei Lavori, a quella della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle opere per la esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell abuso. Il Direttore dei Lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della Concessione Edilizia, con esclusione delle varianti in corso d opera di cui all articolo 15 della Legge 47/85 fornendo al Responsabile del Procedimento contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla Concessione, il Direttore dei Lavori deve inoltre rinunziare all incarico contestualmente alla comunicazione resa dal R. del P.. In caso contrario il R. del P. segnala al consiglio dell Ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il Direttore dei Lavori. 6

12 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II CONCESSIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE ARTICOLO 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE Per eseguire le opere sotto elencate, nell ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta al R. del P. di apposita Concessione Edilizia. E prescritta la concessione per: a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazione di edifici; b) ristrutturazioni edilizie così come definite all art. 31 lettera d) della L. 457/78; c) variazioni della destinazione d uso delle costruzioni con opere a ciò preordinate; d) collocamenti, modificazioni di fontane, monumenti, chioschi, edicole, distributori di carburante, edicole funerarie, tombe, ecc.; e) lottizzazioni di aree ed opere di urbanizzazione relative; f) impianti sportivi all aperto; g) costruzione di ponti; h) apertura di strade e costruzione di manufatti stradali; i) costruzione di locali nel sottosuolo; j) collocamento, modificazione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, silos, ecc.) ed edicole funerarie; k) collocamento, modificazione di impianti tecnici a carattere pubblico quali linee elettriche, telefoniche, acquedotto, gas, fognature, antenne, opere di irrigazione, ecc.. qualora il provvedimento sindacale non sia escluso da leggi vigenti in materia; l) realizzazione di impianti di depurazione qualora il provvedimento sindacale non sia escluso da leggi vigenti in materia; m) collocazione di roulotte, case mobili, case prefabbricate e simili, quando collegate a carattere permanete alle reti tecnologiche e che non siano pertanto a carattere precario o temporaneo. Si richiama altresì l obbligo di chiedere ed ottenere una nuova Concessione Edilizia per variante di qualunque natura da apportare al progetto approvato. Ai sensi dell art. 79 della L.R. 61/85 la determinazione del R. del P. sulle istanze relative al presente articolo viene notificata entro 90 giorni dalla data del ricevimento delle stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal R. del P.; l interruzione del termine è consentita una sola volta. ARTICOLO 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Per eseguire le opere sottoelencate, nell ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta al R. del P.. E prescritta un autorizzazione gratuita per: a) le opere, costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili od impianti tecnologici per edifici già esistenti la cui cubatura non superi comunque di 1/3 quella dell edificio principale (art. 76 punto 1 lettera a) L.R ; b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali od esposizioni di merci a cielo libero; 7

13 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI c) le opere di demolizioni, i riporti di terreno e gli scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici o edilizi; d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell art. 31 della L.5 agosto 1978 n 457; e) costruzioni di recinzioni costituite da siepe, rete metallica o altro materiale; f) demolizioni parziali o totali di edifici, di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni; g) costruzioni di accessi pedonali e carrabili; h) abbattimento di alberi d alto fusto; i) rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; j) collocamento, modificazione e rimozione di stemmi, insegne targhe, cartelli e materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne al piano terra su spazi pubblici o aperti al pubblico, lapidi, ecc.; k) decorazioni pittoriche, rivestimenti ed ornamenti di qualunque genere nelle pareti esterne degli edifici, l) costruzioni, modificazioni e demolizioni di decorazioni cimiteriali; m) mostre campionarie o depositi permanenti all aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legnami, laterizi ecc.) automezzi legati a specifiche attività produttive e/o commerciali; n) pergolati, gazebi, pompeiane e opere assimilabili; o) costruzioni prefabbricate a carattere provvisorio (boxe, tettoie, ecc.); p) sistemazione di aree aperte al pubblico; Le procedure e i termini per la presentazione ed il rilascio dell autorizzazione sono quelli di cui all art. 79 L.R. 61/85. ARTICOLO 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE Non sono soggette a concessione od autorizzazione: a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal R. del P.; b) gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell art. 31 L. 5/8/1978 N 457 e ciò quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e contrastare il degrado dovuto al tempo ed al normale uso. Sono compresi in tale categoria tutti i lavori di riparazione di rifacimento delle parti degradate senza modificarne forme, colori, dimensioni e materiali. I lavori, che devono essere di modesta entità, principalmente consistono nella riparazione di intonaci interni ed esterni, serramenti, pavimenti ed impianti, di porte e finestre, ripassatura del manto di copertura, qualora tali interventi si riferiscano ad immobili ricompresi in centri storici o vincolati ai sensi della legge 1/6/1939 n 1089, 29 /6/1939 n 1497, (29/11/1971 N 1097) necessaria l autorizzazione ai sensi del precedente articolo; c) la costruzione di baracche di cantiere; d) le protezioni stagionali per l agricoltura; e) mostre campionarie provvisorie all aperto; f) le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati ed approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d uso delle costruzioni e delle 8

