Anno 2015 N.RF118 ASSEGNI DI MANTENIMENTO ALL EX CONIUGE DEDUCIBILITÀ

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1 Anno 2015 N.RF118 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 06/05/2015 ASSEGNI DI MANTENIMENTO ALL EX CONIUGE DEDUCIBILITÀ CM 17/2015; CASS. N DEL 02/04/2015 E N. 4402/2014; ARTT.10 C. 1, LETT. C) E 50 C. 1, LETT. I), TUIR Sintesi: come noto, l assegno di mantenimento all ex coniuge stabilito dal provvedimento dell Autorità giudiziaria di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione del matrimonio, può essere dedotto, purché corrisposto periodicamente; in particolare, lo stesso: è deducibile per il coniuge erogatore; è tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente. La Cassazione è poi intervenuta più volte sulla fattispecie riconoscendo, da ultimo, la deducibilità: delle somme corrisposte per l estinzione del mutuo dell ex coniuge purché di ammontare pari all assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale (ordinanza n. 6794/2015); degli assegni periodici pregressi, scaduti e rimasti insoluti, corrisposti dall ex coniuge in un unica soluzione a seguito di un accordo transattivo (ordinanza n. 4402/2014). Di recente la stessa Agenzia, con la CM 17/2015, ha precisato che sono deducibili le somme corrisposte periodicamente all ex coniuge, sulla base di una sentenza di separazione, a titolo di spese di alloggio. In presenza di separazione (legale ed effettiva) o divorzio (e cioè scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ), il Tribunale può stabilire, in capo ad uno dei coniugi, l obbligo di provvedere al mantenimento dell altro mediante il versamento di assegni periodici di ammontare determinato; tali assegni sono deducibili nella misura fissata dal provvedimento del giudice, indipendentemente che siano qualificati come assegno alimentare o di mantenimento. Dal punto di vista fiscale, l assegno periodico di mantenimento dell ex coniuge dovuto a seguito di cessazione del matrimonio ha una duplice caratteristica, essendo qualificato come: reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per chi lo riceve onere deducibile per colui che lo eroga. MANTENIMENTO DEI FIGLI Sono esclusi dalla deduzione gli assegni destinati al mantenimento dei figli, anche naturali (per i quali, al contrario, continua a spettare la detrazione quali familiari a carico), che non vanno né dichiarati dal coniuge che li percepisce né dedotti dal coniuge che li versa. Se il provvedimento del giudice non prevede diversamente, si presume essere di importo pari al 50% dell assegno imposto, indipendentemente dal numero dei figli (CM 95/2000). EX CONUIGE non è più familiare a carico Deducibile per chi lo eroga Imponibile per chi lo percepisce ASSEGNO DI MANTENIMENTO AI FAMILIARI si presume ripartito al 50% se il giudice non dispone diversamente FIGLI FamiliarI a carico Detrazione per familiari a carico Indeducibile per chi lo eroga

2 Redazione Fiscale Info Fisco 118/2015 Pag. 2 / 8 Esempio1 Al sig. Rossi, separato da luglio 2014, il giudice ha ordinato di versare mensilmente alla ex moglie Cardi Rosa l importo di 500,00 a titolo di assegno di mantenimento di lei e del figlio. Posto che il provvedimento non distingue la quota a favore del figlio, essa si presume pari al 50% dell assegno: il contribuente può pertanto beneficiare della seguente deduzione: importo assegno versato nel 2014: 500,00 x 8 mesi = 4.000,00 quota riferita al mantenimento dell ex coniuge x 50% = La moglie dovrà poi tassare tale importo di a quadro RC di Unico/730. TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ASSEGNI CORRISPOSTI ALL EX CONIUGE DEDUCIBILITÀ PER IL CONIUGE EROGANTE Gli assegni periodici corrisposti all ex coniuge rappresentano per l erogante un onere deducibile se e nella misura in cui risultano obbligatori in quanto fissati dal Provvedimento del giudice. Art. 10, co. 1, lett. c), TUIR: Dal reddito complessivo si deducono [ ] i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: [...] c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da Provvedimenti dell Autorità giudiziaria IMPORTI NON DEDUCIBILI: sono indeducibili le somme versate: spontaneamente, in quanto non imposte dal giudice; ciò si verificare nel caso - di separazione di fatto dei coniugi - di rinuncia all assegno di mantenimento da parte del coniuge (CM 50/2002) a titolo di mantenimento di un compagno/a (cioè in assenza di matrimonio), anche laddove l assegno fosse disposto dal giudice. ASSEGNO PERIODICO E UNA TANTUM In relazione alla modalità di erogazione delle somme, ove sia previsto: il loro versamento via periodica (anche non mensile): esse diventano deducibili se, al contrario, è previsto un versamento in unica soluzione (cd. una tantum ): esso risulta indeducibile, anche se disposto con giudizio del Tribunale. Nota: