COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Provincia di Livorno)

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1 VERBALE RIUNIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE DEL 09 AGOSTO 2012 L anno duemiladodici e questo dì nove Agosto alle ore 8.30 nella Saletta Riunioni dell Ufficio Urbanistica in Via del Fosso a Donoratico, si è riunita, in seguito ad invito del Presidente, la Quarta Commissione Consiliare. Sono presenti i Sigg: Carlotti Massimo Fonzo Luisa Francini Paolo Gragnoli Benito Sono inoltre presenti: il Segretaio Generale dell Ente, Sig. Salvatore De Priamo, l Assessore all urbanistica Sig. Irio Micheletti e il Geom. Moreno Fusi. Segretario verbalizzante: Sig. ra Simona Cecchetti. Ordine del giorno: 1) Proposta di variazione alle NTA del vigente regolamento urbanistico; 2) Varie ed eventuali Il Presidente Carlotti dichiara aperta la seduta facendo riferimento agli articoli ancora da sottoporre a discussione, partendo dall art. 16; Prende la parola il geom. Fusi, che prima di illustrare l articolo sopracitato, fa presente che è stato sottoposto ad un notevole cambiamento per facilitarne la lettura stessa e alle modifiche portate dalla Legge Regionale 1/05 1

2 Art. 16 Ricovero automezzi Sono tenuti al rispetto del presente articolo tutti gli interventi edilizi o cambio d uso che comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari. Le superfici da destinare alla sosta stanziale e di relazione delle autovetture, nelle quantità stabilite dal presente articolo, dovranno essere ritrovate all interno delle proprietà, salvo quanto previsto dai punti successivi. RESIDENZA La dimensione minima dei di un posti auto, sia in aree aperte che in autorimesse, non potrà essere inferiore a ml. 2,50 x 5,00. Nel caso di incremento delle volumetrie esistenti, per ogni unità immobiliare, dovrà essere ritrovato lo standard di cui sopra. Per ogni posto auto od autorimessa riferito a più unità immobiliari, dovrà essere garantita l autonoma accessibilità. Non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo gli interventi all interno delle aree esclusivamente pedonali. Non è consentito il cambio di destinazione d uso delle autorimesse esistenti se non vengono ritrovati all interno del lotto DELL AREA DI PERTINENZA locali od aree da destinare a tale uso da vincolare con atto registrato e trascritto all uso pertinenziale; nel qual caso è necessaria la sottoscrizione di atto unilaterale d obbligo trascritto presso la Conservatoria dei BB.II. che definisce il vincolo di pertinenzialità tra gli immobili o le aree individuate per gli automezzi e gli edifici con la destinazione d uso a residenza, inoltre non sarà consentita la realizzazione di nuovi posti auto coperti a verifica della 122/89. Qualora si dimostri la impossibilità di realizzare il ricovero nel resede di pertinenza dell edificio a causa di vincoli di legge o per i quali non venga ottenuta la deroga, ai soli fini dell applicazione della L.122/89 viene considerato pertinenza anche il terreno che, pur essendo separato dall immobile principale ma posto nelle immediate vicinanze, da vincolare, con atto registrato e trascritto, all uso pertinenziale. non dista più di ml 30, misurati dal punto più vicino del ricovero da realizzare. L intervento comporta la sottoscrizione di atto unilaterale d obbligo trascritto presso la Conservatoria dei BB.II. che definisce il vincolo di pertinenzialità tra gli immobili realizzati per il ricovero degli automezzi e gli edifici con la destinazione d uso a residenza. Interviene il Cons. Gragnoli affermando che il termine immediate vicinanze, sopra enunciato, è un termine prettamente discrezionale, e ribadisce che non si può fare una regolamento con dei parametri basati sulla discrezionalità dell ufficio, Su questo punto si trova in accordo anche con il Cons. Francini, il quale afferma che ci sono anche altri articoli che hanno una predisposizione discrezionale e che sarebbe il caso di inserire dei parametri da rispettare. Interviene il Pres. Carlotti, affermando che se si inseriscono dei parametri certi si crea un ingessatura del regolamento, non si può sempre parlare di una discrezionalità, ma starà al buon senso dell ufficio istruire pratiche con parametri simili; Interviene il Geom. Fusi, affermando che nel precedente regolamento era stato inserito il termine di 30 metri come distanza da rispettare, ma era comunque un problema; Inoltre si domanda il Cons. Francini, se c era una logica, sia dal punto di vista tecnico che politico, per cui è stato cancellato un termine che nel precedente regolamento era fissato, Prende la parola l ass. Micheletti, affermando che bisogna leggere attentamente l articolo in considerazione, affermando, per esempio che se una persona ha un appartamento e chiede di poter dividerlo, il posto auto per il secondo appartamento lo farà in giardino, nel caso in cui non abbia questa possibilità, ma ha una proprietà a 50 m di distanza, il posto auto lo può fare lì. Inoltre, l ass. Micheletti, spiega che il fatto della discrezionalità è vero, ma è anche vero che l obiettivo di questa nuova rilettura del regolamento è quello di migliorare, e quindi, c è da parte dell ufficio una linea da seguire per tutti i casi simile. Continua la lettura dell articolo il Geom. Fusi.. 2