14 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell immobile. Nei casi di cui alla presente lettera, 30 giorni prima dell inizio lavori, il proprietario dell unità immobiliare deve presentare al R. del P. una dichiarazione di inizio di attività con allegata una relazione, a firma di un progettista abilitato alla progettazione, che elenchi le opere preventivate e ne asseveri la conformità alle prescrizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza e sanità e alla presente lettera f. La asseverazione deve essere corredata di opportuna documentazione grafica per individuare la consistenza degli interventi. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, N 1089 e 29 giugno 1939 N 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli spazi di cui all articolo 18 della legge 6 agosto 1967 N 765, costituiscono pertinenz a delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice Civile, come modificato dall art. 2 Legge Statale 24/3/1989 N 122. g) tende a capottine per la protezione del sole aggettanti su proprietà privata. h) I movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio della attività agricola, ai migliora menti fondiari di tipo agrario unico nonché, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e interventi comportanti occupazione precaria e temporanea del suolo. Sono soggette a comunicazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA), al R. del P., le opere di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), del presente articolo. ARTICOLO 7 - OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE Per le opere pubbliche dei Comuni, l approvazione dell opera da parte dell Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Edilizia e previo pare del competente settore ULSS, e raccolti gli altri eventuali nulla osta, pareri ed autorizzazioni sostituisce l autorizzazione o Concessione Edilizia. ARTICOLO 8 - OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO E DALLA REGIONE Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio comunale si applicano le disposizioni di cui dell art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, N 616, e spetta al Presidente della Giunta Regionale l esercizio delle competenza di cui al secondo, terzo e quarto comma di detto articolo. Per gli immobili di proprietà dello Stato sono date altresì concessioni e autorizzazioni a co loro che siano muniti di titolo al godimento del bene rilasciato dai competenti organi dell Amministrazione. Per le opere pubbliche della regione o di Enti o aziende dipendenti dalla regione, l approva zione dell opera da parte dei competenti organi regionali subordinata, previo parere dei Sin daci interessati, all accertamento della sua conformità alla disciplina urbanistica vigente e sostituisce l autorizzazione o la concessione altrimenti richiesta. In caso di difformità, l approvazione dell opera da parte dei competenti organi regionali comporta altresì l approvazione della corrispondente variante quando vi sia il parere del Consiglio Comunale. ARTICOLO 9 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, DI CONCESSIONE E DI GIUDIZIO 9