secondo l Agenzia (RM 153/2009) la loro deducibilità violerebbe il principio generale di tassatività degli oneri deducibili; inoltre la Corte Costituzionale (ord. N. 383/2001 e n. 113/2007) ha ritenuto che le somme una tantum non hanno natura reddituale ma costituiscono una transazione delle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi ; come tali: non sono soggetti a tassazione per chi le riceve risultano indeducibili per il soggetto erogatore. ASSEGNO PERIODICO UNA TANTUM DEDUCIBILE (per chi paga) / TASSATO (per chi riceve) INDEDUCIBILE (per chi paga) / NON TASSATO (per chi riceve) RATEAZIONE DELLA SOMMA UNA TANTUM (RM 153/2009): il versamento rateale non muta la natura dell assegno una tantum; infatti, la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell importo pattuito tra le parti e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 118/2015 Pag. 3 / 8 ADEGUAMENTI DELL ASSEGNO Con la RM 448/2008, l Agenzia ha precisato che risulta deducibile anche: l importo corrisposto a titolo di adeguamento ISTAT se espressamente previsto dal Provvedimento del Giudice, oppure se lo stesso preveda un criterio di adeguamento automatico dell assegno dovuto al coniuge medesimo. Diversamente, se detto adeguamento non è previsto nella sentenza di separazione le somme derivanti dall adeguamento sono considerate volontarie e quindi indeducibili. CONIUGE RESIDENTE ALL ESTERO L assegno è deducibile anche se l ex coniuge sia residente all estero, purché non sussista una diversa normativa in base alle convenzioni bilaterali con Paesi esteri contro le doppie imposizioni. TASSAZIONE IN CAPO AL CONIUGE PERCETTORE Per il coniuge percettore, l assegno di mantenimento, se erogato con cadenza periodica, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. i), TUIR) PARTICOLARI FATTISPECIE DI ASSEGNO ACCOLLO DI SPESE DOVUTE DALL EX CONUIGE Una situazione piuttosto frequente, che in passato è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, riguarda il caso in cui l assegno sia pagato tramite l accollo di esborsi gravanti sull ex coniuge. Principio generale: sulla scorta degli orientamenti più recenti di cui appresso, si può attualmente sostenere che: qualsiasi erogazione in denaro a scadenza periodica, posta a carico di un coniuge a favore dell altro (senza che rilevi la destinazione specifica cui le stesse sono preordinate) risulta essere: a) deducibile: ove contribuisca in modo determinante al mantenimento dell ex coniuge b) indeducibile: ove costituiscano una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del «mantenimento», anche se imposte dal giudice N.B.: si tratta, in sostanza, di verificare se il pagamento sia diretto : a soddisfare esigenze primarie dell ex coniuge (es: esigenza di locazione) e non delle spese non indispensabili per la vita dell ex coniuge (es: pagamento di una polizza vita). sempre nei limiti dell ammontare dell assegno stabilito dal giudice. Quantificazione per relationem : a tal fine (CM 17/2015): non è necessario che il provvedimento quantifichi espressamente la somma periodica dovuta potendo fare generico riferimento a quanto dovuto dall ex coniuge (es: per canoni di locazione; per quota mutuo); in tal caso le somme che possono variare nel tempo (per adeguamento del canone, ecc.). ACCOLLO DI SPESE DELL'EX CONUIGE destinate a soddisfare esigenze primarie dell ex coniuge in caso contrario DEDUCIBILI INDEDUCIBILI

4 Redazione Fiscale Info Fisco 118/2015 Pag. 4 / 8 SPESE PER L ABITAZIONE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO (CD. CONTRIBUTO CASA ) L art. 155-quater C.C. disciplina l istituto dell assegnazione dell ex casa familiare ad uno dei coniugi tenuto conto in via prioritaria dell interesse dei figli. Nota: l assegnazione della casa familiare costituisce in generale un provvedimento autonomo rispetto a quello che attribuisce l assegno di mantenimento. In relazione alle spese sostenute per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio, la Cass. n /2013 (v. anche CTR Lombardia n. 87/35/2013) ne ha stabilito la deducibilità. le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell art. 156 c.c.. In quanto la disponibilità di un abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto. La deducibilità è limitata al 50% delle somme ove l abitazione sia posta a disposizione: della moglie e dei figli (art. 3 DPR 42/1988) oppure di entrambi i coniugi La recente CM 17/2015 ha recepito tale orientamento, ritenendo deducibili gli importi dovuti a titolo di canone di locazione e di spese condominiali dell alloggio corrisposti periodicamente dall ex coniuge sulla base di una sentenza di separazione Quantificazione delle somme per relationem L Agenzia ritiene che l importo del contributo casa può essere determinato per relationem, come avviene nel caso in cui il provvedimento