3 Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere previsti almeno due posti auto per ogni unità immobiliare, di cui almeno uno all aperto, sempre nell area di pertinenza del fabbricato. Gli eventuali locali da destinare ad autorimesse potranno essere suddivisi in quantità almeno pari a quella delle unità immobiliari. Per gli interventi ricadenti nelle zone ex A e ex BA come individuate nella Tav. 11 del quadro conoscitivo del Piano Strutturale vigente, la dotazione minima delle aree di sosta, qualora non realizzabile all interno della proprietà, dovranno essere monetizzate. Residenza I parcheggi di tipo residenziale devono essere all interno dell area di pertinenza del fabbricato, in ragione minima di 1 mq., in area scoperta o autorimessa, ogni 10 mc. di fabbricato destinato ad abitazione e comunque in quantità non inferiore a due posti auto per ogni unità abitativa, nel caso di interventi su fabbricati esistenti che comportino aumento delle unità immobiliari in quantità non inferiore ad un posto auto per ogni unità ampliata Il Cons. Gragnoli interviene chiedendo su quali basi avviene la monetizzazione, enunciata nell articolo sopracitato. Prende la parola il segretario, affermando che la monetizzazione avviene sulla base del mercato, è una stima dei valori del mercato. Naturalmente è una spesa vincolata nel bilancio comunale, e potrebbe servire per altri impieghi, come per potenziare i parcheggi nelle zone dei centri storici. Il Cons. Francini, interviene affermando che il discorso dei parcheggi è un discorso storico e soprattutto è un qualcosa che l amministrazione non riuscirà mai a definire. Si chiede, infatti, quando verranno costruiti questi parcheggi e soprattutto dove, perché afferma il Cons. Francini, non avrebbe senso un parcheggio distante 3 km dal centro storico. Risponde l ass, Micheletti, affermando che questo articolo è stata una scelta prettamente politica, per valorizzare centri storici, altrimenti andrebbero a svuotarsi e con questo regolamento si andà a recuperare dei parcheggi senza danneggiare la bellezza del centro storico, Proprio per far comprendere meglio questo articolo l Ass. Micheletti, afferma che gli interventi di nuove costruzioni andrebbe inserito dopo monetizzate. Per quanto riguarda il discorso della monetizzazione, afferma l ass. Micheletti, bisogna vederlo in un ambito diverso, più ampio, e soprattutto bisogna considerare fondamentale la politica del riuso. Attività commerciali Per gli esercizi di vicinato di cui all art.4 comma 1 lettera d) del DLGS 31/03/1998 n. 114 si applicano i disposti di cui all articolo 10, commi 1,2,3,4 della D.C.R. 137 del 25/5/1999 e successive modifiche e integrazioni si applica quanto previsto dall art. 28 del DPGR n. 15 del 1/4/2009. Per gli esercizi di vicinato NELL AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA O CAMBI D USO DI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE (CASTAGNETO CARDUCCI, BOLGHERI, DONORATICO E MARINA DI CASTAGNETO), VISTO CHE LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E MORFOLOGICHE DEGLI STESSI e considerato che trattasi di aree già edificate, per le quali si ritiene necessario evitare l attrazione del traffico veicolare, NON SONO PREVISTI PARCHEGGI PER LA SOSTA STANZIALE E DI RELAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 28 COMMA 1 lett. c) del DPGR n. 15 del 1/4/2009 Ai sensi di quanto previsto dall articolo 10 comma 4 della DCR137/99, in considerazione delle zone a traffico limitato esistenti, anche a carattere stagionale, e dell uso prevalentemente pedonale dell utenza negli edifici esistenti già destinati ad attività commerciali, per attività commerciali di vicinato, non sono necessari parcheggi per la sosta di relazione. Per le medie strutture di vendita di cui all art. 4 comma 1 lettera e) del DLGS sopra citato, si applicano i disposti di cui all articolo 10 punto 5 della D.C.R. sopra citata. Per le nuove costruzioni o in caso di cambi di destinazioni d uso di edifici esistenti da destinare ad attività commerciali, si applicano i seguenti parametri: strutture di vendita di vicinato sosta stanziale, mq 40 per 100 mq di superficie di calpestio complessiva della struttura (comprensiva della struttura di vendita e non) mq 1 per 10 mc di costruzione. 3