15 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI PRELIMINARE Le domande di concessione a eseguire le opere citate al precedente articolo 4, o di autorizzazione a eseguire le opere citate al precedente articolo 5 bollate a termini di legge, redatte su eventuali modelli a stampa rilasciate dal Comune e corredate dalla prova dell av venuto versamento di tasse, contributi, diritti, ecc. per quanto dovuto disposti a termini di legge, debbono essere indirizzate al R. del P. con allegati i disegni in triplice copia compilati secondo le norme elencate nel successivo art. 10, e con ogni altra documentazione richiesta. Il R. del P. può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente. La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente, dal Proprietario dell area, o Titolare di idoneo diritto dal progettista. I nominativi del Direttore e dell Assuntore dei lavori devono essere comunicati all atto della dichiarazione di inizio lavori secondo il disposto del successivo art. 27. I firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza delle disposizione di Legge o Regolamento e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nell atto della concessione. Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Richiedente, del Proprietario, del Direttore dei lavori e dell Assuntore del lavori, devono essere immediatamente comunicati al R. del P. mediante comunicazione scritta dagli interessati subentrati, previa comunicazione di rinuncia, con le stesse modalità, da parte dei responsabili originari. Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere corredata da tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.. richiesti dalla legge. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, viene data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza. In questo caso i termini di cui all art. 79 della L.R. 61/85 decorreranno dalla presentazione di documenti aggiuntivi, l interruzione dei termini consentita una sola volta. Il R. del P. provvede sentiti la Commissione Edilizia e il competente settore dell ULSS in merito alle richieste di autorizzazione e concessione; ove necessario il R. del P. chiede il parere, l autorizzazione, l approvazione degli Enti e Organi competenti: Regione (legge 1497/1939) Sovraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, ANAS, VV.FF., Consorzio di Bonifica, Amm.ne Provinciale, Genio Civile, Questura, ecc. e ne dà comunicazione al Richiedente. Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima allegato alla domanda in bollo sottoscritta dal Richiedente e dal Progettista, inteso ad ottenere un giudizio preliminare, sia urbanistico che compositivo, che non impegna in alcun modo il Comune. Le concessioni edilizie rilasciate su territori soggetti a concessione a lottizzare dovranno espressamente riportare gli estremi della concessione medesima ed essere fornite di stralcio planimetrico e normativo del Piano di lottizzazione in cui si inseriscono e del quale dovranno rispettare le specifiche norme di attuazione e le previsioni planivolumetriche. ARTICOLO 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 10

16 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni di cm. 21x30. Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località aggiornata sul posto alla data della presentazione del progetto, in scala non inferiore ad 1:2000, estesa per un raggio di almeno ml. 150 che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l opera o collocare il manufatto progettato. Devono contenere altresì, per le opere previste dagli art. 4 e 5 l indicazione della destinazione di zona del P.R.G.C., secondo la disciplina urbanistica vigente del territorio comunale, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all area in esame. Con riferimento alle singole opere previste dagli art. 4 e 5, i progetti devono inoltre contenere: A) Per le nuove costruzioni, anche prefabbricate: 1) relazione sommaria redatta sul modello di cui al precedente art. 9. 2) planimetria in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l indicazione del lotto sul quale deve sorgere l edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto; 3) planimetria in scala 1:200/500 della sistemazione dell area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree e verde con le relative alberature, alle pavimentazione, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione; per quest ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo in scala 1:50 con l indicazione dei materiali impiegati nonché dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; 4) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc. per i quali deve essere indicata la specifica attività; 5) pianta, in scala 1:100 delle coperture con l indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, sovrastrutture varie, ecc.); 6) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100 con l indicazione di volumi tecnici; 7) sezioni verticali quotate in numero sufficiente, in scala 1:100; 8) almeno un particolare del prospetto principale dell edificio esteso a tutta l altezza dello stesso, in scala 1:50, con l indicazione dei materiali di finitura dei colori, in particolare per gli edifici sottoposti a grado di protezione, 9) planimetria del fabbricato in scala 1:200 con l indicazione degli impianti relativi all approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici; 10)i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, alla superficie netta di pavimento, all altezza del fabbricato, all area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione; 11)copia dell atto attestante la titolarità con allegata dichiarazione sostitutiva atto notorietà sul permanere della proprietà; 12)eventuali autorizzazioni o pareri delle competenti autorità (VV.FF., Genio Civile, 11

17 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI Consorzi di Bonifica, ecc. ); 13)indicazione della natura del terreno, del tipo di fondazioni e, con riferimento al D.M. 11/3/1988, dei risultati di accertamenti geologici; 14)documentazione sull adattabilità ai sensi della L. 9/1/1989 N 13: dichiarazione del progettista; relazione tecnica; elaborati grafici a scala 1:50; 15)documentazione fotografica della zona. B) Per gli ampliamenti, le ristrutturazioni, le sopraelevazioni, le modificazioni e i restauri: a) le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; è consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici, nel caso devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso); b) documentazione fotografica dei prospetti del fabbricato esistente. C) Per le opere di manutenzione straordinaria: a) breve relazione descrittiva dei lavori ed eventuale documentazione fotografica D) Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, di recinzione: a) planimetria in scala 1:500 con l andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali riferite a capisaldi necessarie per il tracciamento; b) sezione e prospetto tipo della recinzione in scala 1:50; c) sezione quotata in scala 1:500, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospettata; d) l indicazione dei materiali impiegati; e) documentazione fotografica dell area dove si propone l intervento. E) Per le demolizioni parziali o totali di edifici: a) piante ed almeno una sezione quotate in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire; b) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti. F) Per la modifica e demolizione di recinzioni: a) documentazione fotografica e descrizione dei lavori. G) Per il collegamento la modificazione o la rimozione delle opere di cui al punto d dell art.4, e punto n dell art. 5: a) planimetria quotata in scala 1:100 qualora necessaria; b) prospetti e sezioni quotati in scala 1:50; 12