preveda l obbligo di pagamento dell importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali dell immobile posto a disposizione dell ex coniuge. DOCUMENTAZIONE: la prova del sostenimento dell onere è costituita: a) oltre che, come di consueto: dal provvedimento dell autorità giudiziaria dalla documentazione comprovante l avvenuto versamento b) anche da: copia del contratto di locazione (che certifica l entità del canone) verbale di assemblea condominiale (che certifica l entità delle spese condominiali) Si ritiene che il concetto sia estensibile alle utenze dell abitazione eventualmente accollate all ex coniuge. ACCOLLO DEL MUTUO AD UN CONIUGE Anche per le somme pagate ad estinzione del mutuo dell ex coniuge, valgono i principi di cui sopra: sono deducibili le somme corrisposte a pagamento delle rate del mutuo dell ex coniuge purché di ammontare pari all assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. Secondo la Cass. n. 6794/2015, infatti, il pagamento diretto dell assegno al coniuge separato, ovvero l accollo di un debito dello stesso, siano 2 modalità di adempimento del medesimo obbligo: non differiscono in alcun modo, pervenendo entrambe al medesimo risultato e costituendo fonte di adempimento entrambe satisfattive dell obbligo giudizialmente imposto. Il coniuge che deve pagare le rate del mutuo è quindi sollevato dall onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi, nell ottica del sollievo dallo stato di bisogno, alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell assegno periodico fosse avvenuto direttamente a suo favore con le modalità consuete.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 118/2015 Pag. 5 / 8 Requisiti: a tal fine si deve comunque ritenere che si debba trattare: del pagamento della rata periodica del mutuo e non della sua estinzione in soluzione unica (nel qual caso si verterà ebbe nell ambito di un assegno una tantum indeducibile) il mutuo sia intestato all ex coniuge (anche in seguito al Provvedimento del giudice). Esempio2 I coniugi Mario e Luisa sono contitolari dell abitazione in cui vivono e del relativo mutuo. In seguito a separazione, il giudice obbliga il marito a pagare il mutuo anche per la quota della moglie, per. 500 mensili (400 quota capitale quota interessi). In tal caso (posto che è come se, per finzione giuridica, Mario pagasse nelle mani di Luisa, la quale gira l importo alla banca): assegno periodico: Mario può dedurre di quota di mutuo pagata a favore di Luisa (che deve tassare tale importo) interessi passivi abitazione principale: sono detraibili per per entrambi (anche per Mario, posto che, fintantoché non interviene il divorzio, Luisa rimane un familiare ). ACCOLLO INTERNO : sono detraibili gli interessi passivi pagati dal coniuge intestatario dell abitazione principale nel caso di accollo del mutuo che risulti solo dal provvedimento del giudice (e non dei documenti bancari) - CM 20/2011. In modo del tutto analogo si deve ritenere che nel caso speculare in cui: - il giudice ponga il pagamento del mutuo a carico del coniuge non proprietario dell immobile - le quote pagate siano deducibili anche in assenza di formalizzazione all Istituto di credito di tale accollo. Esempio3 Nel caso precedente, si ponga ora che il provvedimento del giudice abbia previsto che: - il 50% di proprietà di Mario sull abitazione è formalmente trasferita alla moglie Luisa - Mario è tenuto a pagare per intero le quote del mutuo: mensili anche se formalmente il contratto di mutuo non viene modificato (risulta ancora cointestato). In tal caso: assegno periodico: Mario potrà dedurre le rate di mutuo pagate (per l intero importo di , anche in relazione al 50% che risulta formalmente a lui intestato), mentre Luisa dovrà tassare tale importo interessi passivi: sono detraibili da parte di Luisa. N.B.: non sono comunque deducibili le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell assegno di mantenimento, nel caso in cui l altro coniuge abbia comunque rinunciato all assegno di mantenimento (CM n. 50/2002), trattandosi di somme versate su base volontaria. ASSEGNI COMPENSATI La deduzione spetta anche nel caso in cui l'assegno di mantenimento: risulti corrisposto tramite compensazione con un debito dell'altro coniuge. Nota: il caso affrontato dall Agenzia riguardava un credito da TFR (l art. 12-bis L. 898/70 prevede che all ex coniuge, non risposato e titolare di un assegno di mantenimento periodico, spetta fino al 40% del TFR dovuto all altro coniuge) versato in misura superiore a quanto spettante. Nel caso di specie tale maggior versamento era stato riconosciuto dal giudice che aveva autorizzato la compensazione (tale autorizzazione pare opportuna, anche se non indispensabile per la deduzione; l altro coniuge deve pertanto continuare a tassare il credito compensato).