4 sosta di relazione, mq 1 per 1 mq di costruzione superficie di vendita netta; medie strutture di vendita sosta stanziale, mq 40 per 100 mq di superficie di calpestio complessiva della struttura (comprensiva della struttura di vendita e non) mq 1 per 10 mc di costruzione. sosta di relazione, mq 1,5 per 1 mq di superficie di vendita netta; mq 1 per 1 mq di superficie utile coperta aperta al pubblico destinata ad attività commerciali complementari. Il Geom. Fusi, spiega che in questo articolo, in caso di ristrutturazione o cambi d uso di esercizio di vicinato, nel territorio comunale (Bolgheri, Castagneto, Donoratico) non è prevista la possibilità di parcheggi per la sosta, proprio per la configurazione territoriale del paesaggio. Attività direzionali (Uffici, Banche.) LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, SOSTITUZIONE EDILIZIA, ADDIZIONE VOLUMETRICA, i parametri della legge 122/89 sono integrati dai seguenti: i parcheggi di tipo stanziale sono dimensionati in ragione di 45 mq per ogni 100 mq di superficie lorda destinata alle attività SLP. I parcheggi di relazione dovranno essere in misura minima di mq 100 per ogni 100 mq di superficie utile destinata alle attività. SLP. QUALORA NON SIA POSSIBILE IL REPERIMENTO DELLE DOTAZIONI DELLE AREE A PARCHEGGIO, AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE (PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE) PREVENTIVAMENTE ALL ISTANZA DI TITOLO ABILITATIVO, PUO ESSERE RICHIESTO DI AVVALERSI DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI. Il geom. Fusi, afferma che in questo articolo, per i casi sopracitati è la Giunta comunale che si esprime a favore o meno, fatto salvo i parcheggi previsti dalla Legge 122/89 (che ci devono essere per legge), quindi oltre quelli della Legge 122/89, che sono di circa 25mq, vengono inoltre aggiunti i parcheggi di 45 mq. Per questo punto, l Ass. Micheletti, si prende tempo per visionare accuratamente i parametri previsti dalla Legge 122/89. Inoltre i cons. Francini e Gragnoli esprimono dei dubbi sul termine utilizzato come insindacabile giudizio dell amministrazione..risponde il segretario affermando che è stato quasi necessario inserire questo termine per non creare ne aspettative ne diritti dal punto di vista giuridico. Il Cons. Gragnoli e cons. Francini, chiedono di rendere più comprensivo questo articolo nella prossima seduta.. Il Geom. Fusi, continua a leggere l articolo.., affermando che le attività urbane sono disciplinate dall art. 4 del Piano Strutturale, quindi attività produttiva sono le industrie e artigianato di ridotta dimensione modeste, invece le attività urbana sono le piccole aziende, come il fabbro, il piccolo meccanico, parrucchiera Attività industriali, artigianali, commerciali all ingrosso e di deposito produttive non ricomprese nelle Attività Urbane. LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, SOSTITUZIONE EDILIZIA E ADDIZIONE VOLUMETRICA i parametri della legge 122/89 sono integrati dai seguenti:i parcheggi stanziali e di relazione, sono dimensionati in ragione di 20 mq ogni 100 mq di superficie lorda destinata alle attività SLP, comunque in misura non inferiore al D.M. 1444/68. QUALORA NON SIA POSSIBILE IL REPERIMENTO DELLE DOTAZIONI DELLE AREE A PARCHEGGIO, AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE (PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE) PREVENTIVAMENTE ALL ISTANZA DI TITOLO ABILITATIVO, PUO ESSERE RICHIESTO DI AVVALERSI DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI. 4