18 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI c) indicazioni di materiali e dei colori; d) documentazione fotografica. H) Per le opere previste di cui al punto m dell art. 5: a) prospetti in scala 1:100; b) documentazione fotografica; c) indicazioni dei materiali e dei colori. I) Per gli scavi e movimenti di terra: Per gli scavi e i movimenti di terra, impianti sportivi all aperto, la modifica di arre aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l apertura di strade e la costruzione di manufatti stradali: a) planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l indicazione stradale delle indicazioni di escavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire; b) piante: prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. J) Per gli strumenti urbanistici attuativi: 1) una cartografia in scala 1:500 riproducente lo stato di fatto ed il perimetro dell area dell intervento da cui risultino tra l altro: a) il rilievo del verde esistente con l indicazione delle essenze arboree; b) le costruzioni ed i manufatti di qualunque genere esistente; c) il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù; d) la viabilità con la relativa toponomastica; e) le aree vincolate ai sensi delle LL. 1/6/1939 N 1089 e 29/6/1497 N 1497 e quelle che abbiano valore di bene ambientale e architettonico, anche se non vincolate; f) altri eventuali vincoli. 2) Una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali. 3) Una cartografia di progetto in scala 1:500 riproducente il perimetro dell intervento contenente inoltre: a) l estratto del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree interessate al progetto; b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali, ciclabile carrabili con le indicazioni dei principali dati altimetrici; c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell insediamento; d) le aree da destinare a sedi di centri civici, di edifici per il culto, di edifici e servizi pubblici, a spazi di uso pubblico come piazze, mercati, parchi, nonché di aree di sosta per i veicoli, compresi quelli senza motore; e) l eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all interno delle zone residenziali; f) le zone e gli edifici da destinare a demolizione a restauro o a svolgimento di attività pubbliche o di interesse pubblico; 13

19 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI g) il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione; h) le sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, con indicazione dei materiali di pavimentazioni, di cordonate, pozzetti, camerette ecc.; i) le eventuali destinazioni d uso prescritte o ammesse per gli edifici. 4) Un elenco catastale delle proprietà soggette all intervento urbanistico attuativi, da espropriare o da vincolare e relativo estratto autentico mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi alla data di presentazione dello strumento urbanistico attuativo. 5) Le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo a: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate; le parti del territorio edificate destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse. 6) Una esauriente relazione tecnica illustrativa. K) Per le varianti da apportare a progetti approvati: a) il progetto di variante con le modifiche richieste indicate in colore rosso indelebile; non vanno evidenziate le parti non realizzate; b) copia del progetto approvato. L) Per ogni edificio soggetto a grado di tutela la richiesta di concessione dovrà contenere quanto segue: 1) rilievo quotato dello stato di fatto in scala 1:100 (piante, prospetti interni ed esterni e sezioni in numero sufficienti per individuare esattamente l edificio) ed in scala 1:20 per eventuali particolari architettonici costruttivi; 2) sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali e profilo longitudinale del fronte stradale esteso ad eventuali fabbricati adiacenti nella scala 1:200 compiutamente quotati; 3) rilievo degli spazi esterni e dei loro elementi con particolare riguardo al verde; 4) documentazione fotografica dello stato di fatto esterno, dei particolari significativi e, per i gradi di protezione più elevati anche degli interni; 5) rilievi e descrizioni delle finiture, interne ed esterne esistenti e significative (infissi, ringhiere, gradini, davanzali, pavimenti, rivestimenti, ecc.); 6) progetto esecutivo in scala 1:100 con piante, sezioni, prospetti compiutamente quotati e con l indicazione grafica differenziata, delle demolizioni e nuove opere; 7) descrizioni delle finiture esterne ed interne; 8) relazione descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione e precisamente delle operazioni che si intendono eseguire a livello di restauro, consolidamento, risanamento, e destinazione d uso dell immobile oggetto dell intervento. M) Per i cambi di destinazioni d uso: 14