6 Redazione Fiscale Info Fisco 118/2015 Pag. 6 / 8 ASSEGNO PAGATO TRAMITE PIGNORAMENTO Se gli assegni periodici vengono pagati: a) con una trattenuta sul reddito di lavoro dipendente (pignoramento di 1/5 dello stipendio): se il datore di lavoro ne tiene conto quale onere deducibile in sede di conguaglio: non vanno indicati in dichiarazione dei redditi in caso contrario: sono deducibili in sede di dichiarazione. b) in qualsiasi altra ipotesi (pignoramento del C/C, ecc.): si dovrà considerare pagato (dunque deducibile) il controvalore dei beni pignorati (come da verbale di vendita dell'ufficiale esecutore). VERSAMENTO DI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA Non sono deducibili i premi di assicurazione sulla vita a favore dell altro coniuge pagati in luogo dell assegno di mantenimento (anche se ciò è contemplato nell atto di separazione: Cass. n. 2236/2011). Nota: ciò in quanto viene a mancare il requisito necessario di dover soddisfare delle esigenze primarie di sussistenza dell ex coniuge ASSEGNI PERIODICI PREGRESSI ACCORDO TRANSATTIVO La Cassazione (Ord. n. 4402/2014): ha riconosciuto la deducibilità degli assegni periodici pregressi, scaduti e rimasti insoluti anche se corrisposti dall ex coniuge in un unica soluzione. Nota: ciò in quanto, anche se la corresponsione è avvenuta in unica soluzione, essa va riferita al cumulo di assegni periodici non pagati alle scadenze, non modificandone dunque la natura. La caso ha riguardato un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi; tuttavia nulla cambia nel caso di pagamento forzoso. ASPETTI REDDITUALI (Nota MEF n. 984/97): gli importi pagati a titolo di assegni arretrati: per chi li eroga: sono sempre deducibili per cassa per chi li incassa: non sono mai soggetti a tassazione separata (la nozione di emolumenti arretrati riguarda infatti solo il reddito di lavoro dipendente e assimilato), ma ordinaria. LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730/UNICO PF 2015 Nel mod. 730/ Unico PF 2015 le somme corrisposte/incassate nel 2014, vanno indicate: CONIUGE INDICAZIONE UNICO PF /2015 EROGANTE PERCETTORE sono deducibili dal soggetto che li corrisponde vanno tassati quale reddito assimilato" a quello di lavoro dipendente RIGO RP22 RIGO E22 Si riporta nello specifico campo il codice fiscale del coniuge percipiente RIGO RC7 RIGO C6 Va barrata la casella di colonna 1. CODICE FISCALE: ai fini della deducibilità degli assegni, l erogante deve riportare in dichiarazione il codice fiscale dell ex coniuge, ovvero del soggetto al quale sono state erogate le somme deducibili. In mancanza, precisano le istruzioni di Unico, non sarà riconosciuta la deduzione.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 118/2015 Pag. 7 / 8 Esempio4 Il sig.re Verdi, legalmente separato, nel 2014 ha corrisposto mensilmente all ex moglie un assegno di mantenimento pari a 1.000; in tal caso, ai fini della compilazione di Unico 2015: il soggetto erogante (sig.re Verdi) a rigo RP22 deve riportare l onere deducibile ( ), unitamente al codice fiscale dell ex moglie il soggetto percettore (sig.ra Elsa Bianchi), a rigo RC7 deve dichiarare quanto percepito a titolo di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente Unico PF 2015 coniuge erogante (sig.re Verdi): Unico PF 2015 coniuge percettore (sig.ra Elsa Bianchi): X BNCLSE73H55A944E Esempio5 Con riferimento all Esempio1, si propone la compilazione della dichiarazione, nel presupposto che entrambi i coniugi presentano il 730, compilato come segue: 730/2015 coniuge erogante (sig. Mario Rossi) CRDRSO76H57A944M /2015 coniuge percettore (sig.ra Carsi Rosa) Esempio6 X Il sig.re Bianchi, legalmente separato, nel 2014 ha corrisposto all ex moglie: a) un assegno di mantenimento mensile: - per la moglie: pari a 300 ( annui) - per i due figli: di. 700 (indeducibile) b) spese per alloggio a disposizione di moglie e figlio:. 400 ( annui) In tal caso, ai fini della compilazione di Unico PF 2015: il soggetto erogante (sig.re Bianchi) a rigo RP22 deve riportare l onere deducibile (contributo casa 50% + assegno mantenimento moglie) unitamente al codice fiscale dell ex moglie il soggetto percettore (sig.ra Elena Rossi), a rigo RC7 deve dichiarare quanto percepito quale reddito assimilato al lavoro dipendente (contributo casa 50% + assegno mantenimento), barrando la colonna 1. Unico coniuge erogante (sig.re Bianchi): RSSLNE80B08A944P Unico coniuge percettore (sig.ra Elena Rossi): X