5 Attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere Le attrezzature ATTIVITA ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni camera in spazi, coperti o scoperti, appositamente asserviti ALLA STRUTTURA al COME parcheggio pertinenziale o predisposti anche in lotti AREE DIVERSE diversi da quello su cui insiste la struttura ricettiva e ugualmente asserviti, o in altre aree messe a disposizione dall Amministrazione. QUALORA NELLE ATTIVITÀ RICETTIVE SIANO PRESENTI ATTIVITÀ URBANE NON AD USO ESCLUSIVO DEGLI UTENTI DELLA STRUTTURA, DOVRANNO ESSERE RITROVATI ANCHE I PARCHEGGI DI CUI ALLE ATTIVITA URBANE. Interviene il Con. Gragnoli, affermando che secondo lui gli articoli letti in precedenza, i quali prevedono la possibilità di costruire nuovi parcheggi ci sono delle differenze notevoli tra attività direzionali, come le banche, uffici e le altre attività definite urbane. Per quanto riguarda l art. 17, sui materiali da costruzione, l ass. Micheletti si sofferma maggiormente sul fatto che è stato inserito e modificato il comma che riguardava gli infissi, infatti è stato aggiunto che NEI SOTTOSISTEMI AMBIENTALI E NEI SOTTOSISTEMI INSEDIATIVI DI MATRICE STORICA SONO AMMESSI: ESCLUSIVAMENTE SERRAMENTI CHE RISPONDONO ALLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE STORICHE DEL LUOGO. ANCHE L UTILIZZO DI MATERIALI INNOVATIVI DOVRA COMUNQUE GARANTIRE IL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE SOPRA RICORDATE. E ESPRESSAMENTE VIETATO L USO DI TAPPARELLE AVVOLGIBILI. LE FINESTRE POSSONO ESSERE PROTETTE DA INFERRIATE SCORREVOLI AI FINI DELLA SICUREZZA. TALI INTERVENTI DOVRANNO COMUNQUE RISPETTARE IL DECORO ESTETICO DELLE FACCIATE. Visto che, afferma l Ass. Micheletti, il futuro è andare verso normative che prevedono sempre di più il risparmio energetico, si è cercato, quindi, di adattare il regolamento a tale principio, e un esempio può essere l articolo sopra enunciato. Il con. Gragnoli, afferma che è da rivedere, secondo il suo parere, anche l art. 20, sui frazionamenti. 5

6 Art. 20 Frazionamento dei terreni nei sottosistemi ambientali 1 Nei sottosistemi ambientali non sono consentiti frazionamenti di terreni inferiori ai minimi previsti per le aziende produttive così come definito dalla L. R. n. 01/05 e s. m. i e dall art. 2 del Regolamento di attuazione 5/R del 09/02/ Sono fatti salvi i frazionamenti di terreni di superfici inferiore a quella di cui al precedente punto 1 e nei seguenti casi: per i frazionamenti di cui all articolo 46 comma 4 della L.R. 1/2005 lettera a),b),c) punti 1,2,3,4 in relazione al numero degli eredi e 5,6, in relazione al numero dei contestatari all entrata in vigore del PS., lettera d); per i frazionamenti necessari per l accampionamento catastale di unità Immobiliari per i frazionamenti conseguenti a procedure fallimentari e giudiziarie; in relazione all attuazione delle previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico. Secondo il Cons. Gragnoli, questo articolo, è troppo restrittivo, anche seguendo l andamento del mondo stesso, anche perché, nel caso in cui una persona facesse ricorso contro questa normativa, è destinato a vincerlo. Il Cons. Francini è in completo disaccordo con l intervento del Con. Gragnoli. L ass. Micheletti, interviene affermando che questo articolo ha un indicazione politica, è molto difficile rivederlo nel suo complesso, per non andare a contrastare con la giurisprudenza, ma si impegna per renderlo più malleabile, cercando di modificare il concetto di frazionamento con quello di trasferimento o spostamento. Inoltre il Cons. Gragnoli, ribadisce il fatto che sull art. 22, per quello che riguarda l installazione dei box per cani e cavalli, sono un po troppi, direi che due box per i cani sono più che sufficienti, anziché sei come quelli previsti, anche perché, secondo il Cons. Gragnoli, il problema maggiore è sullo smaltimento dei lori bisogni. 6