20 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 1) rilievo dello stato di fatto a scala 1:100 (piante e sezioni significative) con destinazione d uso dei locali; 2) rilievo dello scoperto di proprietà e/o di pertinenza con indicazione degli spazi destinati a standard, a scala 1:500; 3) indicazione delle nuove destinazioni dei locali su piante quotate a scala 1:100; 4) nuove sezioni a scala 1:100 se l intervento prevede la variazione delle altezze anche attraverso l applicazione di contro soffittature; 5) nuova sistemazione dello scoperto di proprietà e/o di pertinenza se il progetto comporta l aumento degli standard urbanistici. N) Per la realizzazione di pergolati, gazebi, pompeiane e opere assimilabili: 1) per interventi su edifici: piante, sezioni e progetti delle parti interessate delle nuove opere, dello stato di fatto e progetto; 2) per costruzioni non collegate agli edifici: planimetrie a scala 1:500 del sito, pianta, sezione e prospetti del progetto; 3) descrizione dei materiali e di colori impiegati; 4) documentazione fotografica dello stato di fatto. La mancanza di uno degli elaborati di cui ai commi precedenti comporta richiesta di adeguamento da parte del Comune. Tale richiesta interrompe i termini di legge previsti per le determinazioni del R. del P.. E facoltà del R.del P., sentita la Commissione Edilizia, chiedere delucidazioni, relazioni illu strative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d opera, planivolumetrie, modine, simulacri in sito, ecc., e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale richiesta l'autorizzazione o fatta la denuncia. I termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi. ARTICOLO 11 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE La concessione e l autorizzazione è data dal R. del P. al proprietario dell area o a chi abbia titolo di richiedente con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui agli art della L.R. N 61/1985 e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio nonché delle ulteriori norme regionali e statali. Per gli immobili di proprietà dello Stato, la concessione e l autorizzazione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell amministrazione, al godimento del bene. La Concessione e l autorizzazione o l avviso di rilascio viene pubblicata all Albo Pretorio per i quindici giorni successivi a decorrere dal giorno feriale successivo alla data del rilascio della Concessione o dell autorizzazione stessa ed disponibile con i relativi atti di progetto presso la Sede Comunale, dove chiunque può prenderne visione, previa domanda scritta al R. del P. con le modalità stabilite dall art. 25 della Legge N 241. La Concessione e l autorizzazione viene rilasciata comunque dopo l avvenuto perfezionamento delle denuncie dopo l avvenuto versamento dei contributi di legge e in particolare del contributo commisurato all incidenza delle opere di urbanizzazione. Ad ogni rilascio di Concessione o di autorizzazione il Comune provvede a riportare su 15

21 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI apposita planimetria, in scala catastale tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente. La Concessione e l autorizzazione viene sempre rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche ai fini della applicazione delle vigenti norme di legge e delle norme del presente Regolamento, anche se il provvedimento del R. del P. non contenga espressa menzione al riguardo. Ogni Concessione e autorizzazione va redatta in duplice copia di cui una in originale, munita del bollo competente. Nel parere della Commissione Edilizia e nella Concessione o autorizzazione a costruire deve essere esplicitamente attestata l osservanza del 3 comma dell art. 16 della Legge 5/8/1978 N 457 e del I comma dell art. 43 della Le gge citata in ordine alle costruzioni fruenti di mutuo agevolato o di contributo dello Stato. ARTICOLO 12 - AMMISSIBILITA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE EDILIZIA In sede di presentazione della domanda di concessione occorre dimostrare: a) la possibilità di approvvigionamento con acqua potabile (acquedotto, pozzi artesiani, pozzi trivellati, sorgenti) con dotazione minima per abitante giorno di litri 250 con certificato di analisi delle acque da parte di un laboratorio pubblico, se non prelevate dall acquedotto; b) la possibilità di smaltimento conforme alle norme della legge 10/5/1976, N 319 e relativa normativa di attuazione statale, regionale e locale, delle acque bianche, bionde e nere. ARTICOLO 13 - ONEROSITA DELLA CONCESSIONE La Concessione Edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione ai sensi delle vigenti legge nazionali e regionali e secondo i parametri adottati dal Consiglio Comunale. ARTICOLO 14 - ONERI DI URBANIZZAZIONE L incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base della tabelle parametriche definite con Legge Regionale N 61 in data 27/6/1985. La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione viene corrisposta al Comune all atto del rilascio della concessione con le modalità di cui alla delibera di applicazione degli oneri. ARTICOLO 15 - COSTO DI COSTRUZIONE Il R.del P., all atto del rilascio della concessione a edificare, stabilisce, in base alle caratteri stiche, alla tipologia e alla ubicazione dell edificio e secondo quanto determinato nelle tabelle allegate alle legge regionale n 61 in data 2 7/6/1985 e successive modificazioni e in- 16