8 Redazione Fiscale Info Fisco 118/2015 Pag. 8 / 8 ASPETTI CIVILISTICI ASSEGNO DI MANTENIMENTO O ALIMENTARE a) separazione: i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale (rimangono dei familiari ), ma ne sospendono gli effetti in attesa o di una eventuale riconciliazione o di divorzio. La separazione può essere: legale (cioè omologata da un giudice) nella forma consensuale o meno "di fatto": conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi (per volontà unilaterale o per accordo) senza l'intervento di un giudice. Assegno: con la separazione legale, il giudice verifica se disporre: un diritto al mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitata la separazione ex art. 151 Cod. Civ. (non spetta in presenza di addebito nella separazione); esso è tale da permettere di mantenere uno stile di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio. un diritto agli alimenti: sussiste anche se vi sia stata pronuncia di addebito della separazione e spetta al coniuge economicamente più debole ove non abbia redditi sufficienti alla propria sussistenza (l entità dell assegno è limitata dunque ai bisogni primari). Ciò che cambia è dunque in generale l'entità dell'assegno; in ogni caso il giudice nel quantificare l'assegno deve tenere in considerazione le condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) di entrambi i coniugi. Con riferimento ai figli si tratterà solo di un diritto al mantenimento. b) divorzio: viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio (se contratto nella sola forma civile) o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato con rito religioso); con esso cessano gli effetti sia patrimoniali che personali (uso del cognome del marito, ecc.) dal momento della sentenza. Assegno: si parla di assegno divorzile, ma la il diritto al percepimento e la sua quantificazione sono sostanzialmente analoghi a quelli disposti per la separazione. RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI Tribunale di TRENTO - Sezione Civile I sottoscritti: - Sig. Mario Rossi, nato a Trento il 10/09/1974, residente a Trento Via Rosmini n. 66; cod. fisc Sig.ra Giovanna Bardi, nata il 11/09/1977 a Verona, residente a Trento Via Bolzano n. 13 ; cod. fisc. BRDGVN77P51L378Q PREMESSO - che i ricorrenti hanno contratto matrimonio religioso il giorno. A.. in regime di comunione; - che dall'unione sono nati due figli (nome e cognome); - che per incompatibilità di carattere tra i ricorrenti è venuto meno l'affetto posto alla base del matrimonio; - che di comune accordo i ricorrenti intendono separarsi alle seguenti CONDIZIONI (destinazione del domicilio coniugale, dell affidamento dei figli e della ripartizione dei beni della famiglia) a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, il marito corrisponderà alla moglie la somma di. 300 mensili per ciascun figlio, da versare entro i primi 10 giorni di ogni mese; la cifra sarà soggetta agli aumenti annuali ISTAT a decorrere dal il marito corrisponderà alla moglie la somma di Euro 200 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, da versare entro i primi 10 giorni di ogni mese, con adeguamento secondo gli indici ISTAT a decorrere dal I ricorrenti chiedono che venga fissata l'udienza di comparizione, onde pronunciare la separazione consensuale dei coniugi. Documenti allegati: Trento, lì 10/09/2014 Firme. DECRETO OMOLOGA Tribunale di TRENTO - Sezione Civile n. / RG cron. Il Tribunale di Trento riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: Letto il ricorso presentato, Visti gli artt. (omissis) O M O L O G A la separazione consensuale dei coniugi: Cognome e Nome e Cognome e Nome alle condizioni tutte, da ritenere qui integralmente trascritte,di cui al verbale presidenziale in data 10/09/2014. Visto l art. 741 c.p.c, si dispone l immediata efficacia del presente decreto. Trento, li Il Cancelliere Il Presidente

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