7 Art. 31 Interventi sul patrimonio edilizio esistente nei sottosistemi ambientali con destinazione d uso non agricola. 1) Descrizione Il patrimonio edilizio esistente con destinazione d uso non agricola è costituito da fabbricati ad uso residenziale non utilizzati ai fini dell attività agricola; fabbricati ad uso non residenziale che non appartengono ad aziende agricole; fabbricati con destinazione d uso non agricola alla data di adozione del Piano Strutturale; fabbricati che, in forza della L. R. 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e s. m. i, hanno mutato la destinazione d uso agricola. 2) Obiettivi Obiettivo è il riuso e l adeguamento dei singoli edifici o gruppi di edifici alle esigenze degli utenti. 3) Tipi di intervento ammessi Gli interventi ammessi sono indicati nelle tavole e schede normative conformemente al tipo di modificazione assentita. -Per le unità immobiliari abitative derivanti da permesso di costruire titoli abilitativi, ATTI DI DERURALIZZAZIONE, rilasciati prima della data di entrata in vigore della L. R. 3 gennaio 2005, n.1 ( Norme per il governo del territorio) e s. m. i, è consentito l adeguamento funzionale l ampliamento e la sostituzione edilizia, da effettuarsi nel perimetro di circa ml. 50 dal fabbricato esistente, oppure nell ambito del resede, fino al raggiungimento massimo ad un massimo di mq 150 di S. l. p. (superficie lorda di pavimentazione), compreso l esistente E COMUNQUE, NON SUPERIORE AL DOPPIO DELLA SLP ESISTENTE. Non è ammesso l aumento del carico urbanistico. E ammessa l eventuale ridistribuzione della SLP assentita ed esistente, perchè non si aumentino il numero delle unità immobiliari e che la SLP di ogni appartamento sia non inferiore a 70 mq. Le modificazioni dei fabbricati ricadenti nei sottosistemi ambientali nelle aree di interesse paesaggistico sono modificate da M4 a M5 escluso i fabbricati dichiarati di pregio classificati M1, M2 e M3. 4) Modalità d intervento Titolo abilitativo singolo. Secondo quaanto letto, spiega il geom. Fusi, è previsto una ampliamento di 150 mq di s.l.p, per le unità immobiliari abitative derivanti da un titolo abitativo stipulato prima dell entrata in vigore della L. 1/05, ma è anche stato previsto un limite, cioè la s.l.p. non può essere il doppio di quella esistente. Sempre con riferimento a patrimonio esistente e con destinazioni d uso non agricole, ricorda il Geom. Fusi. Il cons. Francini, interviene, afferma la sua perplessità su questo articolo, affermando che come sempre si da la possibilità di un ampliamento edilizio e soprattutto perché è stato scelto il limite di 150 mq, come limite massimo. L ass. Micheletti, risponde affermando che è la Legge 1/05, che ti propone tale termine e perché non dare la possibilità di che abita in campagna di ampliarsi come chi abita in centro? Il Geom. Fusi va avanti con la lettura dell art. 32, affermando che c è stata una riscrittura, ma non si è modificato niente a livello sostanziale, per quello che riguarda gli annessi agricoli, afferma il Geom. Fusi, ricompresi nella deruralizzazione, non possono essere utilizzati ai fini abitativi, né singoli né accorpati, anche qualora le modificazioni lo consentano, e devono mantenere la condizione di pertinenza, quindi l unico modo che c è di recuperare gli annessi agricoli è quello di poter fare un turistico-ricettivo. Interviene, il Con. Francini, affermando che in questa maniera si dà la possibilità di creare tanti piccoli villaggi turistici, come ad esempio il Bartolemei, L?ass. Micheletti inteviene affermando che il Bartolomei, si ha reciparato gli annessi agricoli, ma con questo articolo non si da più questa possibilità. 7

8 La commissione consiliare, su proposta dei vari membri, si conclude con l obiettivo di avere altri incontri, il prossimo previsto per il 04/09/2012, alle ore 8.30, per valutare e discutere gli articoli oggetto di modifica sul presente Regolamento urbanistico, partendo dall art. 33. Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente alle ore dichiara sciolta la seduta. IL SEGRETARIO Simona Cecchetti IL PRESIDENTE Massimo Carlotti 8

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