22 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI tegrazioni, l ammontare della quota di contributo pertinente alla concessione richiesta. Le tabelle sono soggette ad aggiornamento da parte del competente organo Regionale. ARTICOLO 16 - ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBANIZZAZIONE E AL COSTO DI COSTRUZIONE Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota parte afferente all incidenza delle opere di urbanizzazione, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale della quota dovuta in conformità a quanto disposto dal Consiglio Comunale, sulla base delle tabelle parametriche definite emanate dalla regione. Il R. del P. avvalendosi dell Ufficio Tecnico, deve procede ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare direttamente dal concessionario e compararle con la somma che il medesimo avrebbe dovuto versare se non avesse realizzato direttamente le opere. Qualora il valore delle opere da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il concessionario, lo stesso deve corrispondere al Comune la differenza. E ammesso che con l esecuzione di una o più opere della stessa categoria, il concessiona rio, possa assolvere all onere complessivo previa convenzione con il Comune ai sensi dell art. 63 della L.R. 61/85. ARTICOLO 17 - CONCESSIONE GRATUITA Il contributo di cui ai precedenti articoli, relativo alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, non dovuto: - per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, purché siano in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell imprenditore agricolo a titolo principale. Si considera a titolo principale l imprenditore che abbia i requisiti stabiliti dall art. 8 della L.R. 22/12/1978 N 69; certificazione del competent e Ispettorato Provinciale per l agricoltura accerta il requisito relativo al reddito con riferimento alla posizione fiscale (art. 12 L. 9/5/1975 N 153); - per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari; - per le modifiche interne necessario per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; - per gli impianti, per le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; - per le opere da realizzare in attuazione di norme e di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; - per gli interventi di restauro, di risanamento conservativi e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d obbligo unilaterale, a praticare prezzi e canoni di locazione degli alloggi concordati con il 17

23 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI Comune o a concorrere agli oneri di urbanizzazione. ARTICOLO 18 - ONEROSITA RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER OPERE ED IM- PIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA La concessione relativa ad attività industriali od artigianali è subordinata esclusivamente alla corresponsione di un contributo pari all incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché di quelle opere necessarie per trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed eventualmente gassosi e per la sistemazione dei luoghi. La quota di contributo commisurata al costo di costruzione non è perciò dovuta per tali tipo di intervento. La Concessione relativa a costruzioni per attività turistiche, commerciali o direzionali è subordinata ad un contributo commisurato all incidenza delle opere di urbanizzazione ed ad una quota commisurata al costo documentato di costruzione, di stabilirsi con deliberazione della Giunta Municipale. In particolare si fa riferimento all art. 81 della L.R. 27/6/1985 N 61 e sue modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 19 - EDILIZIA CONVENZIONATA Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo è ridotto alla sola quota relativa alle spese di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni con il Comune ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convezione tipo di cui alla normativa vigente. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota relativa, in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l esecuzione delle opere medesime. La convenzione un atto unilaterale d obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito, la quota relativa alle opere di urbanizzazione, ovvero ad eseguire completamente le opere stesse. La convenzione o l atto unilaterale d obbligo sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario. ARTICOLO 20 - CONCESSIONI A LOTTIZZARE La Concessione a lottizzare viene rilasciata dal R. del P., dopo che stata espletata la procedura prescritta della L.R. 61/85 e L.R. 47/93. La convenzione, oltre a prevedere quanto disposto dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicitamente quanto elaborato nel progetto di lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le norme relative alla buona esecuzione, alla ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione. Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l attrezzatura delle 18

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